Corte d'Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 31/10/2022, n. 614. In via ulteriore invocava anche Cass. n. 19922 del 2016 emessa in causa avente ad oggetto la condotta di una guardia giurata.La recidività nell'addormentarsi in servizio

Lunedì, 31 Ottobre 2022 08:34

Oggetto: la condotta di una guardia giurata.La recidività nell'addormentarsi in servizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio - Presidente

Dr. Annalisa Multari - Consigliere rel.

Dr. Silvia Burelli - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con reclamo ex art. 1 comma 58 L. n. 92 del 2012 depositato in data 25 maggio 2022

Da

M.G. ((...)) nato a C. (P.) il (...), rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso ex art. 1 comma 48 L. n. 92 del 2012, dagli avv.ti Francesca Varotto Zannini ((...). pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e Giovanni Finocchiaro ((...), pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), entrambi con fax n. (...), elettivamente domiciliato agli effetti della presente procedura presso il loro studio in Padova, Via Giovanni Berchet n. 16

reclamante

Contro

P.V. S.r.l., con sede legale in P. - via P. 11/86, C.F. (...) , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. G.B., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianni Barillari (C.F. (...) ) e Gianluca Spolverato (C.F. (...) ) - che dichiarano, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax (...) ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in Padova - via Rismondo 2/E, giusta la procura in calce alla memoria difensiva della fase a cognizione sommaria, depositata nel fascicolo telematico,

reclamata

Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 254/22 comunicata il 28.04.22In punto: licenziamento per giusta causa

Svolgimento del processo
1.Con sentenza n. 254/22 il giudice del Tribunale di Padova , a conferma del decreto di rigetto emesso in fase sommaria dallo stesso giudice, rigettava l'impugnazione proposta da M.G. avverso il licenziamento per giusta causa intimato a suo danno dalla società P.V. in data 18 luglio 2020, condannandolo anche al pagamento delle spese di lite.

Il giudice riteneva che le argomentazioni difensive allegate nella fase di opposizione dal M. non consentissero di superare lo scrutinio di legittimità del recesso emesso in fase sommaria anche in ragione di istruttoria orale. Rilevava come la verifica operata dalla agenzia investigativa e il rilievo delle soste ingiustificate del M. nel corso dei turni di ronda assegnati, fossero legittimi ponendosi sul piano dei controlli difensivi e che la gravità della condotta del lavoratore, il quale, per quanto provato dalla società, non prestava attività nei tempi di sosta, percependo nel contempo la maggiorazione per l'orario di lavoro straordinario, giustificasse il recesso immediato della società. 2. Avverso la sentenza proponeva reclamo il M. instando per la riforma integrale della decisione anche alla luce della sopravvenuta archiviazione del procedimento penale avviato a suo danno su denuncia della società.

Si costituiva ritualmente la società P. che instava per la reiezione integrale della impugnazione e in subordine per l'applicazione della tutela indennitaria.

La Corte di Appello di Venezia, tentata con esito negativo la conciliazione della causa, all'udienza del 19 ottobre 2022, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione
3. Il M., ripercorse e riassunte sinteticamente le posizioni delle parti e del giudice adito nelle precedenti fasi del giudizio, con primo motivo contestava la liceità della investigazione sulla quale la società aveva fondato il provvedimento espulsivo; assumeva che non si trattasse di controllo difensivo- come ritenuto dal primo giudice- ma di controllo diretto -illecito perché posto in essere in violazione delle norme di cui agli artt. 2,3,4 L. n. 300 del 1970- del diligente adempimento della prestazione lavorativa.

Evidenziava che l'investigazione aveva avuto come finalità la verifica della condotta adempiente del dipendente ed in particolare l'accertamento se il M. sostasse o meno in modo indebito; trattavasi quindi di "controllo occulto" della prestazione vietato dalle norme dello Statuto del Lavoratore in assenza delle apposite garanzie ( cfr. art. 2, 3, 4 Statuto Lavoratori).

Eccepiva che in mancanza della prova del fatto contestato il licenziamento era nullo o quanto meno privo di giustificazione ai sensi del comma quarto dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, con conseguente diritto del M. alla reintegrazione nel posto di lavoro; a sostegno della propria tesi invocava giurisprudenza di legittimità ( tra le altre Cass. 15094/18 ).

Assumeva che il giudice di primo grado aveva giustificato l'investigazione, qualificandola come controllo difensivo del patrimonio aziendale, a fronte di una condotta del lavoratore erroneamente ritenuta di " truffa"; il giudice in particolare rilevava che il M. con il proprio comportamento avrebbe indotto la società a ritenere che per completare il giro di ronda nelle zone 4-7-11, fosse necessario lo straordinario, mentre il maggior orario era dipeso dalle soste ingiustificate svolte dal lavoratore.

A tal fine- ovvero della mancanza di illiceità nella condotta del lavoratore- invocava il reclamante gli esiti del procedimento penale avviato su denuncia della società a carico di due lavoratori ( tra cui il M.) oggetto del controllo investigativo e conclusosi con istanza di archiviazione del Pubblico Ministero; alla richiesta era seguito il provvedimento del Gip che nonostante l'opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.p. in ragione della tenuità del fatto.

Pertanto escludeva che fosse stata accertata la condotta penale del lavoratore ritenuta dal primo giudice.

Peraltro contestava che il lavoratore avesse tenuto nei confronti della società una condotta fraudolenta, ritenuto che la durata dell'orario di lavoro era indipendente dalle richieste dei lavoratori essendo oggetto di verifiche periodiche da parte della società; osservava che in ogni caso l'orario straordinario era già consentito nell'anno 2019 e che la previsione oraria nel 2019, per le zone in contestazione, era superiore a quella riscontrata nel 2020.

Eccepiva come in giudizio non fosse stato provato che il dipendente avesse chiesto di conservare lo straordinario e invocava a tal fine le deposizioni rese in fase sommaria. Evidenziava che per quanto dichiarato dal B., il datore di lavoro anche prima di ricorrere all'agenzia investigativa era a conoscenza che nel turno del venerdì, nonostante lo straordinario, il M. non completasse la propria zona a differenza di altri colleghi; pertanto escludeva che ci potesse essere uno stato di errore indotto alla società dalla condotta del M..

Assumeva che l'agenzia era stata utilizzata soltanto per verificare se fosse giustificato o meno il completamento della zona da parte del M. in alcune occasioni di ronda.

In via ulteriore invocava anche Cass. n. 19922 del 2016 emessa in causa avente ad oggetto la condotta di una guardia giurata.

Con secondo motivo riproponeva l'eccezione di immutabilità della contestazione già formulata nelle precedenti fasi, assumendo che in giudizio la società aveva modificato i fatti contestati, considerato il contenuto della contestazione e i capitoli di prova introdotti.

Eccezione erroneamente rigettata dal giudice.

In via subordinata assumeva che il fatto contestato era sanzionabile per espressa previsione del Ccnl con la sospensione e che il giudice non avesse motivato, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 11665 del 2022 se la gravità del fatto contestato costituisse una negligenza grave sanzionata con la sospensione ovvero per contro un inadempimento più grave.

4. Si costituiva la reclamata che contestava l'impugnazione in ragione della correttezza della decisione impugnata poiché i controlli investigativi erano stati disposti a fronte della condotta potenzialmente rilevante dal punto di vista penale tenuta dall'interessato. Rispetto alla ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari osservava che si trattava di archiviazione emessa per causa di non punibilità; decisione che presupponeva l'accertamento del fatto reato come stabilito dalla giurisprudenza (Cass. pen. N.43700/21 e sezioni unite del 2019 n. 38954).

Osservava che la contestazione disciplinare emessa nei confronti di entrambi i dipendenti ( M. e I., egualmente licenziati), ineriva la falsa prospettazione dei lavoratori che l'orario ordinario non fosse sufficiente per completare il giro di ronda; in ragione di questa prospettazione falsa la società che nel mese di dicembre 2019 era intenzionata a togliere lo straordinario, lo aveva mantenuto anche nell'anno successivo.

Rispetto alla circostanza che lo straordinario nel 2019 fosse superiore a quello dell'anno 2020, evidenziava che la durata del servizio era comunque variabile anche in ragione dei clienti che nel tempo potevano diminuire o aumentare. Eccepiva che nell'anno 2020, nonostante le soste, il M. continuasse a fruire dell'orario di lavoro straordinario.

Osservava che nel 2020 a causa dell'emergenza Covid erano mutate le modalità di inizio del turno per tutti i dipendenti; peraltro dai fogli marcia compilati dal dipendente era provato che in alcune giornate in cui faceva le soste e lo straordinario, comunque il M. dichiarava di non essere stato in grado di completare il giro. Contestava l'assunto attoreo che in caso di completamento del giro di ronda il dipendente potesse rimanere in sosta dentro l'auto; la disposizione di servizio prevedeva di aspettare al centro grossisti davanti alla sede della società e non in altri luoghi.

Contestava la violazione del principio di immutabilità della contestazione atteso il tenore letterale della contestazione in cui la società faceva riferimento al "primo giorno di inizio turno"; in ogni caso il lavoratore era a conoscenza anche dai fogli di turno assegnati, che i giorni indicati erano quelli di presa di servizio, trattandosi di turno articolato nella notte fino al giorno successivo.

Contestava l'eccepita sproporzione della sanzione, anche alla luce del regolamento interno che prevedeva tra gli obblighi quello di non distrazione dal servizio. Evidenziava che il licenziamento per giusta causa di cui all'art. 101 lett.d contemplava tra le condotte esemplificative anche la presenza di due addormentamenti e quindi riteneva che le soste ingiustificate realizzate fossero condotta grave giustificante il recesso.

In via subordinata in ipotesi di violazione del principio di immutabilità invocava l'applicazione della tutela indennitaria minima di cui al comma 6 ( 6 mensilità), ovvero comma 5 (12 mensilità) e in ipotesi di applicazione del 4 comma eccepiva l'aliunde perceptum e percipiendum.

5. Il proposto reclamo va rigettato per le ragioni che seguono.

In fatto: il M., dipendente della P.V. dall'8.02.05 come guardia giurata livello 4s, in data 8 luglio 2020 riceveva la seguente contestazione disciplinare:"… a seguito di alcune segnalazioni secondo cui (Lei) effettuava soste ingiustificate durante il suo turno di lavoro" dalle quali "è emerso che durante il Suo turno (di ore 7.25, elevate, a seconda delle zone assegnateLe, con nostra autorizzazione ad effettuare un'ora o tre quarti d'ora o mezz'ora di straordinario, su Suaespressa richiesta motivata dall'ampiezza delle zone stesse), Lei, dal 1 giugno (inizio turno) al 3 luglio (inizio turno), ha sostato, rimanendo spesso dentro l'autovettura di servizio, con il motore e le luci interne accesi, (v. pag. 5 della sentenza),

1. lunedì 1 giugno, dalle 4.55 alle 5.51 (56 minuti), sostava nel piazzale antistante il civico 91 di via L. (P.); 2. venerdì 5, dalle 5.01 alle 5.52 (51 minuti), sostava in via V. a P., di fronte al centro commerciale G.; 3. sabato 6, dalle 4.16 alle 5.49 (I ora e 33 minuti), sostava in via V. a P., di fronte al centro commerciale G.; 4. domenica 7, dalle 4.37 alle 5.49 (1 ora e 12 minuti), sostava nel piazza-le antistante il civico 91 di via L. (P.); 5. lunedì 15, dalle 5.21 alle 6.36 (1 ora e 15 minuti), sostava presso uno spiazzo posto al lato della farmacia "Oltrebrenta" del comune di Noventa Padovana (Padova);

6. martedì 16, dalle 4.53 alle 6.15 (1 ora e 22 minuti), sostava in via Venezia, all'altezza del civico 48. nello spiazzo del distributore Agip del comune di Vigonza (Padova); 7. sabato 20, dalle 4.53 alle 5.54 (1 ora e 1 minuto), sostava in via V. (P.) di fronte al negozio "D.D."; 8. domenica 21, dalle 4.46 alle 5.51 (1 ora e 5 minuti), sostava nel piazza-le antistante ilcivico 91 di via L. (P.); 9. lunedì 22, dalle 5.55 alle 6.26 (31 minuti), sostava all'altezza di via dei R. 3 in P.; 10. martedì 23, dalle 5.13 alle 6 (47 minuti), sostava in uno spiazzo posto al lato della farmacia "Oltrebrenta" del comune di Noventa Padovana (Padova); 11. mercoledì 24, dalle 5.07 alle 6.21 (1 ora e 14 minuti), sostava sulla via C. 10-12 in P.; 12. domenica 28, dalle 5.17 alle 5.51 (34 minuti), sostava presso lo spiazzo antistante il civico 108 di via L. in P.; 13. lunedì 29, dalle 5.52 alle 6.28 (36 minuti), sostava all'altezza di via dei R. 3 in P.; 14. martedì 30, dalle 5.25 alle 6.11 (46 minuti), sostava in uno spiazzo posto al lato della farmacia "Oltrebrenta" del comune di Noventa Pado-vana (Padova); 15. mercoledì 1 luglio, dalle 5.05 alle 6.16 (1 ora e 11 minuti), sostava all'altezza di via P. 2 V. (P.); 16. giovedì 2, dalle 5.13 alle 6.15 (1 ora e 2 minuti), sostava in via V.-zia, all'altezza del civico 48, nello spiazzo del distributore Agip del comune di Vigonza (Padova); 17. venerdì 3, dalle 5.11 alle 6.09 (58 minuti), sostava all'altezza di via P. 22 in V. (P.)". La datrice di lavoro rilevava in via ulteriore che "nel periodo citato, Lei è stato impiegato nel Suo turno 17 giorni; le ore del turno sono state 123,25; le ore di sosta ingiustificate sono state 16,90; le ore di straordinario sono state 11,60", e contestava al lavoratore che "durante le giornate e gli orari sopra specificati, di non aver prestato alcuna attività lavorativa facendosi indebitamente retribuire (con pagamento della relativa contribuzione), addirittura con lavoro straordinario (e conseguentemente maggiorazione)".

Alla contestazione faceva seguito la sospensione cautelare dal servizio; le giustificazioni con cui il lavoratore contestava gli addebiti assumendo di non aver percepito retribuzioni in modo indebito e il successivo licenziamento per giusta causa in data 18 luglio 2020.

6. Gli addebiti posti a base del recesso erano conseguenti ad attività di indagine investigativa condotta dalla Self control investigazioni incaricata nel maggio 2020 del controllo della " infedeltà del dipendente" (cfr. doc. 7 parte reclamata); verifica originata dalle dichiarazioni del dipendente M. (cfr. doc. 18 parte reclamata) e confermate in udienza dal B. il quale aveva riferito che la società nel dicembre 2019 aveva manifestato ai dipendenti l'intenzione di ridurre gli orari ed in particolare togliere lo straordinario nelle zone 4 e 7. Tuttavia lo straordinario era stato mantenuto nel 2020 nelle zone de quibus su richiesta del M. e dello I.- altro dipendente licenziato a propria volta- poiché gli stessi avevano dichiarato che, diversamente, non sarebbero stati in grado di completare il giro di ronda.

A riprova di un tanto, per quanto riferito dal teste citato, il M. il venerdì, nonostante lo straordinario, non completava del tutto la zona assegnata.

Le dichiarazioni del M.- il quale aveva riferito di essere stato dileggiato dal M. poiché il venerdì aveva completato il giro di ronda- avevano indotto la società a sospettare che il reclamante avesse tenuto un comportamento illecito nei propri confronti: il M. aveva chiesto di poter mantenere lo straordinario, ma non completava la ronda e si era raccomandato anche con gli altri colleghi di tenere la stessa condotta quanto meno nel giro più lungo- in quanto comprensivo delle banche - del venerdì notte, al fine di dimostrare la necessità del lavoro straordinario che di fatto era superfluo.

7. Il Collegio ritiene che - come osservato dal primo giudice- il controllo disposto dalla società fosse legittimo e lecito collocandosi sul piano dei controlli difensivi, poiché indotto dalla condotta del M. che ex ante avrebbe potuto integrare gli estremi di un illecito penale.

Come si evince dalla contestazione sopra riportata, nelle giornate in esame, durante le quali per quanto riferito anche dal testimone Pavanetto autore del rapporto investigativo, il M. sostava all'interno dell'auto con le luci interne e il motore acceso in molte occasioni con gli occhi chiusi, il dipendente aveva sempre percepito la maggiorazione per lavoro straordinario.

7.1.Il sospetto di un danno patrimoniale e nello stesso tempo di una condotta " truffaldina" avevano indotto la società ad effettuare il controllo che non era stato determinato dalla necessità di verificare la diligenza della prestazione del dipendente, quanto piuttosto di confermare o meno i sospetti sulla totale ingiustificatezza dell'orario straordinario che secondo il lavoratore per contro era necessario.

Il M. aveva mantenuto il diritto allo straordinario non necessario, attraverso una condotta fraudolenta ( finzione di non riuscire a completare il turno), e aveva conseguito una retribuzione aggiuntiva che altrimenti non avrebbe percepito.

Dall'esame dei fogli di marcia compilati dal lavoratore e dimessi dalla società sub. (...) è provato che in molte occasioni il lavoratore non avesse neppure completato il giro di ispezione ( cfr. così ad esempio il 20 giugno, il 22 giugno , il 24 giugno, il 29 giugno 2020); comportamento tenuto dal M. nonostante le soste che- di regola- nel giro di ronda erano possibili soltanto dopo il completamento dell'intero giro e in ogni caso davanti alla centrale operativa e non nei luoghi in cui era stato rinvenuto il M., come provato dalla società in giudizio con la testimonianza del B..

Condotta significativa e idonea a rendere veritiere le dichiarazioni del M. che erano state prodotte in giudizio dalla reclamata e che avevano, per quanto esposto, indotto la società ad effettuare il controllo investigativo. Il mandato alla agenzia era stato infatti conferito subito dopo la segnalazione di questo dipendente realizzata per quanto emerge dagli atti nel maggio 2020.

8. In diritto :ai sensi degli artt. 2 e 3 Statuto dei lavoratori nel caso di specie l'attività di controllo attribuita alla agenzia investigativa era legittima in quanto realizzata a fronte del sospetto della condotta fraudolenta ed illecita posta in essere dal M..

In tema va richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. Cass. sez. L. n. 3590 del 2011:"… Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -,restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.". Ed ancora Cass. 15094/18 "I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.".

9. Né rileva l'avvenuta archiviazione del parallelo procedimento penale istauratosi a seguito di denuncia per truffa presentata dalla P. in data 5 ottobre 2020 (cfr. doc. 11 parte reclamata); come evidenziato dalla società l'archiviazione era stata disposta dal giudice penale in data 11.4.22 ex art. 131 bis c.p. per " particolare tenuità del fatto".

Trattasi di causa di non punibilità che presuppone da parte del giudice penale la verifica della esistenza dell'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica ( cfr. in tema Cass. 43700/21); tanto che il relativo provvedimento è iscritto nel casellario giudiziale come stabilito dalle sezioni unite della Cassazione penale con sentenza n.38954/19.

L'esito del procedimento penale consente di ritenere fondato il sospetto della società; a riprova anche a posteriori della liceità del controllo disposto.

10. Neppure le obiezioni sollevate dalla parte reclamante relative alla esistenza di uno straordinario superiore nell'anno 2019 rispetto a quello del 2020 assumono rilevanza.

In giudizio è documentale (cfr. doc. 4 e 5 parte reclamata) la prestazione di lavoro straordinario da parte del M. nelle zone assegnate nei giorni di turno oggetto di contestazione della società.

La disposizione di servizio del 19 marzo 2020 invocata dal M. a sostegno della legittimità dell'attività di sosta svolta nel periodo in contestazione- in realtà- non rende corretta la condotta del lavoratore. Trattavasi infatti di disposizione emergenziale posta in essere dalla società al solo fine di tutelare la sicurezza dei dipendenti con conseguente " modifica temporanea orari partenza e rientro del servizio ronda territoriale per protocollo covid-19" ( cfr. documento versato in atti dal reclamante sub. (...)).

Gli orari di partenza e rientro scaglionato avevano dunque la finalità di evitare gli " assembramenti " e dunque lo scopo della regolamentazione aziendale era diverso da quello sostenuto dal M. (ossia legittimare le soste prolungate contestate).

In ogni caso nella stessa disposizione era previsto che l'eventuale completamento della ronda in anticipo avrebbe consentito esclusivamente di attendere la fine del turno in auto fuori dal centro grossisti dove si trovava la sede della società.

In merito è sufficiente richiamare quanto dichiarato dal testimone B. il quale interrogato dal giudice sulla circostanza aveva riferito quanto segue:"… Escludo che gli addetti alla ronda fossero autorizzati, una volta concluse le consegne, a rimanere fermi dentro all'auto anche per più di un'ora, confermo la disposizione di cui al documento 9 di parte ricorrente ed escludo che ci sia mai stata l'indicazione alle guardie giurate di rimanere ferme in auto anche per oltre un'ora davanti all'ultimo sito visitato. Confermo quanto detto e preciso che in periodo di Covid per evitare assembramenti in sede avevo fatto quella disposizione, dicendo che rientrassero fuori dal cancello della sede. In quel documento 9 è riportato l'esempio anche sulle modalità di rientro. ".

Il primo motivo di reclamo va quindi rigettato siccome infondato.

11. Del pari va rigettato il secondo motivo relativo alla violazione del principio di immutabilità della contestazione.

Secondo il reclamante posto che la contestazione conteneva il riferimento ad orari specifici corrispondenti a giornate determinate, la specificazione realizzata dalla società con la memoria difensiva ove aveva evidenziato che trattavasi "della notte a cavallo tra la prima giornata di inizio turno e il giorno successivo" (cfr. in particolare capitoli di prova testimoniale), costituiva una modificazione indebita della contestazione.

Trattasi di eccezione infondata.

Infatti con la contestazione disciplinare la società aveva addebitato al lavoratore le condotte relative alle giornate di turno indicate in atti come giorni di "inizio turno" ( cfr. contestazione sopra riportata). La specificazione operata nella memoria difensiva in cui la società rilevava che l'addebito doveva essere riferito alla notte compresa tra il giorno di inizio turno e quello successivo, non costituiva quindi una modificazione temporale di quanto contestato in sede disciplinare, ma soltanto una conferma che l'addebito- atteso anche l'orario indicato- riguardava la notte tra l'inizio del turno notturno e il giorno successivo.

Esisteva quindi una coincidenza tra l'addebito disciplinare e quanto allegato dalla società in giudizio. D'altra parte che l'indicazione del giorno di " inizio turno" costituisse una prassi aziendale per identificare gli orari di turno notturno, è desumibile anche dai turni di servizio dimessi dal M. subb. (...), ove l'elemento che identifica il servizio è proprio " il giorno di inizio del turno".

Vie più parte reclamante non aveva mai rilevato né eccepito in giudizio alcuna discrasia tra gli orari e i giorni contestati in sede disciplinare e quelli effettivamente assegnati dall'ente al lavoratore; né il lavoratore aveva mai contestato che i rilievi dell'agenzia investigativa non fossero riferibili all'auto di servizio e alle zone assegnatagli dalla società.

Pertanto anche questo motivo di reclamo va rigettato siccome infondato.

12. Residua la valutazione della proporzionalità della sanzione.

Le norme collettive invocate dal reclamante e esaminate anche dal primo giudice erano le seguenti:" art.101 lett. C, prevedente il provvedimento della sospensione nei casi in cui il lavoratore"…esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli; - ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato; - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione od uso con responsabilità; - si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione; - non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza; - si addormenti in servizio; l'art. 101, lett. D, c.c.n.l. stabilisce che "Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti; - abuso di autorità; - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo; - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio ne avrebbe determinato il licenziamento; - la recidività nell'addormentarsi in servizio; - l'ubriacarsi in servizio; - l'assunzione in servizio di sostanze stupefacenti; - l'abbandono del posto; - l'insubordinazione verso i superiori; - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.".

Secondo il reclamante la condotta contestata, qualora ritenuta sussistente, avrebbe al più integrato un'ipotesi di negligenza grave equiparabile alla mancata esecuzione del servizio : tutte ipotesi sanzionate testualmente con la sospensione dal servizio e retribuzione.

Eccezione infondata.

Nel caso di specie per quanto riportato nei precedenti punti motivazionali al M. non era stato contestato l'omesso adempimento ed in particolare il mancato completamento dei turni di ronda, quanto piuttosto l'aver fruito, su propria richiesta, di orario di lavoro straordinario in determinate giornate, in modo indebito considerato l'alto numero delle ore di sosta ingiustificata accertate. Il numero delle giornate e la circostanza che vi era stata condotta del lavoratore ripetuta, volta a creare l'apparenza della necessità del maggior orario per poter adempiere al servizio assegnato, connotano la fattispecie per cui è causa e il comportamento osservato dal M. di una gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare.

Provvedimento espulsivo rispettoso anche della gradualità delle sanzioni stabilita dalle parti collettive; la previsione contrattuale pur non essendo vincolante per il giudice ( come statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità nella recente sentenza della Corte di Cassazione civile n. 11665/22, invocata dalla parte reclamante), tuttavia costituisce un criterio interpretativo utilizzabile al fine di esaminare a posteriori l'atto della società.

Anche a prescindere dalle norme regolamentari interne invocate dalla reclamata e che prevedono degli obblighi particolarmente stringenti per le guardie giurate che non possono essere distratte dal proprio servizio (cfr. 1 c) regolamento dimesso sub. 3 da parte reclamata), in ogni caso la condotta del M. era equiparabile per gravità anche al " mero addormentamento in servizio" che, se ripetuto, consentiva di procedere al recesso per giusta causa. La circostanza poi che trattavasi di condotta che aveva dei possibili riflessi anche di natura penale- cfr. denuncia realizzata dalla società- consente di confermare la valutazione di gravità del fatto e notevole inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro, atteso che il M. con la propria condotta aveva minato in modo irreversibile la fiducia della società nella " lealtà e fedeltà " del proprio dipendente.

13. All'esito del reclamo l'impugnazione va rigettata con conferma della sentenza emessa dal giudice di Padova.

Le spese del grado, considerato il percorso motivazionale seguito dal Collegio in linea con quanto già deciso in primo grado e il contenuto degli atti delle parti riproduttivi sostanzialmente delle posizioni difensive già esaminate dal tribunale, sono liquidate- considerato il valore indeterminato della controversia-con i criteri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014.

L'infondatezza del reclamo consente di attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore onere di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa od assorbita, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo;

- Condanna il reclamante a rifondere alla società reclamata le spese del grado liquidate in Euro 3308,00 per compensi oltre a 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

- Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002.

Conclusione
Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2022.

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