Tribunale Chieti, Sez. lavoro, Sent., 20/12/2022, n. 306 determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste....

Martedì, 20 Dicembre 2022 07:13

Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente con qualifica di impiegato e mansioni ... determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n.144/2021 R.G.A.C. promossa da D.A. (Avv. Matteo Tresca) contro L.S. S.r.l. (contumace) e nei confronti dell'I.N.P.S. (avv. Massimo Cassarino-Cristina Grappone- Emanuela Capannolo) avente ad oggetto: crediti di lavoro,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
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Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 23.2.2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente con qualifica di impiegato e mansioni di capo servizio assistenza addetto al controllo delle attività di intrattenimento, nonché ai servizi di vigilanza privati non armati, dell'I.I.L. S.r.l., dall'08.08.2016 al 09.09.2020, deduceva: che pur avendo iniziato a prestare la propria attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società resistente sin dall'08.08.2016, veniva assunto soltanto in data 03.05.2017, con qualifica di addetto ai servizi di vigilanza privati e/o alla sicurezza personale e mansione di tecnico operativo di area 2, livello IV CCNL Vigilanza Privata, con contratti di lavoro a tempo determinato e di lavoro intermittente succedutisi nel tempo; di aver sin dall'inizio del rapporto lavorativo svolto le mansioni di capo servizio assistenza, addetto al controllo delle attività di intrattenimento, nonché ai servizi di vigilanza privati non armati, capo squadra degli operatori della sicurezza, capo scorta, manager security, coordinamento del servizio e della logistica e verifica dei comportamenti di tutte le squadre degli operatori, trasferimenti (solo nei mesi estivi), organizzazione dei turni di servizio degli operatori (di concerto con il legale rappresentante della società); di aver ricoperto, per l'intera durata del rapporto, il ruolo di capo scorta e di manager security; che tali mansioni rientravano nell'ambito della declaratoria del CCNL Vigilanza Privata della qualifica di "Quadro"; di aver prestato, in particolare, la propria attività lavorativa in favore della società convenuta, dall'08.08.2016 al 09.09.2020, dal venerdì alla domenica, dalle ore 21:00 alle ore 04:00; di aver in occasione delle fiere espositive lavorato anche nei giorni di lunedì e martedì, nei mesi estivi, per tutti i giorni della settimana in occasione di sagre e/o eventi, nel periodo delle festività natalizie tutti i giorni; di aver lavorato in occasione di eventi fuori regione, in particolare in Molise, a causa dei trasferimenti, dalle ore 16:00 alle ore 08:00; che il rapporto di lavoro si era interrotto in data 09.09.2020. Agiva in questa sede chiedendo di "a) accertare e dichiarare che, dall'08.08.2016 al 09.09.2020, il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'I.I.L. S.r.l., con sede legale in C. (C.) alla via S. n. 106, P.I. (...), svolgendo con continuità le mansioni descritte in narrativa al punto 3) riferibili e corrispondenti alle mansioni ed alle attività descritte nella declaratoria delCCNL Vigilanza Privata per la qualifica di "Quadro" riportata al punto 5) della premessa del presente atto; b) dichiarare che al rapporto contrattuale dedotto in giudizio è pienamente applicabile il sopra richiamato CCNL Vigilanza Privata per esplicita volontà delle parti e, comunque, in ragione dei principi codicistici e dell'art. 36 Cost. e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla qualifica di "Quadro" fin dall'08.08.2016 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, e, per l'effetto, condannare la medesima società datrice, in persona del legale rappresentante Sig. F.R.A., per i titoli spiegati in premessa, in forza del livello Q CCNL Vigilanza Privata, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto riconosciuto dovuto, in virtù del superiore inquadramento contrattuale e delle ore di lavoro supplementari svolte, per la somma pari a complessivi Euro 50.593,13, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'art. 36 Cost. e 2099 Cod. civ., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dall'insorgenza del credito all'effettivo soddisfo. Dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente al versamento presso l'I.N.P.S. ad esclusivo carico della società convenuta dei contributi corrispondenti e dovuti sulle somme come sopra dichiarate dovute. Con riserva di modificare le conclusioni ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e di agire in separato giudizio per l'eventuale mancato versamento dei contributi agli istituti competenti. Con vittoria di spese e competenze del giudizio". Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la società convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Interveniva in giudizio l'Inps, deducendo che da una verifica degli archivi informatizzati dell'Istituto risultava che il lavoratore D.A. fosse stato assunto dalla Società L.S. srl in data 03.05.2017 e che lo stesso per il periodo 09/10/2016- 02/11/2016 avesse percepito somme a titolo di NASPI. Concludeva chiedendo di "accertare e dichiarare la reale natura giuridica della situazione rappresentata e suoi effetti sul rapporto intercorso tra il ricorrente D.A. e I.I.L. srl e conseguentemente, dichiarare l'eventuale omissione contributiva addebitabile alla società convenuta in relazione al rapporto medesimo per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare all'Istituto, chiamato in causa, con le sanzioni di legge, il "quantum" accertato. Con vittoria di spese e onorari a carico della parte soccombente.".

La causa, istruita con l'escussione di testimoni indotti dal ricorrente, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020.

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Il ricorso è in solo in minima parte fondato e per le ragioni che si vanno ad esporre.

Quanto all'effettiva durata del rapporto di lavoro, a dispetto dei termini di durata dei contratti menzionati nel modello C2 storico del Centro per l'Impiego (non prodotti da parte ricorrente) e benchè il ricorrente non abbia contestato di aver percepito per il periodo 09/10/2016- 02/11/2016 somme a titolo di NASPI dall'Inps, può ritenersi provato che lo stesso abbia avuto inizio sin dal mese di agosto del 2016: il teste L.D.N., apparso del tutto indifferente ai fatti di causa, premesso di aver "lavorato con il ricorrente alle dipendenze della società convenuta dal mese di giugno 2016 più o meno" occupandosi "di sicurezza portierato bodyguard partecipazione ad eventi e manifestazioni" (pur specificando "di aver sempre lavorato a chiamata, nel senso che capitavano dei periodi come quelli estivi e natalizi e i fine settimana in cui io lavoravo sempre nei restanti periodo in avevo un rapporto di lavoro part time alle dipendenze di un'altra impresa facendosempre sicurezza in un negozio") ha riferito che nel periodo in questione (dall'08.08.2016 al 09.09.2020) aveva "lavorato con il ricorrente" proprio "dal venerdì alla domenica, dalle ore 21:00 alle ore 04:00", specificando che "Non si tratta di un lavoro continuativo posso dire che spesso facevamo servizio insieme durante le serate in occasione di eventi".

Collima con il tenore di tale dichiarazione, del resto, il fatto che il titolare della società convenuta abbia provveduto in data 06.10.2016 a richiedere l'iscrizione del ricorrente nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo inoltrata alla Prefettura di Chieti (come si desume dal doc. n.7) e a richiedere al medico competente un certificato relativo alla "visita medica preassuntiva" (poi rilasciato in data 30.09.2016, come si desume dal doc.n.8), nonché la circostanza che in data 08.08.2016 sulla pagina facebook gestita dal legale rappresentante della società convenuta F.R. sia stato pubblicato un post in cui si legge "L'I.I.L. S.r.l. è orgogliosa di presentare e accogliere nella propria agenzia il sig. A.D. è certo che questa nuova figura contribuirà all'aumento della qualità dei servizi offerti" (doc. n.16).

La deduzione di cui al ricorso di aver lavorato dal venerdì alla domenica dalle ore 21:00 alle ore 04:00 e negli altri orari indicati nei capitoli di prova da 2 a 5 presumibilmente posta a fondamento della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di ore di lavoro supplementari ha trovato, invece, solo parziale riscontro nell'istruttoria testimoniale: il teste N.P. ha riferito "il ricorrente lavorava in maniera fissa in un locale, il M. di C. dal venerdì alla domenica dalle 21:00 alle 4:00 ma tanto posso dire solo perché se qualcuno era assente presso quel servizio io andavo a sostituirlo. So che il ricorrente vi lavorava in maniera fissa perché svolgendo lavoro di ufficio io ero a conoscenza di cosa facevano tutte le squadre e poi il ricorrente era responsabile del personale" e ha confermato i restanti capitoli relativi agli orari osservati durante le "fiere espositive", i "mesi estivi", le "sagre e/o eventi", le "festività natalizie" e gli "eventi fuori regione" ma, oltre a riferirsi solamente al periodo tra il 2019 il 2020 - durante cui aveva lavorato come addetto al servizio di controllo e allo svolgimento di mansioni di ufficio per la società convenuta e al bisogno aveva fatto il caposquadra- non ha potuto constatare in via diretta la presenza del ricorrente durante i turni di lavoro; la teste C.G., dipendente dell'agenzia convenuta, pure ha potuto riferire "limitatamente al periodo dall'estate 2019 al settembre 2020" e, genericamente, "in quanto collega del ricorrente", senza tuttavia, specificare se dell'osservanza degli orari indicati in capitolo avesse potuto avere contezza diretta; il teste M.M., collega di lavoro del ricorrente dall'estate 2018 fino a tutto il 2019, ha potuto riferire in relazione a tale periodo affermando "spesso avevo gli stessi turni del collega ed avevo gli stessi orari di lavoro", ma non meglio specificando la frequenza delle occasioni di osservanza degli stessi turni di lavoro del ricorrente; il teste L.D.N. ha specificato "di aver sempre lavorato a chiamata, nel senso che capitavano dei periodi come quelli estivi e natalizi e i fine settimana in cui io lavoravo sempre nei restanti periodo in avevo un rapporto di lavoro part time alle dipendenze di un'altra impresa facendo sempre sicurezza in un negozio. Spesso nel periodo di cui mi chiede ho lavorato con il ricorrente nell'orario di lavoro di cui mi chiede e nel periodo di cui mi chiede. Non si tratta di un lavoro continuativo posso dire che spesso facevamo servizio insieme durante le serate in occasione di eventi".

Si tratta di deposizioni che riscostruiscono in maniera eccessivamente laconica la effettiva durata delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente e ne impediscono la riconducibilità ai fatti costitutivi del diritto al pagamento di una maggior retribuzione per un maggior orario di lavoro rispetto a quello effettivamente retribuito.

Quanto, poi, al tema delle mansioni effettivamente svolte nel periodo in questione e al tema del corretto inquadramento occorre premettere, in generale, che il procedimento logico richiesto dalla normativa dell'art. 2103 c.c. nelle versioni applicabili ratione temporis è rimasto immutato, e, com'è noto, si articola in tre fasi tra loro interdipendenti: innanzi tutto il giudice deve individuare i criteri generali ed astratti per l'inquadramento delle singole categorie e qualifiche posti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva; deve poi accertare le caratteristiche di fatto delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore; deve infine comparare le mansioni così accertate con i suddetti criteri generali al fine di verificare la riconducibilità delle mansioni del lavoratore alla qualifica rivendicata (in questo senso si veda Cass. civ., 22 ottobre 1986, n. 6212 e, più di recente, Cass. Sez. L , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019).

Tanto premesso, si osservi che, nell'indagine sulla fondatezza della domanda di tutela apprestata ex art. 2103 c.c., occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, ragion per cui la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato "l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica" (in questo senso si vedano Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 1996, n. 1433, in Orient. Giur. Lav., 1996, 819; Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 994, nonché Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1992, n. 5005, in Lav. e Prev. Oggi, 1993, 604), non essendo sufficiente far soltanto riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo.

Alla luce delle suesposte considerazioni di ordine generale, si deve in primo luogo osservare come la classificazione del personale prevista nel CCNL del settore Vigilanza Privata (doc. n. 1 di parte ricorrente), quanto al "Ruolo del personale tecnico-operativo", prevede l'articolazione in "2 distinte aree professionali, in ciascuna delle quali i livelli di inquadramento vengono stabiliti sulla base delle varie professionalità e delle effettive specifiche mansioni". La qualifica di "Quadro", al di fuori delle due citate aree, ricomprende "i lavoratori tecnici operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri". L'Area 1 ricomprende due livelli, dal primo al secondo ("I livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, siano in possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione e responsabilità nell'ambito delle direttive loro impartite dai vertici aziendali e che: - svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto". "II livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, svolgono con autonomia operativa, compiti di direzione, coordinamento e controllo di non meno di 100 guardlein servizio in unita operative autonome operanti su di un territorio ultraprovinciale"). L'Area 2 ricomprende i livelli dal terzo in poi ("III Livello Sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art.3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, secondo il principio della polifunzionalità svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di direzione, coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità In servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti. IV Livello Sono ricompresi i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo:- operatore di centrale operativa tipologia b e C allegato E D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;- vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio;vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati il furto e o il danneggiamento dei beni stessi.- telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata- televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata;- interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile;- scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;- trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto. Appartiene a questo livello anche il personale che svolge mansione di meccanico qualificato e la gpg che svolge attività di contazione e trattamento del denaro…".

Nel caso di specie, dunque, il criterio generale ed astratto previsto dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nella richiesta qualifica di quadro è l'esistenza di una "delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri" - concetto che evoca un conferimento di poteri paragonabili a quelli tipicamente datoriali, evidentemente da parte del titolare degli stessi -, ovverosia un presupposto che parte ricorrente non ha né dedotto né offerto di provare.

L'unica richiesta istruttoria avente ad oggetto il tipo di compiti svolti dal ricorrente è il capitolo 6 del ricorso ("6. Vero che il ricorrente, in occasione dei diversi eventi, svolgeva i seguenti compiti specifici: capo servizio assistenza, addetto al controllo delle attività di intrattenimento, nonché ai servizi di vigilanza privati non armati, capo squadra degli operatori della sicurezza, capo scorta, manager security, coordinamento del servizio e della logistica e verifica dei comportamenti di tutte le squadre degli operatori, trasferimenti (solo nei mesi estivi), organizzazione dei turni di servizio degli operatori (di concerto con il legale rappresentante della società)") contenente la descrizione di una serie di compiti riconducibili alle mansioni ricomprese proprio nel livello di formale inquadramento del ricorrente (tecnico operativo di area 2, livello IV, CCNL Vigilanza Privata), come quello di "addetto al controllo delle attività di intrattenimento, nonché ai servizi di vigilanza privati non armati".

Quanto alle mansioni descritte come di "capo servizio assistenza… capo squadra degli operatori della sicurezza, capo scorta, manager security, coordinamento del servizio e della logistica e verifica dei comportamenti di tutte le squadre degli operatori, trasferimenti (solo nei mesi estivi), organizzazione dei turni di servizio degli operatori", al di là della genericità delle espressioni utilizzate (non essendo stato descritto, infatti, quali siano state le attività concretamente svolte, né le relative modalità), si tratta di mansioni che ben appaiono riconducibili a quelle ricomprese negli altri livelli di cui alla prima e alla seconda area: si noti, infatti, che nelle caratteristiche del I livello vi sono "capacità e competenza", "autonomia di gestione e responsabilità nell'ambito delle direttive … impartite dai vertici aziendali" e lo svolgimento di "attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto", che nelle caratteristiche del II livello pure vi sono "autonomia operativa, compiti di direzione, coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in unita operative autonome operanti su di un territorio ultraprovinciale" e che anche il III Livello dell'Area 2 ricomprende "oltre alle attività indicate dall'art.3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269" l’ "autonomia operativa prevalentemente compiti di direzione, coordinamento e controllo di un numero di guardiesuperiore a 30 unità".

Se ne deve dedurre che lo svolgimento di compiti di direzione, coordinamento e controllo del tipo di quelli dedotti in ricorso ben avrebbe potuto giustificare l'inquadramento in uno dei livelli immediatamente superiori a quello formalmente assegnato (essendo, peraltro, a tal fine necessario quantomeno l'indicazione del numero delle guardie giurate controllate e coordinate), ma non appare in alcun modo una circostanza idonea a integrare le caratteristiche previste dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nel profilo di "Quadro".

Quanto, poi, ai documenti invocati da parte ricorrente si osserva: che il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla società datrice (doc. n.2) reca l'indicazione della qualifica di "capo servizio assistenza", che, come visto, in assenza di ulteriori deduzioni, appare riconducibile ad uno dei livelli delle due aree del personale tecnico operativo, ma nulla dice in ordine ad una "delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri"; che dall'opuscolo informativo aziendale (doc. n. 3) non è dato desumere quale fosse il ruolo del ricorrente; che dalla lettura delle trascrizioni dei messaggi della chat del gruppo su Whatsapp denominato "Ufficio gestione personale" (all.ti 12, 13 e 14) pure non è possibile evincere se il ricorrente, tra gli altri partecipanti, fosse titolare di qualche particolare potere o iniziativa.

Neppure dalla lettura delle deposizioni dei testi escussi appare possibile ricavare qualche indicazione più utile ai fini della riconducibilità delle mansioni svolte a quelle della qualifica richiesta: sebbene tutti i testi abbiano confermato le attività del capitolo 6 delle richieste istruttorie e sebbene il teste D.N. abbia riferito "… era lui a gestire la società insieme al legale rappresentante", la teste C. abbia riferito di "averlo visto svolgere queste attività e sentito organizzare , anche telefonicamente, le attività direttive necessarie" e il teste M. abbia affermato che "il D. fungeva da coordinatore di tutti questi servizi", resta il fatto che nessuno di essi abbia specificato, in concreto, in cosa consistesse l'attività "gestoria", l’"organizzazione delle attività direttive necessarie" e il "coordinamento dei servizi".

Le considerazioni che precedono non possono che comportare il rigetto della domanda di condanna formulata al punto b delle conclusioni del ricorso sul presupposto dello svolgimento delle mansioni di "quadro" e dello svolgimento delle ore di lavoro supplementare, potendo essere accolta solamente la domanda di accertamento del "diritto del ricorrente al versamento presso l'I.N.P.S. ad esclusivo carico della società convenuta dei contributi corrispondenti" al maggior periodo lavorato e in questa sede accertato (ovverosia dall'8.08.2016 al 03.05.2017).

Considerato, però, che per una parte del periodo in questione il ricorrente risulta aver percepito somme a titolo di NASPI (in particolare durante il periodo 09/10/2016- 02/11/2016), evidentemente incompatibile con la prestazione di attività lavorativa subordinata retribuita, si reputa opportuno trasmettere gli atti del giudizio alla competente Procura della Repubblica per valutare l'eventuale sussistenza della rilevanza penale del comportamento in questione.

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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento in minima parte del ricorso e in difetto di quantificazione in ordine all'ammontare dei contributi dovuti per il maggio periodo di lavoro prestato, parte convenuta va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente che, tenuto conto del valore della controversia (ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022, con utilizzo delle tariffe relative al primo scaglione di valore), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi Euro 641,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi di CU, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'Inps, cui, testualmente, il ricorso è stato notificato "per renderlo edotto del giudizio in corso e senza che ciò costituisca in alcun modo instaurazione del contraddittorio né chiamata in causa del medesimo, ma al solo fine di interrompere il decorso della prescrizione nei confronti dell'Istituto previdenziale in caso di omissione contributiva ovvero nell'ipotesi di eventuale insolvenza della società datrice e di conseguente accesso al Fondo di G." e nel cui atto di intervento in giudizio non è contenuta alcuna specifica domanda.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che D.A. ha lavorato alle dipendenze dell'I.I.L. S.r.l. dall'08.08.2016 al 09.09.2020 e il suo diritto al versamento presso l'I.N.P.S. ad esclusivo carico della società convenuta dei contributi corrispondenti e dovuti anche per il periodo dall'8.08.2016 al 03.05.2017; rigetta per il resto il ricorso; condanna L.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 641,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi di CU, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nulla sulle spese nei confronti dell'Inps. Manda alla Cancelleria di trasmettere alla Procura della Repubblica di Chieti la presente sentenza e gli atti del giudizio al fine di valutare l'eventuale rilevanza penale della percezione della NASPI durante il periodo dal 09/10/2016 al 02/11/2016.

Conclusione
Così deciso in Chieti, il 20 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

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