Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 27/12/2022, n. 11036 Che le mansioni svolte doveva essere inquadrata dalla B. srl nel V livello; guardia giurata; Appartengono al VI Super "

Martedì, 27 Dicembre 2022 06:55

che per le mansioni svolte doveva essere inquadrata dalla B. srl nel V livello; guardia giurata; Appartengono al VI Super " i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione II lavoro

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 429 Ic. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 9204/2020 all'udienza del 27/12/022, mediante lettura, la seguente sentenza

TRA

D.I. rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Marchis Gomez anche disgiuntamente all'avv Silvia Conti pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. giusta delega allegata al fascicolo telematico

RICORRENTE

E

B. SRL in persona del legale rappresentante p.t. M.P. rappresentata e difesa dall'avv Walter Fini pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. giusta delega in calce al ricorso

RESISTENTE

S. SRL in persona del legale rappresentante p.t. M.C. rappresentata e difesa dall'avv Sergio Testa pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. giusta delega in calce alla memoria

RESISTENTE

G.B. rappresentato e difeso dall'avv Andrea Falzone pec

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. giusta procura in calce alla memoria

RESISTENTE

OGGETTO: differenze retributive e inquadramento superiore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 12/3/20, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare " il diritto della sig.ra D.I. all'inquadramento al 5 livello del Ccnl di riferimento e, comunque, condannare le società convenute, S. S.r.l. e B. S.r.l. e il Dott. G.B., in solido tra loro per i motivi e i profili di responsabilità dedotti nel ricorso e, comunque ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 19.168,85 per i titoli di cui all'allegato conteggio analitico, di cui Euro 1.361,82 a titolo di TFR ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso".

A sostegno del ricorso deduceva che la S. srl era una società riconducibile al B. essendo socio unico la sorella A.B. con sede in R. presso un appartamento con insegna S.I. nella quale operava G.B.; che la S. srl aveva gestito il ristorante di S.M., chiamato B., fino al 23/7/18 data dalla quale la S. srl affittava il ramo d'azienda alla controllata B. srl di cui era proprietaria al 100%; che entrambe le società erano di fatto gestite dal B.; che le due società avevano la stessa sede operativa ed amministrativa e si avvalevano della stessa struttura di segreteria , di amministrazione e del personale presso l'ufficio del B. "S.I."; che le due società avevano lo stesso amministratore E.S. che si occupava del personale tramite e mail il cui account era servizintegrati.it; che il B. operava come socio indicando le linee di azione delle due aziende che avevano gestito il ristorante e coordinava l'amministratore delle società gestendo il ristorante ;che la ricorrente aveva lavorato dall’ 8/12/17 al 4/7/18 per la S. srl inquadrata al V livello come Commis di cucina e dall’ 11/3/19 al 10/9/19, data delle dimissioni , aveva lavorato per la B. srl dalla quale veniva riassunta con inquadramento VI livello S come commis ; che aveva lavorato dalle 8,30 alle 22,30 per sei giorni alla settimana ; che non aveva percepito alcun importo per il maggiore orario ; che aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante; che aveva goduto delle ferie indicate nelle buste paga in misura inferiore al dovuto; che dal mese di marzo 2019 aveva percepito solo acconti , che da agosto 2019 cessava ogni pagamento ; che ad agosto il ristorante cessava ogni attività ed in data 3/9/19 si dimetteva per giusta causa ; che la società B. cedeva le quote alla P.S. srl con sede uguale a quella indicata nella lettere di assunzione da parte della S. srl ; che la S. srl aveva risolto il contratto di affitto riacquisendo la titolarità del ristorante senza rispondere dei debiti; che non aveva percepito la 13^, 14^ ed il TFR ; che per le mansioni svolte doveva essere inquadrata dalla B. srl nel V livello; che a titolo di ordinario , straordinario, 13^,14 ^, permessi e ferie non godute aveva diritto in applicazione del Ccnl Pubblici Esercii al pagamento di Euro 19168,85; che sussisteva la responsabilità solidale dei resistenti per esservi un unico centro di imputazione dei rapporti ,una supersocietà di fatto tra le società ed il B., una società apparente con B. o occulta e comunque il B. concretizzava la figura dell'imprenditore occulto , in subordine sussisteva una holding di fatto occulta riconducibile al B. imprenditore occulto

Concludeva come sopra

Si costruiva la B. srl che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito essendo il rapporto sorto a S.M. ed avendo ivi la sede legale ; deduceva che al momento dell'affitto del ramo di azienda la S. srl aveva come socio e amministratore E.S. e la B. srl ,il cui capitale era del 100% della S. srl, aveva come amministratore la S. ; che la A.B. era entrata nelle compagine della S. solo dal 20/1/19 ; che la sede operativa e legale era a S.M. , che era la S. ad occuparsi della gestione del ristorante e non il B. ;che la B. si serviva della S.I. per l'elaborazione dei dati contabili e per la consulenza del lavoro ; che la S.I. aveva stipulato in precedenza con la S. srl un contratto apposito ed aveva messo il proprio dipendente B.G. a servizio della B. ,per raccolta dei documenti e elaborazione dati, e la M. per l'attività di consulenza; che solo a tali fini il B. si era recato al ristorante e la sua presenza era stata limitata a 2-3 apparizioni; che la ricorrente aveva lavorato dall'assunzione alla Pasqua , 21 aprile 2019, dalle 11,30 alle 14,00 essendo il ristorante aperto solo per pranzo , e da Pasqua 2019 al agosto 2019 dalle 11,30 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 22,30 ; che la B. si era comunque impregnata contrattualmente a pagare il lavoro full time anche quando lavorava solo a pranzo prima della Pasqua 2019, per sopperire al maggior orario che avrebbe svolto nei mesi estivi ; che la ricorrente era stata correttamente inquadrata essendo il personale composto dal D. , cuoco e non coordinatore di brigata come affermato nel ricorso da quest'ultimo proposto, dalla D. commis di cucina che lo aiutava e da uno o due commis di sala nei periodi di maggiore affluenza ; che dalle buste paga emergeva un totale a credito di Euro 8654,27 pagati solo per Euro 4250,00 ma la differenza retributiva fino ad Euro 8654,27 non poteva essere attribuita perché la pretesa azionata nel presente giudizio era solo relativa a differenze maturate per livello superiore; che nella busta paga di agosto erano state liquidate anche ferie e permessi

Chiedeva il rigetto del ricorso

Si costituiva la S. srl deducendo che aveva gestito il ristorante sito a S. M.; che A.B. era diventata socia solo dal 20/1/19; che con decorrenza dal 23/7/18 aveva affittato l'azienda a B. srl; che la B. necessitava di elaborazione dati e si affidava a S.I. srl per tale attività; che la S.I. srl prestava alla B. srl consulenza tramite il proprio dipendente G.B. che si era recato al ristorante le sole volte necessarie per incontrare il cliente e prendere documenti; che la ricorrente aveva lavorato per la resistente solo dall'8/12/17 al 4/7/18 ed era stata inquadrata correttamente lavorando 40 ore settimanali dalle 11,30/11,15 alle 14,00 e dalle 19,00 alle 22,30/22,45 ; in diritto eccepiva la nullità del ricorso per difetto di petitum e causa petendi, l'incompetenza territoriale ,la carenza di interesse ad agire della ricorrente per aver citato la S. srl, il difetto di legittimazione passiva per il periodo successivo alla data di risoluzione del rapporto del 4/7/18; nel merito assumeva l'infondatezza delle pretese e l'estraneità della S. srl dal rapporto con la B. srl non essendovi né un collegamento funzionale tra imprese, né una supersocietà, né la figura dell'imprenditore occulto ; contestava i conteggi in atti ed eccepiva la prescrizione presuntiva.

Si costituiva B.G. assumendo che era dipendente della S.I. srl dal 20/10/16 come responsabile; che si occupava di consulenza imprenditoriale e amministrativo gestionale; che era stato stipulato un contratto con la S. srl di consulenza; che la consulenza non si era arrestata quando il ramo era stato ceduto alla B. srl costituita dalla S. srl per gestire il ristorante così che la S. srl, in qualità di proprietaria, aveva l'interesse a mantenere i propri consulenti; che la sorella del B. era poi diventata socia della S. srl solo il 6/2/19, uscendone poco dopo; che l'attività del B. non si era mai sovrapposta a quella della S. .Eccepiva l'incompetenza per territorio, il difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della pretesa.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

Ammesse le prove , escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Deve in primo luogo affrontarsi l'eccezione di incompetenza sollevata dai resistenti

Sostengono i predetti che la B. srl ha sede a S.M. ed il contratto è stato stipulato a S.M., essendo il contratto quello prodotto dalla B. srl , unico ad essere firmato da entrambe le parti. Il contratto prodotto dalla ricorrente con indicazione del luogo della stipula in Roma , non era firmato dalla ricorrente e pertanto non poteva essere considerato

Ciò posto ,si ricorda che ai sensi dell'art. 33 c.p.c. le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi , se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse ,per essere decise nello stesso processo.

Nella presente controversia la parte ricorrente imputa il proprio rapporto di lavoro ai tre resistenti ed avendo la S. srl sede a Roma , indipendentemente da ogni questione relativa al foro del contratto stipulato con la B. srl ed indipendentemente dalla sede della B. o dalla residenza del B.,sussistendo un cumulo soggettivo come previsto dall'art. 33 c.p.c. , la competenza appartiene al Tribunale di Roma.

Per quanto attiene all'eccezione di nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi , sollevata dalla S. srl , l'eccezione è infondata.

Parte ricorrente ha indicato il periodo del rapporto, le mansioni , l'inquadramento richiesto e quello attribuito, le declaratorie contrattuale , il CCNL applicato, l'orario ,i titoli delle pretese e l'ammontare delle stesse.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso sia valido.

Passando al merito è incontroverso che la ricorrente ha lavorato dall'8/12/17 al 4/7/18 come commis inquadrata al V livello per la S. srl; che in data 23/7/18 la S. srl affittava l'azienda alla B. srl di cui era proprietaria al 100%; che in data 11/3/19 la B. srl assumeva la ricorrente come commis inquadrata al livello VI S livello; che il rapporto cessava per dimissioni il 3/9/19.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori con diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello CCNL per il periodo svolto alle formali dipendenze della B. srl ,l'espletamento del lavoro straordinario, l'individuazione del reale datore di lavoro Occorre partire dall'esame dei testi.

M.S., teste della S. dichiarava di aver gestito il ristorante a S.M. all'inizio per due mesi, novembre e dicembre, forse nel 2018. Era stato incaricato da G.B. per dare una mano per l'inizio dell'attività. Il suo aiuto era durato due mesi, non potendo più prestarlo per motivi personali. Non conosceva A.M.B. e credeva fosse la sorella di G., l’ aveva vista solo una volta.

Nel periodo in cui era stato presente aveva conosciuto il B., che lo aveva chiamato e si occupava di consulenza del lavoro per il ristorante. In quei due mesi in cui era stato presente, il B. era venuto per informarsi sugli incassi, sugli importi delle fatture, credeva si occupasse anche di contabilità.., la ricorrene era aiuto del cuoco D. , suo marito.

L'altro teste della S. srl, L.D., dichiarava di aver lavorato in sala per almeno tre/quattro mesi, all'apertura del ristorante, che era avvenuta intorno a marzo 2017 o 2018, non conosceva la B.A., si interfacciava con la S. dalla quale era stata assunto Organizzava la sala, invece i rapporti con i fornitori venivano gestiti dalla S.. Sapeva che il B. era il commercialista, non aveva rapporti con i dipendenti e saltuariamente si recava presso il ristorante. La ricorrente svolgeva le mansioni di aiuto cuoco, preparava qualche crudo , era sotto la giuda del marito D. non sapeva se cucinava anche lei.

Il teste comune alla ricorrente ad alla B. srl B.G. dichiarava di aver lavorato verso il 2017/2018 , dall'apertura del locale all'incirca per un anno intero, poi se ne era andato per sette/otto mesi e successivamente era tornato per quattro/cinque mesi. La ricorrente era stata presente nel primo periodo in cui aveva lavorato lì, quando era poi tornato ,la ricorrente non c'era ,ma poi era ritornata

Confermava che la ricorrente si occupava di assistere il D. nella preparazione delle pietanze e provvedeva al riassetto della cucina, ma non sapeva come fosse ripartito il lavoro in cucina. Specificava che inizialmente c'era una brigata più ampia, poi, una volta tornato, aveva preso atto che la squadra si era notevolmente ridotta. Al suo ritorno c'erano solo il lavapiatti e un'altra signora che cucinava, poi ritornarono anche il D. e la D. e si ridussero a tre (il D., la D., la lavapiatti).

Sui capitoli del ricorso rispondeva che all'inizio la S. si recava presso il ristorante, pur se non sapeva a quale titolo, tanto che la sala era gestita da tale D. che gli aveva fatto il colloquio, successivamente aveva assunto la gestione del ristorante. Sapeva che il B. fosse il proprietario e si era recato al ristorante sporadicamente. Vedeva la ricorrente insieme allo chef, D., ma non sapeva come erano divisi i compiti .Il teste lavorava ad orari variabile, erano organizzati secondo turni di 6/7 ore variabili e qualunque turno facesse la ricorrente era presente.

L'altro teste di parte ricorrente L.F. aveva lavorato per B. dal marzo 2018 a fine settembre del 2018 presso il ristorante B. di S.M. Dichiarava che la S. era la responsabile per i contratti della B..

Il B. era il titolare del ristorante, veniva e controllava ,si accertava che le cose funzionassero. Aveva fatto il colloquio con lo chef, D.D. e poi il contratto glielo aveva fatto la S..

Confermava il capitolo 7 punto 5 del ricorso ,assumendo che il B. valutava l'andamento commerciale convocava e faceva riunioni con i responsabili dando loro indicazioni sulle azioni da intraprendere sui prezzi del menu e sugli obiettivi. Ricordava che c'era stato un passaggio di società pur se non ricordava le sue buste paga iniziali ed il suo contratto a che nome fossero, sapeva che aveva lavorato per B.. La ricorrente aiutava D.D. in cucina, era sous chef, il sous chef sostituisce e supporta lo chef nelle preparazioni e in tutti i compiti.

Il teste lavorava dalle 9,30/10,00 -15,30 oppure dalle 16,30 -23,00 dal lunedì al venerdì ,il sabato e la domenica faceva 9,30/10,00 -14,30 e 17,30 -23,00 era cuoco capo partita, la ricorrente c'era in tutti i suoi orari e in tutti i sui giorni. La brigata era composta da D., I., il teste, D.C. e altre persone di cui non ricordava il nome

Ciò posto ,riassumendo, quanto a mansioni ed ad imputazione del rapporto , il teste S. affermava che il B. lo aveva incaricato di dare un aiuto per iniziare l'attività del ristorante , per i primi due mesi forse del 2018, inoltre si occupava anche di contabilità . Appare chiaro che è sbagliato l'anno di riferimento essendo il ristorante già aperto nel dicembre 2017 , come emerge dal contratto tra la ricorrente e la S. srl, o forse il teste nel ricordare il 2018 si riferiva ai primi mesi del 2018 . Il teste B., unico teste presente con interruzione ,sia quando il ristorante apparteneva alla S. srl che quando apparteneva alla B. srl, affermava che sapeva essere il B. il proprietario, in ordine alle mansioni assumeva che la ricorrente assisteva il D. nella preparazione delle pietanze e provvedeva al riassetto della cucina, la vedeva insieme allo chef (D.D.) ma non sapeva come erano divisi i compiti , perché lavorava in sala . Specificava che inizialmente c'era una brigata più ampia, poi, una volta tornato, la brigata era composta dal lavapiatti e un'altra signora che cucinava, poi tornati anche il D. e la D. si erano ridotti a tre (il ricorrente, la D. e la lavapiatti).

Il teste L. riferiva del periodo marzo 2018-settembre 2018, quindi nel periodo a cavallo del quale la S. aveva ceduto l'azienda alla B., affermava che il B. organizzava le riunioni per verificare l'andamento dell'azienda e indicava le linee giuda e che la ricorrente era sous chef , ma tale deposizione riguarda il primo periodo in cui la ricorrente era dipendente S. inquadrata al V livello e quello subito dopo il trasferimento dell'azienda avvenuta a luglio 2018 quando la ricorrente non c'era più, essendo tornata a marzo 2019.

In ordine poi agli orari i testi hanno confermato una presenza costante della ricorrente durante i loro turni , ma le deposizioni non sono risultate chiare tanto da poter ricostruite l'orario svolto dalla ricorrente per tutto il rapporto.

In ordine alle mansioni quindi è emerso che la ricorrente nel periodo di cui è causa è sempre stata aiuto cuoco , ha affiancato il cuoco , nel primo periodo la brigata era composta da più persone e la cucina era divisa in partite nel secondo periodo, allorquando ha lavorato per la B. srl ,la cucina era ridotta a tre persone, il cuoco D., l'aiuto cuoco la ricorrente, ed un lavapiatti.

Ciò detto il CCNL afferma che appartengono al V livello "i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè:

secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine

ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;

- operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;

- guardia giurata;

Appartengono al VI Super " i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità e cioè:

- commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;

- addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel Settore;

- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione."

Ciò posto non sembra che per il periodo rivendicato la ricorrente svolgesse il lavoro di secondo cuoco. L'unico teste che ha affermato che la ricorrente era sous chef, L. , si riferisce al 2018 e non al 2019, inoltre comunque anche se la stessa avesse qualche volta cucinato in assenza di D., tale mansione sarebbe stata sporadica e non prevalente, requisito necessario per conseguire un inquadramento superiore.

Tuttavia alla ricorrente secondo gli importi indicati nelle buste paga da marzo ad agosto 2019 risulta un dovuto netto di Euro 8654,27 cui deve detrarsi la somma netta di 4250,00 che la ricorrente assume nei conteggi come percepito , per cui alla stessa spetta la somma di Euro 4404,27 netta . Nessuna somma a titolo di permessi e ferie non goduti deve essere corrisposta non essendovi una precisa allegazione e prova sui giorni di ferie e permessi lavorati e non goduti.

Appare poi di scarso pregio la eccezione secondo cui detta somma minore non sarebbe oggetto di domanda ,in quanto la domanda volta ad ottenere le differenze retributive rapportata all’ inquadramento superiore comprende quella volta ottenere il pagamento di quanto dovuto per l'inquadramento riconosciuto.

Circa poi il soggetto tenuto al pagamento, sicuramente tale soggetto è il formale datore B. srl che attraverso la S., sua amministratrice, impartiva le direttive .Non si può ritenere sussistente l'unicità di imputazione del rapporto nei confronti della S. srl e della B. srl, in quanto se pur la S. era proprietaria al 100% del capitale della B. e se pur dal febbraio 2019, circostanza affermata per coinvolgere nell'unicità di imputazione del rapporto il B., come appare dalla visura, la sorella di quest'ultimo era diventata socia della S. srl ,si può individuare un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro quando più imprese, formalmente distinte, esercitano di fatto l'attività con una compenetrazione ed una promiscuità tali da far ravvisare sostanzialmente un'unica impresa.

La giurisprudenza ha affermato: " Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva desunto l'unicità del centro di imputazione di un rapporto di lavoro dalla commistione di ruoli di soci ed amministratori delle diverse società del gruppo, dall'uso della medesima sede per le attività riferibili a più soggetti, dall'artificioso frazionamento della medesima attività senza autonomia giuridica e gestionale tra le varie società, oltre che dalla circostanza che il lavoratore rendeva la propria prestazione in favore di tutte le società del gruppo)" (Cass 19023/17)

Nel caso in esame le società S. srl e B. srl si sono succedute nell'attività di impresa relativa alla gestione del ristorante , non vi sono attività di impresa funzionalmente collegate tra la S. srl e la B. srl.

Né si può intravedere una super società di fatto tra il B. e le due società essendosi le società susseguite nella gestione del ristirante ed avendo la S. srl costituito la B. proprio per esercitare l'attività dei gestione del ristorante risultando la stessa proprietaria della B. srl , unica titolare dell'attività.

Ciò che invece è configurabile è la presenza di una società di fatto esistente tra il B. persona fisica e la S. srl nonché tra il B. e la B. srl avendo il B. partecipato alla vita sociale e alla gestione .Il B., infatti, è sempre stato presente, ha sempre mosso le fila della gestione del ristorante sia quando era gestito dalla S. srl sia quado era gestito dalla B. srl tanto che tutti i testi lo identificavano come proprietario ed il teste S. dichiarava che era stato dal B. incaricato di far partire l'attività .La tesi secondo cui il B. si recava presso il ristorante come dipendente della S.I. solo per prestare consulenza contabile , non è sostenibile, essendo il contratto di consulenza siglato dalla S. srl per l'attività della stessa e non per l'attività della B. ,della quale era proprietaria , non essendo emerso nessun contratto tra B. srl e la S.I. srl né alcun pagamento ed essendo la B. srl soggetto distinto dalla S. srl

Essendosi creta una società di fatto tra una persona fisica ed una srl si applicherà alla predetta società di fatto il regime delle società di persona ossia quello della collettiva irregolare che rimanda al regime della società semplice

Deve pertanto condannarsi il B. e la B. srl in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 4404,27 sulla base delle buste paga in atti, il tutto oltre rivalutazione ed interessi

Alla luce di quanto sopra detto di nessun rilevo sono le censure sulla cessione di azienda mosse dal ricorrente e deve essere respinta la domanda contro la S. srl. I. la vicenda nei termini di cui sora ,appaiono poi superate tutte le altre eccezioni sollevate dalle resistenti

Le spese di lite seguono la soccombenza parziale con B. srl e B., si compensano con la S. srl data la sua qualità di proprietaria della B. srl

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:

condanna il B. e la B. srl in solido tra loro al pagamento di Euro 4404,27 come da buste paga,oltre rivalutazione ed interessi;

rigetta la domanda contro la S. srl e le altre domande ;

condanna il B. e la B. srl in solido al pagamento di un terzo delle totali spese di lite ,liquidate in Euro 2935,00 oltre iva cpa e spese generali,

compensa le spese con la S. srl

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2022.

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