REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
1) Dott. Massimo Costantino Poddighe - Presidente
2) Dott. Giovanni Lavena - Consigliere
3) Dott. Alessandro Castello - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
D.A.N., nato a R. il (...)
Libero- assente
N.J., nata a K. (E.) il (...)
Libera - assente
Prescrizione: 5.7.2025
APPELLANTE
Avverso la sentenza emessa in data 8.2.2021 dal GUP del Tribunale di Cagliari che, con la riduzione per il rito, li condannava alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.
PERCHÉ DICHIARATI COLPEVOLI
Del delitto di cui all'art. 110, 640bis c.p., per avere, in concorso tra loro, il primo quale amministratore unico della ditta N.R.S., con artifìci e raggiri consistiti nel simulare l'assunzione presso la predetta ditta della moglie convivente N.J., in realtà mai avvenuta, con decorrenza 15/06/2015, e dunque quando la cooperativa non svolgeva ancora nessuna attività, e nel formare delle false buste paga della predetta lavoratrice, attestando la corresponsione tramite DM10 delle indennità di maternità, inducendo in errore l'I.N.P.S. sulla reale esistenza del rapporto di lavoro e sulla corresponsione delle predette indennità, si procuravano l'ingiusto profitto, con equivalente danno per l'I.N.P.S., costituito dalle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità (sgravio totale contributivo recuperabile in compensazione con DM10 per 36 mesi) e dai conguagli per le indennità di maternità, per un importo pari a 5.914,63.
In Cagliari, accertato nel novembre 2017.
Il fatto è stato riqualificato dal GUP come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell'art. 316 ter c.p.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe il GUP del Tribunale di Cagliari, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato N.D.A. e J.N. per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell'art. 316 ter c.p., come qualificato l'originario fatto di truffa ai danni dello Stato.
2. I fatti emersi dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M., per quanto qui d'interesse, possono essere riassunti come di seguito riportato.
2.1 Come emerge dalla c.n.r. del 6.11.2017, nel corso di accertamenti eseguiti da personale dell'Ispettorato del Lavoro nei confronti della ditta N.R. Soc. Coop. A.R.L. operante quale istituto di vigilanza, J.N. (coniuge dell'amministratore unico della società), in data 15.6.2015, era stata assunta, in qualità di lavoratrice extracomunitaria, come addetta alla accoglienza clienti con contratto a tempo indeterminato.
2.2 L'assunzione era stata fatta con le agevolazioni derivanti dalla L. n. 190 del 2014 (cd. legge di stabilità 2015), comportanti il totale sgravio contributivo a fronte delle denunce mensili INPS a mezzo modello DM10 (sul predetto modello il contribuente indica il quantum dell'esonero di cui è beneficiario, che soggiace ad un limite massimo di circa ottomila Euro annui).
2.3 Fino al 31.5.2016, J.N. risultava essere unica impiegata. A decorrere dalla predetta data era stato assunto un altro impiegato e n. 10 guardie giurate per l'espletamento del servizio di vigilanza armata presso l'Università degli Studi di Cagliari, unico all'epoca affidato.
2.4 Come risulta dal libro unico del lavoro, la N. nel mese di novembre del 2015 aveva iniziato la gravidanza conclusa con il parto avvenuto il 26.8.2016 (la donna aveva presentato due diverse domande di maternità all'INPS il 3.8.2016 e il 13.9.2016).
Dal 3.8.2016 al 4.12.2016 la N. era stata assente per maternità. Fino al 26.8.2017, compimento dell'anno del bambino, aveva usufruito di permessi giornalieri per l'allattamento
Nel mese di luglio era registrata come presente sul lavoro, nonostante dovesse essere assente per la maternità in quanto la data prevista per il parto era il 3.9.2016.
2.5 Dall'esame dei Modelli INPS DM10 emerge che il datore di lavoro (quindi N.D.A. nella sua qualità di A.U. della società cooperativa):
- da giugno 2015 ad agosto 2017, aveva posto a conguaglio mensilmente (con codice L444) quanto ad esso spettante a titolo di esonero contributivo, pagando all'INPS la differenza tra i contributi dovuti e l'importo dell'esonero spettante per un totale di 5.914.,63 Euro;
- dal mese di agosto 2016 al mesi di agosto 2017 aveva posto a conguaglio mensilmente gli importi per indennità di maternità e permessi di allattamento (indicati col codice 0053) per un importo pari 5.305,48 Euro.
2.6 Dagli accertamento dell'Ispettorato del Lavoro era emerso inoltre:
- che non vi era la prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione alla lavoratrice. A differenza di quanto riscontrabile per gli altri lavoratori, per i quali vi erano le copie dei bonifici effettuati (esibite dal D.A.), per la N. vi era una mera attestazione da parte della medesima di avere ricevuto la retribuzione;
- che, secondo la nota del consulente del lavoro D.A. in atti, la N. percepiva importi inferiori ai mille Euro e, quindi erano pagati in contanti; ma importi della medesima entità corrisposti agli altri lavoratori erano documentati con i bonifici (allegato 17 alla c.n.r.);
- che V.L., assunto come impiegato dal 1 giugno 2016 presso la sede di Selargius, ha riferito di non avere mai visto la N. sul posto di lavoro, affermando che al momento della sua assunzione era l'unico impiegato, che si stava ancora organizzando
l'ufficio (con unica sede a S.) tanto che mancava ancora la linea telefonica, che l'unico ulteriore dipendente della ditta era una guardia in centrale operativa (cfr. s.i.t. 5.9.2017);
- che in entrambi gli accessi dell'ispezione, nei mesi di luglio e agosto 2017, la N. non era presente sul posto di lavoro (il 7.7.2017, giorno del primo accesso ispettivo, non era stata affatto reperita; il 3.8.2017 usufruiva di un permesso);
- che dall'esame della documentazione contabile inerente il periodo dal giugno 2015 al giugno 2016 (ovvero dalla assunzione della N. fino alla assunzione delle guardie giurate per l'inizio effettivo della attività di vigilanza) emerge che da giugno a dicembre 2015 non erano state emesse dalla società fatture "di vendita", ma solo fatture di acquisto relative al canone di affitto dei locali di Selargius, alle spese del consulente del lavoro e di pagamento utenze per l'elettricità; idem dal gennaio al giugno 2016, quando, in coincidenza con l'inizio dell'attività presso la sede universitaria gli importi delle utenze subiscono un importante incremento e nel mese di luglio veniva emessa la prima fattura relativa alle prestazioni lavorative svolte.
3. Secondo il GUP, i dati appena richiamati costituivano un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti.
3.1 Da essi emergeva che l'assunzione della N. (attestata nella documentazione di lavoro della società che aveva fruito dei crediti menzionati derivanti dall'esonero contributivo previsto) non trovava alcuna corrispondenza nella realtà effettiva, trattandosi di una assunzione fittizia effettuata al solo fine di godere delle esenzioni non dovute.
Quindi, i modelli DM10 presentati a fini di richiesta degli esoneri contributivi, sul punto esaminato, erano falsi. E tali domande in autocertificazione avevano fondato le relative erogazioni dei contributi per indennità di maternità in favore della N..
3.2 In punto di diritto, il GUP riqualificava i fatti contestati come indebite percezioni di erogazioni a danno dello stato ex art. 316 ter c.p., osservando che, come affermato dall'autorevole giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite 16568/2007), "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto
Nel caso di specie - ha osservato il GUP - il fatto incriminato era consistito nella compilazione dei modelli di autocertificazione (i DM10 appunto) che attestavano l'avvenuto pagamento di retribuzioni inesistenti, presupposto dello sgravio contributivo previsto dalla legislazione richiamata.
L'erogazione del contributo era avvenuta sulla base della mera presentazione delle domande di cui ai modelli DM10, senza accertamenti ulteriori sulla veridicità della attestazione ovvero sul contenuto della domanda, limitandosi l'ente a prendere atto della autocertificazione del richiedente, laddove non era prevista un'attività di accertamento dei requisiti autocertificati (cfr. da ultimo, Cass., sezione 2, n. 49642/14).
3-5 Relativamente al trattamento sanzionatorio, il GUP irrogava il minimo della pena con la riduzione per il rito, pari a quattro mesi di reclusione per ciascun imputato (sei mesi di reclusione - art. 442 c.p.p.)
4. L'atto d'appello.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori degli imputati chiedendo l'assoluzione degli stessi dal reato di cui agli artt. 110 e 316 ter c.p. perché il fatto non sussiste; in subordine, la concessione delle circostanze attenuati di cui all'art. 62 bis c.p. nella massima estensione con riduzione della pena inflitta.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi d'appello.
4.1 Mancanza della prova del fatto.
L'indizio costituito dalla riscontrata assenza della N. dal posto di lavoro perdeva valenza dimostrativa se si considerava il fatto che le sue mansioni erano prevalentemente di back office, un lavoro prettamente amministrativo che spiegava i contatti del tutto limitati con gli altri dipendenti sentiti a s.i.t. che, peraltro, avevano mansioni tali (vigilanza) da non consentire loro una costante presenza negli uffici.
Del tutto irrilevante era il fatto che fino al 2016 la N.R. non avesse emesso fatture di vendita di servizi, perché proprio nel 2016 aveva iniziato l'attività di vigilanza.
A fronte delle buste paga firmate dalla N. e della quietanza da lei sottoscritta circa l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, non era dimostrato che ella non le avesse ricevute. Anzi il consulente del lavoro D.A. aveva riferito, in una nota a sua firma, che le retribuzioni della N., inferiori ai mille Euro, erano pagate in contanti (peraltro non è contestato, né contestabile, che analoghe cifre corrisposte agli altri lavoratori venivano pagate con bonifico).
Era illogico sostenere, come ha fatto il GUP, che l'assunzione fittizia fosse funzionale alla percezione degli sgravi connessi allo stato di gravidanza, posto che la maternità (che dava diritto alle prestazioni) era iniziata un anno e due mesi dopo l'assunzione, all'epoca della quale non vi era uno stato di gravidanza.
Non sussisteva una falsa autocertificazione presupposto del delitto di cui all'art. 316 ter c.p. perché essa non poteva essere in alcun modo ricondotta alla lettera di assunzione.
In realtà l'assunzione della N. non era stata fatta dal D.A. (coniuge della stessa), ma dalla società cooperativa N.R. della quale era A.U. Quindi non si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi, di cui, secondo costante giurisprudenza, si presume la gratuità; conseguentemente, nel caso di specie, la gratuità della prestazione doveva essere dimostrata dall'accusa.
4.2 Concessione delle generiche.
L'esiguità della somma di denaro percepita, l'incensuratezza degli imputati ed il fatto che avevano immediatamente rimborsato all'Ente erogatore la totalità delle somme contestate, doveva indurre il primo giudice ad applicare le circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione di pena.
Quanto detto giustificava anche la concessione del beneficio della non menzione.
LA CORTE OSSERVA
5. L'appello è fondato, ma per motivi diversi da quelli dedotti nell'atto di gravame.
5.1 È infondato l'articolato motivo di gravame riassunto al punto 4.1.
La corte condivide sul punto le argomentazioni del giudice di primo grado laddove evidenzia che il rapporto di lavoro subordinato con la N. era fittizio e che ciò emergeva da indizi gravi precisi e concordanti come il fatto che la donna fosse la moglie dell'A.U. della società datrice di lavoro;
che la stessa non era mai stata vista sul luogo di lavoro dall'impiegato amministrativo V.L.;
che non era provato che ella percepisse le retribuzioni in contanti (a differenza di tutti gli altri dipendenti);
che in senso contrario non valevano a sminuire la capacità dimostrativa dei fatti evidenziati la quietanza apposta dalla N. sulle buste paga e la dichiarazione del consulente del lavoro sulla corresponsione dello stipendio in contanti, giacché la quietanza era evidentemente parte della condotta fraudolenta e il consulente del lavoro non risulta avere corrisposto personalmente lo stipendio all'imputata in contanti, quindi riferiva di una circostanza non direttamente percepita; che, infine, in entrambi gli accessi dell'ispezione, nei mesi di luglio e agosto 2017, la N. non era presente sul posto di lavoro (il 7.7.2017, giorno del primo accesso ispettivo, non era stata affatto reperita; il 3.8.2017 usufruiva di un permesso).
- che dall'esame della documentazione contabile inerente il periodo dal giugno 2015 al giugno 2016 (ovvero dalla assunzione della N. fino alla assunzione delle guardie giurate per l'inizio effettivo della attività di vigilanza) emerge che da giugno a dicembre 2015 non erano state emesse dalla società fatture "di vendita", ma solo fatture di acquisto relative al canone di affitto dei locali di Selargius, alle spese del consulente del lavoro e di pagamento utenze per l'elettricità; idem dal gennaio al giugno 2016, quando, in coincidenza con l'inizio dell'attività presso la sede universitaria gli importi delle utenze subiscono un importante incremento e nel mese di luglio veniva emessa la prima fattura relativa alle prestazioni lavorative svolte.
5.2 Posta l'accertata sussistenza della condotta fraudolenta degli imputati, non viene qui in discussione la qualificazione giuridica del fatto, sulla quale concordano gli appellanti.
5.2.1 Anche di recente la Suprema Corte ha confermato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.(successivamente al D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa. (Sez. 6, Sentenza n. 29674 del 21/06/2022 Ud. (dep. 25/07/2022 ) Rv. 283612; Sez. 6, Sentenza n. 7963 del 26/11/2019 Ud. (dep. 27/02/2020) Rv. 278455 con riferimento all'indennità di malattia).
5.2.2 Nel caso di specie il D.A. (la N. rafforzando l'intento fraudolento del marito e consapevole della falsità della sua posizione contributiva) presentava mensilmente i DM10 con i quali dichiarava falsamente la sussistenza del rapporto di lavoro della coniuge e la corresponsione della retribuzione, portando a conguaglio gli sgravi contributivi e le indennità di maternità, mai corrisposte alla N., ottenendo così un risparmio di spesa contributiva.
5.2.3 Dalle modalità della condotta fraudolenta deriva che il "risparmio di spesa" avveniva a seguito della presentazione mensile dei DM10 contenenti i dati falsi, sui quali l'INPS non effettuava alcun accertamento preliminare, prendendone semplicemente atto.
La somma indebitamente percepita (in forma di risparmio contributivo) dal D.A. quale A.U. della N.R. S.c.a.r.l., come indicata nell'imputazione, costituisce in realtà la sommatoria degli sgravi e delle indennità di maternità portate a conguaglio mensilmente dal giugno 2015 al luglio 2017.
5.2.4 Quindi, pur sussistendo palesemente una risoluzione iniziale circa l'indebito conseguimento dei conguagli degli sgravi, e poi delle successive indennità di maternità, ogni presentazione del DM10 rappresentava una autonoma condotta illecita e il conguaglio non era il frutto di una condotta unitaria iniziale.
L'ulteriore conseguenza è che, al fine della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316 ter, comma 2, c.p. (che è elemento costitutivo del reato) rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. In tal senso di è recentemente espressa la giurisprudenza di legittimità, confermando un consolidato indirizzo, in una fattispecie in cui è stato escluso che, ai fini del superamento della soglia di punibilità, si potesse tener conto dell'ammontare complessivo della indennità di malattia anticipata al lavoratore, dovendosi tener conto delle somme erogate per ciascun mese, sulla base delle singole dichiarazioni effettuate per ogni periodo di malattia. (Sez. 6, Sentenza n. 31223 del 24/06/2021 Ud. (dep. 09/08/2021) Rv. 282105-01).
Invero si deve avere riguardo alla somma complessivamente percepita quando la pluralità di ratei distribuiti nel tempo "consegua ad una iniziale ed unitaria condotta" (v. Cass., sez. 6, sent. 26.9.2021 n. 45917).
5.2.5 Nel caso in esame, come detto, le erogazioni di ogni anno facevano seguito a una specifica domanda/attestazione mensile e il conguaglio mensile del credito fittizio ha raggiunto il massimo di 922 Euro nei DM10 di settembre e ottobre 2016, di gran lunga inferiore alla soglia di punibilità di 3.999,96 Euro.
Ne consegue pertanto che tutti i fatti in contestazione costituiscono illecito amministrativo ai sensi dell'art. 316 ter, comma 2, c.p. e non sono previsti dalla legge come reato.
P.Q.M.
LA CORTE
Visto l'art. 599, in riforma della sentenza impugnata, assolve N.D.A. e J.N. in quanto i fatti a loro in concorso ascritti non sono previsti dalla legge come reato.
Ordina la trasmissione di copia degli atti all'autorità amministrativa competente per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Cagliari, il 19 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2023.
