Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 05/10/2022) 07/02/2023, n. 5356 Bancarotta e reati nel fallimento.

Martedì, 07 Febbraio 2023 12:53

che alcune guardie giurate gli avevano raccontato di essere state costrette a pagare del denaro (tra i 20 e i 30 mila Euro) per essere....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCUSO Luigi F.A. - Presidente -

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) A.A., nato ad (Omissis);

Avverso la sentenza emessa il 12/04/2021 dalla Corte di appello di Napoli;

Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, con la conseguente revoca della confisca applicata nei confronti dell'imputato;

Sentite, nell'interesse dell'imputato A.A. le conclusioni dell'avvocato Vincenzo Maiello e dell'avvocato Vittorio Manes, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 9 gennaio 2018 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione pronunciata dal Tribunale di Napoli I'll marzo 2015, con cui, per quanto di interesse ai presenti fini, l'imputato A.A. veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli, commessi in concorso con altri soggetti per i quali si procedeva separatamente, quale proprietario di fatto e amministratore occulto della società "(Omissis) Srl ", dichiarata fallita dallo stesso Tribunale il (Omissis).

Conseguiva a tali statuizioni processuali, la condanna dell'imputato A.A. alla pena di cinque anni di reclusione; alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni; alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 16 marzo 1942, 267 (L. Fall.); al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio; veniva inoltre disposta la confisca delle quote e dei beni aziendali della società "(Omissis) Srl ".

I fatti di reato per i quali l'imputato A.A. veniva condannato dalla Corte di appello di Napoli, innanzitutto, riguardavano la bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata al capo A, inerente la causazione o, comunque, l'aggravamento del dissesto della società "(Omissis) Srl " per effetto di operazioni imprenditoriali dolose. Tali operazioni, in particolare, consistevano nell'assunzione di dipendenti inutili ed esorbitanti rispetto alle esigenze dell'azienda, che già versava in stato di decozione, i cui costi aggravavano il dissesto societario.

Veniva, inoltre, contestata all'imputato A.A., al capo B, punto a), secondo alinea, la bancarotta per distrazione delle somme di denaro consegnate ad B.B. per il pagamento delle quote della società "(Omissis) Srl ", che venivano acquistate da C.C..

Veniva, infine, contestata all'imputato A.A., al capo B, punto a), terzo alinea, la bancarotta per distrazione delle somme di denaro destinate a sostenere economicamente le attività imprenditoriali della società "Sean Immobiliare Srl ".

I fatti di reato contestati all'imputato A.A. ai capi A e B, secondo quanto consacrato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, nella sentenza emessa il 2 maggio 2019, risultavano aggravati dalla rilevante gravità del danno patrimoniale arrecato e dalla pluralità delle condotte illecite poste in essere.

2. Con sentenza emessa il 2 maggio 2019 la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, pronunciandosi sul ricorso proposto dall'imputato A.A., annullava la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

L'annullamento della sentenza impugnata, innanzitutto, veniva giustificato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sull'assunto che la decisione censurata aveva riproposto la stessa ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui ai capi A e B recepita dalla sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Napoli l'11 marzo 2015, senza confrontarsi con le censure difensive proposte con l'atto di appello. Tali doglianze riguardavano sia il compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito - eminentemente incentrato sulle dichiarazioni rese da C.C. ed D.D. nel processo penale celebrato davanti al Tribunale di Napoli -, sia la confisca delle quote e dei beni aziendali della società "(Omissis) Srl ", rispetto alla quale il provvedimento impugnato si caratterizzava per l'incongruità dell'apparato motivazionale.

In questa cornice, si evidenziava che la Corte di appello di Napoli aveva fondato la conferma del giudizio di colpevolezza formulato dal Tribunale di Napoli nei confronti di A.A. su un'incongrua valutazione delle dichiarazioni rese da C.C. ed D.D., senza confrontarsi con i profili di criticità prospettati con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'imputato, che imponevano una verifica delle propalazioni dei due dichiaranti rispettosa dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p. e un confronto con le censure difensive relative all'inattendibilità delle accuse rivolte all'imputato e all'assenza di riscontri estrinseci al loro narrato.

La Corte di appello di Napoli, inoltre, con riferimento all'assunzione della testimonianza di E.E., il nipote di A.A., era incorsa in un palese travisamento probatorio, atteso che la stessa non era stata effettuata da F.F. ma da D.D., sul quale, peraltro, il ricorrente non aveva esercitato alcuna pressione.

Nella stessa direzione, la Corte di legittimità evidenziava che la sentenza impugnata aveva sottovalutato la valenza probatoria, favorevole all'imputato, delle dichiarazioni rese dai soggetti che erano stati assunti dalla società "(Omissis) Srl ", indicati al capo A, che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di appello di Napoli, non avevano avuto rapporti, nè diretti nè indiretti, con A.A., determinando, anche in questo caso, un travisamento del compendio probatorio.

3. Con sentenza emessa il 12 luglio 2021 la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto il 2 maggio 2019 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in riforma della decisione di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Napoli l'11 marzo 2015, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a A.A., quantificando in sei anni la durata delle pene accessorie irrogate all'appellante, ai sensi dell'art. 216, ultimo comma, L. Fall.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva integralmente confermata dalla Corte di appello di Napoli.

Veniva, pertanto, recepito e ribadito l'assunto processuale posto a fondamento del giudizio di responsabilità formulato dal Tribunale di Napoli nel processo di primo grado, eminentemente incentrato sulle dichiarazioni accusatorie rese da C.C. ed D.D., che venivano ritenute attendibili e idonee a supportare il vaglio di colpevolezza espresso nei confronti di A.A.. Si riteneva, in particolare, che le accuse rivolte da C.C. ed D.D. a A.A. - secondo cui l'imputato era il "socio occulto" della società "(Omissis) Srl " - erano, nel loro nucleo essenziale, pienamente convergenti e tale convergenza consentiva di superare le discrasie, pur esistenti, tra i due resoconti dichiarativi.

La Corte di appello di Napoli, al contempo, riteneva le dichiarazioni rese da C.C. ed D.D. nei confronti di A.A. corroborate dalla testimonianza di G.G., il curatore fallimentare della società "(Omissis) Srl ", nominato dal Tribunale di Napoli, sulla quale, nella sentenza di primo grado, ci si era diffusamente soffermati.

Le dichiarazioni di C.C., D.D. e G.G., a loro volta, si ritenevano corroborate dalla consulenza tecnica del pubblico ministero svolta dal dottor H.H. - e dalle deposizioni rese da I.I., L.L., M.M., N.N., O.O., P.P., Q.Q., R.R , S.S e T.T., che, a vario titolo professionale, avevano prestato servizio presso la società "(Omissis) Srl ".

4. Avverso questa sentenza l'imputato A.A., a mezzo degli avvocati Vincenzo Maiello e Vittorio Manes, ricorreva per cassazione, articolando sei censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 216 e 223 L. Fall., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p., comma 3 - imponevano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato A.A. per i reati di bancarotta fraudolenta ascrittigli ai capi A e B, che non poteva essere espresso in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il ruolo di proprietario ovvero di amministratore di fatto svolto dal ricorrente nella società "(Omissis) Srl ".

Si deduceva, in proposito, che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere dimostrato il ruolo svolto da A.A., quale proprietario ovvero amministratore di fatto, nella società "(Omissis) Srl ". Su tale profilo censorio si era incentrato il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione, che era stato accolto, comportando l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, sull'assunto che il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di A.A. era stato fondato su "fonti" e "voci" generiche, in palese violazione del disposto dell'art. 194, comma 3, c.p.p..

Si deduceva, al contempo, che la Corte di appello di Napoli aveva reso una motivazione apparente in ordine alle doglianze proposte con il primo motivo del sottostante ricorso per cassazione, con cui si deduceva l'assenza di elementi probatori dimostrativi di condotte gestionali, svolte da A.A., relative alla società "(Omissis) Srl ". Tali carenze probatorie assumevano un rilievo ancora maggiore alla luce delle dichiarazioni di portata scagionante degli amministratori della società fallita, C.C. e D.D., succedutisi tra il 2001 e la declaratoria di fallimento, pronunciata il (Omissis), a fronte delle quali la sentenza impugnata modificava il ruolo dell'imputato da quello di proprietario e amministratore di fatto a quello di socio occulto, senza enucleare gli elementi probatori dimostrativi delle attività imprenditoriali svolte in tale contesto aziendale e utilizzando argomenti meramente congetturali.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3 - imponevano di ritenere attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, le dichiarazioni rese da C.C. ed D.D., la cui valenza probatoria, al contrario, imponeva l'emissione di una pronunzia assolutoria nei confronti di A.A., non essendosi raggiunta alcuna prova del ruolo di amministratore di fatto della società "(Omissis) Srl " svolto dall'imputato.

Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Napoli aveva omesso di analizzare il contenuto delle dichiarazioni rese da C.C. ed D.D. alla luce dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p., trascurando che tali propalazioni, oltre a possedere una valenza probatoria favorevole al ricorrente, non consentivano di individuare atti gestionali concreti riconducibili all'imputato, il cui compimento, tra l'altro, era smentito dalle testimonianze di I.I., L.L., M.M.. Erano rimaste, in ogni caso, prive di confutazione le dichiarazioni rese da N.N., T.T., U.U., V.V. e Z.Z., che avevano escluso che la loro assunzione presso la società "(Omissis) Srl " fosse stata determinata, direttamente o indirettamente, dal ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p., comma 3 - imponevano di ritenere l'avallo apposto da A.A. sui titoli cambiari emessi da C.C. in favore di B.B., per l'acquisto della società "(Omissis) Srl ", un elemento dimostrativo dell'acquisizione dell'azienda da parte dell'imputato.

Si deduceva, in proposito, che la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il contenuto delle dichiarazioni di C.C. ed D.D. corroborava l'assunto accusatorio, era smentito dalle emergenze probatorie, tra le quali si richiamava la circostanza che gli effetti cambiari recavano una data differente da quella dell'avallo, che non consentiva di ritenere provata la finalità dell'operazione creditizia, anche alla luce del fatto che lo stesso C.C. riferiva di non sapere che A.A. avesse avallato le sue cambiali. Ne conseguiva che, anche in questo caso, si era fondata la conferma del giudizio di colpevolezza pronunciato dal Tribunale di Napoli su un richiamo assertivo degli elementi probatori, senza un adeguato confronto con i profili di criticità prospettati dalla difesa del ricorrente, incentrati sull'inattendibilità delle dichiarazioni di C.C., che pure aveva escluso il coinvolgimento nell'operazione creditizia controversa del ricorrente.

Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 216 e 223 L. Fall., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3 -imponevano di ritenere dimostrato il coinvolgimento di A.A. nella distrazione di 25.000,00 Euro, desumendolo dalla circostanza che tale importo coincideva con un precedente versamento che D.D. aveva effettuato nelle casse della società "(Omissis) Srl ", da cui la somma distratta era stata prelevata.

Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 240 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p., comma 3 - imponevano di disporre la confisca delle quote sociali e dei beni aziendali della società "(Omissis) Srl ", atteso che la stessa non risultava coinvolta, nè direttamente nè indirettamente, nelle attività che avevano determinato il depauperamento economico e la conseguentemente decozione della società "(Omissis) Srl " Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a A.A., che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3 - veniva censurato per l'eccessività dosimetrica e la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce della condizione soggettiva del ricorrente e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi, rispetto alle quali non assumeva un rilievo sfavorevole il comportamento processuale assunto dal ricorrente nel giudizio di merito, che costituiva una sua irrinunciabile prerogativa difensiva.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da A.A. deve ritenersi fondato in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei quali devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.

2. Occorre passare in rassegna i primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dagli avvocati Vincenzo Maiello e Vittorio Manes, che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio censorio formulato nei confronti della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 12 luglio 2021.

Con queste doglianze, innanzitutto, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 216 e 223 L. Fall., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio ex art. 627 c.p.p., comma 3 - imponevano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato A.A. per i reati di bancarotta fraudolenta ascrittigli ai capi A e B, che non poteva essere espresso in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il ruolo di proprietario ovvero di amministratore di fatto svolto dal ricorrente nella società "(Omissis) Srl ".

Si deduceva, inoltre, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, in sede di annullamento con rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3 imponevano di ritenere attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, le dichiarazioni rese da C.C. ed D.D., la cui valenza probatoria, al contrario, imponeva l'emissione di una pronunzia assolutoria nei confronti di A.A., non essendosi raggiunta alcuna prova del ruolo di amministratore di fatto della società "(Omissis) Srl " svolto dall'odierno ricorrente.

Entrambe tali doglianze, di cui si impone una trattazione congiunta, appaiono fondate, dovendosi evidenziare che la Corte di appello di Napoli, pur nel contesto di argomentazioni esposte pregevolmente, non teneva adeguatamente conto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che, in sede di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla stessa Corte il 9 gennaio 2018 - con cui era stata confermata la decisione pronunciata dal Tribunale di Napoli I'll marzo 2015 -, aveva chiesto la rivalutazione complessiva delle dichiarazioni rese da C.C. ed D.D. nel giudizio di primo grado sul ruolo svolto dal ricorrente nella società "(Omissis) Srl ".

Si consideri che, in sede di annullamento con rinvio della decisione sottoposta al suo vaglio, la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, presupposto il "ruolo dirigenziale" di A.A., affermato dalla Corte di appello di Napoli con la decisione del 9 gennaio 2018, riteneva che gli elementi probatori enucleati a sostegno della posizione rivestita dall'imputato nella società "(Omissis) Srl " non corroboravano l'assunto accusatorio, che doveva essere sottoposto una complessiva rivalutazione, finalizzata ad affermare o a escludere le cointeressenze organizzative attribuite al ricorrente dai Giudici di merito napoletani.

Sul punto, non è possibile equivocare il contenuto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che chiedeva al Giudice del rinvio di rivalutare il compendio probatorio acquisito nel giudizio di merito, allo scopo di verificare se il "ruolo dirigenziale" attribuito dalla Corte di appello di Napoli a A.A., con la decisione emessa il 9 gennaio 2018, era effettivamente corroborato dalle fonti di prova acquisite nei suoi confronti.

Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 4 e 5 della sentenza di legittimità sottostante, in cui la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, affermava in via preliminare rispetto all'esame del merito delle censure difensive sottoposte alla sua attenzione: "In limine, rileva il Collegio che il riconoscimento in capo a A.A. di un ruolo dirigenziale in seno alla fallita è argomentato dai giudici di merito (...) sulla base dell'attribuzione dei fatti di bancarotta di cui alle imputazioni e, segnatamente, del primo di essi (l'assunzione di dipendenti in numero esorbitante dalle esigenze operative della società) (...)". Queste conclusioni processuali discendevano dal fatto che la decisione di secondo grado aveva "confermato il ruolo dirigenziale dell'imputato richiamando, in primo luogo, le risultanze offerte dal curatore G.G. e, in particolare, le dichiarazioni rese allo stesso dai lavoratori O.O., P.P., Q.Q. (...)".

Nello stesso contesto argomentativo, esposto a pagina 5 della sentenza di legittimità in questione, si richiamavano le dichiarazioni rese da C.C., che veniva esaminato quale imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p., che, tra l'altro, aveva "riferito di non aver avuto alcun potere quanto alle assunzioni dei lavoratori in sovrannumero, decise da A.A. per ragioni elettorali, e quelle di D.D., che ha riferito di aver assunto lavoratori segnalatigli da C.C. su direttive "apicali" di A.A. e che alcune guardie giurate gli avevano raccontato di essere state costrette a pagare del denaro (tra i 20 e i 30 mila Euro) per essere ammesse ad un corso di formazione in vista dell'assunzione e che le richieste di ammissione erano state sollecitate o invogliate da A.A. (...)".

Ne discendeva che la Corte di appello di Napoli non doveva sottoporre il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito a una generica rivalutazione, ma a un vaglio giurisdizionale finalizzato a verificare il "ruolo dirigenziale" svolto da A.A. nella società "(Omissis) Srl ", richiamato dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio.

Pertanto, la Corte di appello di Napoli non doveva procedere all'enucleazione degli elementi probatori utili a dimostrare un collegamento funzionale tra A.A. e la società "(Omissis) Srl " - peraltro nemmeno contestato dalla difesa del ricorrente -, ma a rivalutare le fonti di prova idonee a corroborare il giudizio di colpevolezza del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta che gli venivano contestati ai capi A e B della rubrica, sull'assunto del "ruolo dirigenziale" svolto dall'imputato nel contesto imprenditoriale considerato.

A fronte di tali incontrovertibili indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di Napoli ometteva di soffermarsi sul supposto "ruolo dirigenziale" svolto da A.A. e si concentrava su un differente profilo dei rapporti tra il ricorrente e la società "(Omissis) Srl ", al quale la Corte di legittimità non aveva fatto riferimento, nemmeno incidentalmente, costituito dal ruolo di "socio occulto" dell'azienda fallita dell'imputato.

Alla differente posizione di "socio occulto", all'evidenza diversa da quella "dirigenziale" di A.A., innanzitutto, la Corte di appello di Napoli faceva riferimento nell'esaminare le dichiarazioni di C.C. ed D.D., evidenziando, nel passaggio motivazione esplicitato a pagina 14 della decisione impugnata, che "entrambi riferiscono che A.A. era socio occulto di (Omissis) attraverso C.C. (...)".

Analogo ruolo, anch'esso differente da quello "dirigenziale" presupposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, viene attribuito dalla Corte di appello di Napoli a A.A. in relazione all'operatività delle società "Sean Immobiliare Srl " e "(Omissis) Srl ", a proposito della quale, a pagina 15 della decisione censurata, in termini oggettivamente eccentrici rispetto alla pronuncia di annullamento con rinvio presupposta, si affermava che "analogo ruolo di socio occulto viene svolto da A.A. in relazione a (Omissis) ossia la Holding che possedeva interamente Sean Immobiliare (...)".

Ne discende che il Giudice del rinvio napoletano, anzichè dare corso alle indicazioni ermeneutiche inequivocabili fornite dalla Corte di legittimità, che gli aveva chiesto di rivalutare gli elementi probatori che consentivano di ritenere dimostrato il "ruolo dirigenziale" svolto da A.A. all'interno della società "(Omissis) Srl ", muoveva da un altro assunto - eccentrico rispetto ai dettami ricevuti -, secondo cui il ricorrente era un "socio occulto" dell'impresa fallita e che le fonti di prova acquisite nei giudizi di merito fornivano la dimostrazione di tale posizione aziendale.

Venivano, in questo modo, eluse, pur nel contesto di un percorso argomentativo pregevole, le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, che, nel passaggio conclusivo dedicato a tale profilo censorio, esposto a pagina 5 della sentenza del 2 maggio 2019, evidenziava che "mette conto ribadire che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p..

riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (...)".

Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, come evidenziato nel passaggio immediatamente successivo della decisione di legittimità presupposta, anch'esso esposto a pagina 5, il vaglio "delle doglianze anche indirizzate a denunciare un error iuris nella qualificazione del ruolo attribuito all'imputato presuppone che siano risolte le questioni afferenti alla fattispecie concreta e, dunque, quelle relative ai fatti di bancarotta (...)".

2.1. Nel giudizio di rinvio che le viene demandato da questo Collegio, pertanto, la Corte di appello di Napoli dovrà procedere a una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, non già allo scopo di valutare se vi fosse un collegamento tra A.A. e la società "(Omissis) Srl ", quale che sia, idoneo a consentire di affermare l'esistenza di rapporti di cointeressenza tra il primo e la seconda, ma a dimostrare l'eventuale "ruolo dirigenziale" svolto dall'imputato in senso all'impresa fallita - richiamato dalla Corte di legittimità nei termini che si sono evidenziati nel paragrafo precedente, cui si deve rinviare - e il rapporto eziologicamente rilevante tra tale ruolo e le ipotesi di bancarotta fraudolenta che gli vengono contestate ai capi A e B. Quello che, quindi, assume rilievo decisivo ai presenti fini processuali non è l'individuazione di un generico rapporto di collegamento tra A.A. e la società "(Omissis) Srl ", che può ritenersi sostanzialmente incontroverso, ma l'inquadramento della, eventuale, posizione organizzativa svolta dal ricorrente all'interno dell'azienda fallita - che, in linea con la decisione di legittimità richiamata, deve essere definita "dirigenziale" - e l'enucleazione delle condotte poste in essere in tale contesto aziendale; queste ultime, infatti, per consentire la formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato, per i reati di bancarotta fraudolenta che gli vengono contestati, devono essere causalmente efficienti rispetto alla determinazione della situazione di crisi irreversibile dell'impresa.

Queste esigenze di chiarificazione processuale, alle quali i Giudici di merito napoletani non potevano sottrarsi, del resto, derivano dalla giurisprudenza di legittimità da tempo consolidata, che, per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L. Fall., richiede che l'apporto fornito dall'imputato sia causalmente efficiente e che su tale efficienza causale sia raggiunta la prova del suo comportamento doloso, non potendosi prescindere dalla dimostrazione "che egli sia consapevole del contributo causale apportato alla diminuzione patrimoniale (...)" (Sez. 5, n. 10941 del 23/10/1996, Sessegolo, Rv. 206542-01); il che presuppone che si stato definito il rapporto funzionale esistente tra il soggetto attivo del reato e la società fallita e, sulla base di tale imprescindibile accertamento processuale, sia stato enucleato l'apporto causale, pienamente consapevole, fornito dal primo al depauperamento economico della seconda (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767-01; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261914-01; Sez. 5, n. 7208 del 26/01/2006, Filippi, Rv. 233637-01).

Nè potrebbe essere diversamente, atteso che, nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 216 L. Fall., l'evento delittuoso consiste nella lesione dell'interesse dei creditori all'integrità del patrimonio, che prescinde stricto sensu dalla dichiarazione di fallimento, che deve essere provocata dalla condotta causalmente efficiente del soggetto attivo del reato. Tutto questo comporta che, ai fini della configurazione del reato di bancarotta fraudolenta, occorre individuare preventivamente il ruolo gestionale svolto dall'imputato e, sulla scorta di questa preliminare ricognizione, sulla quale la Corte di appello di Napoli dovrà nuovamente concentrarsi, occorre acquisire la prova che l'agente abbia piena consapevolezza dell'apporto causale fornito alla situazione di depauperamento economico dalla quale è derivata la decozione aziendale (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280-01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Patechi, Rv. 271754-01; Sez. 5, n. 542 del 30/10/2013, Demajo, dep. 2014, Rv. 257950-01; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816-01).

3. Risolti gli equivoci ermeneutici relativi al rapporto esistente tra A.A. e la società "(Omissis) Srl " e inquadrato correttamente l'eventuale ruolo organizzativo svolto dal ricorrente all'interno dell'impresa fallita - che, in linea con la sentenza di legittimità presupposta, deve essere definito "dirigenziale" -, il Giudice del rinvio dovrà confrontarsi, alle luce delle indicazioni ermeneutiche ricevute da questo Collegio, sul nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato, rappresentato dalle dichiarazioni, asseritamente accusatorie, rese da C.C. ed D.D. nel giudizio di primo grado.

Occorre premettere che C.C. veniva esaminato dal Tribunale di Napoli, quale imputato di reato connesso, nelle udienze del 24 marzo 2013 e del 20 maggio 2013; mentre, D.D. veniva esaminato dallo stesso Tribunale, quale testimone, nelle udienze del 20 febbraio 2013, del 27 ottobre 2014 e del 28 novembre 2014.

Tanto premesso, osserva il Collegio che le stringenti indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento con rinvio, imponevano un rigoroso vaglio giurisdizionale sull'attendibilità delle dichiarazioni rese da C.C. ed D.D. nei confronti di A.A.; vaglio dal quale non si poteva prescindere, atteso che le loro propalazioni costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 7 della sentenza di legittimità sottostante, in cui si osservava che l'atto di appello proposto nell'interesse dell'imputato "aveva sottoposto a diffusa e puntuale disamina critica le dichiarazioni di C.C., denunciandone l'inattendibilità sotto plurimi profili: già sul piano dell'attendibilità intrinseca, il gravame aveva dedotto una serie di circostanze tese a screditare la credibilità del dichiarante, nel cui racconto venivano poi segnalate plurime asserzioni smentite da altri dati probatori, tra i quali le dichiarazioni di D.D., in parte peraltro indicate come frutto di conoscenza raggiunta grazie a quanto riferitogli dallo stesso C.C.".

A fronte di queste stringenti critiche difensive, come evidenziato nel passaggio motivazionale immediatamente successivo, anch'esso esposto a pagina 7, la decisione di appello sottoposta al vaglio della Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, si sottraeva "in toto alla puntuale trattazione delle articolate deduzioni proposte dall'atto di appello, limitandosi ad evidenziare, in termini del tutto generici, che le dichiarazioni di C.C. trovano corrispondenza in quelle di D.D. (...), aggiungendo (peraltro in sede di esame di altra imputazione, quella relativa al pagamento delle cambiali con denaro della società) che D.D. è senz'altro credibile (...)".

In questa cornice, non può non rilevarsi che la Corte di appello di Napoli riproponeva lo stesso percorso argomentativo della decisione di primo grado, affermando in termini estesi, ma oggettivamente assertivi, che le dichiarazioni di D.D. e C.C. erano attendibili e risultavano, nel loro nucleo essenziale, riguardante le accuse rivolte a A.A., relative al ruolo gestionale svolto all'interno della società "(Omissis) Srl ", perfettamente sovrapponibili.

Si consideri, in proposito, che la Corte di appello di Napoli affermava che tra le propalazioni di D.D. e C.C. non vi erano contraddizioni, atteso che le loro divergenze dichiarative, pur incontroverse, erano solo apparenti e non incidevano sul nucleo essenziale delle accuse rivolte a A.A..

La Corte territoriale napoletana, infatti, riteneva che gli elementi di convergenza delle dichiarazioni di D.D. e C.C. erano riconducibili alle propalazioni sul ruolo di "socio occulto" svolto da A.A. - su cui ci si è già soffermati criticamente nel paragrafo precedente, cui si rinvia - e sull'utilizzo della società "(Omissis) Srl " come strumento di acquisizione del consenso elettorale nell'area campana.

Tuttavia, tali richiami, venivano effettuati dalla Corte di appello di Napoli senza il compimento di alcuna verifica approfondita sull'attendibilità del narrato dei due propalanti, che, relativamente alla posizione dichiarativa di C.C., sentito quale imputato di reato dal Tribunale di Napoli ex art. 210 c.p.p., appariva preliminare e indispensabile, proprio alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio.

Nè era possibile assimilare la posizione dichiarativa di C.C. a quella di D.D. - per il quale il giudizio di attendibilità, seppure sintetico e non analitico, appare correttamente formulato dalla Corte di appello di Napoli -, atteso che il primo veniva esaminato quale imputato di reato connesso, mentre il secondo veniva esaminato quale testimone; il che comportava un diverso livello di approfondimento dell'attendibilità dei due dichiaranti, del quale nella sentenza impugnata non si teneva debitamente conto.

Non può, in proposito, non rilevarsi che le chiamate in correità o in reità, nel cui alveo soggettivo devono essere ricondotte le propalazioni di C.C., in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del comma 1 dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio.

Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, risalente ma tuttora insuperato, secondo cui: "Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale" (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145-01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: "In tema di chiamata in reità, poichè la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicchè, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541-01).

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 19246501).

Resta fermo, naturalmente, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica deroga. In questa direzione, le censure difensive proposte dalla difesa del ricorrente, relativamente alla posizione dichiarativa di C.C., si muovono nella direzione prefigurata da questa Corte, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale sulla sua attendibilità necessaria e non surrogabile alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite in sede di annullamento con rinvio e dei principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 27036701; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035-01).

4. Restano assorbite nei motivi di ricorso oggetto di accoglimento le residue censure difensive - prospettate come terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso -, postulando il vaglio di tali doglianze la risoluzione delle questioni ermeneutiche evidenziate nei paragrafi 2, 2.1 e 3, rispetto alle quali le ulteriori doglianze assumono un rilievo secondario e non decisivo ai fini della conferma o della riforma della decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli l'11 marzo 2015.

Non può, in proposito, non rilevarsi che solo dopo avere affrontato le questioni, tuttora irrisolte, relative al ruolo svolto da A.A. in seno alla società "(Omissis) Srl " e al nucleo probatorio essenziale su cui si fondano i giudizi di merito, costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese da C.C. ed D.D., sarà possibile passare in rassegna le ulteriori e residue censure difensive, che assumono un rilievo secondario e non decisivo rispetto ai problemi ermeneutici evidenziati nei paragrafi 2, 2.1 e 3.

5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2023

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