REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo - rel. Consigliere -
Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere -
Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20033/2019 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO n. 10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'ANCR ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE in Amministrazione Straordinaria, in persona del commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, n. 18 - presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonchè contro
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI ANRC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BELLI n. 27, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA CUSMAI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE GALLOTTI;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 522/2018, depositata il 31/12/2018, R.G. n. 1051/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Svolgimento del processo
Che:
1. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia n. 9421/2014, ha respinto le domande proposte da A.A., in relazione alla impugnativa del licenziamento collettivo di cui all'atto di recesso adottato in data 22.2.2010 dal Commissario Straordinario della Federazione Provinciale di Roma dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Istituto di Vigilanza dell'Urbe-, in amministrazione straordinaria, dirette ad ottenere, previo accertamento del rapporto di lavoro intercorso dal 16.4.1998 con la Associazione Nazionali Combattenti e Reduci -ANCR-: a) la declaratoria dell'inesistenza e comunque dell'inefficacia del medesimo licenziamento e la condanna della Federazione Provinciale al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali; b) la declaratoria della persistenza del suo rapporto di lavoro con la Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ANCR e la condanna della suddetta Federazione Provinciale e Associazione Nazionale al pagamento, in suo favore, delle mancate retribuzioni e di una indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto o della somma di giustizia da determinare anche in via equitativa.
2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 522/2018, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la decisione di prime cure sostenendo che la Federazione Provinciale di Roma, da cui dipendeva l'Istituto Vigilanza Urbe, pur non avendo personalità giuridica, tuttavia aveva agito, nel rapporto di lavoro con la guardia giurata A.A., come soggetto autonomo di talchè era corretto l'operato del Commissario Straordinario che, sul presupposto della titolarità del rapporto stesso, aveva instaurato la procedura di licenziamento collettivo del febbraio 2010.
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso la Federazione Provinciale di Roma dell'ANCR Istituto Vigilanza Urbe in Amministrazione Straordinaria- e la Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -ANCR-.
4. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Che:
1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè la violazione ed errata applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Il A.A. sostiene che erroneamente non era, stato rilevato dalla Corte distrettuale che egli era alle dipendenze dell'ANCR e in tale qualità era stato iscritto all'INPDAP; che la Federazione Provinciale era solo una articolazione periferica dell'Associazione Nazionale, non avente personalità giuridica e che vi era una serie di elementi probatori idonei (buste paga - CUD - titolarità della attività di vigilanza privata - codice fiscale intestazione lettera di assunzione) da cui desumere che il rapporto di lavoro faceva capo all'ANCR e non alla Federazione Provinciale di Roma.
2. Il motivo è fondato.
3. Il presupposto su cui si fonda si fonda la decisione della Corte territoriale è costituito dalla statuizione secondo la quale, nello specifico, la Federazione Provinciale di Roma - IVU dell'Ente morale ANCR, pur non essendo fornita di personalità giuridica, godeva di soggettività giuridica ed aveva autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio.
ò 4. Tale affermazione, oltre a contrastare con vari precedenti emessi in sede di legittimità (per tutte Cass. n. 409/1982; Cass. n. 3051/2006; Cass. n. 34041/2022; Cass. 33012/2022; Cass. 32818/2022) nonchè con varie pronunce della stessa Corte di merito rese in medesime fattispecie, non è condivisibile in punto di diritto e, quindi, non si confronta correttamente con le risultanze processuali così determinando un difetto di sussunzione del caso concreto in quello astratto previsto dalla legge.
5. Invero, la soggettività giuridica, l'essere cioè un centro di imputazioni di alcune fattispecie e situazioni giuridiche, costituisce un genus rispetto alla personalità giuridica.
6. In generale, ai fini del riconoscimento della soggettività giuridica, appunto quale centro di imputazione di situazioni giuridiche, a soggetti ancorchè sforniti di personalità giuridica, occorre accertare che le attività economiche espletate siano svolte dall'Ente separatamente da quelle istituzionali e in condizioni analoghe a quelle delle imprese private espletanti le stesse attività.
7. I suddetti requisiti devono essere valutati, nel caso in esame, ove si è in presenza di articolazioni territoriali di un Ente morale (ANCR) associazione non riconosciuta, e relativamente alle obbligazioni di lavoro riguardanti i dipendenti.
8. Orbene, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha considerato la sussistenza delle "condizioni analoghe" di cui prima si faceva cenno.
9. Infatti, in questa ottica, non è stato adeguatamente considerato che: a) solo la ANCR era iscritta nel Registro delle Imprese; b) la Federazione Provinciale di Roma non aveva un proprio codice fiscale nè una propria partita iva, prima che vi provvedesse il Commissario Straordinario alla apertura della procedura straordinaria; c) la Federazione Provinciale di Roma non risultava avere un proprio patrimonio; d) i bilanci (preventivo e consuntivo), una volta approvati, venivano trasmessi al Consiglio direttivo centrale dell'ANCR che aveva contezza delle relative poste attive e passive; e) fu l'ANCR a chiedere l'autorizzazione ad esercitare un Istituto di Vigilanza privata in Roma a mezzo della Federazione Provinciale di Roma.
10. In materia di lavoro, poi, deve evidenziarsi (e la Corte distrettuale non sembra avere valutato tale profilo) che per gli obblighi previdenziali circa l'assunzione di un dipendente non può valere un principio di doppio inquadramento, nel senso che sia possibile ipotizzare che il lavoratore sia inquadrato, presso una Associazione non riconosciuta, ai fini previdenziali e contributivi, mentre poi il datore di lavoro effettivo, tenuto all'adempimento delle obbligazioni retributive, sia l'articolazione territoriale di detta Associazione: nella fattispecie, le guardie giurate, sino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, erano inquadrate nell'unico ruolo dell'ANCR, erano stati assunte con lettera dell'ANCR -Federazione Provinciale di Roma e venivano retribuite con buste paga titolate con la stessa dicitura.
11. Pur, quindi, ritenendo che l'IVU (Istituto Vigilanza dell'Urbe) facesse capo alla Federazione Provinciale di Roma, quale organizzazione strumentale per l'esercizio di una attività economica e gestito da questa, tuttavia ipotizzare l'autonomia organizzativa, di gestione e di bilancio di detta Federazione, rispetto all'Ente centrale, non appare corretto in quanto, per individuare il titolare del rapporto di lavoro controverso, relativamente ai rapporti di lavoro delle guardie giurate, non è sufficiente fare riferimento alle sole disposizioni statutarie, ma deve aversi riguardo al principio di effettività (cfr. Cass. n. 4316/2001).
12. Ma anche ove l'articolazione locale avesse avuto le suddette caratteristiche di autonomia gestionale, di bilancio e organizzativa, non si poteva escludere che un rapporto di lavoro, ancorchè svolto in ambito locale, vedesse come controparte la struttura centrale atteso che era questa ad essere beneficiaria dei risultati economici delle prestazioni ed aveva comunque un potere di vigilanza e di controllo sull'operato della Federazione locale, salvo, poi, regolare eventualmente i rapporti interni tra di esse ex art. 39 Statuto dell'ANCR. 13. Escludere, pertanto, sulla base degli elementi probatori, la titolarità del rapporto di lavoro dell'ANCR non è conforme nè sussumibile nelle fattispecie regolate dagli artt. 36 c.c. e ss..
14. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2023
