REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro - Presidente
Dott. Piero Rocchetti - Consigliere
Dott. Fabrizio Aprile - Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 514/2022 R.G.L. promossa da:
G.P.G., elettivamente domiciliato in Cuneo presso lo studio dell'Avv. M. Botta che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. D. Fiore che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. D. E. Ginella del foro di Torino, per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: mancati riposi e trasferimento illegittimo.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, G.P.G., dipendente dell'A. S.p.A. dal 1/02/2011 al 10/05/2018 con mansioni di guardia giurata di 4 livello ccnl Istituti di Vigilanza Privata, impugnava la sentenza n. 180/21 in data 14/10/2021-19/04/2022 del Tribunale di Cuneo, che aveva rigettato le domande avanzate contro l'ex datore di lavoro di pagamento della somma di Euro 5.621,43 a titolo di differenze retributive conseguenti alla mancata fruizione dei riposi giornalieri, dei riposi settimanali (secondo il sistema 5 + 1) e delle pause giornaliere ex artt. 72, 73 e 74 ccnl, e di accertamento dell'illegittimità e ritorsività del trasferimento dalla precedente sede lavorativa di S.-S. (distante solo 11 km dalla residenza in M. P.) a quella più disagiata presso il cantiere "M." di C. (disposto in contrasto con le prescrizioni mediche relative all'insorgenza medio tempore del morbo di Crohn), per cui il ricorrente rivendicava il pagamento di Euro 12.027,84 a titolo di indennità di trasferta e rimborsi chilometrici mai corrisposti e di Euro 25.378,68 a titolo di risarcimento del danno per violazione degli artt. 2087 c.c., 18 e 42 D.Lgs. n. 81 del 2008.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva:
- respinto la domanda riguardante il mancato riconoscimento dei riposi e delle pause sull'assunto, erroneo e infondato, dell'insufficiente allegazione delle relative circostanze di fatto, nonostante, da un lato, l'esaustività degli analitici prospetti allegati sub doc. n. 4 (riportanti le presenze in azienda, i servizi resi e la precisa indicazione delle pause e dei riposi non fruiti) e, dall'altro, la mancata ammissione, immotivata, delle conformi istanze istruttorie;
- rigettato tutte le pretese creditorie conseguenti al carattere illegittimo e ritorsivo del mutamento della sede lavorativa, sull'assunto, pur esso infondato e contraddittorio, che il ricorrente non avesse chiesto adeguati approfondimenti istruttori, nonostante, anche in questo caso, la mancata ammissione delle relative prove testimoniali.
Si è costituita l'A. S.p.A. evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10/01/2023, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il primo motivo d'appello non può essere accolto.
2.1. Per quanto riguarda il mancato godimento dei riposi giornalieri e settimanali, è sufficiente riportare la specifica motivazione spesa dal primo Giudice (che questo Collegio condivide e fa propria), per cui "Non è certamente pretendibile, per fondamentali esigenze del rispetto del principio del contraddittorio e di difesa, che spetti poi al Giudice o alla controparte operare la verifica dell'effettiva fruizione di pause e/o riposi, operando il raffronto di fogli di servizio, busta paga, e conteggi, in cui peraltro le occasioni di mancato riposo sono indicate in maniera riassuntiva" (sentenza, pag. 3).
In effetti - anche a prescindere dal rilievo circa l'eccessiva genericità (o la carenza tout court) delle allegazioni fattuali - va senz'altro ribadito che gli esatti termini, nell'an e nel quantum, della domanda attorea non avrebbero potuto ricavarsi se non in esito a un defatigante raffronto incrociato (che il Giudice avrebbe dovuto accollarsi) tra le 132 pagine di prospetti riepilogativi allegati sub doc. n. 4 e gli importi monetari di cui ai conteggi sub doc. n. 36.
In questa non esaltante prospettiva, non solo le prove orali sui capitoli nn. 4 e 5 dell'originario ricorso sarebbero state del tutto superflue (là dove ai testi sarebbe stato chiesto soltanto di confermare i suddetti riepiloghi), ma neppure il controllo incrociato tra i prospetti e i conteggi avrebbe sempre offerto un dato inoppugnabile, chiaro e proficuo: basti osservare, ad esempio, come il conteggio del mese di marzo 2011 contempli, a credito del ricorrente, il pagamento di 4 riposi settimanali e di 3,25 riposi giornalieri, non indicati, invece, nel riepilogo a margine del corrispondente prospetto; così come mancano i prospetti riepilogativi di giugno e luglio 2011, nonostante ne risultino i conteggi a credito; così come per il mese di ottobre 2011 risultano conteggiati 2 riposi giornalieri a credito mentre nel corrispondente riepilogo non ne viene indicato nessuno.
Inoltre, come se ciò già non bastasse, la parte datoriale, alle pagg. 6-7 e 9-11 dell'originaria memoria costitutiva, aveva mosso precise obiezioni (ribadite in appello) sui prospetti e sui conteggi avversari deducendo, tra l'altro, come gli eventuali riposi giornalieri compressi o gli eventuali riposi settimanali saltati fossero stati altrimenti recuperati o retribuiti - obiezioni su cui l'appellante non ha ritenuto di svolgere nessun rilievo e nessuna contestazione.
2.2. Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle pause, il ricorrente ha invocato l'art. 74 ccnl, secondo il quale "qualora l'orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci, con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio, e comunque in maniera da creare il minor disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza, nel caso in cui durante la pausa svolta sul posto di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di servizio. Qualora per le esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi".
Ritiene il Collegio che, pur in assenza di contrattazione aziendale, tale norma contrattuale sia autosufficiente e precettiva, poiché le parti - dopo aver demandato alla contrattazione aziendale il compito di definire le modalità di fruizione della pausa - hanno previsto anche l'ipotesi di omessa determinazione pattizia stabilendo che la pausa stessa vada fruita in modo da creare il minor disagio al committente; l'utilizzo della locuzione "e comunque" rende evidente l'esistenza del diritto alla pausa a prescindere dalla contrattazione aziendale.
La norma pattizia, tuttavia, disciplina anche l'ipotesi di impossibilità di godere della pausa durante il turno di lavoro, accordando al lavoratore il diritto di fruire di riposi compensativi di pari durata. In questo senso, allora, sarebbe stato onere del lavoratore provare che la mancata fruizione della pausa giornaliera era dipesa da cause imputabili al datore di lavoro: l'impossibilità di godere della pausa avrebbe potuto e dovuto essere provata mediante specifiche deduzioni in ordine alle carenze dell'organizzazione aziendale, alla sussistenza di specifiche disposizioni datoriali idonee a precludere, di fatto, il godimento della pausa e alla conseguente impossibilità per il prestatore di allontanarsi dal luogo di lavoro durante il turno.
Né risulta provato dal ricorrente di avere tentato inutilmente di fruire della pausa chiedendo la sostituzione da parte di colleghi - circostanza neppure allegata nel ricorso di primo grado; né tantomeno risulta che il lavoratore, come consentitogli dalla suesposta norma collettiva, avesse chiesto al datore la concessione dei riposi compensativi in luogo delle pause non fruite.
3. Il secondo motivo di gravame è del tutto inammissibile.
3.1. Il primo Giudice - dopo avere riportato il testo dell'ordinanza del 24/08/2017 con cui era stata rigettata per carenza del periculum in mora l'istanza cautelare relativa alla dedotta illegittimità dell'assegnazione alla sede di lavoro presso la "M." di C., ordinanza neppure impugnata ex art. 669-terdecies c.p.c. - ha motivato sul punto affermando che "non è stato più messo in discussione, dopo la fase cautelare, che nonvi fossero altri posti disponibili, più vicini alla zona "S.-S.". Tanto esclude la ritorsività del trasferimento, od anchela sua illegittimità. Va poi ribadito che la "sede" di provenienza - e di partenza - a cui fare riferimento non può essere considerata la residenza del lavoratore, ma la sede indicata nel contratto di lavoro: la distanza da prendere in considerazione,pertanto, non sarebbe comunque dall'abitazione del lavoratoreal sito della M., ma dal "confine" della zona di S.S., ed il sito M., ovviamente considerando la distanza inferiore. Decisivo è poi che, al di là della qualificazione dello spostamento del lavoratore quale trasferimento ovvero assegnazione temporanea, è indubbio chelo stesso sia stato determinato, alla luce delle stesse allegazioniattoree, dalle condizioni di salute del ricorrente. Pertanto, da esigenze determinate dalle sue condizioni soggettive, non daesigenze organizzative dell'azienda. Difettano pertanto ipresupposti per il riconoscimento di indennità di trasferta orimborsi chilometrici. … E’ irrilevante, pertanto, oltre che formulato in maniera valutativa ed inidonea, quanto espresso nelcapitolo 27 del ricorso" (sentenza, pagg. 4-5; sottolineature dell'estensore).
Dunque, nella sentenza gravata si era nitidamente precisato che:
a) l'asserita ritorsività del trasferimento era da escludersi in considerazione del fatto che non vi erano altri cantieri operativi nella zona di S.-S., come peraltro dettagliatamente allegato e documentato dall'azienda nella memoria costitutiva di primo grado;
b) il "confine" rilevante ai fini della distanza chilometrica del mutamento della sede di lavoro non coincideva con quello dell'abitazione del lavoratore;
c) il trasferimento, quanto ai pretesi rimborsi e indennità, era stato occasionato dalle condizioni di salute del ricorrente e dalle conseguenti prescrizioni mediche, non da esigenze organizzative dell'impresa.
Ebbene, parte appellante non ha preso minimamente in considerazione questi decisivi passaggi motivazionali, non ha rivolto loro alcuna critica e, soprattutto, non ha allegato, inammissibilmente ex art. 434 c.p.c., "compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico" (Cass. n. 3194/19), omettendo qualunque considerazione sul contenuto dell'ordinanza cautelare, limitandosi a insistere genericamente sul presunto carattere punitivo del trasferimento - appare assai significativa, a tal proposito, la consapevole "amputazione" dal testo della sentenza, come trascritto nell'atto d'appello (pag. 7), della proposizione "Tanto esclude la ritorsività del trasferimento, od anche la sua illegittimità" - e mancando, perciò, di indicare l'erroneità della ratio decidendi seguita dal primo Giudice.
3.2. Inoltre, al di là della ribadita ritorsività del trasferimento presso la sede di C., nessuna parola censoria è stata spesa da G.P.G. in ordine alla genericità del capitolo n. 27 del ricorso di primo grado (l'unico dedicato a tale argomento); né risultano osservazioni impugnatorie relative alle condizioni di lavoro presso il cantiere cuneese e alla presunta usura dell'autovettura: la reiterata richiesta di ammissione delle prove orali, infatti, è circoscritta soltanto a quelle "riguardanti appunto la modifica della sede di lavoro e la ritorsività di tale trasferimento, sicché i testimoni ben avrebbero potuto riferire al Giudice circa la ritorsività del trasferimento del ricorrente alla nuova sede di lavoro" (ricorso, pagg. 7-8).
Ove mai l'appellante avesse ritenuto di rinviare in parte qua al contenuto dell'originario ricorso, avrebbe trascurato che "L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida" (Cass. n. 1248/13; conf. Cass. n. 18957/13).
Non s'intende, altresì, sulla base di quale norma, legislativa o pattizia (visto che nulla si dice in proposito), l'azienda, a seguito del guasto dell'autovettura del prestatore, avrebbe dovuto "fornire, almeno in quei giorni, un auto aziendale al dipendente momentaneamente sprovvisto della propria" (ricorso, pag. 8).
3.3. Un sufficiente profilo di censura della prima sentenza, a tutto concedere, si potrebbe ravvisare nell'osservazione per cui "dopo aver rassegnato le proprie dimissioni stranamente il G. è stato nuovamente inviato a S. per gli ultimi quindici giorni di lavoro. Prima non vi erano postazioni inSaluzzo ma con le dimissioni se ne è immediatamente liberato uno, pur restando invariate le condizioni di salute del ricorrente" (ibid.); tuttavia, la società convenuta ha esaurientemente spiegato le ragioni che avevano giustificato tale circostanza - "negli ultimi giorni di lavoro il sig. G. è stato adibito di nuovo alla zona di Savigliano perché dal 16/04/2018 A. ha iniziato un nuovo servizio di vigilanza presso il Conad di Savigliano" (memoria, pag. 34) - e su tale profilo l'appellante, ancora una volta, nulla ha detto e argomentato.
4. Per tutte le superiori ragioni - che assorbono ogni altra e censura ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio (compresa l'eventuale c.t.u. contabile che, per le argomentazioni illustrate supra, n. 2.1, avrebbe natura eminentemente esplorativa) - l'appello dev'essere rigettato, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima (esentata, d'altronde, dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002) al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, liquidate in Euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 10 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2023.
