REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2022 promossa da:
A.S. (C.F. (...) ), con il patrocinio dell'avv. Luca Giuseppe Pizzigoni e dell'avv. Andrea Pesenti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bergamo, via F. Cucchi n. 5
RICORRENTE
contro
G.S.G. s.r.l. (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Andrea Fortunat, dell'avv. Emilian Marku e dell'avv. Giuseppe Saia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo, via Silvio Spaventa n. 25
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3.3.2022, parte ricorrente ha evocato in giudizio la convenuta chiedendo all'intestato Tribunale di condannare la società datoriale a corrispondere in suo favore la somma di 1.631,09, oltre accessori a titolo di differenze retributive derivanti in parte dall'omesso computo dell'aumento retributivo ad personam (parametrato sul maggior compenso previsto per i lavoratori inquadrati nel terzo livello del c.c.n.l. istituti di vigilanza rispetto al livello 4S di suo effettivo inquadramento) nella determinazione degli scatti di anzianità, dell'acconto per futuri aumenti contrattuali (c.d. a.f.a.c.) e degli aumenti contrattuali, in parte al mancato computo dell'a.f.a.c. nella paga base con conseguente omessa considerazione di tale voce nella determinazione delle mensilità supplementari, delle ore di lavoro straordinario e del t.f.r.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere stato assunto dalla convenuta con decorrenza dal 1.7.2012 come guardia particolare giurata di livello 4S del c.c.n.l. istituti di vigilanza, di essere stato adibito ad eseguire la propria prestazione lavorativa presso il Tribunale e presso la Procura della Repubblica di Bergamo, di non essere stato correttamente retribuito alla luce delle previsioni contenute nel verbale di accordo sottoscritto tra la società datoriale e F.C. in data 26.11.2012 pur avendo ottenuto sin dal 2016 un parziale adeguamento della retribuzione mediante inserzione nella busta paga di un emolumento ad personam teso a garantirgli la parametrazione della sua retribuzione a quella dei lavoratori inquadrati nel terzo livello del c.c.n.l. di riferimento. In particolare il ricorrente ha richiesto il pagamento delle differenze retributive connesse al suo diritto a conseguire la retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nel terzo livello del c.c.n.l. di riferimento in ragione di specifico accordo sindacale che aveva previsto tale inquadramento per le guardie particolari giurate destinate a svolgere servizio presso i palazzi di giustizia di Bergamo e Treviglio, le competenze connesse al mancato computo della voce a.f.a.c nella determinazione del compenso delle ore di lavoro supplementare.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, eccependo in via preliminare la nullità del ricorso poiché fondato su due differenti causae petendi e corredato da un petitum unitario che preclude di correlare l'entità della somma richiesta alle differenti ragioni della domanda, nel merito confutando la pretesa attorea poiché infondata in ragione dell'avvenuta corresponsione in favore del ricorrente di un superminimo assorbibile di Euro 18,10 mensili, della indennità di funzione di Euro 71,35 mensili, tenuto conto altresì del fatto che l'approvazione del c.c.n.l. entrato in vigore nel 2013 aveva comportato una caducazione implicita delle norme di minor favore contenute nell'accordo aziendale del 26.11.2012, deducendo che la corresponsione dell'a.f.a.c. era stata effettuata in conformità alle previsioni contrattuali, censurando i conteggi ed eccependo l'intervenuta prescrizione delle somme riconducibili al quinquennio antecedenti alla data del deposito del ricorso.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, istruita la causa allo stato degli atti e disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020 ed autorizzato il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza la causa - sulle conclusioni rassegnate dalle parti - è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione difensiva di nullità della domanda per la mancanza di specificazione di "quali somme sono dovute a quale titolo". Nel ricorso introduttivo del giudizio è chiaramente individuato il petitum (la richiesta di pagamento di una complessiva somma di denaro) e la duplice causa petendi posta a fondamento della domanda. La circostanza che parte attorea non abbia specificato in domanda quale parte della somma richiesta in pagamento sia riconducibile ad una causa petendi e quale altra somma sia riconducibile all'altra causa petendi non rende la domanda né non comprensibile, né indeterminata; e ciò tanto più che la disamina dei conteggi acclusi al ricorso rende evidente sia quale sia la differenza mensile totale (Euro 7,48 dal marzo 2016 al maggio 2017 ed Euro 8,81 dal giugno 2017 fino al dicembre 2020) richiesta in pagamento in ragione della domanda di riconoscimento del trattamento economico complessivo previsto per i lavoratori inquadrati nel terzo livello del c.c.n.l. istituti di vigilanza, sia quale sia la differenza mensile ed oraria richiesta in pagamento per l'incidenza dell'a.f.a.c. (cfr. doc. 3 ric.).
La valutazione della domanda attorea postula la partita disamina di tutte le voci retributive oggetto di domanda.
1. Rilevato che è pacifico tra le parti che il ricorrente è stato adibito a svolgere la mansione di guardia particolare giurata presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Bergamo, la richiesta di pagamento delle differenze retributive connesse al diritto del ricorrente a conseguire il trattamento economico e quindi la retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nel terzo livello del c.c.n.l. istituti di vigilanza trova espressa conferma nella chiara lettera del verbale di accordo sottoscritto dalla società convenuta il 26.11.2012 (doc. 4 ric.), nel quale è espressamente previsto:
CAPO 1 : passaggi di livello
Fermo restando che i suddetti passaggi al 3 livello delle GPG (come sotto regolamentati) sono esclusivamente da intendersi : " adeguamenti delle retribuzioni di fatto dirette ed indirette, pertanto ai soli fini strettamente economici ed in nessun modo per i meri fini legati alle mansione."
- L'adeguamento al 3 livello è per tutte le GPG impiegate presso le Sedi di Giustizia della città di Bergamo e Treviglio;
- Tale adeguamento avverrà secondo l'anzianità di servizio prestato presso gli appalti in questione;
La convenuta contesta invero la debenza delle somme richieste in pagamento in conseguenza dell'adeguamento della retribuzione del ricorrente a quella dei dipendenti inquadrati nel terzo livello, rilevando che la corresponsione della indennità di funzione di Euro 71,35 - sopravvenuta all'accordo aziendale per effetto del rinnovo nel 2013 del c.c.n.l. di settore - ha comportato la caducazione dell'accordo aziendale stesso, dovendosi ritenere incompatibile l'erogazione della indennità di funzione con l'adeguamento retributivo al terzo livello per i lavoratori addetti ad eseguire servizi di guardia particolare giurata presso i palazzi di giustizia. L'eccezione non appare invero fondata.
L'art. 10 del c.c.n.l. del 8.4.2013 prevede che "È ammessa la Contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni sindacali territoriali (regionali e/o provinciali) delle parti stipulanti il presente contratto collettivo. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie: … m) le indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento del servizio" (cfr. doc. 5 ric.). Orbene, l'adeguamento al terzo livello retributivo previsto dall'accordo decentrato del 26.11.2012 altro non è che quella indennità di funzione che trova espressa disciplina nell'art. 10 del c.c.n.l. di riferimento rinnovato nel 2013 e che consente appunto di adeguare - senza la necessità di provvedere altresì all'attribuzione di mansioni superiori - la retribuzione dei lavoratori in considerazione delle particolari circostanze (nella fattispecie di luogo) di esecuzione della prestazione lavorativa.
In definitiva la tesi della incompatibilità tra l'indennità di funzione di cui al c.c.n.l. rinnovato nel 2013 e la previsione contenuta nel capo dell'accordo aziendale del 26.11.2012 non appare fondata, dovendosi invece ritenere che l'adeguamento retributivo previsto nell'accordo aziendale del 2012 costituisca estrinsecazione della indennità di funzione. A conferma di ciò basti notare che nel processo è rimasto incontroverso che la predetta indennità di funzione è stata mensilmente erogata in favore del ricorrente, il quale in questa sede non ne lamenta la mancata corresponsione, ma evidenzia come - pur a fronte della pattuizione integrativa di procedere all'adeguamento al terzo livello della retribuzione di fatto diretta e indiretta anche se ai soli fini strettamenti economici - la società datoriale ha invece computato gli scatti di anzianità, l'a.f.a.c. e gli aumenti contrattuali attribuendogli le maggiorazioni previste per i lavoratori inquadrati nel quarto livello e non quelle invece riconosciute ai dipendenti del terzo livello.
Né nel c.c.n.l. rinnovato nel 2013 si rinviene alcuna disposizione tesa a caducare le previsioni di accordi aziendali pregressi, sicché la scelta di garantire alle guardie particolari giurate addette ad eseguire il loro servizio presso i palazzi di giustizia il compenso economico, diretto e indiretto, previsto per i lavoratori inquadrati nel terzo livello retributivo deve considerarsi pienamente operante, rimanendo invero non comprensibili le ragioni per cui l'accordo integrativo del 2012 continuerebbe a dispiegare effetti per la corresponsione diretta della indennità di funzione (effettivamente sempre corrisposta dalla società datoriale al ricorrente) ma precluderebbe l'adeguamento al terzo livello degli importi corrisposti quali scatti di anzianità, a.f.a.c. e rinnovi contrattuali.
2. In ordine alla domanda di inclusione della voce contrattuale denominata a.f.a.c. negli elementi fissi della retribuzione con conseguente incidenza sugli istituti diretti e differiti che ne possano essere condizionati, il giudicante ritiene pienamente condivisibile la statuizione del Tribunale di Milano n. 1433 del 10.6.2019, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e ai sensi della quale "il C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/2015 (doc. 7 fasc. ric.) prevede diverse disposizioni che vengono in rilievo al fine di risolvere il problema interpretativo posto dalle parti:
- l'art. 109 ("Copertura economica"), che così dispone "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi";
- l'art. 106 ("Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)"), che stabilisce: "Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla L. 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla L. 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'Acc. 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (…)".
- l'art. 142 ("Una tantum") che così prevede: "Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.
In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1 febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (…)
Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (…)".
3. Occorre verificare se l'emolumento di cui all'art. 109 cit. (il c.d. AFAC) rientri nella "retribuzione normale", ossia abbia natura pienamente retributiva, oppure sia da ricondurre ad una qualificazione di tipo indennitario.
L'art. 109 cit., riferisce che l'AFAC è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo". Ciò significa che la somma così titolata è sussumibile sotto la qualificazione di "indennità di vacanza contrattuale".
La stessa norma qui considerata chiarisce la natura retributiva di tale voce, specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi retributivi".
Trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
4. Inoltre, l'incidenza della voce di cui all'art. 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli artt. 106 e 142 cit.:
a) l'art. 106 prescrive che la paga base conglobata includa l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105;
b) l'art. 142, che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) precisa espressamente che quella una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Dunque, quella specifica una tantum non è da includersi nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo) per espressa previsione contrattuale, che manca per la previsione "sorella" relativa al C.C.N.L. 2013/15 e riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013).
Qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica contraria, il CCNL avrebbe regolato in modo contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'art. 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale, e nell'art. 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 è proprio quella disciplinata dall'art. 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'art. 142.
L'indennità di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 sia stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro; essa va ad incidere su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la "retribuzione normale di lavoro" (ad es., artt. 34, 59, 81, 82).
In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto". D'altra parte il giudice della nomofilachia, con la pronuncia testé citata, ha affrontato tema diverso rispetto a quello in disamina nel presente giudizio, avendo valutato la possibilità che l'indennità di vacanza contrattuale rappresenti un diritto quesito e - pur qualificando l'acconto per futuri aumenti contrattuali come elemento di natura provvisoria ed escludendone la possibilità di divenire un diritto quesito - ha sottolineato che esso costituisce comunque un vero e proprio elemento retributivo, sia pure provvisoriamente erogato.
Alla luce della recente sentenza n. 26246 del 6.9.2022 della Corte di Cassazione, secondo la quale - alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012 - il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla conclusione del rapporto anche per i rapporti di lavoro in cui trova applicazione l'art. 18 della L. n. 300 del 1970, non risulta meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di intervenuta prescrizione di parte del credito richiesto in pagamento dal ricorrente.
Con riferimento ai conteggi, deve essere accolta solo la contestazione relativa al computo di 5,5 ore di straordinario nel mese di giugno 2016 laddove nella busta paga sono indicate come ore di lavoro straordinario solo 1,25 ore (cfr. doc. 1 ric.) e deve quindi essere scomputato dalle somme richieste in pagamento l'importo di Euro 4,41 (peraltro già rinunciato dal ricorrente con il deposito delle note di trattazione scritta); non risulta invece fondata la contestazione relativa all'erroneo computo delle maggiorazioni del 35% per 21,75 ore di lavoro svolto nel dicembre 2016, considerato che nella busta paga è espressamente riportato l'avvenuto svolgimento di ore di lavoro in giorni comportanti l'attribuzione della maggiorazione del 35% (cfr. doc. 1 ric.); parimenti infondate oltre che generiche le eccezioni relative al compimento di simili errori di computo in relazione alle ore di lavoro festivo, notturno e straordinario svolto nei mesi di dicembre 2017, gennaio 2018, maggio 2018, agosto 2018, novembre 2018, dicembre 2018, maggio 2019, novembre 2019, gennaio 2020.
Non risulta infine fondata l'eccezione di compensazione formulata dalla convenuta in ragione del fatto che le differenze retributive verrebbero assorbite in ragione dell'attribuzione al ricorrente della somma mensile di Euro 18,10 a titolo di superminimo assorbibile. La tesi dell'assorbibilità di tale emolumento, oltre a non trovare riscontro nel contratto individuale di assunzione del ricorrente (doc. 2 ric.) trova espressa smentita nella ricostruzione storica operata in fatto dalla stessa convenuta, ove si dà atto dell'aumento della retribuzione del ricorrente a far data dal luglio 2018 e, al contempo, si evidenzia l'invarianza del compenso attribuito al ricorrente a titolo di superminimo (cfr. pag. 4 memoria di costituzione in giudizio della convenuta), così ponendo in evidenza come la stessa società datoriale non abbia invero mai qualificato l'importo di Euro 18,10 come superminimo assorbibile.
In definitiva, in considerazione di tutto quanto esposto, la domanda attorea deve trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti dinanzi prospettati. Le somme complessivamente dovute al lavoratore devono essere quantificate in complessivi Euro 1.626,68.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della definizione del giudizio allo stato degli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna G.S.G. s.r.l. a versare in favore di A.S. la somma lorda di Euro 1.626,68 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna G.S.G. s.r.l. a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, oltre Euro 49,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Conclusione
Così deciso in Bergamo, il 29 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2022.
