Tribunale L'Aquila, Sez. lavoro, Sent., 07/04/2022, n. 28 Con un periodo di Invalidità Temporanea Assoluta cagionata da infortunio professionale per tutto il periodo intercorrente dalla denuncia diretta

Lunedì, 04 Luglio 2022 06:12

Con un periodo di Invalidità Temporanea Assoluta cagionata da infortunio professionale per tutto il periodo intercorrente dalla denuncia diretta

La sofferenza psicologica del Signor D.V.A. si è manifestata a seguito dell'esposizione ripetuta a ad esperienze che sono state vissute come traumatiche e stressanti (turnazioni non regolari, turni di lavoro privi di compenso economico, denuncia per falso infortunio).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Maria Tracanna, quale giudice del lavoro, all'udienza del 23/02/2022 nella causa iscritta al 1244/2018 e vertente

TRA

A.D.V. elettivamente domiciliata in Via V. Veneto, 2 L'AQUILA presso lo studio dell'avv. RACANO MARCO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

S. S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso CORSO VITTORIO EMANUELE 23 L'AQUILA rappresentato e difeso dall'avv. ISIDORI ISIDORO giusta procura generale alle liti depositata in cancelleria

RESISTENTE

Lette le note di trattazione cartolare depositate dalle parti, definitivamente pronunciando, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2018 il ricorrente ha convenuto in giudizio S. srl per sentir "accertare che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing da parte della società resistente, condannare per l'effetto la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale, che si quantificano in € 20.000 sotto il profilo della perdita di chance, del demansionamento, delle minori retribuzioni percepite, ed € 350,53 per esborsi sostenuti , o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia di natura non patrimoniale, che si quantificano allo stato in € 153.497,10 o nella diversa misura che verràritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, da determinarsi anche in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico legale".

Si è costituita in giudizio la società convenuta, datrice di lavoro, contestando ogni avversa pretesa e chiedendone il rigetto.

Acquisita la documentazione versata in atti, espletata la prova per testi ed esperita una CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il presente giudizio ha per oggetto la domanda di risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale, derivante da condotte datoriali riconducibili alla fattispecie del "mobbing" e segue in ordine cronologico altro precedente contenzioso, tra le medesime parti, conclusosi con declaratoria di nullità del licenziamento intimato in data 22 settembre 2017, perché discriminatorio, in ragione dei molteplici e sistematici comportamenti di carattere persecutorio, posti in essere da parte dello stesso amministratore della S. srl, nonché socio al 50%, D.M.C., ai danni del D.V., con chiaro intento vessatorio e riconducibili all'antipatia e all'ostilità nei confronti del predetto, a tutti nota ed anche più volte dichiarata,

I fatti già accertati nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento hanno trovato puntuale conferma anche nel presente.

Va premesso che integra la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica).

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Va anzitutto rilevato, dalla documentazione versata in atti, che il ricorrente è stato una prima volta assunto presso la società S. s.r.l. il 12 novembre 2011, con la qualifica di Guardiano, 6 livello con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, licenziato in data 14 febbraio 2012 per poi essere riassunto a far data dal 15 febbraio 2012, con contratto full time, sempre a tempo indeterminato, con qualifica di Guardia Particolare Giurata (G.P.G.) 6 livello. In data 30 ottobre 2012 il contratto viene trasformato da tempo pieno (42 h settimanali) a tempo parziale (24 h set-timanali), in ragione del "considerevole calo delle lavorazioni", poi dal 30 gennaio 2013 il contratto torna ad essere a tempo pieno (40 h settimanali), infine dal 30 gennaio 2014 nuovamente trasformato a part time (30 h settimanali).

Su tale altalenante andamento contrattuale si innesta il primo degli episodi che poi convergeranno in un illegittimo e discriminatorio comportamento datoriale, che ha finito per assumere la forma della prevaricazione o della persecuzione psicologica, provocando mortificazioni morali e sofferenze psico fisiche al dipendente, costretto ad assentarsi dal lavoro per lunghi periodi.

I testi escussi, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno riferito che il D.V., tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, nel corso di una riunione, aveva preso posizione circa la mancata corrispondenza delle buste paga e i ritardi nei pagamenti, rendendosi portavoce degli interessi di tutti i dipendenti, per poi non vedersi trasformato il proprio contratto di lavoro da part time a full time, come promesso ed ottenuto da tutti gli altri dipendenti, pur continuando a svolgere un elevato numero di ore di straordinario, restando il predetto impiegato a tempo parziale.

I medesimi testi hanno evidenziato come, dopo l'episodio sopra riportato, si fosse incrinato il rapporto tra il D.V. ed uno dei due soci nonché amministratore di S. srl., C.D.M., per cui finivano per essere riservati al D.V. tutti i turni pesanti, le mancate rotazioni e gli orari scomodi, parimenti nei suoi confronti erano frequenti, ma spesso fuori luogo, i rimproveri per la divisa. In particolare il D.V. ha continuato a svolgere solo "turni notturni e a zona", i più pesanti e i peggiori che possano capitare per una guardia giurata, con pattugliamento itinerante in auto dal solo, senza beneficiare di alcuna rotazione. Frequenti erano anche le incomprensioni e gli inconvenienti sui turni o sugli orari da svolgere, spesso tali da ingenerare errori e disservizi, addebitati al D.V. ritenuto in mala fede, ma derivanti dal sistema aziendale in uso, di dare comunicazione telefonica, spesso all'ultimo momento.

In particolare è emerso con chiarezza che, in occasione di assenze improvvise di altri dipendenti o di turni e servizi da approntare all'ultimo momento, C.D.M. si informava immediatamente se era presente D.V., che dunque era il primo ad essere chiamato. Lo stesso D.M., parimenti, interveniva per cambiare turni già predisposti e per renderli più scomodi per il ricorrente. I testi escussi hanno spiegato che il D.M. nutriva simpatie ed antipatie per i dipendenti e che in particolare aveva preso di mira il D.V., arrivando ad affermare pubblicamente che D.V. doveva "morire di zona", mentre quest'ultimo esternava continuamente il timore di poter essere destinatario di dispetti e ripicche.

In effetti, non solo nel 2015, con la sopravvenienza di nuove commesse, tutti i dipendenti, fino ad allora in part time, come detto, sono ripassati full time, tranne il D.V., ma anche successivamente, la S. ha proceduto a nuove assunzioni, a tempo indeterminato e full time, continuando ad escludere di fatto solo D.V. dal tempo pieno. In verità anche altri 2 dipendenti erano rimasti part time, ma in realtà erano P.P., socio al 50% di D.M. e Capo delle Guardie e Lorenzo Pace, figlio del predetto.

Le medesime circostanze erano emerse anche in occasione dell'ispezione INAIL svoltasi nell'ottobre 2016 e nella relazione redatta all'esito degli accertamenti - confermata dall'ispettore, sentito come teste nel corso del giudizio - si è dato atto, nei confronti del D.V., anche dell'imposizione di un orario di lavoro particolarmente gravoso e superiore a quello di legge, di turnazioni ripetute senza giornate di riposo settimanali, di turnazioni comunicate telefonicamente artatamente all'ultimo momento, tali da ingenerare confusione circa i luoghi e gli orari di servizio, ferie imposte, ripetizione infinita del pattugliamento di zona notturno, richiami e contestazioni strumentali, spesso infondati nonché un contratto di lavoro trasformato a part time, in tempi di crisi, in seguito mai più riconvertito a full time per fini punitivi. A tal proposito si evidenzia che un collega di lavoro ha dichiarato di aver firmato il nuovo contratto di lavoro convertito da part time a full time qualche giorno prima dell'assemblea in cui il ricorrente prendeva la parola a nome di tutti i dipendenti, constatando come nella cartella fosse presente anche il nuovo contratto di lavoro a tempo pieno di D.V., contratto che probabilmente a seguito dell'intervento in assemblea, non gli è stato più fatto firmare. Nella relazione è riportata anche la posizione datoriale, per cui sarebbe il D.V. a nutrire rancore nei confronti della società, svolgendo lo stesso anche una attività commerciale in proprio di affitto di macchine d'epoca, preferendo il lavoratore far rimanere il contratto a tempo parziale, esternando malumori, restando assente dal servizio e e rivendicando giornate libere. L'ispettore non ha mancato di constatare come in merito alle diverse posizioni rappresentate, intervengano ben 13 dichiarazioni acquisite a verbale, da parte degli altri dipendenti, scelti a caso, tutte convergenti in favore di quanto riferito dal ricorrente. I medesimi infatti hanno confermato che la modalità di distribuzione telefonica dei turni, gia di per sé farraginosa per tutti, è stata strumentalmente utilizzata per mettere in difficoltà il D.V., che la ripetitività del turno notturno a zona è stata imposta per fini punitivi, che tanti richiami e contestazioni disciplinari sono stati vessatori, perché diretti ad uno dei lavoratori più precisi e più affidabili dell'Istituto di vigilanza. Infine si è fatto presente come tutte le dichiarazioni raccolte siano puntuali e concordi nell'indicare come autore delle condotte vessatorie e persecutorie il solo socio D.M.C..

All'esito degli accertamenti svolti, l'INAIL nel 2017 ha riconosciuto ai danni del lavoratore una patologia di natura e origine professionale da mobbing, condizionata dall'avverso contesto lavorativo, connotato da un atteggiamento intimidatorio da parte datoriale accompagnato dalla convinzione, da parte dei colleghi di lavoro, che venisse attuato un vero progetto repressivo-espulsivo da parte dell'azienda, come poi ha dimostrato il licenziamento intimato in data 22 settembre 2017, ritenuto di natura discriminatoria e ritorsiva, essendo stata cagionata dal datore di lavoro l'infermità che ha determinato il superamento del periodo di comporto, a conclusione di un'azione continuativa di mobbing e di una complessiva situazione di tensione venutasi a creare con l'amministratore della società.

In particolare, dalla documentazione sanitaria versata in atti, si evince che risalgono al 2016 le certificazioni attinenti patologie di natura psicologica, risultando diagnosticati dal medico di base "sintomi da stress". Seguono poi le certificazioni INPS, con segnalazione all'INAIL della malattia professionale, l'attestazione del Prof. A.R., Direttore del Dipartimento di Salute Men-tale del P.O. San Salvatore, con diagnosi di "disturbo dell'adattamento con umore ansioso" e quella del medico del lavoro Dott. E.C. di "tensione emotiva e muscolare, irrequietezza, an-sia somatizzata, irritabilità, inappetenza, disturbi del sonno" in cui è annotato "l'assicurato dall'inizio dell'attuale rapporto di lavoro subisce da parte dei superiori pressioni e vessazioni, che sarebbero la causa della patologia denunciata". L.S.M. della A.D.P. (centro di riferimento regionale per l'osservazione dello stress psico-sociale) in data 29/11/2016 ha certificato che "Dalla valutazione della vicenda lavorativa riferita riteniamo che il sig. D.V.A. abbia subito nel periodo 2015-16 una situazione lavorativa ostile. Si ritiene che per durata e caratteristiche la vicenda lavorativa possa essere valutata di tipo conflittuale con periodi avversativi. Per la cronologia di comparsa e per dura-ta di azione di alcune azioni subite si ritiene che la patologia accertata dallo specialista Psi-chiatra 'disturbo dell'adattamento con A. cronicizzato’ possa essere messa in riferimento causale alla vicenda lavorativa anamnestica riferita". Nel frattempo, come anticipato, anche l'INAIL, in ragione della diagnosi di "Disturbo dell'adattamento con ansia, cronicizzato" ha riconosciuto una invalidità temporanea per 157 giorni ed un grado di permanenza di postumi pari al 3%, poi, a seguito di visita collegiale del 14/11/2017, elevata all'8%, con la diagnosi (aggravata) di "disturbo dell'adattamento con ansia, cronicizzato, di gravità clinica moderata-grave", con un periodo di Invalidità Temporanea Assoluta cagionata da infortunio professionale per tutto il periodo intercorrente dalla denuncia diretta di Malattia Professionale dell'11/10/2016 fino al 21/4/2017 (per un totale di n.192 giorni), quindi al 11% nel 2019.

Nel corso del presente giudizio è stata espletata CTU medico legale ed il perito ha evidenziato che "Il signor D.V.A. presenta dei sintomi (sentimenti depressivi, difficoltà nel ritmo sonno veglia, sensazione di malessere, ansia, misto di ansia e umore depresso,) che potrebbero rientrare in una diagnosi di Disturbi dell'Adattamento (Adjustment Disorders, AD) con ansia e depressione; la sintomatologia presentata sembrerebbe esser secondaria all'esposizione ripetuta a più fonti di stress ed espressione di una difficoltà ad "adattarsi" all'esperienza; da ciò lo sviluppo di una risposta emotiva e comportamentale anomala. I sintomi del Disturbo dell'adattamento presentati dal Signor D.V.A. causano una marcata compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo e familiare; così come indicato da B.C., 2018. La sofferenza psicologica del Signor D.V.A. si è manifestata a seguito dell'esposizione ripetuta a ad esperienze che sono state vissute come traumatiche e stressanti (turnazioni non regolari, turni di lavoro privi di compenso economico, denuncia per falso infortunio). Il Signor D.V.A. dinanzi alle esperienze riferite come traumatiche e stressanti ha inizialmente cercato di leggere quanto stesse vivendo, ma non ha avuto una rapida attivazione di strategie di coping con conseguente ripristino di un equilibrio, ma la sintomatologia ha avuto un incremento e si è ad oggi cronicizzata. ….. La reazione del Signor D.V.A. è considerata significativa tanto da portare ad una diagnosi di Disturbo dell'adattamento, in quanto è danneggiato il funzionamento della persona a livello sociale e familiare ed un vissuto di sofferenza eccessiva rispetto a quanto vie-ne considerato normale. Inoltre, i risultati dello Stai-Y indicano una tendenza del Signor D.V.A. a percepire le situazioni stressanti come pericolose e minacciose ed a rispondere alle varie situazioni con intense reazioni di ansia. Dalla lettura dei test compilati dal signor D.V.A. si riscontra la presenza di uno stato d'animo profondamente depresso con sentimenti di tristezza, infelicità, disperazione, inutilità, mancanza di difese ed una tendenza alla preoccupazione, difficoltà di adattamento, insicurezza. Presenta altresì sintomi somatici quali: difficoltà di concentrazione, isolamento, suscettibilità, crisi di pianto. Si sente infelice, manca di fiducia in se stesso e di motivazione oenergia (stanchezza e malessere) per affrontare la vita. Riferisce anche disturbi del sonno, problemi di concentrazione e perdita di appetito e di interesse verso ciò che lo circonda".

Il CTU in particolare ha così concluso " è possibile affermare che D.V.A. è affetto da un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso cronicizzato di entità media. Il soggetto non presenta un Disturbo di Personalità, non aveva mai sofferto prima degli eventi di causa di disturbi psichici, dall'anamnesi aveva una personale armonica ed equilibrata. La patologia è ben evidente all'esame clinico ed alla valutazione psicodiagnostica. La patologia può essere considerata conseguenza del comportamento datoriale. D.V.A. presenta un danno biologico, secondo la letteratura accreditata, pari al 12-13% della misura totale. Presenta inoltre Una ITP al 50% per giorni 60 ed una IPT al 25% per giorni 180."

In definitiva, può affermarsi che la vicenda che ha visto protagonista il ricorrente è stata indubbiamente ambientata in un contesto lavorativo, in cui è maturato un conflitto con i superiori, in particolare con l'amministratore e socio al 50% della società, il quale non ha esitato a porre in essere comportamenti, per come innanzi illustrati, volutamente ostruzionistici, denigratori, prevaricatori e discriminatori, compreso il licenziamento, che si sono prolungati per almeno 2 anni, nel periodo dal 2015 al 2017, con azioni concretizzatesi sia nel sistematico trattamento di sfavore, con adibizione ai turni più pesanti, senza rotazione e con preferenza nelle sostituzioni improvvise di colleghi assenti, sia nella esclusione dalle positive dinamiche aziendali, con la mancata trasformazione del contratto da part time a full time, sia infine nella costante mortificazione della reputazione professionale, praticata fino al punto di ledere la salute del dipendente, oltre che la personalità e la dignità del medesimo, dimostrando un evidente ed unificante intento persecutorio. Sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la condotta dei S. srl ha assunto una connotazione marcatamente vessatoria nei confronti del ricorrente, tale da determinare la lesione di interessi non suscettibili di valutazione economica (quali l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), inseriti nell'area del rapporto di lavoro per effetto della previsione di cui all'art. 2087 c.c., come diritti inviolabili della persona, compresi "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione" che si risolvono nelle compromissioni delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore.

Nel procedere alla liquidazione del danno, occorre far proprie le conclusioni del CTU nominato - già innanzi illustrate e rimandando integralmente per il resto alla relazione peritale depositata - siccome logiche, tecnicamente motivate e convincenti, quantificando gli importi risarcitori applicando le tabelle utilizzate dal Tribunale di Milano, tenendo conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona.

Occorre brevemente ricordare come, con la nota sentenza n. 26972/08, la Cassazione a sez. Unite ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo documentati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto di parentela), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo la Suprema Corte è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo il Giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, come pure del danno esistenziale e alla vita di relazione - tanto più ove la patologia riscontrata sia di natura psichica - deve provvedere ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, per cui, alla luce di quanto sopra, il danno patito dal ricorrente in conseguenza dei fatti di causa, viene così liquidato in complessivi € 40.242,00 tenendo conto della permanenza della sintomatologia e del livello medio della gravità clinica della patologia riscontrata, della riconosciuta invalidità permanente del 12-13%, nonché dei periodi di invalidità temporanea totale, parziale al 50% e parziale al 25%, sopra riportati. Le suddette somme sono già attualizzate alla data odierna, atteso il continuo aggiornamento delle tabelle milanesi.

Deve a questo punto darsi atto, peraltro, che è stata riconosciuta al ricorrente, in sede previdenziale INAIL, una menomazione di grado pari prima al 11%, con conseguente liquidazione, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n. 38 del 2000, di un indennizzo in capitale nella misura di € 10.242,27 come da attestazione INAIL del 16 dicembre 2021 versata in atti.

Di conseguenza, D.V.A. ha diritto a vedersi riconosciuta la complessiva somma di € 30.000, a titolo di danno "differenziale", determinato dalla differenza tra quanto riconducibile all'indennizzo INAIL erogato e la somma liquidabile secondo le regole civilistiche, comprensiva di ogni voce di danno, somma già rivalutata alla data della presente sentenza, al cui pagamento la S. srl deve dunque essere condannata.

Detta somma, previamente devalutata alla data dell'infortunio, dovrà inoltre essere accresciuta degli interessi al tasso legale, calcolati sulla stessa annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da tale ultima data sino al soddisfo.

Quanto ai lamentati danni patrimoniali, gli stessi sono rimasti sforniti di adeguata e specifica prova riguardo alla concreta entità dei medesimi, tenuto conto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. n. 4310/18).

Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza sono compensate per metà tra le parti e per il resto poste a carico della società resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. Condanna la S. srl, al pagamento in favore di D.V.A., a titolo di risarcimento del danno differenziale, la complessiva somma di € 30.000 già rivalutata alla data della presente sentenza, oltre interessi legali calcolati previa devalutazione della stessa somma alla data dell'insorgenza della malattia e via via rivalutata fino al soddisfo;

2. Compensa per metà le spese di lite e condanna S. S.r.l. alla rifusione in favore del ricorrente della restante metà delle stesse che liquida per l'intero in complessivi € 3.000 per competenze professionali;

3. Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti in ragione del 50%, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. Motivi in 60 giorni

Conclusione
Così deciso in L'Aquila il 23 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria 7 aprile 2022.

Pubblicato in Sentenze Guardie