Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 08/07/2022) 13/10/2022, n. 38611 della sentenza impugnata che ha dato conto non solo del fatto che il teste A.A. (guardia giurata in servizio presso il nosocomio) ha riferito che

Giovedì, 13 Ottobre 2022 09:33

della sentenza impugnata che ha dato conto non solo del fatto che il teste A.A. (guardia giurata in servizio presso il nosocomio) ha riferito che...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo - Presidente -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia R. M. - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -

Dott. FRANCOLINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCOLINI GIOVANNI;

lette:

- la requisitoria scritta presentata - D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

- nonchè la memoria presentata, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato CATARSI ALESSANDRO, che nell'interesse del ricorrente ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Firenze - a seguito del gravame interposto nell'interesse di A.A. - in parziale riforma della pronuncia resa il giorno 11 novembre 2016 dal Tribunale di Pisa: ha assolto il A.A., perchè il fatto non sussiste, dall'imputazione di furto aggravato a lui ascritto al capo A. della rubrica) ed ha rideterminato la pena a lui irrogata in anno uno e mesi tre di reclusione ed Euro 200 di multa, riducendo a Euro 1.700 la provvisionale da corrispondersi alla parte civile B.B. E C.C. s.n.c.; e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per i delitti di tentato furto aggravato e furto aggravato (capi. B. e C. della rubrica) e l'aveva condannato al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede) e alla rifusione delle spese in favore della medesima parte civile.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).

2.1. Con il primo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo B., sono stati prospettati il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 56 e 624 c.p..

2.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo C., sono stati dedotti la violazione della legge penale, indicata nell'art. 516 c.p.p., e s.s. e art. 521 c.p.p., e s.s., e la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 522 c.p.p..

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta l'insufficienza della motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo - inerente al delitto di tentato furto aggravato degli alimenti contenuti in un distributore automatico collocato all'interno dell'ospedale Cisanello di Pisa (capo B.) - la difesa ha assunto che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente sul fatto che l'imputato fosse già uscito dallo stabile de quo quando sono arrivate le guardie giurate nè sull'invocata desistenza ex art. 56 c.p., comma 3, dedotta con l'atto di appello (ove si era allegato che tale allontanamento fosse volontario). In tal modo, non si sarebbe compiutamente argomentato sulla sussistenza dell'univocità e dell'idoneità degli atti dell'imputato, il quale si sarebbe limitato a una "mera corsa".

1.1. Il motivo in esame è privo di specificità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poichè non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto non solo del fatto che il teste A.A. (guardia giurata in servizio presso il nosocomio) ha riferito che l'imputato, all'arrivo delle guardie giurate, ha iniziato a correre per scappare e aveva con sè attrezzi da scasso e che la macchina automatica aveva segni di scasso; ma anche che la fuga è iniziata perchè il A.A. era stato visto dal personale dell'azienda ospedaliera (dove era ubicata la macchina automatica) che aveva chiamato il portiere che, a propria volta, aveva allertato le guardie giurate accorse; e in tal modo ha chiarito le ragioni per cui è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto tentato in imputazione (non ravvisando alcuna desistenza volontaria) in maniera congrua - non essendo stato neppure stato dedotto il travisamento della prova ed anzi avendo il ricorso fatto mero rimando alle censure prospettato con l'atto di appello (e che sarebbero state disattese), senza indicarle in alcun modo (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) - nonchè conforme a diritto (atteso che, per quel che qui rileva, in tema di desistenza volontaria occorre che la decisione di interrompere l'azione criminosa sia "il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni": Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, T., Rv. 275647 - 01).

2. Con il secondo motivo, relativo al furto delle somme contenute in tre distributori automatici di alimenti ubicati nell'Università degli studi di Pisa (capo C.), il ricorrente ha rappresentato che il delitto in discorso, come esposto nella stessa sentenza impugnata, sarebbe stato commesso nel tardo pomeriggio del 31 gennaio 2015; non quindi il 1 febbraio 2015, come in contestazione. Si tratterebbe, allora, di un fatto diverso da quello per cui il A.A. è stato tratto a giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, come confermerebbe la denuncia fatta dal D.D. (che ha riportato di un furto avvenuto il 1 febbraio 2015, senza che possa costituire un elemento a carico dell'imputato il fatto che egli abbia riferito de relato).

2.1. Anzitutto, le censure appena riportate attengono unicamente alla violazione della legge processuale e non anche alla violazione della legge penale, pure invocata dal difensore: invero, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta; Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); nella specie, invece, è stata assunta la violazione di norme processuali, da cui - nella prospettazione difensiva - sarebbe conseguita una nullità (per l'appunto, deducibile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)).

Tanto considerato:

- "deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata nel caso in cui nell'imputazione risulti una data del commesso reato diversa da quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del reato e che l'imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i termini della contestazione mossagli" (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009 - 01);

- la sentenza impugnata - con riguardo a quanto prospettato con il gravame - ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che il delitto in discorso (il cui tempus in rubrica è indicato nel 1 febbraio 2015) sia avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio 2015, argomentando alla luce delle certe indicazioni offerte dalla teste diretta E.E. e fornendo una spiegazione per nulla illogica della discrasia rispetto al narrato del D.D. (delegato dalla società che gestiva gli apparecchi), il quale aveva collocato il fatto nella notte tra il 31 gennaio 2015 e il 1 febbraio 2015 ma aveva tuttavia reso solo dichiarazioni de relato;

inoltre, i Giudici di secondo grado hanno rimarcato che nella specie non si è verificato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato;

- il motivo in esame non ha mosso puntuali censure al detto iter argomentativo, limitandosi ad affermare che "il fatto che (il D.D.) abbia riferito soltanto de relato" non possa "certo considerarsi un elemento a carico dell'imputato", senza neppure prospettare alcuna lesione del diritto di difesa;

- ragion per cui esso è inammissibile.

3. Con il terzo motivo si è assunto che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche soltanto sui precedenti penali dell'imputato, senza argomentare in ordine agli elementi positivi specificamente addotti con il gravame, ossia il riconosciuto stato di tossicodipendenza del A.A. (confermato dal maresciallo F.F.) e le sue condizioni precarie e disagiate.

3.1. La Corte secondo grado hanno escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione dei molteplici precedenti penali riportati dall'imputato. Si tratta di un apprezzamento che, in maniera conforme a legge, ha avuto riguardo alla capacità a delinquere del colpevole desunta dai suoi precedenti, ossia ha indicato l'elemento - tra quelli contemplati dall'art. 133 c.p. - che i Giudici di merito hanno ritenuto preponderante nell'esercizio del loro potere discrezionale, che dunque qui non è sindacabile (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).

Ne deriva l'inammissibilità anche del terzo motivo.

4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2022

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