REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1142/2020 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
S.M. (avv. Giuseppe Berellini )
- ricorrente -
contro
V.U.M. S.P.A. (avv.ti Roberta Maria Gialdini e Eliana De Martinis)
- convenuto-
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 14.9.2022, tenutasi in modalità da remoto, la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
S.M. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro V.U.M. S.p.a. per sentire accogliere, nei confronti della società convenuta, le seguenti domande "- accertare e dichiarare l'inadempimento del datore di lavoro V.U.M. Spa circa gli obblighi di comunicazione con il dovuto preavviso dei turni di lavoro assegnati al dipendente Sig. S.M., quale Guardia Particolare Giurata, e per l'effetto condannare lo stesso datore di lavoro al risarcimento dei danni non patrimoniali / esistenziali sofferti da quest'ultimo nel corso del rapporto sinallagmatico, da liquidare nella misura attualizzata di Euro. 50.000,00 (euro cinquantamila/00), ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto sino al saldo effettivo…".
Ha esposto che a decorrere dal 20.12.1989, presta servizio, alle dipendenze della convenuta, quale guardia particolare giurata con mansioni tecniche-operative di IV livello, con una retribuzione di Euro. 1.258,00 al mese (al netto delle ore di straordinario solitamente lavorate); che s'applicano, al rapporto di lavoro per cui è causa, le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti di istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del triennio 2013-2015 (ANIVP - FILCAMS-CGIL - ASSVIGILANZA - FISASCAT-CISL - UNIV) e quelle contenute nel Contratto Integrativo della Provincia di Perugia per i dipendenti degli istituti di vigilanza privati sottoscritto tra le Parti sociali in data 20.9.2004, cd. C.I.P. di Perugia; che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti ed in particolare l'integrazione pattizia provinciale del 20.9.2004, prevede all'art. 9 che la centrale operativa dell'istituto di vigilanza debba comunicare singolarmente a ciascun dipendente, l'ordine di servizio da espletare con specifica indicazione di data, orario e mansioni, mediante elaborazione di un prospetto quindicinale o settimanale; che la società V.U.M. Spa, nel corso del trentennale rapporto di lavoro, non gli ha comunicato i turni di lavoro conosciuti dunque sempre all'ultimo momento; che tale condotta gli ha causato pregiudizi alla vita di relazione che devo essere risarciti.
Si è costituita V.U.M. S.p.a. che ha contestato il ricorso di cui ha chiesto il rigetto deducendo che l'art. 9 comma 2 del contratto integrativo provinciale non stabilirebbe alcun obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro nella comunicazione dei turni prevedendo esclusivamente che "Le disposizioni di servizio verranno trasmesse ad ogni singola guardia mediante prospetto quindicinale o settimanale sulla base delle tipologie dei diversi servizi, fatte salve eventuali situazioni di emergenza …" ed esponendo, in ogni caso, che al M. come a tutte le guardie giurate erano, in via ordinaria, comunicati i turni per una settimana; che la comunicazione dei turni avveniva, in epoca più risalente, telefonicamente e, di recente, a mezzo email; che il danno esistenziale lamentato non è stato allegato nei suoi elementi costitutivi e non può dunque essere risarcito.
Motivi della decisione
Il ricorso è solo in parte fondato.
L'art. 9 del Contratto Integrativo Provinciale di settore in data 20.9.2004, prevede: "I dipendenti ricevono dall'Ufficio Servizi e/o dalla Centrale Operativa dell'Istituto di Vigilanza le disposizioni di servizio, nel rispetto del Decreto del Questore, inerente il turno da espletare", proseguendo al secondo comma che "Le disposizioni di servizio verranno trasmesse ad ogni singola Guardia mediante prospetto quindicinale o settimanale sulla base delle tipologie dei servizi, fatte salve eventuali situazioni di emergenza (assenze non preventivabili, particolarerichieste dell'utenza motivate da carattere di urgenza, ecc.) che consentono la comunicazione anche verbale delle variazioni".
Come già accertato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia "… la V.U.M. Spa, in violazione dell'art. 9 CCI Provincia di Perugia, ha omesso di trasmettere, nel tempo, ad un a media di 15 lavoratori al giorno, identificabili con quelli che non svolgono mansioni presso postazioni di lavoro a carattere continuativo la prescritte disposizioni di servizio mediante prospetto quindicinale o settimanale dei diversi servizi", specificando che "Le eventuali improvvise esigenze della committenza, aventi carattere di urgenza, assenze non prevedibili del personate, o situazioni improvvise, potranno costituire legittimo motivo di variazione delle suddette disposizioni, ma non potranno a priori costituire motivo di mancata redazione e consegna delle disposizioni medesime, onde evitare che il carattere di eccezionalità delle variazioni diventi in realtà, consuetudine operativa dell'azienda come si è verificato, che impedisce sistematicamente ai lavoratori interessati di venire a conoscenza dei turni di servizio, con il preavviso prescritto dal Contratto", chiarendo che in ogni caso "…le variazioni dovranno essere indicate anche sommariamente , i motivi che l'hanno prodotte, necessariamente coerenti con il dettato normativo".
Ad avviso di questo giudicante, la norma contrattuale deve essere interpretata nel senso che il datore di lavoro debba redigere i prospetti dei turni per almeno una settimana e, quindi, comunicarli alle guardie giurate le quali, in linea tendenziale, dovranno conoscere i turni assegnati per la durata minima di una settimana.
Alla luce delle prove orali espletate, tuttavia, almeno sino al mese di novembre del 2019, la resistente ha omesso di comunicare per iscritto alle guardie giurate e, tra esse, al ricorrente, con la cadenza stabilita dal contratto integrativo, i turni di servizio.
Questi erano comunicati dagli addetti alla centrale operativa telefonicamente, anche su impulso diretto dei lavoratori interessati, per un numero di giorni non predeterminato e in ogni caso inferiore a quello minimo di sette stabilito dal contratto integrativo.
Dovendo ritenersi gravare sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di avere esattamente e diligentemente adempiuto all'obbligo di comunicare le disposizioni di servizio ed in particolare i turni alla parte ricorrente in conformità con quanto imposto dal contratto integrativo art. 9, e non avendo fornito, la parte resistente, la prova in tal senso, la domanda di accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta, sino al mese di novembre del 2019, da parte della convenuta nei confronti del ricorrente è fondata.
Deve, peraltro, osservarsi che, stante il contegno processuale tenuto dalla parte resistente la quale ha negato che, sulla base del tenore dell'art. 9, comma 2 del contratto integrativo provinciale, il ricorrente potesse (e possa) vantare il diritto di conseguire la comunicazione dei turni per almeno una settimana, l'interesse ad una pronuncia di natura dichiarativa sul punto sussiste a prescindere dalla connessa domanda di risarcimento del danno.
In relazione a tale inadempimento contrattuale la parte ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione, determinando, in via equitativa, tale pregiudizio nella misura, per equivalente, di Euro50.000,00.
La parte convenuta ha contestato, in radice, la risarcibilità del danno alla vita di relazione in quanto esso, quale componente del danno non patrimoniale, alla luce della sentenza del 11.11.2008 n. 26972 delle SS.UU., potrebbe trovare ristoro nei casi espressamente previsti dalla legge o laddove, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., l'inadempimento contrattuale abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, ipotesi, queste, che dovrebbero escludersi nella fattispecie oggetto di causa.
La parte convenuta ha, poi, eccepito la carenza di allegazioni del danno conseguenza alla vita di relazione asseritamente sofferto.
Questo giudicante ritiene di esaminare, a fini decisori, prioritariamente il tema relativo alla dedotta carenza di adeguate allegazioni in ordine al lamentato pregiudizio alla vita di relazione in base al principio della c.d. ragione più liquida in base alla quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." ( cfr. Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458)
La parte ricorrente ha affidato la prova del danno alla vita di relazione ai seguenti capitoli di prova 18) "Vero che in particolare, per le stesse circostanze indicate ai precedenti capitoli 15), 16) e 17), ossia per la mancata comunicazione preventiva dei turni di lavoro, ha sentito spesse volte il Sig. M. dolersi del fatto che a causa della suddetta organizzazione del datore di lavoro, non era in grado di programmare i periodi di riposo ovvero individuare spazi certi da dedicare alla famiglia o alle altre sue esigenze personali ? ; Vero che con riferimento alle circostanze indicate al precedente capitolo 19), ossia delle ostilità degli organi direttivi, il Sig.M. ha iniziato a palesare forti disagi nel recarsi al lavoro divenuto con il tempo motivo di forte stress e preoccupazione ? ".
Tali capitoli di prova non sono stati ammessi in quanto anziché riferirsi a specifiche circostanze integranti le indotte modifiche pregiudizievoli della vita di relazione vertono su doglianze espresse da parte ricorrente, risultando, altresì, generici e valutativi.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta in relazione all'inadempimento datoriale all'obbligo di comunicazione dei turni per un periodo minimo di una settimana, è opportuno prendere le mosse dalla considerazione che, in base all'art. 2697 c.c. ed all'art. 1223 c.c., accertato l'inadempimento, il risarcimento del danno conseguenza contrattuale, ove ammissibile ex art. 2059 c.c., impone alla parte attrice l'onere di allegare e provare il pregiudizio che ne sia conseguito.
A tale riguardo, sia pure con riferimento ad una distinta fattispecie produttiva di danno, trattandosi di demansionamento sul luogo di lavoro, la Corte appello Perugia sez. lav., con la recente sentenza n. 287 del 02/12/2021, ha osservato che " stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l'interessato sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell'atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all'immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell'indennità psicofisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perché questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessariodare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandonel'equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva; se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e quindi non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui "È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato"" sottolineature aggiunte dall'odierno estensore, non presenti nel testo originale.
Sotto tale punto di vista, il ricorso risulta privo di alcuna specifica allegazione atta ad evidenziare il lamentato danno alla vita di relazione, ossia l'alterazione pregiudizievole di quest'ultima e i capitoli di prova articolati al riguardo, dal 15 al 19, non individuano elementi fattuali specifici collocati spazio temporalmente ma solo generiche difficoltà organizzative legate a imprecisate occasioni sociali in ambito familiare o extrafamiliare.
In definitiva, i capitoli da 15 a 19 non risultano in alcun modo connessi in modo specifico alla vita relazionale del ricorrente potendo valere, in ipotesi, con riferimento ad ogni guardia giurata operante presso la resistente il che, sotto altro angolo prospettico, comprova che la parte ricorrente non ha assolto all'onere, sulla medesima incombente, di allegare prima e provare poi i concreti e specifici pregiudizi subiti alla sua specifica vita di relazione.
In mancanza di prova del danno conseguenza subito, la domanda di risarcimento del danno esistenziale asseritamente sofferto non può trovare accoglimento.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.M.: così provvede: dichiara che la V.U.M. S.p.a. sino al mese di novembre del 2019 non ha adempiuto all'obbligo, su di essa gravante, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del contratto integrativo provinciale di comunicare a S.M. i turni per almeno una settimana; respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da S.M.; compensa le spese di lite.
Conclusione
Così deciso in Perugia, il 14 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2022.
