REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro G.O.P. Dr.ssa Adele Di Lorenzo all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 06/09/2022 lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 599/2021 del ruolo generale, avente ad oggetto: retribuzione
TRA
N.P., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Emanuele Guarino, presso il cui studio in Napoli, alla via Bologna n. 108, elett.te domicilia
Ricorrente
E
C.V. S.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgia Gaudino, presso il cui studio in Napoli, alla Via Giuseppe Fiorelli n.5 elett.te domicilia
Resistente
E
INPS in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in Roma via Ciro il Grande
Resistente Contumace
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.01.2021, il signor N.P. chiedeva sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1) condannare la resistente al versamento in favore del ricorrente presso l'INPS delle differenze contributive tra il montante previdenziale di cui ai CUD dall'anno 2013 per l'anno 2012 in poi; 2) condannare in ogni caso la resistente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c in favore del ricorrente per la contribuzione eventualmente prescritta nel limite di Euro 14.063,00 e/oi quella somma che il GL riterrà giusta." Premetteva di essere stato assunto dalla società N.L. srl in data 01.10.1981 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time, con mansioni di guardia giurata articolare ed inquadramento nel livello 6^ del CCNL Istituti di vigilanza privata, transitato poi nel 5^ livello del medesimo contratto e a far data dal 1991 nel livello 4s del CCNL Vigilanza Privata sottoscritto dalla Triplice; di essere poi transitato in data 15.04.2010 per effetto della cessione del ramo di azienda alle dipendenze dell'Istituto di V.C. srl odierna resistente, cessione regolata dal verbale del 06.04.2010 che precisava "a far data dal 15.04.2010 tutti i dipendenti dell'istituto di vigilanza L.N.L. srl saranno trasferiti senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze dell'Istituto di V.C. Vigilanza con conservazione delle anzianità, livello e grado acquisiti nonché mansioni alla data del trasferimento, tutti gli emolumenti maturati ed arretrati a titolo esemplificativo e non esaustivo quali ferie, permessi nonché TFR saranno analogamente trasferiti e garantiti da opportuna polizza assicurativa. Al personale avente diritto a trasferimento continueranno ad essere riconosciuti i trattamenti economici normativi in essere anche individuali, ivi compresa l'integrale applicazione del CCNL di categoria della vigente legislazione in materia di lavoro, ivi compresa la L. n. 300 del 1970 e gli accordi integrativi ove esistenti oltre più ampie garanzie approntate dalla legge per il caso di specie"; di essere, nell'anno 2013 stato inquadrato dal livello 4s al livello 4 dello stesso contratto collettivo mantenendo la stessa retribuzione fino al 31.07.2015 quando il rapporto di lavoro cessa definitivamente per transito in altra azienda per passaggio diretto ed indiretto di cantiere. Il ricorrente descriveva quindi le mansioni svolte negli anni precisando di aver svolto attività di piantonamento fisso, diurno e notturno, presso diversi siti e cantieri, con orario di lavoro secondo turni, tutto meglio specificati in ricorso. Lamentava, in particolare, di aver rilevato che dall'anno 2012 una diversità tra l'imponibile previdenziale indicato in CUD e le somme indicate, quale retribuzione (montante contributivo), nell'estratto contributivo con conseguente danno in termini di retribuzione per il ricorrente e precisamente:
anno 2012 nell'estratto contributivo viene indicata una retribuzione di Euro.19651,00 mentre nel CUD 2013 (relativo all'anno 2012) è indicata di Euro.22.935,00 con una differenza di Euro.3284,00;
anno 2013 nell'estratto contributivo viene indicata una retribuzione di Euro 20.702,00 mentre nel CUD 2014 (relativo all'anno 2013) è indicata di Euro 23.083,00 con una differenza Euro 2.381,00;
anno 2014 nell'estratto contributivo viene indicata una retribuzione di Euro 19.623,00 mentre nel CUD 2015 (relativo all'anno 2014) è indicata di Euro 22.968,00 con una differenza di Euro 3.075,00;
anno 2015 nell'estratto contributivo viene indicata una retribuzione di Euro 10.789,00 mentre nel CUD 2016 (relativo all'anno 2015) è indicata di Euro 16.112,00 con una differenza di Euro 5.323,00.
Evidenziava, quindi, che tra il 2012 e il 2015 la resistente aveva evaso non dichiarandoli all'INPS circa Euro.14.063,00, somma sulla quale non sarebbero stati calcolati i contributi per il ricorrenti, pur avendo la resistente portato il costo intero a bilancio come risultava dal CUD -
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente la C.V. s.r.l. che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo tra l'altro la prescrizione.L'INPS regolarmente citata rimaneva contumace,
All'esito della trattazione cartolare, acquisite le note di udienza, la causa viene decisa all'esito mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
Preliminarmente si rileva che "Nell'azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il lavoratore chiama in giudizio il datore di lavoro che abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali quando dall'omissione gli sia derivato un danno chiedendo, tuttavia, che la pronuncia risarcitoria sia rivolta in favore non proprio bensì dell'ente previdenziale, il quale, dunque, assume la veste di litisconsorte necessario. (cass.civ. 23142/2020) ed ancora "L'interesse del lavoratoreal versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa."(Cass. Civ. N.14853/20199). L'INPS è quindi legittimato passivo e benché, regolarmente convenuto non si è costituito per cui va dichiarata la contumacia.
Vi è da dire che nessuna contestazione è stata sollevata sul rapporto di lavoro e sulle modalità di svolgimento così come indicate dal ricorrente, cosicché le prove testi richieste sono irrilevanti e pertanto non ammesse -
Oggetto della domanda è la condanna al versamento delle differenze contributive per il periodo successivo al 2012, precisamente dal 2012 al 2015, anno di cessazione del rapporto di lavoro con la resistente -
Effettivamente dall'esame della documentazione prodotta risulta una discordanza tra l'imponibile contributivo risultante dai CUD (2012, 2013, 2014 e 2015) e quello invece riportato nell'estratto contributivo in atti. Ma in relazione alla domanda parte resistente ha eccepito la prescrizione secondo l'art. 3 comma 9 della L. n. 335 del 1995 che stabilisce che il termine di prescrizione è ridotto a 5 anni "salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti". La Giurisprudenza è consolidata nel ritenere salva la prescrizione decennale qualora il lavoratore denunci all'ente previdenziale competente prima che la contribuzione sia prescritta per effetto del più ristretto termine prescrizionale sopravvenuto. La denuncia del lavoratore vale a prorogare il termine di prescrizione a condizione che intervenga prima che la prescrizione sia compiuta. Essa non fa rivivere un'obbligazione contributiva dopo che essa si è già estinta (Cass. Civ. S.U. 15296/2014 - Cass. Civ. 5320/2009)
Orbene, il legislatore ha,poi, stabilito (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55; la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) che gli enti previdenziali non possono in ogni caso accettare il pagamento dei contributi prescritti, tanto che si parla al riguardo del principio di irricevibilità dei contributi prescritti secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2011; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004; Cass., sez. lav. N. 27163 del 2008), ferma nel ritenere che il regime della prescrizione già maturata - differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicché la prescrizione opera diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Nella specie deve dunque ritenersi l'irricevibilità della contribuzione maturata in favore del ricorrente dal 2012 al 31.07.2015 (data di cessazione del rapporto), anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso (avvenuto il 17.02.2021), mancando sia la prova di precedenti atti interruttivi sia la denuncia precedente al verificarsi della prescrizione -
Non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata dalla parte in ragione della contribuzione prescritta. Osserva la S. C. che "In tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo; neconsegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico" (cass. Civ.15947/2021). In sintesi "In tema di danno da omissione contributiva, l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso. In sostanza, l'omissione della contribuzione integra il fatto generatore del danno, fatto che lede in modo diverso la sfera giuridico-patrimoniale del danneggiato a seconda che i contributi siano o meno prescritti e sia stata o meno raggiunta l'età pensionabile da parte del lavoratore; in detta seconda ipotesi, la lesione è rappresentata o dal mancato accesso del lavoratore ad un trattamento previdenziale e dalla conseguente perdita dei ratei oppure dall'esborso che lo stesso deve sostenere per costituire la rendita vitalizia, sicché il relativo ristoro è operabile, all'evidenza, monetizzando la diminuzione patrimoniale realizzatasi" (Cass. Civ. n.1179/2015 e n. 27660/2018) - Se i contributi non sono prescritti e quindi, l'INPS, in quanto legittimato, può agire per il recupero, il lavoratore ben può ottenere il trattamento previdenziale in virtù del principio per cui il requisito della contribuzione si deve intendere verificato anche quando in concreto i contributi non siano stati versati, purché risultino dovuti nei limiti della prescrizione. Se invece i contributi sono prescritti, come nel caso de quo, e dunque non incamerabili da parte dell'INPS (L. n. 335 del 1995) l'integrità della posizione assicurativa non può essere ricostituita con derivante perdita totale o parziale del trattamento previdenziale, fermo restando che, al raggiungimento dell'età pensionabile il lavoratore può comunque ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione non conseguibile per difetto del requisito contributivo, se crea a tal fine una provvista pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 L. n. 1338 del 1962; detta diminuzione patrimoniale per mancato guadagno ovvero per l'esborso affrontato- costituisce dunque il pregiudizio ristorabile ex art. 2116, co. 2 c.c..
Il ricorrente non ha provato, come già detto, che vi siano stati interruzioni della prescrizione, né che abbia richiesto la pensione e gli sia stata negata, così da essere il suo diritto di credito attuale e concreto
La domanda risarcitoria va dunque respinta per intervenuta prescrizione del versamento dei contributi previdenziali relativi al 2012, 2013, 2014 e 2015 -
Le spese di lite sono compensate per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto, in considerazione dell'attività svolta e dell'oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda;
2)Compensa le spese
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 6 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2022.
