REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE PENALE
Giudizio di appello
La Corte di Appello di Napoli, terza sezione penale, composta dai seguenti magistrati:
dott. Giovanni Carbone - Presidente
dott. ssa Paola Cervo - Consigliere rel.
dott.ssa Raffaella de Majo - Consigliere
all'udienza del 14.3.2022 all'esito di trattazione scritta ex art. 23 bis L. n. 176 del 2020, con l'assistenza del cancelliere A.C., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di
C.G. nato a B. (S.) il (...)
S.F. nato a B. (S.) il (...)
Imputati
Vedi allegato
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza del 20.9.2017 la Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno in data 20.10.2016 aveva riformato - riconoscendo agli imputati le attenuanti generiche denegate in primo grado - la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di quella città a C.G. e S.F., rispettivamente ritenuti colpevoli :
il primo; di porto in luogo pubblico di arma clandestina;
il secondo, di ricettazione e detenzione della predetta arma clandestina nonché di ricettazione del relativo munizionamento;
ed infine entrambi di concorso nelle lesioni personali aggravate da premeditazione, da motivi abietti e dall'uso di un'arma, commesse in danno di B.A., così diversamente qualificata l'imputazione originaria di tentato omicidio.
A motivo dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello, la Cassazione sosteneva la totale carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, che aveva richiamato per relationem le argomentazioni del Tribunale senza però affrontare apertamente le plurime doglianze evidenziate negli atti di appello.
Dunque la sentenza di secondo grado veniva annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per un nuovo giudizio, nell'ambito del quale la cognizione del giudice del rinvio si esplica con pienezza di cognizione in merito a tutto quanto veniva devoluto con gli atti di impugnazione originariamente presentati.
Preliminarmente il Collegio rigetta le eccezioni formulate dalle difese con le conclusioni scritte, non ricorrendo alcuna nullità.
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 38177 del 07/09/2021 Ud. (dep. 26/10/2021 ) Rv. 282373 - 01 ha invero precisato che in tema di procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine di cui all'articolo 23, D.L. 9 novembre 2020, n. 149 per la presentazione delle proprie conclusioni (almeno dieci giorni prima dell'udienza), non produce alcuna nullità, atteso che - a differenza del termine per la presentazione dell'istanza di discussione orale - non ne è espressamente prevista la perentorietà. Tale principio sembra a fortiori applicabile per il caso in cui , come nel presente giudizio, tali conclusioni non siano state presentate affatto.
Ed invero, lungi dall'integrare una lesione del diritto di difesa, una siffatta situazione potrebbe astrattamente risolversi in un nocumento per la parte pubblica, qualora si accertasse che il Procuratore Generale non è stato in condizione di presentare le proprie conclusioni a confutazione degli argomenti sostenuti nell'atto di impugnazione.
Nella motivazione della citata sentenza si evidenzia che il legislatore, nel dettare la normativa emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19, si è preoccupato solo del fatto che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore Generale, non condizionando affatto lo svolgimento del processo alla comunicazione tempestiva di tale requisitoria.
Si tratta di una scelta legislativa conforme ai principi già affermati da questa Corte in tema di procedimento camerale: si è detto infatti che anche l'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, così come previste dall'art. 611 coo.1 c.p.p., non impedisce la decisione del Collegio, atteso che ricorre la nullità ex art. 178 co. 1 lett. B) c.p.p. unicamente nel caso in cui il Pubblico Ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere (cfr. sez. 2 sentenza n. 2469 del02/07/2020 riv. 279552).
In effetti, in mancanza di una previsione espressa di perentorietà dei suindicati termini e della correlata sanzione di nullità, solo la circostanza che le parti non siano state messe in condizione di concludere può rilevare perché ricorra una delle nullità previste dall'art. 178 co. 1 lett. B) e c) c.p.p.>.
In altri termini , nel presente giudizio non si è verificata alcuna nullità, vuoi perché non risultano elementi da cui desumere che IL Procuratore Generale non sia stato messo nelle condizioni di concludere, e vuoi perché le difese non hanno patito alcuna lesione dei loro diritti, come del resto si desume già solo dalla lettura delle rispettive, articolate conclusioni.
Nel merito, per una migliore comprensione della vicenda converrà premettere, in estrema sintesi, che gli imputati sono stati giudicati colpevoli di concorso nelle lesioni in danno di B.A., che il Tribunale ha ritenuto commesse materialmente dal C. con la pistola fornitagli a tal fine dal S.. Secondo la sentenza di primo grado il B. camminava verso casa quando veniva avvicinato da una vettura di colore scuro, sulla quale viaggiavano due persone. Il passeggero gli chiedeva dove fosse diretto. Egli rispondeva di essere diretto a casa, e la vettura si allontanava.
Poco dopo il medesimo soggetto, questa volta da solo ed alla guida di una vettura di colore bianco, faceva ritorno ed esplodeva contro il B. due colpi di pistola, uno dei quali lo raggiungeva alla gamba destra.
A sostegno della decisione di condanna venivano poste essenzialmente le dichiarazioni del B., che riconosceva il proprio aggressore; le risultanze del sequestro in casa del S.; le deposizioni di quanti descrivevano le fasi iniziali della vicenda (un alterco intercorso tra il C. ed un connazionale del B., tale M.T., il quale aveva forse importunato la compagna del C., R.E., che lavorava insieme al C. nel bar denominato Europa Unita, di proprietà del S. e gestito dal predetto C.).
Venivano poi esaminate le testimonianze a discarico, che ad avviso del primo giudice erano affette da una serie di incongruenze , e tra queste principalmente la iniziale falsità della versione fornita dal S. e da sua moglie (omonima) S.G..
Costoro infatti avevano in un primo momento addossato appunto all'imputato S. la responsabilità per l'alterco occorso con il M., per poi cambiare versione quando, una volta sequestrata l'arma, avevano compreso che, stante il ferimento del B. con colpi di arma da fuoco, attribuire al S. il precedente alterco occorso con M.T. poneva tale imputato in una posizione troppo compromettente, poiché l'arma era stata sequestrata appunto in casa sua.
Veniva poi disatteso l'alibi che la R. intendeva fornire al C..
Orbene, l'annullamento della sentenza di appello ad opera della Suprema Corte di Cassazione impone a questa Corte quale giudice del rinvio di affrontare ex novo i motivi di appello presentati contro la sentenza di primo grado. In tale disamina, tuttavia, per espressa indicazione della sentenza rescindente deve tenersi conto del principio di diritto affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 41588 del 22/06/2017 Ud. (dep. 12/09/2017) Rv. 270902 - 01 rie. La Marca, secondo cui i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo.
Ne discende l'assoluzione degli imputati dal reato di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 perché assorbito in quello previsto e punito dall'art. 23 co. 4 L. n. 110 del 1975.
Il Collegio non ignora che, con la pronuncia qui in esame, la Suprema Corte ha precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima. Tuttavia nel caso di specie tale progressione criminosa non si è verificata, e le risultanze processuali depongono piuttosto nel ritenere che gli imputati abbiano concorso nella detenzione e nel porto di un'arma clandestina, senza aver preso parte alla fisica alterazione della stessa.
Deve poi tenersi conto degli effetti del decorso del tempo.
Pur considerando la durata delle sospensioni dichiarate nei precedenti gradi di giudizio di merito - complessivamente pari a 5 mesi e 10 giorni nel giudizio di primo grado, 6 mesi e 3 giorni nel giudizio di appello concluso con la sentenza annullata e 63 giorni per emergenza Covid-19 nel presente giudizio - ad oggi è infatti maturata la prescrizione di tutte le restanti violazioni contestate a S.F., nonché la prescrizione di tutte le restanti violazioni contestate a C.G., ad eccezione , per l'appunto, del reato di cui all'art. 23 L. n. 110 del 1975.
Nei confronti del C., infatti, il tempo necessario a prescrivere i reati deve essere computato tenendo conto della recidiva reiterata e specifica, a lui contestata, così che il reato previsto dal citato art. 23 L. n. 110 del 1975 , prescritto nei confronti del coimputato S., non lo è nei confronti del predetto C.. Infine, occorre dare atto dei rinvii disposti per eseguire la notifica del decreto di citazione all'imputato C., residente all'estero, che hanno determinato la durata del presente giudizio di appello, stante la necessità di procedere alla trattazione congiunta delle imputazioni mosse agli imputati in concorso tra loro.
Nello specifico, il tempo necessario a prescrivere i reati viene così calcolato: per C., gravato da recidiva ex art. 99 co. 4 c.p., il tempo necessario a prescrivere in via ordinaria il reato di cui all'art. 23 I. armi è pari ad anni 13 e mesi 4 e scade in data 24.3.2021, mentre il termine massimo è pari a 20 anni 10 mesi e 20 giorni; il termine massimo necessario a prescrivere il delitto di lesioni personali è pari a 10 anni (6 anni + 2/3) ed è spirato il 24.11.2017;
per S., i reati a lui contestati al capo A sono estinti per decorso del termine massimo di prescrizione, maturato rispettivamente in data 24.11.2017 (reato di cui all'art. 648 c.p.) ed in data 26.6.2015 (art. 23 L. n. 110 del 1975). Il delitto di lesioni personali contestato al capo C è invece estinto per prescrizione alla data ultima del 24.5.2015.
Come meglio si vedrà nel prosieguo della presente motivazione, non vi sono cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 co. 2 c.p.p..
Ed invero la motivazione della sentenza di primo grado, con una ricostruzione puntuale ed aderente alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, ha delineato la penale responsabilità degli imputati per ciascuna delle contestazioni loro ascritte, evidenziando in particolare il loro concorso nel ferimento di B.A. e nei reati a questo collegati.
L'atto di appello presentato nell'interesse di S.F. non sarà esaminato, stante la menzionata prescrizione di tutte le doglianze a lui ascritte, ma in ogni caso nel prosieguo della presente motivazione la posizione di tale imputato sarà comunque affrontata, in quanto concorrente del C..
Tanto premesso, può essere dunque esaminato l'atto di appello presentato nell'interesse di C.G..
Con il primo motivo di appello si censura il giudizio di attendibilità formulato dal Tribunale nei confronti del B.A..
In primo luogo, la difesa appellante adombra la inutilizzabilità del verbale di individuazione fotografica eseguita dal B. il 10.3.2008 in quanto - contrariamente a quanto si legge al fi. 9 della sentenza di primo grado - tale atto veniva in realtà acquisito al fascicolo per il dibattimento nonostante l'opposizione della difesa.
La doglianza è infondata , ed in ogni caso assorbita dal fatto che B.A. riconosceva l'effigie di C.G. anche in dibattimento all'udienza del 15.1.2010.
Nel merito, l'atto di appello reputa che il B. fosse inattendibile. Egli infatti aveva bevuto quattro birre, e nel corso del successivo sopralluogo eseguito con la PG non era stato in grado di riconoscere il luogo ove si era rifugiato dopo essere stato ferito; lo stato di shock con cui il Tribunale giustifica tale ultima amnesia deve, ad avviso del difensore appellante, riverberarsi anche sul riconoscimento fotografico e sull'individuazione personale che permisero di individuare il feritore nel C..
Tale argomento è infondato e non tiene conto del fatto che B.A. aveva già visto il C. due volte prima di essere ferito, ed aveva avuto modo di memorizzarne le fattezze. Il riconoscimento fotografico, poi, avveniva ad una certa distanza temporale dal ferimento, tale da consentire alla persona offesa di recuperare lucidità', e veniva poi ulteriormente ribadito all'udienza dibattimentale del 15.1.2010.
Ad avviso dell'appellante, non è poi condivisibile l'assunto - sostenuto dal Tribunale -
secondo cui il B. non aveva motivi di astio verso il C.: egli era infatti amico del M.T., ossia del soggetto che nel corso di quella stessa serata era stato umiliato, malmenato dal C. ed infine scacciato dal bar gestito dagli imputati. Pertanto, non può escludersi che i due cittadini rumeni avessero concertato le loro versioni, decidendo di accusare il C., dopo che il B. aveva appreso dalla viva voce dell'amico dell'umiliazione patita. Il gravame ribadisce poi che il B. aveva bevuto quattro birre, ossia un quantitativo di alcol tale da alterare certamente le sue capacità cognitive e mnemoniche.
La doglianza è infondata.
Nel tentativo di offrire una versione alternativa degli eventi, la tesi difensiva incorre infatti in numerose illogicità.
In primo luogo, B.A. ha pacificamente ammesso di non ricordare il punto preciso della strada in cui si trovava quando fu ferito. Un simile contegno processuale delinea il distacco del dichiarante nel riferire con compostezza di una vicenda che pure lo vedeva coinvolto in prima persona, senza alcun desiderio di compiacere il Pubblico Ministero o il Tribunale.
In secondo luogo la ricostruzione dell'appellante, innanzi esposta, non spiega come mai il B. - indubitabilmente attinto da colpi di arma da fuoco - si sarebbe prestato a calunniare il C. per solidarietà con il M., piuttosto che denunciare il suo vero assalitore; senza contare che una falsa accusa al C., proprio in quanto azzardata, avrebbe potuto essere agevolmente confutata, in tal modo esponendo il B. a conseguenze penali di non poco momento. Inoltre, se davvero B. e M. avessero concordato le versioni da offrire agli inquirenti, la testimonianza del M. non sarebbe stata così ricca di reticenze, da spingere il Tribunale a ritenerla inaffidabile.
Infine, la ricostruzione suggerita dall'appellante postula che tra B. e M. esistessero legami molto saldi, ed un interesse comune, dei quali però la difesa non indica nemmeno un inizio di prova.
Quanto poi alla tesi per cui il B. sarebbe stato alterato dall'assunzione di alcolici, la difesa tralascia di considerare che costui tratteneva nitida memoria dei due transiti della vettura su cui viaggiava il suo feritore; ed ancora dopo essere stato ferito fu in grado di percorrere un lungo tratto di strada a piedi. Tali comportamenti denotano capacità psico fisiche non compromesse dall'assunzione di alcolici. Inoltre, mentre B.A. si trovava all'interno del bar Europa Unita il suo comportamento non diede adito a rimostranze da parte di alcuno, a differenza di quanto verificatosi per il M.T., che secondo il teste C.A. puzzava di alcol.
Più in generale, il gravame incorre qui in un decisivo travisamento dei fatti.
L'istruttoria dibattimentale di primo grado ha dimostrato che M.T. , avventore del bar Europa Unita, nella serata del 24 novembre 2017, aveva tenuto un comportamento non adeguato, tale da indurre il C. a rifiutargli da bere ed infine a colpirlo, ed a cacciarlo dal locale.
All'esito della lettura dei verbali dibattimentali, le ragioni di un tale alterco tra il C. ed il M. restano non precisate: R.E., compagna del C., riferiva che il M. aveva chiesto con insistenza di essere servito ed aveva espresso la sua impazienza afferrandola per la giacca, così che il C. interveniva a difesa della compagna e si scagliava contro il M., venendo trattenuto dalla stessa R. e dalla moglie dell'imputato S., che lavorava nel bar come addetta alla cucina. Tuttavia una simile causale non è stata confermata dal M., che ha unicamente riferito che C. tentò di aggredirlo e di percuoterlo.
E' poi emerso, attraverso le dichiarazioni di T.C., che M.T. venne accompagnato a casa dallo stesso T. o da suo figlio D. a bordo del loro furgone, mentre B.A. si trattenne ancora nel bar e si allontanò intorno alla mezzanotte, dirigendosi a piedi verso casa.
La possibilità che M. e B. si siano accordati per calunniare il C., vendicando così l'onta subita dal M., è radicalmente esclusa dal fatto che B. non si era accorto della lite avvenuta all'interno del bar poiché si trovava in nu altro punto del locale (di qui, la falsità della deposizione di R.E., che invece riferiva che i due uomini si trovavano vicini e che B. usciva dal locale insieme al M. cfr. gli argomenti spesi dal tribunale ai ffll. 32 e seguenti, ai quali il Collegio si riporta) ; analogamente la lite non era stata percepita nemmeno da T.C., che pure si trovava all'interno del bar. M. e B. ebbero modo di discutere tra loro solo il giorno dopo , quando ormai B. era stato già ferito e M. gli riferiva di quel litigio, inducendo lo stesso B. ad ipotizzare di essere stato ferito per via di un errore di persona, in luogo del M.. Il B. peraltro aveva espresso analogo convincimento anche a D.S.A., che il giorno seguente gli aveva prestato le prime, rudimentali cure mediche e si era poi prodigato affinchè B. fosse accompagnato in ospedale.
Tale tesi appare razionalmente sostenibile alla stregua di quanto riferito dal testimone L.G. - secondo cui nella comunità rumena residente nella città di Siano vi erano due uomini così somiglianti da sembrare gemelli - nonché di quanto riferito dallo stesso imputato C., che distingue M. e B. solo dall'altezza, definendo il B. più lungodi quell'avventore, a sua volta cittadino rumeno, che aveva creato problemi nel corso della serata del 24 novembre. Del resto, il Collegio ribadisce che non vi sono ragioni di sorta per ipotizzare una calunnia ordita ai danni degli imputati, poiché non risulta che B. e M. avessero particolari legami di amicizia 0 di altra natura, sicché appare scarsamente persuasiva anche l'ipotesi che B. fosse stato colpito in attuazione di una 'vendetta' trasversale ai danni del M..
A questo punto della motivazione può dunque dirsi definitivamente accertato che B.A. fu ferito da C.G., il quale deve dunque rispondere del delitto in materia di armi a lui ascritto.
Il difensore censura poi la valutazione fatta dal Tribunale della perizia balistica, che va correttamente interpretata nel senso che non è possibile pronunciarsi in merito alla compatibilità tra l'arma ed il proiettile estratto dalla gamba della vittima
La doglianza è infondata, e riposa su una non giustificata parcellizzazione delle risultanze dibattimentali.
In particolare, il gravame reputa non decisivo il calibro della pistola adoperata per ferire il B., in quanto si tratta di un calibro molto diffuso, e del pari ritiene non individualizzante l'assenza di rigature nella canna, in quanto caratteristica comune ad una pluralità di armi. Infine, ad avviso dell'appellante il risultato del prelievo STUB costituisce elemento a favore del C..
Si tratta di argomentazioni non sostenibili alla luce delle risultanze dibattimentali.
Ed invero, il gravame tralascia di considerare, in primo luogo, che la pistola del S. ed il proiettile estratto dalla gamba del B. hanno lo stesso calibro, e che tale proiettile a sua volta è dello stesso calibro di quello sequestrati in casa del S..
Quanto all'assenza di rigature della canna, essa è tipica delle armi fabbricate con modalità artigianali come - appunto - quella del S., sicché la mancanza di rigature si affianca alla corrispondenza del calibro, ed insieme tali elementi convergono nel dimostrare che B.A. fu ferito da C.G. con la pistola di S.F..
A tali elementi si aggiunge, quale ulteriore prova logica, la strategia del S., che rende le prime, false dichiarazioni autoaccusatorie ai Carabinieri, quando è già a conoscenza del ferimento di un cittadino rumeno, del quale ignora le generalità. In questa fase egli omette di riferire che era stato il C. a malmenare un avventore e ad allontanarlo dal locale, ma - con un mutamento di strategia perfettamente comprensibile, in quanto autoprotettivo, confesserà di aver cercato di sviare le indagini solo dopo il sequestro dell'arma, rinvenuta nella sua abitazione.
A fronte di tali, convergenti elementi, gli esiti dello STUB non costituiscono prova a discarico, poiché - come già evidenziato nella sentenza impugnata - erano stati acquisiti risultati ambigui, dai quali dunque non poteva inferirsi alcun elemento di valutazione.
È poi meramente ipotetica l'affermazione secondo cui la pistola ben avrebbe potuto essere modificata ad opera di terzi, contenuta nel gravame.
Il punto della sentenza impugnato, in ogni caso, si rinviene ai ffll. 18 e seguenti della motivazione, ed il Collegio rinvia agli argomenti sviluppati dal Tribunale con valutazione conforme alle risultanze dibattimentali.
Trattandosi di richiesta il cui accoglimento si estenderebbe al coimputato C., deve essere infine esaminata la doglianza - contenuta nel gravame presentato nell'interesse del coimputato S. - afferente la perizia balistica, della quale si eccepisce la nullità perché il perito ha travalicato i limiti del quesito conferito dal Tribunale, esplodendo in particolare colpi di arma da fuoco non solo con le cartucce cadute in sequestro (come indicato nel quesito) ma altresì con cartucce - test diverse da quelle reperiate.
L'eccezione è infondata giacché contrasta con il principio di tassatività delle nullità; per altro verso, il perito non ha ecceduto dai limiti del quesito, che gli demandava di accertare le caratteristiche dell'arma sequestrata al S.. Tra le principali caratteristiche da accertare quando si esamina una pistola vi è, indubbiamente, il suo funzionamento; nel caso di specie poi tale accertamento andava condotto in maniera approfondita in quanto la pistola in questione è una scacciacani modificata artigianalmente.
Si censura poi il peso decisivo che il Tribunale assegna alla deposizione di S.N., il quale ha riferito che almeno fino alle 3.30 del mattino il S. non si allontanò dal locale, contravvenendo alla sua consolidata abitudine di andare a mangiare il cornetto in una vicina pasticceria. Nella ricostruzione del Tribunale, tale deroga alle abitudini dell'imputato si spiega con la necessità di aspettare il C. che gli riconsegnava la pistola, ma l'appellante assume - a dire il vero in termini apodittici - che il S. si sia sbagliato.
La doglianza è infondata perché non coglie che il cuore della deposizione del S. sta proprio nella anomalia del comportamento del S., che viene notata dal testimone appunto perché contraddice la consolidata abitudine dell'imputato, e tale deroga assume valore indiziante perché si verifica proprio nella notte in cui la pistola del S. viene usata dal C. per ferire una persona.
Ancora, la difesa evidenzia che il Tribunale ha frettolosamente disatteso le prove testimoniali a discarico e le stesse dichiarazioni degli imputati. In primo luogo il S. va ritenuto attendibile quando si assume la responsabilità del litigio con il M. per salvare il C. (già pregiudicato) da possibili gravi conseguenze penali, perché se egli avesse saputo del ferimento non si sarebbe esposto così tanto con gli inquirenti; inoltre, se fosse stata adoperata davvero la sua pistola per il ferimento egli l'avrebbe certamente occultata . Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto credergli quando egli ha affermato di avere sempre custodito la pistola nello stesso stato in cui gli era stata lasciata dal padre defunto. Quanto poi al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del C. - che il Tribunale basa sulla 'incredibile' incredulità manifestata dall'imputato nell'apprendere che era stato ferito un soggetto diverso da quello con il quale egli aveva personalmente litigato (mi ha detto, dice, ma guarda che non è stato sparato quello là. Dico ma come e possibile?)- il difensore evidenzia che il C. si è limitato a riferire al Tribunale quanto appreso dal S. circa il ferimento, e la sua sorpresa va ricondotta al fatto che il soggetto ferito era amico di quello con cui egli aveva litigato, e non già (come ritiene il Tribunale) al fatto che vi era stato uno scambio di persone.
La doglianza è infondata.
Ed invero, la lettura dell'esame dibattimentale del C. manifesta che egli dapprima afferma di non sapere se il M. era entrato nel locale da solo o con amici, e poi afferma di aver appreso dal S. che la persona ferita 'stava assieme' al M.. Inoltre, la sorpresa manifestata dal C. nell'apprendere che la persona ferita è diversa da quella con la quale egli aveva avuto quel diverbio si spiega solo con la autentica meraviglia nell'apprendere di avere sbagliato bersaglio. Come si ricorderà, infatti, il C. - viaggiando come passeggero a bordo della vettura scura notata dalla persona offesa - si era avvicinato al B. mentre questi camminava lungo la strada e lo aveva approcciato con un pretesto, verosimilmente volto a sincerarsi della identità della persona che intendeva ferire. Evidentemente tale accorgimento si era rivelato inutile.
L'appellante si preoccupa poi di restituire credibilità alle dichiarazioni di R.E., compagna del C., disattesa dal Tribunale sul rilievo delle plurime incongruenze tra la sua testimonianza e quella di S.G., moglie dell'imputato omonimo.
La difesa evidenzia quindi che , avendo il M. bevuto più di una birra, è ben possibile che nel corso della serata egli sia stato servito tanto dalla R. quanto dalla S.; così come la S. potrebbe non avere notato che lo strattone del M. le aveva strappato gli indumenti, poiché si era trattato di una piccola lacerazione. Ritiene quindi l'appellante che l'affermazione della R. - secondo cui B. lasciava il locale allontanandosi a piedi insieme al M. - rappresenti unicamente la genuina narrazione di quanto percepito dalla testimone. Pertanto, l'alibi fornito dalla R. al C. va valutato e depone per l'assoluzione dell'imputato.
Per le stesse ragioni va dato credito a S.G., la quale ha riferito a sua volta dei singoli segmenti caduto sotto la sua diretta percezione , il che non crea contraddizioni con la narrazione della R. atteso che nella serata il M. aveva bevuto più di una birra e ben poteva essere stato servito da entrambe le donne.
Anche tale doglianza è infondata.
La S. e la R. riferiscono di un segmento della serata ben specifico, ossia quello in cui il M. viene allontanato dal locale: pertanto non può esservi alcuna sintesi delle loro divergenti dichiarazioni, che non possono essere composte ad unità appunto perché non sono diacroniche ma dovrebbero restituire eventi cui esse hanno assistito simultaneamente. Inoltre la ricostruzione della R. (secondo cui , come detto, B. lasciava il locale allontanandosi a piedi insieme al M.) è stata smentita proprio dall'imputato S., a dire del quale il M. si allontanava in auto con T.C., nonché dallo stesso T., che ha riferito che M. fu riaccompagnato a casa da lui stesso, o da suo figlio D., con il furgone di famiglia.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale ha poi errato nello svalutare la deposizione dei testi a discarico S. e G.: essi infatti non udirono alcuno sparo perché il B. non fu colpito nel luogo da lui indicato, luogo che si trova inequivocabilmente nei pressi del supermercato ove il S. lavora come guardia giurata. Tale rilievo non può che colpire la intera deposizione del B., inficiando così anche la sua individuazione dello sparatore. La doglianza è infondata.
Ed invero, una volta ribadito il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di B.A., giova evidenziare che costui ha affermato di non ricordare il punto preciso in cui si era nascosto, ciò che non permette di dare alcun valore alla narrazione di S. e G. poiché non è dato sapere dove il B. si trovasse.
Per altro verso, l'argomento della difesa presuppone che G. e S. si trovassero nelle condizioni di tempo e di luogo in cui avrebbero potuto udire con certezza lo sparo, ma gli atti processuali non forniscono alcuna certezza in ordine a tale presupposto.
La narrazione di B.A., peraltro, si caratterizza per un ulteriore elemento di intrinseca coerenza. Ed invero, la lite tra il M. ed il C. si verificò poco dopo che la comitiva composta da M., B., T.C. e suo figlio D. si era recata nel bar, ed è dunque del tutto verosimile che - una volta insorta la necessità di riaccompagnare il M., che aveva già assunto sufficiente alcol da diventare avventore molesto all'interno del locale - il B. rifiutasse il passaggio che gli veniva offerto da T.C. perché intendeva trascorrere la serata come aveva pianificato, anziché rincasare così in anticipo. Quanto alla smentita asseritamente ricavabile dalle parole dei testimoni G. e S., il Collegio richiama anche in questo caso le argomentazioni svolte dal tribunale al fi. 37 e 38 della motivazione di primo grado. Il tema va evidenziato con forza perché la attendibilità del B. si argomenta anche dalla costanza con la quale egli ha ripetuto un elemento che poteva essere invece usato (come infatti è avvenuto) per minare la sua narrazione, ossia che egli non era in grado di individuare il luogo ove si era rifugiato per sfuggire agli spari. Se dunque non è possibile collocare la persona offesa ed il suo feritore in un punto preciso della strada, è evidente che il G. ed il S., nel riferire di non aver udito spari, rendono una testimonianza che non può assurgere al rango decisivo preteso dalle difese.
Il ritardo con cui egli si recò in ospedale, poi, al fi. 7 della sentenza di primo grado è spiegata con ragioni del tutto plausibili, riconducibili in sintesi alla sottovalutazione da parte del B. delle ferite riportate.
Rileva infine l'appellante che il Tribunale ha errato nell'individuazione del movente dell'aggressione, erroneamente ricercato nel diverbio verificatosi tra il M. ed il C., in quanto tutti gli elementi fin qui esposti - ed in particolare la perizia balistica ed il debole riconoscimento operato dal B. - non permettono di affermare che il C. avesse ferito alcuno.
Si rinvia a quanto innanzi esposto analizzando il gravame, per ribadire che il Collegio ritiene dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che C.G. abbia ferito B.A. a colpi di arma da fuoco adoperando la pistola di S.F..
Sebbene l'atto di appello qui in esame non affronti tale tematica, giova precisare che C.G. agiva in concorso con S.F., il quale concorreva nell'azione fornendo la propria arma al C.. L'istruttoria dibattimentale non ha chiarito con precisione le ragioni di una simile, violenta aggressione, che probabilmente affonda le sue radici in circostanze ulteriori rispetto al mero alterco tra un avventore molesto ed il gestore di un bar; tuttavia, è un dato di fatto che tali circostanze non sono state riferite in dibattimento, così che esse possono solo formare oggetto di speculazioni. Quale che fosse il movente dell'agguato, tuttavia, è certo che B. fu colpito per errore di persona, integrandosi così le condizioni previste dall'art. 82 c.p. in tema di aberratio ictus. Si è già detto innanzi che lo stesso B., dopo essere stato ferito, maturava tale convincimento e lo condivideva con il M. nonché con altro connazionale, D.S.A. , che il giorno seguente gli prestava le prime cure mediche.
In via subordinata si chiede di ridurre la pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p..
Sempre nell'interesse di C. sono stati poi depositati motivi nuovi volti specificatamente a contestare l'entità della pena inflitta- ritenuta eccessivamente severa già ai sensi dell'art. 133 c.p. - nonché a contestare la concreta sussistenza della recidiva, tenuto conto del carattere estremamente risalente dei precedenti penali dell'imputato e della loro eterogeneità.
Infine si ribadisce la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, tenuto conto della generica descrizione delle fattezze del soggetto da riconoscere e della maliziosa scelta delle foto da inserire nell'album, prima, e dei 'birilli', poi.
Prima di soffermarsi sul trattamento sanzionatorio converrà esaminare tale ulteriore richiamo alla richiesta di assoluzione nel merito. Si tratta invero di argomenti del tutto sovrapponibili a quelli già in precedenza analizzati e confutati, ed anche in questo caso la difesa pretermette le dichiarazioni dibattimentali del B., che confermava ulteriormente il riconoscimento del C..
Quanto alla determinazione della pena, il sostanziale accoglimento delle richieste di riduzione discende dalla prescrizione del delitto di lesioni aggravate e dall'assorbimento della violazione di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 494 del 1974 in quella di cui all'art. 23 L. n. 110 del 1975.
Quanto alla recidiva, il Collegio rileva che la questione viene sollevata unicamente con i motivi nuovi, ma nell'appello principale la sussistenza di tale aggravante non forma oggetto di impugnazione. Difetta dunque il requisito della correlazione tra l'atto di impugnazione ed i motivi nuovi, richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 585 c.p.p., sicché la relativa doglianza è inammissibile (cfr. Cass. Sez. 6 - , Sentenza n. 5447 del 06/10/2020 Ud. (dep. 11/02/2021 ) Rv. 280783 - 01:1 motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo).
Venendo più specificamente alla determinazione della pena, la sentenza di primo grado ravvisava il vincolo della continuazione tra tutte le violazioni ascritte al C. ed individuava quale reato più grave quello previsto dall'art. 231.110/75, per il quale stabiliva la pena base di anni 3 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
In tali termini deve intendersi dunque rideterminata la pena, dovendosi eliminare le porzioni di pena irrogate a titolo di continuazione con i reati estinti per prescrizione. L'entità della pena base è comunque congrua rispetto all'intensità del dolo - mentre il B. percorreva a piedi la strada verso casa, il C. eseguiva infatti una preliminare ricognizione delle fattezze della sua vittima a bordo dell'auto condotta da C.A., soggetto pure riconosciuto dal B. - ed alla inconsistenza dei motivi a delinquere.
Sebbene non sia tecnicamente configurabile l'aggravante dei motivi futili per via delle già esaminate reticenze del M., degli imputati e delle testimoni S.G. e R.E. circa le reali ragioni dell'alterco occorso nel bar Europa Unita, rileva il Collegio che non sono tuttavia emerse ragioni diverse da quell'alterco, e ciò delinea una allarmante capacità a delinquere poiché l'imputato si è determinato a compiere un grave reato contro l'incolumità personale senza mostrare alcuna remora. Le modalità esecutive del reato, ed in particolare il preliminare contatto instaurato con il B. in vista del successivo ferimento, concorrono ulteriormente a confermare l'entità della pena base stabilita dal Tribunale.
Va però revocata la pena accessoria della interdizione legale durante la espiazione della pena, irrogata con la sentenza impugnata.
Deve infine darsi atto che, nel rassegnare le proprie conclusioni scritte, il difensore del C. ha inteso riportarsi - oltre che all'atto di appello ed ai motivi nuovi - anche al proprio ricorso per Cassazione.
Il Collegio ritiene di non dovere esaminare tale ultimo atto, perché riferito ad una fase di giudizio ormai definita - quella del giudizio di Cassazione, concluso con la pronuncia di annullamento con rinvio alla quale è seguito il presente giudizio di appello.
La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nei termini fin qui esposti, intendendosi per converso confermata ogni restante statuizione.
Infine, il carico di lavoro di questo estensore ed il numero di decisioni incamerate nel medesimo arco temporale consiglia di indicare il termine di 90 giorni per il deposito della presente motivazione.
P.Q.M.
visto l'art. 627 c.p.p. decidendo a seguito di annullamento della Suprema Corte di Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 22.5.2013, appellata dagli imputati, assolve C.G. e S.F. dal reato di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974 perché assorbito in quello di cui all'art. 23 co. 4 L. n. 110 del 1975; dichiara non doversi procedere nei confronti di S.F. per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione e per l'effetto revoca le pene accessorie a lui applicate dalla sentenza di primo grado;
dichiara non doversi procedere nei confronti di C.G. per il reato di lesioni personali aggravate, perché estinto per prescrizione, e per l'effetto riduce la pena a lui inflitta nella misura di anni 4 mesi 6 di reclusione ed Euro 900,00 di multa, revoca la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, e conferma la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Conferma nel resto.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 14 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.
