Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 09/03/2006) 21/06/2006, n. 14305 La S.p.a. Sicurtransport ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare al dipendente T.L., guardia giurata addetto al trasporto valori

Mercoledì, 21 Giugno 2006 07:45

La S.p.a. Sicurtransport ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare al dipendente T.L., guardia giurata addetto al trasporto valori, a seguito della ... Il T. impugnava il licenziamento chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCURIO Ettore - Presidente

Dott. DE LUCA Michele - Consigliere

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SICURTRANSPORT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentata e difesa dall'avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 13, presso lo studio dell'avvocato MIRELLA TAVANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI CORRADO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 648/03 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/12/03 - R.G.N. 643/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIMI CANEVARI;

udito l'Avvocato GARILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La S.p.a. Sicurtransport ha irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare al dipendente T.L., guardia giurata addetto al trasporto valori, a seguito della contestazione del seguente addebito: "tra Lei ed il sig. N.C. il giorno 10 settembre u.s. per ben due volte alle ore 5,30 circa durante lo svolgimento del servizio assegnatole, e alle ore 15,45 circa, all'uscita della filiale, è intercorso un diverbio litigioso seguito da vie di fatto, di gravità tale da costringerla in entrambe le occasioni a recarsi presso il locale Policlinico per i soccorsi del caso".

Il T. impugnava il licenziamento chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice adito dichiarava l'illegittimità del provvedimento e la Corte di appello confermava tale decisione. Con sentenza n. 15892/2000 la Corte di Cassazione annullava detta sentenza, censurando la motivazione con cui era stato dato esclusivo rilievo, ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, all'assenza di precedenti disciplinari e al carattere occasionale della condotta.

La Corte di Appello di Messina, designata quale giudice del rinvio, con la sentenza oggi impugnata ha confermato la statuizione di illegittimità del licenziamento. Affermava che correttamente il primo giudice aveva rilevato l'inosservanza dell'onere di pubblicità del codice disciplinare in relazione ad infrazione corrispondente ad una "mera violazione di comportamento contrattualmente sanzionato".

Riteneva altresì che la sanzione inflitta fosse sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione, potendosi valutare a tal fine solo il comportamento contestato, e non gli ulteriori profili successivamente dedotti dal datore di lavoro.

Avverso questa sentenza la S.p.a. Sicurtransport propone ricorso per Cassazione con unico complesso motivo, illustrato da memoria, al quale T. resiste con controricorso.

Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo si denunciano i vizi di violazione degli artt. 1227, 2106 e 2119 cod. civ., L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.

La sentenza impugnata viene censurata in primo luogo per l'erronea affermazione in ordine all'illegittimità del licenziamento per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, conseguente alla mancata affissione del codice disciplinare; la parte richiama il principio secondo cui l'osservanza di tale garanzia formale non è necessaria quando il fatto contestato costituisca una violazione di obblighi derivanti direttamente dalla legge o dalla coscienza comune.

In secondo luogo, si criticano i rilievi della sentenza impugnata in ordine alla identificazione dell'oggetto della contestazione disciplinare: la società datrice di lavoro aveva addebitato al T. non solo di essere venuto alle mani con il N. durante il servizio, ma anche di aver avuto nuovamente con il medesimo un alterco litigioso al termine dell'orario di lavoro e di essersi recato al policlinico per essersi curato (pur essendo in servizio).

Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto che soltanto l'alterco durante il servizio potesse essere preso in considerazione ai fini disciplinari; si richiama il testo della comunicazione dell'addebito per osservare che la contestazione non attiene solo al fatto storico dello scontro con il collega di lavoro, ma anche la circostanza che in entrambe le occasioni (e cioè anche durante il servizio di trasporto valori) il T. ha dovuto abbandonare il servizio, recandosi presso il Policlinico; e ciò in violazione delle disposizioni contenute nel regolamento dell'azienda.

La Corte territoriale ha considerato decisivo, ai fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento la possibilità che il T. abbia subito un'aggressione, ritenendo poi irrilevanti fatti non avvenuti durante l'orario di lavoro. Si osserva che la responsabilità del lavoratore per l'inadempimento dei doveri contrattuali potrebbe essere ridotta, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., solo da un comportamento colposo del creditore della prestazione lavorativa, ma non dalla condotta di un altro soggetto (il N.).

Il motivo non merita accoglimento.

La statuizione in ordine alla rilevata violazione della garanzia prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, relativa alla pubblicità del codice disciplinare, dipende dalla valutazione espressa nella sentenza impugnata, secondo cui l'illecito disciplinare addebitato al lavoratore può essere riferito ad una specifica ipotesi giustificatrice del recesso previsto dalla regolamentazione collettiva, ma non ad una fattispecie di violazione di norma di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore (come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro), riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. La decisione sul punto risulta conforme alla regola di diritto enunciata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui solo i comportamenti del lavoratore costituenti le suddette gravi violazioni sono sanzionatoli con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso (cfr. per tutte Cass. 21 luglio 2004 n. 13526, 25 settembre 2004 n. 19306, 25 marzo 2005 n. 6466).

La sentenza impugnata risulta fondata sull'accertamento della insussistenza di una giusta causa di licenziamento, che costituisce una ragione autonoma idonea a sorreggere la decisione, e rappresenta il risultato della indagine affidata al giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento.

La Corte d'Appello di Messina ha correttamente osservato che l'inadempimento contrattuale dedotto a giustificazione del recesso deve essere valutato esclusivamente in base dell'oggetto della contestazione disciplinare, formulata nei termini riprodotti in narrativa, senza possibilità di considerare ulteriori profili di illecito estranei a detta contestazione, richiamata nella motivazione del licenziamento; ha ritenuto quindi che l'addebito contestato riguardi soltanto il "diverbio litigioso seguito da vie di fatto", escludendo così che possano essere considerate altre circostanze - alle quali fa riferimento la difesa della società ricorrente - relative all'abbandono del servizio in violazione delle norme contenute nel regolamento adottato dalla società.

Tale impostazione si sottrae alle critiche mosse dalla parte, atteso che, nonostante la possibilità di considerare circostanze non contestate specificamente ai fini dell'apprezzamento della gravità della mancanza e della proporzionalità della sanzione, resta comunque precluso l'esame di elementi di fatto integrativi di una diversa fattispecie astratta di illecito disciplinare.

Pertanto, il fatto che il T. si sia recato al Policlinico per la cura delle lesioni riportate appare irrilevante ai fini della valutazione.

La difesa della ricorrente sottolinea che la contestazione disciplinare descrive due diversi episodi di scontro fisico con il N., il secondo dei quali avvenuto al termine del turno di lavoro, e rileva che la sentenza impugnata non ha considerato questa circostanza.

Si deve peraltro osservare che quando sia denunciato un vizio di motivazione, consistente nell'omessa utilizzazione di elementi da porre a base del giudizio, il ricorso per cassazione deve dimostrare la decisività di queste circostanze; la decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, ma la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione; è dunque necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (cfr. per tutte Cass. 26 maggio 2004 n. 10156, 7 dicembre 2004 n. 22979).

Nella specie, tali indicazioni non sono state fornite dalla parte ricorrente, che non ha spiegato come una specifica valutazione del secondo momento dell'alterco tra i due lavoratori possa incidere sulla qualificazione dell'illecito contrattuale nei termini definiti dalla contestazione.

Questo rilievo incide sull'ammissibilità della critica alla valutazione della gravità dell'illecito, che la Corte territoriale ha ritenuto inidoneo a concretare una giusta causa di licenziamento, per la mancanza di proporzionalità tra l'infrazione e la sanzione inflitta. Si tratta di un apprezzamento di fatto che resta riservato al giudice di merito e non è censurabile in questa sede di legittimità, in quanto sufficientemente motivato con riferimento alle circostanze in cui i fatti si sono svolti e all'intensità dell'elemento intenzionale. Sotto questo profilo non entra in considerazione il principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, richiamato dalla parte, che riguarda la delimitazione del risarcimento del danno.

Il ricorso deve essere quindi respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006

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