Corte d'Appello Napoli, Sez. III, Sent., 16/05/2022, n. 1805 I turni di servizio erano massacranti, anche di 12 - 13 ore consecutive, intervallati da sole 8 ore di riposo, in violazione del CCNL.

Lunedì, 16 Maggio 2022 09:08

SRL e vennero acquisiti i fascicoli matricolari di 58 guardie particolari giurate della C. e di due guardie particolari giurate della S.S. SRL. ... difatti, nessuna delle guardie giurate escusse dagli investigatori aveva riferito di una partecipazione del M.C. in questa fase.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sez. 3 a composta dai Magistrati:

dott. Patrizia Mirra - Presidente

dott. Sandro Ciampaglia - Consigliere rel.

dott.ssa Daria Vecchione - Consigliere

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lorenzo Salazar e con l'assistenza del cancelliere dott.ssa R.D.L., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di

M.C., n. ad A. il (...)

Libero - presente

appellante avverso la sentenza emessa in data 24/03/16 con la quale il G.U.P. del Tribunale di Avellino lo ha condannato, con rito abbreviato, alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa perché

IMPUTATO

per i reato di cui agii artt. 81, 629 c.p., perché, in qualità di amministratore di diritto o di fatto della C., della S.S. srl, della S.C. srl, della S. srl, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, dietro la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento (che sarebbe stato in alcuni casi giustificato come dimissioni volontarie dei dipendenti - dimissioni fatte firmare già all'atto dell'assunzione senza data e quale condizione per essere assunti) costringeva i dipendenti delle predette società a comprarsi la divisa presso la ditta M., ad effettuare le visite mediche presso un Centro da lui indicalo sostenendone il costo, ad effettuare ore straordinarie non retribuite, ad effettuare turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero e/o settimanale, procurandosi con la predetta condotta un ingiusto profitto

con altrui danno.

In Avellino anteriormente al 27.03.2013

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza emessa in data 24/03/16, all'esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Avellino ha dichiarato M.C. responsabile del delitto a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ha proposto rituale appello il difensore avv. G.A. il quale ha chiesto: l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso; dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per incompletezza del dispositivo ai sensi dell'art. 546 c.p.p., per violazione degli artt. 521, 522, 602 n. 2 c.p.p. ovvero ai sensi degli artt. 125 n. 3 e 604 n. 3 c.p.p. per essere la motivazione meramente apparente.

In data 06/09/21 ha depositato motivi aggiunti l'avv. C.B., giusta nomina del 15/07/21, con i quali ha chiesto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e per non averlo commesso.

3. All'udienza del 22/09/21, svolta la relazione ex art. 6021 c.p.p., il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la Corte ha disposto rinvio in prosieguo per la discussione dei difensori.

Alla successiva udienza del 05/11/21 è stato disposto altro rinvio perché in tale data il collegio risultava diversamente composto.

Alle udienze del 14/01/22 e del 25/02/22 hanno concluso l'avv. G. A. e l'avv. C. B. i quali si sono riportati ai motivi di gravame e ne hanno chiesto l'accoglimento.

4. All'esito della Camera di Consiglio, la Corte ritiene che l'appello sia fondato e che meriti accoglimento.

5. Con il primo motivo di gravame l'avv. G. A. chiede l'assoluzione del proprio assistito dai reati a lui ascritti in quanto ritiene insussistenti i fatti oggetto di contestazione.

Secondo l'appellante il primo giudice sarebbe pervenuto all'affermazione della responsabilità penale del prevenuto sulla base di argomentazioni non condivisibili, sia con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, sia con riferimento al ritenuto coinvolgimento del M.C. nelle imputazioni genericamente formulate dal Pubblico Ministero.

Il GUP avrebbe ritenuto M.C. responsabile non per le attività prodromiche all'insorgere dei rapporti di lavoro ma solo perché, forte di fogli firmati in bianco dai propri dipendenti, avrebbe imposto a questi ultimi turni lavorativi senza che venissero rispettate le disposizioni del CCNL di comparto quanto agli orari, allo straordinario ed ai riposi, con il mancato pagamento della retribuzione maturata e parametrata alle effettive ore di lavoro prestato.

Ritiene che l'eventuale sottoscrizione di un foglio in bianco o di una lettera di dimissioni non sarebbe stata spendibile dal datore di lavoro, nemmeno come minaccia larvata, in quanto all'epoca dei fatti oggetto di contestazione la normativa di riferimento, a seguito della cosiddetta Legge Fornero, prevedeva la procedura di convalida delle dimissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 17, della L. n. 92 del 2012; la contestazione relativa al pagamento delle visite mediche pre-assuntive sarebbe del pari infondata in quanto non vi sarebbe alcun obbligo per il datore di lavoro di sostenerne il costo, non sarebbe ricollegabile alla firma di un foglio in bianco e, comunque, non si tratterebbe di una condotta ascritta dal primo giudice al M.C.; anche la contestazione avente ad oggetto il pagamento della prima divisa sarebbe infondata ed anche questa condotta non sarebbe stata ascritta dal primo giudice al prevenuto; la contestazione in materia di mancata concessione del giorno di riposo settimanale e di mancato pagamento di alcune ore di straordinario non rileverebbe in quanto erroneamente collegata alla sottoscrizione di un foglio in bianco inutilizzabile, come detto, a seguito della introduzione della Legge Fornero, totalmente infondata in quanto smentita dagli stessi testi d'accusa e della difesa e, comunque, in nessun caso ascrivibile al M. che non era il datore di lavoro di C., né si era mai occupato della gestione del personale; l'affermazione secondo cui M.C., pur estraneo alla fase prodromica dei rapporti di lavoro, sarebbe subentrato in un progetto criminoso da altri intrapreso (suo padre M.A., R.G. e D.C.I.) in quanto dominus della "galassia C.", sarebbe infondata ed illogica in quanto le dichiarazioni del D.C. sarebbero inattendibili e comunque quest'ultimo non avrebbe mai dichiarato che M.C. era a conoscenza della prassi della firma di fogli in bianco da parte delle neo assunte guardie particolari giurate.

Non emergerebbe dagli atti di causa alcun esplicito riferimento alle presunte dimissioni fatte firmare dai dipendenti al momento delle assunzioni e poi utilizzate quale mezzo per rivolgere agli stessi la minaccia estorsiva incriminata.

Le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini risulterebbero inidonee a provare il coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati ed anche a riscontrare il contenuto delle accuse in quanto da esse non emergerebbe la minaccia diretta a costringere i dipendenti o aspiranti tali a subire le condotte descritte nel capo di imputazione, atteso che questi ultimi non avrebbero mai riferito di essere stati ad esse obbligati sotto la minaccia larvata di non essere assunti ovvero di essere licenziati.

Peraltro, alle procedure di selezione non aveva mai partecipato il M.C.. L'appellante evidenzia, inoltre, che gli ex dipendenti escussi avrebbero riferito di aver autonomamente deciso di risolvere il loro rapporto di lavoro, senza aver ricevuto pressioni o coercizioni.

D'altra parte, nel corso della perquisizione effettuata presso la sede della C. sarebbero stati rinvenuti soltanto due fogli firmati in bianco a fronte di un numero di dipendenti superiore al migliaio.

Venendo alle singole condotte incriminate, con riferimento alla presunta costrizione ad effettuare le visite mediche preassunzione presso un centro medico indicato dalla proprietà e sostenendone il costo, nessuno dei dipendenti escussi nel corso delle indagini avrebbe fatto riferimento al fatto che l'osservanza di tale raccomandazione fosse stata posta quale condizione imprescindibile per l'assunzione; analogamente, con riferimento all'acquisto della prima divisa presso la ditta M., i dipendenti escussi nel corso delle indagini non avrebbero dichiarato che ciò costituisse una condizione necessaria per essere assunti; quanto alla prestazione di ore di straordinario non retribuite ed alla effettuazione di turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero o settimanale i dipendenti sentiti non avrebbero dichiarato che diversamente sarebbero stati licenziati.

L'appellante si duole inoltre del fatto che il giudice di prime cure non abbia indicato nominativamente i dipendenti in danno dei quali si sarebbero consumate le contestate condotte estorsive sebbene abbia ritenuto provato il delitto di estorsione soltanto in danno di taluno di essi, e chiede che per tale motivo la sentenza sia dichiarata nulla.

D'altra parte, aggiunge, i pur numerosi dipendenti escussi in sede di investigazioni difensive (130) avrebbero escluso di essere stati vittime di condotte costrittive.

In ogni caso, nessuno dei dipendenti o ex dipendenti escussi dalla p.g. avrebbe riferito che il foglio firmato in bianco al momento dell'assunzione costituisse uno strumento per coartarne la volontà nello svolgimento del rapporto lavorativo.

Con riferimento alle dichiarazioni rese da D.C.I. l'appellante rappresenta poi che si tratterebbe dell'unico soggetto ad aver riferito di pressioni che sarebbero state esercitate da M.C. sul personale dipendente ma che le stesse risulterebbero del tutto inattendibili.

In primo luogo, il D.C. risulterebbe direttamente coinvolto nei medesimi comportamenti contestati.

Difatti, la guardia giurata B. avrebbe indicato nel D.C. la persona che gli avrebbe dettato all'atto dell'assunzione la lettera di dimissioni in bianco.

In secondo luogo, D.C. era stato indagato in altro procedimento penale per le medesime fattispecie di reato, proprio su denuncia del B., insieme a M.A. ed a R.G..

Inoltre il difensore rappresenta che il D.C. avrebbe avuto ragioni di astio nei confronti del M.C. tanto che lo stesso aveva lasciato il proprio lavoro a seguito di divergenze con quest'ultimo legate a delle contestazioni disciplinari a carico di svariate guardie giurate della C..

Lo stesso D.C. aveva ricevuto delle contestazioni disciplinari, avrebbe usufruito per mesi, indebitamente, di congedi per malattia e, per non essere coinvolto in un licenziamento per giusta causa, avrebbe negoziato l'inserimento in una procedura di mobilità lunga.

Aggiunge ancora l'avv. G. A. che le propalazioni di M.L., la cui vicenda in realtà non formerebbe neppure oggetto di imputazione, non corroborerebbero le dichiarazioni degli altri dipendenti.

Esse, peraltro, non sarebbero credibili in quanto mosse da finalità speculative come provato dall'entità della somma conseguita per effetto di una transazione conclusa con i M. (Euro 70.000).

Inoltre, il M. registrò due conversazioni avute con M.C. nel corso delle quali l'imputato non proferì alcuna minaccia.

Ancora, il difensore si duole della mancata valutazione da parte del primo giudice delle corpose indagini difensive.

Rappresenta che la C. contava oltre 1.000 dipendenti e che egli aveva provveduto ad escuterne 130 a fronte dei soli 16 sentiti dalla polizia giudiziaria.

Inoltre, erano state prodotte le relazioni di consulenza tecnica redatte da un dottore commercialista abilitato e da un consulente del lavoro i quali aveva evidenziato che il dominus della società era M.A. e, più in generale, l'infondatezza delle contestazioni.

In sintesi, dalle investigazioni difensive sarebbe emerso che non costituiva una prassi aziendale imporre ai neoassunti il pagamento della visita medica e della prima divisa e che la C. pagava regolarmente gli straordinari e faceva godere regolarmente ai propri dipendenti i giorni di permesso e di ferie.

In merito alla questione della visita medica che precedeva l'assunzione l'appellante ribadisce che nessun addebito potrebbe essere mosso all'imputato e che comunque non vi sarebbe alcun obbligo in capo al datore di lavoro di sostenerne il costo, di tal che l'eventuale pagamento da parte del lavoratore poteva rientrare nella libera negoziazione precontrattuale tra le parti.

Con riferimento all'acquisto della prima divisa, il difensore rappresenta che M. non era il fornitore esclusivo della C. e che V.M.R., amministratrice di fatto della M., aveva dichiarato che le divise venivano pagate dalla C. mentre ai dipendenti venivano venduti capi aggiuntivi di vestiario. In ogni caso, anche l'eventuale pagamento della divisa poteva rientrare nella libera negoziazione precontrattuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Passando alla questione della firma, all'atto dell'assunzione, di un foglio in bianco ovvero di dimissioni preventive, il difensore evidenzia che i dipendenti escussi nel corso delle indagini avevano dichiarato di essersi dimessi volontariamente.

Quanto ai riposi settimanali, il tema non sarebbe stato oggetto di contestazione da parte di alcuno dei 16 dipendenti escussi nel corso delle indagini.

Soltanto Abbruzzese avrebbe dichiarato "in maniera poco convinta" che molto spesso gli veniva comunicato che per sopravvenute esigenze di servizio non avrebbe potuto usufruire del riposo settimanale previsto dal contratto.

Con riferimento alla questione delle ore di lavoro straordinario, il difensore premette che gli istituti di vigilanza sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 66 del 2003 in materia di limiti alla prestazione di ore di straordinario per poi evidenziare che neppure in ordine a tale problematica vi sarebbe un ruolo ascrivibile a M.C. e che in ogni caso non potrebbe ipotizzarsi una costrizione da parte del datore di lavoro a mezzo del foglio firmato in bianco alla luce delle nuove previsioni della Legge Fornero.

Nessuno dei dipendenti escussi nel corso delle indagini difensive avrebbe dichiarato di essere stato costretto a svolgere lavoro straordinario senza che lo stesso venisse regolarmente retribuito o di non aver usufruito del riposo settimanale.

Tra i dipendenti escussi dalla p.g. soltanto 6 avrebbero lamentato differenze in busta paga ovvero il mancato godimento del riposo settimanale ma in ogni caso mai sarebbe stato riferito che ciò fosse avvenuto in seguito ad una minaccia di licenziamento sulla base dei fogli sottoscritti in bianco al momento dell'assunzione. Fatte queste precisazioni, l'appellante ritiene comunque estraneo ai fatti il M.C..

Il consulente tecnico di parte dott. Sole avrebbe infatti chiarito che il datore di lavoro, di diritto e di fatto, era M.A., presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della C. SPA, titolare unico della licenza prefettizia per l'attività d'impresa.

M.A. aveva sottoscritto tutti i contratti di assunzione, i verbali di conciliazione, le comunicazioni di assunzione presso il centro dell'impiego e compariva nelle registrazioni rilevanti presso gli enti competenti INPS ed INAIL.

Era sempre M.A. ad essersi occupato dei processi di selezione, assunzione e gestione del personale.

M.C. era amministratore delegato della C. SPA mentre le altre società richiamate nel capo di imputazione avevano una propria autonomia giuridica ed organizzativa.

Nessuno dei dipendenti C. escussi dalla Digos aveva riferito di conoscere M.C..

I 133 dipendenti di C. SPA escussi nell'ambito delle indagini difensive avevano dichiarato che tutto il percorso preassuntivo ed assuntivo era stato seguito da M.A. mentre nessuno di essi aveva avuto rapporti con M.C..

Il primo giudice, erroneamente, avrebbe fatto riferimento alla gestione familistica della società da ciò deducendo che l'imputato non poteva non conoscere quali fossero state le modalità di assunzione delle guardie giurate, laddove nessun testimone avrebbe riferito di aver patito minacce, ancorché larvate, da parte di M.C..

La vicenda M. non comproverebbe che M.C. fosse "l'uomo forte della galassia C.".

Per la configurazione del concorso occorrerebbe dimostrare la consapevolezza del M.C. di un'attività delittuosa posta in essere da suo padre M.A. e la volontà di agire in comune, prova che non sarebbe stata fornita attraverso una motivazione ritenuta solo apparente.

L'avv. C. B., nel riportarsi agli esposti motivi di gravame, evidenzia che, nella fattispecie concreta verificata, del delitto di estorsione mancano la minaccia o la violenza, la condotta di costrizione ad un facere od omettere ed il conseguente vantaggio patrimoniale.

Richiamato il paradigma normativo strutturale del delitto di estorsione, il difensore assume che M.C. non avrebbe posto in essere la condotta tipica di violenza o di minaccia e tuttavia il primo giudice, utilizzando una "acrobazia retorica", avrebbe affermato che lo stesso non poteva non sapere che questa era stata preventivamente realizzata da suo padre che, appunto, aveva indotto i lavoratori alla sottoscrizione del foglio di dimissioni all'atto della loro assunzione.

L'artifizio argomentativo resterebbe, però, indimostrato tant'è che il giudice avrebbe fatto ricorso ad una presunzione per sostenere sul piano probatorio il proprio convincimento; ancor peggio, aggiunge, mancando la prova di un elemento del fatto tipico qual è la condotta, si sarebbe preteso di sostituirlo con una presunzione ricadente sulla componente rappresentativa del dolo.

In tal modo, però, il primo giudice non avrebbe accertato il rapporto di causalità tra la pregressa ipotizzata minaccia (la lettera di dimissioni) e l'imposizione della condotta illecita produttiva di un vantaggio indebito con altrui danno.

In sostanza, non vi sarebbe alcuna prova del fatto che i comportamenti ai quali i dipendenti sarebbero stati costretti fossero stati conseguenza della minaccia di attivare le lettere di preventive dimissioni (o i fogli fatti firmare in bianco) della cui esistenza M.C. era a conoscenza.

Anche se si ritenesse sussistente un'ipotesi di minaccia larvata, prosegue il difensore, quest'ultima dovrebbe pur sempre contenere la prospettazione di un male futuro, rappresentazione che nel caso di specie sembrerebbe assente.

Pur ipotizzando che M.C. sapesse della esistenza delle lettere di dimissioni preventive o dei fogli fatti firmare in bianco si dovrebbe dimostrare che costui avesse fatto leva su di essi per ottenere dai lavoratori la rinuncia parziale al pagamento delle ore di lavoro straordinario ed ai riposi (e quantificare i conseguenti danni).

Non sarebbe dato sapere cosa avesse fatto M.C. per ottenere la "sottomissione" dei propri dipendenti.

M.C. non concorrerebbe nella prima ipotesi estorsiva, vale a dire l'assunzione condizionata alla sottoscrizione delle dimissioni preventive, e la sentenza non chiarirebbe quale fosse stata la condotta dell'imputato nella seconda fase della vicenda.

Così sintetizzati gli articolati rilievi difensivi, ritiene la Corte che gli stessi siano fondati. Si contesta a M.C., in qualità di amministratore di diritto o di fatto della C. SPA, S.S. SRL, S.C. SRL, S. SRL, di aver costretto i dipendenti delle predette società, con la minaccia della mancata assunzione ovvero del licenziamento, che in alcuni casi sarebbe stato giustificato come dimissioni volontarie, fatte firmare già al momento della assunzione, quale condizione necessaria per la medesima assunzione, ad acquistare a proprie spese la prima divisa presso la ditta M., ad effettuare le visite mediche preassunzione presso un centro medico indicato dallo stesso datore di lavoro sostenendone il costo, ad effettuare ore di lavoro straordinario non retribuito ed a svolgere turni di lavoro senza che venisse garantito il riposo giornaliero o settimanale, procurandosi in tal modo un profitto ingiusto.

Dalla documentazione in atti si evince che M.C. ha rivestito la carica di amministratore delegato della C. s.p.a. dal 2008 al 2015 e che suo padre M.A. era presidente del consiglio di amministrazione.

La proprietà della S. s.r.l. era ripartita al 50% tra l'amministratore unico B.M. ed A.E., moglie di M.A. e madre di M.C..

Addetto alla programmazione dei turni della C. SPA, così come della S. SRL, era D.C.I., a conferma del fatto che le due società, in realtà, erano controllate dalle stesse persone fisiche.

In merito alla ricostruzione dei fatti la Corte ritiene condivisibile il completo percorso motivazionale della sentenza impugnata alla quale può quindi farsi correttamente rinvio.

Il presente procedimento penale ha origine da un esposto anonimo a seguito del quale presero avvio le attività investigative coordinate dalla DIGOS di Avellino e compendiate nell'informativa del 24/04/13.

Il 27/03/13 si presentò presso la Questura di Avellino M.L., dipendente della S. SRL (una società controllata dall'Istituto di Vigilanza C.) per denunciare un episodio che si era verificato il giorno precedente.

Il 25/03/13 M. era stato contattato telefonicamente dalla segretaria della C. la quale gli aveva comunicato che l'indomani si sarebbe dovuto presentare presso la sede centrale della società in A. perché il dott. M.C. doveva parlargli di una questione importante.

Il 26/03/13 M. si presentò presso gli uffici della C., in A. contrada S., dove dapprima parlò con il rag. V.C. che lo invitò nel suo ufficio e gli fece sottoscrivere il CUD per l'anno 2012.

In quella circostanza, con un artifizio, V. gli fece firmare un foglio in bianco e, nonostante le proteste del M., il ragioniere si rifiutò di fornirgli spiegazioni. Dopo pochi minuti fu ricevuto da M.C. il quale, alle sue rimostranze per quanto era accaduto poco prima nell'ufficio del rag. V., gli disse che egli non rispondeva dell'operato dei suoi collaboratori per poi comunicare al M. la volontà di interrompere il rapporto di lavoro perché, a causa del suo assenteismo per malattia, era ormai venuto meno il necessario rapporto di fiducia.

M. aveva proposto al M., quale incentivo per la presentazione di dimissioni volontarie, oltre al pagamento del TFR di Euro 3.000, la corresponsione di un ulteriore assegno dell'importo di Euro 5.000 ed aveva concesso allo stesso un giorno di tempo per valutare quella proposta, termine che il M. aveva accettato pur essendo fermamente deciso a respingere l'offerta che considerava un illegittimo licenziamento da imputare all'esigenza del M. di liberarsi di un dipendente scomodo.

M. aggiunse che, così come ad altri dipendenti, all'atto dell'assunzione gli era stata fatta firmare una lettera di dimissioni priva di data e che buona parte del lavoro straordinario prestato non gli veniva conteggiato né retribuito.

L'11/04/13 M. integrò la precedente denuncia in quanto il 28/03/13, recatosi sul posto di lavoro, aveva trovato la sua postazione occupata da un altro collega ed il responsabile dei turni D.C.I., contattato telefonicamente, aveva rappresentato che il denunciante era stato estromesso dalle turnazioni.

M. contattò quindi il suo referente sindacale e quello stesso giorno la FISASCAT CISL inviò una richiesta di chiarimenti alla S. SRL.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il denunciante si rivolse ad un legale.

In occasione delle denunce presentate M. era accompagnato da P.A., suo collega di lavoro, dipendente della C. SRL, rappresentante sindacale, il quale, escusso a s.i.t., dichiarò che al momento della sua assunzione, nel 2010, gli era stata fatta scrivere sotto dettatura una lettera di dimissioni per motivi personali, priva di data e della quale non aveva ricevuto copia.

Sempre al momento della assunzione P. aveva saputo che avrebbe dovuto acquistare a sue spese sia le divise di guardia particolare giurata che l'arma di ordinanza e fu invitato a recarsi presso la ditta M.A.; analogamente, a suo carico sarebbero state anche le spese per le visite mediche, le pratiche per il porto dell'arma e l'iscrizione obbligatoria presso il poligono di tiro.

Con riferimento al lavoro straordinario, P. riferì di aver prestato mediamente anche 130 ore di straordinario mensili che, però, non gli venivano retribuite interamente: la liquidazione dello straordinario veniva fatta fin modo forfettario senza la possibilità di controdedurre.

I turni di servizio erano massacranti, anche di 12 - 13 ore consecutive, intervallati da sole 8 ore di riposo, in violazione del CCNL.

II 17/06/13 M. venne sentito nuovamente e riferì che il 16/04/13 si era recato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli ed aveva appreso che dal 26/03/13 risultava dimissionario; nella circostanza gli era stata consegnata una stampa della comunicazione inviata alle ore 19:02 del 26/03/13 in cui era indicato quale soggetto che eseguiva la comunicazione il rag. V.C..

M. aggiunse che, all'atto dell'assunzione, aveva dovuto sostenere le spese per la visita medica presso il centro Lavoro & Sicurezza in Mercogliano, così come quelle per la divisa acquistata presso la ditta M..

Rappresentò, inoltre, che a causa dei pesanti turni di servizio non poteva accompagnare suo figlio per le sedute di logopedia e psicomotricità presso l'ASL attività di cui doveva occuparsi soltanto sua moglie.

Depositò, infine, denuncia sporta il 17/04/13 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli in merito alla illegittimità delle sue dimissioni.

M. convenne poi in giudizio la S.S. SRL e propose querela di falso avverso la lettera di dimissioni datata 26/03/13; la vertenza si chiuse con un accordo transattivo con il versamento in favore del dipendente di Euro 70.000 netti comprensivi di spese con rinuncia al giudizio da parte del M. e remissione delle querele da lui presentate.

Le indagini proseguirono con l'escussione a sommarie informazioni di alcuni dipendenti ed ex dipendenti della C..

A.M., dimessosi dalla C. il 26/02/13, riferì di essere stato assunto da M.A. nel luglio del 2012 e di aver firmato nell'occasione una serie di documenti; di aver comprato la divisa a sue spese presso la ditta M.; di aver pagato personalmente alla C. la visita medica (150 Euro); di aver prestato mensilmente anche 50/70 ore di straordinario che non gli venivano retribuite interamente ma che venivano calcolate in modo forfettario; che i turni di servizio erano anche di 15/16 ore consecutive con intervalli di riposo di sole 4/5 ore; che la busta paga riportava solo parzialmente le competenze maturate e conteneva in calce una sorta di formula liberatoria, comprensiva dell'accettazione di quanto in essa indicato; che a fine febbraio 2013 aveva deciso autonomamente di dare le dimissioni per l'enorme pressione imposta dai turni di servizio.

B.A. dichiarò che, dopo essere stato assunto da M.A., D.C., il quale disse di eseguire disposizioni ricevute dallo stesso M., gli dettò una lettera di dimissioni, per motivi personali e familiari, priva di data.

Anche B. aveva acquistato a sue spese la divisa presso la ditta M. ed aveva pagato 120/130 Euro per le visite mediche.

Il dichiarante riferì inoltre di turni di servizio di 12/13 ore consecutive e che la busta paga riportava solo parzialmente le competenze maturate nel mese di riferimento e conteneva in calce una sorta di formula liberatoria.

Inoltre, al momento della consegna dell'assegno veniva imposta la firma di un ulteriore documento in cui il lavoratore dichiarava, contrariamente al vero, di aver svolto i turni di servizio conformi al CCNL.

S.G. rese dichiarazioni sostanzialmente conformi; riferì anch'egli di aver firmato una lettera di dimissioni su richiesta del rag. G.R. il quale gli disse chiaramente che se non l'avesse sottoscritta non avrebbe ottenuto il posto. Successivamente, furono perquisite le sedi della C., della S.S., della S.C. e della S. SRL e vennero acquisiti i fascicoli matricolari di 58 guardie particolari giurate della C. e di due guardie particolari giurate della S.S. SRL.

Nei fascicoli matricolari delle guardie particolari giurate R.G. ed A.G. fu rinvenuto un foglio in bianco firmato da queste ultime.

Vennero escussi anche altri dipendenti delle società.

R.G. ed A.G. riconobbero la firma apposta sul foglio in bianco rinvenuto all'interno dei loro fascicoli ma riferirono di non aver riscontrato differenze tra il lavoro prestato e le retribuzioni percepite.

G.O., ex dipendente C., disse che al momento della firma del contratto gli venne fatto sottoscrivere un foglio in bianco e comprese che se non lo avesse fatto non avrebbe ottenuto il lavoro; in seguito aveva deciso autonomamente di dimettersi in quanto aveva trovato un lavoro più confacente alle sue aspirazioni.

P.L. riferì che al momento dell'assunzione gli fu chiesto di scrivere una lettera di dimissioni ed analoghe dichiarazioni resero C.C. e P.A..

Anche gli ex dipendenti T.D., F.M.A., T.S. e C.M.I. riconobbero per proprie le lettere di dimissioni con le loro firme. Sulla base di queste evidenze probatorie il primo giudice è pervenuto alle seguenti conclusioni.

Un numero consistente di aspiranti guardie particolari giurate per essere assunte alle dipendenze di una delle società del gruppo C. avevano dovuto redigere e sottoscrivere una preventiva lettera di dimissioni per fittizi motivi personali o familiari, priva di data, oppure un foglio in bianco formato A4, una prassi che rispondeva al disegno del vertice societario di ricattare il dipendente qualora questi avesse provato a rivendicare i propri diritti lavorativi.

Inoltre, i neoassunti dovevano acquistare a proprie spese le divise presso la ditta M. e pagare le visite mediche propedeutiche all'assunzione presso il centro Lavoro&Sicurezza, tanto in violazione delle disposizioni del CCNL di categoria.

La M. ed il centro medico rilasciavano fatture quietanzate direttamente alla C. che poteva detrarre i relativi costi ai fini fiscali.

Nello svolgimento del rapporto di lavoro i dipendenti C. dovevano osservare dei turni di lavoro massacranti senza usufruire dei previsti riposi e prestare ore di straordinario che non venivano integralmente retribuite.

Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che la sottoscrizione dei fogli in bianco o delle lettere di dimissioni preventive costituisse una minaccia, rilevante ex art. 629 c.p., sostanziandosi nella imposizione di una latente e perenne attesa di licenziamento, dissimulata da dimissioni apparentemente volontarie, necessaria e sufficiente per integrare il delitto di estorsione in quanto finalizzata a che gli assunti accettassero condizioni di lavoro contrarie alla legge ed ai contratti collettivi e a che gli stessi fossero messi in condizione di rinunciare alla tutela dei propri diritti attinenti alla corresponsione di una giusta retribuzione ed alla effettuazione di turni con congrui periodi di riposo.

In sostanza, si tratterebbe di uno stratagemma del datore di lavoro finalizzato a frustrare l'esigenza del lavoratore di vedersi tutelare la propria posizione lavorativa. Tanto premesso, il GUP ha evidenziato che il momento genetico del rapporto di lavoro, relativo all'assunzione, era curato da M.A., padre dell'imputato, sicché la prassi della firma di un foglio in bianco o della redazione di una lettera di dimissioni preventiva dovrebbe imputarsi a quest'ultimo che veniva da tutti chiamato "il Presidente" o "il Direttore"; difatti, nessuna delle guardie giurate escusse dagli investigatori aveva riferito di una partecipazione del M.C. in questa fase. Nel contempo, ha però evidenziato la "gestione familistica" del gruppo C., che faceva riferimento alla famiglia M. ed in particolare a M.A. ed a M.C., ed ha ritenuto entrambi concorrenti nel reato continuato contestato sulla base del principio secondo cui, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, è necessario dimostrare che ciascuno abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune e che nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso occorre provare che il subentrante conoscesse quanto già realizzato dai singoli partecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno.

Ha peraltro rappresentato che, sebbene la condotta estorsiva sia stata contestata al solo M.C., è pacifico che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestato a taluno un reato commesso uti singulus, se ne affermi la responsabilità in concorso con altri.

Elemento di conferma del ruolo svolto da M.C. è stato individuato nelle dichiarazioni rese da D.C.I. ex dipendente della S.C. il quale si occupava dei database di tutte le società del gruppo e delle turnazioni e che aveva lasciato la sede di lavoro il 13/08/13 a seguito delle divergenze insorte con M.C. legate a delle contestazioni disciplinari a carico di svariate guardie giurate.

D.C. confermò di aver ricevuto una telefonata del rag. V. il quale gli comunicò di estromettere M. dai turni di servizio perché non più in organico e di aver successivamente consigliato a quest'ultimo di valutare ed accettare una eventuale offerta fatta dall'azienda in quanto immaginava che si fosse incrinato il rapporto di lavoro sicchè era preferibile trovare un accordo; aggiunse che quel consiglio scaturiva da situazioni analoghe, già verificatesi in passato, poiché sapeva benissimo che le guardie giurate che non si piegavano alle imposizioni di M.C. con turni massacranti, accettazione di busta paga decurtata rispetto alle ore effettivamente lavorate, obbligo del saluto, ecc., venivano poi perseguitate al fine di cacciarle.

In sostanza, le dichiarazioni del D.C., persona ben informata dei fatti in quanto addetto ad uno dei ruoli chiave dell'intero gruppo C., e cioè la previsione dei turni di servizio e la contabilizzazione delle ore effettivamente prestate dalle guardie giurate presso i clienti, sugellerebbero un quadro probatorio univoco e convergente a carico di M.C. da cui emergerebbe che costui, amministratore delegato della C. SPA, fosse in realtà l'uomo forte del gruppo, gestendone di fatto l'intero personale.

Da qui la conclusione che allo stesso dovrebbero addebitarsi tutte le condotte descritte nell'imputazione, ad eccezione di quella relativa al momento genetico della instaurazione del rapporto di lavoro, gestito esclusivamente dal padre M.A..

Secondo il GUP, M.C., facendosi forte dei fogli firmati in bianco o addirittura delle lettere di dimissioni prefirmate dai dipendenti prima della loro assunzione e come adempimento necessario alla stipula del contratto di lavoro, poteva imporre ai propri dipendenti, oltre al pagamento delle spese necessarie per l'acquisto delle divise, per l'effettuazione delle visite mediche e per le esercitazioni di tiro presso il poligono, turni lavorativi in violazione delle disposizioni del CCNL di comparto quanto agli orari, lo straordinario ed i riposi, con il mancato pagamento della retribuzione maturata e parametrata alle effettive ore di lavoro prestato.

La vicenda M. comproverebbe tali conclusioni in quanto, subito dopo l'incontro tra quest'ultimo e M.C., il rag. V. trasmise alla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli la comunicazione obbligatoria UniLav, firmata a sua insaputa dal M., facendo leva sulla lettera di dimissioni sottoscritta da quest'ultimo al momento della sua assunzione, lettera che, con l'entrata in vigore della Legge Fornero, non era più sufficiente per l'interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni.

Sulla base di questi argomenti il primo giudice ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di estorsione continuata, così come ascrittogli in rubrica, in concorso con suo padre M.A. (per la cui posizione ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza): ha ritenuto infatti il GUP che, sia in ragione della carica formale ricoperta da M.A., presidente del consiglio di amministrazione della C., sia in ragione dello stretto vincolo di parentela esistente tra i due, non potessero esservi dubbi in ordine alla piena consapevolezza che M.C. avesse della condotta antecedente posta in essere da suo padre il quale, a sua volta, non poteva non sapere della condotta susseguente del figlio, azioni entrambe finalizzate a conseguire indebiti e consistenti profitti economici in danno delle singole guardie particolari giurate che lavoravano alle loro dipendenze. Ritiene la Corte che questo ragionamento probatorio non possa essere condiviso.

Preliminarmente, si deve evidenziare che l'attività investigativa ha riguardato un gruppo composto da più società di tal che è necessario esaminare e valutare singolarmente le posizioni delle guardie particolari giurate individuate come persone offese dal reato.

In altri termini, sebbene il capo di imputazione risulti formulato in termini apparentemente onnicomprensivi ("costringeva i dipendenti"), le ipotizzate condotte estorsive devono essere analizzate individualmente, in quanto le società del gruppo C. contavano oltre 700 dipendenti, gli inquirenti ne hanno ascoltato un numero alquanto esiguo ed i difensori hanno raccolto da circa 130 lavoratori dichiarazioni non congruenti con l'ipotesi accusatoria.

Tanto premesso, deve ribadirsi che dalle indagini svolte è emerso pacificamente che nel gruppo C. le attività di gestione relative alle procedure di selezione ed all'assunzione delle aspiranti guardie particolari giurate faceva capo materialmente al solo M.A. in quanto tutti i dipendenti che sono stati escussi hanno riferito di aver avuto rapporti esclusivamente con quest'ultimo.

L'affermazione del primo giudice secondo cui dalla "gestione familistica" del gruppo societario conseguirebbe, necessariamente, il concorso di M.C. nelle condotte tenute da suo padre A. è un'ipotesi, logicamente plausibile ma, per quanto è dato evincere dalla lettura degli atti, non dimostrata e priva di riscontri oggettivi.

Non vi è prova di un previo concerto tra i due quanto alla definizione delle modalità di selezione del personale, così come non è dimostrato che M.C., consapevole di come suo padre gestisse i procedimenti di assunzione, abbia in qualche modo contribuito all'azione di quest'ultimo determinandolo, istigandolo o rafforzandone i deliberati.

Dunque, non è provato che M.C., agendo in concorso con suo padre M.A., abbia costretto alcune delle aspiranti guardie particolari giurate a sottoscrivere fogli in bianco o delle dimissioni preventive prospettando alle stesse tale sottoscrizione quale condizione imprescindibile per la loro assunzione.

E neppure è provato che l'imputato, aderendo all'azione del M.A. ed esercitando la stessa minaccia esplicita o larvata, abbia costretto i neoassunti ad acquistare, a proprie spese, le prime divise presso la ditta M. e ad effettuare le visite mediche propedeutiche all'assunzione presso il centro medico indicato dalla società sostenendone il costo.

Passando ad esaminare le ulteriori condotte descritte nell'imputazione, secondo la prospettazione accusatoria, che è stata recepita dal primo giudice, M.C., avvalendosi di una minaccia che si potrebbe definire immanente e perdurante, rappresentata appunto dalla intervenuta sottoscrizione al momento della loro assunzione dei fogli A4 in bianco e delle lettere di dimissioni preventive, avrebbe indotto le guardie giurate del gruppo a sottostare a condizioni di lavoro inique e contra legem, svolgendo ore di lavoro straordinario solo parzialmente retribuite e non usufruendo dei giorni di riposo previsti dalla contrattazione collettiva nazionale a fronte di turni di servizio estenuanti.

Sul punto vengono in rilievo le dichiarazioni di M.L., P.A., A.M., B.A., S.G. e C.M.I. i quali, in termini pressoché sovrapponibili, hanno tutti riferito di aver prestato lavoro straordinario non retribuito integralmente, di aver osservato turni di lavoro massacranti e di non aver goduto dei riposi previsti dalla contrattazione collettiva.

E tuttavia deve rilevarsi che non solo nessuno di essi ha dichiarato di aver mai ricevuto delle minacce esplicite da parte del M.C., ovvero da altri a lui facenti capo, ma che coloro che sono stati sentiti neppure hanno mai collegato l'accettazione di queste inique condizioni di lavoro al loro timore, quale conseguenza di una minaccia più o meno larvata, che M.C. potesse avvalersi dei fogli firmati in bianco o delle lettere di dimissioni preventive.

In altri termini, se pure si ritenesse provato con assoluta certezza che M.C., in virtù della posizione apicale rivestita nel gruppo e dello strettissimo legame familiare che lo legava a M.A., sapesse dell'esistenza di quei documenti e di come essi fossero stati estorti, comunque non sarebbe dimostrato che l'imputato si fosse avvalso degli stessi per imporre ai propri dipendenti delle condizioni di lavoro contra legem, conseguendo in tal modo un profitto illecito con loro pregiudizio.

Non è provato che M.C., facendosi forte dei fogli firmati in bianco o delle lettere di dimissioni preventive, abbia mai minacciato di licenziare taluno dei suoi dipendenti al fine di costringerlo ad accettare ed a sopportare condizioni di lavoro contrarie alla contrattazione collettiva nazionale ovvero che tale minaccia, ancorché larvata, sia intervenuta a fronte di un rifiuto opposto.

Né a sostegno del teorema accusatorio sovvengono la vicenda di M.L., da cui presero avvio le indagini, e le dichiarazioni rese da D.C.I..

Quanto alla prima, rileva la Corte che nella stessa non si ravvisano gli elementi strutturali del delitto di estorsione.

Ed invero, anche M.L. non ha riferito di aver subito minacce o pressioni da parte di M.C., o di altri, tanto meno sulla base della lettera di dimissioni che gli era stata fatta firmare al momento della sua assunzione, né di essere stato costretto a condizioni di lavoro illegittime, quanto allo straordinario ed ai mancati riposi, perché temeva di essere licenziato avendo egli sottoscritto quella lettera.

In realtà, da quanto si è appreso, il rag. V. carpì fraudolentemente la sottoscrizione del M. al fine di trasmettere la comunicazione Unilav all'Ufficio Provinciale del Lavoro ma anche in quella circostanza M.C. non minacciò il dipendente richiamando la lettera di dimissioni, di per sé sola non più spendibile per previsione normativa, e cercò di pervenire ad un accordo bonario offrendogli una buonuscita.

Quanto, infine, alle dichiarazioni di D.C.I., pur assumendone la sostanziale affidabilità soggettiva, deve tuttavia rilevarsi che il riferimento del dichiarante alle ritorsioni che il M. avrebbe consumato nei confronti delle guardie giurate che non si fossero piegate alle sue imposizioni (peraltro non collegate alle lettere di dimissioni preventive) è del tutto generico e pertanto non consente alcun significativo apprezzamento in ordine a quali condotte eventualmente minacciose avrebbe tenuto l'imputato, nei confronti di chi, in quali circostanze concrete, nonché agli illeciti risultati che in tal modo sarebbero stati da lui conseguiti.

7. Sulla base di queste considerazioni, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., M.C. deve quindi essere mandato assolto dal delitto continuato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

8. La complessità della motivazione ed il gravoso carico del ruolo giustifica la fissazione del termine di giorni 90 per la redazione della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Letti gli artt. 530 cpv., 599 c.p.p. in riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Avellino in data 24/03/16 appellata da M.C. assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 5443 c.p.p. fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2022.

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