Tribunale Trani, Sez. lavoro, Sent., 13/06/2022, n. 1156 che nel corso degli anni si sono ridotte le vetture e le guardie di turno e il Consorzio è diventato irregolare nel pagare le retribuzioni

Lunedì, 13 Giugno 2022 08:17

che nel corso degli anni si sono ridotte le vetture e le guardie di turno e il Consorzio è diventato irregolare nel pagare le retribuzioni; ... dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale non precludono a questi diricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalle guardie giurate

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE LAVORO

Il giudice dott. Luca Caputo

nel procedimento r.g.n. 4518/2019

avente ad oggetto: licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo

ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

TRA

T.D., nato a Ruvo di Puglia il 3.01.1968, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Vito Petrarota e dall'avv. Claudia Tristano, presso il cui studio in Ruvo di Puglia, alla via Cirillo n. 32, elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

CONSORZIO G.C.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della memoria difensiva, dall'avv. Domenico Garofalo, e con questi elettivamente domiciliato in Trani, al Corso Renato Imbriani n. 78/C, presso lo studio dell'avv. Rosa Sabina Dicuonzo

RESISTENTE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il fatto

Con ricorso depositato il 9.07.2019, T.D., dopo aver premesso di essere stato assunto dal Consorzio G.C. con contratto a tempo indeterminato l'11.02.1998, con qualifica di operaio di terzo livello e occupandosi in particolare della vigilanza dell'agro ruvese, pari a 23.000 ettari, ha dedotto: che dal novembre 2018 ha subito una serie di contestazioni disciplinari infondate e pretestuose; che il Consorzio è passato da 16 dipendenti del 1993 a cinque dipendenti del 2016 con il compito di controllare e intervenire su un territorio estremamente vasto; che nel corso degli anni si sono ridotte le vetture e le guardie di turno e il Consorzio è diventato irregolare nel pagare le retribuzioni; che il ricorrente con altri colleghi ha presentato una serie di denunce querele, poi ritirate su accordo delle parti; che dal dicembre 2015 fino a tutto il 2016 non sono state consegnate le buste paga; che, quanto agli addebiti mossi nei suoi confronti culminati nel licenziamento, con una prima contestazione del 20.11.2018 il Consorzio gli ha addebitato il mancato intervento presso la proprietà D.A., fornita si sistema antifurto collegato con la sede del Consorzio; che con la contestazione del 21.03.2019, posta alla base del licenziamento, risultavano noti al Consorzio tutti gli spostamenti della vettura condotta da esso ricorrente, il che fa presumere che si siano serviti di un sistema GPS non consentito perché teso a controllare a distanza la prestazione del lavoratore, tant'è che l'Ispettorato Nazionale delLavoro, con circolare n. 2/2016 ha ritenuto questo tipo di apparecchiatura tendenzialmente non essenziale e quindi soggetta ad autorizzazione preventiva o ad accordo sindacale, tranne che nel caso in cui la prestazione non possa essere resa se non attraverso GPS, come nel caso dei portavalori; che, infine, il Consorzio è debitore di Euro 12.878,69 a titolo di retribuzioni dovute e non corrisposte.

In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari illegittimo il licenziamento e condanni il Consorzio resistente al pagamento di Euro 12.878,69; con vittoria di spese.

Costituitosi in giudizio, il Consorzio G.C.R. ha eccepito l'infondatezza del ricorso. In particolare, ha eccepito: che con nota del 18.08.2018, affissa nella bacheca aziendale, il Presidente del Consorzio comunicava ai dipendenti che vi erano state numerose lamentele di associati che minacciavano la disdetta dal servizio per le continue fermate o soste di auto in servizio senza effettuare i controlli dovuti; che con nota del 20.11.2018 era contestato al ricorrente che il giorno 8.11.2018 durante il turno di guardia non perlustrava la zona di pertinenza della proprietà D.A., in cui nei giorni precedenti vi erano stati tentativi di furto; che per tale circostanza gli era irrogata la sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; che con nota dell'11.01.2019 gli era contestato che il 24.12.2018 non aveva avvisato il collega subentrante nel turno successivo che il veicolo da lui condotto presentava il cuscinetto della ruota completamente consumato; che per tale circostanza gli era comminata la sanzione di due ore di multa; che stante anche il persistere di lamentele della clientela era affidato all'Agenzia Investigativa Janis il compito di verificare la sussistenza di comportamenti penalmente rilevanti e/o fraudolenti e all'esito di ciò gli erano contestate tre violazioni disciplinari relative al 9.02.2019, al 4 e al 5.03.2019 in cui, inparticolare, era emerso che durante il suo turno di guardia stazionava col veicolo fermo per circa tre ore senza effettuare tutti i controlli che invece riferiva di aver svolto su una serie di fondi come da rapporto da esso redatto; che le giustificazioni fornite dal lavoratore erano ritenute insufficienti e quindi il 10.04.2019 gli era irrogato il licenziamento per giusta causa nonché per la recidiva, sulla base delle precedenti contestazioni disciplinari non impugnate.

Ciò posto, ha dedotto, in primo luogo, la legittimità del controllo investigativo perché finalizzato a verificare la sussistenza di comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti o comunque fraudolenti, con la conseguenza che i fatti contestati al ricorrente devono ritenersi correttamente riscontrati e quindi sufficienti a giustificare il recesso dal rapporto di lavoro. In subordine ha eccepito che in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente avrebbe diritto solo a un'indennità risarcitoria compresa tra le 2,5 e le 6 mensilità, considerato che l'azienda ha solo cinque dipendenti. Inoltre, ha eccepito la inammissibilità della domanda di pagamento delle retribuzioni asseritamente non corrisposte. Infine ha chiesto che in caso di accoglimento della domanda, le somme dovute al ricorrente siano compensate con quelle dovute dallo stesso a titolo di risarcimento del danno all'immagine subito dal Consorzio per il comportamento dallo stesso tenuto nell'adempimento della prestazione lavorativa.

In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda e in subordine per la compensazione delle somme dovute; con vittoria di spese.

LA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che sulla domanda concernente le pretese retribuzioni non corrisposte le parti hanno raggiunto una transazione in data 20.12.2021 (cfr. transazione allegata alle note conclusive di parte resistente), con la conseguenza che su di es sa va dichi ara ta la cess azi one d ell a mater ia de l cont end ere.

2. Ciò posto, nel merito la domanda è infondata e va rigettata. In primo luogo va osservato che il rapporto investigativo alla base della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento del ricorrente è pienamente utilizzabile.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, tra l'altro, con la sentenza n. 20613 del 2012 è possibile porre alla base del licenziamento per giusta causa comportamenti del lavoratore accertati mediante l'ausilio di investigazioni private. Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte una lavoratrice proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la decisione del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo con cui era stata respinta la domanda diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa dalla società per la quale lavorava. La Corte territoriale affermava che erano da considerare attendibili i rapporti redatti dai dipendenti dell'agenzia investigativa, alla quale si era rivolta la datrice di lavoro, atteso che dai riscontri di cassa erano risultate provate le mancate registrazioni degli importi di vendita di alcuni pacchetti di sigarette e l'appropriazione di tali somme da parte della dipendente, per cui appariva giustificato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato all'appellante.

In motivazione la Suprema Corte osserva, tra l'altro, che: "Per quel che concerne la legittimità del controllo svolto dal datore di lavoro per il tramite di terzi esterni all'impresa, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei propri dipendenti, ai fini della semplice verifica della regolarità delle operazioni che questi sono tenuti ad eseguire in adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la prestazione lavorativa, questa Corte ha già avuto modo dipronunziarsi (Cass. Sez. Lav. n. 9576 del 14/7/2001), statuendo quanto segue: "Le norme di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. Ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 4, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato". Sempre in motivazione, prosegue la sentenza in esame: "Ancor prima, in un caso analogo al presente, si era affermato (Cass. Sez. Lav. n. 10761 del 3/11/1997) che "lo statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), e specificamente i suoi artt. 2, 3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più "polizieschi". In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merceacquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa".

In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 12489 del 08.06.2012, in cui si afferma che: "La sentenza impugnata ha fatto richiamo al costante orientamento di questa Corte, che si condivide, secondo cui le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. n. 3590 del 14 febbraio 2011; Cass. n. 18821 del 9 luglio 2008; Cass. n. 9167 del 7 giugno 2003 ed altre conformi)". In questo caso, la decisione fa riferimento alla violazione di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.

Nei medesimi termini si era espressa la Suprema Corte anche nella sentenza n. 18821 del 9 luglio 2008. Così la sentenza in motivazione: "È in proposito noto l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (e non contestato dalla difesa della ricorrente) in ordine alla legittimità del tipo di controlli in esame, quantomeno ove finalizzati alla rilevazione di eventuali illeciti da parte del personale dipendente a danno del patrimonio aziendale. Secondo, tra le altre, Cass. 7 giugno 2003 n. 9167, infatti, le disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 3000, art. 2, che limitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale non precludono a questi diricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalle guardie giurate per la tutela di tale patrimonio, in particolare ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dalla legge al personale di cui all'art. 3, dello S.L. e direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Secondo tale orientamento, condiviso da questo collegio e al quale si è richiamata anche la sentenza impugnata, l'attivazione di tali tipi di controlli, in particolare attraverso agenzie di investigazione (ed. controlli occulti), non presuppongono necessariamente illeciti già commessi, come pure sostenuto in passato da una parte della dottrina che si è occupata della sistemazione giuridica del fenomeno, ma anche il sospetto (nascente dal rilievo delle ed. differenze inventariali, cui deve ritenersi del resto aver fatto riferimento anche la società, quando ha parlato, sia pure impropriamente, di "attività di controllo antitaccheggio") o anche la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. Ciò che appare viceversa essenziale per la legittimità di tali tipi di controllo, oltre alla finalità di accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali, è la necessità che il controllo si svolga secondo tecniche che richiamano quello che un qualsiasi cliente accorto pone normalmente in essere quando transita attraverso una qualunque delle casse per pagare e non si traducano in manovre dirette ad indurre in errore l'operatore".

In una più recente decisione, la n. 18507 del 21.09.2016 la Cassazione ha affermato l'utilizzabilità dei rapporti investigativi anche in un caso diverso rispetto a quelli fin qui esaminati; in particolare si è affermato che: "È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all'utilizzo di foto e filmati realizzati dall'investigatore privato ingaggiato dall'azienda per verificare l'attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato asvolgere lavori faticosi e ritenuti incompatibili con la patologia per la quale non si è recato al lavoro. Nella specie, si trattava di lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione. Per la Cassazione, è pienamente legittimo il ricorso da parte del datore di lavoro a un'agenzia investigativa per verificare l'attendibilità della certificazione medica, mentre non sussiste alcuna lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy, come sostenuto invece dal lavoratore".

Quindi, in via di estrema sintesi, dalle sentenze passate in rassegna può desumersi:

- la possibilità di utilizzare l'attività investigativa in relazione al compimento di atti illeciti dei dipendenti che non rientrino nel mero inadempimento degli obblighi contrattuali;

- la possibilità di utilizzare l'attività investigativa anche quando c'è il mero sospetto di comportamenti illeciti dei dipendenti in corso di esecuzione;

- l'esclusione della possibilità di ricorrere a rapporti investigativi in relazione all'attività principale oggetto del rapporto di lavoro, ossia l'esecuzione della prestazione da parte del lavoratore.

Ne consegue, quindi, che un caso come quello in esame - in cui il ricorso agli investigatori privati era finalizzato a verificare la sussistenza di comportamenti illeciti dei dipendenti, nel senso di comportamenti che, andando aldilà del mero inadempimento della obbligazione lavorativa, si sostanziassero in comportamenti di fatto pregiudizievoli dell'azienda, atteso che, evidentemente, non effettuare i controlli dovuti, esponeva il Consorzio a lamentele dei clienti e al pericolo di disdette dallo stesso oltre che di un vero e proprio danno all'immagine - rientra certamente tra quelle in cui è ammessa la possibilità di utilizzare un rapporto investigativo per provare i fatti contestati. Più specificamente appare rilevante la circostanza che in data 18.08.2018 il Consorzio G.C. aveva emesso una nota del seguente tenore: "Continuano a pervenire lamentele da nostri associati (che minacciano disdetta dal servizio) riguardanti continue fermate o addirittura soste di nostre auto in servizio presso bar-tabacchi, sosta nei fondi di proprietà delle guardie e addirittura soste in fondi di persone non associate a questo ente, (ledendo le norme imposte dalla questura) e comunque la quasi totale assenza nel territorio di nostra appartenenza. Al riguardo saranno espletati controlli in merito, da parte di questa presidenza, e in caso di veridicità di tali comportamenti, saranno adottati i più incisivi provvedimenti sanzionatori". Vi era quindi una particolare problematica scaturente da comportamenti precedenti tenuti da dipendenti del Consorzio che avevano condotto a lamentele specifiche da parte della clientela e, di conseguenza, anche alla necessità di rafforzare i controlli per evitare il reiterarsi di comportamenti che, evidentemente, andando aldilà del mero inadempimento della prestazione lavorativa, rischiavano di pregiudicare le finalità istituzionali del Consorzio.

3. Passando a esaminare la domanda di impugnativa di licenziamento, essa è infondata e va rigettata.

Com'è noto, "In tema di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte,fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte" (cfr. Cass. n. 7830/18, e Cass. n. 17108/16).

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato che gli episodi contestati al ricorrente devono ritenersi provati in virtù del rapporto investigativo, la cui utilizzabilità deve ritenersi consentita alla luce dei principi innanzi richiamati, e che è stato sostanzialmente confermato dai testimoni escussi. Più specificamente gli episodi in occasione dei quali il ricorrente, durante il proprio turno di guardia, in luogo dell'attività di perlustrazione e controllo prevista, ha di fatto per un consistente numero di ore disatteso l'obbligo di eseguire la prestazione, sostando all'interno del veicolo spento, senza quindi perlustrare e controllare, sono numericamente rilevanti se si considera il limitato lasso di tempo preso in considerazione (meno di un mese).

Inoltre, il comportamento tenuto dal ricorrente appare particolarmente grave se si considera anche la circostanza innanzi già rappresentata, relativa al fatto che la società datrice di lavoro, presumibilmente in seguito a una serie di segnalazioni, aveva specificamente allertato i propri dipendenti (cfr. nota del 18.08.2018) non solo in ordine al fatto che avrebbe proceduto a dei controlli specifici ma anche in ordine al fatto che evidentemente vi erano state delle condotte negligenti da parte dei dipendenti; il che imponeva che i dipendenti tenessero una condotta ancora più diligente e attenta nell'eseguire l'attività di controllo, e certamente non può ritenersi tale il comportamento tenuto dal ricorrente che, pur a fronte di questa specifica sollecitazione della società, di fatto ometteva una parte consistente della attività di controllo che avrebbe dovuto esercitare durante il suo turno. Ancora, sul piano personale, assume rilievo la circostanza che al ricorrente erano già state irrogate delle sanzioni disciplinari (cfr. note del 20.11.2018 e dell'11.01.2019), sempre per negligenze tenute nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

A ciò si aggiunga che il ricorrente, nel relazionare sul servizio svolto durante i turni oggetto di contestazione, ha di fatto dichiarato circostanze non rispondenti al vero, facendo risultare come tenute determinate condotte, di vigilanza e controllo, che, invece, non erano state tenute, circostanza che anch'essa incide certamente nel senso di minare alla radice e in maniera irreversibile il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Quanto alla proporzionalità della sanzione disciplinare applicata, essa sussiste certamente, tenuto conto della gravità dei comportamenti addebitati al lavoratore e confermati in questa sede, tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il ricorrente anche nella prospettiva di possibili reiterazioni di questo tipo di comportamento (cfr. Cass. n. 13152/06, n. 11430/00 e n. 1412/00), reiterazioni che, del resto, si erano già verificate se si considera che, nel circoscritto periodo di tempo preso in considerazione di circa un mese, erano state tre le condotte gravemente inadempienti tenute dal ricorrente e risultate dimostrate all'esito dell'istruttoria svolta.

Né assumono rilievo in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, che hanno riferito che di fatto non vi erano state lamentele pregresse da parte della clientela e che il comportamento del ricorrente era stato sempre corretto; si tratta, infatti, di circostanze non idonee, dì per sé, a confutare quanto invece emerso, attraverso la conferma dell'attività di osservazione e del contenuto del rapporto investigativo da parte degli investigatori sentiti come testimoni, in ordine alla condotte effettivamente tenuta dal ricorrente in relazione agli episodi contestati che hanno condotto la società resistente a decidere di licenziarlo.

Alla luce di ciò, devono ritenersi provati i fatti contestati al ricorrente e quindi il reiterato inadempimento, in un periodo temporalmente circoscritto, dell'obbligo di eseguire l'attività di vigilanza e controllo secondo le modalità che avrebbe dovuto svolgere durante il suo turno - con pregiudizio indiretto, quindi, anche per quei beni come la proprietà privata e la sicurezza personale che, trattandosi di attività di vigilanza, quest'ultima mira per definizione a tutelare - nonché, attraverso ciò, anche la falsa rappresentazione dell'attività svolta, con conseguente violazione anche degli obblighi di correttezza e buona fede, comportamento tale, quindi, da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che contraddistingue il rapporto di lavoro e da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 13512/2016) giustificando, quindi, la sanzione espulsiva.

Pertanto, il licenziamento impugnato deve ritenersi legittimo e la domanda va rigettata.

In termini analoghi si è espressa questa Sezione anche con l'ordinanza del 30.09.2021 resa in una fattispecie analoga alla presente, allegata alle note conclusive di parte ricorrente e il cui deposito deve ritenersi consentito, trattandosi di pronuncia giudiziale, peraltro successiva all'introduzione del presente giudizio.

Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento individuato in base alla domanda (indeterminabile-complessità bassa), tenuto conto del valore della natura della controversia, delle ragioni della decisione e della attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4518/2019 come innanzi proposta, così provvede:

1. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda relativa alle differenze retributive;

2. rigetta la domanda di impugnativa di licenziamento e, per l'effetto, conferma la legittimità di quest'ultimo;

3. condanna T.D. al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio G.C.R., che liquida in Euro 4.766,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Trani

Conclusione
Così deciso in Trani il 13 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.

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