... b) ha dedotto che Sicuritalia avrebbe erogato al sig. F. un "superminimo non assorbibile" al solo fine di procedere ad armonizzare la sua retribuzione di livello A1del ccnl portieri e custodi con quella di livello D del ccnl S.F. e che lo stesso "avrebbe potuto al più essere compensato da eventuali aumenti salariali previsti dal CCNL e non da e con altre voci retributive" (cfr. pag. 7 del ricorso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro - PRESIDENTE
Dott. Federico Grillo Pasquarelli - CONSIGLIERE
Dott. Piero Rocchetti - CONSIGLIERE Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n.ro 322 /2021 R.G.L.
promossa da:
D.F. nato a M. (B.) il (...) e residente in L. L. (T.), Via G. G. n. 20, c.f. (...), rappresentato e difeso giusta procura 18.02.2019 depositata unitamente al ricorso di primo grado dall'avv. Luca Zanetti e presso il di lui studio elettivamente domiciliato in Torino, Via XX Settembre n. 17.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
S.F. Soc. Coop. (già S.S.F. Soc. Coop., di seguito, anche solo "S.S.F." o "la Cooperativa" o "l'Appellato"), P. iva (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. N.D., con sede in C., Via M. A. n. 8, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta delega unita alla memoria difensiva di primo grado, dagli Avv.ti Andrea Fortunat, Miriana Ranieri e Maurizio De la Forest ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Torino, Via Mazzini, n. 31.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: retribuzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.2.2019 D.F., socio e dipendente di S.S.F. s.p.a. dal 16.9.2010, ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Torino in funzione di Giudice del lavoro, la datrice di lavoro lamentando l'errata "quantificazione patrimoniale" delle ore lavorate in più rispetto all'orario contrattualmente previsto ed invocando l'applicazione dell'art. 3 L. n. 142 del 2000 al fine di ottenere il pagamento delle maggiorazioni previste dal c.c.n.l. S.F. per il lavoro supplementare e per il lavoro straordinario, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento per tali titoli della somma complessiva di Euro 16.409,68, oltre ad Euro 437,74 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione dei conteggi.
Il ricorrente ha inoltre lamentato il mancato versamento del contributo al Fondo F. chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di Euro 1882,42 (l'ulteriore domanda, con la quale era stato chiesto al Tribunale di "accertare e dichiarare che tra le parti intercorre attualmente un rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato a far data dal 16 settembre 2010" è stata oggetto di rinuncia in corso di causa).
Si è costituita la società convenuta la quale ha difeso la correttezza del proprio operato deducendo:
-quanto alla prima domanda, di aver dato applicazione al proprio regolamento interno approvato in data 4.2.2013 nell'ambito di un piano di crisi aziendale ex art. 6 L. n. 142 del 2001 che prevedeva misure temporanee progressivamente modificate dal 2017 in poi, una volta "superata la negativa fase congiunturale" (mai impugnato dal ricorrente) e di aver comunque erogato al ricorrente una retribuzione "complessivamente più alta di quella propria del livello di inquadramento" e "un ulteriore importo a titolo di superminimo conto futuri aumenti pari ad Euro 229,59 lordi mensili";
-quanto al contributo al Fondo, di non sapere se il ricorrente si fosse mai iscritto, nulla essendo stato allegato in proposito dalla controparte, e di non aver potuto comunque versare nulla prima del 1 maggio 2016, in forza delle disposizioni dettate dal Fondo stesso nella circolare del 12.4.2016, risultando dunque indebito il pagamento di Euro 1.085,39 richiesto per il periodo luglio 2013 - aprile 2016.
La società ha inoltre contestato la correttezza dei conteggi avversari, eccependo:
-di aver erogato una maggiorazione per lavoro notturno non prevista dal c.c.n.l. ma dal solo regolamento del 2013 (Euro 0,80/h), risultando dunque indebito, sulla base della tesi del ricorrente, il pagamento effettuato a tale titolo, per un totale di Euro 8.034,07, non sottratto dalla controparte dal maggior importo asseritamente dovuto;
- l'errata quantificazione del contributo per il Fondo F., essendo al più dovuta la somma forfettaria di Euro 792,00 lordi dal luglio 2013 al dicembre 2018 e non la somma di Euro 0,173 centesimi per ciascuna ora lavorata. Infine, la società ha formulato una "eccezione di assorbimento/compensazione" con quanto percepito dal ricorrente in misura eccedente alla retribuzione tabellare e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione estintiva di ogni credito maturato prima del quinquennio antecedente la messa in mora ricevuta il 27.2.2019.
Alla prima udienza, in replica alle difese avversarie, il ricorrente ha dedotto che l'onere di iscrizione al Fondo gravasse sulla società e che le maggiorazioni per il lavoro straordinario previste dal c.c.n.l. non potessero essere derogate in pejus dalla società.
Alla successiva udienza la parte attrice ha chiesto di produrre documentazione al fine di dimostrare l'avvenuta approvazione del regolamento interno richiamato dalla controparte "senza che fossero rispettati i quorum" - e dunque la nullità della relativa delibera dell'assemblea - e un estratto del regolamento del Fondo F. (solo quest'ultimo documento è stato acquisito con Provv. del 14 agosto 2019).
All'udienza del 13.11.2019 sono stati chiesti chiarimenti alle parti in ordine ai conteggi e la parte ricorrente ha dedotto la nullità della delibera di approvazione del suddetto regolamento per insussistenza del requisito della temporaneità delle misure adottate; a scioglimento della riserva in quella sede assunta, è sstata disposta la produzione dei fogli presenza e dell'intero regolamento del fondo F..
Alle successive udienze le parti hanno discusso in merito alle istanze istruttorie e prodotto note di chiarimenti sui conteggi.
All'udienza del 14.04.2021 la causa è stata discussa dalle parti, dopo le precisazioni rese sui rispettivi conteggi ed il primo Giudice, con la sentenza n.612/2021, in parziale accoglimento del ricorso, ha respinto la domanda relativa alle maggiorazioni per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario ed ha accolto la domanda volta ad ottenere l'adempimento in tema di assistenza sanitaria integrativa (Fondo F.) condannando la società convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.646,00 lordi oltre accessori di legge.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite.
Ha proposto appello avverso la sentenza il Signor F.D., assumendo le seguenti conclusioni:
"- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il diritto in capo al ricorrente di vedersi attribuite le maggiorazioni previste dal CCNL S.F., per i motivi sopra indicati, per il lavoro suppletivo (diurno e notturno) e per il lavoro straordinario (diurno e notturno) e conseguentemente, condannare parte resistente S.S.F. - soc. coop., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in C., Via M. A. n. 8, c.f. (...), al pronto ed immediato pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro. 16.409,68 a titolo di pagamento delle maggiorazioni previste per le ore di lavoro suppletivo e straordinario oltre ad Euro 437,74 per rimborso spese sostenute per la revisione delle buste paga come da proposta di parcella allegata in calce ai conteggi, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinanda in corso di causa;
In ogni caso si chiede che l'Ill.ma Corte Voglia:
- condannare la convenuta al pronto ed immediato pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme oggetto di condanna dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- trasmettere l'emananda sentenza agli Istituti previdenziali ed assicurativi competenti ai fini della regolarizzazione dell'esponente nel rispetto della L. n. 335 del 1995; - con il favore delle
spese di lite, TF 15%, IVA e CPA come per legge.
- Con il favore di lire in entrambi i gradi di giudizio".
Ha resistito la cooperativa, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, proponendo appello in via incidentale ed assumendo le seguenti conclusioni:
"1. rigettare l'appello proposto dal sig. D.F. avverso la sentenza impugnata, mandando assolta S.F. Soc. Coop., già S.S.F. Soc. Coop. da qualsivoglia pretesa;
2. in parziale riforma della stessa sentenza e in accoglimento dell'appello incidentale proposto con la presente memoria, accertare - per le ragioni esposte nel presente atto - la non debenza del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa (F.) ex adverso richiesto, rigettando tutte le domande da lui proposte in primo grado;
3. per l'effetto, condannare lo stesso sig. F. a restituire a Sicuritalia la somma lorda di Euro 1.642,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a lui versati dalla Cooperativa in esecuzione della sentenza di primo grado;
4. in ogni caso con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge".
All'udienza del 19.10.2021, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
Motivi della decisione
Sulle maggiorazioni per lavoro supplementare e per lavoro straordinario svolti nel periodo gennaio 2013-settembre 2018
1.
Sul punto il primo Giudice ha deciso la causa con la seguente motivazione che si riporta:
"Con la prima domanda il ricorrente ha chiesto il pagamento delle maggiorazioni previste dal c.c.n.l. S.F. per il lavoro supplementare1 e per il lavoro straordinario svolti nel periodo gennaio 2013-settembre 2018, invocando la previsione di cui all'art. 3 L. n. 142 del 2001, secondo cui "le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine".
Per dimostrare la fondatezza della propria domanda il ricorrente avrebbe dovuto quindi quantificare il trattamento economico complessivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva e dimostrare di aver percepito un trattamento inferiore a tale misura. Ciò non è accaduto: la parte attrice si è infatti limitata ad indicare di non aver ricevuto nel corso dell'intero rapporto il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare, chiedendo il pagamento di Euro 16.409,68 senza operare in concreto alcun raffronto. Il ricorrente, inoltre, ha confermato quanto da subito dedotto dalla parte convenuta, e cioè di aver ricevuto nel corso del rapporto emolumenti non previsti dal c.c.n.l., in particolare Euro 229,59 lordi mensili (per un totale di Euro 14.565,78) "a titolo di superminimo conto futuri aumenti", ed Euro 8.034,07 per la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal regolamento interno del 2013 (v. verbale odierna udienza).
La domanda del ricorrente, così come prospettata, appare quindi infondata.
Per completezza si può comunque osservare che il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare previste dal c.c.n.l. e richieste nel presente giudizio, come documentato dalla parte convenuta, è stato per intero sospeso dal 2013 in forza di una delibera assembleare che, contestualmente all'approvazione di un piano di risanamento per crisi aziendale ex art. 6 L. n. 142 del 2001, ha adottato un nuovo regolamento interno, attuativo di tale piano, e che tale pagamento è stato poi progressivamente ripristinato, dal maggio 2018 in poi, a seguito di una successiva Delib. del 30 marzo 2017 (v. docc. 4 e 4 bis e precisazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza del 17.12.2020).
A tale proposito le deduzioni della parte ricorrente in merito alla nullità della delibera che ha approvato il suddetto regolamento per mancato rispetto del quorum e per insussistenza del requisito della temporaneità dello stato di crisi - peraltro formulate tardivamente, nel corso del giudizio, e non nella prima difesa utile rispetto alla costituzione avversaria - non appaiono fondate. Quanto al primo profilo, premesso che la parte ricorrente non si è premurata di indicare quale dei due quorum (costitutivo o deliberativo) non sarebbe stato rispettato, si deve osservare che le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci in violazione delle previsioni dello statuto societario sono annullabili e non nulle, come previsto dall'art. 2377 c.c., applicabile alle società cooperative in forza del richiamo operato dall'art. 2519 c.c..
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla dedotta insussistenza del carattere temporaneo delle misure adottate per fronteggiare lo stato di crisi: di recente la Suprema Corte, disattendo le argomentazioni esposte nelle pronunce di merito citate e prodotte dalla parte ricorrente (alcune delle quali emesse da questo tribunale e dalla Corte d'Appello di Torino), ha chiarito infatti che la deliberazione di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore ex art. 6 L. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi, la cui carenza, tuttavia, "non determina una ipotesi di illiceità dell'oggetto o una violazione di norme volte ad impedire la deviazione dallo scopo economico pratico della società, che giustificano la sanzione più grave della nullità ex art. 2379 c.c., ma rientra nella regola generale dell'annullabilità delle delibere assembleari di cui all'art. 2377 c.c., con applicazione del relativo regime di impugnazione" (cfr. Cass. Sez. L., ordinanza n. 2967 dell'8.2.2021, le cuimotivazioni, pienamente condivisibili, devono qui intendersi integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Non versandosi nell'ipotesi di nullità, e non essendo stato richiesto l'annullamento della delibera nei termini previsti dalla legge da parte del ricorrente nella sua qualità di socio, può ritenersi che essa debba trovare applicazione al rapporto tra le parti, risultando dunque superfluo verificare se, come richiesto dalla parte convenuta, il successivo piano di riallineamento deliberato nel 2017 sia idoneo a rivelare la temporaneità delle misure adottate dalla cooperativa".
2.
Fonda il suo appello la Difesa del Signor F. sui seguenti motivi:
a) ha errato il primo Giudice posto che nel proprio atto di primo grado il ricorrente "avrebbe descritto la propria attività in termini di mansioni e di orario" e quindi di avere a buon diritto chiesto il pagamento delle ore di lavoro supplementari, straordinarie e notturne con le maggiorazioni proprie del ccnl S.F.;
b) ha dedotto che Sicuritalia avrebbe erogato al sig. F. un "superminimo non assorbibile" al solo fine di procedere ad armonizzare la sua retribuzione di livello A1del ccnl portieri e custodi con quella di livello D del ccnl S.F. e che lo stesso "avrebbe potuto al più essere compensato da eventuali aumenti salariali previsti dal CCNL e non da e con altre voci retributive" (cfr. pag. 7 del ricorso);
c) ha sostenuto l'invalidità del piano di crisi adottato da Sicuritalia in quanto niente affatto temporaneo;
d) ha evidenziato che l'Appellata disporrebbe di un bilancio che "non espone debiti significativi sparsi né crediti da recuperare: è quella che viene definita un'azienda in salute" e avrebbe registrato "un aumento del fatturato proprio a partire dall'esercizio sociale del 2017", ciò che smentirebbe la "sussistenza di una grave crisi economica e priva dei necessari presupposti di legge la delibera con la quale fu assunto il regolamento del 2017";
e) ha affermato che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2967/2021 prodotta dalla Difesa di Sicuritalia e fatta propria dal primo Giudice "solo apparentemente disattende le pronunce della Corte d'appello di Torino poiché tale scritto risulta essere stato reso a favore di una società di capitali ... nel caso che ci occupa la fattispecie risulta essere completamente diversa: la parte appellata è una cooperativa e come tale soggiace alla ormativa speciale di cui alla legge L. n. 142 del 2001", la quale norma "prevede all'ultimo comma dell'art. 6, una ipotesi di nullità, come tale rilevabile anche d'ufficio".
3.
Ritiene il Collegio che i motivi di impugnazione siano infondati e debbano essere respinti.
In primo luogo si deve evidenziare che, come correttamente dedotto in sentenza, l'appellante principale non si sarebbe dovuto limitare a chiedere il pagamento di Euro 16.409,68 senza porre in raffronto le singole voci retributive con la contrattazione collettiva di settore, al fine di dimostrare la violazione da parte di Sicuritalia della L. n. 142 del 2001.
Inoltre è pacifico che il Signor F. -socio lavoratore della Cooperativa dal 2010 ad oggi - non ha impugnato:
1. né la delibera di assemblea dei soci del 2013 relativa a difficoltà economiche con la quale la medesima ha derogato in peius alcuni istituti contrattuali, ovvero le maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario e non già il "trattamento economico minimo" - rectius la retribuzione tabellare - dei soci lavoratori;
2. né la delibera di assemblea dei soci del 2017 che - al contrario - ha decretato l'uscita della Cooperativa dalla situazione economica di crisi in cui versava e che ha dettato un progressivo piano di riallineamento alle disposizioni del CCNL dal 1 maggio 2018 in avanti, con percentuali di maggiorazione via via sempre crescenti, fino all'adeguamento definitivo con decorrenza dal 1 maggio 2021 (di tale schema di "rientro" dà atto anche il lavoratore a pag. 9 del proprio ricorso in appello).
Al contrario, il sig. F. ha pacificamente dichiarato nel corso del giudizio di non aver mai impugnato le delibere stesse nei termini di cui all'art. 2377 c.c., ovvero entro 90 giorni dalla loro deliberazione, disposizione questa pienamente applicabile anche alle società cooperative, in quanto compatibile ai sensi dell'art. 2519 c.c.2.
Il predetto articolo 2377 c.c. dispone che le delibere assembleari (nell'ambito delle quali debbono essere ricomprese anche quelle inerenti all'approvazione dei regolamenti interni) "vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti". Peraltro, le medesime delibere possono essere impugnate "dai soci assenti, dissenzienti od astenuti". Ancora l'art. 2377 c.c. prevede che: "L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo".
Non condivisibile è l'eccezione contenuta a pag. 19 del ricorso in appello con riferimento all'inapplicabilità alle cooperative di tali disposizioni codicistiche che trovarebbe applicazione solo per le società di capitali (non foss'altro perché le cooperative non sono certo società di persone, ma di capitali a tutti gli effetti).
Rileva il Collegio che sulla predetta questione si è già pronunciata la Cassazione con la ordinanza n. 2967 dell'8 febbraio 2021, citata nella sentenza del Tribunale di Torino oggetto del presente gravame, che riguardava un lavoratore socio di una Scarl.
In particolare il lavoratore aveva adito il Tribunale di Massa ed aveva esposto di essere socio lavoratore della .Cooperativa .... a r.l. ; deducendo che con una serie di delibere la società aveva disposto la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore.
Nel rilevare la invalidità degli atti, aveva convenuto in giudizio la società chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.544,38 a. titolo differenze retributive.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso mentre la locale Corte territoriale lo aveva accolto integralmente.
La Corte distrettuale era pervenuta a tale convincimento argomentando, in estrema sintesi, in ordine alla invalidità delle delibere inerenti al piano di crisi e con le quali era stata prevista la decurtazione delle retribuzioni dei soci; aveva rimarcato che al fine di impedire abusi ai danni dei lavoratori in materia di retribuzione minima, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il piano di crisi doveva fondarsi su una effettiva difficoltà aziendale di natura temporanea e palesare uno stretto nesso di causalità fra lo stato di crisi e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi pianificati.
Nello specifico il requisito mancante nella complessiva pianificazione dello stato di crisi aziendale era quello della temporaneità, posto che dopo due anni di proroga del piano, implicante una non trascurabile riduzione delle retribuzioni, nel giugno 2013 era stata di nuovo proposta una proroga del piano medesimo.
In tale prospettiva, secondo i Giudici dell'appello, l'atto deliberativo doveva considerarsi affetto da nullità radicale ai sensi dell'art.1418 c.c. per illiceità dell'oggetto.
La cooperativa aveva proposto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte ,nella citata ordinanza, aveva accolto il motivo di gravame rilevando e ritenendo quanto segue:
"Non può sottacersi, ai fini di corretto iter motivazionale, che meritevole di condivisione è la statuizione con la quale i giudici del gravame hanno scrutinato la conformità delle, delibere inerenti al piano aziendale rispetto ai principi sanciti dall'art.6 L. n. 142 del 2001, pervenendo ad un convincimento negativo, per la violazione del principio di naturale e necessaria temporaneità dello strumento previsto dalla menzionata disposizione.
Deve considerarsi che la L. n. 142 del 2001, art.3, comma 1, prevede che "Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".
Deve poi, rimarcarsi, che secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142 del 2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso dicrisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. d)) e di prevedere altresì forme di apporto anche economico da parte del socio lavoratore al solo scopo di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa (L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, lett. e)).
Al riguardo va, poi, richiamata anche la disposizione contenuta nell'art.6, comma 2, della Legge in esame la quale, nello stabilire il principio generale dell'inderogabilità in pejus del trattamento economico minimo di cui all'art.3 comma 1, prevede esplicitamente alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del "piano di crisi aziendale".
In tal senso la Corte di merito ha bene evidenziato che detto meccanismo normativo risulta disciplinato dall'art.6 comma 2, altresì rimarcando che il principio secondo cui la retribuzione in favore dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per le prestazioni erogate in favore della società, deve essere proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai soci e alle loro famiglie, ai sensi dell'art. 36 Cost., va coordinato anche alla funzione sociale della cooperazione, ispirata allo scopo di mutualità, dovendo procedersi ad un bilanciamento di interessi che involga anche la tutela dei diritti protetti dall'art.45 Cost. (cfr. Cass. 28/8/2004 n. 17250).
Così definito il thema decidendum, deve ritenersi che congruamene il giudice del gravame abbia anche richiamato i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, secondo cui in tema di società cooperative, la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi, ex art. art.6, comma 1, lett. d) ed e), della L. n. 142 del 2001, in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale apposizione di un termine finale ad esso (cfr. Cass. 18/7/2018 n.19096, Cass. 28/8/2013 n. 19832).
Si condividono, dunque, gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame laddove ha inquadrato nella categoria della invalidità, la fattispecie di delibere societarie contrassegnate dalla mancanza della apposizione di un limite temporale, in deroga dei principi vigenti in tema di trattamento economico spettante al socio lavoratore.
Ciò che non si condivide, sono invece le ricadute della carenza del requisito di temporaneità della riduzione dei compensi spettanti ai soci al di sotto dei minimi sanciti dalla contrattazione collettiva di settore, che la Corte di merito ha indirizzato nel senso della nullità degli atti ritenuti viziati.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 c.c.).
Nell'ambito dell'autonoma disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società (per azioni) vi è, dunque, una inversione dei principi comuni (artt. 1418, 1441 cod. civ.)
Regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), la previsione della nullità essendo limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ.,di impossibilità o illiceità dell'oggetto.
I casi contemplati da tale ultima disposizione, ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, e la violazione di norme poste a tutela di soci o gruppi di soci (vedi Cass. 15/11/2000 n.1479) comporta la mera annullabilità della delibera (ex plurimis, Cass. 27/7/2005 n. 15721; Cass. 9/4/1999 n. 3457, arg. da Cass. 24/3/2014 n.6882); e ciò in virtù di una regola diretta a bilanciare l'interesse alla gestione ordinata dell'impresa sociale e l'esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie (in questi sensi vedi Cass. 24/7/2007 n.16390, cui adde Cass. 11/7/2008 n.19235).
Conclusivamente, è bene rammentare che l'applicabilità anche al socio lavoratore del canone della retribuzione proporzionata e sufficiente sancita dalla L. n. 142 del 2001 - e già evocata in epoca anteriore in virtù della evoluzione normativa nel senso di una "tendenza espansiva della legislazione giuslavoristica" in materia (C. Cost. n. 451 del 1998) che aveva già creato un contesto favorevole all'applicazione diretta per il socio lavoratore, del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente - involve comunque un giudizio di valore che importi il coordinamento con quella che è la funzione sociale della cooperazione a finalità di mutualità (art. 45 c.1 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità).
Nell'ottica descritta, e pur volendo esprimere una più accentuata sensibilità - nell'esercizio della cennata attività valutativa degli interessi in gioco - per i valori tutelati dall'art.36 cost., non appare congrua l'applicabilità della sanzione della nullità sancita dall'art.2379 c.c., non essendo ravvisabili nelle delibere societarie che avevano prorogato la riduzione dei compensi spettanti ai soci in ragione del protrarsi della crisi negli anni 2011-2013, una violazione di tale gravità da essere assimilata ad una ipotesi di illiceità dell'oggetto, per violazione di norme volte ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società (vedi Cass. cit. n.19235/2008, Cass. n.16390/2007). E ciò proprio considerando la peculiarità della struttura societaria ispirata a finalità di cooperazione e mutualità, oltre che la ricordata esigenza di stabilità (e rapidità) delle deliberazioni societarie, che la applicata sanzione della nullità non appare appropriata alla fattispecie considerata, dovendo farsi invece applicazione della categoria della annullabilità delle delibere societarie di cui all'art.2377 e del relativo regime di impugnazione".
I motivi di appello principale devono, pertanto, essere disattesi.
4.
Sul mancato versamento del contributo per l'iscrizione al F.
Sul punto il Tribunale, accogliendo la domanda, si è integralmente riportato ad un precedente di questa Corte (causa rgl 435/2018 appellante S.S.F. soc.coop.).
Il primo Giudice ha così motivato:
"In merito all'ulteriore domanda del ricorrente, volta ad ottenere l'adempimento delle obbligazioni in tema di assistenza sanitaria integrativa, si osserva che:
-l'art. 32 del c.c.n.l. , rubricato "Assistenza sanitaria integrativa", così recita: "Per il personale adibito ai S.F. è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 Euro/ mese, a partire dal 1 luglio 2013, per l'iscrizione al Fondo F.. Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'azienda è parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad Euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'articolo 23" (doc. 3 ric);
-è pacifico che la società non ha dato attuazione a tale previsione; - il regolamento del 2013 non ha sospeso né ridotto tale trattamento retributivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente in sede di discussione;
-come emerge dalla comunicazione trasmessa all'avv. ZANETTI dallo stesso Fondo, allegata al verbale dell'odierna udienza, all'iscrizione al Fondo deve procedere il datore di lavoro, in via telematica sull'apposita piattaforma, utilizzando le proprie credenziali;
- è dunque imputabile alla società la mancata iscrizione del ricorrente e di conseguenza anche il mancato pagamento delle quote mensili;
-la comunicazione del 13.4.2016 prodotta sub doc. 6 dalla convenuta non appare invece rilevante ai fini della decisione, perché non dimostra l'impossibilità di iscrivere i lavoratori al Fondo prima del maggio 2016 e nessuna istanza istruttoria è stata formulata per dimostrare tale asserita impossibilità;
- versandosi nell'ipotesi di omissione totale dei versamenti deve trovare applicazione la previsione dell'art. 32 c.c.n.l., che pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad Euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità.
Per le ragioni sopra indicate la domanda appare meritevole di accoglimento, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (sulla quale la parte ricorrente nulla ha obiettato).
Sul quantum debeatur non residua contestazione, avendo le parti concordemente indicato all'odierna udienza l'importo di Euro 1642 lordi (calcolato moltiplicando l'importo mensile di Euro30 previsto dall'art. 32 cit. per il numero di mesi in cui si è protratto l'inadempimento), escludendo il periodo coperto da prescrizione. A tale somma devono aggiungersi interessi e rivalutazione ax art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo.
Deve esser respinta l'eccezione di "assorbimento/compensazione", non essendo emerso che la convenuta per un errore a sé non imputabile abbia corrisposto delle somme maggiori di quelle dovute".
5.
Fonda il suo appello incidentale la Difesa della cooperativa:
a) A differenza di quanto argomentato dal primo Giudice, l'art. 15 del Regolamento della Cooperativa ("Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro in forma subordinata") prevede, al punto 6, quanto segue: "gli istituti atti a regolare i rapporti di lavoro in forma subordinata contratti con i soci sono riportati negli allegati "A" e B" facenti parte integrante del presente regolamento, Per quanto non previsto negli allegati "A" e "B" si farà riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge laddove compatibili con lo specifico stato di socio".
Non è dunque prevista l'iscrizione, per i soci lavoratori di cooperativa, al Fondo F., che viene contemplata solo dal contratto collettivo, all'art. 32, ma che è certamente facoltativa e non prevista per i soci della cooperativa ma solo per i dipendenti della stessa.
Atteso dunque il genuino rapporto associativo del sig. F. - mai contestato - non possono che trovare applicazione le norme del regolamento interno sul punto.
b) Non vi sono prove che il Signor F. sia iscritto al fondo né risulta allegata alcuna prova di iscrizione.
c) Prima del 12.04.2016 nulla poteva essergli corrisposto a tale titolo per l'impossibilità di sua iscrizione al F.
In ragione di ciò, in via subordinata, sostiene debba essere detratta la somma di Euro 1.085,39 dal luglio 2013 all'aprile 2016.
6.
Ritiene il Collegio che i motivi debbano essere disattesi alla luce della motivazione della citata sentenza di questa Corte territoriale che già li ha esaminati e alla quale si intende dare continuità.
Si deve ribadire che ai sensi dell'art. 32 del CCNL Vigilanza Privata - Sezione S.F., l'iscrizione al F. o, in alternativa, il contributo di Euro 30,00 mensili sono stati riconosciuti a favore dei lavoratori con decorrenza dal 1.7.2013; la società appellante non ha iscritto i lavoratori al F. né ha pagato l'importo previsto dal CCNL.
La comunicazione del F. del 12.4.2016 non rileva, perché l'appellante non ha provato, né dedotto, di avere richiesto l'iscrizione al F. dei propri lavoratori adibiti ai S.F. in epoca immediatamente successiva al 1.7.2013.
Per il resto non si può che ribadire come il Signor F. oltre che socio sia tutt'ora dipendente della cooperativa come riconosciuto dalla stessa nella propria comparsa di costituzione in appello.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere respinto.
7.
Alla luce della reiezione di entrambi gli appelli ritiene il Collegio di compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione (l'appellante principale ha i requisiti reddituali per l'esenzione).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge entrambi gli appelli;
compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 19 ottobre 2021.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2021.
