REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco - Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia - Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 9 febbraio 2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1769 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020
TRA
B.L. e F.D., con gli Avv.ti Pier Luigi e Chiara Panici
Appellanti
E
N.P. Spa, con gli Avv.ti Andrea Biondi, Vittorio Pomarici, Federico Carolla, Marcello Giustiniani, Anna Maria Beatrice Colombo
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1918/2020 pronunciata il 25.2.2020.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, dipendenti della S. Soc. Coop. S.F., avevano evocato in giudizio la N.P. Spa per sentir dichiarare la sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto e pertanto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dall'inizio rispettivo della prestazione in favore della N.P.. Avevano infatti dedotto, in sintesi, di avere lavorato rispettivamente dall’ 01.01.2011 il B. e dal 01.07.2014 il F. svolgendo mansioni di portineria, ricezione posta, centralino in uno stabile di proprietà della I. - I.C.B. S.p.A., sede della stessa, in via E. C. n. 110/D a R.; e che il rapporto era poi proseguito ex art. 2112 c.c. con l'acquisizione della I. da parte della N.P. Spa; di avere svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle pattuite con la S. di mera portineria, vale a dire mansioni di addetti al centralino e al ritiro della corrispondenza, anche in sostituzione di dipendenti della N.P., utilizzati promiscuamente rispetto a questi ultimi e senza un contratto di appalto fra le due società da cui fosse possibile verificare il titolo che legittimava la N.P. all'utilizzazione dei ricorrenti.
La N.P., nel costituirsi, aveva ricostruito la vicenda societaria, per cui le iniziali C. Spa e I., controllante di questa, per effetto di un rebranding avevano dato origine alla N.P. il cui oggetto era la gestione dei pagamenti digitali, e alla N. Spa, sorta sulle ceneri di I., poi acquisita dal G.M., rimasta proprietaria dell'immobile e poi ridenominata D.; per cui l'appalto sarebbe intercorso fra S. e D., restandone estranea la società convenuta in giudizio, mera locataria, cui la D. forniva non soltanto i locali, bensì anche il servizio id portineria; inoltre le ulteriori mansioni che i ricorrenti reclamavano di avere svolto erano marginali e prestate a mero titolo di cortesia.
Escussi alcuni testimoni, il ricorso è stato rigettato in quanto, ad avviso del Tribunale, risultava dimostrato che il servizio di reception e di guardiania, a cui erano addetti gli odierni ricorrenti, era stato esternalizzato dalla titolare dei locali, D. S.p.A., ed affidato alla società S. S.p.A.; che gli strumenti di lavoro erano forniti dalla D.; che i ricorrenti rispondevnao al centralino e ritiravano la posta per conto della resistente soltanto durante la pausa pranzo dei dipendenti della stessa e sempre a mero titolo di cortesia.
I signori B. e F. hanno appellato la sentenza riproponendo le difese già spiegate e censurando la sentenza sotto diversi profili:
1. Erronea declaratoria della mancata prova della direzione ed organizzazione della prestazione da parte della N.P., erronea valutazione delle istanze istruttorie: i testi S., D.N. e P. così come la documentazione in atti dimostrerebbero che l'attività dei ricorrenti era assegnata, diretta, organizzata da preposti della N.P., a voce o tramite la mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
2. Erronea declaratoria di irrilevanza delle mansioni svolte in sostituzione dei dipendenti della N.P., omessa valutazione della loro promiscuità/fungibilità: non potevano dirsi effettuate a titolo di cortesia mansioni quotidiane di sostituzione degli addetti della convenuta, mentre si era accertato che i ricorrenti, in sostanza, integravano l'organico della società;
3. Sussistenza degli elementi tipici dell'interposizione vietata di manodopera e/o dell'appalto illecito, per come individuati dalla giurisprudenza;
4. Erronea declaratoria di riconducibilità dell'attività lavorativa al contratto di appalto fra D. e S.: i ricorrenti non dipendevano da S. spa, contraente dell'asserito appalto, bensì dalla S. soc. Coop. s.F.; essi inoltre hanno reso la prestazione nell'interesse della N.P. e non della D.;
5. Inesistenza dei contratti di appalto fra N.P. e S. Soc. Coop. S.F., con conseguente impossibilità di verificare a quale titolo i ricorrenti rendevano la prestazione lavorativa in favore di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro;
6. Omessa ed erronea valutazione della documentazione prodotta, in quanto il Tribunale ha valutato come rilevanti i contratti fra società prodotti dalla N.P. che sono invece inconferenti, nonché documentazione formata dalla stessa parte, oppure relativa alla sicuritalia che non è il datore di lavoro formale degli appellanti;
7. Omessa valutazione sull'inesistenza del rischio di impresa, dell'organizzazione di mezzi, del know how del formale datore di lavoro, essendo dimostrato che i ricorrenti erano organizzati unicamente da preposti della N.P., come confermato dai testi, né è contestato che la loro datrice di lavoro venisse pagata ad ore lavorate senza rischio di impresa e senza che sia emerso alcun particolare know how;
8. Omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali che smentiscono la tesi della N.P. in merito al distacco presso D. del teste P..
La N.P. si è costituita anche nel presente grado per resistere all'appello e tornando a sostenere che i "servizi generali" di gestione dell'immobile (dunque non solo la portineria ma anche, ad esempio, i servizi di pulizia) erano stati appaltati dalla locatrice D. alla R. Spa che aveva poi subappaltato il servizio di portineria alla S. Spa e pertanto la N.P. - peraltro nata nel 2017 allorché il servizio di centralino fu totalmente dismesso - deve considerarsi estranea alla vicenda e mera fruitrice di servizi approntati dalla locatrice per mezzo di terze entità.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza di discussione la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Motivi della decisione
1.
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto, come anche sopra sinteticamente riportato, sono presenti le indicazioni di legge e l'atto di gravame risulta conforme al modello legale, consentendo di individuare con chiarezza, nei limiti del devoluto, le parti della sentenza gravata e non condivise, le modifiche da apportare alla stessa, le circostanze che hanno asseritamente viziato la decisione e la decisività di esse in tal senso. Con l'innovazione normativa il legislatore non ha trasformato il gravame in un atto corrispondente ad un modello formale, ma ha indicato ed imposto specifici requisiti, la cui sussistenza prescinde da una peculiare tecnica di redazione e deve essere verificata in concreto. L'atto di appello, nella fattispecie, presenta appieno, come già rilevato, i requisiti di sostanza e di forma del nuovo art. 434 c.p.c.. Si veda, in ogni caso, a conferma di quanto precede, Cass. n. 2143/15. Secondo la pronuncia, l'art. 434 comma 1, nel testo introdotto dalla L. n. 134 del 2012, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente , sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono; sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte, senza che tali deduzioni debbano assumere una determinata forma o ricalcare la sentenza appellata con diverso contenuto. Quindi, il ricorso in appello può anche riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado, purché comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.
2.
L'appello è nel merito fondato. I motivi relativi all'erronea valutazione del materiale istruttorio possono al riguardo esaminarsi congiuntamente.
La ricostruzione offerta dalla N.P. soffre di alcune carenze probatorie che conducono ad escludere la legittimità nell'utilizzazione, da parte della N.P., in ipotesi anche unitamente ad altre entità commerciali aventi sede nell'immobile, delle prestazioni pacificamente rese dai signori B. e F. all'interno dell'immobile di via C..
Giova esporre ordinatamente le risultanze istruttorie emerse in primo grado e non tutte considerate o correttamente valutate nella sentenza gravata.
2.1.
L'espletata istruttoria testimoniale ha dimostrato che i ricorrenti svolgevano attività di: portierato, ritiro corrispondenza, centralino, le ultime due quotidianamente (benché per una parte soltanto della giornata) "anche" in favore della N.P. e (quanto alle ultime due attività) in sostituzione dei dipendenti di questa; in particolare, quanto al centralino, è vero che questo fu dismesso nel 2017, ma l'affermazione della N.P. di avere fatto ingresso in quell'immobile soltanto da quell'anno per effetto di un rebranding che dalla I. (altrove nella memoria: dalla C. Spa) avrebbe condotto alla nascita della N.P. e della N. Spa (poi D.) è rimasta, in alcuni punti nodali della ricostruzione, sfornita di prova.
Infatti, dalle visure camerali in atti emerge che la N.P. esiste dal 2003; e la D. addirittura dal 1939, per cui il passaggio I. - D. è rimasto indimostrato nei suoi effetti sulla gestione dell'immobile in questione e dei relativi servizi; così come non consta affatto la ridenominazione della N. Spa in D.. In altre parole, al di là della ricostruzione offerta alle pagine 5 e ss. della memoria difensiva di primo grado, che riguarda soltanto le vicende delle varie società ma non anche quelle della sede di via C., non vi è prova (che avrebbe dovuto essere necessariamente documentale) che la odierna appellata non sia cessionaria del ramo di azienda della I. relativo alle attività nel cui interesse operavano gli odierni appellanti.
Invero, la lunga allegazione in merito alle vicende societarie nate dalle plurime trasformazioni della I. si conclude, nelle difese della N.P., con "All'esitodi tale riorganizzazione societaria perfezionatasi a luglio 2018: N.P., holding di un gruppo (N.) che include istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento che svolgono la propria attività nel mercato dei pagamenti digitali, è focalizzata esclusivamente sul core business dei pagamenti elettronici e sullo sviluppo della relativa tecnologia; N. S.p.A. (già I.), appartenente ad un gruppo (M.) diverso da quello cui appartiene N.P., fornisce servizi bancari con la nuova ragione sociale di D.. Quindi, l'allora I., poi divenuta N. S.p.A. e infine D., è ed è sempre stato un soggetto giuridico distinto rispetto alla attuale convenuta N.P..": tali allegazioni nulla apportano al tema per cui è causa, in quanto non riguardano affatto il ruolo rispettivo della deducente e della D. (proprietaria, ma non per questo anche legittimata passiva rispetto alla domanda concretamente spiegata dai due lavoratori) nell'immobile per cui è causa e nell'utilizzazione e gestione dei servizi di portineria, ricezione posta e centralino.
Sempre i testi hanno ampiamente confermato, fra l'altro, che i due portieri ricevevano direttive tramite la mail dedicata anche da dipendenti della N.P., come P.; e che nei giorni e negli orari di assenza dei centralinisti e degli addetti al ritiro della posta della appellata questi erano sostituiti dagli appellanti; tale attività non era affatto discontinua, bensì regolare, benché non prevalente rispetto all'altra (testi D.N. e P.).
È rimasto invece indimostrato che il teste P., della N.P., per come dichiarato in sede di deposizione, fosse stato distaccato part time presso la D. e quindi operasse in questa specifica veste allorché dava direttive ed organizzava il lavoro degli odierni appellanti (così diversi dei testi escussi). In generale, emerge all'opposto dalla prova testimoniale che sono passati alle dipendenze della N.P., a parità di mansioni, tutti gli addetti I. che fino al 2017-2018 curavano i rapporti di questa società con i due appellanti.
2.2.
Quello che è accertato documentalmente, ai fini che qui interessano, vale a dire per l'individuazione del legittimato passivo della domanda, è che:
- la C. Spa operava nell'immobile in forza di un contratto di locazione del 2013 con la I. allora proprietaria: da tali società (non è dato, dalla documentazione in atti, evincere esattamente come: si allega che I. abbia acquisito nel 2009 la maggioranza della H. che controllava la C.)) avrebbe avuto origine l'attività, nel medesimo immobile, dell'odierna appellata: tale contratto non è stato prodotto e quindi non si può apprezzare quali servizi fossero inclusi oltre alla mera locazione;
- nel 2018 tale titolo venne sostituito da un contratto di locazione fra N.P. e N. Spa (evidentemente divenuta proprietaria) che include espressamente i servizi di "vigilanza e reception" fra quelli che N. si impegna a fornire a N.P. (doc. 4 appellata); con altro contratto sempre del 2018 viene pattuito anche il servizio di ricezione posta (doc. 12 appellata): gli è però che i fatti di causa risalgono al 2011-2014;
- secondo la tesi dell'appellata i servizi generali (non solo quindi quelli svolti da B. e F. ma anche ad es. il servizio di pulizia) erano stati appaltati dalla D. alla R. Spa e da questa alla S. Spa, ma non sono in atti né il contratto di appalto D. - R. Spa, né quello di subappalto R. Spa - S. Spa, per cui è precluso al giudicante di valutare l'estensione oggettiva delle attività ivi dedotte in appalto. Benché dell'esistenza del primo si abbia indiretta conferma dal doc. 9 di parte appellata (che fa vedere come a V.D.G., referente della R., dovessero essere comunicate le aperture straordinarie della sede); nonché dal doc. 3 che consta delle istruzioni impartite dalla D. per gli accessi fuori orario, nulla si sa delle date di stipula (se anteriori o meno all'inizio delle prestazioni) né della loro estensione agli ulteriori servizi svolti dagli appellanti (centralino e ritiro della corrispondenza) sin dal 2011 (l'uno) e 2014 (l'altro);
- è in ogni caso accertato documentalmente che i due lavoratori non dipendessero dalla S. Spa bensì dalla ben diversa e apparentemente autonoma S. Soc. Coop. S.F..
3.
Valutando complessivamente tali emergenze, non può non concludersi che l'assenza totale di contratti fra il datore formale e l'utilizzatore almeno parziale dell'attività dei due appellanti, disciplinanti la situazione negli anni precedenti al 2018, unitamente alla prova che gli appellanti hanno svolto attività nell'interesse dell'appellata ed anche ad integrazione dell'organico di questa, impedisce di considerare lecita l'utilizzazione di questi ultimi; precisandosi che tale utilizzazione è avvenuta inizialmente da parte della I. che poi (in un tempo imprecisato) ha dato origine (anche) alla N.P. Spa che ha assorbito proprio i dipendenti di questa addetti alla gestione e alla funzionalità dell'immobile di Via C. e che ha continuato ad utilizzare i due appellanti.
La carenza probatoria descritta determina l'irrilevanza di ogni ulteriore accertamento sulla ricorrenza di quegli indici che la giurisprudenza aveva individuato al fine di distinguere l'appalto genuino da quello dissimulante la mera intermediazione di manodopera (mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore, o comunque di un'organizzazione di tipo imprenditoriale; impiego di capitali, macchine fornite dall'appaltante; mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore; inconferenza delle prestazioni svolte con quelle dell'appalto). Ed invero, se pure per il contratto di appalto non sia necessaria la forma scritta (cfr. Cass. n. 563989/2003, e n. 22616/2009), dovendo scrutinare la legittimità dell'impiego dei signori B. e F. presso l'immmobile, come si potrebbe dimostrare altrimenti che questi hanno svolto soltanto - e per tutta la durata del rapporto - le attività asseritamente pattuite fra la D. e la R.? Come operare la valutazione in concreto della genuinità dell'appalto legata alla causa del contratto e alle specifiche prestazioni in esso dedotte?
La possibilità di ritenere legittima la separazione tra titolare sostanziale e titolare formale della prestazione di lavoro resa dai due all'interno di un tale appalto di servizi imponeva, per quanto sopra osservato, che vi fosse processuale riscontro dell'esecuzione del predetto negozio nell'arco di vigenza dei contratti di lavoro, alle condizioni previste dalla legge: un riscontro che è impossibile fare in assenza del dato contrattuale.
Né nel vigore della L. del 1960, né nel vigore del decreto del 2003 è dato approvvigionarsi di mere prestazioni di lavoro fornite da un qualsiasi soggetto (da un'impresa genuina ed operante sul mercato, come da un'impresa solamente apparente), al di fuori dei casi in cui fosse ammessa la fornitura di lavoro temporaneo o interinale, ed oggi sia ammessa quella di lavoro somministrato da parte di agenzie debitamente autorizzate ovvero l'appalto ai sensi dell'art. 29 del decreto n. 276/03.
Deve dunque concludersi che l'appalto privo dei suoi caratteri o, come nel nostro caso, l'appalto di cui non sia dimostrata l'esistenza ed il contenuto e che dunque non possa fungere da parametro per verificare se le prestazioni lavorative siano riconducibili ad esso, rimane una forma di somministrazione illecita.
Come statuito dalla Cassazione in una ipotesi analoga, "la riscontrata assenza di accordi tra le società utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori e le società intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interno al ciclo produttivo si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c. che si riferisce alla collaborazione "nel'impresa" alle dipendenze dell’ "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione" (così Cass. n. 2988/2019, in atti).
Né è di ostacolo la circostanza che i lavoratori possano avere espletato attività altresì nell'interesse di altre società aventi sede nell'immobile (inclusa, in ipotesi, la stessa D.): la sussistenza (eventuale, indimostrata) di più soggetti che utilizzavano contemporaneamente le prestazioni del medesimo dipendente avrebbe quale conseguenza unicamente che gli stessi sarebbero tenuti in solido alle obbligazioni nascenti dal rapporto, potendo i lavoratori-creditori rivolgersi, pertanto, a uno di tali soggetti datoriali per l'intero.
4.
Gli appellanti devono pertanto considerarsi alle dipendenze dell'utilizzatore N.P. sin dall'inizio del rispettivo rapporto; con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all'inquadramento nella 2 area - 1 livello retributivo del CCNL Credito, livello non specificamente contestato e congruo rispetto alle mansioni svolte come confermate dai testi escussi in primo grado; l'appellata va invece condannata a corrispondere loro le ordinarie retribuzioni sulla base di €1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019;
5.
Le spese di lite del doppio grado, in conseguenza della riforma della sentenza gravata, devono seguire la soccombenza e liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da B.L. e F.D. con ricorso depositato il 8.7.2020 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1918/2020 pronunciata il 25.2.2020 nei confronti dell'INPS, così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra N.P. S.p.A., sin dall’ 01.01.2011 per B.L. e sin dal 01.07.2014 per F.D., tuttora in essere in mancanza di un atto idoneo a risolverlo, con diritto degli appellanti alla riammissione in servizio e all'inquadramento nella 2 area - 1 livello retributivo del CCNL Credito; condanna N.P. S.p.A. a corrispondere agli appellanti le ordinarie retribuzioni sulla base di €1.987,28 lordi mensili, a partire dal 27.3.2019;
- Condanna l'appellata al pagamento - in favore degli appellanti delle spese processuali del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in complessivi euro 5.000,00 e quanto al presente grado in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Conclusione
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022.
