Tribunale Pistoia, Sez. lavoro, Sent., 25/09/2021, n. 135 l'atto di impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento è un atto strettamente personale che il lavoratore deve sottoscrivere personalmente

Sabato, 25 Settembre 2021 05:09

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Pistoia in data 27.7.2017 il sig. A.T. rappresentava di aver prestato, a far data dal 1.08.2005 ovvero dalla data di sua assunzione a tempo indeterminato, la propria attività lavorativa in favore della I.G.V. Srl con mansioni di guardia giurata.

Ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'atto di impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento è un atto strettamente personale che il lavoratore deve sottoscrivere personalmente o, in caso di sola sottoscrizione del legale, deve tempestivamente ratificare (Cassazione sez. Lavoro n. 25118/2017 (ordinanza), n. 9182/2014 (sentenza))..."( pag.5 e 6 della memoria di costituzione).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, dott. Francesco Barracca

nel procedimento n. 701 / 2017 , Ruolo Lavoro, tra

A.T. , rappresentato e difeso dall'avvocato VICHI ANDREA

RICORRENTE

Contro

I.G.V. SRL , rappresentata e difesa dall'avvocato GARGINI EMILIANO ,

CONVENUTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La causa è stata discussa e decisa all'udienza "cartolare" del 20.09.21 mediante le note scritte depositate dalle parti.

Nella proprie note scritte le parti si sono riportate ai propri atti difensivi e alle rispettive istanze e conclusioni.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'audizione di alcuni testi.

Va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di restituzione della somma di Euro 322,88, trattenuta dalla società convenuta con la busta paga di giugno 2017. Il ricorso, per il resto, è soltanto in parte fondato e, di conseguenza, va accolto soltanto in parte per le ragioni che si preciseranno in seguito.

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Pistoia in data 27.7.2017 il sig. A.T. rappresentava di aver prestato, a far data dal 1.08.2005 ovvero dalla data di sua assunzione a tempo indeterminato, la propria attività lavorativa in favore della I.G.V. Srl con mansioni di guardia giurata. Il ricorrente riferiva inoltre che, sin dalla sua assunzione, lo svolgimento della prestazione lavorativa era avvenuto in Pistoia ovvero presso la sede principale del datore di lavoro che era anche divenuto luogo di residenza sua e della propria famiglia. Evidenziava sempre il ricorrente che nel corso dell'intero rapporto lavorativo veniva assegnato prevalentemente assegnato allo svolgimento dei servizi di ronda e piantonamento riconducibili a due tipologie: - pattugliamento nelle zone denominate dal datore di lavoro "M2" e "M3"; - ronda notturna o diurna presso l'H. - ex B.. Ciò premesso il ricorrente adiva l'intestato Tribunale contestando di essere stato destinatario, dopo 11 anni di servizio prestati presso la sede principale di Pistoia, di un (illegittimo) provvedimento di trasferimento presso l'unità operativa di Arezzo, per lo svolgimento di servizi di ronda notturna. L'illegittimità dell'atto datoriale investiva vari profili tutti puntualmente individuati dal ricorrente anche in sede giudiziaria: - assenza di preavviso: il provvedimento datoriale datato 25.01.2017 e ricevuto dal lavoratore il 26.01.2017, prevedeva un trasferimento presso altra sede operativa con presa di servizio alle 23:00 del 29.1.2017 (il contenuto della lettera all.ta sub (...) è il seguente "Ella viene trasferita presso l'Unità produttiva sita in A., Via T. n.24, dove prenderà servizio il giorno 29/01/17 alle ore 23,00"); - mancata esplicitazione dei motivi del trasferimento; - carenza dei presupposti richiesti dall'art. 2103 c.c. .Il ricorrente sostiene infatti che pur a fronte dell'impugnazione stragiudiziale del trasferimento il datore di lavoro aveva messo in esecuzione il proprio provvedimento e che quindi a far data dal 29.01.2017 era stato effettivamente trasferito e assegnato alla nuova sede operativa di Arezzo della Globo, dove aveva iniziato a prestare servizio effettivo a partire dal 1 febbraio 2017. Stante la rilevante distanza esistente tra il luogo in cui il sig. T. aveva ormai da oltre un decennio stabilito, in funzione del luogo di lavoro, la propria residenza e quella della famiglia (S. P. - P.) e la nuova sede di lavoro (Arezzo) - oltre 110 km - , per poter eseguire in maniera efficiente la prestazione lavorativa in favore della I.G.V. Srl e al contempo salvaguardare l'incolumità personale, si vedeva costretto a trasferirsi ad Arezzo, allontanandosi dalla casa familiare e privandosi anche alla coabitazione con la moglie. Ad Arezzo il lavoratore prendeva quindi una stanza in affitto nella quale si vedeva costretto ad abitare per 5 giorni alla settimana per poi rientrare il giorno di riposo settimanale all'abitazione familiare. In conseguenza dell'illegittimo provvedimento datoriale maturavano, secondo parte ricorrente, ingiustamente e ingiustificatamente a suo carico nuove ed aggiuntive spese (sia di viaggio che di alloggio e di vitto) rispetto a quelle sostenute in precedenza che in breve tempo divenivano insostenibili per il lavoratore che si è trovato costretto a formalizzare le proprie dimissioni per giusta causa: "trasferimento oltre 50 km". Secondo parte ricorrente, poi, l'illegittimo comportamento datoriale si è poi perpetrato anche in seguito: alle regolari e giustificate dimissioni del lavoratore presentate in modalità telematica in data 6.6.2017 con effetto a partire dal 7.6.2017, faceva seguito il rifiuto datoriale di riconoscere la sussistenza della giusta causa con conseguente effettuazione di una trattenuta in busta paga a titolo di mancato preavviso per l'importo di Euro 1.854,94. Per le ragioni anzidette il ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale di Pistoia il ricorso avverso l'illegittimo provvedimento di trasferimento a lui intimato dalla G.V. per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di trasferta dalla data dell'illegittimo trasferimento fino alla cessazione del rapporto lavorativo, nonché il rimborso delle spese aggiuntive sostenute dallo stesso per l'alloggio e il viaggio nonché per la restituzione delle somme trattenute da parte convenuta nella busta paga di giugno 2017. La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la decadenza ex art.32 della L. n. 183 del 2010 per non aver il lavoratore impugnato il trasferimento nei termini previsti dalla normativa anzidetta e, nel merito, chiede che il ricorso sia respinto perché infondato in fatto ed in diritto.

Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di Euro 322,88. Il ricorrente ha domandato l'accertamento l'illegittimità della trattenuta operata sulla busta paga di Giugno 2017 a titolo di risarcimento del danno che sarebbe stato provocato dal lavoratore ad una autovettura aziendale. Sul punto, in memoria, l'ex datore di lavoro ha affermato che "....per mero errore non aveva considerato che l'incidente era dipeso da un cerbiatto immessosi improvvisamente nella strada. Infatti, nei casi di sinistri alle autovetture aziendali cagionati da animali selvatici, I.G.V., per prassi aziendale, non addebita mai alcun costo di riparazione ai propri dipendenti ed anche in questo caso si dichiara fin da ora disponibile a restituire immediatamente la somma di Euro 322,88 al T....." (pag.9 della memoria di costituzione). La società ha, in definitiva, riconosciuto in memoria l'errore in cui è incorsa nel trattenere, illegittimamente, la somma anzidetta che, soltanto in data 14.09.2021, è stata restituita al ricorrente. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione di Euro 322,88 in quanto è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.

Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata. Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Ma, una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice dei procedura civile. Cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza. In definitiva la cessazione della materia del contendere si ha con la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95) .Nel caso di specie, come detto, la somma richiesta da parte ricorrente è stata restituita, seppur tardivamente, da parte convenuta e, quindi, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronunzia su questa domanda.

L'eccezione preliminare di merito sollevata da parte convenuta nella memoria di costituzione, seppur efficacemente argomentata, va disattesa.

Parte convenuta afferma in memoria che "....In data 31/01/2017 I.G.V. riceveva lettera fax (doc. n. 21) da parte dell'avv. S.D.P. che, nell'"interesse" del suo assistito A.T. contestava il trasferimento ed eccepiva che "nella comunicazione inviata al lavoratore, non è indicata alcuna comprovata ragione tecnica, organizzativa o produttiva alla base del trasferimento". L'avv. D.P. così proseguiva: "Si invita pertanto la S.V. ad indicare e motivare le ragioni che giustifichino il trasferimento del mio assistito presso l'unità produttiva di Arezzo considerando, in caso contrario, del tutto illegittimo il suddetto trasferimento (...)".L'intento della missiva, sottoscritta soltanto dal legale (e non dal T.), è evidente: ottenere da I.G.V. l'indicazione delle ragioni giustificative del trasferimento del proprio cliente. I.G.V., attraverso la lettera dell'avvocato L.B. (doc. n. 22), fornì le spiegazioni richieste (o meglio, ribadì i motivi già ben specificati nella lettera di trasferimento). Orbene, il T. non ha mai impugnato l'atto di trasferimento se non con il deposito nella cancelleria del Tribunale di Pistoia del ricorso introduttivo del presente giudizio (in data 30/08/2017). Infatti la lettera dell'avv. D.P.: 1. è una lettera di richiesta dell'indicazione delle ragioni giustificative del trasferimento e non l'impugnazione dello stesso; 2. non è sottoscritta dal T. ma soltanto dal legale. Ed è pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'atto di impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento è un atto strettamente personale che il lavoratore deve sottoscrivere personalmente o, in caso di sola sottoscrizione del legale, deve tempestivamente ratificare (Cassazione sez. Lavoro n. 25118/2017 (ordinanza), n. 9182/2014 (sentenza))..."( pag.5 e 6 della memoria di costituzione). Parte ricorrente respinge la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno della surriferita eccezione affermando, in particolare, che "....Deve al riguardo ribadirsi che controparte dà essa stessa atto che in data 31.1.2017 ha ricevuto una lettera di contestazione scritta del trasferimento da parte del lavoratore con l'Avv. S.D.P. che, senza eccepire alcunché in punto di rappresentanza e/o validità, ha immediatamente riscontrato, per contestarla nel merito, fornendo le giustificazioni richieste dal lavoratore, tramite proprio legale (Avv. B.). È quindi evidente il carattere meramente strumentale della contestazione in esame sollevata da controparte in sede giudiziale al solo al fine di scongiurare un accertamento sull'illegittimità del provvedimento datoriale impugnato. Per dirla in altri termini, il datore di lavoro, dopo aver ritenuto - come di fatto è - valida ed efficace la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento inviata dal lavoratore a mezzo di proprio rappresentante (la rappresentanza non viene contestata neppure in giudizio) della quale si è avvalso per integrare con i motivi il proprio provvedimento, convalidandola quindi se ce ne fosse stata la necessità e ingenerando l'affidamento del lavoratore, una volta convenuto in giudizio e lette le contestazioni ai motivi comunicati a seguito della contestazione stragiudiziale, per ottenere un ulteriore indebito suo vantaggio intende invece negarne l'efficacia contestando esclusivamente che la lettera di impugnazione è priva della sottoscrizione del lavoratore. Si insiste quindi per il rigetto dell'eccezione di decadenza avversaria con conseguente esame del ricorso nel merito anche per quanto riguarda le domande inerenti alla illegittimità del trasferimento..." (pag.1 e 2 delle note scritte del 15.9.21 di parte ricorrente).

L'art. 32, comma 3, lettera C, della L. n. 183 del 2010, prevede che "le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre (...) c) al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento". L'art. 6 della L. n. 604 del 1966 stabilisce che "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (...) l'impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro...".

La norma prevede, quindi, un onere di impugnazione stragiudiziale scritta dell'atto di trasferimento entro 60 giorni dalla comunicazione del medesimo. Di recente la Cassazione, con la decisione n.9650 del 13.4.21, ha stabilito che "....Va qui ribadito il principio secondo cui l'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, L. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato (in termini: Cass. n. 16416 del 2019; in tale aspetto conformi anche Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 1444 del 2019). Infatti si è rilevato, in generale, che il rappresentante non è tenuto ad indicare, nel negozio che pone in essere, la fonte del potere rappresentativo di cui è investito, essendo sufficiente che egli manifesti di agire in nome e per conto altrui e non in proprio (cfr. Cass. n. 3449 del 1968; Cass. n. 1130 del 1981). Se il rappresentante "non è tenuto, nel momento in cui compie l'atto, ad indicare la fonte del potere di rappresentanza già preventivamente conferitogli, a maggior ragione non è obbligato a farlo in un secondo momento", perché, "ove non si versi in tema di ratifica, viene meno qualsiasi aggancio normativo, teleologico o sistematico, per gravare il procuratore del lavoratore (e si noti soltanto costui rispetto alla generalità delle possibili ipotesi di rappresentanza nel diritto privato) dell'onere di dare esplicita contezza, senza che alcuno gliene abbia fatto richiesta, della fonte del potere conferitogli" (così Cass. n. 3634 del 2017 e Cass. n. 7866 del 2012). Non è possibile, cioè, "configurare in capo al rappresentante un obbligo, non previsto dalla legge, di comunicazione della fonte costitutiva del potere, perché l'esigenza di certezza sottesa alla fissazione di un termine di decadenza è già assicurata dalla dichiarazione del difensore di agire in nome e per conto del proprio assistito ed in forza di procura dallo stesso conferita" (Cass. n. 16416/2019 cit.). Non contrastano efficacemente la conclusione qui condivisa alcuni precedenti di legittimità, anche richiamati dall'ordinanza interlocutoria della Sesta sezione, in quanto dall'esame delle fattispecie concrete emerge che al vaglio di questa Corte, in quei casi, vi erano ipotesi di ratifica, per le quali non è dubbio che l'atto che la contiene debba essere comunicato o notificato al datore di lavoro entro la scadenza del termine decadenziale (Cass. n. 15888 del 2012; Cass. n. 25118 del 2017). Mentre non appare persuasiva Cass. n, 9182 del 2014, la quale esplicitamente ribadisce come anche la procura debba essere comunicata al datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dal comma 1 dell'art. 6, L. n. 604 del 1966, argomentando dalla inapplicabilità dell'art. 1393 c.c. che riguarderebbe l'ipotesi del "terzo che contratta col rappresentante", mentre "tale non può certo ritenersi il datore di lavoro che è privo di un potere negoziale a fronte dell'impugnativa del licenziamento". Infatti la tesi è sostenuta sull'assunto che detta impugnativa "costituisce un atto giuridico (non negoziale) unilaterale tra vivi a carattere patrimoniale" (sulla scorta di Cass. n. 2374 del 1998), in contrasto con quanto già sancito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 2179 del 1987, secondo cui l'impugnativa ex art. 6 L. n. 604 del 1966 costituisce una manifestazione di volontà negoziale, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico, in quanto "manifestazione di volontà diretta ad uno scopo pratico tutelato dal diritto, od anche manifestazione di volontà le cui conseguenze giuridiche sono dirette ad attuare il fine pratico voluto e tutelato dalla legge". Inoltre non vi è ragione plausibile per negare al datore di lavoro, terzo destinatario di una impugnativa di licenziamento sottoscritta da soggetto che non è proprio dipendente ma che si dichiara rappresentante di questi, la facoltà di avvalersi dell'art. 1393 c.c. per chiedere a chi spende il nome altrui di • giustificare i suoi poteri, atteso che il termine "contratta" ben può riferirsi alla relazione bilaterale che lega le due parti del rapporto di lavoro. Infine detta disposizione opera sul livello della giustificazione dei poteri del rappresentante ma non può spiegare rilievo dirimente sul diverso piano della validità della impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal terzo, che verrebbe meno sol perché la procura preesistente non sarebbe portata a conoscenza della controparte entro uno stretto termine di decadenza, così omologando indebitamente il caso in cui chi impugna è dotato del potere col caso in cui chi impugna ne è sprovvisto ed il suo atto deve essere ratificato. Da un punto di vista sistematico non appare superfluo evidenziare che, di recente, la Corte costituzionale (sent. n. 212 del 2020) ha considerato che "le norme contenute nell'art. 6, primo e secondo comma, della L. n. 604 del 1966 sono disposizioni di natura eccezionale ex art. 14 delle disp. prel. cod. ciy. - e quindi di stretta interpretazione - in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali, nella misura in cui l'azione di nullità e quella di annullamento risultano entrambe condizionate dalla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza"; di modo che vanno disattese interpretazioni che amplino, senza ragionevole giustificazione, l'area di operatività della decadenza in esame. 3.6. Posto che l'impugnativa del difensore munito di procura è atto idoneo ad impedire la decadenza ex art. 6 L. n. 604 del 1966, anche se detta procura non viene comunicata o notificata alla controparte nel termine di sessanta giorni, resta da verificare la posizione del datore di lavoro. In via stragiudiziale, il datore destinatario di una impugnativa scritta di un difensore, che dichiari di agire in nome e per conto del lavoratore, può avvalersi - come detto - del potere conferito dall'art. 1393 c.c., secondo cui il terzo "può sempre esigere che (il rappresentante) giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata". In tale contesto deve essere precisata l'affermazione contenuta in taluni precedenti di questa Corte che sembrano imporre l'obbligo al datore di lavoro di richiedere la giustificazione del potere di rappresentanza del difensore ex art. 1393 c.c. "prima della scadenza del termine di sessanta giorni e comunque prima che il lavoratore si rivolga al giudice" (Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n. 3634/17 cit.; Cass. n. 1444/19 cit.), come se la mancata richiesta precludesse al datore di lavoro di sollevare la questione in giudizio. In realtà non vi è disposizione che impedisca al datore di lavoro di contestare l'efficacia dell'impugnativa sottoscritta dal terzo una volta convenuto in iure, anche se non abbia richiesto in precedenza al rappresentante di giustificare i suoi poteri. Si è infatti condivisibilmente chiarito che, "poiché l'art. 1393 cod. civ. non pone a carico del terzo un obbligo ma gli conferisce solo una facoltà, il mancato immediato esercizio del potere non impedisce che successivamente il datore possa contestare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale" (così Cass. n. 16416/19 cit.; sul fatto che l'art. 1393 c.c. costituisca una facoltà e non un obbligo v., in precedenza, Cass. n. 9289 del 2001; Cass. n. 15743 del 2004). Invero, in sede giudiziale, il datore di lavoro convenuto potrà ancora eccepire la. decadenza ex art. 6, L. n. 604 del 1966, con la memoria di costituzione, trattandosi di una eccezione in senso stretto che non può essere rilevata d'ufficio, attenendo a diritti disponibili (Cass. n. 19406 del 2011; Cass. n. 1035 del 1991; Cass. n. 10644 del 1990; più di recente, anche con riferimento all'art. 32 L. n. 183 del 2010, v. Cass. n. 8843 del 2020, con la giurisprudenza ivi richiamata). In tal caso, anche se il datore di lavoro, prima del giudizio, non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c., potrà contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore e sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procura scritta (cfr. Cass. n. 16416/19 cit.), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866/12 cit.; Cass. n.3634/17 cit.). 4. Alla stregua delle considerazioni esposte, la Corte territoriale ha errato nel ritenere la decadenza dell'impugnante sull'assunto che avrebbe dovuto portare a conoscenza del datore di lavoro una "ratifica" nel termine di sessanta giorni, atteso che, una volta rilevato che l'impugnazione era stata proposta dai legali della D.R. spendendo l'esistenza di un preventivo mandato, si versava nella differente ipotesi in cui occorreva accertare se una procura scritta anteriore vi fosse, perché in tal caso gli effetti nella sfera giuridica del rappresentato si producono anche laddove non sia stato comunicato al datore di•lavoro, prima del giudizio, l'atto attributivo del potere di rappresentanza....". Nel caso di specie la società convenuta non ha mai contestato l'esistenza del mandato conferito dal ricorrente al suo precedente difensore (avv. S.D.P.) né il lavoratore era tenuto a ratificare l'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal suo precedente difensore (doc.5 fasc. ricorrente), il quale aveva già indicato di agire nell' "interesse" del ricorrente "...per il quale ho già ricevuto ampio e regolare mandato..". L'ex datore di lavoro, come detto, non ha contestato l'esistenza del mandato al difensore e ha proceduto a riscontrare le (richieste) ragioni giustificative del trasferimento. Nella richiesta indicazione delle ragioni giustificative del trasferimento il difensore del lavoratore si premurava, comunque, di impugnarlo, così come emerge chiaramente dalla missiva dell'avv. D.P. dove, quest'ultima, contestava inequivocabilmente "...l'arbitrario trasferimento presso l'unità produttiva di Arezzo....La presente costituisce atto di diffida e/o messa in mora...".

Nel merito il trasferimento è illegittimo. Parte convenuta ha "giustificato" il trasferimento del lavoratore da Pistoia ad Arezzo per ragioni tecniche ed organizzative. In particolare l'ex datore di lavoro del ricorrente, attraverso il suo precedente difensore (avv.B.), affermava che "...le stesse consistono nel fatto che due unità operative sono state soppresse nel giro di pochi mesi, in quanto i clienti delle relative zone hanno concluso contratti per servizi diversi da quelli erogati, cioè escludendo il servizio di zona. Ciò ha determinato la necessità di riorganizzare i vari servizi di zona coordinandoli con i servizi diversi richiesti dai clienti nella sede di Pistoia. Per contro in altre province (nello specifico ad Arezzo), il servizio di zona presenta una forte carenza di personale esperto e formato per lo stesso. In questo quadro, essendo da sempre il sig.T. addetto quasi esclusivamente al solo servizio di zona ed avendo egli la esperienza necessaria per fornire il servizio che necessitava ad Arezzo e che invece era diminuito a Pistoia, egli è stato ivi trasferito per le suesposte ragioni organizzative, del resto già esplicitate nella lettera di trasferimento...". Nella propria memoria di costituzione parte convenuta afferma che ".....Per capire il reale svolgimento dei fatti ed i motivi del trasferimento oggetto del presente giudizio, occorre brevemente illustrare la modalità di svolgimento del servizio di pattugliamento di I.G.V.. Il servizio di pattugliamento prenotturno e notturno si esplica in controlli da parte delle guardie giurate agli immobili dei clienti (negozi, uffici, fabbriche, civili abitazioni, banche...) per riscontrare la regolarità dello stato dei luoghi e garantire un intervento immediato in caso di anomalie, con verifiche comprovate (soprattutto) mediante l'apposizione di biglietti di controllo. I.G.V. esercita la propria attività di vigilanza (anche) nella Provincia di Pistoia, suddividendo la stessa in zone, tutte facenti riferimento ad un unico corpo di guardia (con ufficio presso la sede sociale a P., Corso G. n. 56, e parcheggio autovetture a P., via di V.): M1: P. loc. S. A. e altre località ad est della città M2: P. C. S. M3: P. e località ad ovest della città M4: Q. M5: A. M8: M. M13: P. e località a sud della città M14: via F. e località V. a Q. M15: P. nord M16: località a sud di P. (B., B. a P....) L'area di Pescia e della Valdinievole è poi suddivisa in 5 zone (M6, 7, 9, 12 e 17) e fa riferimento ad uno specifico corpo di guardia posto a Massa e Cozzile. Nel corso dell'anno 2016 I.G.V. (per ridurre i costi ed al tempo stesso venire incontro alle mutate esigenze della clientela) ha provveduto a sostituire (quanto possibile) contratti di vigilanza con pattugliamento a zona con nuovi contratti con installazione di impianti di allarme e intervento soltanto in caso di attivazione dello stesso, ed a promuovere soprattutto la stipula di contratti di questa tipologia. Basti pensare che, nelle 10 zone sopra specificate, dal mese di Maggio a Dicembre 2016, i contratti di vigilanza c.d. "solo allarme" sono passati da 116 a 286. Conseguentemente è stato possibile riorganizzare il servizio di pattugliamento notturno a zona, accorpando i clienti delle zone M14 ed M15 in altre zone già esistenti. T. ebbe un ruolo fondamentale in questo lavoro di riorganizzazione, verificando (unitamente al collega F.S.) la possibilità di far confluire i clienti della zona M15 (Pistoia nord) nelle zone M1, 2 e 3. E senza dubbio realizzò un ottimo lavoro. Questa opera di riorganizzazione delle zone e di promozione di contratti con soltanto intervento su allarme ha comportato la necessità un minor numero di guardie giurate addette al servizio di pattugliamento, con conseguente risparmio dei costi per I.G.V., che, soddisfatto del risultato, all'inizio del mese di Gennaio 2017 prospettò ad alcune guardie giurate esperte e fidate di eseguire analogo lavoro nella Provincia di Arezzo, dove I.G.V. ha numerosi clienti sparsi in una provincia ben più grande di quella di Pistoia, con carenza di personale nell'unità operativa di zona (posta a Terranuova Bracciolini). Va detto che nessuna delle guardie giurate interpellate fu ben lieta di accettare il trasferimento. Così I.G.V. scelse di trasferire il T., ritendendolo la persona giusta per questo lavoro e comunque in sovrannumero rispetto al lavoro di pattugliamento delle zone M2 e 3 che normalmente espletava. La scelta non fu casuale ma meditata, corretta ed in buona fede. Con l'accorpamento delle zone effettuato nel corso dell'anno 2016, I.G.V. si trovava con ben 13 guardie giurate occupate nelle zone M2 e 3: 1. A.T., assunto nel 2005, sposato ma senza figli a carico; 2. S.M., assunto nel 2006 (doc. n. 4), sposato e con 1 figlio a carico; 3. D.V.A., assunto nel 2007 (doc. n. 5), sposato e con 2 figli a carico; 4. T.L., assunto nel 2008 (doc. n. 6), RSA UIL; 5. C.G., assunto nel 2008 (doc. n. 7), sposato e con 1 figlio a carico, non adibibile a servizi notturni per motivi di salute (doc. n. 8); 6. F.R., assunto nel 2008 (doc. n. 9), sposato e con 1 figlio a carico, vice responsabile del parco auto dell'unità operativa di Pistoia (busta al doc. n. 10); 7. V.S., assunto nel 2008 (doc. n. 11), sposato e con 2 figli a carico, responsabile del parco auto dell'unità operativa di Pistoia; 8. B.L., assunto nel 2009 (doc. n. 12), ma totalmente inaffidabile per questo nuovo incarico (si veda la sanzione disciplinare con recidiva prodotta al doc. n. 13); 9. D.C.D., assunto nel 2015 (doc. n. 14), sposato e con 1 figlio a carico, a mezzo servizio con l'unità operativa di Prato; 10. F.L., assunto nel 2004 (doc. n. 15), sposato e con 2 figli a carico; 11. D.L.R., assunto nel 2003 (doc. n. 16), sposato e con 2 figli a carico; 12. L.P.L., assunto nel 2001 (doc. n. 17), sposato e con 2 figli a carico; 13. L.L., assunto nel 1998, sposato e prossimo alla pensione (in data 31/05/2017, come da busta che si produce al doc. n. 18). Anche nella denegata ipotesi che I.G.V. fosse stato tenuto al rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5 L. n. 223 del 1991, non vi è ombra di dubbio che, per carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecniche produttive, A.T. era la persona giusta da trasferire ad Arezzo, almeno per un breve periodo. Nella Provincia di Arezzo I.G.V. ha una unità operativa (con ufficio amministrativo) a Terranuova Bracciolini e due corpi di guardia, uno ad Arezzo ed uno a Montevarchi. In questa Provincia, geograficamente più vasta di quella di Pistoia, I.G.V. ha circa 1.100 clienti serviti con pattugliamento notturno a zona e/o intervento su allarme e 3 clienti con piantonamento fisso. In data 30/11/2016 si erano dimesse ben 2 guardie giurate (A.D. e C.G.) e l'organico a disposizione era insufficiente a coprire adeguatamente tutti i servizi, potendo contare soltanto su 14 guardie giurate (A.P. ed altri) e 2 impiegate amministrative (F.F. e O.M.G.). In data 01/02/2017, dopo aver usufruito di alcuni giorni di permesso e di riposo, il T. iniziò il suo lavoro di vigilanza notturna, dedicandosi al pattugliamento della c.d. Z4, un'area geografica che comprende il Casentino ed i comuni di Poppi, Stia e Bibbiena e, nelle prime due settimane di lavoro, al piantonamento presso un importante cantiere edile (M.G.). Occorre precisare che le guardie giurate novizie di una zona normalmente necessitano di essere affiancate da un collega esperto nei primi 8/10 turni di lavoro. Ebbene, T. impiegò soltanto 6 turni di lavoro (e discontinui tra loro) per memorizzare il lavoro da eseguire e dalla terza settimana di lavoro non fu più affiancato da un collega esperto della zona. La scelta di I.G.V. si era rivelata giusta: T. era un dipendente ben rodato ed avrebbe portato un valido aiuto anche ad Arezzo. ....". Risulta pacifico che il ricorrente espletava il proprio servizio di pattugliamento nelle zone M2 ed M3 e non nelle due unità operative soppresse "....in quanto i clienti delle relative zone hanno concluso contratti per servizi diversi da quelli erogati, cioè escludendo il servizio di zona..." (vedasi la missiva dell'avv. B. dell'1.2.2017). Risulta inoltre incontestato da parte convenuta che, successivamente al trasferimento del ricorrente ad Arezzo, il Globo ha assunto nuovo personale a Pistoia. Il Tribunale rileva che il T., proprio perché lavorava nelle zone M2 ed M3, non poteva essere in soprannumero dato che le zone soppresse erano altre. Tra l'altro appare poco verosimile che il ricorrente si fosse occupato della riorganizzazione aziendale per cui è causa e, in particolare, di averne avuto un ruolo fondamentale. Sul punto il teste D.V., ex dipendente di parte convenuta e, quindi, indifferente alle parti in causa, ha dichiarato che ".....Non è vero e non poteva fare tale verifica in quanto non era a conoscenza della zona M15 e M1 in quanto faceva la zona M2 e M3....Tali verifiche venivano fatte di notte dove si vedevano in accoppiata e ricordo di non aver mai visto il T. in accoppiata sulla zona M15 e M1. ...io ero adibito appunto alla zona M1 e M15...". Del resto appare poco credibile, invece, che il T. fosse, insieme al collega S., il responsabile "....per quanto concerneva il controllo e l'accorpamento dei clienti nelle zone limitrofe.." (teste G.). Infatti risulta pacifico che il ricorrente lavorasse in zone diverse da quelle M14 e M15 e, quindi, non si vede come potesse riorganizzare i servizi della società convenuta se non se ne occupava. Infatti, lo afferma anche uno dei dipendenti della convenuta, le attività di accorpamento "...lo fanno le guardie più anziane ed esperte dei luoghi di riferimento..." (teste C.). Non risulta documentato, inoltre, che il ricorrente fosse stato incaricato dalla società convenuto per "verificare" l'accorpamento delle zone M14-15. E, inoltre, se la società convenuta era cosi "grata" al T. per la riorganizzazione dei servizi dell'azienda non si spiega, invece, l'assenza di interlocuzioni tra il ricorrente e la convenuta per il mutamento della sede lavorativa ad Arezzo prima del provvedimento di trasferimento che, pacificamente, è risultato sostanzialmente privo di preavviso. Risulta documentato, altresì, che il ricorrente non era la persona "fidata" e "stimata" dall'ex datore di lavoro per il lavoro di riorganizzazione svolto dato che, in realtà, il T., prima del trasferimento, aveva subito tre sanzioni disciplinari di natura conservativa (sicuramente non lievi). Tra l'altro, in uno di questi provvedimenti, l'ex datore di lavoro, nel comminare la sanzione disciplinare pari a 3 giorni di sospensione, afferma che il T., durante uno dei servizi, aveva un atteggiamento "...non vigile....rispondeva alle domande di rito in maniera rallentata e non reattiva dimostrando appunto un atteggiamento non vigile...". Appare quindi poco verosimile che il ricorrente fosse così tanto affidabile per l'incarico aretino se, in realtà, lo stesso datore di lavoro lo descrive, nei propri provvedimenti disciplinari, come "poco vigile" e poco incline al rispetto delle procedure aziendali per lo svolgimento dei servizi di postazione fissa. E' evidente, quindi, che anche la scelta del lavoratore da trasferire non poteva cadere esclusivamente sul ricorrente in quanto questi non solo non era il lavoratore con maggiore anzianità professionale ma, come il B., era stato attinto da provvedimenti disciplinari di sospensione che, inevitabilmente, lo rendevano inaffidabile all'incarico. Tra l'altro presso la sede di Pistoia non vi era un esubero di personale in quanto risulta provato in via documentale che, prima e dopo il trasferimento del T., il Globo ha negato le ferie ed i permessi ai propri dipendenti assegnati alla sede proprio per l'aumento dei servizi espletati ( doc.10 e 11 parte ricorrente). Alla luce delle ragioni anzidette, quindi, il trasferimento del ricorrente presso la sede lavorativa di Arezzo appare illegittimo.

E' noto che, in tema di trasferimento del dipendente, i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle "ragioni tecniche, organizzative e produttive" indicate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, restando escluso che il controllo possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante, Sez. L., sentenze n. 11126 del 30/05/2016 e n. 5099 del 02/03/2011). La stessa Corte ha evidenziato che "In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento" (Sez. L., sentenze n. 807 del 13/01/2017). Pertanto, nonostante il trasferimento sia attuabile in assenza di oneri di forma e di motivazione, deve tuttavia fondarsi su precise ragioni tecniche, organizzative e produttive, che il datore di lavoro è chiamato ad indicare puntualmente e provare in sede giudiziale, nel caso di contestazione da parte del lavoratore.

La Cassazione, con la decisione n.28791 del 30.11.2017, ha stabilito, in ossequio ai principi anzidetti, che "Il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di parte datoriale, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato illegittimo tanto il trasferimento del lavoratore quanto il successivo licenziamento per giusta causa intimato al medesimo in conseguenza del suo rifiuto di recarsi presso la nuova sede di lavoro)".

In definitiva il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa, e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, inoltre, non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. in tal senso ex multis Cass. 2 marzo 2011, n. 5099; id. 28 aprile 2009, n. 9921). Di conseguenza non è ravvisabile un onere del datore di lavoro analogo a quello, invece, sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione. In particolare deve ritenersi che l'art. 2103 cod. civ., richieda come unico presupposto di legittimità la sussistenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive", restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità. La giurisprudenza di legittimità ritiene però che il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale a norma dell'art. 2103 del cod. civ. - volto all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive affermate dal datore di lavoro e di cui è tenuto a dimostrare la sussistenza - deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ. . Deve ritenersi che l'atto datoriale di trasferimento, dovendo rispettare i generali principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), deve essere adottato in termini tali da non determinare ingiustificati ed eccessivi oneri a danno del lavoratore trasferito (nel qual caso verrebbe indebitamente a connaturarsi alla stregua di un provvedimento di carattere sostanzialmente sanzionatorio) e quindi deve tener conto anche della situazione logistica in cui verrà a trovarsi il lavoratore per effetto del provvedimento adottato.

Nel caso di specie non risultano provate le ragioni organizzative che hanno portato al trasferimento del ricorrente ad Arezzo in quanto il ricorrente non prestava la propria attività lavorativa presso le zone soppresse dalla convenuta e, inoltre, non era un lavoratore in sovrannumero in quanto nelle zone presso cui prestava la propria prestazione professionale il datore di lavoro aveva sospeso il godimento dei permessi e delle ferie ai propri dipendenti proprio per l'aumento dei servizi (del resto, a parte il trasferimento del ricorrente, non vi erano stati altri provvedimenti di modifica definitiva della sede lavorativa di altri colleghi del ricorrente). E' risultato documentato che il T. non poteva essere ritenuto affidabile per l'incarico attribuito ad Arezzo in quanto, come il B., era stato attinto da provvedimenti disciplinari piuttosto seri e, inoltre, il ricorrente non era quello con la maggiore anzianità professionale tra i suoi colleghi (e, quindi, vi erano altri colleghi "esperti" da poter eventualmente trasferire) e, inoltre, dalla documentazione prodotta dalle parti, soltanto il ricorrente e il B. erano stati attinti da provvedimenti disciplinari. Il trasferimento, come detto, è illegittimo. Di conseguenza il servizio reso dal sig. A.T. deve essere qualificato come eseguito in trasferta. Sul punto il CCNL di riferimento dispone all'art. 100 (doc. 13 parte ricorrente) una serie di obblighi remunerativi a carico del datore di lavoro. Sussiste quindi il diritto per il T. di percepire la maggiorazione del 30% sulla retribuzione giornaliera per i giorni di missione (tenuto conto che il "normale" luogo di lavoro del ricorrente era Pistoia e il trasferimento definitivo presso la sede aretina, seppur fa parte della "giurisdizione" dell'Istituto di Vigilanza, non consentiva il rientro nelle successive tre ore presso la "normale" sede di lavoro), stante la durata della trasferta superiore alle 24 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio, alle spese vive di vitto e comunque a tutte le spese vive che il lavoratore ha dovuto sostenere per l'espletamento del servizio (art.100 del CCNL, doc.13 fasc. ricorrente). Le spese di alloggio non sono, invece, dovute alla luce del chiaro tenore letterale della norma pattizia anzidetta. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di viaggio si rileva che non è stata raggiunta la prova che tali esborsi sono stati effettuati per il trasferimento per cui è causa. Il ricorrente, nel proprio libello introduttivo, afferma che nel periodo 29/01/17 -06/06/17 dovette trasferirsi ad Arezzo e quindi non poteva guidare avanti e indietro ogni giorno da Pistoia al luogo di lavoro. Parte ricorrente, in particolare, non ha dimostrato quante volte ha viaggiato tra Pistoia ed Arezzo (e appaiono non sufficienti le ricevute dell'autostrada in quanto non dimostrano che il ricorrente abbia svolto tali viaggi), né con quale autovettura abbia effettuato i suoi spostamenti, né se tale autovettura venisse utilizzata unicamente per lavoro o anche per altri motivi (con conseguente impossibilità di determinare la correttezza delle spesa di carburante richiesta). Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese di vitto, si rileva che gli scontrini prodotti non dimostrano che le spese sono stato effettivamente sostenute dal ricorrente e, inoltre, non vi è prova che tali spese non sarebbero state sostenute, comunque, a Pistoia. Il danno non patrimoniale richiesto da parte ricorrente risulta, invece, sfornito di prova in quanto se è vero che parte ricorrente risiede nel pistoiese è anche vero che parte ricorrente non ha nemmeno prospettato, in punto di allegazione, l'impossibilità della moglie di raggiungerlo ad Arezzo o di trasferirsi (anche solo temporaneamente) nella nuova sede lavorativa. Il danno non patrimoniale non è pacificamente "in re ipsa" e, nel caso di specie, non può ritenersi provato per il sol fatto che il T. risiede nel pistoiese col proprio coniuge, in quanto non risulta provato il mutamento dell'assetto relazionale del ricorrente derivante dal trasferimento ad Arezzo. Già in punto di allegazione il ricorrente nulla dice sull'attività lavorativa del proprio coniuge né vengono allegate particolari situazioni personali a familiari che hanno reso più difficoltosa la prosecuzione del manage familiare.

Le dimissioni del ricorrente non sono, invece, sorrette da giusta causa.

Le dimissioni rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 c.c. sono certamente da ricondurre alla categoria del recesso involontario dal rapporto di lavoro, in quanto sorrette da una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, deve pertanto essere ascritto al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario; la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o ad un gravissimo inadempimento ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario (v. in tal senso Cass. n. 3136/2015n. 17303/2016); applicando i suoi esposti principi al caso di specie, deve rilevarsi che è incontestato che il ricorrente , pochi giorni dopo le dimissioni, è stato assunto da un altro istituto di vigilanza privata che opera nella Provincia di Pistoia e, quindi, deve ritenersi che il lavoratore si è dimesso non per le ragioni indicate nell'atto di recesso bensì per l'inizio del nuovo rapporto di lavoro. Risulta, inoltre, non contestato specificamente che il preavviso che il ricorrente avrebbe dovuto dare ai sensi dell'art. 139 CCNL sarebbe stato di quindici giorni e non di trentasei come quantificati ai fini della trattenuta dal datore di lavoro ( busta paga di giugno 2017, doc. n. 8 fasc. ricorrente) e, pertanto, sussiste il diritto del lavoratore ad ottenere la restituzione degli importi trattenuti in eccedenza pari ad Euro 1.080,55.

Le spese di lite si compensano integralmente in ragione del parziale accoglimento del ricorso e della complessità in fatto ed in diritto della presente controversia.

P.Q.M.

1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di restituzione della somma di Euro 322,88;

2. Dichiara l'illegittimità del trasferimento intimato al ricorrente;

3. Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente degli importi a titolo di indennità di trasferta per tutto il periodo lavorato dal T. in sede diversa da quella di Pistoia;

4. Condanna parte convenuta alla restituzione della somma di Euro 1080,55, oltre interessi, in favore di parte ricorrente;

5. Rigetta per il resto il ricorso;

6. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento;

7. Motivazione nei 60 giorni.

Conclusione
Così deciso in Pistoia, il 20 settembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2021.

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