REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2201/2020 R.G., promossa con ricorso depositato in data 1.12.2020
da
M.B.,
- ricorrente -
rappresentata e difesa dagli Avvocati COGONI ROBERTO e COPPOLA GIORGIO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Mestre (VE), Calle del Sale 51/4
contro
C. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
- resistente -
rappresentata e difesa dall'Avvocato NIERO ANDREA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Aleardi, 108 - Venezia Mestre
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
M.B. esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di C. dal 5.6.2017, inizialmente a tempo determinato e poi (dal 29.5.2018) a tempo indeterminato quale Guardia Particolare Giurata, senza mai incorrere in procedimento disciplinari, fino alla contestazione del 2.4.2020 - cui seguiva il licenziamento del 15.4.2020 - relativa alla pubblicazione su social media di video, realizzati in orario di lavoro, nei quali si riprendevano i luoghi di lavoro compromettendo, nella prospettazione di C., la credibilità ed il prestigio della datrice di lavoro, fatti peraltro tardivamente contestati, insussistenti e comunque non idonei a legittimare il licenziamento; da ciò, la domanda di condanna di C. al pagamento a suo favore di indennità risarcitoria ex art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 23 del 2015. Sosteneva altresì di avere prestato, nel corso del rapporto, cospicua attività lavorativa straordinaria - eccedente anche quanto previsto dal CCNL - non integralmente compensata in busta paga, e lamentava l'indicazione della turnistica a breve distanza dall'inizio del turno, il non episodico mancato rispetto del periodo di riposo tra un turno e l'altro, i mancati riposi nonché il suo impiego presso obiettivi classificati come "sensibili" in assenza dei prescritti requisiti professionali.
Così concludeva: "nel merito:
- accertate le circostanze di cui in narrativa; accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa della Sig.ra B. da parte di C. S.R.L., per l'effetto condannare il datore di lavoro C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a sei, con il computo delle frazioni di anno secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2015;
- accertate le circostanze di cui in narrativa, per l'effetto condannare il datore di lavoro C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra B.M. la somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, a titolo di differenze retributive, oltre a tutte le altre voci "accessorie" eventualmente dovute, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accertate le circostanze di cui in narrativa, per l'effetto condannare il datore di lavoro C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla Sig.ra B.M. la somma minima di € 5.000,00 (cinquemila/00) ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia e/o con valutazione equitativa, a titolo di danno non patrimoniale per lesione dell'integrità psico-fisica e della vita di relazione del lavoratore, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
competenze professionali, spese ed anticipazioni rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie.".
Costituendosi in giudizio C. negava fondatezza alle pretese avversarie, sostenendo la legittimità formale e sostanziale del licenziamento, a fronte della gravità dei fatti contestati riferiti alla diffusione da parte della ricorrente di video - girati e montati durante l'orario di lavoro - che compromettevano la reputazione della datrice di lavoro e mettevano a rischio i committenti rendendo di pubblico dominio informazioni riservate e sensibili, nonché della carenza di allegazioni e prove in punto spettanza di differenze retributive e di somme a titolo di risarcimento danni.
Così concludeva: "Nel merito: respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque tutte le domande formulate nei confronti di C. S.r.l. per i motivi suesposti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze e compensi oltre accessori ex lege.".
Acquisiti alcuni dei video cui si riferiva la contestazione disciplinare, veniva svolta attività istruttoria mediante assunzione di alcune testimonianze; infine, la causa perveniva in decisione all'udienza del 4.3.2022, previo deposito di note conclusive e di ulteriore documentazione autorizzata; all'esito, veniva decisa con separato dispositivo e riserva di successivo deposito della motivazione.
In punto differenze retributive e richieste risarcitorie, le domande vanno dichiarate inammissibili perché quanto dedotto in ricorso, anche considerando sia la parte espositiva che le conclusioni di merito o ed istruttorie, è eccessivamente generico: le differenze retributive azionate non sono in alcun modo specificate, né come presupposti né come titoli, salva la deduzione che gli statini (doc. 4 ric.) - peraltro, redatti dalla stessa ricorrente - non hanno piena corrispondenza con le buste paga in punto retribuzione per straordinario, mancati riposi ed intervallo tra le prestazioni, ed anche per le richieste risarcitorie non è chiaro se esse trovino fondamento nell'utilizzazione in orario straordinario eccedente quanto previsto dal CCNL ovvero nelle modifiche della turnistica a breve dall'inizio del turno ovvero in altre condotte della datrice di lavoro, e la prova dell'incidenza sulla salute dal ricorrente e sulla sua vita di relazione è affidata a certificati medici di cui uno solo é riferito ad episodio astrattamente riferibile a disagio psichico (doc. 13 ric.). In relazione alla relativa capitolazione istruttoria, come da ordinanza del 17.4.2021 si ribadisce che "i capitoli a) e g) sono valutativi, il capitolo b) é superfluo, il capitolo c) é in contrasto con le deduzioni svolte in ricorso, i capitoli d) ed h), sono generici e non circostanziati ed i capitoli e) ed f) sono irrilevanti rispetto alle domande proposte in ricorso".
Per entrambe le domande il difetto di specifica allegazione comporta la violazione del diritto di difesa e l'impossibilità per il giudice di poter accertare nel merito l'eventuale fondatezza o meno delle pretese, da cui la nullità parziale del ricorso.
Quanto al licenziamento, va premesso che alla ricorrente viene addebitato (docc. 4 e 6 ric.) di avere in più occasioni realizzato dei video, durante il servizio, poi caricati su YouTube, che la ritraevano in uniforme sul luogo di lavoro, dando abbondanti panoramiche anche di luoghi sensibili, circostanza nota a clienti e colleghi con discredito dell'azienda oltre che prova di inadempimento rispetto agli obblighi di servizio.
In particolare nella lettera di contestazione, dell'1.4.2020 (doc. 4 ric.), si fa specifico riferimento a video: del 23.3.2020 - ove la ricorrente avrebbe elencato i clienti di C. -, del 20.1.2020 - ove la ricorrente avrebbe mostrato la portineria ove avveniva il servizio come allestita per montare i video -, del 25.2.2020 - che la ricorrente avrebbe realizzato in orario di servizio -, e del 27.1.2020 - ove la ricorrente, in servizio, avrebbe spiegato come eludere ed aprire le sbarre di un parcheggio sul quale aveva svolto attività di controllo -. Vi é peraltro da precisare che nella lettera di licenziamento (doc. 6 ric.) non viene più richiamato anche il video del 23.3.2020, la cui pubblicazione deve dunque ritenersi non aver costituito condotta sanzionata con il licenziamento.
Innanzitutto, alla luce della specifica censura di tardività della contestazione svolta in ricorso, si rileva che parte resistente ha provato di avere avuto conoscenza dei video in questione in un'unica occasione - in questo senso è la deposizione di E.C. -, il che consente di affermare che la conoscenza da parte della società convenuta della creazione e pubblicazione dei video non avvenne prima del 23.3.2020, ultimo dei video cui si riferisce la lettera di contestazione. Da ciò, l'insussistenza del profilo di illegittimità lamentato.
Tanto premesso, si rileva che nel corso del giudizio sono stati acquisiti i video cui si riferiscono contestazione e licenziamento, rispettivamente del 20.1.2020, 25.2.2020 e 27.1.2020; le testimonianze sono state condotte in parallelo con la visione dei video.
Dalla loro visione e dall'assunzione delle testimonianze si può concludere che si tratta di video almeno in parte (con riferimento ai video del 20.1.20 e del 25.2.20) sicuramente girati sul luogo di lavoro, e dunque in orario di lavoro, che in parte ritraggono anche l'ambiente lavorativo ed i siti oggetto di vigilanza. In essi la ricorrente racconta ad eventuali followers episodi delle propria vita privata quali l'acquisto di una nuova auto o di essere rimasta chiusa in un parcheggio.
Si tratta senz'altro di una condotta negligente e scarsamente professionale.
Tuttavia, nei video non sono visibili loghi aziendali o altri elementi dai quali desumere il suo rapporto lavorativo con C. - il maglione che indossa potrebbe essere quello fornitole dalla datrice di lavoro, ma le fattezze sono piuttosto comuni anche ad occhi esperti quali quelli di alcuni dei testi escussi -. Inoltre, i luoghi visibili nel sito non costituivano l'obiettivo su cui si focalizzava l'attenzione della ricorrente, e su cui indugiavano le riprese, che dunque forniscono immagini non suscettibili di un uso improprio; in particolare i luoghi - anche sensibili (ambito portuale) - oggetto di vigilanza non appaiono nei video con maggiori particolari rispetto a quanto conoscibile con gli ordinari programmi informatici, tanto che dai video non è individuabile con chiarezza, neppure per i colleghi della ricorrente, il luogo ritratto: E.C., padre del legale rappresentante e supervisore, ha individuato i luoghi ripresi nel video del 25.2.2020 nella postazione relativa al terminal Transped, il teste C. invece a quelli relativi alla presso il terminal C.D., e così i luoghi ripresi nel video del 20.1.2020; il teste D.C. vi identifica luoghi diversi, in quello del 25.2.2020 la garitta posta all'accesso del termina C.D..
Quanto al video del 27.1.20, in cui la ricorrente racconta come le è stato detto si possa uscire da un parcheggio senza provvedere al pagamento, il nome del parcheggio non è specificato, il luogo non è riconoscibile e non può dirsi accertato che il video sia stato realizzato in orario di servizio e sul luogo di lavoro.
Si rileva altresì che si tratta di video di 3-4 minuti, che la ricorrente potrebbe avere realizzato nell'ambito delle pause di servizio, contrattualmente garantite.
Inoltre, non vi è prova che i video siano stati visionati anche da committenti e dunque che per effetto della condotta della ricorrente l'azienda convenuta abbia subito un danno d'immagine, circostanza peraltro difficile da configurare considerato quanto sopra argomentato circa la non evidente riferibilità dei video a personale C. ed a specifici luoghi.
In conclusione, il licenziamento risulta sanzione sproporzionata rispetto alla condotta così come realizzata dalla ricorrente.
Da ciò l'illegittimità del licenziamento che, ex art. 3 D.Lgs. n. 23 del 2015, pur determinando l'estinzione del rapporto di lavoro fonda il diritto della ricorrente ad una indennità risarcitoria che si stima equo, considerati i criteri di cui alla L. n. 604 del 1966 - in specie l'assenza di dolo o mala fede in capo alla ricorrente, la carenza di precedenti disciplinari e le discrete dimensioni aziendali - quantificare in 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. C. va dunque condannata al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal licenziamento al saldo.
Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura di 1/3, a fronte della declaratoria di inammissibilità di alcune delle domande svolte in ricorso; per il residuo, per l'importo di cui al dispositivo, sono poste in capo alla società resistente stante la sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, ogni contraria istanza disattesa, accertata l'illegittimità del licenziamento comminato alla ricorrente, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal licenziamento al saldo.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande di cui al ricorso.
Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, e condanna la società convenuta a rifondere alla ricorrente le residue spese di lite, per importo di € 4.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 259,00.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Conclusione
Così deciso in Venezia il 4 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2022.
