Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 10/05/2022, n. 4252 facchino di notte e/o guardiano di notte, anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti, guardia giurata, addetto alla sicurezza.

Martedì, 10 Maggio 2022 04:46

eccepiva l'illegittimità del licenziamento in quanto intimato per ritorsione; ... nello specifico si tratta di:-….facchino di notte e/o guardiano di notte, anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti, guardia giurata, addetto alla sicurezza..".

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Lavoro

Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 10/05/2022, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.221 D.L. n. 34 del 2020 conv. In L. n. 77 del 2020 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 19591 /2020 R.G. promossa

Da

M.Q., rappresentata e difesa dall'avv.to P.L.Panici e dall'Avv. C. Guglielmi

ricorrente

contro

K.R. IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA S.H. , rappresentata e difesa dall’ Avv. R.V. Virgallita e dall'avv. T.Tassone

Resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 13.7.2020 e regolarmente notificato, M.Q. esponeva: aveva lavorato alle dipendenze della resistente dal 3.6.2017, prestando servizio nella reception della struttura alberghiera dalla stessa gestita, dalle 20 del sabato alle 6 di domenica, dalle 18 di domenica alle 6 di lunedì, per un totale di n.22 ore settimanali; deduceva che dal 15.1.2018 l'orario era stato ridotto ad una sola notte a settimana - dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì; indicava i compiti svolti in qualità di portiere; deduceva circa la sottoposizione a subordinazione e la mancata formalizzazione del rapporto fino al 24.3.2019; dal 4.3. 2019 il rapporto era stato regolarizzato per 15 ore settimanali con attribuzione del livello V; lamentava di avere svolto più ore di quelle contrattualmente previste ed esponeva le somme non pagate; lamentava di essere stato accusato di furto e mandato a casa il 2.2.2020, nonché collocato in ferie forzatamente; dichiarava di essersi presentato in servizio il 16.2.2020 e di essere stato allontanato; deduceva che il 22.2.20 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con contestuale sospensione; deduceva in merito all'episodio contestato negando l'addebito; il 2.3.2020 era stato licenziato in tronco; lamentava di non avere ricevuto la contestazione disciplinare; deduceva circa la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da giugno 2017 e circa il diritto all'inquadramento nel IV livello; eccepiva l'illegittimità del licenziamento in quanto intimato per ritorsione; concludeva : "accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti a far data dal 3 giugno 2017, o dalla data successiva che sarà ritenuta di giustizia, e sino al 2 marzo 2020; 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel IV livello del ccnl Turismo e comunque condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €20.070,50 per retribuzioni dovute e non erogate; 3. accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 2.3.2020 e dichiarare per l'effetto la sua reintegrazione nel proprio posto di lavoro; 4. in ogni caso condannare la convenuta in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni decorrenti dal licenziamento all'effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione mensile pari ad €.1.270 e/o al pagamento della somma maggiore o minore a titolo di indennità prevista dal D.Lgs. n. 23 del 2015 sempre sulla base di €.1.270 mensili. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere dei crediti al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in fatto e diritto quanto eccepito da parte ricorrente; enunciava i fatti che avevano portato al licenziamento; eccepiva che l'impugnazione del contratto a termine e del licenziamento del 7.4.2020 non era stata sottoscritta digitalmente dal ricorrente; sosteneva la legittimità del licenziamento in quanto il ricorrente aveva posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti; contestava la subordinazione fino a giugno 2017; sosteneva la legittimità del termine posto al contratto ed eccepiva la decadenza dall'impugnazione del contratto e del licenziamento; contestava le differenze retributive e l'inquadramento richiesto; chiedeva il rigetto della domanda con condanna alle spese.

A seguito di istruttoria documentale e orale , disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.221 D.L. n. 34 del 2020, conv. In L. n. 77 del 2020, che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente deve esaminarsi la questione della decadenza; l'eccezione è stata sollevata dalla parte resistente, sia con riferimento alla impugnazione del licenziamento, sia con riferimento al contratto a termine (stipulato , come emerso dall'istruttoria, nel corso di un rapporto già iniziato di fatto e, quindi, per come si dirà, da considerare fin dall'inizio a tempo indeterminato).

L'eccezione di decadenza dall'impugnativa di licenziamento viene motivata con l'asserita inefficacia dell'atto inviato al datore di lavoro in data 15.4.2020 (v. in atti); si tratta di un atto scritto , firmato sia dai legali che dal lavoratore, scannerizzato e trasmesso via PEC con firma digitale del solo legale; l'atto non è accompagnato dalla attestazione di conformità all'originale, richiesta per i depositi nel processo telematico (v. art.16 undecies D.L. n. 179 del 2012 conv. In L. n. 221 del 2012 e succ. modif).

L'eccezione di parte resistente è infondata, in quanto l'atto è valido ed efficace; esso è stato portato a conoscenza del datore entro il termine di 60 giorni, così come prescritto dall'art.6 L.604766, e appare idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

La cassazione ha precisato che "Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento" e che era idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi (v. Cass.sentenza n. 10883 del 23/04/2021).

Precisa ancora la S.C.: "Il principio di diritto da cui partire è quello -più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità- secondo il quale per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento (per tutte Cass. n. 2200 del 1998). 7. Quello che riveste importanza è che l'atto esprima la volontà inequivoca di impugnare il licenziamento (cfr. Cass. n. 12709 del 1997). 8. Trattandosi di manifestazione di volontà, riconducibile allo schema proprio del negozio giuridico (Cass. n. 2179 del 1987), l'accertamento del contenuto compete al giudice di merito, costituendo "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. cc".

Nel caso di specie, non è contestato il contenuto, ma solo il mezzo di trasmissione dell'atto, che ha comunque raggiunto lo scopo di rendere nota al datore di lavoro la dichiarazione, inequivocabilmente riconducibile a coloro che l'hanno sottoscritta, di impugnare il licenziamento.

Per ciò che concerne il contratto a tempo determinato, va ricordato che, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, " In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l'atto scritto contenente, a norma dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 368 del 2001, l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato". (v.Cass sent. N.9402 2018,Ordinanza n. 27974 del 31/10/2018).

Nel caso di specie, come già detto, l'istruttoria ha fatto emergere che il Quaglieri aveva iniziato a lavorare perlomeno ad agosto 2017; sulla circostanza dell'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente hanno potuto riferire, innanzitutto, due testi- M., che è arrivata ad agosto 2017, O., che nel 2017 risiedeva in Inghilterra e veniva in Italia per trovare la allora fidanzata K.R. - odierna resistente - ; la prima teste ha confermato senza ombra di dubbio la circostanza che Quaglieri ad agosto già lavorava in albergo; O. ha riferito che, nel 2017, prima del matrimonio con la resistente, dormiva in albergo quando stava in Italia e che, solo a novembre 2019, ha lasciato l'Inghilterra per restare in Italia con la moglie.

Il teste O. ha dichiarato : "nel 2017 Quaglieri non c'era"; poi però ha riferito che, prima del 2019, lo aveva visto "una volta o 2 perché veniva a trovare F. M., che era sua amica; abbiano assunto lui perché era amico di F.".

Il teste M. , che ha iniziato a lavorare a febbraio 2018, ha inoltre dichiarato che si alternava, quale portiere, con Quaglieri.

La tesi di parte resistente, secondo cui il rapporto di lavoro di Quaglieri avrebbe avuto inizio in concomitanza con la sottoscrizione del contratto a tempo determinato, appare completamente infondata; può darsi per certo che il rapporto fosse in corso perlomeno ad agosto 2017 e, comunque, lo stesso ha avuto attuazione per molto tempo prima della sottoscrizione del contratto a tempo determinato.

Non vi sono motivi per non ritenere attendibili i testi di parte ricorrente, che sono colleghi di lavoro e conoscono i fatti; entrambi hanno avuto controversie con la resistente, ma tale loro condizione, da sola, non li rende soggetti incompatibili con il ruolo di testimone.

Né sono emerse circostanze ulteriori che mettano in dubbio la loro attendibilità (la M. peraltro ha anche dichiarato di avere conciliato la sua controversia).

Deve invece rilevarsi che le dichiarazioni del teste O. evidenziano una scarsa conoscenza dei fatti; egli solo da novembre 2019 ha cominciato a risiedere stabilmente in Italia e comunque ha ammesso che perlomeno una o due volte ha visto il ricorrente anche prima di tale data (deve ricordarsi che il ricorrente non era sempre presente e che lavorava soprattutto di notte, circostanza che induce a ritenere che O. lo abbia incontrato di rado per questo motivo); né parte resistente ha indicato altri testi, maggiormente presenti in loco, per riferire su tali circostanze.

Ne consegue che deve ritersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro, con l'orario dedotto in ricorso (22 ore settimanali da agosto 2017 a dicembre 2017, 12 ore settimanali dal gennaio 2018), quantomeno da agosto 2017.

Quanto alle mansioni, deve premettersi che quelle del portiere di notte non sono certamente mansioni di V livello; il V livello infatti prevede che: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro"; nello specifico si tratta di:-….facchino di notte e/o guardiano di notte, anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti, guardia giurata, addetto alla sicurezza..".

Il IV livello invece comprende "i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite" ( ….portiere , ex secondo portiere ed ex turnante).

Nel caso di specie, è emerso che Quaglieri utilizzava il computer (come si evince dal procedimento disciplinare cui è stato sottoposto) e si occupava anche di altre attività (come hanno riferito i testi M. e M. ); pertanto, non può ritenersi che abbia svolto mansioni di semplice guardiania; il livello che spetta al ricorrente è il IV, come da lui richiesto.

Spettano dunque le differenze retributive, con le precisazioni che seguono.

I conteggi sono stati contestati sotto due profili, sia in quanto riferiti ad un profilo non ritenuto adatto, sia in quanto gli stessi sarebbero stati effettuati su un rapporto full time.

Entrambe le eccezioni sono da respingere, la prima per quanto già detto, la seconda in quanto i conteggi di parte ricorrente sono impostati, come si legge a pag.1, su 26 ore settimanali fino a gennaio 2018, su 12 ore settimanali fino a febbraio 2019, su un part time del 37,7% per il periodo successivo.

Infatti, nel dettaglio è possibile individuare tale orario mensile tranne nei mesi di luglio e dicembre 2017, e di gennaio 2018; peraltro l'orario indicato, un po' superiore a quello degli altri mesi, non è stato contestato in modo specifico e pertanto la circostanza dell'espletamento di tale orario deve ritenersi circostanza ammessa.

Deve ricordarsi che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. (v. Cass. Sentenza n. 5949 del 12/03/2018).

Anche dal raffronto con i minimi retributivi, riportati mese per mese - diversi dagli importi indicati invece come dovuti nel rapporto in oggetto- è possibile dedurre che i conteggi sono stati redatti secondo quanto dedotto in ricorso.

Ai fini della quantificazione del dovuto al lavoratore possono dunque utilizzarsi i conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente eseguiti e immuni da censura.

Devono detrarsi le differenze calcolate per i mesi di giugno e luglio 2017 (E.1093,60), periodo sul quale i testi non hanno potuto riferire e che pertanto è rimasto sfornito di supporto probatorio (con la conseguenza che risulta dovuta la somma di E.18.977,50).

Per ciò che concerne il licenziamento, va richiamata innanzitutto la contestazione disciplinare, che è la seguente: "Il giorno 16 febbraio ho riscontrato, alla Sua presenza, che il Suo numero di cellulare risultava inserito - senza alcuna mia autorizzazione in tal senso - all'interno del portale E., quale numero di riferimento relativo alla pagina web del S.H. ed ancorché con il mio nominativo. Tale circostanza impediva a me di poter modificare la password inserita in detta pagina web e, soprattutto, consentiva a Lei di effettuare modifiche di ogni tipo su detta pagina web, quale, ad esempio, cancellare e/o gestire prenotazioni o, addirittura, spostare clienti presso altre strutture, il tutto a mia insaputa. A conferma di ciò, valga evidenziare come, nell'occasione, per poter modificare detta password, io abbia dovuto richiedere a Lei il relativo codice in quanto trasmesso al suo numero di cellulare".

Nelle difese scritte, il lavoratore ha spiegato di avere inserito il proprio cellulare sul portale "expedia" in seguito ad un distacco di elettricità ad ottobre 2019, dopo aver richiesto l'assistenza della stessa "expedia" per accedere al portale, e di essersene dimenticato, precisando di avere comunque avvertito la signora R. , la quale fino a gennaio 2020 non avrebbe- secondo Quaglieri- avuto comunque difficoltà ad entrare nel portale facendosi inviare il codice di sblocco via email.

La datrice di lavoro ha contestato innanzitutto la circostanza di essere stata avvertita e ha precisato che l'inserimento del cellulare del Quaglieri, come numero di riferimento della pagina web del S.H., avrebbe potuto comportare come conseguenza che attività e comunicazioni di pertinenza dell'Hotel sarebbero state dirottate sul detto cellulare prima che su quello del datore di lavoro.

La resistente ha infatti precisato che proprio questo era l'elemento che l'aveva indotta al recesso, per la perdita di fiducia nel dipendente.

Orbene, il lavoratore non ha fornito alcuna prova delle circostanze nelle quali si sarebbe verificato l'inserimento del suo numero di telefono nel sito di "expedia" (solo il teste M. ha riferito che Quaglieri gli aveva raccontato l'episodio il giorno dopo, ma le circostanze sono state apprese dallo stesso ricorrente); la spiegazione appare comunque inverosimile, in quanto non è stato in alcun modo chiarito cosa esattamente il Quaglieri dovesse verificare sul sito in un momento di distacco dell'elettricità, né perché non potesse utilizzare il PC dell'ufficio (che doveva essere collegato in rete e avere la disponibilità di una batteria) ; parte resistente aveva dedotto, peraltro, nella lettera di risposta alle difese ex art.7 st.lav., circa l'esistenza di una stampa cartacea delle prenotazioni, la cui consultazione sarebbe bastata al fine di verificare l'esistenza di prenotazioni (tali circostanze non sono state contestate).

Né è stato provato che R. fosse al corrente di tale inserimento; la stessa viene peraltro accusata da Quaglieri di non essere abbastanza "smart" da capire il funzionamento dei portali (v. lettera di difesa) e, pertanto, proprio la mancanza di esperienza della sua datrice di lavoro induce a ritenere che vi sia stato il proposito di Quaglieri di inserire e non cancellare il proprio numero, senza che la R. ne fosse al corrente- potendo comunque la stessa accedere al portale- , al fine di ottenere informazioni utili per la sua attività (Quaglieri non ha contestato la circostanza, dedotta da parte resistente, di avere la gestione, a sua volta, di strutture alberghiere- v. doc. 18 parte resistente).

Questo comportamento concreta, considerato che deve ritenersi emerso l'elemento intenzionale e che appaiono intuibili i motivi sottesi, il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, in quanto il comportamento è contrario ai doveri di diligenza e fedeltà; può ritenersi dunque sussistente la gravità del comportamento, tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, e giustificata la valutazione del datore di lavoro circa la venuta meno dell'elemento fiduciario che deve necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro.

Sebbene non sia stato contestato alcun episodio specifico di sottrazione di clienti, il comportamento in questione appare causa sufficiente del recesso per giusta causa.

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento ritenendo sussistere una causa ritorsiva.

La Cassazione ha precisato che " Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della L. n. 604 del 1966, 15 della L. n. 300 del 1970 e 3 della L. n. 108 del 1990 - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. ( V. per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 17087 del 08/08/2011).

La tesi di parte ricorrente, secondo cui il licenziamento sarebbe illegittimo- nella forma della nullità-in quanto intimato come ritorsione alla sua richiesta di differenze retributive, è infondata; tale richiesta è intervenuta solo il 20.2.2020, mentre già in precedenza vi erano stato due tentativi di recapito della contestazione disciplinare in data 3.2.2020 (non andati a buon fine, anche presso quella che viene indicata da Quaglieri come la sua abitazione - v. email del 15.2.2020-).

Pertanto, non vi è stata alcuna ritorsione e, comunque, il recesso era giustificato.

Ne consegue che la domanda sub 3) e 4) delle conclusioni deve essere rigettata in quanto infondata.

Stante la soccombenza parziale, le spese possono compensarsi nella misura del 50%; il totale viene liquidato nella misura di E.5000,00.

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando:

Accoglie parzialmente le domande e per l'effetto, in accoglimento parziale delle domande sub (...)) e (...)), condanna parte resistente K.R. al pagamento, in favore di M.Q., della somma di E.18.977,50 , oltre interessi e rivalutazione come per legge;

rigetta le altre domande;

liquida le spese in E. 5000,00 e dichiara compensate le spese nella misura del 50% ; pone il residuo 50% a carico di parte resistente, oltre 15%, IVA e CAP come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022.

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