Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 24/10/2018) 01/03/2019, n. 8905 I due indagati erano ritenuti coinvolti nella rapina perpetrata il (OMISSIS) ai danni della Sicurtransport, consistita nello sfondamento del caveau

Venerdì, 01 Marzo 2019 17:40

I due indagati erano ritenuti coinvolti nella rapina perpetrata il (OMISSIS) ai danni della Sicurtransport, consistita nello sfondamento del caveau sito in (OMISSIS) mediante l'utilizzo di una grossa macchina cingolata dotata di martello pneumatico e conseguente impossessamento della somma di circa 8,5 milioni di Euro.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

F.C., nato a (OMISSIS);

M.A.;

avverso l'ordinanza del 05/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. GIUSEPPE COSCIONI;

sentite le conclusioni del PG, Dott. MOLINO PIETRO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Francesco SANTANGELO per l'indagato, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12 maggio 2018, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro applicava a F.C. e M.A. la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di rapina, ricettazione e detenzione e porto di armi; il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza del 5 giugno 2018, respingeva l'appello proposto; i due indagati erano ritenuti coinvolti nella rapina perpetrata il (OMISSIS) ai danni della Sicurtransport, consistita nello sfondamento del caveau sito in (OMISSIS) mediante l'utilizzo di una grossa macchina cingolata dotata di martello pneumatico e conseguente impossessamento della somma di circa 8,5 milioni di Euro.

1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di F.C. e M.A., chiedendone l'annullamento. Al riguardo, osserva come era stato eccepita la mancata allegazione e trasmissione dell'album fotografico menzionato nel verbale di sommarie informazioni rese da C.A. e C.S., della documentazione afferente i controlli su strada indicati e riportati in ordinanza e relativa ai controlli effettuati presso le abitazioni di M.A. e F.C., e dei file video delle intercettazioni avvenute nella casa circondariale tra R.P. e la moglie, poste a fondamento della richiesta di misura cautelare, nonchè delle conversazioni riportate nell'ordinanza; sul punto il tribunale del riesame aveva motivato soltanto sulla mancata trasmissione dei file audio, peraltro con motivazione meramente apparente; gli atti di cui la difesa aveva eccepito la mancata allegazione non erano neppure stati integralmente riportati nell'ordinanza, ed erano quindi ignoti.

Il difensore eccepisce inoltre che il riconoscimento operato dalla C. prima della visione dell'album fotografico fosse tutt'altro che atto ad identificate M.A.; l'individuazione operata dalla C. era poi stata completamente demolita dalle dichiarazioni e dal successivo mancato riconoscimento operato da suo fratello C.S.; identiche considerazioni valevano per quanto riguardava il riconoscimento di F. da parte della C. che, pur avendolo riconosciuto in foto, non sapeva cosa in concreto avesse fatto nell'ambito dell'azione criminale.

La motivazione sulla mancata trasmissione dei file audio era contraddittoria (in quanto il primo giudice aveva ritenuto irrilevanti le captazioni ambientali, nonostante il primo giudice ne avesse rilevato l'importanza) e apparente perchè la difesa non aveva eccepito l'inutilizzabilità per mancanza dei presupposti autorizzativi, ma la ricostruzione operata in chiave indiziaria; più circostanze indicavano che l'interpretazione delle conversazioni degli inquirenti era errata.

1.2 Il difensore eccepisce inoltre, per quanto riguardava la posizione di M.A., che l'ordinanza si presentava fortemente carente sotto l'aspetto motivazionale ed acriticamente ripetitiva della tesi d'accusa; le dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia C. erano state più volte censurate di inattendibilità attraverso la contestazione di circostanze oggettive, ed erano comunque prive di riscontri; neppure era stato considerato che il motivo che aveva indotto la C. a collaborare non erano state soltanto le minacce di morte subite dal compagno P., ma anche le gravissime imputazioni che le venivano ascritte, per cui tutt'altro che disinteressata appariva la sua volontà di collaborare; inoltre, la C. non aveva identificato, nè individuato colui il quale avrebbe asseritamente posto in contatto il suo compagno con il gruppo dei pugliesi; assolutamente travisato era stato il dato relativo agli incontri tra P. e i pugliesi ai quali avrebbe assistito C.S.; le dichiarazioni di Ca.Lu. erano non solo prive di riscontri, ma addirittura dotate di riscontri di tipo negativo e le persone indicate da Ca. come concorrenti nella rapina erano differenti da quelle indicate dalla C.; il controllo di polizia avvenuto 6 mesi prima della rapina e in luogo distante 300 Km era irrilevante; la C. aveva indicato la data di commissione della rapina nel (OMISSIS), nonostante la telefonata anonima che notiziava le forze dell'ordine di un'imminente rapina ad un caveau fosse del (OMISSIS).

1.3 Il difensore eccepisce come l'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame per F. fosse assolutamente identica a quella resa nei confronti di F.C. e si ribadiva che la C. non aveva saputo attribuire a F. una condotta causalmente collegata all'evento delittuoso del (OMISSIS); inoltre aveva riferito di aver visto 15 persone (senza però poi identificarne alcuna) in tuta mimetica armeggiare vicino ai mezzi che dovevano essere utilizzati per l'atto predatorio, ma non si poteva escludere che alcuni dei soggetti interessati a compiere la rapina fossero stati estromessi o non avessero partecipato al delitto; il difensore rileva come mancassero in atti il (OMISSIS), le richieste di intercettazione ambientale e i decreti autorizzativi, nonchè i file audio relativi alle intercettazioni delle conversazioni ambientali svoltesi presso la sala colloqui della Casa Circondariale di (OMISSIS); non sussistevano poi elementi in base ai quali la "paglia" di cui parlava F. dovesse identificarsi nel denaro sottratto in (OMISSIS) e comunque le perquisizioni disposte nei luoghi riferibili a F. avevano dato esito negativo 1.4 Il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della rapina in furto aggravato, vista l'assenza del requisito della violenza alla persona: la circostanza che le guardie si fossero rifugiate in bagno attesa la non fronteggibilità del numero di persone che facevano irruzione nel caveau non valeva ad inquadrare la fattispecie nel delitto di rapina, atteso che nessuna violenza o minaccia era stata indirizzata alle guardie, nè i rapinatori si erano accorti che all'interno vi fossero delle guardie.

1.5 Il difensore eccepisce infine che le considerazioni espresse in relazione alla salvaguardia delle esigenze cautelari davano definitivamente atto di una motivazione meramente apparente e fondata su elementi congetturali: M.A. annoverava nel certificato del casellario due soli precedenti di circa 13 anni or sono e anche F. aveva due soli precedenti ed aveva una personalità meno allarmante di A., che aveva già ottenuto la misura meno grave degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione

2. I ricorsi sono inammissibili.

2.1 Si deve premettere, con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione che concerna la valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Di tali condivisibili principi non ha tenuto conto il ricorrente là dove, oltre a riproporre dinanzi a questa Corte alcune delle medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 c.p.p. ed a non confrontarsi con l'apparato logico argomentativo svolto in risposta dal Tribunale calabrese - circostanze già di per sè danti luogo ad inammissibilità delle doglianze -, muove censure comunque non coltivabili in questa Sede sollecitando una non consentita rilettura delle emergenze processuali in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

2.1 Con riguardo a quest'ultimo aspetto, per quanto riguarda la posizione di F., C.A. (compagna di P.G., da lei indicato come uno degli organizzatori della rapina) lo ha indicato come uno dei soggetti componenti il gruppo dei pugliesi coinvolto nella rapina, ed il riscontro a quanto dalla stessa dichiarato si trova nelle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata, nella quale si dà atto dei controlli effettuati su persone di origine pugliese nel territorio calabrese nel periodo (OMISSIS), concomitante con l'organizzazione della rapina, tra le quali vi erano F. e L.M., che è stato trovato in possesso delle banconote provenienti dalla rapina; inoltre, il tribunale ha evidenziato i colloqui in carcere tra F. e la moglie, nel corso dei quali l'indagato sollecita la moglie a spostare qualcosa che si trova sotto la paglia, indicando con la mano il segno dei soldi, con ciò denotando il timore di eventuali perquisizioni nei suoi confronti, e manifesta preoccupazione per fatti ai quali è interessata la polizia con riferimento alla (OMISSIS), luogo di commissione della rapina (pag. 11 ordinanza) Per quanto riguarda M., la C. lo ha indicato come organizzatore della rapina e come colui che aveva estromesso D.B.V. dalla partecipazione alla stessa; riscontro a tale dichiarazione consiste nella segnalazione della Questura di (OMISSIS) relativa al controllo effettuato di S.V. in compagnia di M.A., F.C. e D.B.V..

2.2 Quanto alla mancata allegazione e trasmissione dell'album fotografico menzionato nel verbale di sommarie informazioni rese da C.A. e C.S. e della documentazione afferente i controlli su strada indicati, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha evidenziato l'infondatezza sulla mancata trasmissione del (OMISSIS), delle riprese di intercettazione ambientale e dei decreti autorizzativi a pag. 12; si deve poi rilevare che "in tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p" (Sez. 4, sentenza n. 18807 del 23/03/2017, Cusumano, Rv. 269885); nel caso in esame, si deve innanzitutto rilevare che non risulta che l'album fotografico sia stato trasmesso al giudice per le indagini preliminari, che costituisce comunque un semplice allegato del verbale, ritualmente trasmesso, e che l'ordinanza non sia fondata sull'allegato, ma sul verbale; a ciò consegue l'infondatezza del motivo.

L'ordinanza impugnata, a pag. 13, ha ritenuto non potersi qualificare il fatto come furto aggravato visto che "gli autori, dopo aver sfondato il muro, sono entrati all'interno del caveau con le armi in pugno e ciò ha determinato uno stato di completa soggezione nei confronti di coloro - guardie a custodia del caveau - che si trovavano all'interno dei locali..." con conseguente realizzazione dell'elemento della minaccia.

Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato i precedenti penali di F. per reati contro il patrimonio, la sua sottoposizione a misura di prevenzione e le modalità del fatto, indicative della sua elevata capacità di instaurare rapporti con soggetti che gravitano nella criminalità organizzata anche di altre località, concludendo, con motivazione logica e coerente, per l'applicazione della massima misura custodiale.

Relativamente a M., il tribunale ha considerato la capacità delinquenziale dello stesso e che solo la detenzione in carcere può assicurare la preclusione di futuri contatti con soggetti in grado di programmare ed eseguire rapine come quella in esame.

I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Motivazione semplificata.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2019

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