REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dottoressa Maria Lucia Frate, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17-1-2022 ha pronunciato e pubblicato la presente:
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, proposta da:
M.D.
(avocati Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana)
ricorrente
contro
I.V.U. s.p.a. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore con sede legale in R., via R. M. n. 15
(avvocati Arturo Maresca e Marco Conti)
resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con originario ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto in data 14-11-2019 e nei termini notificato il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la società I.V.U. s.p.a. al fine di impugnare il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 1-4-2019 chiedendo in via principale la reintegrazione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento mansioni, anzianità e riconsegna dei titoli di polizia, il pagamento della retribuzione di luglio 2019 ed i mesi successivi, e di ogni altro emolumento dovuto per legge, l'indennità risarcitoria, i contributi previdenziali ed il differenziale contributivo. In subordine, in caso di mancata disposizione della reintegra, condannare la convenuta alla corresponsione della indennità risarcitoria dovuta per legge, del tfr e permessi residui, permessi a conguaglio, 13.ma e 14.ma, contributi previdenziali e differenziale contributivo. Con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita la convenuta chiedendo in via principale il rigetto della domanda ribadendo la legittimità del proprio operato. In subordine, in caso di accertata illegittimità del licenziamento ha chiesto , ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, 7 comma L. n. 300 del 1970 così come modificato dalla L. n. 91 del 2012, la conferma della risoluzione del rapporto di lavoro e condanna della convenuta alla corresponsione di una indennità omnicomprensiva nella misura minima di 12 mensilità e comunque inferiore alle 24 mensilità, tenuto conto dell'aliunde perceptum.
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito per la domanda concernente il licenziamento e la prosecuzione del giudizio per quella relative alle rivendicazioni economiche. La prima domanda veniva definita da questo giudice con ordinanza di rigetto del 24-6-2021.
Alla odierna udienza del 17-1-2022, fissata per la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all'art. 414 c.p.c., alla quale venivano convocate le parti, il difensore della convenuta faceva presente che la società era stata sottoposta a concordato preventivo omologato con Provv. del 25 novembre 2021 come da documentazione depositata dalla quale emergeva altresì che l'integrale pagamento sarebbe stato effettuato entro sei mesi dall'omologa. Concludeva per l'improcedibilità della domanda.
Il difensore del ricorrente si opponeva chiedendo la prosecuzione del giudizio per l'accertamento di tali voci.
All'udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Va dichiarata la improcedibilità dei ricorso essendo competente funzionalmente il Tribunale fallimentare di Roma.
E' incontestata la sottoposizione della convenuta alla procedura di concordato preventivo omologato giusta ordinanza n. 3649/2021 del 25-11-2021 (RG 36258/2021) nella quale l'odierno ricorrente risulta iscritto nell'elenco dei creditori privilegiati.
Al riguardo si osserva brevemente che con specifico riguardo alle controversie di lavoro, nei casi in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale, per le domande di accertamento e costitutive promosse dal lavoratore, quali ad esempio quelle volte alla dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla relativa reintegrazione, non viene meno la competenza del giudice del lavoro, mentre per le domande di pagamento di somme di danaro - nel caso di fallimento - si verifica la vis attractiva del foro fallimentare (Cass. 19248/2007; Cass. 3129/2003; C. 7075/2002; Cass. 13580/1999; Cass. 8708/1999; Cass. 5567/1998; Cass. 4146/1997) e - nel caso di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria - la temporanea carenza di giurisdizione del giudice del lavoro e la conseguente improcedibilità o improseguibilità della domanda per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinnanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare (Cass., S.U., 141/2006).
Anche le domande di mero accertamento e costitutive, se destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, rientrano nella competenza del giudice fallimentare (in tal senso sono orientate, ex multis, Cass. 21634/2006; Cass. 19271/13; Cass. 7990/18).
Pertanto il discrimen tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice fallimentare può essere così sintetizzato (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 (Rv. 648263 - 01) "Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale".
Alla luce di quanto detto la domanda va dichiarata improcedibile, essendo competente funzionalmente il Tribunale fallimentare di Roma.
La pronuncia in mero rito induce il giudicante a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
DISPOSITIVO
Dichiara la improcedibilità della domanda essendo competente funzionalmente il Tribunale Fallimentare di Roma.
Compensa le spese.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2022.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2022.
