LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente
Dott. Fernando LUPI - Cons. Relatore
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere
Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CARLO GAETANO elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n.97 presso l'avv. Giuseppe Gianni, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SECURITY SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Renato Mongillo elettivamente via Lagrange n.16 presso l'avv. Vincenzo Mozzi, rappresentata e difesa giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12257 del 23.6.1997, Reg.
Gen. 45768 del 1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.1.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Giuseppe Gianni e Vincenzo Cimmino;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 23.6.1997 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello di Di Carlo Gaetano nei confronti della s.r.l. SECURITY SERVICE avverso sentenza del Pretore della medesima città, respingeva l'appello confermando il rigetto della impugnativa del licenziamento disciplinare intimato al Di Carlo, guardia giurata, con lettera 26.4.1993.
Osservava in motivazione che i fatti contestati con la lettera del 10.3.93 - avere fatto pressioni, prima con una telefonata e poi con un biglietto, su di un collega perché rendesse dichiarazioni false per agevolare la difesa di altro collega accusato di abbandono del posto di guardia - e i due episodi contestati con lettera del 16.4.1993: il rifiuto reiterato di aprire ad un superiore il gabbiotto in cui esercitava la vigilanza e l'avere organizzato nei locali dell'Ospedale, committente il servizio di vigilanza, riunioni sindacali notturne determinando l'abbandono del posto di guardia all'ingresso del nosocomio, erano risultati in fatto provati, mentre non apparivano convincenti le spiegazioni fornite dal Di Carlo.
Riteneva che l'ultimo fatto determinasse il venir meno della fiducia della committente nei confronti della datrice di lavoro e che esso, valutato nel contesto degli altri episodi contestati e di una recidiva, giustificasse l'adozione della massima sanzione espulsiva.
Propone ricorso per cassazione il Di Carlo affidato a sette motivi; la Security Service resiste con controricorso, illustrato poi con memoria.
Motivi della decisione
Con il primo e secondo motivo del ricorso il Di Carlo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 429 n.1 e 420 e 421 c.p.c., censura la procedura seguita nel giudizio di primo grado sotto vari profili deducendo la nullità della sentenza. I vizi della procedura consisterebbero nella mancanza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, in quanto nella udienza fissata per la discussione le parti, che erano state autorizzate al deposito di note scritte, chiesero che la causa fosse decisa senza procedere alla discussione, nella mancata identificazione del procuratore speciale e nella mancata verifica dei poteri dello stesso, nella ammissione della produzione di documenti da parte della Security Service ininfluenti ed ultronei.
Le censure sono infondate o inammissibili.
Con esse infatti si denunciano vicende processuali che non viziano il procedimento o dalle quali il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio. La discussione orale costituisce una facoltà della parte che può rinunziarvi chiedendo che la causa venga decisa e riportandosi implicitamente agli scritti difensivi come avvenuto nella specie. Le conclusioni nel processo del lavoro devono essere contenute negli scritti introduttivi del giudizio (artt. 414 n. 4 e 416 c.p.c.) e non è prevista una nuova formulazione all'udienza di discussione. Non è normalmente richiesto dalla legge il controllo della identità delle parti, che normalmente si conoscono reciprocamente, ad esso si procede in caso di dubbio o di contestazioni. In mancanza di queste il verbale di udienza prova fino a querela di falso la identità dei soggetti. Inoltre la qualifica di procuratore speciale per rendere l'interrogatorio, attribuita in verbale ad un soggetto, presuppone la verifica da parte del giudice della procura. Infine il ricorrente non ha interesse a contrastare l'acquisizione tra il materiale probatorio di documenti che egli stesso qualifica ininfluenti ed ultronei.
Con il terzo motivo del ricorso il Di Carlo denunzia l'omesso esame ed il vizio di omessa motivazione in ordine ad un rapporto relativo ad una illegittima indagine condotta dal Sig. Emilio Condorelli sulla persona del ricorrente, contenente l'attribuzione di fatti diffamatori con conseguenti giudizi negativi che avrebbero condotto la datrice di lavoro ad un comportamento persecutorio nei suoi confronti sfociato nel licenziamento. Con il settimo motivo si deducono i medesimi vizi in relazione ad un Verbale di audizione a difesa con il quale, alla presenza di un dirigente sindacale e di ispettori della società, in relazione a cinque procedimenti disciplinari per fatti accaduti nell'estate del 1994, le parti prendevano reciproco impegno a ricostituire la collaborazione con rispetto dei ruoli, e l'azienda esortava il Di Carlo a riattivare la collaborazione già fornita. Secondo il ricorrente anche questo documento confermerebbe che il ricorrente era persona sgradita.
Esaminando i due motivi congiuntamente perché connessi, il Collegio osserva che, a prescindere dal rilievo che il secondo documento dimostra, al contrario di quanto allegato, che non vi era prevenzione in conseguenza della prima indagine ed invece una volontà conciliativa, e non certo persecutoria, del datore di lavoro,- i fatti di cui ai due documenti non hanno alcuna incidenza sui motivi del licenziamento come contestati e valutati ai fini della sussistenza della giusta causa nella sentenza impugnata, sicché deve escludersi che l'omesso esame di essi e la mancanza di motivazione sul loro contenuto, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, vizi la sentenza ex art. 360 n.3 e 5 c.p.c.
Con il quarto motivo, denunziando la falsa applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il Di Carlo rileva che nella valutazione complessiva delle inadempienza contenute nella sentenza impugnata si fa riferimento ad altri episodi e ad una recidiva non contestati, e per quanto riguarda i ritardi, non sono stati autonomamente valutati e che comunque non costituiscono recidiva specifica.
La censura travisa il senso della sentenza impugnata, in essa, in relazione all'ultimo dei tre fatti specificamente contestati, si rileva, in riferimento anche alle difese dell'appellante, che: "la libertà di riunione non può esprimersi attraverso l'uso di locali di proprietà di terzi, in specie addirittura del committente, senza l'autorizzazione di quest'ultimo e con tali modalità, quali la distrazione di personale in servizio e l'accesso notturno di dipendenti non in servizio, da far venir meno quella, sicurezza che il committente mirava a garantire con il servizio di vigilanza commesso." Ha ritenuto quindi il Tribunale che questo "comportamento", e cioé il terzo di quelli specificamente addebitati, per la sfiducia che ingenerava nel committente verso la datrice di lavoro ed il danno all'immagine di questa, connotava una particolare gravità del medesimo che, "valutata nel contesto degli altri episodi e di una recidiva attestante un comportamento inadempiente", giustificava la massima sanzione espulsiva adottata.
Poiché la motivazione della sentenza sì è occupata dei tre episodi specificamente contestati, è evidente che nella valutazione dell'ultimo addebito il riferimento ad altri due non può essere interpretato altrimenti che agli altri due addebiti precedentemente esaminati e che la recidiva, non indicata come specifica, si riferisse ai ritardi parimenti contestati. Difetta del tutto la lamentata discrasia tra fatti contestati e fatti valutati e la valutazione della recidiva si riferisce a inadempimenti contestati non qualificati come di recidiva specifica, come erroneamente assume il ricorrente.
Con il quinto motivo denunziandosi la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 300 del 1970 ed il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che siano state qualificati riunioni sindacali dei semplici incontri di un sindacalista con i colleghi per proselitismo e perciò non soggetti ad alcuna limitazione ed, inoltre, che non si sia accertato il danno e cioé che il committente si fosse lamentato delle riunioni.
La censure sono infondate. La sentenza non censura il mancato rispetto delle norme sulle assemblee di cui all'art. 20 della legge n.300 del 1970 ma il fatto che le riunioni o incontri avvenissero nottetempo in locali del committente, senza l'autorizzazione di questi, introducendo estranei nei medesimi e distogliendo personale dal servizio di guardia, circostanze queste non contestate dal ricorrente.
Quanto al mancato verificarsi del danno in conseguenza della mancanza disciplinare la giurisprudenza di questa Corte ne ha più volte evidenziato la irrilevanza, infatti quello che rileva è l'incidenza del comportamento sul rapporto fiduciario che viene scosso di gravi inadempimenti, indipendentemente dal fatto che ad essi segua in concreto un danno per il datore di lavoro. Cfr. Cass.nn. 4212 e 11806 del 1997, 7768 del 1996, 4126 e 5735 del 1995, 4126 del 1994.
Con il sesto motivo si lamenta l'omesso esame della deposizione del preposto alla sede del Credito romagnolo cui era addetto il Di Carlo che gli aveva raccomandato di non uscire dal gabbiotto se non dopo avere avvertito. La censura è di fatto e nuova, in quanto non proposta con l'appello, ed è perciò inammissibile in sede di legittimità. In ogni caso la censura è illogica in quanto il Di Carlo poteva bene ottemperare contemporaneamente alla richiesta del committente e a quella del superiore aprendo il gabbiotto dopo avere avvertito il preposto alla sede.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 40.000-- oltre L. 3000.000 di onorario.
Così deciso in Roma il 19.1.2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 GIU. 2000
