REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia, in persona della dott. Chiara De Franco, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13/2/2014 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9093\2013 R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
tra
BLACK SECURITY s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso in opposizione, dall'avv. Pasquale Fatigato e dall'avv. Michele Fatigato presso lo studio dei quali in Foggia al Corso Cairoli, 37 è elettivamente domiciliata
-opponente
e
T.G., rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del decreto ingiuntivo dall'avv. (...) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Apricena alla via Balilla, 5: (...) 46.
-opposto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2013, la società ricorrente in opposizione esponeva di aver ricevuto notificato il decreto ingiuntivo n. 1040/13 emesso dal Tribunale del Lavoro di Foggia, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di T.G. della somma di Euro 4.495,05, oltre accessori e spese, a titolo di differenze retributive, avendo il lavoratore dedotto l'esistenza di mensilità completamente non retribuite, in particolare in relazione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013.
La società opponente ne chiedeva la revoca, con vittoria di spese, sottolineando il difetto di prova scritta del credito fatto valere e disconoscendo sostanzialmente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per i periodi cui era riferibile l'ingiunzione di pagamento. Tanto premesso, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese della presente fase di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto integrale della opposizione, contestandone con varie argomentazioni la fondatezza.
In particolare, deduceva di aver ricevuto, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e nelle more della concessione dello stesso, un bonifico per il pagamento della retribuzione relativa alla mensilità di luglio 2013 del quale aveva dato atto all'opponente al momento della notifica del titolo; per il resto del credito, rilevato che l'opposizione non aveva introdotto alcun argomento di seria contestazione sull'esistenza dei titoli di credito vantati, chiedeva confermarsi la quantificazione del credito residuo effettuata in ricorso. Tanto premesso, chiedeva rigettarsi l'opposizione e condannarsi l'opponente per responsabilità ex art.96 c.p.c.; con vittoria di spese, con attribuzione.
Ritenuta ultronea qualsiasi attività istruttoria, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza con contestuale motivazione.
La proposta opposizione si rivela solo parzialmente fondata, per ragioni di fatto (un parziale adempimento estintivo) sostanzialmente difformi da quelle proposte nel ricorso in opposizione.
Si può affermare che non sia direttamente contestata tra le parti la circostanza relativa alla data di inizio ed alla durata del rapporto di lavoro. Invero, l'opposizione viene fondata su un asserito disconoscimento dell'esistenza del rapporto in relazione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2013, per i quali era stata concessa l'ingiunzione.
Dalla portata letterale e semantica dell'espressione con la quale viene formulata la contestazione del fondamento fattuale del credito ("nulla avrebbe dovuto pretendere il T. dalla società opponente non avendo prestato alcuna attività lavorativa alle dipendenze di Black Security s.r.l. Nei mesi di luglio, agosto e settembre 2013"), è difficile comprendere se la prospettazione negativa riguardi la materiale prestazione dell'attività lavorativa nei mesi di riferimento o la stessa esistenza del rapporto. Non è dato, in sostanza, comprendere se la società contesti che il lavoratore abbia materialmente reso la propria prestazione o se neghi in radice la perduranza di un rapporto di lavoro pur formalizzato per i mesi precedenti.
L'efficacia del disconoscimento così formulato si rivela praticamente nulla. Ed infatti, se la società datrice di lavoro ha inteso disconoscere che il T. abbia materialmente reso la propria prestazione nei mesi di riferimento, pur perdurando formalmente il rapporto di lavoro, avrebbe dovuto dedurre e asseverare il titolo giuridico sul quale fondava la contestazione. Avrebbe cioè dovuto delineare l'esistenza e la portata dell'inadempimento del lavoratore e l'imputabilità dello stesso. Il rapporto di lavoro, nella sua struttura sinallagmatica, ha una prospettiva di durata in base alla quale il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione anche in alcune ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa, come in relazione alle festività, ferie, permessi, malattia, blocco temporaneo della produzione. In tutte queste ipotesi il vincolo di sinallagmaticità si allenta e la retribuzione resta dovuta; solo l'ipotesi dell'inadempimento imputabile dal parte del lavoratore che, senza giustificazione, non si rechi a prendere la prestazione può escludere o limitare, peraltro con determinate precondizioni procedimentali, l'obbligazione retributiva. Ma nulla è stato dedotto sul punto dell'inadempimento imputabile del T. per cui la contestazione appare vuota di qualsiasi contenuto giuridicamente rilevante.
Se, d'altro canto, si intendeva contestare l'esistenza stessa del rapporto di lavoro subordinato sotto un profilo formale, deve considerarsi il valore asseverativo di documenti non disconosciuti dall'opponente quali il certificato storico occupazionale rilasciato in data 31/12/2013 dal quale emerge l'assunzione del T. presso la Black Security s.r.l. in data 15/7/2005 (per passaggio diretto da altra società di vigilanza che aveva assunto l'opposto in data 13/12/2002) e la perduranza del rapporto di lavoro stesso alla data di emissione del modello c2 storico.
Deve poi sottolinearsi che all'udienza odierna parte opposta ha prodotto copia di busta paga emessa dalla opponente in relazione al mese di ottobre 2013. Nel campo del documento relativo alla "data di assunzione" del lavoratore viene indicata appunto la data del 13/12/2002, dimostrandosi con ciò la perfetta continuità giuridica del rapporto dal momento dell'assunzione e dunque anche per i mesi di luglio agosto e settembre 2013.
Dunque, considerata la portata probatoria degli elementi documentali esaminati ed in difetto di qualsiasi allegazione e prova di fatti impeditivi o estintivi della propria obbligazione retributiva, la contestazione formulata dalla società opponente sull'esistenza del rapporto si rivela assolutamente generica, priva di riscontri ed addirittura pretestuosa, malcelando evidenti fini dilatori.
La società opponente peraltro non dà atto, nel corpo del ricorso, di un adempimento parziale dei crediti vantati, avvenuto in data anteriore alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo.
La circostanza relativa all'avvenuto pagamento della retribuzione di luglio 2013, nelle more dell'accoglimento del ricorso eper decreto ingiuntivo, viene dedotta da parte opposta e risulta allo stato elemento di fatto non contestato tra le parti.
Deve peraltro sottolinearsi, al fine di valutare il comportamento anche extraprocesuale tenuto dalle parti, che il ricorrente-opposto ha dato atto dell'intervenuto parziale pagamento ricevuto anche al momento della notifica del decreto, inserendo una postilla al decreto stesso.
In ogni caso, essendo stato il decreto ingiuntivo notificato alla società opponente solo successivamente sia al pagamento spontaneo della mensilità di luglio 2008 che al decreto ingiuntivo ottenuto per la mensilità di agosto 2008, evidentemente al momento della ricezione del titolo il credito era parzialmente estinto, in relazione alla retribuzione di luglio 2013, per intervenuto adempimento.
Dunque, essendo intervenuto un parziale pagamento ancor prima della notifica al debitore del decreto ingiuntivo, la cifra dovuta da parte datoriale non potrà coincidere con quella inizialmente ingiunta. Il decreto deve essere dunque revocato.
Per il resto del credito del lavoratore, deve premettersi che la società opponente non contesta affatto la circostanza dell'omissione di qualsiasi pagamento per gli ulteriori titoli in relazione ai quali è stato concesso il decreto ingiuntivo; nulla deduce sulla debenza e sulla quantificazione di ciascuna mensilità ancora dovuta.
Sotto questo profilo, occorre dichiarare che parte opponente non ha neppure fornito alcuna prova di un adempimento estintivo, in via diretta, delle voci retributive vantate.
In argomento, può essere richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e della correttezza dello stesso; eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n.13533).
Più recentemente, è stato precisato che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/12/2004, n.23229).
Dunque, deve ritenersi che la parte opponente non abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, di introdurre e provare fatti estintivi del debito.
Ne discende che il credito residuo di parte opposta è attualmente quantificabile in Euro 2.991,28, già detratte le somme percepite per le altre mensilità inizialmente oggetto di ingiunzione di pagamento, oltre interessi sulla somma mensilmente rivalutata dalla data di maturazione di ciascun rateo di differenziale.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata da parte resistente-opposta. La domanda, espunta ogni valutazione circa la natura asseritamene riconvenzionale della stessa, deve essere rigettata atteso l'assoluto difetto di prova sul punto.
Infatti, ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (concernente una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale), postula pur sempre la prova (gravante, secondo i principi generali, sulla parte che richiede il risarcimento) sia dell'an che del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa.
In particolare, sotto il profilo del carattere temerario della lite e della colpa, si richiedeva la prova della coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero del difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza e non già della mera opinabilità del diritto fatto valere (Cfr. Cass. civ., 8 febbraio 1993, n. 117; Cass. civ., 21 luglio 2000, n. 9579). Invero l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave); sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi. Valutato il caso di specie, nonostante la parziale soccombenza dell'opponente, non si ritiene che l'azione abbia varcato, anche se per certi versi lambito, i confini della lite temeraria, atteso che l'opposto non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario, nonchè la ricorrenza, in detta condotta, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza della propria tesi.
In ragione del comportamento delle parti, le spese vanno poste interamente a carico dell'opponente, sul quale comunque incombeva un debito retributivo che aveva assolto solo in parte e comunque in sensibile ritardo rispetto all'esigibilità dello stesso, che va condannato alla rifusione della restante parte liquidata come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1040/13 e condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della minor somma di Euro 2.991,28, per i titoli di cui in motivazione, già detratte le somme percepite per il medesimo titolo, oltre interessi sulla somma mensilmente rivalutata dalla data di maturazione di ciascun titolo di credito al soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. Formulata dall'opposto;
c) condanna l'opponente al pagamento integrale delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.850,00, oltre CPA ed IVA secondo legge e rimborso delle spese forfettarie, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Conclusione
Così deciso in Foggia, il 13 febbraio 2014.
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
