TAR CAMPANIA: Sentenza sede di Napoli, sezione 5, numero provv. 202202168, ...di vigilanza, non possiede la qualifica di guardia giurata e non svolge le relative funzioni

Martedì, 01 Marzo 2022 07:35

SENTENZA sede di NAPOLI, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202202168, ...di vigilanza, non possiede la qualifica di guardia giurata e non svolge le relative funzioni

Pubblicato il 31/03/2022
                                                                                                                                                                                                                                    N. 02168/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                     N. 02648/2018 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2648 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento

del decreto prefettizio prot. n. 1668/2017/6G/Area 1 Quater del 19 aprile 2018 con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 22 marzo 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis., c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, titolare dell’Istituto “-OMISSIS-esercente attività di trasporto, custodia e conteggio valori per conto terzi, impugna il provvedimento in epigrafe emesso dalla Prefettura di Napoli recante rigetto della richiesta di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale, preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990.

A sostegno dell’impugnato diniego l’amministrazione ha addotto la carenza del presupposto del “dimostrato bisogno” richiesto dall’art. 42 del R.D. n. 331/1931 (“Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65”).

In particolare, l’istante contesta la legittimità dell’atto per violazione di legge ed eccesso di potere; ritiene che la qualità di titolare di un istituto di vigilanza comporti oggettivamente un pericolo per la propria incolumità e, inoltre, evidenzia che già nel 2012 analoga istanza di rinnovo veniva rigettata dalla Prefettura con provvedimento gravato ed annullato da questo T.A.R. con sentenza n. 3474/2012.

Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Non si è costituita l’amministrazione, benché ritualmente evocata in giudizio.

Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza n. 1059 del 19.7.2018.

Con un primo ordine di rilievi parte ricorrente assume la violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990 e la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 3474/2012 con cui era stata annullato un precedente analogo provvedimento reiettivo della medesima amministrazione. Secondo la prospettazione attorea, in quell’occasione questo giudice amministrativo avrebbe condiviso la tesi secondo cui la qualità di titolare di istituto di vigilanza determina una oggettiva esposizione a rischio e si duole che, viceversa, nella fattispecie in esame la Prefettura si sarebbe immotivatamente discostata da tale statuizione giurisdizionale, nonostante permangano le stesse condizioni oggettive e soggettive.

Con la seconda censura l’istante ritiene che sarebbe stata omessa una valutazione complessiva della personalità del richiedente in termini di affidabilità e non sarebbero intervenuti – né sarebbero stati rappresentati dalla Prefettura - elementi sopravvenuti in grado di sovvertire il motivato bisogno dell’arma riconosciuto dal Tribunale con la pregressa decisione; l’azione amministrativa sarebbe quindi inficiata da carenza di istruttoria e di motivazione.

I rilievi non hanno pregio.

Come noto, la violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2018 n. 6175).

Di contro, i vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti 'margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2018 n. 6764; Sez. VI, 12 luglio 2019 n. 4917).

In particolare, quando ci si trova di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione, residua uno spazio per il riesercizio dell'attività valutativa da parte della pubblica amministrazione, con la conseguenza che se essa elimina il vizio motivazionale, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato solo se l'attività asseritamente esecutiva dell'amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato, altrimenti viene in questione non la violazione/elusione del giudicato, bensì un'eventuale nuova autonoma illegittimità deducibile attraverso l'ordinario giudizio di cognizione (Consiglio di Stato, Sez. III, 21 settembre 2021 n. 6422).

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ci si avvede che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’amministrazione ha reso adeguata motivazione sulle ragioni del diniego che non risulta siano state oggetto di giudiziale scrutinio nel giudizio definitivo con la citata sentenza n. 3474/2012.

In particolare, si legge nel provvedimento che la qualità di titolare di una licenza di abilitazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, di per sé, non configura quell’assoluto “bisogno” che è presupposto imprescindibile per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, connesso ad esigenze di difesa personale. A tale proposito, la Prefettura ha rammentato che, ai sensi dell’art. 257 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.), compito del titolare della licenza di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S. che abilita all’esercizio dell’attività di vigilanza, è quello di garantire la direzione, l’indirizzo unitario ed il controllo dell’attività delle guardie particolari giurate; tale attività di controllo, di per sé, non rappresenta ex se una fonte di pericolo per la vita o l’incolumità fisica del titolare della licenza, trattandosi di mansioni ben diverse da quelle materialmente svolte dalle guardie giurate dipendenti.

In altri termini, diverso è il ruolo e l’esposizione a pericolo del titolare dell’istituto di vigilanza privata rispetto a quello delle guardie giurate che concretamente svolgono l’attività di trasporto valori per conto terzi e rispetto alle quali può effettivamente ravvisarsi il “dimostrato bisogno”.

Le ragioni ostative riportate nel provvedimento di rigetto costituiscono, pertanto, espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti astrattamente riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza (situazione di “dimostrato bisogno” ex art. 42 del T.U.L.P.S. in capo al titolare dell’istituto di vigilanza) ma congruamente argomentate con motivazioni non incise dalle precedenti statuizioni caducatorie di cui si assume la violazione, quindi non soggette ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione.

Con l’ultimo profilo di illegittimità l’istante espone che, al pari delle guardie giurate, anche il titolare dell’istituto di vigilanza sarebbe esposto al pericolo per la vita e l’incolumità fisica nell’esercizio della propria attività, con conseguente integrazione del requisito del “dimostrato bisogno” richiesto dall’art. 42 del T.U.L.P.S. per il rilascio dell’autorizzazione di polizia, considerato che il medesimo è istituzionalmente preposto al maneggio e al versamento di denaro, sovrintendendo alle guardie giurate.

Le argomentazioni non hanno pregio.

L’art. 42 del R.D. n. 773/1931 pone in capo al richiedente la necessità di provare, ai fini di ogni rilascio della licenza per uso difesa personale, l'esistenza del "dimostrato bisogno", rappresentando il rilascio del porto d'armi una assoluta eccezione al divieto imposto ai cittadini di detenere e, soprattutto, di portare in giro armi ai sensi dell’art. 699 c.p. e dell’art. 4 della L. n. 110/1975.

Il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera, dunque, diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo e che abilita l'amministrazione a valutare non solo l'uso (o non abuso) del titolo o il permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma anche ad operare una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzativo, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica.

In altri termini, l'Autorità di Pubblica Sicurezza può legittimamente denegare il rinnovo del porto d'arma non solo per la sopravvenuta carenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma anche per un legittimo ripensamento e per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 635/2021).

Nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale l’amministrazione ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, non ravvisabili nella fattispecie in esame.

Applicando tali coordinate ermeneutiche, deve prendersi atto che il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio circa la sussistenza del dimostrato bisogno, in grado di superare il superiore interesse pubblico alla diffusione controllata e limitata ai casi di effettiva a comprovata necessità delle armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 218/2020, secondo cui "Ai fini della concessione del porto d'armi, ex art. 42 del R.D. n. 773 del 1931, costituisce onere dell'istante dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi dell'arma, così costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal divieto per il cittadino di portare armi").

Difatti, vanno condivise le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato secondo cui il ricorrente, pur rivestendo la qualifica di titolare dell’istituto di vigilanza, non possiede la qualifica di guardia giurata e non svolge le relative funzioni come disciplinate dal D.M. n. 269/2010 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) che, in proposito, differenzia all’allegato D, art. 3.I. tra:

- attività svolte dalle guardie giurate (trasferimento di somme di denaro o di altri beni e titoli di valore, da un luogo su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Istituto) che comportano una diretta esposizione a fonti di pericolo per l’incolumità personale;

- competenze dell’Istituto di vigilanza e, per esso, del suo titolare (curare l'idoneità e la funzionalità dell'equipaggiamento: giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti e di radiolocalizzazione) che, viceversa, non comportano ex se detta esposizione a concreti pregiudizi ove non si accompagnino all’effettivo svolgimento delle funzioni delle guardie giurate.

Quanto al maneggio di denaro, trattasi invero di un pericolo solo generico ed astratto che non integra il “dimostrato bisogno”, in quanto condizione comune ad altri professionisti e/o operatori economici che curano rilevanti interessi nel medesimo territorio. Peraltro, non risultano allegati ulteriori indicatori di rischio riconducibili all’attività imprenditoriale del ricorrente e non emerge che il medesimo sia stato vittima di episodi delittuosi (minacce, aggressioni, ritorsioni, episodi di violenza), quali indicatori di un concreto ed attuale pericolo per l’incolumità personale.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va conclusivamente rigettato.

Nulla in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita la controparte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla in ordine alle spese di giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche riportate nel presente provvedimento.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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