Pubblicato il 01/06/2022
N. 07158/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06299/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6299 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Quinto Aurelio Simmaco, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l’annullamento,
del decreto del-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e del porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 maggio 2022 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che il ricorrente si rivolge al TAR per vedere annullato il decreto del -OMISSIS-con il quale si revocava il titolo di Guardia Particolare Giurata e del Porto di Pistola per difesa personale a tassa
ridotta a causa del ritrovamento nell’abitazione di -OMISSIS-.
Dall’analisi della motivazione del provvedimento di diniego della -OMISSIS- risulta che:
1) il ricorrente è stato deferito all’A.G per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
2) nell’appartamento del ricorrente era stata rinvenuta droga (v. sopra);
3) venivano sequestrati ai sensi dell’art. 39 TULPS sia l’arma in possesso che il libretto di porto
d’armi;
4) il detentore deve essere una persona al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, sul quale
esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon godimento ed uso delle armi. Questi
presupposti sono venuti meno.
Deduce:
- 1). Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 riguardo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Ritiene il ricorrente che l’avviso di avvio del procedimento sarebbe stato comunque dovuto, nonostante la P.A. ritenga che ex art. 21 octies co. 2 L. 241/1990 non sarebbe stata tenuta , perché il provvedimento è volto a restringere la sfera giuridica dell’interessato e a minarne la capacità lavorativa.
- 2). Eccesso di potere per sviamento degli artt. 11 e 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e 3) e per difetto assoluto o carenza di motivazione.
Il provvedimento impugnato è stato reso in epoca antecedente a qualsivoglia giudizio di colpevolezza reso in capo al ricorrente, vi è violazione del principio di presunzione di innocenza. I fatti contestati non hanno alcun legame con l’utilizzo delle armi e il provvedimento si basa solo su di una nota dei -OMISSIS-
Oppone la P.A. essere il provvedimento è immune da censure in quanto non è necessario – per la sua inflizione – che il soggetto venga condannato, ma basta che venga meno la condotta irreprensibile di cui deve essere titolare secondo una norma (quella di cui all’art. 138 TULPS) che si atteggia a norma speciale, in grado di introdurre una disciplina più restrittiva nel valutare i requisiti attitudinali e di affidabilità dei richiedenti licenza pubblica. Si sottolinea la mancanza di serietà del ricorrente il quale non ha provveduto a notificare subito alla società per la quale lavorava il provvedimento della -OMISSIS- (lo avrebbe fatto un mese dopo). Inoltre, l’Amministrazione può procedere senza previa contestazione in virtù dei poteri discrezionali che le sono propri.
Il ricorso va accolto.
Difatti il ricorrente riferisce che, all’esito delle indagini di parte svolte, il PM abbia ritenuto l’estraneità dai fatti del -OMISSIS-, avanzando specifica richiesta di archiviazione specificando che l’ipotesi di uso personale doveva ritenersi sussistente solo in capo alla signora G.P. e non anche in capo al ricorrente. Il GIP ha ritenuto condivisibile la richiesta di archiviazione e così provvedeva.
Conseguentemente sono stati accertati nella competente sede i presupposti che legittimavano l’adozione del provvedimento, ma per escluderli, non per confermarli.
Il che conduce all’accoglimento del ricorso, pur potendosi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Rosa Perna, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
