TAR LAZIO: SENTENZA sede di ROMA, sezione 3Q, numero provv.: 202207116, presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 per un periodo di 12 mesi alla ditta Cosmopol Security s.r.l.

Martedì, 31 Maggio 2022 06:19

SENTENZA sede di ROMA, sezione 3Q, numero provv.: 202207116,  presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 per un periodo di 12 mesi alla ditta Cosmopol Security s.r.l. importo complessivo presunto annuale di euro 1.234.945

Pubblicato il 31/05/2022
                                                                                                                                                                                                                                         N. 07116/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                         N. 06554/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6554 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elisicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Marino, Luigi Borgia e Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci 21;
nei confronti

Cosmopol Security S.r.l., non costituito in giudizio;
Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Luca Mazzeo, Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cosmopol Security, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del D.G. n. 653 del 13.05.2021 di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ad oggetto “Aggiudicazione della gara ponte a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 per un periodo di 12 mesi alla ditta Cosmopol Security s.r.l. importo complessivo presunto annuale di euro 1.234.945,44 Iva esclusa. CIG 846071206B” nonché della nota ex art 76 comma 5 del Dlgs. 50/2016, prot. n. 78476/2021 del 14/05/2021 di trasmissione dell'aggiudicazione comunicata a mezzo PEC il 17.05.2020; - dei presupposti verbali di gara di valutazione delle offerte e degli atti afferenti il sub procedimento di verifica della anomalia della offerta e di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso, nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elisicilia S.r.l. il 14/7/2021:

annullamento previa adozione di misure cautelari collegiali ex art 55 c.p.a.

della deliberazione del D.G. n. 653 del 13.05.2021 di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ad oggetto “Aggiudicazione della gara ponte a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri dell'ASL Roma 1 per un periodo di 12 mesi alla ditta Cosmopol Security s.r.l. importo complessivo presunto annuale di euro 1.234.945,44 Iva esclusa. CIG 846071206B” nonché della nota ex art 76 comma 5 del Dlgs. 50/2016, prot. n. 78476/2021 del 14/05/2021 di trasmissione dell'aggiudicazione comunicata a mezzo PEC il 17.05.2020; - dei presupposti verbali di gara di valutazione delle offerte e degli atti afferenti il sub procedimento di verifica della anomalia della offerta e di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso, nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro). 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e di Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. e di Cosmopol Security;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione n. 867 del 14 ottobre 2020, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha deliberato di affidare il servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi ospedalieri della indicata ASL.

La legge di gara ha previsto che il servizio venga affidato, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il metodo scelto per l’attribuzione del punteggio è stato quello del “confronto a coppie”.

Alla gara hanno partecipato otto operatori e la ricorrente è stata graduata al terzo posto.

La Società ricorrente ha reagito avverso tale determinazione con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare.

Alla Camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 il ricorso è stato rinviato, per la sua definizione, alla udienza di merito, fissata al giorno 26 ottobre 2021.

Alla udienza del giorno 26 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La ricorrente fonda le censure al provvedimento contestato essenzialmente per l’asserita violazione del presupposto “logico- matematico” della proprietà transitiva che, a dire del ricorrente, deve presiedere il giudizio del confronto a coppia.

Per la parte ricorrente la Commissione ha errato nell’attribuire giudizi valoriali che non rispecchiano e non tengono conto dei precedenti esiti dei singoli confronti e dalle risultanze degli stessi.

Conseguentemente ha censurato il giudizio espresso dalla Commissione sul giudizio a coppia, previsto nel paragrafo 18. 2 del disciplinare, espresso sulla offerta dalla stessa presentata perché, asseritamente, non coerente con i precedenti confronti.

Si tratta di una tesi suggestiva che, però, non può essere condivisa.

Infatti, il relativo confronto a coppie riguarda gli aspetti qualitativi di ciascuna offerta comparata con quella concorrente, quindi secondo un parametro relativo e non già secondo un criterio assoluto che consegue alla adozione del criterio matematico proposto.

In altre parole, la valutazione operata dalla Commissione si parametra sui singoli valori di preferenza assegnati ed afferenti alle concrete offerte presentate all’esito del confronto tra le diverse proposte avanzate dai singoli operatori economici, il cui esito dipende dalla loro ponderazione comparativa alla luce dei diversi criteri di giudizio declinati nel caso concreto.

La disparità dei parametri di valutazione non consente, pertanto, di considerare in modo unitario e monolitico l’offerta in comparazione, così che il giudizio formulato sarebbe, in questo caso, necessariamente unico e valido per tutte le successive comparazioni, per cui, in questo caso, troverebbe applicazione il principio matematico della proprietà transitiva avanzato dalla ricorrente.

Nel caso di specie, la pluralità delle variabili di ciascuna offerta che vengono comparate secondo il confronto a coppia, non consente di configurare ogni singola proposta come una realtà unica e statica per cui il giudizio espresso resterebbe immutato anche rispetto ad altre e successive valutazioni comparative.

E’ proprio lo scrutinio comparativo tra le diverse offerte nella loro consistenza relativa che non consente di aderire alla riportata tesi, per cui il Collegio non ravvisa espetti di evidente illegittimità dello scrutinio.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha rilevato e contestato la violazione e falsa applicazione del paragrafo 16 del Disciplinare per non avere la Cosmopol Security Srl rispettato i limiti dimensionali della Relazione Tecnica e della dimensione del carattere da utilizzare.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il paragrafo 16 statuiva che ““La busta “Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 30 (trenta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati..” , come chiarito dalla stessa stazione appaltante nei chiarimenti dalla stessa forniti.

L’offerta della società Cosmopol Security Srl viola l’indicata prescrizioni per cui avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Osserva il Collegio.

La violazione della riportata prescrizione non è sanzionata dal bando e dalle norme conseguenti, con la esclusione, né con lo stralcio delle pagine eccedenti alle trenta previste della Relazione Tecnica.

Ne consegue che il giudizio dell’offerta non in linea con la previsione del disciplinare è affidata al seggio di gara, proprio al fine di accertare se quanto rappresentato costituisca una modalità tale da violare la par condicio.

Né la parte ricorrente ha provato che i positivi giudizi espressi nei confronti della controinteressata sono riconducibili alle pagine successive alla trentesima.

Inoltre, anche la esclusione della società Cosmopol Security Srl non avrebbe permesso alla ricorrente, proprio in relazione alla posizione in graduatoria, di ottenere il bene della vita per cui è causa.

La ricorrente ha, poi, avanzato ricorso per motivi aggiunti.

Con il primo motivo la ricorrente ha reiterato il motivo appena scrutinato, per cui valgono le medesime considerazioni sopra riportate, così come devono essere reiterate le ragioni relative alla censura afferente allo scrutinio del confronto a coppie, riproposte nei motivi aggiunti.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, quantifica in euro 1500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali, per ciascuna parte costituita

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Riccardo Savoia



IL SEGRETARIO

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