Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sent., 31/03/2022, n. 2549. Le mansioni della ricorrente erano le stesse che svolgevo io e quindi addetta alla cassa, al box informazioni

Giovedì, 31 Marzo 2022 16:38

Le mansioni della ricorrente erano le stesse che svolgevo io e quindi addetta alla cassa, al box informazioni e, per un periodo di circa due anni, ha svolto anche operazioni di cassaforte quando arrivavano le banconote dalla Cosmopol era responsabile sia del conteggio dei soldi che delversamento dei soldi da parte delle cassiere.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, all'udienza del 31.3.2022, lette le note di T.S. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa tra

V.C. rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti CARDILLO ORESTE, FRANCESCO MASI e MANUELA MALAGOLI presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in VIA SANTA LUCIA , 29 NAPOLI C O N T R O

A.C. SRL, in persona del legale rapp.p.t. rapp.to e dif.so dagli avv.ti CERVONE IVANA e ANNALISA BILLWILLER presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in CORSO GARIBALDI 73 PORTICI

dando lettura del dispositivo e della
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 29.04.2019 la sig.ra C.V. deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società A.C. S.r.l. a partire dal 3.09.2015 e fino al 15.02.2018, sottoscrivendo un contratto di lavoro a tempo determinato più volte prorogato; asseriva che il contratto prevedeva lo svolgimento della prestazione di A.A. - livello 7 per un numero di 20 ore settimanali distribuite su 6 gg con un giorno di riposo a scalare, orario specificamente indicato nel contratto di lavoro in atti; in realtà il rapporto di lavoro per cui è causa ha avuto connotazione diverse da quelle indicate nel contratto di lavoro in quanto la ricorrente ha lavorato per 28 ore settimanali per sei giorni a settimanali osservando turni di lavoro che venivano predisposti settimanalmente; dichiarava di aver lavorato presso il punto vendita di via L. 55 inizialmente denominato "SUNRISE" che apriva alle ore 08,00 e chiudeva alle ore 21,00, pertanto la ricorrente ha osservato , alternativamente, i seguenti turni : 08:00/13:00; 08:30/13:30; 09:00/14:00; 09:30/14:30; 10:00/15:00; 10:30/15:30; 11:00/16:00, mentre i turni pomeridiani erano così distribuiti: 15:00/20:00; 15:30/20:30 e dalle 16:00 alle 21:00; precisava che dal mese di ottobre 2017 il punto vendita con marchio " Sole 365" apriva alle ore 07:00 e chiudeva alle ore 22:00 pertanto i turni erano i seguenti: 07:00/13:00; 7:30/13:30; 08:00/14:00, 08:30/14:30… con ultimo ingresso pomeridiano per le ore 18:00 fino alle 22:00; che ha percepito la retribuzione indicata nei prospetti allegati, alla colonna "percepito"; dichiarava di non aver mai percepito alcuna somma a titolo di lavoro supplementare sebbene il suo abituale orario di lavoro eccedesse regolarmente l'orario di lavoro previsto dal contratto di lavoro, in quanto effettuava ore di lavoro supplementare nella misura di 8 ore a settimana; alla cessazione del contratto la ricorrente non ha ricevuto alcun importo a titolo di TFR, né a titolo di ratei di fine rapporto; quanto alle mansioni deduceva di aver svolto mansioni di cassiera riconducibili al 5 livello del CCNL Confindustria; in particolare si occupava di effettuare cambi, resi, ritorno prodotti, chiusura e relativo controllo di chiusura cassa; consegna e prelievo Cosmopol, cambio monete cassiere, prelievi cassiere, gestione cassaforte, registrazione fatture. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra le parti in causa sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c per i periodi dal 03.09.2015 al 15.2.2018; accertare e dichiarare , in virtù delle mansioni effettivamente svolte e della quantità e qualità della prestazione offerta , il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5 livello del CCNL applicabile al settore Confindustria e per l'effetto condannare la A.C. S.r.l. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 21.031,78 , di cui € 2808,30 a titolo di TFR; € 6690,01 a titolo di differenze retributive, € 10.921,97 a titolo di lavoro supplementare ed € 611,40 a titolo di ratei oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva la società convenuta la quale contestava sia l'orario di lavoro che le mansioni dedotte in ricorso e concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Escussi i testi, depositate note di T.S. all'udienza del 31.3.2022 la causa veniva decisa.

Non è oggetto di contestazione né la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e le sue proroghe, né la durata del rapporto di lavoro. Ciò che è oggetto di contestazione è l'orario di lavoro e le mansioni. In merito a queste ultime la ricorrente è stata inquadrata nel 7 livello del CCNL di settore cui appartengono " i lavoratori destinatari del livello superiore (VI) nei primi 12 mesi d'inserimento; - gli impiegati che svolgono mansioni d'ordine seguendo schemi predisposti o disposizioni ricevute; - gli Operai comuni che richiedono il possesso di conoscenze pratiche , comunque acquisite". A titolo esemplificativo è riportata la figura professionale dell'Aiutocommesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e di derivati, gastronomie, rosticcerie) anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione. Appartengono al 5 livello " i lavoratori destinatari di livello superiore (quarto livello ) nei primi 18 mesi di inserimento; - gli impiegati qualificati di provata esperienza che svolgonomansioni specialistiche settoriali anche di vendita e relative operazionicomplementari; - gli Operai qualificati adibiti in autonomia operativa all'esecuzione di lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche particolari, con capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, che individuano guasti di normale rilevazione ed eseguono lavori di media complessità per la riparazione , la manutenzione elettrica e/o meccanica o per la messa a punto di macchine o impianti , rispondendo ad un coordinatore di settore. Esemplificazioni : … 6) Cassiere comune. Era onere della parte ricorrente provare lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore. Dalla prova testi è emerso quanto segue: il primo teste B.M.G. ha riferito quanto segue " Ho conosciuto la ricorrente all'incirca cinque anni fa quando ho iniziato a frequentare il supermercato che all'epoca si chiamava SUNRISE, attualmente Sole 365. Preciso che si trova in via L. di fronte a casa mia, per cui frequentavo il supermercato quasi tutti i giorni , sicuramente uno si e uno no. La ricorrente faceva la C.P., anche se la vedevo fare anche altre cose, per esempio la vedevo stare al box informazioni. Principalmente nei giorni feriali mi recavo al supermercato intorno alle 15:00, altre volte alle 19:00. Il sabato andavo la mattina intorno alle 10:00. La vedevo molto spesso. Ho visto la ricorrente fino al mese di febbraio 2017. Conoscevo bene la ricorrente e la stessa mi ha riferito che osservava dei turni di lavoro di circa 8 ore. …" . Il secondo teste citato da parte ricorrente, sig.ra M.V., ha riferito " ho conosciuto la ricorrente al lavoro in quanto anche io ho lavorato per la società convenuta. Ho lavorato a via L. dal mese di ottobre dell'anno 2013 fino al mese di febbraio 2018. Ho un contenzioso con lasocietà per i medesimi motivi per cui ha instaurato il giudizio la ricorrente e ho indicato la stessa come teste. ADR: In via L., ove sono stata dal 2013 fino al 2018 vi è il punto vendita sole 365 , per un periodo sono stata spostata presso un altro punto vendita sempre appartenente alla stessa catena commerciale sito in via D.. Preciso negli ultimi 8/6 mesi se ben ricorso. Sono stata assunta con contratto a tempo determinato part time per 20 ore settimanali e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato sempre part time per 20 ore settimanali. Sono stata assunta come aiutante cassiera ma sin dall'assunzione sono stata addetta alla cassa, alla sistemazione della merce negli scaffali e al box informazione. Non so neanche cosa sia l'aiutante cassiera, né ho mai visto questa figura professionale all'interno del centro commerciale. Lavoravo dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale a rotazione. Il supermercato inizialmente apriva alle ore 8,00 del mattino e chiudeva alle 21,00 successivamente apriva alle ore 6,00 e chiudeva alle ore 22,00. Come tutte le cassiere osservavo dei turni di lavoro predisposti dalla capo cassiera all'epoca la sig. T.M. ma ne sono cambiate diverse. Erano turni settimanali. Venivano consegnati ad ogni cassiera il giovedì per il lunedì successivo. Gli orari di lavoro poteva essere articolati sia nella fascia antimeridiana ovvero la mattina che al pomeriggio che alla sera ed erano i seguenti: la mattina dalle ore 8,00 alle 14,00 oppure 9,00/15,00 etc fino alle 11,00 ci poteva essere questo scaglionamento di orario questo per la mattina. Diciamo che i turni erano mediamente di circa 6 ore al dì e complessivamente lavoravo 30 ore settimanali. Percepivo la retribuzione come da busta paga. Ho lasciato io il rapporto di lavoro e ho percepito il tfr. Il mio giudizio come quello della ricorrente ha ad oggetto differenze retributive per il superiore inquadramento e il lavoro supplementare. Lemansioni della ricorrente erano le stesse che svolgevo io e quindi addettaalla cassa, al box informazioni e, per un periodo di circa due anni, hasvolto anche operazioni di cassaforte quando arrivavano le banconotedalla Cosmopol era responsabile sia del conteggio dei soldi che delversamento dei soldi da parte delle cassiere. Abbiamo lavorato insieme ioe la ricorrente; tutti lavoravamo 30 ore settimanali anche la ricorrente.Osservava come me turni di lavoro che si articolavano in tre fasce orarie: mattina pomeriggio e sera". Il teste citato da parte resistente P.C. ha riferito "Lavoro per la conventa dall'anno 2015 preciso maggio 2015, attualmente al C.so Vittorio Emanuele, presso il supermercato Sole 365. In precedenza lavoravo ai Colli Aminei per D.C. spa. Ho lavorato due mesi circa insieme alla ricorrente presso il supermercato Sole 365 sito in via L.. A cavallo tra il 2017 e il 2018,non ricordo quando ho dato le dimissioni, ricordo che ho iniziato a lavorare presso questo supermercato a dicembre dell'anno 2017. In quel periodo ho conosciuto la ricorrente. Ero responsabile del punto vendita. La ricorrente svolgeva mansioni di addetto ausiliaria e come tale prezzava i latticini, a rotazione era in cassa sistemava gli scaffali. Non ricordo giorni e orari di lavoro precisi, ricordo che lavorava part time per 6 gg per tre ore e il sabato quattro ore con riposo a scalare". Sulla base delle emergenze istruttorie risulta assolto l'onere probatorio incombente sulla ricorrente sia quanto allo svolgimento di mansioni superiori , sia quanto allo svolgimento del lavoro supplementare. Entrambi i testi citati da parte ricorrente hanno dichiarato che la ricorrente svolgeva prevalentemente mansioni di cassiera e che lavorava 5/6 ore al giorno per sei giorni a settimana osservando turni predisposti dal responsabile che venivano consegnati alle cassiere il giovedì. L'art. 2013 c.c. in tema di mansioni superiori prevede " il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. …. Nel caso di assegnazioni a mansionisuperiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva , salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti o in mancanza dopo sei mesi continuativi". Quanto al lavoro supplementare esso consiste nello svolgimento di un orario superiore rispetto a quello assegnato, ma inferiore al lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali. Ciò posto dai conteggi in atti corretti e non contestati risulta che la ricorrente è creditrice nei confronti della società convenuta dell'importo lordo complessivo pari ad € 21.031,97 di cui € 2808,30 a titolo di TFR, € 6690,01 a titolo di differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori, € 10921,97 a titolo di lavoro supplementare, ed € 611,40 a titolo di ratei, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il gl:

accerta e dichiara che tra le parti sono intercorsi rapporti di lavoro subordinato part time e a tempo determinato dal 3.9.2015 al 15.2.2018; accerta e dichiara in virtù delle mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 5 livello del CCNL di settore; per l'effetto condannala società A.C. S.r.l. in persona del legale rapp.p.t. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma lorda pari ad € 21.031,97 di cui € 2808,30 a titolo di TFR, oltre accessori come specificato in motivazione; condanna parte conventa al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 3000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione.
Conclusione

Così deciso in Napoli il 31 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2022.

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