oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2004 - luglio 2006. ... - era stata correttamente esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, integrato con allegati conteggi riferiti al CCNL dipendenti istituti di vigilanza privata, con indicazione di mansioni svolte ed orario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido - Presidente -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. MICHELINI Gualtiero - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10057-2015 proposto da:
PEGASO S.R.L. SERVIZI FIDUCIARI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GESU' n. 57, presso lo studio dell'avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICIANO PALMIERI;
- ricorrente -
contro
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA n. 44, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO MIGLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato LIVIO MATARAZZO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 237/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/02/2015 R.G.N. 608/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. MICHELINI GUALTIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso; udito l'Avvocato FELICIANO PALMIERI.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 180/2013, svolta CTU contabile, accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto da R.A. contro Pegaso Servizi Fiduciari s.r.l., e condannava la società al pagamento in favore del lavoratore della somma lorda di Euro 9.634,16, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodo gennaio 2004 - luglio 2006.
2. La Corte d'appello di Salerno respingeva l'appello della società, rilevando, in particolare, che:
- era stata correttamente esclusa la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, integrato con allegati conteggi riferiti al CCNL dipendenti istituti di vigilanza privata, con indicazione di mansioni svolte ed orario; - il CTU aveva correttamente applicato, su indicazione del Tribunale, quale parametro per la determinazione della giusta retribuzione, il CCNL custodi e portieri;
- le prove orali e documentali avevano confermato le allegazioni in fatto del lavoratore (su mansioni, orario, turni) fondanti le differenze retributive rivendicate e riconosciute nella inferiore misura calcolata dall'ausiliare contabile.
3. Pegaso Servizi Fiduciari s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
R.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità o, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo di lavoro e di norme di diritto (artt. 112, 414 c.p.c., artt. 2069, 2071, 2072, 2074, 2077 c.c.), per non avere la Corte disaminato gli atti per risolvere un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il lavoratore aveva invocato, nel ricorso introduttivo del giudizio, il CCNL operatori professionali di vigilanza oppure il CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, con riferimento alla mansione di vigile, e non il CCNL portieri e custodi, applicato dalla società ed utilizzato dal CTU (e quindi dal Tribunale e dalla Corte territoriale) per il calcolo delle differenze retributive riconosciute. Si sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio sarebbe nullo, così come di conseguenza la decisione impugnata, perchè il lavoratore non avrebbe richiesto una revisione delle retribuzioni sulla base del CCNL portieri e custodi già di fatto applicato al rapporto, ma l'applicazione di un diverso CCNL e di una diversa qualifica.
2. Con il secondo motivo si deduce, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, "omissione di esame della prova orale svolta e decettiva interpretazione connotata da illogicità che ha condotto il merito ad attribuire al lavoratore somme non dovute; connessa violazione art. 360 c.p.c. sub n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 4 - art. 37 CCNL portieri e custodi - D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, lett. f), - art. 4 sub n. 3 -9 e art. 17 - violazione D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 1, lett. e) e successive modifiche", per essere state liquidate in favore del lavoratore somme a titolo di compenso per lavoro straordinario, anzichè il minor compenso per lavoro supplementare per le ore eccedenti l'orario (prima a tempo parziale e poi pieno) stabilito nel contratto di lavoro, ma comunque non eccedenti l'orario legale fissato dal contratto collettivo per le lavorazioni discontinue.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, sub n. 4, artt. 115, 116 c.p.c., per distonica e illogica lettura delle prove anche sotto il profilo lessicale ed omessa motivazione sulla valutazione delle prove, per avere il CTU (su incarico del Tribunale) calcolato retribuzioni non dovute per i turni notturni rotatori effettuati in concreto dal lavoratore.
4. Il primo motivo non è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorchè non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perchè in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (ex multis Cass. 19009/2018). 5. Ed invero (cfr. Cass. 7199/2018), nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. n. 6610 del 2017; Cass. n. 4296 del 1998; Cass. n. 14134 del 1999; Cass. n. 820 del 2007; Cass. n. 3126 del 2011).
6. Ora, posto che in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva opera quale parametro di raffronto, nel caso di specie il fatto che una domanda di adeguamento della retribuzione fondata su una diversa qualifica e su contratto collettivo di un diverso settore sia stata di fatto respinta non significa che la minor somma riconosciuta a titolo di calcolo (per come emerge dagli atti) delle somme dovute in base alla contrattazione collettiva applicata al rapporto sulla base delle prove raccolte sia, perciò stesso, nulla. Al contrario, risulta trattarsi di domanda minore contenuta in domanda maggiore ed accolta in misura parziale, senza che ciò comporti alcuna lesione del diritto di difesa della controparte (e pertanto alcuna nullità), una volta che nel ricorso introduttivo del giudizio siano state indicate le attività lavorative in concreto svolte e le retribuzioni ricevute ed assunte come insufficienti, e che l'istruttoria svolta nel merito abbia accertato, in fatto e contabilmente, la sussistenza di crediti in favore del lavoratore per non essere stato correttamente ed integralmente retribuito nella misura dovuta in relazione a dette concrete attività di lavoro.
7. Il secondo e terzo motivo sono inammissibili, perchè volti a sollecitare un nuovo giudizio di merito, oltre i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, in contrasto con il principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 20814/2018).
8. Come chiarito da Cass. S.U. 8053/2014, la "riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile al presente procedimento a norma del citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione".
9. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Salerno, nel confermare integralmente la statuizione del Tribunale di Vallo della Lucania (realizzandosi così ipotesi di c.d. doppia conforme rilevante ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.), ha dato atto che i quesiti posti al CTU dal primo giudice erano da ritenersi in linea con le risultanze delle prove orali e documentali acquisite, in relazione al periodo lavorato, all'orario di lavoro, ai turni, alle retribuzioni percepite ed alle differenze retributive come calcolate applicando il CCNL portieri e custodi privati come parametro retributivo.
10. Ne consegue l'inammissibilità in grado di legittimità di motivi che richiedono una nuova valutazione di merito delle prove, atteso che in tema di valutazione delle prove, "il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012" (Cass. 23940/2017; conf. Cass. 3572/2021).
11. Il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza, e distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, avv. Arnaldo Miglino e avv. Livio Matarazzo, dichiaratisi antistatari.
12. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge da distrarsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2022
