Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sent., 10/03/2022, n. 1339 Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza

Giovedì, 10 Marzo 2022 19:13

Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio,

che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. ... Quanto poi alla domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive maturate in ragione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

dott.ssa Manuela Fontana

quale giudice del lavoro

(artt. 409 e ss. c.p.c.)

Alla pubblica udienza del 10.3.2022, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 551/’21 del ruolo generale, avente ad oggetto:

pagamento spettanze lavorative

TRA

N.L.S., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. E. Guarino, presso il cui studio in Napoli, alla via Bologna n. 108, elett.te domicilia

E

C.V. S.r.l., in persona del leg. rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giorgia Gaudino, presso il cui studio in Napoli, alla Via Giuseppe Fiorelli n.5 elett.te domicilia
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso del 15.1.2021, l'istante agiva in giudizio per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto a fruire di una pausa giornaliera di 10 minuti per ogni giornata di lavoro prestata, ai sensi dell'art. 74 del CCNL di settore, con condanna di parte convenuta al pagamento dei permessi maturati e non fruiti in relazione al periodo dal gennaio 2011 al gennaio 2016 nonché accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dei 7 giorni annuali di permesso compensativo maturati ex art. 76 CCNL nel medesimo periodo, della 13^ mensilità anno 2019 e del t.f.r., con condanna al pagamento delle differenze maturate a tale titolo. Esponeva di aver svolto attività di piantonamento fisso presso diversi siti e cantieri, con orario di lavoro secondo turni, meglio specificati in ricorso, che si protraevano per almeno otto ore e di non avere mai usufruito di pausa giornaliera, né dei riposi compensativi nei successivi 30 giorni, nonostante il disposto della norma contrattuale. Lamentava altresì la discrasia tra l'imponibile previdenziale indicato in CUD e le somme denunciate quali importi retributivi versati alla parte. Rassegnava le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di pausa non fruita di cui all'art. 134 del nuovo CCNL applicato che è pari per ogni giornata di lavoro a 15 minuti giornalieri, e/o quella prevista dall'art. 74 del precedente contratto che la fisava in 10 minuti giornalieri e condannare la resistente al versamento della stessa pari ad € 4.012,70 così come da allegato conteggio;

2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione dei 7 giorni di permesso compensativo annuali maturati dal 01/01/2010 e sino al 30/04/2019 e non fruiti ex art. 76 CCNL e per l'effetto condannare la resistente al pagamento delle differenze maturate per il suddetto periodo pari ad € 3.754,00 così come da allegato conteggio;

3) accertare e dichiarare come dovuti da parte del datore di lavoro: il rateo della 13 mensilità da Gennaio ad Aprile 2019 pari ad € 462,92, mai versata; condannare il datore di lavoro al pagamento del TFR pari ad € 37.575,29 come da allegato conteggio;

4) accertare l'illegittimità della modifica unilaterale della disciplina contrattuale collettiva nazionale applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, attuata unilateralmente dalla società convenuta e conseguentemente dichiarare tenuta parte convenuta a continuare ad applicare al rapporto di lavoro del ricorrente fino al licenziamento il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Vigilanza Privata CGIL CISL UIL, come da contratto di assunzione e con riserva di quantificazione delle differenze a mezzo di separato giudizio;

5) condannare la resistente al versamento in favore del ricorrente presso l'INPS delle differenze contributive tra il montante previdenziale di cui ai CUD dall'anno 2013 per l'anno 2012 in poi".

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente, che chiedeva il rigetto della domanda, sulla base di plurime argomentazioni in fatto e in diritto.

Parte resistente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in favore del lavoratore fino al 2016. L'eccezione è infondata. E' noto come la Corte Costituzionale a partire dalla sentenze n. 63/1966 e n. 174/1972 ha affermato la non decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi durante la pendenza del rapporto di lavoro qualora questo non sia caratterizzato da stabilità. Il lavoratore può infatti astenersi dall'agire in giudizio contro il datore di lavoro, facendo valere i suoi diritti, per paura di ritorsioni o di essere licenziato.

Per tale ragione, tutte le volte in cui il rapporto di lavoro non è connotato da stabilità, essendo concreto il pericolo della risoluzione, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre se non alla cessazione del rapporto. La soluzione si impone, ad avviso della Consulta, per impedire una rinuncia implicita all'esercizio di un proprio diritto la cui invalidità è sancita dall'art. 36Cost. Tuttavia, il legislatore dapprima con la legge Fornero e successivamente con il Jobs Act ha modificato l'intera materia per cui oggi, nella maggior parte dei casi, il rapporto di lavoro non è caratterizzato da stabilità. La regola è infatti la tutela risarcitoria (art. 18 commi 5 e 6 L. n. 300 del 1970), diversamente l'eccezione è la tutela reale (art. 18 commi 1, 4 e 7 L. n. 300 del 1970). Si aggiunge che nel corso del rapporto di lavoro il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (in questo senso la Corte di appello di Milano nella sentenza n. 8 del 2021). In tale contesto, atteso che i rapporti di lavoro non risultano oggi caratterizzati da stabilità, se non in ipotesi eccezionali da accertarsi comunque ex post nel corso del giudizio, il principio affermato dalla Corte Costituzionale relativamente alla mancata decorrenza del termine di prescrizione opera anche in seguito alla modifica avvenuta con la Legge Fornero.

Pertanto nel caso di rapporti di lavoro cui si applica l'art. 18 della L. n. 300 del 1970, per i diritti di natura retributiva sorti in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (18-7-12), la prescrizione decorre in corso di rapporto sino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.

Ne consegue che i crediti retributivi vantati, azionati (i più risalenti) dal 2011, non possono intendersi prescritti, atteso che la prescrizione, sospesa dal 2012, ha preso a decorrere nuovamente dal 30.4.2019 (data di cessazione del rapporto) ed il ricorso in oggetto risulta essere stato notificato in data 1.3.2021, (cfr Tribunale di Milano n. 2725/’21).

Non vi è contestazione fra le parti in ordine all'orario di lavoro svolto secondo turni che vanno oltre le sette ore giornaliere; la società ha sostenuto che il ricorrente ha sempre fruito della pausa giornaliera di 10 minuti e che in caso contrario sarebbe a lui spettato al più l'equivalente riposo compensativo.

Il ricorrente ha invocato l'art. 74 del CCNL di settore, che prevede che: "qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della Guardia Particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro.

Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art.17, comma 1-4 del D.Lgs. n. 66 del 2003 al lavoratore dovranno essere concessi riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni successivi".

Il richiamo contenuto nel cit. art. 74, all'art. 17, commi 1-4 del D.Lgs. n. 66 del 2003, rende inconferente la prospettazione dalla società in ordine all'inapplicabilità al caso in esame dell'istituto definito "intervallo per pausa", previsto e disciplinato dal diverso art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003.

Del resto, con riferimento alla fruizione della pausa, è previsto all' art. 17 (richiamato dall'art. 74 del CCNL) che le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possano essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione. È quanto avvenuto nel caso in esame. Inoltre, al secondo comma dell'art.17 è precisato poi che, in mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento, tra le tante, ad attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione e nei casi di lavoro frazionato. Le deroghe previste possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata, il tutto come recita l'art. 5 del citato decreto 'Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori'.

Infine, non sortisce conseguenze rilevanti in giudizio l'intervento del D.L. n. 112 del 2008 convertito nella L. n. 133 del 2008, laddove con l'art. 41, 3 comma ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 66 del 2003 al settore della vigilanza privata, giacché non viene qua in discussione il diritto del ricorrente alla fruizione della pausa, trattandosi di circostanza ammessa dalla società, per la quale essa allega di avere concordato, in occasione del rinnovo contrattuale del 02.05.2006, con il Responsabile delle risorse umane e con i rapp.ti delle OO.SS., di non sanzionare i dipendenti rinvenuti inattivi al lavoro, bensì il meccanismo contrattuale riparatorio del mancato godimento della pausa, che essa ritiene realizzabile solo attraverso il riposo compensativo (cfr. in termini sentenza n. 2005/2019 del 20/3/19 del Tribunale di Napoli, dr.ssa U.).

Da quanto esposto appare evidente che, attraverso la fruizione della pausa "sul posto di lavoro" e la possibilità che essa sia interrotta in caso di richiesta di intervento della GPG, si sia voluto attribuire ai dipendenti la tendenziale possibilità di sospendere la prestazione in corso -di durata necessariamente superiore alle sei ore- per un massimo di dieci minuti, a decorrere dalla scadenza delle sei ore di lavoro, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare conseguente all'oggettiva inattività lavorativa sul posto di lavoro. Tale considerazione rende verosimile, ad avviso del Giudicante, l'intento delle parti sociali di regolamentare in via convenzionale la prassi delle guardie - notoriamente invalsa- di sospendere la prestazione durante il servizio per brevi intervalli, conferendo alla stessa un crisma di legittimità per evitare di sanzionare quei dipendenti trovati in situazioni di inattività lavorativa durante l'orario di lavoro.

E’ evidente che la norma, così come formulata, è inevitabilmente carente di un preciso ambito applicativo e di qualsivoglia elemento di certezza in ordine al tempo di fruizione e di verifica del rispetto del limite massimo orario. Difatti, l'intervallo può essere ragionevolmente fruito per l'intero solo nel caso in cui il servizio sia svolto in coppia e ciascuna delle guardie a turno riposi giacché nel caso di servizio individuale, per effetto della sospensione dell'attività, il posto resterebbe privo di presidio attivo e la guardia dovrebbe -in relazione alla richiesta di intervento- valutare la sussistenza di "particolari esigenze di servizio", che richiedano comunque l'intervento per cui sarebbe costretta, in caso affermativo, ad interrompere la pausa e a goderne in seguito, contabilizzando la frazione di tempo già consumata. In tale evenienza, deve convenirsi sul fatto che il dedotto beneficio dell'intervallo finisce per essere snaturato risolvendosi in un'intermittente alternanza tra lavoro e intervallo a seconda del numero di interventi necessitati.

Così stando le cose, il rinvio alla sede aziendale per la determinazione delle modalità di fruizione, causando un vuoto di regolamentazione, non può ridondare in danno dei lavoratori destinatari della norma contrattuale. Deve consequenzialmente ritenersi che è sufficiente l'allegazione attorea del mancato godimento della pausa contrattuale per riversare sulla società l'onere di dedurre e comprovare il godimento della pausa di dieci minuti, attraverso la specifica e dettagliata allegazione e prova delle condizioni di lavoro e dei turni normalmente disimpegnati dalle guardie nel periodo di causa, tali da consentire alla guardia e/o alle guardie in servizio congiunto di sospendere la prestazione, circostanza rispetto alla quale la deduzione di parte convenuta circa la possibilità di fruizione sul posto di lavoro appare inconferente (essendo il dato rilevante non quello relativo al luogo di fruizione ma alla possibilità di godimento con sospensione dell'attività lavorativa).

Orbene, la società convenuta non ha dedotto né provato di aver organizzato il servizio con modalità tali da consentire al dipendente di sospendere la prestazione e di poter usufruire della pausa di dieci minuti.

Pertanto, la richiesta attorea va accolta.

In ordine al quantum spettante, del tutto generiche appaiono le contestazioni ai conteggi mosse da parte resistente.

Deve dunque riconoscersi al lavoratore, per il titolo in oggetto, la somma di euro 4.012,70.

Quanto alla domanda di pagamento dei permessi compensativi annuali maturati e asseritamente non fruiti, essi sono previsti dal CCNL vigilanza privata che, all'articolo 76 del CCNL del 2006, stabilisce: "ai soli fini contrattuali, i limiti dell'orario normale di lavoro giornaliero è di sette ore. La settimana lavorativa si attua… mediante concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (5 + 1)".

La società a tal proposito ha richiamato il disposto dell'art. 84 del CCNL di settore, secondo cui il lavoratore ha diritto a n. 20 gg di permessi annuali, maturando un rateo mensile di € 1,67 (20 gg: 12 mesi), chiaramente indicato nel contatore della busta paga alla voce permessi.

I 20 giorni di permessi annuali vengono, così, determinati:

- 5 gg ex festività religiose;

- 1 gg Santo patrono;

- 6 gg permessi;

- 1 ulteriore giorno per il sistema 5+1;

- 7 gg previsti dall'art.76 per il sistema lavorativo 5+1.

Ha assunto che tali permessi siano stati sempre goduti dal ricorrente, senza però fornire prova dell'assunto. Invero le indicazioni di cui alle buste paga sono riferibili alla fruizione dei permessi ex festività, difettando ogni indicazione ai permessi connessi alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Deve pertanto riconoscersi al ricorrente, a detto titolo, l'importo di euro 3.754,00.

Quanto poi alla domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive maturate in ragione Sul punto va infatti ricordato il consolidato orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito con la sentenza n. 21537 del 2019, secondo cui "nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, a i sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad un a propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali de i lavoratori" (Cass.19.4.2011 n. 8994 e, già prima, Cass. 7.3.2002 n. 3296, e Cass. 15863/2002 richiamate da Cass. 7.11.2013 n. 25062), con la precisazione che "Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c." (Cfr., in tali termini, Cass. n.25062/2013 cit.). La condotta aziendale, di applicazione di una diversa disciplina contrattuale risulta dunque legittima. La domanda attorea di cui al capo 4) delle conclusioni del ricorso va dunque respinta.

Merita accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di 13^ mensilità. Invero, la mera indicazione dei relativi importi contenuta nella busta paga, priva della sottoscrizione per quietanza, con consente di ritenere prova dell'adempimento della relativa obbligazione. Pertanto deve riconoscersi al lavoratore, a titolo di 13^ mensilità 2019, la somma di euro 462,92.

Quanto alla domanda avente ad oggetto somme a titolo di t.f.r., va rilevato che dagli atti risulta prova della cessazione del rapporto di lavoro in data 30.4.2019 (cfr doc di cui all'allegato 5 della produzione di parte convenuta). In difetto di prova del pagamento di somme a titolo di t.f.r., deve riconoscersi al lavoratore l'importo di euro 35.575,29, risultante dai conteggi attorei, non oggetto di specifiche contestazione da parte della resistente.

Quanto alla domanda di condanna al versamento delle differenze contributive per il periodo successivo al 2012, parte convenuta INPS eccepisce l'irricevibilità della contribuzione prescritta. Orbene, il legislatore ha stabilito (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55; la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9) che gli enti previdenziali non possono in ogni caso accettare il pagamento dei contributi prescritti, tanto che si parla al riguardo del principio di irricevibilità dei contributi prescritti secondo il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11140/2011; 330/2002; 8888/2003; 23116/2004; Cass., sez. lav. N. 27163 del 2008), ferma nel ritenere che il regime della prescrizione già maturata - differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, secondo un principio fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (ma già desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2) valevole per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in base alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge, cosicchè la prescrizione opera diritto e pertanto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Nella specie deve dunque ritenersi l'irricevibilità della contribuzione maturata in favore del ricorrente per il periodo fino al 1.3.2016, anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso, difettando agli atti prova di precedenti atti interruttivi.

Per il periodo successivo, va rilevato che dalla documentazione prodotta risulta una discordanza tra l'imponibile contributivo risultante dai CUD e quello invece riportato nell'estratto contributivo in atti. La convenuta stessa, del resto, in memoria di costituzione ha riconosciuto l'esistenza di "errori nel calcolo dell'imponibile previdenziale" (cfr pag 18 della memoria). Pertanto, in accoglimento del relativo capo di domanda, deve concludersi per la condanna della datrice di lavoro al versamento, in favore dell'INPS, delle somme dovute a titolo di contribuzione non versata, determinate detraendo, dal computo del dovuto secondo l'imponibile indicato nei CUD, gli importi versati da parte datoriale e risultanti dall'estratto contributivo agli atti. Deve altresì condannarsi parte convenuta al versamento, in favore dell'INAIL, dei premi dovuti per il periodo dal 1.3.2016.

Non merita accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dalla parte in ragione della contribuzione prescritta. Invero la Suprema Corte "ha senz'altro affermato (vd. da ultimo Cass. n. 3661 del 2019) che il lavoratore, sulla base delle previsioni contenute nella L. n. 153 del 1969, art. 39 e della L. n. 467 del 1978, art. 4, ha un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; n. 9850 del 2002) ed ogni qualvolta non trovi applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali fissato dall'art. 2116 c.c., o il lavoratore subisca pregiudizio nella realizzazione della tutela previdenziale, egli ha diritto ad essere risarcito dal datore di lavoro ai sensi del disposto dell'art. 2116 c.c., comma 2; si è pure affermato che l'azione a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro, possa avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ed in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'Ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020); diversamente, in caso di prescrizione del credito contributivo, si giustifica l'azione risarcitoria una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale poichè tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass. n. 3790 del 1988; n. 27660 del 2018)". La domanda risarcitoria va dunque respinta, posto che neanche risulta accertato l'accesso al trattamento pensionistico.

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 43.804,91, di cui euro 35.575,29 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna C.V. s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di euro 43.804,91, di cui euro 35.575,29 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;

2) condanna parte convenuta al versamento in favore dell'INPS delle somme dovute a titolo di contribuzione non versata dal 1.3.2016, calcolata come in motivazione;

3) rigetta il ricorso della restante parte;

4) condanna la società alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che, compensate per 1/3, si liquidano nel residuo in €. 2.400,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. E.G., dichiaratosi antistatario;

5) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dell'INPS, delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusione

Così deciso in Napoli il 10 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2022.

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