Corte d'Assise d'Appello Napoli, Sez. II, Sent., 19/09/2012, n. 47 Al volante della vettura della Europol si trovava la guardia giurata C., al suo Fianco il collega P.

Mercoledì, 19 Settembre 2012 06:45

Al volante della vettura della Europol si trovava la guardia giurata C., al suo Fianco il collega P.. Alla guida della Fiat Uno, rossa, era Q.D., attuale appellante, figlio di Q.A.. ... Dopo aver inutilmente ordinato al C. di consegnargli l'arma in dotazione, il rapinatore, vista la scarsa collaborazione della guardia giurata, se ne era impossessato direttamente, estraendola dalla fondina, ma ora era impegnato a districarsi dal laccio che lega il calcio della pistola alla fondina (il corrigiolo).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2012 il giorno 22 del mese di Giugno

La Corte di Assise di Appello, Sezione Seconda, composta dai Signori:

1) Dott.ssa Elvi Capecelatro - Presidente

2) Dott.ssa Elena Giordano - Consigliere-estensore

3) Di Porzio Concetta - Giudice Popolare

4) Ruggiero Salvatore - Giudice Popolare

5) Sperduto Domenico - Giudice Popolare

6) Liquori Rosa - Giudice Popolare

7) Cangiano Maria Rosaria - Giudice Popolare

8) De Simone Cira - Giudice Popolare

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio lervolino con l'assistenza del cancelliere Maria Coppola

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

Q.D., nato a V. (N.) il (...)- detenuto-presente

Imputato

A) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 628 co.1 e 3 n.1 c.p., perché in concorso ed unione con Q.A., successivamente deceduto ed altra persona non identificata, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante minaccia e violenza consistita nel costringere le guardie particolari giurate, P.R. e C.G. ad arrestare la marcia del veicolo portavalori condotto da C.G., nel puntare nei loro confronti la pistola di cui ai capi che seguono, e, nell'esplodere all' indirizzo del medesimo C. reiterati colpi, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro pari a circa 60.000 Euro, che le persone offese stavano trasportando a bordo della loro autovettura di istituto, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, ed in particolare, per l'intervento di un poliziotto che, libero dal servizio, interveniva esplodendo a sua volta colpi della pistola di ordinanza nei loro confronti. In particolare Q.D. alla guida dell'autovettura Fiat Uno di cui al capo F) bloccava la strada all'autovettura portavalori, costringendo il conducente della stessa a fermarsi, e, nel contempo, Q.A. unitamente ad altro soggetto non identificato, a bordo di una motocicletta Honda Transalp affiancava l'autovettura delle persone offese, esplodeno reiterati colpi di pistola all'indirizzo del conducente C.. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in concorso ed unione con altre persone, con l'uso di un'arma ed indossando caschi integrali, tali da travisarne il volto. In Marano il 16.6.2008

B) del delitto di cui agli artt. 110, 628 co.1 e 3 n.1 c.p., perché in concorso ed unione con Q.A., successivamente deceduto, ed altra persona non identificata, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante minaccia e violenza consistita nel costringere le guardie particolari giurate P.R. e C.G. ad arrestare la marcia del veicolo portavalori condotto da C.G., nel puntare nei loro confronti la pistola di cui ai capi che seguono, e nell'esplodere all'indirizzo del medesimo C. reiterati colpi, si impossessava della pistola di C.G., sottraendola allo stesso. In particolare Q.D., alla guida dell'autovettura Fiat Uno di cui al capo F), bloccava la strada all'autovettura portavalori, costringendo il conducente della stessa a fermarsi, e, nel contempo, Q.A., unitamente ad altro soggetto non identificato, a bordo di una motocicletta Honda Transalp, affiancava l'autovettura delle persone offese, esplodendo reiterati colpi di pistola all'indirizzo del conducente C.. Con le aggravanti di aver commesso il fatto in concorso ed unione con altre due persone, con l'uso di un'arma ed indossando caschi integrali tali da travisarne il volto. In Marano il 16.6.2008

C) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 576, 61 n. 2 c.p., perché in concorso con Q.A., successivamente deceduto, ed altra persona non identificata, al fine di commettere i reati di cui ai capi che precedono e con la condotta sopra descritta, materialmente esplodendo Q.A. tre colpi di pistola all'indirizzo di C.G., ne cagionava la morte. In particolare, con la pistola calibro 7,65, descritta al capo che segue, Q.A. esplodeva in direzione di C.G. tre colpi a distanza ravvicinata che lo attingevano al fianco sinistro, al polso destro ed alla spalla sinistra; il proiettile con foro d'ingresso nella zona lombare alta sinistra, fuoriusciva dal fianco destro, lesionando la milza, il polmone sinistro, il pancreas e l'intestino, lesioni gravissime che determinavano complicanze di shock settico ed il decesso in data 11.8.2008. In Marano il 16.6.2008, exitus in data 11.8.2008

D) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 10, 12, 14 L. n. 497 del 1974, art. 23 L. n. 110 del 1975, perchè in concorso con Q.A. ed altra persona non identificata, al fine di commettere 1 delitti di cui ai capi che precedono, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, marca Walher, clandestina, perché recante matricola abrasa.

In Marano il 16.6.2008

E) del delitto di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 c.p., perché in concorso come sopra, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di commettere i reati di cui ai capi che precedono, acquistava o comunque riceveva l'arma di cui al capo precedente, di provenienza illecita a lui nota, in quanto proveniente dal delitto di abrasione del numero di matricola. Accertato in Marano il 16.6.2008

F) del delitto di cui agli artt. 110, 648, 61 n.2 c.p., perché in concorso come sopra, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di commettere i reati di cui ai capi che precedono, acquistava o comunque riceveva l'autovettura Fiat Uno, distinta dal telaio (...), di provenienza illecita a lui nota, in quanto proveniente dal delitto di furto in danno di L.P..

Accertato in Marano il 16.6.2008

Appellante, unitamente al P.G., avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli, terza sezione, in data 19 ottobre 2010, con la quale, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e, derubricato il reato sub B) in quello di tentata rapina aggravata, veniva condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione, ed alle pene accessorie per legge, oltre che al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Svolgimento del processo
La mattina del 16 giugno 2008, l'auto furgonata della Europol, addetta al trasporto di valori, dopo aver prelevato alcuni sacchi contenenti verosimilmente denaro contante, era diretta a Marano per consegnare i plichi ad un'agenzia di Banco S.Paolo, quando, nel tratto di strada compreso tra la c.d. rotonda di Maradona e Marano, con direzione di marcia S.Rocco-Marano, fu superata dall'auto Fiat Uno, rossa, di proprietà di Q.A., custode di un parco situato non lontano dalla zona. Al volante della vettura della Europol si trovava la guardia giurata C., al suo Fianco il collega P.. Alla guida della Fiat Uno, rossa, era Q.D., attuale appellante, figlio di Q.A..

Il sorpasso effettuato da tale ultima vettura nei confronti della prima, non passò inosservata al C., in quanto la stessa esibiva una targa, quella posteriore, chiaramente "posticcia", cioè non originale, del genere di quelle apposte alle vetture di cui si fa uso per commettere delitti: circostanza, questa, di non poco conto, perché attraverso la percezione di un possibile pericolo imminente, dà l'esatta misura dell'attenzione con la quale il predetto rilevò la successiva manovre posta in essere dal conducente dell'auto anzidetta, manovra di cui sia il C. che il P. davano piena e coincidente descrizione, che trovava a sua volta sostanziale conferma dalla versione resa dall'isp. E., il quale, sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia a bordo di auto privata, con la quale stava accompagnando a scuola la figlioletta, aveva modo di osservare la scena nel suo evolversi: pur senza effettuare una brusca frenata, la Fiat Uno, apparentemente senza una precisa ragione, decelerò gradualmente, fino a fermarsi del tutto, in tal modo costringendo di fatto l'auto della Europol a fare altrettanto, sia pure tenendosi a qualche metro di distanza dalla vettura che la precedeva.

All'isp. E. che, sopraggiungendo dal senso di marcia opposto, prima di impegnare il tratto di strada occupato dalle due autovetture aveva la visuale libera e si trovava nella migliore posizione per valutare quanto stava accadendo, non sfuggì l'apparente anomalia della situazione, tant' è che, non essendovi traffico, né presenza di altre auto davanti alla Fiat Uno che ne impedissero il passaggio, pensò ad una discussione in corso tra i conducenti delle stesse, per motivi di viabilità, come non di rado accade sulle strade cittadine.

Non appena la vettura della Europol si fu del tutto fermata, fu affiancata da una moto tipo Transalp dalla quale scese, impugnando una pistola, quello che era seduto dietro al conducente, indossando entrambi un casco integrale, mentre l'uno puntava l'arma all'indirizzo dei due occupanti la vettura dell'Europol, ordinando loro di consegnargli le armi d'ordinanza ed i valori che trasportavano, l'altro avanzava di qualche metro e posizionava la moto oltre la Fiat Uno rossa, la quale rimaneva ferma nonostante non vi fossero altre vetture a precederla, in tal modo impedendo, o quanto meno ostacolando, una possibile ripartenza dell'auto furgonata della Europol.

Il tutto si era svolto in un rapido succedersi, tanto che il C. ed il P. non ebbero il tempo di reagire tempestivamente all'aggressione, ma ciò non impedì all'isp. E. di rendersi conto di quanto stava accadendo; dopo aver avanzato di qualche metro oltre alla linea occupata dalle due vetture, all'evidente scopo di mettere in sicurezza la propria figlioletta, dopo averle raccomandato di stendersi all'interno della stessa, scese dalla propria autovettura, impugnando l'arma di ordinanza.

In quel breve lasso di tempo, la portiera dell'auto dell'Europol era stata aperta, assumendo una posizione trasversale al senso di marcia della vettura stessa, ed il rapinatore gli appariva ora posizionato al fianco del conducente, dando in certa misura le spalle all'isp. E., che sopraggiungeva a piedi da una posizione latero-posteriore rispetto al rapinatore stesso, il quale fronteggiava il C. che era al posto di guida, così come il P., rimasto fermo al suo posto di fronte all'arma spianata.

Dopo aver inutilmente ordinato al C. di consegnargli l'arma in dotazione, il rapinatore, vista la scarsa collaborazione della guardia giurata, se ne era impossessato direttamente, estraendola dalla fondina, ma ora era impegnato a districarsi dal laccio che lega il calcio della pistola alla fondina (il corrigiolo).

In tutto ciò, la Fiat Uno, guidata dall'attuale appellante, continuava a restare ferma davanti all'autovettura delle guardie giurate, così come la moto dalla quale era sceso il rapinatore, ed a bordo della quale restava il conducente con il motore acceso.

Portatosi arma in pugno alle spalle del rapinatore, sia pure a qualche metro di distanza, dopo essersi qualificato "polizia", l'isp. E. gli ordinò di gettare la pistola e di arrendersi.

Quello si voltò nella sua direzione, e ciò consentì alle due guardie giurate, confortate dall'intervento di un collega e della momentanea distrazione dell'aggressore, di mettere in atto una pronta quanto logica reazione.

L'uno, il P., scese dall'auto e si portò dapprima sul retro della stessa per ripararsi da eventuali colpi dell'aggressore ed affiancare di fatto la persona che teneva sotto tiro il rapinatore; subito dopo, ritenendo che la stessa avesse ormai il controllo della situazione, si portò in direzione Marano,per bloccare ogni via di fuga sia al rapinatore che ai suoi complici, vale a dire il conducente della vettura rossa, fermo davanti all'auto furgonata, e quello della moto, fermo davanti alla Fiat Uno. Di tali due veicoli solo la motocicletta si allontanò rapidamente, in considerazione della circostanza che non aveva davanti a sé alcun ostacolo. Il conducente della Fiat Uno (l'attuale imputato) non potè fare altrettanto, in quanto il P. aveva sopravanzato l'auto, e, dopo aver esploso numerosi colpi all'indirizzo della moto che si dava alla fuga, s'era voltato verso di lui, e lo teneva sotto tiro.

L'altro, il C., nell'attimo in cui il rapinatore si volse in direzione dell'isp. E., essendo l'arma di ordinanza, benché nelle mani del predetto, tuttora legata alla fondina, diede inizio ad una colluttazione nel tentativo di recuperarla e di bloccare il rapinatore.

Q.A., nel corso della colluttazione, ebbe tempo e modo di rendersi conto di essere tra due fuochi, e che un terzo uomo aveva di fatto avviato un corpo a corpo per disarmarlo e bloccarlo, e che, come lui, anche suo figlio, Q.D., era sotto tiro.

Anziché arrendersi, ebbe quella che è comunemente nota come una reazione disperata: esplose in direzione della persona che lo braccava più da vicino due colpi, in rapida successione, da distanza assai ravvicinata (se pure, non a bruciapelo), e, subito dopo, avendo vinto la resistenza del C., tornò a girarsi in direzione dell'isp. E., esplodendo un terzo colpo al suo indirizzo, quello che provocò la scalfittura ad un furgone fermo sulla strada, a distanza.

Dei due colpi esplosi con la sua 7,65 all'indirizzo del C., uno andò a conficcarsi nella spalla (quello recuperato a distanza di tempo nel corso dell'autopsia), il cui bossolo fu uno dei due rinvenuto all'interno dell'auto; un secondo attraversò, con traiettoria dall'alto verso il basso, il corpo dello stesso, entrando dalla zona scapolare ed uscendo dalla zona inguinale, ledendo gli organi interni.

Il terzo colpo era diretto all'isp. E., ed il relativo bossolo fu rinvenuto nei pressi del punto in cui si trovava Q.A., ma per terra.

L'isp. E., vedendo il rapinatore fare fuoco ed ora rivolgersi a lui, puntandogli l'arma, indietreggiò di alcuni metri, e, dopo aver trovato riparo dietro ad un contenitore metallico situato nei pressi, iniziò anch'egli a sparare, con la sua pistola d'ordinanza (Beretta modello 92 FS, cal. 9 parabellum), mirando alle gambe e colpendo il rapinatore (Q.A.) ad un fianco ed agli arti.

Costui cadde, puntandogli ancora l'arma contro, ma, alla fine, si arrese.

L'isp. E., quindi, in considerazione del fatto che quest'ultimo era a terra ferito, ed ormai non poteva più né nuocere né fuggire, si diresse verso l'altro malvivente, Q.D., ammanettandolo. Costui era rimasto tutto il tempo seduto all'interno della Fiat Uno rossa, ove vennero poi rinvenuti, sul pianale anteriore destro e sul pianale anteriore sinistro, rispettivamente, uno scaldacollo ed un cappellino con visiera, entrambi di colore nero.

La ricostruzione della dinamica dell'intera vicenda è stata resa possibile grazie agli accertamenti espletati dalla polizia scientifica, del tutto compatibili e sovrapponibili alle dichiarazioni rese dall'isp. E. e dalla guardia giurata P..

"Le dichiarazioni rese da tali ultimi due- scrive il primo giudice - al di là della qualità solo formalmente assunta di già indagati in procedimento connesso (quello relativo al decesso di Q. A niello, archiviato con la formula il fatto non costituisce reato perché commesso in stato di legittima difesa e nell'esercizio di un diritto-dovere di istituto), quanto viceversa all'omicidio ascritto all'attuale imputato nei confronti del C. hanno un rilievo formale e sostanziale, di testimonianza oculare diretta, sia pure bisognevole di riscontro ex art. 513 c.p.p.. Il loro racconto va a sovrapporsi a quello reso dalla vittima nell'immediatezza dei fatti, prima di entrare in sala operatoria, quando già versava in gravi condizioni (ma non tali da impedirgli, di essere sentito a s.i.t), e , quindi, al di fuori di ogni ipotesi d'intesa con il collega P. e l'altro poliziotto intervenuto ",

Per questi fatti, s'instaurava pertanto procedimento penale a carico di Q.D. per i reati di cui in rubrica, procedimento che si concludeva con la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Assise di Napoli il 19 ottobre 2010, ed avverso la quale proponevano appello sia l'imputato che il P.G..

Il procedimento di gravame aveva inizio il 18 maggio 2012, udienza nel corso della quale, costituite le parti e fatta la relazione, l'imputato chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni. Quindi il P.G. formulava le sue conclusioni, ed, i difensori, proprio in considerazione delle dichiarazioni fatte dal Q., chiedevano un breve rinvio.

La Corte, con apposita ordinanza, accoglieva la richiesta e, previa sospensione dei termini di custodia cautelare, rinviava al 22 giugno 2012.

All'odierna udienza, presente l'imputato, la parte civile ed i difensori concludevano come da verbale allegato.

Motivi della decisione
L'impugnata sentenza va riformata: l'appellante, invero, merita l'assoluzione dal reato sub B) della rubrica (tentata rapina ai danni del C. per impossessarsi della pistola), nonchè la riduzione della pena irrogata, avendo questa Corte valutato come prevalenti sulle aggravanti contestate, le attenuanti generiche concesse dal primo giudice.

Per ragioni di ordine sistematico, si ritiene però opportuno procedere alla disamina di ciascun atto di gravame, e dei relativi motivi di appello, non senza però aver prima evidenziato che il Q., nel corso del presente procedimento, ha ammesso la sua partecipazione ai fatti di causa, pur nei modi e con i limiti propri di una dichiarazione spontanea, di cui si avrà modo di approfondire il contenuto in prosieguo.

Il mutato comportamento processuale, ha, perciò comportato il superamento dei primi due motivi di appello (annullamento dell'ordinanza dibattimentale del 19.10.2010; assoluzione dal reato di omicidio), e, comunque, di tutti quei rilievi tendenti a provare l'innocenza del Q. e la sua estraneità ai fatti per cui è processo.

Occorre, inoltre, ricordare e precisare che la condotta ascritta all'appellante è esclusivamente quella di avere guidato la Fiat Uno rossa, con targa posticcia- e risultata provento di furto in danno di L.P.-, di avere costretto il furgone portavalori a rallentare sino a fermarsi, così consentendo al padre (Q.A.) e, ad altra persona rimasta ignota (il conducente della Moto Transalp), di sopraggiungere per impossessarsi del denaro che veniva trasportato.

Tutte le questioni, perciò, pure evidenziate dai difensori nei motivi di gravame e concernenti altri aspetti, quali ad esempio, la possibilità che il C. sia stato attinto da fuoco "amico" (ossia dai colpi esplosi dall'isp. E. e dal P.), risultano anch'esse superate, sia perché smentite dalle risultanze processuali, sia perché non riguardanti specificamente la condotta del Q., il quale, dopo aver arrestato la marcia dell'auto da lui guidata ed aver costretto così le due guardie giurate a fermarsi, nulla più fece, rimanendo per tutta la durata dell'azione criminale all'interno della Fiat Uno.

Questa circostanza può ritenersi indiscutibilmente provata, convergendo e coincidendo sul punto le dichiarazioni del P., dell' E. ed anche del povero C..

E, proprio dalla certezza di questa circostanza è scaturita l'assoluzione dell'imputato dal reato di tentata rapina della pistola del C. (capo B) della rubrica).

Sulla scorta delle risultanze di causa, invero, può senz'altro ritenersi provato come detto tentativo sia da ricondursi esclusivamente ad una decisione personale ed estemporanea di Q.A., una decisione cioè non prevista né programmata con i correi, e dovuta alla inaspettata resistenza opposta dalla vittima di consegnargli la pistola, che, comunque, rimase legata alla fondina.

Con il terzo motivo di appello, si chiede ravvisarsi quanto all'omicidio del C., l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ovvero quella del c.d. "concorso anomalo".

Sul punto già si è espresso il primo giudice, e, questa Corte, nel condividerne in toto le argomentazioni svolte dal medesimo, non può che riportarne il contenuto.

" ....La Corte non ha, viceversa, avuto esitazione nel ritenere che, in base alla ricostruzione dei fatti fin qui operata, nella condotta di Q.D. vada configurato il dolo omicidi ario nella forma eventuale, dal momento che l'apparente marginalità nella fase esecutiva della tentata rapina- rispetto alla valutazione fin qui espressa di una condotta di significativo rilievo per la concreta realizzazione del crimine, non è, in ogni caso, per certo sufficiente a sostenere che egli, come d'altronde gli altri due complici, nelle fasi di decisione e programmazione dell'azione de0littuosa- che non devono essere state né rapide né semplici - non si era anche prefigurata l'uccisione di una delle due guardie giurate come evento altamente probabile ed accettato. addebitabile ora invece solo ad un errore nell'esecuzione del crimine da parte dell'esecutore materiale in violazione del piano concordato.

Sicchè la consapevole accettazione da parte sua del rischio che la progettata azione lesiva potesse sfociare nella morte di terze persone (per queste dovendosi intendere non necessariamente il C. o una delle guardie giurate, ma anche terzi estranei, benché fossero proprio i vigilantes quelle maggiormente a rischio), ne comporta la completa assunzione di responsabilità quale effetto anche solo eventualmente voluto.

.......Quanto all'attuale imputato, l'adesione ad una impresa criminosa consistente nel tentativo di rapina ai danni di un'auto porta-valori scortata da guardie private armate, rapina a sua volta da eseguirsi mediante il necessario e concordato impiego, da parte del padre, di un'arma comune da sparo, da utilizzare possibilmente solo per vincere le resistenze delle predette, ma eventualmente altresì per fronteggiarne la possibile reazione, (che, ove così non fosse, sarebbe bastato l'uso di un'arma giocattolo), implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento ed illimitalo della medesima da parte dell'esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali sopravvenienze o garantirsi la via di fuga.

Dal momento che l'aggressione con uso di un 'arma già di per sé determinava l'evidente gravissimo pericolo per la vita della persona, e che il bersaglio dell'azione criminosa era costituito da soggetti chiamati, per così dire, istituzionalmente a rispondere ai tentativi di rapina utilizzando le pistole fornitegli in dotazione dalla ditta per la quale lavoravano, si versa nella situazione tipica in cui il concorrente deve rispondere a titolo di concorso pieno per l'effettivo verificarsi di ogni evento lesivo del bene della vita e della incolumità individuale, sebbene esso sia concretamente dovuto alla scelta esecutiva dello sparatore, sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, che rientra pur tuttavia nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso.

Apparendo, dunque, configurarle per Q.D. la consapevole rappresentazione ed accettazione del rischio che la progettata azione criminosa potesse sfociare in un conflitto a fuoco e dunque nell'omicidio di alcuno, ed, in particolare, in quello di una delle guardie giurate, la morte del C. gli va posta a carico a titolo di dolo eventuale ".

Né le dichiarazioni spontanee, rese dall'imputato nel corso del presente procedimento hanno, a parere della Corte, scalfito minimamente le argomentazioni appena riportate.

Il predetto, nel corso dell'udienza del 18 maggio 2012, ha sostanzialmente dichiarato che, quella mattina, dopo avere avvertito il suo titolare di lavoro, il padre gli propose di andare a fare una rapina ad un portavalori, essendo già tutto organizzato con loro, e, quindi, facile. Lui si lasciò convincere e si mise alla guida della Fiat Uno, rossa, andando in direzione della pompa di benzina, così come previsto, dove poi avrebbe dovuto fermarsi per bloccare il portavalori e permettere ai complici di affiancarsi ad esso. Quando poi sentì il primo colpo di arma da fuoco, si accovacciò sul sedile per difesa, e solo in quel momento si rese conto che il padre gli aveva mentito sulla facilità della cosa. Lui sapeva che il padre era da solo e che non c'era una terza persona.

Questa in sostanza la confessione resa dall'imputato, e che la Corte non può non tener conto essere stata resa in sede di spontanee dichiarazioni, il che, ovviamente, non ha consentito alcun tipo di approfondimento circa l'ideazione, programmazione, modalità ed esecuzione dei fatti di causa, approfondimento che sarebbe stato necessario per superare o chiarire vistose illogicità.

La tesi difensiva proposta è risultata, invero, assai vaga e generica, e, nel suo complesso, intrinsecamente inverosimile.

E' del tutto evidente come essa sia stata formulata dall'imputato al solo ed evidente, quanto legittimo, scopo, di attenuare le proprie responsabilità, tentando così di far ricadere la colpa essenzialmente sul proprio genitore.

E' davvero improbabile, invero, ipotizzare che Q.A. abbia coinvolto il figlio in fatti così gravi, soltanto la mattina dei fatti, senza precisargli nè le modalità, né i mezzi che sarebbero stati impiegati, nè, tantomeno, i complici.

Il conducente della moto Transalp, su cui viaggiava Q.A., è rimasto, infatti, tutt'ora sconosciuto.

Il tipo di rapina posto in essere (assalto ad un furgone portavalori); le sue modalità; il luogo ed il tempo in cui si è consumata (di giorno, in pieno giugno e su una strada trafficata e prossima ad un centro abitato), sono circostanze che hanno senz'altro richiesto un'accurata ed attenta analisi e, soprattutto, programmazione, che certamente la mattina dei fatti doveva già essere stata decisa nei minimi dettagli.

Non è credibile perciò che un padre abbia coinvolto il proprio figlio all'ultimo momento, senza precisargli come si sarebbero svolti i fatti (né i mezzi, né i complici), soprattutto ove si consideri che la condotta di Q.D. è stata determinante per l'esecuzione della rapina stessa, rapina che, peraltro, non poteva non prevedere l'impiego di armi da sparo, trattandosi di un assalto ad un furgone portavalori.

Peraltro, all'interno della Fiat Uno, rossa, guidata dall'imputato venne ritrovato sul pianale anteriore, uno scaldacollo di colore nero, indumento davvero insolito per il mese di giugno, ed, invece, certamente appropriato per coprire parzialmente il volto.

Circostanza questa che, unitamente al numero delle persone e dei mezzi coinvolti, nonché all'impiego dell'arma da fuoco, consente di escludere con certezza la ventilata esistenza di un accordo preventivo con le vittime.

Il Q.D., come già detto, deve perciò rispondere dell'omicidio del C. (capo C) della rubrica) ex art. 110 c.p., nonché dei reati di cui ai capi A) (tentata rapina al furgone portavalori), D) ed E), ovvero porto e detenzione illegittima di arma clandestina.

Sulla scorta di tali considerazioni va, altresì, rigettata l'ulteriore richiesta difensiva, quella cioè di ravvisare l'ipotesi della c.d. "aberratio delicti", giacchè risulta provato che tra la condotta posta in essere da uno dei correi (Q.A.) e l'evento morte v'è un nesso di causalità materiale psichica, ovvero l'omicidio commesso da quest'ultimo ha costituito lo sviluppo logicamente prevedibile del reato voluto e concordato, ovvero la rapina a mano armata.

La difesa ha chiesto poi l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.., ovvero quella della minima partecipazione, sul presupposto che l'imputato non ha preso parte alla fase ideativa, e, quanto a quella esecutiva, non era armato, né aveva minimamente preso parte alla sparatoria.

La Corte, pur condividendo i rilievi difensivi- rilevanti però per altri aspetti, come si avrà modo di evidenziare- non ritiene meritevole di accoglimento la suddetta richiesta, posto che la condotta posta in essere dal Q.D., così come più volte precisata, è, nella ricostruzione dinamica dell'intera vicenda, tutt'altro che marginale ed inefficace, costituendo, invece, un momento necessario ed indispensabile per la realizzazione della rapina stessa.

Con la sua condotta, infatti, l'imputato ha costretto le due guardie giurate a rallentare la marcia del proprio veicolo fino a fermarlo, il che ha consentito ai suoi complici di sopraggiungere con la moto, fermarsi, scendere e proseguire nell'azione criminosa.

Com'è noto,infatti, secondo una giurisprudenza costante, per la sussistenza della suddetta attenuante è necessario che il contributo arrecato dal partecipe si sia realizzato tramite l'assunzione di un ruolo di rilevanza marginale, ossia di così lieve efficacia causale rispetto all'evento da risultare quasi trascurabile nell'economia generale del reato.

Parimenti non è meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di mandare assolto l'imputato dal reato di ricettazione dell'auto Fiat Uno rossa (capo F) della rubrica.).

Risulta provato con assoluta certezza che la predetta auto era nella disponibilità del predetto, che si trovava alla sua guida il giorno dei fatti, come con assoluta certezza è provato che la suddetta auto montava una larga "posticcia", tendente, ovviamente, ad occultarne proprio la illecita provenienza.

Ciò prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento psicologico, ovvero la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dell'auto.

Merita, invece, accoglimento l'ultimo motivo di gravame, quello cioè di ridurre la pena irrogata attraverso un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse.

La Corte ha già avuto modo di evidenziare come la condotta posta in essere dal Q.- ancorchè rilevante ai fini della commissione della rapina- si sia limitata alla guida dell'autoveicolo: egli vi è rimasto dentro tutto il tempo; non ha partecipato, nemmeno minimamente, alla fase propriamente esecutiva; non era armato, né ha tentato di fuggire.

Ciò, unitamente alla sua giovane età (nemmeno ventunenne all'epoca dei fatti); all'assenza di precedenti penali; al comportamento processuale; nonché alla circostanza che sia stato indotto a delinquere dal proprio padre (figura di riferimento etico per qualsiasi figlio), ha portato questa Corte, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 133-69 c.p., a ritenere le concesse attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, e così, a ridurre la pena ad anni 18 e mesi 6 di reclusione (p.b., per il più grave reato sub C): anni 16 di reclusione; aumentata, ex art. 81 c.p., di anni 2 di reclusione per il delitto sub A), e, quindi, ad anni 18 di reclusione; ulteriormente aumentata di mesi 3 di reclusione per il reato sub D) (rispettivamente 1 mese per ciascuna violazione) e così alla pena di anni 18, mesi 3 di reclusione; ulteriormente aumentata per i reati sub E) e D) di mesi 3 di reclusione (1 mese e giorni 30 per ciascuna violazione).

Tali considerazioni hanno costituito per converso la ragione del rigetto da parte della Corte dei motivi di appello proposti dal P.G., che aveva chiesto, previo disconoscimento del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche formulato dal primo giudice, irrogarsi una pena più grave, ovvero l'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.

Q.A. va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel presente giudizio, spese che si stima equo liquidare in Euro 4.000,00 (quattromila), nonché al pagamento di una provvisionale di Euro 400.000,00 (quattrocentomila).

Non può, inoltre, essere accolta la richiesta di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, formulata dal difensore di parte civile, non essendovi alcuna ragione o circostanza che consenta di ritenere che l'imputato possa sottrarre beni dal suo patrimonio, onde eludere gli obblighi derivanti gli dalle condanne stabilite dalla Corte in favore della parte civile costituita.

Va, inoltre, precisato, per compiutezza, che oltre alla mancanza del "periculum in mora", non è nemmeno chiara la situazione patrimoniale dell'imputato ed il "quantum" ricevuto a seguito della successione ereditaria.

Gli immobili indicati nell'istanza della parte civile, invero, risultano essere stati in regime di comunione legale tra la madre dell'imputato (Poziello Diana) ed il padre (Q.A.), sicchè la parte di quota spettante al Q. dovrebbe essere calcolata sul 50% dell'intero valore del patrimonio, essendo l'altro 50% di proprietà della madre "iure proprio" e non "iure ereditatis".

L'impugnata sentenza va confermata nel resto.

Visto, infine, l'art. 544 c.p.p., fissa il termine di giorni novanta per il deposito della sentenza, in considerazione della complessità della motivazione, periodo durante il quale restano sospesi i termini di custodia cautelare.

P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.

Sull'appello proposto da Q.D. e dal P.G. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 19 Ottobre 2010, così provvede:

in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, condanna Q.D. relativamente ai reati di cui ai capi A) C) D) E) ed F), unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni diciotto e mesi sei di reclusione.

Assolve Q.D. dal reato ascrittogli al capo B) per non aver commesso il fatto.

Condanna Q.D. alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili nel presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila), nonché al pagamento di una provvisionale di Euro 400.000,00 (quattrocentomila)

Rigetta la richiesta di sequestro conservativo avanzata ex art. 316 c.p.p. dal difensore delle costituite parti civili

Conferma nel resto

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta, durante il quale restano sospesi i termini di custodia cautelare.

Conclusione
Depositata in Cancelleria il 19 settembre 2012.

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