REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico - Presidente -
Dott. FUMU Giaco - rel. Consigliere -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.D.I., n. (OMISSIS), (OMISSIS);
S.G., n. (OMISSIS), (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 28.4.2015 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FUMU G.;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. DE LISI T., anche in sostituzione dell'avv. CIANFERONI L. per l'imputato D.D..
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. D.D.I. e S.G. sono stati dichiarati colpevoli con doppia sentenza conforme (la prima emessa a seguito di giudizio abbreviato) dei delitti di: rapina pluriaggravata commessa in numero di persone superiore a cinque, travisate e con uso di armi, nei confronti di un blindato portavalori, a seguito della quale si impossessavano della somma di 681 mila Euro e delle armi in dotazione alle guardie giurate di scorta al furgone; di porto e detenzione abusivi di armi da sparo; di ricettazione dei mezzi utilizzati per la commissione del primo reato.
2. Le indagini avevano accertato, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito in accoglimento della impostazione accusatoria, che la rapina era stata organizzata da una guardia giurata infedele, alla quale era affidato il compito di autista del furgone, e dall'attuale imputato D.D., al quale era spettato il compito di reclutare gli esecutori materiali che avrebbero agito insieme a lui. Risulta dal testo delle decisioni in atti che l'autista predetto, nei cui confronti era stata eseguita ordinanza cautelare, aveva confessato la sua responsabilità e chiamato in correità il D.D., che a sua volta aveva ammesso la partecipazione alla rapina.
3. Avverso la sentenza di secondo grado propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
4. D.D.I. denuncia a mezzo del difensore:
1 - violazione degli artt. 110 e 628 c.p..
Reitera il ricorrente la tesi difensiva, già disattesa, secondo la quale non può ravvisarsi nella fattispecie la figura del reato di rapina e che sia più ragionevole ritenere che l'azione delittuosa perpetrata sia stata tutta una messa in scena e configuri piuttosto un reato di furto aggravato in concorso. Espone che dunque vi sia stata da parte dei giudicanti un'errata qualificazione giuridica del fatto come rapina anzichè come furto. Deduce che stante la dinamica organizzativa e attuativa del fatto non vi può essere alcun dubbio sulla qualificazione giuridica del medesimo come furto. Rileva che apoditticamente la Corte di appello abbia respinto il relativo motivo di gravame e non abbia accolto la richiesta di riqualificazione, senza alcuna specifica argomentazione per confutare quanto era stato devoluto. Si tratta quindi di una motivazione apparente a fronte di un'ipotesi formulata dalla difesa che poggia su solidi elementi, che vengono elencati nel ricorso. Augurandosi di "trovare giudici attenti, equanimi e che non vengano colti da imbarazzo sol perchè l'azienda di trasporto dei valori lavora con il Tribunale e con il Ministero della giustizia", il ricorrente sostiene che sulla base degli esiti delle indagini preliminari fosse possibile accertare non solo la dinamica dei fatti ma anche la sussistenza di un accordo intercorso tra i sedicenti delinquenti e le sedicenti persone offese e che proprio la sussistenza di tale preventivo accordo consentisse di verificare come la sottrazione ed il conseguente impossessamento della refurtiva fosse avvenuto a ragione dell'accordo stesso e non della simulata violenza e minaccia posta in essere.
La doglianza è manifestamente infondata perchè propone considerazioni di merito ed in fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. Quanto alla denuncia di omessa motivazione sulle deduzioni difensive formulate con l'atto di appello, essa si mostra palesemente e manifestamente priva di pregio, atteso che la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione le argomentazioni della difesa disattenderle con giustificazione priva di qualsiasi vizio logico o giuridico. Quanto alla richiesta di "riqualificazione del fatto" è evidente che non di riqualificazione giuridica si tratti ma della denuncia di un fatto diverso da quello che è stato contestato ed accertato. La deduzione non solo della complicità di altri soggetti nella commissione del delitto ma la deduzione di modalità totalmente differenti dell'impossessamento non è altro che la denuncia di un fatto diverso a carico (anche) di ignoti: tale considerazione ricostruttiva avrebbe dovuto formare, eventualmente, oggetto di denuncia esplicita da parte dell'imputato D.D., necessariamente a conoscenza dei particolari, nei confronti di noti o ignoti per determinare eventualmente l'avvio di altro procedimento penale. Non risulta che nessuno abbia inteso assumersi tale responsabilità e dalla lettura delle sentenze tanto meno risulta che il D.D., partecipe dell'organizzazione dell'assalto al blindato, abbia sostenuto in sede di interrogatorio la complicità nella perpetrazione del delitto dei soggetti apparentemente offesi o di altri rimasti misteriosi.
2 - Vizio della motivazione, perchè apparente ed illogica, con riguardo alla conferma della responsabilità per i delitti di porto e detenzione di armi; lamenta il ricorrente che la Corte d'appello sia rimasta silente sulla denuncia relativa alla inesistenza del reato per essere stati soltanto giocattoli quelle utilizzate dai presunti rapinatori.
Anche tale doglianza è manifestamente infondata per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto si rileva che essa è collegata al motivo precedentemente esaminato secondo il quale la rapina sarebbe stata tutta una messa in scena. Di questa messa in scena sarebbe stata parte l'utilizzazione di armi giocattolo. Ma che di una messa in scena non si sia trattato è stato, come detto, escluso dai giudici di merito con motivazione non censurabile in questa sede. Il rigetto del motivo di appello sul tema è dunque quanto meno logicamente implicito, ma ben chiaro, nella motivazione suddetta. In secondo luogo si deve rilevare che il delitto di porto e detenzione abusiva di armi, contestato al capo C) dell'imputazione, attiene anche alle armi sottratte alle guardie giurate di scorta della cui reale natura nessuno ha mai dubitato e che non si contesta.
3 - violazione dell'art. 62 bis c.p.. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le richieste e le osservazioni della difesa in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si duole in particolare che la Corte di appello abbia affermato che l'imputato nel presente procedimento non avesse tenuto un comportamento collaborativo con gli inquirenti, trascurando che egli aveva reso confessione immediatamente e che proprio dalle sue dichiarazioni riscontrate era stato possibile ricostruire l'iter seguito per la consumazione del reato.
La doglianza è manifestamente infondata.
Il motivo di appello riguardante le attenuanti generiche era così formulato: "egli merita le generiche (ad oggi è praticamente incensurato)". A tale domanda totalmente aspecifica la Corte d'appello ha risposto con una valutazione che ha indicato espressamente le ragioni del rigetto. Poichè secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente richiamare anche solo uno degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., si palesa sufficiente il riferimento al dimostrato radicato inserimento dell'imputato nel mondo del crimine per giustificare la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito, a prescindere dalle considerazioni negative sul comportamento processuale dell'imputato stesso il cui rilievo si pone in semplice aggiunta a quanto già ritenuto e manifestato.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
6. S.G. denuncia:
- violazione della legge penale in ordine al ritenuto concorso della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1. Deduce il ricorrente in proposito che non sia consentita, come ritenuto in giurisprudenza, l'applicazione congiunta della circostanza aggravante concernente il numero delle persone superiore a cinque che sono concorse nel reato (art. 112 c.p., n. 1) e di quella concernente la commissione del fatto da più persone riunite (art. 628 c.p., comma 3, n. 1).
La censura è infondata.
Il collegio, pur consapevole dell'esistenza di un contrario orientamento seguito da parte della giurisprudenza di legittimità (sezione 5^, 8 aprile 2009, Vatiero, RV 244095; sezione 6^, 11 marzo 2010, Riccio, RV 247004) condivide e conferma l'indirizzo anche di recente espresso da questa stessa sezione (peraltro conforme a quanto ritenuto dalle sezioni unite nella sentenza del 29 marzo 2012 numero 21837/12, ricorrente Alberti, pagina 10 del testo) secondo la quale le circostanze in oggetto possono concorrere in quanto prendono in considerazione aspetti diversi della condotta criminosa al fine di prevederne sanzione maggiormente afflittiva con riferimento a parametri differenti. In particolare la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiori a cinque punisce più gravemente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di un numero di persone tale che ne determina più incisiva manifestazione di capacità criminale anche sotto il profilo della riunione e dell'organizzazione, a prescindere dalla presenza sulla scena criminosa di tutti i correi. La circostanza aggravante prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, sanziona invece più gravemente la maggiore pericolosità e la maggiore forza intimidatrice - cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima - derivante della violenza e della minaccia portata simultaneamente da più persone, compresenti all'azione (sezione 2^, 26 giugno 2009, Drago, rv 245595; sezione 2^, 20 ottobre 2015, ric. PM in proc. Bidognetti, rv 264816).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di D.D.I. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di S. G. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016
