Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 03/05/2019) 10/10/2019, n. 41653 Premetteva che il M., riconosciuto come appartenente alla "mala del Brenta" aveva preso parte nel (OMISSIS), a scopo di rapina, all'assalto di un furgone portavalori

Giovedì, 10 Ottobre 2019 06:12

Premetteva che il M., riconosciuto come appartenente alla "mala del Brenta" aveva preso parte nel (OMISSIS), a scopo di rapina, all'assalto di un furgone portavalori, delitto durante il quale era stata provocata la morte di una guardia giurata e il ferimento di altri due soggetti. ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Presidente -

Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.A., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 07/11/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

lette/sentite le conclusioni del PG. Letta la requisitoria della Dott.ssa Felicetta Marinelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, in data 7/11/2018, rigettava il reclamo proposto nell'interesse di M.A. avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Padova che il 10/3/2017 aveva respinto la richiesta di permesso premio, in favore dell'istante, in relazione al cumulo in esecuzione, con fine pena "mai".

Premetteva che il M., riconosciuto come appartenente alla "mala del Brenta" aveva preso parte nel (OMISSIS), a scopo di rapina, all'assalto di un furgone portavalori, delitto durante il quale era stata provocata la morte di una guardia giurata e il ferimento di altri due soggetti.

Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di permesso premio, finalizzata a ottenere autorizzazione a recarsi presso la sede della redazione esterna "granello di senape" in Padova, accompagnato da un operatore volontario, al fine di partecipare a un incontro con insegnanti, nell'ambito di un progetto scuola-carcere.

La ragione del diniego era stata incentrata sulla mancata revisione critica dei reati commessi. Essa era inferita anche dalla non ammissione delle responsabilità per i fatti stessi, aspetto che secondo il decidente era indicatore di mancata rielaborazione delle vicende e di un profilo di pericolosità ancora in essere.

2. Ricorre per cassazione M.A. per mezzo del difensore di fiducia e deduce quanto segue.

2.1. Violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 per aver ritenuto che la mancata ammissione dei reati, quale mancanza di revisione critica, fosse prova di pericolosità sociale del detenuto.

Il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel ritenere che la mancata ammissione dei fatti fosse prova di pericolosità sociale per mancata revisione critica. La non ammissione dei fatti era elemento "neutro" e in ogni caso dato inidoneo a dimostrare la pericolosità sociale.

Il giudizio di pericolosità, osserva il ricorrente, andava, piuttosto, desunto da elementi concreti di fatto e non da semplici e pure dichiarazioni.

Nella specie, la regolare condotta intramuraria, la piena adesione al trattamento erano elementi che attestavano ampiamente la mancanza di pericolosità sociale.

2.2. Con il secondo motivo si premette che il permesso premio è parte del trattamento penitenziario e il bilanciamento tra interesse del singolo a un trattamento individualizzato e l'interesse della collettività alla sicurezza va compiuto, appunto, considerando il tipo di permesso richiesto, di guisa che l'accompagnamento del detenuto durante la fruizione del beneficio stesso non avrebbe ammesso strumentalizzazioni nè avrebbe accentuato la pericolosità sociale, cui, contrariamente, aveva fatto riferimento il Giudice a quo.

Il detenuto non avrebbe avuto, infatti, in ragione del tipo di autorizzazione richiesta, possibilità di allontanarsi o di muoversi liberamente e la negazione di esso permesso lo aveva privato ingiustamente del trattamento penitenziario progressivo, cui anche aveva diritto.

3. Il ricorso è infondato e va respinto.

3.1. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dato conto delle ragioni che non consentono, allo stato, di dare spazio alla richiesta di permesso premio in ragione dei presupposti richiesti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter ossia della valutazione del corretto comportamento tenuto e della cessata pericolosità sociale.

Con riguardo a tale ultimo presupposto, la dedotta circostanza dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, rappresenta solo uno degli elementi da valutare, costituendo principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30-ter O.P., prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è legittimo che quest'ultimo sia valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo. Può, invero, attribuirsi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (in tal senso, Sez. 1, ordinanza n. 5430 del 25/1/2005, Liso Rv. 230924; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007 (dep. 2008), Savio, Rv. 239173 Sez. 1, n. 5505 dell'11/10/2016 Cc. (dep. 2017) Rv. 269195).

Le censure del ricorrente si limitano a una generica critica dell'ordinanza impugnata, limitandosi sostanzialmente a invocare una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di sorveglianza, operando una sovrapposizione tra la mancanza di ammissione dei fatti e il rigetto del beneficio penitenziario. A ben vedere, il provvedimento impugnato non opera, sic et simpliciter, questa simmetria. Piuttosto, valorizza la condotta di negazione dell'addebito in funzione della verifica di una rivisitazione critica e di rielaborazione del gesto deviante addivenendo, appunto, all'esclusione di un risultato siffatto e inferendo, dunque, la persistenza di una condizione di pericolosità che impedisce il riconoscimento del beneficio.

Si tratta di un giudizio di merito, sorretto da motivazione adeguata, immune dalle censure rivolte, giudizio che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità.

3.2. Inammissibile è il secondo motivo di doglianza relativo alla possibilità di concedere il permesso invocato, poichè non vi sarebbe stato rischio alcuno, trattandosi di un'uscita con accompagnamento, aspetto che avrebbe garantito anche sul piano di una possibile fuga del M., escludendosi ipotesi siffatta, non avendo in sostanza egli autonomia nè libertà di movimento.

La decisione del Tribunale di sorveglianza, anche sul tema devoluto, è immune da censure e attraverso la doglianza sviluppata si rimette una pura rivalutazione del giudizio espresso, che risulta, contrariamente, assistito da motivazione adeguata. Del resto, il Giudice di merito ha correttamente ritenuto che, pur a fronte dell'accompagnamento, non fosse adeguatamente controllato nè un possibile rischio di fuga nè il profilo di pericolosità che era stato valutato come persistente.

Quanto al diniego del trattamento individualizzato - che nella specifica vicenda si sarebbe attuato verso l'istante con la reiezione della richiesta di permesso premio - si deve osservare che il diritto a un trattamento di tal fatta e la possibilità di fruire di misure e benefici che, in attuazione di una regola di gradualità procedano verso una rieducazione del condannato, in fase trattamentale ed esecutiva, postulano che la personalità del singolo richiedente non riveli aspetti di pericolosità e di criticità, ancora non superati attraverso l'osservazione intramuraria.

Nella specie, contrariamente, si palesano detti profili che hanno essenzialmente indotto il Giudice della sorveglianza a negare l'invocato beneficio ritenendo che il M. non fosse ancora pronto a fruire di una misura come quella indicata, proprio per assenza della rielaborazione e rivisitazione critica dei fatti per i quali vi era stata condanna ed era in corso l'esecuzione della pena.

3.3. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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