e quindi consentire alla resistente di adempiere alla riassunzione dovuta in virtù della sentenza richiamata. ... Parte resistente ha provato che il ricorrente solo in data 05.10.2018 presentava al Prefetto richiesta di rilascio del decreto di nomina di Guardia Particolare Giurata dichiarando di aver conseguito in data 2.10.2018 l'abilitazione all'uso e al maneggio delle armi. ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1 grado
La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7lettera h) D.L. n. 18 del 2020 e succ. mod.
da
C.C., rappresentato e difeso dall'avv. CELATA GIACOMO per mandato a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
A.S.V. S.R.L. , rappresentato e difeso dall'avv. POLISINI NICOLA per mandato a margine della memoria di costituzione,
- resistente -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, premesso che con sentenza di questo Tribunale emessa in data 19/07/2018 veniva disposta la sua riammissione in servizio alle dipendenze della A.S. S.r.l., previo accertamento dell'invalidità della proroga del contratto a termine in riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti il 30/12/2013 nonché dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 31/10/2014, rivendica il proprio diritto a percepire il trattamento retributivo dal luglio al dicembre del 2018, ovvero dalla data di pubblicazione della sentenza (19/07/2018) all'effettiva riammissione in servizio (07/12/2018). Inoltre deduce che, dall'esame delle buste paga successive alla riammissione in servizio del ricorrente risulta l'omesso computo degli scatti di anzianità che, ai sensi dell'art.111 del CCNL di settore, maturano ogni tre anni nella misura - per il livello contrattuale del ricorrente - di Euro 21,13, nonché l'omesso computo, tra le voci fisse della retribuzione, dell'AFAC: acconto sui futuri aumenti contrattuali, previsto dall'art.109 del CCNL di settore e pari ad Euro 20,00 mensili; voci contrattuali erogate solo a far data dal febbraio del 2019. Conclude pertanto chiedendo la condanna della società convenuta A.S.V. S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.927,52 oltre accessori.
Parte resistente deduce che, già in data 23.07.2018, aveva consegnato al ricorrente la lista dei documenti che lo stesso avrebbe dovuto presentare per poter riprendere a svolgere le mansioni di Guardia Particolare Giurata (porto d'armi e decreto di nomina, nel frattempo scaduti) e quindi consentire alla resistente di adempiere alla riassunzione dovuta in virtù della sentenza richiamata.
Parte resistente ha provato che il ricorrente solo in data 05.10.2018 presentava al Prefetto richiesta di rilascio del decreto di nomina di Guardia Particolare Giurata dichiarando di aver conseguito in data 2.10.2018 l'abilitazione all'uso e al maneggio delle armi. Conseguentemente solo in data 23.11.2018 la Questura di Roma comunicava alla A.S.V. S.R.L. che erano stati predisposti i titoli richiesti e che il C. era esonerato dal giuramento connesso. In data 07.12.2018 la resistente provvedeva a reintegrare in servizio il ricorrente.
Occorre premettere che nessun dubbio puo’ essere sollevato quanto alla interpretazione del dictum della sentenza di questo Tribunale del 19.7.2018: all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro consegue che il rapporto non si è mai estinto e deve intendersi come proseguito a tempo indeterminato. Si ha pertanto la cosiddetta conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo determinato (si veda Cass. sez. lav., 21 maggio 2008, n. 12985, che ha affermato che l'art. 1 del D.Lgs. n. 368 del 2001).
Posto allora che è incontestato il divieto normativo di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto di nomina e di relativo porto d'armi, quando svolgono servizio armato, come nel caso del ricorrente, occorre valutare se il ritardo nell'ottemperare all'ordine giudiziale di riammissione in servizio (considerato che la sentenza era pubblicata il 19.7.2018 e la reintegra avveniva il 7.12.2018) sia imputabile o meno alla parte datoriale o, piuttosto, alla mancata diligente attivazione del lavoratore, in violazione dell'obbligo di collaborazione che fa capo a qualsiasi creditore ex art. 1206 c.c.
Appare in realtà dirimente considerare che nel caso di specie, posto l'onere di ricollocazione del lavoratore in mansioni alternative non implicanti i titoli abilitanti mancanti, per il solo periodo di attesa del completamento dell'iter autorizzatorio, la resistente avrebbe dovuto dedurre e provare di non poter, per i pochi mesi di ritardo nel rilascio della documentazione, adibire il C. a mansioni, anche inferiori, non implicanti l'utilizzo e il maneggio di armi. Nulla al riguardo viene invece dedotto.
Si noti che la S. C. (si veda Cass. Cassazione civile, sez. lav., 22/09/2011, n. 19290 in fattispecie per molti versi del tutto analoga a quella in esame in cui si discuteva della mancata riassunzione a seguito dei sentenza dichiarativa della nullità del termine apposto al contratto e ritardo nella riassunzione per insussistenza, in capo al lavoratore, del porto d'armi) si è così espressa: "la circostanza che quest'ultima non avesse inizialmente il porto d'armi ed il decreto prefettizio non esclude che la società poteva e doveva riammettere la lavoratrice ed adibirla intanto a mansioni che non richiedevano il possesso del porto d'armi. Si rammenta infatti che, seppure con considerazioni relative alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggetto applicabili estensivamente all'ipotesi in esame di impossibilità della prestazione di riammissione in servizio per asserita impossibilità sopravvenuta della prestazione, in ordine al riparto del relativo onere della prova, la Corte di legittimità ha più volte ribadito che tale onere spetta al datore di lavoro ex L. n. 604 del 1966, ex art. 5, trattandosi di circostanza pur sempre ricollegabile alle generali ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (cfr. Cass. nn.11775/2012, 7381/2010, 21579/2008, 12769/2005, 10916/2004, 9768/1998), specificando in particolare che incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2016, n.12101), non potendo lo stesso ricadere sul lavoratore neppure sub specie di onere di indicare posti di lavoro alternativi a lui assegnabili (Cass. Civ., n.16064 del 18.06.2018; Cass. civile, sez. lav., 20/10/2017, n. 24882; Cass. 05/01/2017, n.160; Cass. 13/06/2016, n. 12101; 11/10/2016, n.20436Cass. 22/03/2016, n. 5592)".
Cio’ posto, rilevato che quindi la mancata riammissione in servizio deve intendersi imputabile alla solo condanna datoriale che non ha legittimamente adempiuto l'ordine giudiziale di condanna al ripristino del rapporto, la questione della natura dell'obbligazione non adempiuta e la tutela accordabile al lavoratore non riammesso in servizio ha costituito oggetto di una recente rivisitazione giurisprudenziale (si vedano SU sent. n. 2990/18 nonché C. Cost. n. 29/2019) che ha trovato, per quanto concerne la fattispecie che qui interessa (che non coinvolge problematiche di piu’ ampio respiro afferenti alle fattispecie di interposizione fittizia di manodopera o di cessione di ramo di azienda come nelle ipotesi scrutinate dai due precedenti richiamati), il piu’ compiuto approdo nei principi di diritto espresso dalla S.C. (si veda Cassazione civile, n. 21947/2018) che proprio in tema di diritto alla retribuzione per i periodi non lavorati per il rifiuto, imputabile e non giustificato, del datore di lavoro di dare ottemperanza all'ordine giudiziale, ha stabilito: "l 'accertamento giudiziale dell'invalidità del contratto a termine per violazione di norme imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive".
Deve quindi ritenersi che la questione ha trovato appagante soluzione nel senso della natura retributiva e non piu' risarcitoria (come invece secondo un indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta dell'insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte (sent. 7 febbraio 2018, n. 2990). La stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha sottolineato: "Sul tema del decidere, cosi' definito, incide la sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990, pronunciata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili.
Le Sezioni unite sono state chiamate a dirimere la questione di massima di particolare importanza circa la natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettano al lavoratore dopo l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia invano messo a disposizione le proprie energie lavorative.
In questa complessa opera ricostruttiva, le Sezioni unite hanno preso le mosse proprio dall'orientamento che si e' dapprima formato in tema di conseguenze della nullita' del trasferimento d'azienda, per essere successivamente esteso alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera. La Corte di cassazione svolge un'analoga argomentazione per fattispecie che solo in apparenza sono tra loro distanti.
Le Sezioni unite puntualizzano che la qualificazione risarcitoria dell'obbligazione del cedente, tanto consolidata da avere indotto la Corte d'appello di Roma a sollevare questioni di legittimita' costituzionale della normativa cosi' intesa, si fonda sul principio di corrispettivita' che permea di se' il contratto di lavoro.
Alla stregua di tale principio, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge o dal contratto, il diritto alla retribuzione sorge soltanto quando la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa. In caso contrario, sussiste, in capo al datore di lavoro, soltanto un obbligo di risarcire il danno.
Secondo le Sezioni unite, una prospettiva costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della corrispettivita' nell'ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe,difatti, l'efficacia dei rimedi che l'ordinamento appresta per il lavoratore.
Sul datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l'accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua dunque a gravare l'obbligo di corrispondere la retribuzione.
Nella ricostruzione delle Sezioni unite la disciplina del licenziamento illegittimo, che ascrive all'area del risarcimento del danno le indennita' dovute dal datore di lavoro, si configura in termini derogatori e peculiari. Acquistano per contro valenza generale le affermazioni contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di questa Corte, relative alle conseguenze dell'illegittima apposizione del termine (art. 32, comma 5, della L. 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro").
Infatti, come precisato nella suddetta pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del termine e instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore, "in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in caso di mancata riammissione effettiva" (sentenza n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto).
Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente allega che a seguito di tale inadempimento datoriale all'obbligo giudiziale di riammissione (se non a decorrere dal dicembre 2018) non gli sono state erogate le retribuzioni maturate nelle more tra la pubblicazione della sentenza e la riammissione in servizio e che non sono stati computati (se non a decorrere dal febbraio del 2019) gli scatti di anzianità che, ai sensi dell'art.111 del CCNL di settore, maturano ogni tre anni nella misura - per il livello contrattuale del ricorrente - di Euro 21,13.
Allega pertanto che per tale motivo è creditore, ad oggi, nei confronti della società convenuta della complessiva somma di Euro 6.927,52 per retribuzioni non percepite dal 20/07/2018 al 06/12/2018 e ratei di 13ma e di 14ma mensilità.
In ordine alla quantificazione operata da parte ricorrente nulla specificamente adduce la resistente, che si limita ad affermare di non comprendere se le somme indicate devono intendersi al lordo o al netto. Su tale ultimo punto si rammenta che per costante giurisprudenza (si veda CAss. sentenza n. 9198 del 11/07/2000) "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, L. 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire".
La domanda merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
condanna la società convenuta A.S.V. S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 6.927,52 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici I.S.T.A.T. annuali ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.300,00 oltre spese generali e oltre Iva e cpa come per legge.
Conclusione
Così deciso in Velletri il 12 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.
