REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin - Presidente -
Dott. DI TOMASSI M.Stefan - rel. Consigliere -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 7/6/2013 dalla Corte di assise di appello di Brescia, parti civili:
D.E., A.S., D'.An. e AL.Wa..
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DI TOMASSI M.Stefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. PINELLI Mario che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Scalvi Patrizia per il ricorrente, che ha illustrato il ricorso e concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe la Corte di assise di appello di Brescia confermava, salvo che per la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, revocata, la sentenza in data 13 luglio 2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato P.M. responsabile dell'omicidio di AL.Iv. e di A.O., commessi in (OMISSIS) esplodendo al loro indirizzo vari colpi della pistola in sua dotazione, cal. 9x21, condannandolo, riconosciuta la continuazione, alla pena di undici anni e quattro mesi di reclusione, con le pene accessorie di legge e con condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite D.E., A.S., D'.An. e AL.Wa., cui venivano riconosciute provvisionali immediatamente esecutive pari a 20.000,00 Euro per ciascuno dei primi tre e a 7.500,00 Euro per Al.Wa..
La vicenda da cui erano scaturite le morti, si era svolta, secondo quanto riferito dai giudici di merito, nel modo seguente.
Il 4 aprile tre persone - A.O., una delle future vittime, G.D., e altra persona non identificata - erano entrati nell'agenzia della Cassa Rurale ed Artigiana di (OMISSIS), e, armati di un coltello, si erano impossessati di circa 10.500 Euro. Verosimilmente disturbati, avevano rapidamente guadagnato l'uscita per raggiungere una vettura Fiat Bravo parcheggiata nella (OMISSIS) (trasversale della (OMISSIS), pressochè prospiciente l'angolo ove affacciava l'istituto), dove li attendeva, con il motore acceso, un quarto complice: AL. I., la seconda futura vittima.
Tuttavia, mentre i primi tre uscivano dall'agenzia in fila indiana (ripresa della video camera di sorveglianza), sopraggiungeva dalla via Cavour un furgone della vigilanza privata "Fidelitas", con a bordo l'imputato P.M. e il suo collega S.A., che, vedendo uscire i rapinatori, si fermavano di fronte all'agenzia.
P. rapidamente scendeva dal furgone e tentava di inseguire e fermare le tre persone che erano uscite dalla banca, sparando al loro indirizzo almeno quindici colpi con la pistola in sua dotazione.
Uno dei tre, il rapinatore rimasto non identificato, deviava dietro il furgone allontanandosi; veniva brevemente inseguito dal P. che sparava nella sua direzione un colpo (il proiettile veniva rinvenuto in (OMISSIS) ma non riusciva a raggiungerlo.
A. riusciva a salire sulla Fiat Bravo ma veniva colpito a morte, come il conducente AL., dai colpi sparati dal P., e l'auto dopo breve corsa andava a schiantarsi alla fine della (OMISSIS), ove i due venivano rinvenuti già esanimi.
Il terzo, G., che, avendo visto P. sparare in direzione della macchina, aveva rinunziato a salire a bordo, tentava invece la fuga a piedi, liberandosi del coltello e della maschera, ma veniva successivamente arrestato.
A ragione della conferma della condanna del P., la Corte di assise di appello osservava quindi, nella sostanza, che gli elementi acquisiti - costituiti dalle registrazioni delle chiamate effettuate dalle guardie giurate; dalle riprese della video camera di sorveglianza; dalle dichiarazioni dei testimoni M.R., L.T., E.H.L., Sa.Gi., C.G. e S., nonchè dalle dichiarazioni del G.; da reperti e rilievi balistici, accertamenti sulla vettura Fiat Bravo, esami autoptici e consulenze tecniche - non consentivano di ritenere che il P. si fosse trovato a fronteggiare alcun pericolo, reale o presunto, e che la sua reazione armata e letale non poteva in alcun modo ritenersi ineluttabile o necessitata.
2. Ha proposto ricorso il P. a mezzo del difensore, avvocato Patrizia Scalvi, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando contraddittorietà, anche esterna, e mancanza ovvero difetto della motivazione nonchè violazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo:
2.1. alla esclusione della legittima difesa, dell'eccesso colposo di legittima difesa ovvero alla legittima difesa putativa, sostenendo al riguardo, in particolare:
- che la stessa descrizione contenuta nella sentenza impugnata (due rapinatori sfilano davanti al portavalori, il terzo scorre lungo la parte destra del mezzo) descrivevano una manovra di aggiramento o comunque una manovra idonea ad essere percepita come d'aggiramento;
- che la guardia giurata S. aveva dichiarato al G.u.p. di non avere compreso all'inizio se le grida del collega "rapina, rapina" si riferissero alla banca o al portavalori;
- che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di assise di appello, le chiamate al 112 del S. facevano intendere che neppure costui avesse compreso sino all'ultimo cosa stava succedendo;
- che le conversazioni telefoniche del P. citate dalla sentenza impugnata descrivevano un'azione già compiuta e che le sue dichiarazioni in sede di udienza di convalida precisavano quanto dichiarato spontaneamente nell'immediatezza e quanto risultava dalle video riprese, riferendo di una esitazione dei rapinatori davanti al furgone che ben poteva essere intesa come una minaccia;
- che la circostanza che i rapinatori fossero armati solo di coltello era ignota al P., che aveva riferito del fare minaccioso del rapinatore poi indietreggiato in (OMISSIS) e che ben poteva avere ritenuto armato di pistola;
- che del tutto inattendibile doveva ritenersi il G., che mai avrebbe confessato il tentativo di un attacco al furgone e che era incorso in contraddizioni;
- che la manovra di retromarcia del furgone, che aveva indotto nel P. il timore che lo si volesse investire, era stata da lui narrata sin dall'inizio;
- che erroneamente la Corte aveva escluso la manovra di retromarcia richiamando le dichiarazioni del S., il quale però aveva detto di non avere visuale della scena successiva;
- che la distanza maggiore di sparo dei colpi che avevano attinto l' Ap. si spiegava appunto col fatto che, dopo aver indietreggiato, la vettura aveva ripreso la marcia in avanti, e lo stesso consulente del Pubblico ministero aveva ipotizzato che il P. fosse arretrato;
- che la Corte di assise di appello non aveva dato risposta alle osservazioni difensive tratte dalle dichiarazioni del teste C., che aveva collocato il P. al centro della via, in corrispondenza di un tombino, in relazione alla ricostruzione del consulente del Pubblico ministero, secondo cui i colpi 9 e 10 erano stati sparati da dietro la vettura;
- che non era vero che tutti i proiettili erano stati sparati ad altezza d'uomo, alcuni avendo colpito una ruota e la fiancata posteriore sinistra sopra la ruota; il colpo che aveva ucciso l' Ap. risultando deviato dalla lamiera del profilato dello schienale sinistro e tutti i colpi essendo stati sparati a distanza non ravvicinata;
- che la sentenza impugnata era manifestamente contraddittoria laddove ammetteva che l'ultima sequenza di colpi era stata sparata nella medesima posizione in cui era inizialmente parcheggiata la Fiat Bravo secondo la versione del G.; ed era ancora contraddetta dai rilievi tecnici effettuati in relazione alle dichiarazioni del teste Sa., il quale non avrebbe potuto vedere l'auto, neppure dalla postazione di lavoro, se fosse stata esatta l'indicazione del G.; senza considerare che il G. neppure aveva chiarito se il punto indicato si riferiva alla parte anteriore o posteriore dell'auto, che le macchie di olio e i frammenti di vetro non avvaloravano la tesi della sentenza, essendo stati i colpi sparati nella fase dell'arretramento;
- che, insomma, le emergente processuali dimostravano che ricorreva una situazione che giustificava il timore del P. di un pericolo per la propria e altrui incolumità;
2.2. alla richiesta di qualificazione del fatto alla stregua di omicidio colposo, assumendosi che la Corte di assise di appello aveva omesso di valutare la deduzione difensiva, erroneamente trincerandosi dietro al rilievo che non era oggetto dei motivi d'appello, mentre spettava in ogni caso al giudice verificare se non si fosse al cospetto di un'ipotesi esclusivamente colposa;
2.3. alla mancata riduzione della pena inflitta a titolo di continuazione, rilevandosi che la Corte aveva omesso di dare risposta alle considerazioni difensive, in ordine al fatto che l'uccisione dell' A. sarebbe stata determinata da colpi la cui traiettoria non era possibile prevedere e al fatto che il P., pur avendo avuto sotto tiro l'altro rapinatore, si era astenuto dal colpirlo;
senza considerare inoltre l'incensuratezza dell'imputato, la sua condotta anteatta, il comportamento successivamente tenuto;
2.4. alla mancata riduzione delle provvisionali immediatamente esecutive, lamentando la mancata specificazione della causali di danno e la mancanza di una anche minima giustificazione dell'entità del danno ritenuto, pur in via equitativa.
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio che il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare nel complesso quantomeno infondato.
2. A ragione della conferma della condanna del P. per il delitto di omicidio volontario, ritenuto integrato a titolo di dolo quantomeno eventuale, la Corte di assise di appello, dopo avere analiticamente illustrato e, sia partitamente sia complessivamente, valutato, previa articolata confutazione di ogni opposta prospettazione difensiva, il compendio probatorio acquisito - formato dalle registrazioni delle chiamate effettuate ai numeri di emergenza, comprese quelle dell'imputato e del suo collega; dalle riprese della video camera di sorveglianza; dalle dichiarazioni, complessivamente valutate, dei testimoni M.R., L.T., E. H.L., Sa.Gi., C.G. e S., che da varie angolazioni e per diversi frammenti temporali avevano assistito alla fase dell'inseguimento e della sparatoria, nonchè dalle dichiarazioni del rapinatore arrestato, G.;
dai reperti e rilievi balistici; dagli accertamenti eseguiti sulla vettura Fiat Bravo, dagli esami autoptici e dalle consulenze tecniche -, ha ineccepibilmente osservato che gli elementi esaminati consentivano di affermare che l'imputato P., senza alcun altro ragionevole motivo se non quello di inseguire e fermare, ad ogni costo, i rapinatori che stavano scappando, aveva svuotato l'intero caricatore dell'arma in dotazione all'indirizzo dei fuggitivi, che cercavano soltanto di allontanarsi: dovendo in particolare escludersi che il P. si fosse trovato a fronteggiare alcun pericolo, o potesse aver ragionevolmente creduto di doverlo fronteggiare, e che la sua reazione armata e letale potesse in qualche modo ritenersi ineluttabile o necessitata, anche solo putativamente.
A fronte delle articolate giustificazioni che sorreggono tali conclusioni, le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso appaiono largamente inammissibili, ripetendo ipotesi ricostruttive alternative già esaminate dai giudici del merito e da questi, concordemente e più che plausibilmente, per gli aspetti decisivi o anche solo dotati di una qualche astratta rilevanza, completamente smentite. Consistono dunque essenzialmente in argomenti in fatto, non riproponibili in questa sede.
Nè sussiste alcuna delle antinomie denunziate.
Quelle relative alla contraddizione esterna della motivazione, per contrasto con i dati acquisiti, riferite all'asserito diverso contenuto di telefonate, dichiarazioni dei testi, dichiarazioni dello stesso imputato, non attengono in realtà ad alcun, neppure ipotetico, "travisamento" (nell'unica accezione ammissibile in questa sede, dell'errore revocatorio, per omissione o invenzione, sui significanti) dei dati esposti, ma hanno semmai ad oggetto i significati loro attribuiti e, dunque, la possibilità di una diversa interpretazione degli elementi indicati dai giudici del merito: non proponibile in sede di legittimità a fronte della assoluta completezza, coerenza e logicità della loro lettura ad opera delle sentenze impugnate. Sicchè neppure occorre soggiungere che le pretese allegazioni a sostegno si riferiscono a meri stralci dei documenti probatori evocati e sono perciò comunque anche intrinsecamente inidonee a sostenere le tesi interpretative qui inopinatamente ripetute (non vi è elemento, tantomeno frase, suscettibile di serio apprezzamento al di fuori del suo contesto integrale, che non spetta alla Corte di legittimità nè ricercare nè reinterpretare).
Mentre le censure relative a presunte contraddizioni interne alla sentenza impugnata sono da un lato ancora in fatto e dall'altro manifestamente infondate, perchè per lo meno fraintendono, se non addirittura apertamente travisano, i brani della motivazione che pretendono di denunziare.
Così, in particolare, del tutto priva di fondamento è l'osservazione secondo cui la stessa sentenza avrebbe ammesso che "l'ultima sequenza" di colpi sarebbe stata esplosa alla stessa altezza in cui la vettura si trovava inizialmente parcheggiata, così riconoscendo che la vetture aveva effettuato una retromarcia. Nel brano richiamato, la sentenza impugnata si riferisce in realtà non alla sequenza finale di colpi, ma alla sequenza intermedia, quella che viene definita poco avanti la seconda sequenza, comprendente tutti i 14 colpi sparati all'indirizzo della vettura dei rapinatori (uno andato a finire contro la Fiat Doblò mentre gli altri 13 hanno colpito la Fiat Bravo), distinta dalla "prima", che è riferita al colpo o ai colpi sparati all'inizio, in direzione del rapinatore che era fuggito in direzione diversa.
Ineccepibili appaiono quindi le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici del merito in ordine alla inconsistenza delle prospettazioni difensive relative a un presunto assalto al furgone, ad un presunto atteggiamento minaccioso dei rapinatori, al timore di un pericolo del P. per la propria incolumità legato ad una fantomatica, incomprensibile e contraddetta dagli accertamenti tecnici, manovra di retromarcia della Fiat Bravo, e alla tesi, dunque, della legittima difesa, reale, putativa o per eccesso colposo, in obiettivo contrasto con numero, modalità e direzione dei colpi esplosi e difettando a monte ogni ragionevole possibilità di ritenere la sussistenza di un pericolo attuale e la necessità di una reazione difensiva del P..
Basterà, d'altra parte, ricordare che è dato pacifico in atti che il furgone portavalori a bordo del quale viaggiava l'imputato aveva già effettuato una consegna di valuta e non era diretto all'agenzia dove si era consumata la rapina, ma altrove. Nè risulta che si sia mai sostenuto dagli imputati che all'interno del mezzo vi erano altri valori che dovevano essere consegnati alla banca rapinata. A quanto emerge, il furgone si è fermato, dunque, alla vista dei rapinatori in fuga dalla banca, senza alcuna necessità collegata alle esigenze del servizio cui erano deputate le due guardie giurate. E senza alcuna necessità di servizio risulta essere quindi sceso dal furgone il P., la cui tesi della necessità - vera o presunta - di un'azione di difesa del furgone portavalori dall'attacco di tre soggetti, ancora a piedi, appare altresì in insanabile e mai spiegato contrasto, per l'appunto, con la sua volontaria - e nella situazione considerata affatto gratuita - discesa a terra, a fronte dell'evidente possibilità, invece, di rimanere, armato, nel furgone e di farlo allontanare rapidamente dal luogo in tesi ritenuto "pericoloso".
3. Infondato, quantomeno, è il motivo con cui il ricorrente si duole dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la richiesta, subordinata, di riqualificazione del fatto alla stregua di omicidio colposo sarebbe stata tardiva in quanto non devoluta con i motivi d'appello.
E' vero, difatti, che la qualificazione esatta del fatto è compito, in ogni caso, del giudice che prescinde dall'esistenza di specifiche deduzioni difensive, e che il motivo d'appello con il quale si contesta la responsabilità per un capo assorbe e comprende ogni valutazione gradata in ordine alla condanna per detto capo.
Ma è altrettanto vero che la Corte di assise di appello non si è affatto limitato ad evidenziare che il tema non le era stato specificamente devoluto, avendo al contrario, e del tutto correttamente, evidenziato che la richiesta di ricondurre la condotta all'ipotesi di omicidio colposo appariva, comunque, del tutto infondata in considerazione del numero dei colpi esplosi (quindici), dell'altezza degli stessi (undici avevano attinto la vettura in corrispondenza dell'abitacolo, crivellandola, ed almeno otto erano stato sparati in linea orizzontale o leggermente inclinato verso il basso, ad altezza d'uomo), dalla distanza di sparo (che andava da circa due metri per i colpi che avevano attinto AP., sparati mentre A. stava salendo in macchina attraverso lo sportello aperto, a circa sei metri per quelli, successivi, che avevano attinto quest'ultimo).
E siffatte considerazioni non solo risultano articolate e coerenti con i dati fattuali esposti, ma consentono di ritenere, in diritto, del tutto corretta la conclusione della evidenza di un'azione offensiva sorretta da dolo diretto, se non alternativo quantomeno eventuale, in quanto volta a "fermare ad ogni costo" i fuggitivi scaricando al loro indirizzo tutti i colpi dell'arma, molti dei quali, tra cui quelli effettivamente letali, in direzione del busto.
4. Generiche e relative a valutazioni di merito per nulla viziate, sono quindi le deduzioni con le quali si lamenta l'eccessività della pena inflitta a titolo di continuazione con riferimento all'uccisione dell' A.. Si tratta, inoltre, di doglianze manifestamente infondate laddove si fondano sull'assunto che la traiettoria del colpo che l'aveva attinto e ne aveva provocato la morte era stata casuale e, nella sostanza, si torna sott'altra forma a sostenere l'assenza di dolo, di cui si è già detto.
La tesi che sarebbe eccessiva la pena complessiva di 11 anni e 4 mesi di reclusione per un duplice omicidio cagionato con azioni consecutive e distinte, è, d'altronde, davvero al di fuori dei limiti della deducibilità in questa sede.
5. Inammissibili sono, infine, le censure relative alla entità delle provvisionali liquidate in favore delle parti civili.
E', difatti, approdo consolidato e condiviso che il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722, nonchè, tra moltissime, da ultimo, Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).
6. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015
