ormai datisi alla fuga, abbia continuato a sparare al buio e a distanza di circa trenta metri, altri cinque colpi ad altezza uomo, in direzione delle persone e delle auto in movimento, accettando così il rischio, pur di fermare i fuggitivi, di procurarne la morte. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO TARANTO, 19/04/2018)
Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 20/06/2019) 02/10/2019, n. 40424
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
Dott. SESSA Renata - Consigliere -
Dott. CAPUTO Oreste Mario - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA RENATA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CORASANITI GIUSEPPE per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore:
LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLE CONCLUSIONI CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L'AVV.TO SAVOIA CHIEDE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 1117 del 20.10.2016, la Prima Sezione di questa Corte ha annullato, con rinvio per nuovo esame, la pronuncia del 20 maggio 2015 emessa dalla Corte di Appello di Assise di Lecce, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado di M.C. in ordine al reato di omicidio alla pena di anni quattordici di reclusione, e, in solido con il responsabile civile Istituto "La Vigile", al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
In particolare, il giudice di legittimità ha rilevato il vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento dei dati fattuali, sottolineando che, in punto di fatto, le certezze processuali erano limitate:
- alla causa della morte della vittima, T.M., individuabile in un frammento di proiettile costituito dal nucleo distaccatosi dalla camicia dopo l'impatto contro l'autovettura Y10 frappostasi tra la Panda - al cui interno era stato rinvenuto il cadavere - e lo sparatore;
- al numero dei colpi sparati dalla pistola dell'imputato, identificabili in sei;
- al numero degli agenti balistici che avevano attinto la Fiat Panda, identificabili in tre, uno dei quali aveva infranto il finestrino lato passeggero e due avevano intaccato la carrozzeria;
- al fatto che nessun altro colpo era stato esploso sul luogo del delitto nè, tanto meno, in direzione dello sparatore.
Al contrario incerti erano, in particolare, rimasti:
- il momento in cui la vittima era stata attinta dal proiettile mortale, poichè il consulente balistico aveva concluso che ciò era avvenuto quando la stessa era già nell'autovettura, laddove i consulenti medico - legali avevano ritenuto che il giovane fosse stato attinto all'esterno del veicolo, mentre stava per entravi (di talchè la Corte di Assise di Appello aveva errato nel ritenere non in contrasto tra loro le due ricostruzioni dei consulenti, senza risolvere detta incertezza);
- la direzione dei colpi e, specificamente, di quello mortale, che il consulente balistico aveva ritenuto essere stato sparato "dall'alto verso il basso" e solo probabilmente diretto verso la Y10 (che ad un certo punto, nel fuggire, si era frapposta alla Fiat Panda di talchè il colpo avrebbe ben potuto attingere dapprima la Y10, finendo, poi, di rimbalzo ad infrangere il finestrino destro, lato passeggero, della Fiat Panda, e a colpire il collo della vittima).
Nonostante tali incertezze la Corte di Assise di appello aveva concluso che si fosse trattato di un colpo sparato ad altezza d'uomo, con conseguente irrilevanza della considerevole deviazione subita dal proiettile letale dopo l'impatto con la Y10, poichè, per averla attinta, il colpo non era stato diretto verso l'alto, mentre lo sparatore aveva sparato protetto dall'auto di servizio in posizione eretta.
Questa Corte ha ritenuto tale affermazione apodittica sia per la consistente deviazione subita dal colpo dopo l'impatto, ritenuta invece irrilevante dalla Corte di appello, sia per la stessa incertezza sulla superficie d'impatto, avendo il consulente balistico fatto parola solo di una probabile direzione verso la Y10. Apodittica era anche l'affermazione relativa all'esplosione di almeno tre colpi all'altezza d'uomo, valutazione cui si aggiungeva l'ulteriore incertezza introdotta dalla Corte di Assise di Appello, avendo affermato che per il primo giudice fu il proiettile che aveva infranto il vetro della Panda a colpire il collo del T., mentre il consulente balistico lo aveva escluso.
Siffatte incertezze si erano riverberate sulla ricostruzione della vicenda sul piano soggettivo, rendendola poco chiara, e dunque sulla qualificazione del fatto.
2. Con la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Taranto a seguito del suindicato annullamento, è stata - nuovamente confermata la pronuncia di condanna della Corte di Assise di Lecce, ritenendosi, in buona sostanza, che le carenze ed incertezze evidenziate da questa Corte fossero colmabili attraverso le seguenti argomentazioni:
- non sussiste un vero e proprio contrasto tra quanto asseriscono i consulenti medici - legali e quanto affermato dal consulente balistico, Ma.Ma.Do. dei (OMISSIS), perchè, in realtà, i primi si limitano ad indicare quella che essi ritengono l'ipotesi più verosimile, ossia che il T. sia stato attinto mentre si trovava ancora all'esterno del veicolo e fu quindi aiutato ad entrare dal lato guida o, se incosciente, introdotto di peso, senza escludere ipotesi differenti, una delle quali coincidente proprio con quella indicata dal ct balistico secondo cui la vittima fu colpita quando già si trovava all'interno della Fiat Panda ove fu poi rinvenuta cadavere (circostanza condivisa anche dalla sentenza impugnata e ciò in considerazione di svariati elementi quali la particolare posizione del corpo riverso col capo reclinato sul sedile anteriore destro e con le gambe che occupavano parte anche del sedile anteriore lato sinistro ovvero lato guida e della stessa dinamica della fuga dei ladri come ricostruita, in parte, attraverso le registrazioni delle telecamere ed, in parte, sulla base delle deposizioni dei testi, da un lato, i correi della vittima e, dall'altro, il collega dell'imputato sopraggiunto su chiamata dello stesso M.);
- che la direzione dei colpi, specificamente di quello mortale, fosse stata certamente quella indicata dal consulente balistico (che aveva ritenuto essere stato il colpo fatale sparato "dall'alto verso il basso" e probabilmente diretto verso la Y10) è desumibile dalla stessa ricostruzione della vicenda.
Ed invero, il M., secondo la ricostruzione della sentenza impugnata operata anche sulla scorta delle riprese delle telecamere come analizzate dal ct del Pm, sopraggiunto sul posto, si fermava ad una distanza di circa 35 metri dall'ingresso del bar, e di 30 metri dal punto ove era posizionata la fiat Panda dei ladri, ed esplodeva un primo colpo di pistola in aria, l'unico, secondo la sentenza impugnata, sparato in aria, dopo di che i ladri - quattro - uscivano dal bar ove avevano tentato di eseguire il furto, avvisati dal palo, loro complice, che stazionava all'esterno, e cercavano di fuggire a bordo della Fiat Panda e della Y10 con le quali erano giunti sul posto. Uno di loro riusciva per primo a raggiungere la Y10 e a porsi alla guida; altri due, il T. e il Z., si dirigevano verso la Fiat Panda (mentre il quarto fuggiva a piedi per la campagna). Intanto il M., dopo tre secondi di pausa, all'uscita dei ladri, aveva continuato a sparare, esplodendo altri cinque colpi di pistola nell'arco di soli quattro secondi - sicchè l'azione di fuoco si dispiegò complessivamente in circa otto secondi (i cui bossoli erano tutti rinvenuti sul posto, mentre non si rinveniva traccia dei proiettili essendo stati trovati solo l'ogiva ovvero il proiettile privo di camicia conficcata nel collo del T. e un frammento di proiettile di rimbalzo, circostanza che ha indotto i giudici di merito a ritenere probabile che i proiettili avessero attinto la Y10 ove erano rimasti conficcati - autovettura non rinvenuta in sede di indagini con la conseguenza che non si era potuto riscontrare effettivamente la stessa).
Sempre secondo la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata la Fiat Panda sarebbe stata attinta da tre dei colpi sparati: un proiettile aveva colpito il vetro del finestrino lato destro anteriore ed era poi penetrato all'interno, colpendo mortalmente il T., un altro, di rimbalzo, la fiancata destra del veicolo a circa 80 cm dal piano stradale (altezza parafango) e l'altro, ancora, la modanatura superiore della fiancata destra (sotto al tetto). La Fiat Panda si trovava parcheggiata in posizione obliqua, non ripresa dalle telecamere, offrendo principalmente il fianco destro allo sparatore. Tale posizione di sosta avrebbe indotto il T., che aveva lasciato il locale subito dopo lo Z., ad entrare nell'autovettura dallo sportello sinistro del lato guidatore perchè evidentemente c'era urgenza di trovare riparo nel veicolo. Egli entrò, quindi, all'interno con un tuffo e proprio in quel momento fu attinto dal proiettile scamiciato che entrò nell'abitacolo infrangendo il vetro lato anteriore destro. Il proiettile si era scamiciato non a causa dell'urto col finestrino ma perchè aveva probabilmente impattato sulla Y10 che stava transitando e di rimbalzo aveva poi - privo di camicia - trapassato il vetro della Fiat Panda, andandosi a conficcare nel collo della vittima.
Indi conclude la Corte territoriale che alla stregua della ricostruzione del consulente balistico, l'unico effettivamente competente a ricostruire la dinamica del fatto e la traiettoria dei colpi, non si possa dubitare non solo del fatto che il colpo letale fu sparato con "una decisa inclinazione dall'alto verso il basso" (e tanto confermava, altresì, che il giovane non fosse stato colpito quando si trovava in posizione eretta), ma anche che esso impattò innanzitutto sulla y10 e poi di rimbalzo infranse il finestrino della Fiat Panda; ciò è desumibile anche dal fatto che lo stesso ctu in sede di sopralluogo dopo il fatto non trovò alcun segno di impatto del proiettile a terra, sicchè aveva concluso che quel proiettile non poteva essere rimbalzato da terra (in realtà la conclusione della certezza del rimbalzo sulla y10 la trae la Corte territoriale laddove il ct parla sempre in termini di probabilità; invece la Corte sulla base di tutti gli elementi raccolti - non solo quelli indicati dal ct - conclude per la certezza: dalla certezza del transito della Y che si frappone proprio durante la sparatoria alla Panda e dell'assenza di proiettili sul posto e di segni a terra di impatto, deduce che i proiettili si conficcarono nella y10 e che anche quello che attinse il T. impattò prima la y10 e poi la Panda). Conclude, inoltre, in termini di certezza anche in ordine alla angolazione del proiettile, escludendo che esso potesse essere rimbalzato dal basso verso l'alto (invece che viceversa) perchè lo stesso ct aveva al riguardo, altresì, evidenziato che l'angolazione di 45 con cui il proiettile era entrato nel collo della vittima confermava - avendo riguardo alla posizione del cadavere - che la traiettoria dello stesso, rectius del frammento di proiettile scaturito dall'impatto su una superficie dura, non poteva che essere stata dall'alto verso il basso.
La stessa Corte, infine, tira le somme del ragionamento sulla base di tutti gli indizi valutati, ritenuti, complessivamente considerati, gravi precisi e concordanti.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto di poter chiudere il cerchio sulla base delle dichiarazioni del teste escusso ex art. 197 bis c.p.p., ovvero dello Z. (che ha definito la sua posizione per il tentato furto col patteggiamento), che ha affermato che il M. sparava ad altezza d'uomo (rendendo ricostruzione, sul punto, pienamente compatibile con gli elementi ricostruttivi suindicati, in particolare con la rilevazione dei punti di impatto dei colpi sulla Panda, ascrivibili a mire ad altezza uomo).
Quanto alla versione resa dall'imputato che assume che anche i ladri erano armati e che uno di essi aveva puntato la pistola, ritiene che essa non sia credibile, non essendo in alcun modo emersa la disponibilità di armi da parte dei ladri, nè apparendo credibile che egli abbia avuto paura udendo il rumore della cassa scambiato per quello di un colpo di pistola (che non avrebbe potuto, invece, udire essendo la cassa caduta all'interno del locale mentre egli era distante), o che possa essersi impressionato ed abbia iniziato a sparare senza rendersi conto, o che abbia, comunque, visto uno dei ladri in fuga compiere il gesto di sparare come se impugnasse una pistola, trattandosi di circostanze tutte smentite dalle emergenze in atti, avendo i ladri pensato solo a mettersi al riparo dai colpi esplosi dall'unico sparatore ovvero l'imputato.
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. La difesa in buona sostanza ritiene che le incertezze e le carenze evidenziate da questa Corte permangano.
Assume che la Corte territoriale non ha dato risposte esaurienti, logiche e coerenti in ordine ai punti individuati nella sentenza di annullamento, sia sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della correlata qualificazione giuridica, sia in punto di valutazione della prova, incorrendo sia nel vizio argomentativo che nella violazione della legge sostanziale e processuale (rispettivamente art. 575 c.p. e art. 192 e 197 bis c.p.p.).
Articola le sue censure al riguardo in due motivi.
3.1. Col primo motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene acciarati sia il momento in cui il colpo attinse la vittima sia la direzione dei colpi sparati ed in modo specifico quello mortale. Assume che, in realtà, permane l'incertezza tenuto conto delle diverse conclusioni dei consulenti medico-legali rispetto a quelle del ct balistico, solo apparentemente superate attraverso il ragionamento della Corte territoriale che fa leva sul fatto che l'ipotesi della posizione della vittima esterna alla macchina, sostenuta dai ct medico-legali, fosse solo una delle possibili ricostruzioni, quella ritenuta da essi come la più verosimile ma, comunque, non l'unica possibile, di talchè non sussisterebbe incompatibilità con quella proposta dal ct balistico che sostiene, invece, che il T. si trovava dentro il veicolo quando fu attinto dal colpo letale. Ed invero, rimane in ogni caso il dato delle due ipotesi contrapposte e della ritenuta maggiore condivisibilità dell'una rispetto all'altra, senza una effettiva corrispondenza della stessa in dati storici certi. Pure a volersi ritenere che il colpo fu di rimbalzo, è comunque rimasta non accertata la superficie su cui avrebbe impattato il proiettile (unico dato con certezza affermato dal ct balistico); se sulla Y10, non si conosce in ogni caso in quale parte di essa, non essendo stata rinvenuta tale autovettura, laddove rilevante sarebbe stato capire se sulla parte inferiore o superiore della stessa, al fine di stabilirsi la direzione del colpo come inizialmente sparato, se, cioè, ad altezza d'uomo oppure no, e ciò considerato anche che il proiettile, secondo quanto asserito dallo stesso ct, subì una notevole deviazione a seguito del primo urto, deviazione della quale si sconoscono peraltro gli esatti termini (nè le tracce rinvenute sulla Panda, l'unica autovettura visionata, sono dirimenti dal momento che una è riscontrata sulla parte superiore, sulla modanatura del tetto, l'altra vicino al parafango quindi non si può affermare che il colpo arrivasse sempre dall'alto).
Indi conclude che le affermazioni della Corte si appalesano del tutto apodittiche e che tali incertezze non possono che riverberarsi anche sul versante della ricostruzione dell'elemento soggettivo, con la conseguenza che in alcun modo la Corte avrebbe dovuto giungere ad affermare la sussistenza del dolo eventuale, ritenendo che il M., i cui colpi erano tendenzialmente sparati ad altezza d'uomo, al fine di interrompere la fuga dei ladri, abbia agito a costo di uccidere pur di conseguire il suo scopo che era appunto quello di bloccare i fuggitivi; e ciò senza neppure considerare che il tutto si esaurì nel giro di una manciata di concitati secondi.
La Corte in definitiva non si è confrontata nè con le risultanze processuali nè con i principi affermati da questa Corte di legittimità in materia di dolo eventuale e di colpa cosciente.
3.2. Col secondo motivo denuncia violazione di norme processuali, di cui agli artt. 192 e 197 bis codice di rito, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte conferito credibilità alle dichiarazioni rese dal teste assistito Z. nonostante le difformità esistenti tra le sue dichiarazioni e quelle dell'altro correo Br. e nonostante lo stesso Z. abbia inizialmente reso una diversa versione in ordine al comportamento dell'imputato; evidenzia che in ogni caso le dichiarazioni di tale teste assistito necessitano di riscontri non essendo esse equiparabili a quelle del teste puro e semplice.
4. Con scritto pervenuto il 2.6.2019 sono stati formulati motivi nuovi ex art. 585 disp. att. c.p.p., comma 4 e art. 167 disp. att. c.p.p.. In buona sostanza si chiede di rivalutare il profilo della legittima difesa anche putativa e dell'eccesso colposo alla luce della recente modifica apportata alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 c.p.. Si evidenzia al riguardo che apodittica è da ritenersi l'affermazione con cui la Corte ha escluso che i ladri potessero essere armati (perchè la disponibilità di armi non si concilierebbe con l'intenzione di fare un furto e non una rapina), nonchè quella con cui ha parimenti escluso che l'imputato si trovasse in una situazione di emergenze e di stress tale da fargli credere di essere seriamente e concretamente in pericolo (a distanza di 35 metri).
Motivi della decisione
1. I1 ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere, essendo stato, nel caso di specie, il provvedimento, in buona sostanza, annullato soprattutto sotto il profilo della carenza motivazionale, quali sono i poteri del giudice del rinvio in siffatte ipotesi.
Quanto al vizio argomentativo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni purchè motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità; con la conseguenza che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli (cfr. tra tutte, Sez. 5, Sentenza n. 34016 del 22/06/2010 Cc., Rv. 248413).
Va, però, sottolineato che, sebbene le indicazioni fattuali date dal giudice che ha disposto il rinvio non siano da intendersi in senso limitativo del potere di accertamento e decisionale del giudice ad quem, costituendo esse mere esplicitazioni strumentali alla esatta individuazione del vizio, ciò nondimeno il giudice investito dal rinvio rimane pur sempre onerato di tenerne conto al fine di evitare di ricadere nel medesimo vizio censurato. Tali compositi punti, in altri termini, non vincolanti sotto il profilo della nuova piena cognizione, costituiscono pur sempre i punti di partenza dell'autonoma valutazione che difficilmente potrà andare esente da nuova censura soprattutto allorquando il vizio rilevato è quello della carenza di motivazione.
In altri termini, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò comporta che il giudice di rinvio non sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, (poichè egli conserva gli stessi poter che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento), ma ciò non significa che egli ne rimanga del tutto svincolato e che possa ignorarli (Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018 Rv. 273628).
Nel caso di specie, non si può affatto affermare che la Corte di Appello nella sentenza impugnata abbia disatteso i suindicati parametri nel rivalutare il compendio probatorio e nello svolgere le argomentazioni poste a sostegno della conferma della pronuncia di primo grado, essendosi essa soffermata sui punti specifici segnalati da questa Corte ed attraverso motivazione completa ed esaustiva, incorporante anche gli altri elementi degni di valutazione, ha dato conto delle ragioni che hanno consentito di colmare le lacune e di superare le aporie ricostruttive riscontrate e di giungere alla decisione assunta.
1.1. Ed invero, la Corte - a differenza di quanto assume il ricorrente col primo motivo - ha chiarito, con motivazione esente da carenze e contraddizioni, con perfetto rigore logico - ricostruttivo, innanzitutto, i punti ritenuti controversi da questa Corte.
Ha premesso che non sussiste un vero e proprio contrasto tra quanto asseriscono i consulenti medici - legali e quanto affermato dal consulente balistico, Ma.Ma.Do. dei (OMISSIS), perchè, in realtà, i primi si limitano ad indicare quella che essi ritengono l'ipotesi più verosimile, ossia che il T. sia stato attinto mentre si trovava ancora all'esterno del veicolo, senza escludere ipotesi differenti, una delle quali coincidente proprio con quella indicata dal ct balistico più competente a ricostruire la dinamica del fatto e la traiettoria dei colpi secondo cui la vittima fu colpita quando già si trovava all'interno della Fiat Panda ove fu poi rinvenuta cadavere.
Ha precisato che tale circostanza trova, peraltro, svariati elementi di riscontro, quali la particolare posizione del corpo riverso col capo reclinato sul sedile anteriore destro e con le gambe che occupavano parte anche del sedile anteriore lato sinistro ovvero lato guida, e nella stessa dinamica della fuga dei ladri come ricostruita, in parte attraverso le registrazioni delle telecamere ed, in parte, sulla base delle deposizioni dei testi.
Ha anche spiegato perchè dovesse condividersi la ricostruzione del consulente balistica anche in ordine alla direzione del colpo mortale (che sarebbe stato sparato "con una decisa inclinazione dall'alto verso il basso" e verso la Y10, da cui sarebbe, poi, di rimbalzo andato ad infrangere il finestrino destro lato passeggero della Fiat Panda per attingere infine il collo della vittima che si trovava già al suo interno nella posizione sopra descritta).
Ha, in definitiva, rivalutato il tutto (cfr. pagg. 19, 20, 21 e 22 della sentenza impugnata), fornendo spiegazioni logiche in ordine ai dettagli decisivi anche alla luce della complessiva ricostruzione della vicenda ed ha concluso che essa depone, per la stessa dinamica delle azioni che la compongono, per la piena verosimiglianza delle conclusioni del consulente balistico, che finiscono, in buona sostanza, col costituire i tasselli mancanti del quadro delineato sulla base delle risultanze processuali certe (ricostruite soprattutto sulla base delle immagini delle telecamere e dei rilievi sul posto).
Sempre secondo la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata la Fiat Panda si trovava, invero, parcheggiata in posizione obliqua, non ripresa dalle telecamere, offrendo principalmente il fianco destro allo sparatore.
In particolare, la Corte evidenzia, in maniera del tutto logica e plausibile, come la stessa posizione di sosta della Fiat Panda avrebbe indotto il T., che aveva lasciato il locale subito dopo lo Z., ad entrare nell'autovettura dallo sportello sinistro del lato guidatore perchè evidentemente c'era urgenza di trovare riparo nel veicolo. Egli entrò, quindi, all'interno con un tuffo - come testimoniato dalla posizione in cui fu rinvenuto - e proprio in quel momento fu attinto dal proiettile scamiciato che entrò nell'abitacolo infrangendo il vetro lato anteriore destro. Il proiettile si era scamiciato non a causa dell'urto col finestrino ma perchè era impattato sulla superficie dura della Y10 che stava transitando e di rimbalzo aveva poi - privo di camicia - trapassato il vetro della Fiat Panda andandosi a conficcare nel collo del T..
Tale circostanza è avvalorata dal fatto che il consulente, in sede di sopralluogo dopo il fatto, non trovò alcun segno di impatto del proiettile a terra, sicchè aveva concluso che quel proiettile non poteva essere rimbalzato da terra. Sulla base di tale esclusione la Corte ha, a sua volta, concluso che il proiettile non poteva che essere rimbalzato sulla y10 anche perchè il transito della stessa si era, con certezza, frapposto proprio durante la sparatoria (tant'è che alcuni dei proiettili non rinvenuti nei luoghi del fatto, ma con certezza sparati dal M., dovevano essere necessariamente rimasti conficcati in tale auto che si era poi definitivamente allontanata senza essere giammai rinvenuta).
Conclude inoltre in termini di certezza anche in ordine alla angolazione del proiettile, escludendo che esso potesse essere rimbalzato dal basso verso l'alto (invece che viceversa) perchè lo stesso ct aveva al riguardo evidenziato che l'angolazione di 45 con cui il proiettile era entrato nel collo della vittima confermava - avendo riguardo alla posizione del cadavere - che la traiettoria dello stesso, rectius del frammento di proiettile scaturito dall'impatto su una superficie dura, non poteva che essere stata dall'alto verso il basso.
La stessa Corte, infine, sulla base degli indizi valutati e ritenuti gravi precisi e concordanti, tira le somme del ragionamento, assumendo in buona sostanza che potesse ritenersi raggiunta la prova della volontarietà del colpo partito dalla pistola impugnata dal M. e diretto verso le autovetture dei ladri - una delle quali già in fuga - accompagnata dalla piena consapevolezza del rischio che lo stesso potesse attingere mortalmente una persona, tenuto conto della direzione dello stesso e della direzione impressa anche agli altri colpi sparati, che hanno attinto la Fiat Panda in punti tutti compatibili con la presenza delle persone (nella sentenza impugnata si dà atto che la Fiat Panda fu attinta da tre dei colpi sparati: un proiettile aveva colpito il vetro del finestrino lato destro anteriore ed era poi penetrato all'interno, colpendo mortalmente il T., un altro, di rimbalzo, la fiancata destra del veicolo a circa 80 cm dal piano stradale e l'altro, ancora, la modanatura superiore della fiancata destra - sotto al tetto).
In altri termini la Corte ritiene di poter concludere che il M. sparò in direzione delle autovetture al cui interno tre dei quattro occupanti del gruppetto avevano preso posto o stavano per farlo.
Solo in via del tutto residuale osserva che in ogni caso a chiudere il cerchio vi sono le dichiarazioni del teste escusso ex art. 197 bis ovvero dello Z. (che ha definito la sua posizione per il tentato furto col patteggiamento), che ha confermato che il M. sparava ad altezza d'uomo nella loro direzione, sua e dei T. (di talchè rimane privo di effettivo rilievo quanto denunciato al secondo motivo, oltre che superato dalle argomentate ragioni poste a sostegno della attribuita attendibilità alle dichiarazioni rese sul punto dal predetto e non a quelle del Colofeo - cfr. pagg. 25, 26, 27 e 31 - essendo le prime, comunque, riscontrate dalla ricostruzione del consulente balistico).
In ogni caso, quanto alla versione resa dall'imputato che assume che anche i ladri erano armati e che uno di essi aveva puntato la pistola, la Corte territoriale osserva che essa non sia credibile, non essendo in alcun modo emersa la disponibilità di armi da parte dei ladri, nè apparendo credibile che egli abbia avuto paura udendo il rumore della cassa scambiato per quello di un colpo di pistola (che non avrebbe potuto, invece, udire essendo la cassa caduta all'interno del locale mentre egli era distante), o che possa essersi impressionato ed abbia iniziato a sparare senza rendersi conto, o che abbia comunque visto uno dei ladri in fuga compiere il gesto di sparare come se impugnasse una pistola, trattandosi di circostanze tutte smentite dalle emergenze in atti, avendo i ladri pensato solo a mettersi al riparo dai colpi esplosi dall'unico sparatore ovvero l'imputato (e ciò a prescindere dal fatto che una siffatta ricostruzione dell'imputato tende in maniera evidente a giustificare un'azione diretta contro le persone, sia pure per motivi di difesa, giustificata dal momento di terrore che aveva vissuto che non gli avrebbe consentito di rendersi nemmeno conto della direzione dei colpi sparati, e presuppone pertanto la sostanziale ammissione della direzione accertata, sia pure in termini di presa d'atto).
In realtà, le censure mosse fanno riferimento, in gran parte, a questioni di fatto e sono, piuttosto, finalizzate ad una rivalutazione delle prove più che a dedurre un vero e proprio travisamento delle stesse (unico vizio denunziabile in questa sede, quest'ultimo, che - come è noto- è individuabile nella disposizione di cui all'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e), la quale fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame").
L'errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
Pertanto, ove la censura consista - come nel caso in esame - solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata - a rigore - non può essere ricondotta nel vizio lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611).
Nondimeno si è ritenuto di addentrarsi nella valutazione della motivazione della sentenza impugnata, implicando i rilievi mossi dal ricorrente - sebbene non tutti, singolarmente considerati, ammissibili per il tipo di valutazioni che essi involgono, come detto, precluse a questa Corte - anche la necessità di verificare la esatta qualificazione giuridica del fatto (verifica sollecitata anche dalla stessa sentenza di annullamento).
1.2. Rimane, quindi, il profilo della qualificazione giuridica del fatto contestata dal ricorrente sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che sarebbe stato erroneamente identificato nel dolo eventuale senza tener conto delle necessarie distinzioni che occorre operare tra questo e la cd. colpa cosciente, soprattutto in un caso, come quello in esame, che si è verificato nell'ambito di un contesto di grande agitazione e di azioni scomposte.
La Corte territoriale ha, invece, concluso al riguardo che, tenuto conto della ricostruzione operata alla luce delle emergenze processuali illustrate, si deve g ungere a ritenere che l'imputato esplose gli anzidetti colpi di pistola con l'intenzione di bloccare a tutti i costi la fuga del ladri, senza preoccuparsi di evitare di attingere le persone, accettando cioè di procurarne la morte. Egli, postosi a Debita distanza, all'ingresso dell'area di servizio, ivi rimase al riparo, in maniera che difficilmente, cioè, potesse essere attinto da qualche reazione dei ladri, e, nonostante gli stessi avessero desistito dall'azione delittuosa, a seguito dell'unico colpo dal medesimo sparato in aria, dandosi alla fuga, aveva continuato a sparare ben altri cinque colpi in direzione delle auto e delle persone che cercavano di allontanarsi. La Corte a tale proposito evidenzia come le circostanze che accompagnarono l'azione depongano per la sussistenza del dolo eventuale dal momento che risulta evidente che chi assume l'iniziativa di sparare di notte e a ripetizione, in un luogo poco illuminato, in direzione di autovetture e ladri, a distanza di circa trenta metri, si rappresenti la concreta ed elevatissima probabilità della morte di qualcuno, quale risultato finale della sua azione. Egli diresse i colpi anche proprio ad altezza d'uomo ed in direzione dei due che stavano cercando di entrare nella Fiat Panda, e quello che attinse il T. fu sparato dall'alto verso i; basso - e certamente non in aria perchè altrimenti tenuto conto della distanza dai ladri a cui si trovava lo sparatore esso difficilmente avrebbe potuto attingere uno dei medesimi - ovvero con modalità in cui è insita una tale accettazione di rischio.
Dinanzi alla prospettiva di quel risultato l'imputato non desistette, insistendo sino ai quinto colpo.
D'altronde - osserva a tal punto questo Collegio - l'azione dal predetto intrapresa fu, in ogni caso, quella di sparare, a distanza, e con le modalità suindicate, ad autovetture in movimento ovvero in direzione di persone che si muovevano, circostanze queste che ulteriormente aggravano il contesto in cui egli operò, rendendo ancor più probabile la possibilità di attingere mortalmente qualcuno e dei tutto improbabile una intenzionalità di mirarsi alle ruote, tenuto anche conto dei metri che lo distanziavano dai bersagli (neppure il M. ha, in realtà, mai sostenuto di aver mirato alle ruote). E tenuto conto che si trattava di persone in fuga - come dimostrano inequivocabilmente le immagini delle telecamere -, che si trovavano a distanza di metri dallo sparatore - rimasto sempre, lontano, al riparo, ma pronto a sparare come poi in effetti accaduto - non vi era davvero ragione alcuna per esplodere tutti quei colpi coll'elevato rischio di uccidere qualcuno, tant'è che lo stesso imputato per giustificare la sua condotta adduce il motivo del terrore o, quanto meno, della suggestione in cui si sarebbe venuto a trovare. Ma, in realtà, non si può in alcun modo ritenere che egli agì nella concitazione e suggestione del momento e non si rese ben conto di quanto stava facendo (in particolare della ripetizione dei colpi sparati e della direzione) perchè, come ben messo in luce nella sentenza impugnata, egli in maniera del tutto lucida dapprima esplose un colpo in aria e poi, allorquando i ladri si davano alla fuga, direzionò gli spari nella direzione dei medesimi e delle loro autovetture. Il M., pur essendosi rappresentato l'esito letale, sparando in direzione delle auto in fuga, persisteva nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verificasse; e non si può, secondo i Giudici d' appello, parlare di colpa con previsione, in quanto l'imputato non era in condizioni di poter evitare l'evento e non poteva dunque maturare un'errata convinzione in tal senso.
L'assurdità della scelta di sparare contro auto e persone in movimento, a quella distanza e di notte, non rende, di per sè, la decisione di farlo spiegabile solo con la irrazionalità dettata dal momento. Si trattava, invero, di una guardia giurata che sapeva usare la pistola in dotazione e che per la sua esperienza e perizia nell'uso dell'arma non poteva nemmeno ignorare i rischi insiti nello sparare al buio, a distanza, verso auto e persone in movimento, circostanze tutte che concretizzavano bene il rischio anche del cd. colpo di rimbalzo.
Indi, conclude la Corte territoriale che in presenza di siffatte circostanze non vi è spazio alcuno per una ricostruzione dell'elemento in termini di colpa cosciente, perchè la totale incertezza per la quale esse depongono esclude ogni possibilità di ritenere che egli abbia potuto agire pensando di essere in grado di sparare e di evitare l'evento morte perchè nessuna sicurezza al riguardo poteva trarsi dal contesto sopra delineato, che come detto deponeva piuttosto per ben altro scenario, questo sì sfiorante la certezza.
Tale conclusione è certamente condivisibile per la sua congruenza coi dati esaminati e per la coerente, intrinseca, logicità che la sorregge, oltre che in linea con la giurisprudenza di questa Corte.
In particolare, le Sezioni Unite hanno anche indicato una serie di indicatori sui quali l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi, quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonchè la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altn, Rv. 26110501). Indicatori che sono stati in gran parte considerati nella ricostruzione dell'elemento soggettivo nel caso in esame.
Sempre le medesime Sezioni Unite hanno anche affermato che in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo. (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110401).
Nel caso di specie, deve ritenersi che vi sia stato il momento adesivo cui si fa riferimento nella pronuncia testè indicata; nè potrebbe condurre a diversa conclusione la ristrettezza dei tempi di decisione, che imponeva una valutazione immediata, che non per questo fu presa senza cognizione di causa, perchè, come detto" fu assunta da persona esperta e che non versava affatto in situazione di pericolo, che evidentemente in quel frangente era determinata solo nel voler, a tutti i costi, fermare la fuga dei ladri (tant'è che chiamava soccorsi ed al collega sopraggiunto in aiuto veniva richiesto di inseguire i ladri).
Ed è, invero, sempre al momento del fatto, a tutte le circostanze che ne accompagnarono la verificazione - comprese quelle che indussero ad agire l'autore dell'azione in quel determinato momento - che occorre fare riferimento ed in tale ottica va, dunque, anche considerata l'affermazione delle Sezioni Unite contenuta nella pronuncia suindicata secondo cui occorre dimostrarsi che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Non senza trascurare, altresì, che è poi anche lo stesso tipo di azione da cui è scaturito l'evento a connotare in maniera specifica il fatto.
La necessità della ricorrenza della sicura contezza della verificazione dell'evento non pone in crisi, cioè, tutto quanto sopra detto e ricostruito in termini di dolo eventuale, essendo certamente breve - se non nullo - il passo tra l'essersi prefigurata la concreta elevata probabilità dell'evento e l'aver accettato la sicura verificazione dello stesso - sia pure nell'ambito della particolarità e all'estemporaneità del contesto venutosi a creare - soprattutto allorquando, come nel caso di specie, l'evento si pone quale aspetto, in un certo senso, addirittura connaturale al tipo di azione intrapresa.
A ciò si aggiunga che la stessa particolarità del momento, costituita da ladri in fuga - che peraltro nel caso della guardia giurata non è evenienza del tutto anomala e imprevedibile - se, da un lato, non potrebbe giammai giustificare di per sè l'azione posta in essere - risolvendosi al più in una suggestione soggettiva dall'altro, finisce piuttosto, verosimilmente, col dar conto delle ragioni che indussero l'imputato ad adottare quella condotta, che magari, a " freddo" non avrebbe assunto; ciò non toglie che la deliberò, sia pure nella concitazione del momento, accettando il rischio di tutte le sue conseguenze.
Orbene, ciò posto, deve riconoscersi che, nella specie, il giudice del merito ha dato congrua contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione.
1.3. La Corte territoriale ha anche escluso, alla luce delle emergenze suindicate, la sussistenza di presupposti intesi come fatti oggettivi che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza di erroneo convincimento di dover difendere sè od altri da un'ingiusta aggressione, non essendo peraltro sufficiente la percezione soggettiva di un pericolo inesistente, ed ha quindi concluso per la non configurabilità nel caso di specie della cd. legittima difesa putativa, ritenendo infondato il motivo di appello della difesa dell'imputato volto a rinvenire nella condotta criminosa un eccesso colposo di legittima difesa ai sensi dell'art. 55 c.p., reale ovvero putativa.
Nè a diversa conclusione si potrebbe giungere alla luce della recente L. 25 aprile 2019, n. 36, - pubblicata sulla G.U. del 3.5.2019 ed entrata in vigore il 18.5.2019 - che ha, tra l'altro, apportato modifiche agli artt. 52 e 55 c.p., che riguardano unicamente l'ipotesi della cd. legittima difesa domiciliare.
Ne discende che la valutazione della legittima difesa nel caso in esame rimane ancorata ai parametri interpretativi, ordinari, preesistenti, di cui, come detto, ha fatto corretta applicazione, dandone congruamente conto, la Corte territoriale nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio: dalle parti civili difese dall'avv. Lanzalone Giuseppe, liquidate in complessivi Euro tremila, oltre accessori ci legge; dalle parti civili difese dall'avv. D'Amuri Daniela, liquidate in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge; dalla parte civile difesa dall'avv. Ingrosso Antonia, liquidate in complessivi Euro 1600, oltre accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio: dalle parti civili difese dall'avv. Lanzalone Giuseppe, che liquida in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge; dalle parti civili difese dall'avv. D'Amuri Daniela, che liquida in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge; dalla parte civile difesa dall'avv. Ingrosso Antonia, che liquida in complessivi Euro 1600,00, oltre accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell'Erario.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019
