REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Longobardi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 922/2018 promossa da
D.R.R. S.R.L. (P. Iva (...)), con il patrocinio dell'avv. Stefano Petronio
ATTRICE OPPONENTE
contro
S. S.P.A. (C.F. e P.Iva (...)) con il patrocinio dell'avv. Matteo Michele Trioni
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
S. S.p.a. ha depositato ricorso per ingiunzione di data 25 giugno 2018 assumendo:
- che la società D.R. SpA ha stipulato con V.G.I. s.r.l. due contratti in data 26 giugno 1998 e in data 30 ottobre 1998 aventi ad oggetto prestazioni di servizi di vigilanza (doc. 1 del fascicolo monitorio);
- che in data 1 gennaio 2005 D.R. SpA si è fusa per incorporazione nella S.N. S.r.l., la quale in pari data ha mutato la propria ragione sociale in D.R.R. S.r.l.: da tale data, tutti i diritti, le attività, le passività, gli obblighi e gli impegni di qualsiasi genere della D.R. SpA sono assunti da D.R.R. S.r.l. come si evince a pag. 1 della comunicazione di fusione per incorporazione (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- che in data 3 maggio 2000 V.G.I. s.r.l. ha variato la propria denominazione in S. Srl come si evince a pag. 38 della visura storica della società (doc. 4 del fascicolo monitorio);
- che successivamente S. Srl si è fusa per incorporazione nella S.V. Srl (doc. 5 del fascicolo monitorio); quest'ultima veniva acquisita da A. che a sua volta cedeva un ramo d'azienda all'I.V.T. Srl come risulta a pag. 53 della visura della società A. (doc. 6 del fascicolo monitorio);
- che in data 13 settembre 2012 I.V.T. Srl si è fusa per incorporazione nella società N. S.p.A (doc. 7 del fascicolo monitorio),
- che con atto a rogito del Notaio T. in data (...) (doc. 8 del fascicolo monitorio) N. SpA ha ceduto il ramo d'azienda a S. SpA e, in conseguenza di ciò, tutti i rapporti già in essere con N. SpA facevano capo alla S. SpA;
- che, pertanto S. S.p.a. ha eseguito in favore della società D.R.R. S.r.l. i servizi meglio descritti nei citati contratti;
- che, con comunicazione in data 16 luglio 2015, D.R.R. S.r.l. ha comunicato formale disdetta, in via anticipata, a far data dal 16 luglio 2015 (doc. 9 del fascicolo monitorio);
- che, ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali dei contratti citati, è previsto, a carico di chi eserciti il diritto di recesso, il pagamento di una penale pari al 50% dei residui canoni dovuti (comunque non inferiore nel minimo a 12 mensilità);
- di avere, pertanto, addebitato a carico di D.R.R. S.r.l. una penale pari all'ammontare dei canoni relativi al periodo compreso tra l'1 agosto 2015 (data di anticipata cessazione del rapporto) e il 30 giugno 2016 (data di naturale scadenza del contratto);
- che D.R.R. S.r.l., nonostante i numerosi solleciti, non ha tuttavia provveduto al relativo pagamento;
- di essere, pertanto, creditrice nei confronti di D.R.R. S.r.l. della complessiva somma di Euro 6.869,95 a titolo di penale prevista nei citati contratti.
Sulla scorta di tali premesse, S. S.p.a. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Gorizia il decreto ingiuntivo n. 253/2018, emesso in data 2 luglio 2018, con il quale è stato ingiunto a D.R.R. S.r.l. il pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di Euro 6.869,95, oltre interessi di mora e spese di procedura.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo D.R.R. S.r.l. ha proposto opposizione eccependo, tra l'altro, il difetto di titolarità, in capo alla convenuta opposta, del diritto di credito azionato in via monitoria.
S. S.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'istanza formulata dall'opposta ex art. 648 cod. proc. civ. per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto è stata rigettata e, tenuto conto del mancato esperimento della negoziazione assistita, è stato assegnato alle parti termine per la comunicazione dell'invito ai sensi 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162.
Alla successiva udienza, verificato l'esito negativo dell'espletata procedura di negoziazione assistita, sono stai concessi i termini ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ..
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., sono state respinte le richieste istruttorie ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito indicati.
Va premesso che per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti. Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore e all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. Civ. 5 marzo 1994, n. 2124). Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807). Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 cod. civ. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, sicché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22 aprile 2003 n. 6421). Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incombendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.
Va inoltre premesso che, come noto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare, tra l'altro, la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. 8 ottobre 2004, n. 20073; Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533) e che, più in generale, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta a colui che agisce allegarla e provarla (Cass. S.U. 16 febbraio 2016, n.2951).
Nel caso in esame parte opponente D.R.R. S.r.l. non ha contestato di aver intrattenuto con S. S.p.a. un rapporto contrattuale avente ad oggetto prestazioni di servizi di vigilanza né ha contestato che tale rapporto è cessato in seguito all'esercizio del diritto di recesso avvenuto con comunicazione in data 16 luglio 2015. Parte opponente ha, tuttavia, negato che detto rapporto contrattuale, come detto cessato in data 16 luglio 2015, traesse origine dai contratti dedotti a fondamento del procedimento monitorio, ossia i contratti stipulati in data 26 giugno 1998 e in data 30 ottobre 1998 tra D.R. SpA e V.G.I. s.r.l. (doc. 1 del fascicolo monitorio), sicché nulla sarebbe dovuto in favore di S. S.p.a. a titolo di penale azionata in via monitoria, la cui fonte negoziale è appunto rappresentata dai citati contratti (in particolare, dall'art. 10 delle relative Condizioni Generali).
In particolare, l'attrice opponente ha negato che S. S.p.a. sia subentrata nei predetti contratti, eccependo pertanto il difetto di titolarità in capo a S. S.p.a. del diritto di credito fatto valere in giudizio.
Orbene, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve rilevarsi che, a fronte della eccezione di parte attrice opponente, la convenuta opposta non ha provato, come era suo onere, di essere succeduta a V.G.I. S.r.l. nei predetti contratti, così omettendo di dimostrare la sua titolarità attiva del diritto azionato.
Ed invero, S. S.p.a. ha rappresentato una serie di operazioni societarie (cambio denominazione, fusioni per incorporazione) nonché plurimi acquisti e cessioni di rami di azienda da cui deriverebbe la propria titolarità attiva, i quali tuttavia sono rimasti sforniti di prova idonea.
Sul punto è sufficiente rilevare che nel ricorso monitorio e nei successivi atti la convenuta opposta, tra l'altro, si è limitata a rappresentare, come indicato nelle premesse, che S.G.V. S.r.l. è stata acquistata da A. S.p.a., senza tuttavia specificare e tantomeno provare se il trasferimento abbia riguardato le quote sociali, l'azienda o un ramo d'azienda, sì da rendere del tutto incerto, già in punto di allegazione, se vi sia stato o meno un trasferimento dei contratti oggetto di controversia, atteso che nella prima ipotesi (cessione di quote sociali) non è configurabile alcuna cessione del contratto e nella terza ipotesi la cessione è configurabile soltanto (e salvo diversa pattuizione) se il contratto è ricompreso in quello specifico ramo aziendale.
Benché il sopra esposto rilievo dell'omessa prova del trasferimento "a monte" da S.G.V. S.r.l. ad A. S.p.a. sia assorbente nel senso del difetto di titolarità del diritto, va per completezza rilevato che
- la convenuta opposta ha dedotto che S. S.r.l. si è fusa per incorporazione in S.G.V. S.r.l. e che in data 13 settembre 2012 I.V.T. Srl si è fusa per incorporazione nella società N. S.p.A, senza tuttavia documentare le avvenute iscrizioni nel registro delle imprese previste dall'art. 2504 bis, comma 2, cod. civ. (rispettivamente, il doc. 5 del fascicolo monitorio è una mera comunicazione da parte di S.G.V. S.r.l. ai propri clienti e il doc. 7 del fascicolo monitorio è una mera comunicazione da parte di I.V.T. Srl ai propri clienti);
- la convenuta opposta ha dedotto che A. S.p.a. ha ceduto un ramo d'azienda a I.V.T. S.r.l. senza, tuttavia, allegare e tanto meno provare (non avendo prodotto il citato contratto di trasferimento di ramo d'azienda) che in quel determinato ramo d'azienda fossero effettivamente ricompresi i contratti oggetto delle presente causa, considerato che, diversamente dall'ipotesi di cessione dell'intera azienda, con il trasferimento di un mero ramo di azienda, come sopra anticipato, la presunzione di cui all'art. 2558, comma 1, cod. civ. si applica esclusivamente ai contratti relativi a quello specifico ramo oggetto di trasferimento;
- il dedotto trasferimento di un ramo d'azienda da N. S.p.a. a S. S.p.a., pur essendo documentato, non dimostra tuttavia il trasferimento dei contratti oggetto di causa, atteso che dal predetto atto di trasferimento di ramo d'azienda (doc. 4 di parte convenuta opposta) e dal relativo allegato sub lett. "G" (doc. 7 di parte convenuta opposta), in assenza di una espressa e specifica indicazione e considerata peraltro la mancata prova dei trasferimenti precedenti, tale circostanza non si può evincere in alcun modo; sul punto, il capitolo di prova orale n. 2) ("2. Vero è che i contratti de quo sono stati ceduti a S. Spa in occasione della cessione di ramo di azienda della N.E.S. Spa e I.V.C. Srl, come da atto di cessione che mi si rammostra (doc. 4)?") dedotto nella memoria ex art. 183 comma sesto n.2 cod. proc. civ. dalla convenuta opposta va ritenuto inammissibile atteso che, come eccepito dall'opponente, trattasi di circostanza da provarsi in via documentale e, in ogni caso, irrilevante attesa la mancata prova dei trasferimenti precedenti.
In conclusione, quanto dedotto e prodotto dalla convenuta opposta nulla prova in merito a una effettiva successione a titolo particolare da parte di S. S.p.a. nei contratti originariamente stipulati tra D.R. S.p.a. e V.G.I. S.r.l..
Pertanto, attesa la mancata dimostrazione della fonte del diritto di credito vantato e tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di onere della prova, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di D.R.R. S.r.l. deve essere revocato e la domanda di condanna formulata in via subordinata da S. S.p.a. nei confronti di D.R.R. S.r.l. deve essere rigettata.
Le ulteriori questioni poste a fondamento dell'opposizione devono ritenersi assorbite.
Sulle spese del procedimento.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., la convenuta opposta deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice opponente, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), in complessivi Euro 3.715,00 (di cui Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 480,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 70% non essendosi svolta attività istruttoria, Euro 1.620,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre Euro 145,50 per rimborso anticipazioni (di cui Euro 118,50 per contributo unificato ed Euro 27,00 per marca da bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 922/2018, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita,
- accoglie l'opposizione proposta da D.R.R. S.R.L. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.253/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Gorizia su ricorso di S. S.P.A.;
- rigetta la domanda di S. S.P.A.;
- condanna S. S.P.A. a rifondere a D.R.R. S.R.L. le spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 3.715,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, oltre Euro 145,50 per rimborso anticipazioni.
Conclusione
Così deciso in Gorizia, il 15 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2021.
