Cassazione: 'sparla' dei capi su Whatsapp, niente sanzione Se il fatto avviene in conversazione privata ed extralavorativa

Lunedì, 11 Aprile 2022 19:20

Cassazione:'sparla' dei capi su Whatsapp, niente sanzione Se il fatto avviene in conversazione privata ed extralavorativa

ROMA, 11 APR - Sparlare su Whatsapp, anche con giudizi pesanti e "lesivi" del presidente e degli amministratori delegati della societa' per la quale si lavora, non "e' una condotta in se' idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede", per cui non incorre in sanzioni disciplinari, ne' tantomeno perde il posto, il dipendente che in una conversazione privata ed extralavorativa esprime giudizi e valutazioni negative e "dal contenuto discutibile" sul 'gotha' aziendale. Lo sottolinea la Cassazione che ha respinto la richiesta di una societa' di vigilanza privata, la Italpol spa, di far dichiarare di rilevo disciplinare il comportamento del comandante delle guardie giurate di Udine che in una chat con una ex collega ne aveva dette di tutti i colori sul top management. Tutte le tracce di questi giudizi al vetriolo erano rimasti su un pc in ufficio e cosi' la cosa venne a galla e porto' alla richiesta di licenziamento del comandante per aver "criticato e denigrato" i responsabili dell'impresa, accusa alla quale si aggiunsero altre due contestazioni disciplinari per non aver denunciato un'aggressione subita da una guardia giurata su un autobus e per aver omesso di segnalare per cinque mesi alla Questura di Udine i turni di servizio. Sia in primo che in secondo grado, la conversazione sulla chat e' stata ritenuta priva di "rilievo disciplinare". Senza successo, in Cassazione, la societa' Italpol ha sostenuto che "erroneamente" si era chiuso un occhio sulla "gravita' delle espressioni scambiate". Per gli 'ermellini' non c'e' nulla da aggiungere a quanto deciso dalla Corte di Appello di Trieste che "con apprezzamento di merito non censurabile", ha stabilito che "tali dichiarazioni dovevano essere valutate specificamente nel contesto in cui erano state pronunciate, vale a dire in una conversazione extralavorativa e del tutto privata senza alcun contatto diretto con altri colleghi di lavoro". "Con la conseguenza - aggiunge il verdetto 11665 della Sezione lavoro - che anche sotto il profilo soggettivo le stesse erano circoscritte ad un ambito totalmente estraneo all'ambiente di lavoro". Quanto alla circostanza, sulla quale Italpol ha battuto il 'tasto', che la conversazione fosse avvenuta su Whatsapp e dunque aveva una aumentata potenzialita' "lesiva", la Cassazione afferma che "resta irrilevante lo strumento di comunicazione utilizzato". "Premesso che non integra una condotta in se' idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto l'aver espresso in una conversazione privata e fra privati, giudizi e valutazioni, seppure di contenuto discutibile, ove, come nel caso in esame, sia stato escluso in fatto che tali dichiarazioni fossero anche solo ipoteticamente finalizzate ad una ulteriore diffusione, resta irrilevante - chiarisce la Cassazione nella sua 'massima' di diritto - lo strumento di comunicazione utilizzato". Accolto invece il ricorso del comandante che per gli altri due addebiti aveva perso il posto con il diritto solo ad alcune mensilita': ora ci sara' un appello bis perche' i supremi giudici invitano a valutare la possibiLita' di dare sanzioni 'conservative' lasciando il comandante al suo lavoro. Fonte ANSA 11-APR-22 

Pubblicato in Sentenze Guardie