REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente -
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -
Dott. NARDIN Maura - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.R.G., nato a (OMISSIS);
ALLSYSTEM SPA;
avverso la sentenza del 29/10/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ESPOSITO ALDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANGELILLIS CIRO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E presente l'avvocato PIETROPOLLI CHARMET GUIDO del foro di MILANO in difesa delle parti civili M.R. e L.D., che deposita conclusioni, nota spese e chiede il rigetto dei ricorsi.
L'avv. PIETROPOLLI CHARMET del foro di Milano è altresì presente quale sostituto processuale ex art. 102 c.p.p., dell'avvocato CALMA STEFANIA del foro di PESARO in difesa della parte civile A.M.N.C. giusta delega depositata in udienza chiede il rigetto dei ricorsi e deposita conclusioni e nota spese.
E' presente l'avvocato ARGENTO ALESSANDRO del foro di TORINO in difesa del responsabile civile ALLSYSTEM SPA che chiede l'accoglimento del ricorso.
E' presente l'avvocato IMBROSCIA RITA del foro di ROMA in difesa del ricorrente P.R.G. che chiede l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del Tribunale di Brescia del 12 maggio 2017, P.R.G. era assolto perchè il fatto non sussiste dalle seguenti imputazioni:
- Capo E): art. 40 c.p., art. 41 c.p., commi 1 e 3, art. 589 c.p., commi 1 e 4, per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via (OMISSIS), mediante controllo dei colli con l'ausilio del tunnel radiogeno (c.d. FEP), colposamente contribuito a cagionare la morte di E.G., C.A., A.L. e C.F., attinti da colpi d'arma da fuoco esplosi da G.C. che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel palazzo una pistola Beretta cal. 9 x 21 G.F.L. e due caricatori con almeno dodici colpi ciascuno.
- Capo F): art. 40 c.p., art. 41 c.p., commi 1 e 3, art. 590 c.p., comma 2, per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via (OMISSIS), mediante controllo dei colli con l'ausilio dell'apparecchiatura radiogena (c.d. FEP), colposamente contribuito a cagionare lesioni gravi ("lacerazione flessura spleunica del colon; lacerazione di otto anse del digiuo-ileo"), dalle quali derivavano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni nonchè un indebolimento permanente dell'organo digerente a L.D., attinto da un colpo d'arma da fuoco esploso da G.C. che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel palazzo una pistola Beretta cal. 9 x 21 G.F.L. e due caricatori con almeno dodici colpi ciascuno.
- Capo G): art. 40 c.p., art. 41 c.p., commi 1 e 3, art. 590 c.p., comma 2, per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via (OMISSIS), mediante controllo dei colli con l'ausilio dell'apparecchiatura radiogena (c.d. FEP), colposamente contribuito a cagionare lesioni gravi ("frattura pluri - frammentaria primo cuneiforme avampiede sinistra in esiti di ferita d'arma da fuoco; ferita arma da fuoco coscia dx"), dalle quali derivavano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni nonchè un indebolimento permanente dell'organo della deambulazione a V.S., attinto da due colpi d'arma da fuoco esplosi da G.C. che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel palazzo una pistola Beretta cal. 9 x 21 G.F.L. e due caricatori con almeno dodici colpi ciascuno.
Fatti commessi per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare, perchè, per grave e prolungata disattenzione e trascuratezza nel proprio lavoro, il P., non effettuando anche un'ispezione manuale del contenuto della valigetta, non si era avveduto - come avrebbe potuto - della presenza all'interno del FEP della pistola e dei caricatori, dei quali non segnalava l'esistenza, per cui non compiva nessuna delle manovre necessarie per impedire l'ingresso di un uomo armato all'interno del Tribunale, in modo da evitarne l'accesso, anche chiedendo l'intervento di personale del locale presidio delle forze dell'ordine.
In (OMISSIS).
2. Il presente procedimento era stralciato da un altro processo celebratosi a carico di G.C. e definito con giudizio abbreviato dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Brescia con la sua condanna all'ergastolo per i reati di plurimo omicidio ai danni di E.G., C.A., A.L. e C.F. e di tentato omicidio ai danni di L.D. e di lesioni gravi ai danni di V.S. nonchè di porto di armi (vicenda definita con sentenza irrevocabile).
I fatti si svolgevano il 9 aprile 2015 durante e dopo un'udienza della seconda sezione penale del Tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento che vedeva G.C. coimputato unitamente ad altri per reati di bancarotta fraudolenta relativi al fallimento della Immobiliare Magenta s.r.l..
Il G. entrava all'interno del palazzo di giustizia e si recava nell'aula della H Sezione Penale, dove si stava celebrando l'udienza per il reato di bancarotta fraudolenta che lo vedeva come imputato; estraeva una pistola dalla borsa ventiquattrore che aveva con sè ed esplodeva tre colpi d'arma da fuoco, attingendo Li-mongelli D. ed E.G. (coimputati nell'ambito del medesimo procedimento) nonchè l'avv. C.A. A.L. (gli ultimi due poi deceduti). Indi, usciva dall'aula e sparava due ulteriori colpi nei confronti del commercialista V.S. in attesa del suo turno per testimoniare. In seguito, scendeva al secondo piano, entrava nella stanza del giudice C.F., occupatosi della vicenda fallimentare, ferendolo mortalmente con due colpi di pistola sparati alle spalle. Scendeva poi a pianoterra ed usciva dal palazzo, per dirigersi verso il proprio ciclomotore Suzuki; infine, grazie alla diramazione del modello e del numero dello scooter ed arrestato, era rintracciato e nella circostanza era trovato in possesso di una pistola Beretta e di due caricatori.
L'oggetto del presente procedimento è rappresentato dalla valutazione della responsabilità di P.R.G., guardia giurata assunta alle dipendenze della Allsystem s.p.a., all'epoca in servizio presso il Tribunale di Milano e, all'atto dell'ingresso del G. dal varco di via (OMISSIS) deputato al controllo del tunnel radiogeno (il c.d. FEP). Secondo l'ipotesi accusatoria, il P. aveva colposamente omesso di verificare il contenuto della valigetta transitata per il FEP, contenente la pistola e i due caricatori, così contribuendo alla commissione dei predetti reati.
La ricostruzione del fatto storico si fondava sui seguenti elementi: a) le dichiarazioni rese dal G. al P.M. in date 30 giugno 2015 e 15 settembre 2016, secondo le quali aveva nascosto la pistola e i due caricatori nella valigetta fatta transitare per il tunnel FEP; b) i riscontri alle sue dichiarazioni costituiti dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'omicida, dal contenuto delle intercettazioni ambientali e dagli esiti degli esperimenti delegati dal P.M. in sede di indagini (riportati dall'Isp. Sup. B.G. e dai consulenti tecnici T.G. e M.C.); c) le immagini del monitor del FEP e delle telecamere del monitor di ingresso che consentivano di individuare all'interno del bagaglio dell'omicida tre macchie scure riconducibili ad oggetti metallici (una delle quali corrispondente alla pistola). Il P. avrebbe potuto riconoscere dalle immagini un oggetto riconducibile approssimativamente ad una pistola ed attivare i dovuti controlli.
Sempre in base all'impostazione accusatoria, doveva escludersi la responsabilità di M.G., addetto all'archetto metal detector e di M.M., incaricato del controllo dei tesserini. Infatti, nonostante il M. non avesse verificato la causa dell'attivazione del metal detector, doveva escludersi l'ipotesi del transito della pistola da detto apparecchio.
Ad avviso del giudice di primo grado, in base alla visione delle telecamere esterne ed interne al Tribunale, il 9 aprile 2015, alle ore 8.48, il G. entrava nel varco di v. (OMISSIS) e, dopo aver immesso la valigetta ventiquattrore nel FEP, era transitato per il metal detector.
Sul tavolo della cucina di casa sua erano rinvenute la custodia della pistola aperta e una scatola contenente altre venti cartucce. Tali risultanze inducevano a ritenere che il G. avesse prelevato la pistola e le cartucce il giorno del fatto.
Il transito della pistola e delle cartucce all'interno della valigetta sotto il FEP era confermato dal G. (vedi dichiarazioni spontanee del 30 giugno 2015 ed interrogatorio del 15 settembre 2016). Peraltro, nel corso dei colloqui coi familiari intercettati in carcere, il G. ribadiva le medesime dichiarazioni, integranti una vera e propria chiamata in correità supportata da idonei riscontri individualizzanti.
Nonostante alcune incongruenze derivanti dallo scopo di sminuire le proprie responsabilità, le dichiarazioni del G. erano attendibili, in quanto coerenti e precise, non avendo lo stesso rapporti con l'imputato e gli altri addetti al controllo. Nel corso dei colloqui coi familiari intercettati in date 8 maggio 2015 e 2 luglio 2015, il G. precisava di aver raccontato tutto al P.M. sulle modalità di ingresso dell'arma, che aveva fatto entrare nel FEP all'interno della valigetta. Tale tesi non era posta in dubbio dalla versione dei fatti completamente diversa resa dinanzi al G.U.P. del Tribunale di Brescia in data 14 luglio 2016, risultando smentito il generico ed inverosimile racconto dagli esiti della perquisizione domiciliare e delle intercettazioni.
Vari esperimenti, peraltro, avevano consentito di escludere l'ipotesi dell'introduzione della pistola attraverso il metal detector. L'isp. Sup. B., nel riassumerne gli esiti, sottolineava che la risposta del metal detector al passaggio di un'arma o di parti di essa - tre o quattro stelle rosse - era stata sempre diversa rispetto a quella del giorno del fatto. La risposta più simile era stata ottenuta solo con l'abbinamento degli abiti del G. ad un oggetto personale (presumibilmente dovuta ai cinque chiodini esistenti su ciascun tacco delle scarpe).
Alla data del 5 settembre 2015 il metal detector risultava calibrato al livello di sicurezza programmato. L'assenza di richieste di interventi sul metal detector, la mancata disponibilità di chiavi di apertura dello sportello dello stesso e del codice di accesso inducevano il Tribunale ad escludere la diversità tra la taratura rilevata dal consulente e quella del giorno del fatto. Dalle immagini del passaggio della borsa sotto il FEP il 9 aprile 2015, risultavano tre macchie scure. I plurimi esperimenti eseguiti utilizzando i soli effetti personali del G. non consentivano di riscontrare macchie simili a quelle rilevate in detta data.
L'ing. T. e l'isp. B. attribuivano la cattiva qualità delle immagini alla distanza della telecamera dai monitor, alla sua forte inclinazione rispetto ad esso, alla posizione del tavolo e ad altri fattori. La vista dei monitor ritratti durante gli esperimenti sui quali appariva la radiografia del contenuto della borsa consentiva sempre di riconoscere, ove inserita, la forma della pistola; al contrario, l'immagine corrispondente ricavata dalla Cam n. 128 non permetteva di capire il contenuto della borsa, rendendo di fatto irriconoscibile l'arma.
Il Tribunale ha disatteso l'impostazione accusatoria, secondo la quale l'esito degli esperimenti consentiva di comprendere che nella borsa del G. era presente qualcosa di diverso dagli effetti personali rinvenuti dagli organi di P.G. e, cioè, la pistola. Non si poteva escludere, infatti, la diversità della natura del contenuto della borsa che sarebbe potuto consistere in un oggetto in metallo, del quale il G. poteva essersi disfatto in Tribunale o dopo l'uscita durante l'ora di libertà prima del suo arresto.
Non era possibile stabilire l'esatta posizione degli oggetti conservati nè cosa avesse visto il P. quel giorno, anche alla luce del non perfetto funzionamento del tunnel radiogeno. Era quindi possibile che egli avesse notato un oggetto comune in luogo della pistola. Nè egli ricordava cosa avesse visto quel giorno all'interno della valigetta. Il P. era incorso in un errore valutativo, ma non inescusabile.
3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 12 maggio 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha condannato P.R.G. alla pena di anni tre di reclusione e il medesimo, in solido col responsabile civile All System s.p.a., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili P.E., C.M., C.G., C.A., M.R., E.R., L.D., V.S. con assegnazione di una provvisionale nei loro confronti, in relazione a tutti i reati ascrittigli.
La Corte di merito ha escluso di dover rinnovare l'istruzione dibattimentale, essendosi basata la pronunzia non sul diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, bensì su una diversa interpretazione della medesima fattispecie concreta, fondata sull'identica piattaforma probatoria. La Corte di appello ha rigettato le eccezioni processuali di carattere preliminare prospettate dalle parti, ritenendo non tardiva la querela presentata da L.D., legittima la costituzione di parte civile di C.A.M.N. e utilizzabili gli interrogatori resi dal G. il 30 giugno 2015 e il 13 settembre 2016.
3.1. Nel merito, la Corte territoriale ha riportato le dichiarazioni di B.S., convivente del G., che ammetteva di essere consapevole del possesso di un'arma da parte del compagno, ma di non vederla da anni. Evidentemente, il G. aveva nascosto la pistola fino a quella mattina, per poi prelevarla ed utilizzarla per vendicarsi dei presunti artefici delle sue disgrazie economiche. Il giorno del fatto, ripreso dalle Cam nn. 128 e 129, il G. depositava la propria valigetta e il proprio telefono cellulare sul nastro trasportatore del FEP; indi, attraversava l'archetto meta detector riservato al controllo sulle persone. Al passaggio del G. sotto la macchina si illuminavano nove luci del profilo laterale poste in basso e sul display della macchina si accedevano due stelline rosse. Nonostante il segnale di allarme evidenziato dal body scanner, il G. non subiva ulteriori controlli su sè o sui propri effetti e recuperava indisturbato la propria valigetta.
Durante i due interrogatori, il G. riferiva di avere riposto la pistola e i caricatori, all'interno della valigetta transitata attraverso il FEP, senza aver adottato precauzioni per celarli. La versione dei fatti resa dal G. in tali circostanze introduzione dell'arma il giorno del fatto dal varco di via (OMISSIS) - era maggiormente credibile, quanto a coerenza e specificità, rispetto alle alternative dichiarazioni rese dal medesimo in data 14 luglio 2016 circa le modalità di introduzione dell'arma nel palazzo di giustizia in epoca precedente alla sparatoria.
La prova delle modalità di entrata dell'arma col G. era ricavabile altresì dai colloqui intercettati l'8 maggio 2015 e il 2 luglio 2015: egli attribuiva parte della responsabilità al Tribunale, che gli aveva permesso di entrare con una pistola, nonostante l'attivazione dell'allarme sonoro e il transito sotto il FEP. La bontà delle sue dichiarazioni era comprovata dal rinvenimento della scatola della pistola sul tavolo della cucina della sua dimora.
In ordine all'entrata con la pistola, non occorreva la prova diretta, essendo sufficiente la prova logica. Il Tribunale, infatti, riteneva come prova qualificante il contenuto delle conversazioni ambientali, per cui poteva prescindersi dalle affermazioni rese al riguardo dall'omicida e non occorreva rinnovare la sua audizione. Il rinvenimento della custodia dell'arma aperta e la rimozione dello zoccolo del mobile della cucina non consentivano una ricostruzione alternativa plausibile. D'altronde, non si spiegava altrimenti che il G., dopo aver accompagnato la convivente ai mezzi di trasporto per andare al lavoro, fosse tornato a casa prima di recarsi in Tribunale, per tirare fuori la scatola della pistola dal nascondiglio. Almeno in occasione dei contatti coi propri familiari, il G. non poteva aver reso dichiarazioni menzognere. Contrariamente a quanto dedotto dalla responsabile civile, egli non si limitava a confermare ai familiari di aver detto tutto al P.M., ma, con dichiarazione confessoria, accusava i sorveglianti di essere stato fatto entrare nonostante gli allarmi sonori attivatisi al suo transito e la scansione della borsa ove aveva riposto la pistola. Il G. aveva organizzato un piano accurato, da attuare nell'irripetibile occasione della compresenza in un unico luogo di tutti i presunti responsabili delle sue disgrazie. La sua venuta in zona prossima al Tribunale in tre pregresse circostanze era diretta a comprendere le modalità dei controlli per l'accesso e non all'intento di introdurre i pezzi della pistola in tempi separati.
Secondo le risultanze degli accertamenti tecnici, l'intera arma o quantomeno il castello della pistola e i caricatori erano stati riposti nella borsa ventiquattro ore transitata sotto il FEP. I registri di passaggio della postazione di (OMISSIS), i report dei controlli del Comune di Milano e i rapporti giornalieri del personale della Al-Isystem s.p.a. non segnalavano anomalie del FEP o del metal detector. Dalle immagini della Cam n. 128 risultava l'accensione dei led verdi o delle luci rosse dell'archetto metal detector al passaggio delle persone. I testi ascoltati non avevano ipotizzato malfunzionamenti degli impianti.
Con riferimento all'esito degli esperimenti condotti sul metal detector, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la conclusione dei consulenti, secondo cui l'intera pistola non poteva essere passata unitamente alla persona sotto di esso.
Il transito del G. provocava l'accensione di due luci rosse e di nove led laterali. Il transito con l'arma intera o con alcune parti dell'arma, quali otturatore, canna o molla tra loro montati produceva sempre l'anomalia di tre o quattro stelle rosse. Solo il teste R. affermava apoditticamente che due stelle rosse potevano costituire indice del passaggio di una pistola. Lo stesso teste M. pochi giorni prima dei fatti rilevava che una guardia giurata, transitata con una pistola, aveva fatto accendere quattro stelle rosse e tutti i led laterali.
Per quanto attiene agli esperimenti condotti sul FEP, secondo la Corte territoriale, il P. avrebbe dovuto svolgere un controllo più approfondito, disponendo un nuovo passaggio della valigetta sotto il FEP o verificandola direttamente mediante la sua apertura. MA QUAL'E' LA RAGIONE DEL DISSENSO TRA TRIB. E C. APP.? 3. P.R.G. e la responsabile civile All System s.p.a., a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
4. P.R.G. (tre motivi di ricorso).
4.1. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva.
Si deduce che il giudice di primo grado, sulla base di motivazioni apodittiche ed errate, aveva escluso dalle testimonianze richieste dalla difesa del P., l'audizione di E.P., amico di vecchia data di G.C.. L' E., infatti, aveva spiegato che il G. gli aveva confidato di poter agevolmente superare i controlli agli ingressi del palazzo di giustizia, fingendo di tirare fuori dalla tasca della giacca il tesserino, andando sempre ben vestito, per cui le guardie all'ingresso, basandosi sul suo gesto, lo lasciavano passare senza chiedergli di mostrare un documento di riconoscimento.
La mattina del 9 aprile 2015, mentre il P. era addetto al FEP, l'operatore M. era addetto al metal detector e l'operatore M. era di supporto e posizionato di fianco alla postazione FEP. Il G. si presentava al varco (OMISSIS), posizionava una borsa porta pc sul nastro trasportatore e transitava sotto il meta detector; l'apparato metal detector reagiva al passaggio accendendo due stelle rosse in alto e due led laterali in basso ed emetteva un suono di allarme, che avrebbero dovuto indurre il M. a richiedere un controllo con la paletta; egli, invece, decideva di non procedere; al passaggio della borsa FEP, l'operatore riteneva di non controllare il contenuto della medesima perchè non risultava nulla di significativo. Il G. poteva aver introdotto l'arma nel palazzo di giustizia in modo diverso dall'ipotesi accusatoria: a) transito per uno dei varchi riservati agli avvocati e al personale nei giorni antecedenti ed occultandola; b) porto dell'arma occultata alla caviglia sotto il metal detector, giovandosi del mancato controllo del M..
4.2. Vizio di motivazione nella parte in cui è stata ritenuta attendibile una delle deposizioni dello G..
Si rileva che il G. era stato ritenuto attendibile quando, il 15 settembre 2016, aveva affermato di aver introdotto l'arma all'interno della borsa del computer, ma considerato mendace quando aveva dichiarato di averla portata in precedenza ed occultata oppure di averla indossata con cavigliera e fatta transitare sotto il metal detector.
Le dichiarazioni del 15 settembre 2016, peraltro, erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p., in quanto mai prodotte nelle forme di legge dal P.M. e mai acquisite dal Tribunale. L'interrogatorio in questione, peraltro, avveniva in epoca successiva alla data di redazione e di notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per cui, contrariamente a quanto dedotto dalla Corte territoriale, non v'era stato nessun consenso all'acquisizione del relativo verbale.
4.3. Violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Si osserva che, emergendo dalle risultanze dibattimentali l'assoluta incertezza sulle modalità di introduzione dell'arma nel P. di Giustizia ed un ragionevole dubbio circa il transito dell'arma sul nastro FEP controllato dal P., la Corte di merito doveva effettuare una nuova attività istruttoria. Tale dubbio derivava dalla circostanza che il Capitano dei c.c. S.F., all'udienza del 24 novembre 2016, aveva riferito dell'esistenza di un contratto di manutenzione per il FEP, ma non per il Meta Detector, in ordine al quale non esisteva un dato storico (indicazione confermata dai testi R.S.F. e C.).
Dalle dichiarazioni del teste del P.M. ing. R.M.G., che aveva spiegato il funzionamento del metal detector, si evinceva che se il G. avesse inserito la pistola in una fondina alla caviglia sinistra, la deformazione rilevata dalla ricevente sarebbe stata minore rispetto all'ipotesi inversa; in base ai filmati, in alto si accendevano due stelle rosse e i led accesi al passaggio del G. erano quelli posizionati in basso, più che sufficienti a contrassegnare una massa metallica assimilabile ad un'arma, ma il M. non effettuava il controllo con la paletta. Anche l'ing. R. confermava tale indicazione. Secondo il teste di parte civile T.D.D.R., coordinatore operativo degli operatori non armati del Tribunale, in caso di accensione di due stelle rosse e di nove led laterali, l'operatore avrebbe dovuto far tornare indietro la persona, invitarla a lasciare gli oggetti metallici, farla ripassare e, se suonava ancora, controllarla con la paletta. Secondo il consulente tecnico del P.M. T., gli operatori addetti al metal detector e al tunnel radiogeno FEP non versavano in stato di negligenza, perchè, la cattiva qualità delle immagini registrate impediva loro di esprimere un giudizio; il P., al momento del passaggio, stava guardando il monitor con l'immagine della radiografia della borsa del G..
5. ALL SYSTEM S.P.A. (6 MOTIVI DI RICORSO);
In via preliminare, il responsabile civile chiede la sospensione della condanna civile in ragione del grave ed irreparabile danno che l'esecuzione potrebbe cagionare all'imputato e al responsabile civile.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela sporta da L.D..
Si rileva che gli accadimenti risalivano al 9 aprile 2015, mentre il L. aveva presentato querela solo il 5 ottobre 2015.
5.2. Violazione degli artt. 76, 78 e 122 c.p.p., con riferimento all'atto di costituzione di parte civile della persona offesa C.A.M.N..
Si osserva che la dichiarazione di costituzione di parte civile nell'interesse della C. era stata sottoscritta dal solo avv. Stefania Calma e che, in calce a tale atto, era stata apposta la sola procura ad litem, a mezzo della quale la C. aveva conferito i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 c.p.p..
5.3. Violazione dell'art. 141 bis c.p.p., e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di inutilizzabilità degli interrogatori resi dal G. il 30 giugno 2015 e il 15 settembre 2016.
Si deduce che alle udienze dibattimentali del 9 e del 30 marzo 2017 era emersa la mancanza delle fonoregistrazioni dei predetti interrogatori, tenutisi durante lo stato di detenzione del G..
5.4. Vizio di motivazione in ordine all'affermata attendibilità del G..
Si osserva che contraddittoriamente la Corte di merito ha affermato che era possibile non tener conto degli interrogatori, salvo poi richiamarne il contenuto nello sviluppo motivazionale. La prova del passaggio della pistola nel tunnel radiogeno era costituita proprio dagli interrogatori del 30 giugno 2015 e del 15 settembre 2016. Non si poteva fare a meno di tali verbali, in quanto gli ulteriori elementi acquisiti al riguardo erano di natura indiziaria o afferivano ad aspetti marginali. Ad esempio, nulla dimostrava il passaggio della pistola tramite il FEP, perchè poteva essere anche transitata sotto l'archetto meta detector. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni del G. ai sensi dell'art. 192 c.p.p., in quanto provenienti da imputato di reati connessi; al contrario, ha omesso la verifica su attendibilità soggettiva e credibilità estrinseca.
In ordine all'attendibilità soggettiva si trattava di pluriomicida per motivi futili, pregiudicato, condannato con sentenza non definitiva per reato di falso, ludopatico, affetto da disturbi paranoico ed offensivo - compulsivo, aduso al consumo di farmaci antidepressivi ed autore di falsa denuncia di aggressione dall'avv. E.V.. In sede di giudizio abbreviato, il G.U.P. aveva attribuito le sue dichiarazioni a scelte manipolatorie, orientate a far escludere l'aggravante della premeditazione, a far affermare il vizio di mente e per a far attribuire parte della responsabilità al Tribunale.
Quanto alla credibilità estrinseca, doveva essere esclusa la spontaneità, essendosi il G. avvalso per tre volte della facoltà di non rispondere e per aver consentito di farsi interrogare solo in data 30 giugno 2015, dopo oltre due mesi e mezzo dagli accadimenti, dopo aver cambiato difensore e dopo solo quattordici giorni dalla sua dichiarazione di non ricordare i fatti. Con riferimento alla verosimiglianza del narrato, il G. riferiva di essersi trovato casualmente presso l'ufficio del Dott. C., ricostruzione non ritenuta credibile dalla Corte di merito, che ha spiegato diversamente la sua sparizione dopo l'entrata in Tribunale (verifica della presenza del magistrato in ufficio). Il G. riconosceva solo ciò che non poteva non riconoscere e sosteneva di aver introdotto la pistola sotto il FEP (cioè in un modo che facilmente avrebbe consentito di trovare l'arma). Le dichiarazioni rese in date 9 aprile 2015, 16 giugno 2015, 30 giugno 2015, 14 luglio 2016 e 15 settembre 2016 divergevano su tempi e modalità del suo ingresso e dell'introduzione dell'arma ed erano modificate in modo funzionale alle proprie esigenze difensive.
5.5. Vizio di motivazione in ordine al preteso raggiungimento della prova logica in ordine al passaggio della pistola sotto il tunnel radiogeno il giorno del fatto.
Si osserva che la Corte territoriale, per dimostrare tale assunto, nel ricostruire il percorso motivazionale facendo a meno delle dichiarazioni del G., incentrava la propria attenzione su tre aspetti:
A) Il rinvenimento della scatola della custodia della pistola lasciata aperta e incustodita sul tavolo dell'appartamento.
Sulla base di tale indizio non si poteva ipotizzare che quella mattina la pistola era stata prelevata e introdotta attraverso il FEP; l'arma poteva essere stata smontata ed introdotta in momenti differenti; l'affermazione della convivente B.S. di non aver visto l'arma per anni non dimostrava che essa fosse stata recuperata nella sua interezza quel giorno, ben potendo il G. aver ripreso solo il caricatore.
B) Era significativa l'esplicita affermazione - resa nel corso del primo colloquio intercettato dal G. e dai fratelli - di essere consapevoli di essere visti ed osservati; quando il G. intendeva non essere ascoltato avvicinava le mani alla bocca e parlava sottovoce; era illogica l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la consapevolezza di essere intercettati da parte dei conversanti non potesse essere desunta da una "battuta"; la stessa asserzione della Corte di appello secondo cui il gesto del G. di coprirsi la mano con la bocca era volto ad evitare la comprensione del significato delle parole attraverso la visione del labiale, comprovava il suo sospetto di essere audio e video intercettato. L'intercettazione ambientale del 2 luglio 2015 non costituiva il frutto di un contesto spontaneo, perchè il G. si era limitato a raccontare ai fratelli gli eventi dell'interrogatorio del 30 giugno 2015; il G. rendeva tali dichiarazioni con fine manipolativo, in coerenza con la linea difensiva elaborata, per sostenere la tesi del vizio di mente e per far supporre l'esistenza di un dolo d'impeto.
C) Gli esiti degli esperimenti tecnici effettuati con l'archetto meta detector e col tunnel radiogeno FEP. Nel censurare i dubbi della difesa del responsabile civile sul corretto funzionamento dell'archetto metal detector e su una possibile modifica della taratura del macchinario nei tre mesi intercorsi tra la data del fatto e quella del sequestro (4 luglio 2015), la Corte di appello ha offerto una diversa chiave di lettura, replicando alle doglianze di merito, ma omettendo di valutare l'unico elemento di prova inconfutabile e, cioè, la testimonianza di M.E.. Il Murati attestava il malfunzionamento di vari archetti, che segnalavano la presenza di oggetti metallici laddove non c'erano e viceversa, ed escludeva la ripetizione di tali inconvenienti dopo il 9 aprile 2015; inoltre, in ordine al problema della mancanza di disponibilità da parte degli impiegati della vigilanza delle chiavi dello sportellino, rappresentava che le loro società di appartenenza non erano le uniche interessate ad intervenire sulla taratura e le chiavi non erano irreperibili, bensì si trovavano nella disponibilità dell'economato della Procura generale e della Microcontrol, società addetta alla manutenzione dei FEP. Premesso che al passaggio del G. si erano accese due stelle rosse e nove led laterali, l'affermazione della Corte di appello secondo cui dalle prove tecniche era emerso che il metal detector aveva segnalato l'anomalia con tre o quattro stelle rosse non corrispondeva a verità in quanto dagli accessi svolti con la sola canna della pistola emergeva l'accensione di due stelle rosse in ben sei occasioni. Lo stesso ing. R., consulente del P.M., affermava che l'accensione di due stelle rosse era perfettamente compatibile col passaggio di una pistola sotto il metal detector. Inoltre, i test effettuati col castello della pistola producevano l'accensione di due stelle rosse in ben tredici occasioni, risultato analogo a quello osservato il giorno degli accadimenti. Tali risultanze non consentivano di affermare con certezza il passaggio della pistola nella borsa ventiquattro ore riposta sotto il FEP. Con riferimento agli esperimenti condotti sotto il FEP, la Corte di appello ha rivalutato gli esiti della prova scientifica confluiti nella relazione del consulente del P.M. Dott. T., criticando le osservazioni sul punto del responsabile civile e quelle del Tribunale, offrendo rispetto alla medesima prova scientifica un'opposta chiave di lettura, senza preoccuparsi di procedere ad una nuova audizione del tecnico. La Corte territoriale ha fornito un'interpretazione esattamente contraria rispetto a quella offerta dal consulente T. circa i filmati oggetto di consulenza e la diligenza dell'imputato P.. La Corte di merito ha censurato l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'impossibilità di decifrare con precisione gli oggetti riposti nella borsa del G. attraverso le immagini riprese dalla Cam 128 non consentiva di conoscerne il contenuto, così rivalutando in termini opposti la consulenza del Dott. T.. Nel trattare il tema del metal detector, la Corte di merito ha richiamato l'orientamento in base al quale, per riformare in peius, una sentenza non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizia ma deve procedere a nuova audizione dell'autore dell'elaborato; tuttavia, contraddittoriamente, ha aderito alla soluzione opposta in tema di FEP, ormai contrastante con l'indirizzo esegetico adottato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Il Dott. T. aveva affermato che il P. aveva attivato manualmente il nastro trasportatore e stava guardando la radiografia della borsa del G. al momento del passaggio, per cui non era incorso in negligenza o imprudenza. Pertanto, in caso di presenza della pistola nella borsa, se ne sarebbe avveduto. La Procura generale presso la Corte di appello aveva erroneamente dedotto che la presenza della pistola nella borsa era rilevabile dalla visione di "macchie scure" nel filmato della telecamera di sorveglianza, che però era in bianco e nero e di pessima qualità. Peraltro, inspiegabilmente, le centinaia di fogli portate dal G. con sè in borsa il giorno del fatto non erano state impiegate negli esperimenti.
5.6. Vizio di motivazione in riferimento all'opportunità di pronunciare una sentenza assolutoria con la formula perchè il fatto non sussiste, quanto meno in ragione dell'esistenza di un "ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c.p..
Le plurime ipotesi alternative in ordine alle modalità e al momento di introduzione della pistola all'interno del Tribunale non costituivano il frutto di mere congetture, bensì poggiavano su solide emergenze processuali, per cui deve essere emessa pronunzia assolutoria perchè il fatto non sussiste.
6. La difesa delle parti civili M.R. e L.D. depositava memoria difensiva in data 9 aprile 2019, illustrando le ragioni per le quali la sospensione della condanna civile non doveva essere disposta.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
L'analisi dei motivi di impugnazione va svolta qui di seguito secondo criteri di ordine logico.
2. Col primo motivo di ricorso, la responsabile civile All System s.p.a. osserva che l'azione penale era improcedibile per tardività della querela presentata da L.D. solo in data 5 ottobre 2015, mentre gli accadimenti risalivano al 9 aprile 2015.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto - reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081); tale conoscenza può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all'art. 124 c.p., decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, nè da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, le indagini si indirizzano verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini (Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì affermato il principio secondo cui resta a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170).
Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto risalire l'emergenza processuale relativa alle modalità di introduzione dell'arma nel palazzo di giustizia di Milano attraverso il varco di (OMISSIS) alla data dell'interrogatorio di G.C. del 30 giugno 2015, circostanza in cui per la prima volta egli commentava tale specifico argomento con gli organi inquirenti, sostenendo di averla portata con sè all'interno della propria borsa ventiquattrore; ha osservato altresì che il L., dimesso dall'ospedale il 29 giugno 2015, riferiva credibilmente di avere appreso la notizia nei giorni tra l'8 e il 15 luglio 2015 e che, effettivamente, in uno scritto del 9 luglio era dato conto della sottoposizione ad indagini di alcuni vigilantes in servizio di guardia presso il Tribunale di Milano.
La All Sistem s.p.a. assume che, in realtà, i seguenti elementi lasciavano presupporre la risalenza ad epoca anteriore della conoscenza di tale notizia da parte della persona offesa: a) gli organi inquirenti avevano riscontrato l'avvenuto ingresso del G. dal varco di (OMISSIS) già a fine aprile 2015; b) i media avevano diffuso tale notizia nello stesso periodo; c) nonostante la degenza, il L. era lucido sin dalla fase iniziale, avendo conferito mandato al difensore di fiducia in data 16 aprile 2015 e avendo domandato al P.M. la restituzione del proprio telefono cellulare in data 24 aprile 2015 (atti entrambi prodotti in giudizio); d) i DVD attestanti l'ingresso del G. dal suddetto varco, avevano avuto ampia diffusione su tutte le testate giornalistiche di rilevanza nazionale i successivi 16 e 18 maggio 2015 (vedi attestato di trasmissione dei medesimi al P.M.); e) già nei giorni successivi al fatto gli inquirenti avevano ipotizzato che il G. fosse entrato dal varco (OMISSIS) mediante un tesserino contraffatto.
La Corte territoriale ha rappresentato che la All Sistem s.p.a. non aveva adeguatamente dimostrato il difetto di tempestività della querela. Gli atti allegati dalla società ricorrente ai fini dell'autosufficienza non consentivano di anticipare con certezza il momento di piena conoscenza da parte della vittima del coinvolgimento del P. nella vicenda ed apparivano del tutto inidonei allo scopo, per cui non occorreva nessuna specifica risposta della Corte di merito sul punto: la lettera dei c.c. di trasmissione dei video delle telecamere relativi all'ingresso di G. per il varco (OMISSIS) del 29 aprile 2015 non conteneva ulteriori indicazioni; tra gli allegati al ricorso erano indicati gli estremi articoli di testate giornalistiche on line ma mancavano i relativi testi.
Alla luce delle suesposte considerazioni la querela presentata dal L. va ritenuta tempestiva.
3. Col secondo motivo di ricorso, la All System s.p.a. rileva che l'atto di costituzione di parte civile della persona offesa C.A.M.N. era inammissibile, in quanto la dichiarazione di costituzione di parte civile nell'interesse della C. era stata sottoscritta dal solo difensore di fiducia e, in calce a tale atto, era stata apposta la sola procura ad litem, con cui erano stati conferiti i poteri di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 100 c.p.p..
In linea di diritto, questa Corte ha costantemente enunciato il principio secondo cui, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473).
In particolare, in una fattispecie similare si è ritenuta valida la formula di conferimento di procura speciale ad litem alla luce di una interpretazione sostanzialistica della volontà della parte costituita dall'espressione "nominiamo nostro difensore l'Avv. (....) conferendogli ogni facoltà di legge" apposta in calce alla costituzione di parte civile (Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci, Rv. 228595).
Venendo al caso di specie e facendo applicazione dei canoni ermeneutici sinora evocati, così come del principio generale dell'interpretazione di un atto secondo criteri che privilegino la loro conservazione in coerenza all'oggettivamente evincibile volontà della parte, deve riconoscersi che, poichè la procura defensionale oggetto di scrutinio reca il palese riferimento all'intento di costituirsi parte civile, essa non può che essere interpretata come espressiva della volontà della C. di farsi rappresentare ed assistere dal professionista incaricato. La designazione del difensore, infatti, era trascritta nei seguenti termini: "(...) dichiara di nominare proprio difensore (...) l'avv. (...) per l'esercizio dell'azione civile nel procedimento n. (...) nell'ambito del quale è fissata udienza preliminare avanti il Tribunale di Brescia il (...) al fine di ottenere il risarcimento del danno".
4. Col terzo motivo di ricorso, la All System s.p.a. deduce l'inutilizzabilità degli interrogatori resi dal G. in date 30 giugno 2015 e 15 settembre 2016, in quanto, alle udienze dibattimentali del 9 e del 30 marzo 2017 era riscontrata la mancanza delle fonoregistrazioni dei medesimi, nonostante il loro svolgimento in costanza di detenzione del predetto. Col quarto motivo di ricorso la predetta società contesta l'attendibilità del G., in considerazione della natura dei suoi precedenti penali, della sua personalità manipolatrice nonchè della tardività e nella non genuinità delle sue affermazioni. Le identiche tematiche formano altresì oggetto del secondo motivo del ricorso proposto da P.R.G..
Le questioni prospettate, strettamente connesse tra loro, vanno trattate congiuntamente.
Può poi anticiparsi che tutte le questioni di natura processuale sull'inutilizzabilità degli interrogatori sollevate dall'imputato e dalla società ricorrente e sulla conseguente carenza probatoria derivante dall'impossibilità di considerare il loro contenuto a fini probatori sono irrilevanti.
I giudici di merito, infatti, hanno concordemente ritenuto di poter trarre la prova delle modalità di ingresso dell'arma negli uffici giudiziari principalmente dagli esiti delle intercettazioni ambientali e da ulteriori elementi acquisiti, prescindendo dalle dichiarazioni rese dal G. nelle predette due circostanze.
L'analisi delle due sentenze si è incentrata sul contenuto di due intercettazioni ambientali: a) durante il dialogo dell'8 maggio 2015 tra il G. e i fratelli nella saletta destinata ai colloqui (RIT 175 del 2017), il G. attribuiva parte della responsabilità dell'accaduto al Tribunale, per avergli permesso di entrare con una pistola; b) il 2 luglio 2015, i predetti conversanti precisavano che la "colpa" del Tribunale consisteva nel non aver svolto nessun tipo di controllo, nonostante l'attivazione dell'allarme sonoro e il transito della borsa sotto il FEP, dove era riposta la pistola. Si è osservato che tali risultanze confermavano la bontà quantomeno delle dichiarazioni rese dal G. il 30 giugno 2015 e supportavano l'ulteriore indizio rappresentato dal rinvenimento della scatola della pistola sul tavolo della cucina dell'abitazione dell'omicida, indicativo del prelievo della pistola dal nascondiglio e dell'introduzione nel palazzo di giustizia la stessa mattina del fatto.
La Corte territoriale ha fornito ampia e articolata risposta alle censure della responsabile civile articolate con l'atto di appello e poi riproposte nella presente sede, integrando la prova diretta con la prova logica, assumendo che il contenuto delle conversazioni ambientali tra il G. e i suoi familiari poteva spiegarsi solo con la convinzione dell'evidente negligenza nei controlli da parte della struttura preposta alla sicurezza del palazzo di giustizia, di entità tale da aver consentito all'imputato di introdurre l'arma. Tale conclusione - secondo la Corte bresciana trovava riscontro nell'asserzione della di lui convivente B.S. di non aver visto la pistola per anni, dal rinvenimento in casa della custodia dell'arma, aperta e in bell'ordine, e dalla constatazione della rimozione dello zoccolo del mobile, sotto il quale la stessa evidentemente era nascosta.
La Corte di merito ha chiarito che, anche a voler condividere l'assunto difensivo circa la personalità callida e pregiudicata del G., in misura tale da essere tentato di condizionare le proprie vicende giudiziarie mediante condotte manipolati-ve, questi non aveva potuto mentire durante il confronto aperto coi familiari in occasione dei colloqui in carcere. Al riguardo, ha dettagliatamente riportato stralci dei dialoghi captati, in cui essi commentavano l'attivazione dell'allarme sonoro degli apparecchi di entrata al suo passaggio, la circostanza del suo mancato fermo da parte degli operanti in tale frangente e il manifestato intento di spararsi - o di sfogarsi pubblicamente - per le sue traversie giudiziarie in caso di scoperta dell'arma. Ha altresì illustrato in modo esauriente il convincimento che la consapevolezza del G. di essere intercettato non poteva evincersi da una mera battuta tra i dialoganti o dall'episodica copertura della bocca con la mano durante uno dei colloqui, evenienza giustificata con l'intento di non consentire ad eventuali osservatori di comprendere il significato delle parole attraverso la visione del labiale.
La Corte di appello ha logicamente escluso l'ipotesi difensiva di un eventuale trasporto - in plurime circostanze - di pezzi dell'arma all'interno del Tribunale, spiegando i precedenti accessi del G. sul posto in almeno tre occasioni, con le esigenze di preparare accuratamente il piano criminoso e di sfruttare circostanze favorevoli alla propria vendetta, quale la contestuale compresenza nella struttura, il giorno del fatto, di tutti gli autori dei presunti torti ai suoi danni. Ha sottolineato che la ventilata ipotesi di un gesto autolesionistico non si conciliava con l'introduzione dell'arma in parti scomposte e che il lasso temporale di ventiquattro minuti tra l'orario di ingresso del G. in Tribunale e la sua comparsa nell'aula dove avrebbe iniziato a far fuoco trovava agevole giustificazione nell'esigenza di verificare la presenza del giudice C. nella propria stanza e non in quella di recuperare pezzi della pistola già collocati in precedenza.
La Corte di appello ha fornito una spiegazione esauriente sull'impiego nel corso dei colloqui di alcune cautele da parte del G., come la scelta di mettersi la mano davanti alla bocca che escludeva l'ipotesi difensiva di affermazioni rese volutamente false dai conversanti, in quanto consapevoli di essere intercettati.
Peraltro, come emerso dall'ampia sintesi delle argomentazioni fornite dalla Corte bresciana, il dato del passaggio, lo stesso giorno del fatto, della pistola nella sua integralità è stato desunto dal contenuto delle intercettazioni e da una serie di riscontri e di argomentazioni logiche, rispetto alle quali le affermazioni rese dal G. (in occasione delle sue audizioni pacificamente non affette da vizi di inutilizzabilità) rivestono un ruolo del tutto marginale. Sebbene avesse concluso nel senso dell'utilizzabilità degli interrogatori resi dal G. in date 30 giugno 2015 e 15 settembre 2016, la Corte di appello ha sostanzialmente evitato di farvi riferimento.
5. Col primo motivo di ricorso, il P. rileva che non era stata integrata l'istruttoria dibattimentale mediante l'audizione di E.P., teste già non ammesso dal giudice di primo grado.
Si sostiene che l' E. avrebbe potuto esporre le confidenze ricevute dal G., suo vecchio amico, relativamente alla faciloneria nei controlli ai varchi del Tribunale (in particolare dell'addetto al metaldetector M.), così aiutando a comprendere che l'introduzione dell'arma poteva essere avvenuta mediante modalità diverse e, cioè, nei giorni precedenti o portandola indosso alla caviglia al di sotto del metal detector.
Tenuto conto della delibata congruità degli elementi acquisiti e dei connotati di eccezionalità caratterizzanti il richiamato istituto, la motivazione della sentenza si rivela incensurabile.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchè il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e presuppone una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968). Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione, il mancato accoglimento della mozione può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata l'oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di decidere allo stato degli atti. Si è altresì sostenuto che l'erroneità della scelta di non rinnovare l'istruttoria, per essere rilevante nello scrutinio di legittimità, deve essersi riverberata sull'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, determinando lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello; è solo a tali condizioni, infatti, che la giurisprudenza di legittimità reputa che la mancata rinnovazione possa incidere sulla tenuta della sentenza di appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, PR, Rv. 261799).
Nel caso di specie, nella pronunzia avversata non si rinvengono i richiamati vizi motivazionali, avendo il giudice di merito fondato il proprio convincimento su plurimi elementi, adeguatamente illustrati ed approfonditi.
Peraltro, il medesimo ricorrente non specifica i presunti vizi motivazionali in cui sarebbe incorso l'organo giudicante, limitandosi a rimarcare l'esigenza di audizione dell' E., senza adeguatamente contrastare gli elementi logici, in base ai quali nella sentenza impugnata si è sottolineato che la pistola era stata portata con sè dal G. nello stesso giorno dei tragici eventi.
In ordine alla possibilità di ingresso dell'arma nei giorni antecedenti al fatto, vanno richiamate le argomentazioni esposte nel paragrafo n. 4 sulle ragioni che hanno indotto ad escludere tale ipotesi.
Con riferimento al secondo profilo, i giudici di merito hanno evidenziato la validità dell'esito degli esperimenti eseguiti sul metal detector, che conduceva a disattendere la tesi difensiva di un passaggio della pistola sotto detto apparecchio (vedi dichiarazioni dell'Isp. Sup. B.G. e del consulente del P.M. T.G.).
La Corte territoriale ha evidenziato l'inesistenza di anomalie di funzionamento degli archetti meta detector. L'isolata dichiarazione resa dalla guardia giurata M.E., allegata ai fini dell'autosufficienza, comunque non appariva smentire tale conclusione, in quanto egli rappresentava solo che i led luminosi non sempre si accendevano in corrispondenza del punto in alto, al centro o in basso, dove transitava l'oggetto non consentito.
Nella sentenza impugnata sono state altresì confutate le censure sulla possibilità di modifiche della taratura o delle impostazioni del metal detector. Esso, infatti, dopo i tragici eventi, era stato lasciato in uso alla struttura giudiziaria, ma previa apposizione dei sigilli proprio per evitare le suddette alterazioni. La verifica dell'effettiva taratura, peraltro, avveniva solo il 5 settembre 2015, mancando l'apposita chiave, che era nella disponibilità della sola società di vigilanza. In base alle testimonianze ed alla verifica dell'integrità della serratura del pannello superiore poteva escludersi la modifica della taratura e, d'altronde, non erano state presentate richieste di interventi sul macchinario. Le prospettazioni difensive formulate in proposito apparivano del tutto congetturali.
Come emergeva dalle risultanze degli esperimenti, si trattava di una taratura di livello medio alto, idonea a consentire il rilievo della massa metallica di una pistola.
Con riferimento all'esito degli esperimenti condotti sul metal detector, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile la conclusione dei consulenti, secondo cui l'intera pistola non poteva essere passata unitamente alla persona sotto di esso.
Il giorno dei fatti, il transito del G. sotto il metal detector aveva provocato l'accensione di due luci rosse e di nove led laterali alla caviglia.
Le prove tecniche consentivano di rilevare che il transito con l'arma intera o con alcune parti dell'arma, quali otturatore, canna o molla tra loro montati, produceva sempre l'anomalia di tre o quattro stelle rosse; inoltre, i pantaloni a gamba stretta indossati quel giorno dal G. non consentivano di coprire un'arma fissata alla caviglia. Anche il transito col solo castello dell'arma, in occasione delle quarantaquattro prove effettuate aveva evidenziato, in ventuno casi, l'attivazione di tre o quattro stelle rosse (risultato incompatibile con la situazione del 9 aprile 2015) e, in tredici casi, l'attivazione di due stesse rosse e di led laterali sia all'altezza della cintura sia a quella della caviglia, compresi tra i nove e i quindici led luminosi (risultato anche questo non corrispondente al passaggio del G.).
Lo stesso teste M. pochi giorni prima dei fatti ricordava che il transito di una guardia giurata con una pistola, aveva fatto accendere quattro stelle rosse e tutti i led laterali. Il solo teste R. indicava apoditticamente l'accensione di due sole stelle rosse come sintomo rivelatore del passaggio di una pistola.
Gli esperimenti effettuati con gli abiti del G., peraltro, spiegavano che le accensioni delle luci del meta detector erano state provocate quel giorno dalla presenza di cinque chiodini esistenti su ciascun tacco delle scarpe e ragionevolmente potevano essere escluse altre ipotesi (comunque vagliate attraverso i numerosi test svolti).
Va ribadito, quindi, che i vizi motivazionali che renderebbero censurabili l'omessa motivazione in realtà non esistono.
6. La All System s.p.a. e il P., rispettivamente col quinto e col terzo motivo dei rispettivi ricorsi censurano l'ipotizzato preteso raggiungimento della prova logica in ordine al passaggio della pistola sotto il tunnel radiogeno il giorno del fatto, prospettando una serie di argomentazioni, che comporterebbero il mancato superamento del ragionevole dubbio.
Alcune doglianze circa la sussistenza di elementi indicativi di modalità di introduzione della pistola negli uffici giudiziari diverse rispetto al passaggio tramite il FEP sono state esaminate nei paragrafi precedenti: il rinvenimento della scatola vuota della pistola sul tavolo dell'abitazione del G.; la presunta consapevolezza del G. e dei propri familiari di essere intercettati durante i colloqui in carcere; il funzionamento, taratura ed esiti degli esperimenti sul metal detector (vedi anche le dichiarazioni di M.E.).
6.1. In ordine a tutti i profili fin qui esaminati, le sentenze di merito, del tutto sovrapponibili, vanno considerate immuni da censure.
Non altrettanto deve dirsi per tutte le problematiche sollevate in relazione al passaggio della pistola sotto il FEP. Appare opportuno ripercorrere le divergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello su tale argomento.
6.2. Il Tribunale premetteva che era impossibile individuare l'esatto contenuto della valigetta trasportata dal G. transitata attraverso il FEP e se essa conservasse qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto alla pistola e agli oggetti sequestratigli, potendo contenere cose delle quali si era disfatto all'interno della struttura giudiziaria o nel corso del lungo tragitto percorso all'esterno prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine. Rappresentava che erano stati effettuati oltre cento esperimenti sul FEP con diverse combinazioni degli oggetti sequestrati, per poter tentare di riprodurre immagini il più possibile simili a quelle registrate dalla Cam 128 in data 9 aprile 2015. Non si poteva stabilire se la pistola fosse stata smontata, mascherata o sovrapposta ad altri oggetti.
Per tali ragioni, il giudice di primo grado escludeva di poter affermare cosa avesse visto il P. sui monitor del FEP. Le immagini ricavate dalla Cam 128, dalle quali si notavano "tre macchie scure", non consentivano di decifrare i contorni dei beni contenuti nella valigetta nè di stabilire i colori riprodotti sui monitor del FEP, per cui il P. poteva aver notato un oggetto lecito e non necessariamente sagome idonee a destare sospetti su un operatore diligente. Nella sentenza di primo grado il P. era ritenuto credibile, in quanto non conservava nessun ricordo preciso del contenuto della valigetta nonostante l'attenzione prestata ai monitor; egli versava in una situazione di errore valutativo sul contenuto rispetto al quale non si avevano prove della sua inescusabilità, tanto più in assenza di idonea formazione del medesimo da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale rilevava che lo stesso consulente del P.M. ing. T.G. aveva escluso la possibilità di rilevare negligenza o imprudenza e che, in ogni caso, la valutazione circa la sussistenza di eventuali profili di colpa specifica in capo al P. presupponeva l'analisi delle istruzioni impartitegli con specifico riguardo all'utilizzo del FEP (il P. aveva partecipato ad un corso specifico nel 2009 diretto dall'ing. R., sentito come teste, ma non aveva partecipato a corsi di aggiornamento). Il Tribunale osservava che non era dato evincere quali disposizioni seguire, al fine di riconoscere gli eventuali casi dubbi; quelle impartite dalla All System s.p.a. apparivano generiche e, sicuramente, non sussistevano istruzioni chiare che imponessero l'apertura della valigetta in presenza di immagini riprodotte sui monitor coi colori del blu e del nero (vedi le dichiarazioni di numerosi testi). L'operatore era tenuto ad effettuare un controllo maggiormente approfondito soltanto se, in base ad una sua personale valutazione - quindi con amplissimo margine di discrezionalità a lui rimesso - avesse avuto un dubbio sul contenuto della borsa, derivante unicamente dalla forma non decifrabile dell'oggetto ritratto sui monitor del FEP (vedi dichiarazioni del M. e del M.).
Il Tribunale concludeva nel senso che il dato cromatico del blu e del nero non indicava necessariamente oggetti proibiti, per cui non imponeva obbligatoriamente al P. l'approfondimento del controllo.
6.3. La Corte territoriale ha recepito tutte le considerazioni del consulente tecnico sulla scarsa qualità delle immagini, sull'impossibilità di individuare il contenuto della borsa, sull'impossibilità degli esperimenti di procurare un'immagine perfettamente identica a quella originata dalla borsa del G. di quel giorno. Ha altresì condiviso le affermazioni del Tribunale sulla mancanza di riscontri alle ipotesi del P.M. circa la collocazione degli oggetti e degli effetti contenuti nella borsa del G., secondo cui la macchia scura posta in basso a sinistra nella borsa rappresentata dal fermo immagine poteva essere stata generata dalla pistola col caricatore inserito e col secondo caricatore.
La Corte di appello ha rilevato che le immagini non consentivano di evincere il livello di attenzione del P. dinanzi al monitor. La sua attenzione non poteva essere desunta dalla durata della presenza della borsa sul monitor, che invece era ricollegabile al blocco del nastro trasportatore a seguito del ribaltamento del contenitore ove era riposto il telefono cellulare dell'omicida.
Nella sentenza impugnata si è esposto che la valigetta del G., dopo essere transitata sotto i raggi, così come la vaschetta azzurra rovesciata, era già fuori dal tunnel, per cui, in quel frangente, l'attenzione del P. si era rivolta alla comprensione della ragione del blocco del nastro di scorrimento e, in particolare, all'oggetto uscito fuori dalla vaschetta azzurra che lo aveva causato.
Secondo la Corte bresciana, la circostanza che il G. si sarebbe potuto liberare degli oggetti utilizzati per l'asserita mimetizzazione della pistola nel tempo intercorso tra l'ingresso in Tribunale e il raggiungimento dell'aula di udienza costituiva un'ulteriore illazione priva di elementi di riscontro. In Tribunale, infatti, non erano stati rinvenuti altri oggetti metallici. La preoccupazione del G. una volta entrato con l'arma consisteva nella verifica della presenza del giudice C. e nella memorizzazione della strada da percorrere. Il G. non poteva essersi disfatto di altri eventuali oggetti successivamente: all'uscita, infatti, non aveva nulla in mano e il rigonfiamento nelle tasche era attribuibile alla presenza della pistola e del caricatore. Non era possibile sostenere che il G. avesse adoperato altri oggetti metallici per fornire alla pistola le sembianze di un oggetto di uso lecito.
L'organo giudicante ha osservato che i limiti di funzionamento del macchinario tuttalpiù potevano non aver consentito di individuare gli esatti contorni della pistola e del caricatore, ma non di ricondurre ad altro la loro densità molecolare. L'immagine sfocata della Cam n. 128 restituiva un dato non tranquillizzante. La pistola usata dal G. pesava gr. 950 ed era lunga mm. 217, per cui necessariamente l'operatore avrebbe dovuto rilevare i segnali di pericolosità e non poteva essere stato indotto in errore sul contenuto lecito del bagaglio.
Anche in caso di un minimo sospetto sul tipo di oggetto, il P. avrebbe dovuto procedere ad un controllo più approfondito della valigetta, facendola passare di nuovo il collo sotto il FEP o verificandola direttamente mediante la sua apertura, obbligo confermato da numerosi testi e riconosciuto dallo stesso imputato; il P., guardia armata di pluriennale esperienza, era certamente in grado di riconoscere un'arma da fuoco, anche se collocata nelle posizioni meno agevoli alla visuale.
6.4. Appare opportuno sottolineare che entrambe le sentenze ritengono dimostrato il passaggio della pistola tramite il FEP. Il Tribunale sottolineava la possibilità del transito della pistola in forma mascherata o scomposta, ipotizzando che l'imputato avesse visto qualcosa in luogo della pistola; non affrontava il tema della densità molecolare. In particolare, il Tribunale (vedi pag. 60) rappresentava l'esistenza di ulteriori elementi di dubbio: "(...) Le immagini ricavate dalla Cam 128, per quanto ingrandite, non consentono nè di decifrare i contorni degli oggetti contenuti nella valigetta di G.C., nè di tanto meno di stabilire i colori riprodotti sui monitor del FEP (rimandando quelle immagini solo a tre macchie "scure", ma di colore non distinguibile). Ne consegue, per logica deduzione, che non è dato nemmeno escludere che l'imputato abbia visto "qualcosa", in luogo della pistola, riconducibile ad un oggetto di uso comune. In altre parole, proprio perchè non è dato sapere cosa abbia visto l'imputato quel giorno sui monitor del FEP, non può certo escludersi che egli abbia visto "qualcosa" di soggettivamente valutato e interpretato quale sagoma di un oggetto che, come afferma il P.M., avrebbe dovuto destare sospetti sull'operatore diligente). Non è affatto implausibile, invero, che l'imputato abbia potuto scorgere sui monitor del FEP una sagoma suscettibile di essere ricondotta ad un oggetto non pericoloso (...)".
La Corte di appello, invece, ha esaminato tale questione, sostenendo che la sagoma rendeva la pistola riconoscibile e che il colore scuro e la grandezza dell'oggetto avrebbe dovuto indurre l'operatore ad intervenire e a svolgere i controlli del caso; ha osservato che il posizionamento della telecamera influiva sul colore e non sull'identificazione della sagoma.
Al riguardo il consulente del P.M., esaminando il solo profilo della sagoma dell'oggetto, aveva affermato che la qualità delle immagini non consentiva di individuarne la consistenza ed escludeva la rimproverabilità del comportamento del P..
La Corte territoriale ha condiviso la considerazione del consulente del P.M. circa la valutazione della sagoma, ma ha concluso per l'affermazione della responsabilità del P., individuando un profilo di colpa in relazione all'aspetto della densità molecolare, non trattato nell'elaborato tecnico, sostenendo che l'imputato avrebbe dovuto riconoscere l'immagine di un oggetto dalle notevoli dimensioni o, quantomeno, considerarla come fonte di allarme e, conseguentemente, attivarsi per svolgere i dovuti controlli.
6.5. Occorre ora rilevare la divergenza delle due sentenze sotto il profilo del riconoscimento da parte della Corte bresciana della colpa del P. esclusa dal giudice di primo grado.
La configurabilità della colpa si basa sul più volte menzionato aspetto della densità molecolare dell'oggetto presente all'interno della valigetta del G., che il P., addetto al controllo, avrebbe sottovalutato.
La riforma della sentenza di primo grado, quindi, si fonda sulla valorizzazione di un aspetto di natura tecnica precedentemente non considerato dal consulente ing. T., ma tralascia di approfondire anche lo studio degli elementi vagliati dal Tribunale e delle ragioni per poterli confutare.
Ebbene, nella fattispecie non è configurabile un obbligo di integrazione istruttoria, perchè l'affermazione di responsabilità in grado di appello è scaturita non da una diversa valutazione di una prova dichiarativa riconosciuta decisiva (cioè le considerazioni del consulente del P.M.), bensì dall'analisi di un aspetto di natura tecnica non trattato nella sentenza di primo grado. Il consulente ing. T., infatti, non rendeva esplicitamente nessuna valutazione sulla densità molecolare, per cui non si pone un problema di diverso apprezzamento della prova dichiarativa e di conseguente obbligo di rinnovazione della prova.
Tuttavia, la riforma in pejus della sentenza - da assoluzione a condanna - comporta l'obbligo di fornire una motivazione c.d. "rafforzata", che tenga conto non solo degli argomenti esposti nell'atto di impugnazione, ma anche di quelli contenuti nella prima decisione; il giudice è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che giustifichi in modo razionale la difforme conclusione adottata (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Tola, Rv. 275416; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).
La sentenza di riforma deve confrontarsi in modo puntuale con quella che esprime la decisione assunta all'esito della prima fase processuale e deve dimostrare l'incompletezza, la non correttezza ovvero l'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
Ne consegue che il giudice di appello, allorchè prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma riferirsi a concreti elementi processualmente sopra evidenziate e gli ulteriori elementi incerti già illustrati dal Tribunale (vedi lo stralcio della pag. 60 della sentenza di primo grado sopra riportato).
E' riscontrabile, infatti, una dipendenza tra prova e motivazione che impedisce di valiciare la legittimità della tenuta logico - razionale della motivazione, che è manifestamente insufficiente.
6.6. E' ora opportuno segnalare che la sentenza Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248944, ha chiarito un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giuridico, che va ribadito nella presente sede, nel senso che "il sapere scientifico è indispensabile strumento al servizio del giudice di merito", in special modo nei casi in cui "l'indagine sulla relazione eziologica si colloca su un terreno non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale".
Si è altresì affermato che, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perchè l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668; Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini, Rv. 214295).
Nella fattispecie, come si è sopra riportato, non risulta chiarito donde l'organo giudicante ha tratto il profilo di colpa in ordine alla tematica della densità molecolare e a quelle ad essa strettamente collegate, non potendo - ovviamente - attingersi ad eventuali conoscenze personali del decidente. Occorre, quindi, adeguatamente approfondire tali questioni nell'ambito del giudizio di rinvio.
Rimane affidata alla discrezionalità del giudice di merito la scelta di adottare percorsi logico - argomentativi differenti da quello censurato o di dare corso ad ulteriori attività di integrazione istruttoria per inquadrare la dinamica della vicenda (collocazione degli oggetti all'interno della valigetta, posizione della pistola, condotta del P. al passaggio del collo sotto il FEP e successivamente, regole applicabili per lo svolgimento del controllo, ecc.) e il profilo soggettivo (tipo di colpa eventualmente configurabile, rimproverabilità dell'errore eventualmente compiuto, ecc.).
Restano assorbiti il sesto motivo di ricorso (sostanzialmente riepilogativo di tutte le precedenti doglianze) e la richiesta di sospensione dell'esecuzione (in considerazione del tenore della presente decisione) nonchè le questioni non trattate nella presente sede inerenti alla sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.
7. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio. Alla Corte territoriale va altresì demandata la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio, demandando alla stessa la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020
