LECCE: Corte d'Appello, Sez. Unica, Sent., 22/04/2021, n. 144 imputati di assalto al portavalori della Cosmopol

Giovedì, 22 Aprile 2021 06:05

Corte d'Appello, Sez. Unica, Sent., 22/04/2021, n. 144 imputati di assalto al portavalori della Cosmopol

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

composta dai signori:

Dr. Vincenzo SCARDIA - Presidente

Dr. Eva TOSCANI - Consigliere est.

Dr. Antonia MARTALO' - Consigliere

all'udienza del 22 Gennaio 2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) F.A. n. (...) B. ivi residente Via S. A. n.28/b.

Libero Presente

2) L.A. n. (...) B. ivi residente in Piazza A. S. n.3 I. 1 P. 1 - B..

Libero Presente

3) G.A. n. (...) B. ivi residente Via G. n.87 con domicilio eletto in Via G. n,7 - B..

Detenuto Assente per Rinuncia

Presofferto: negativo per tutti;

Imputati

F.A.:

a) dei reati di cui agli artt. 110 c.p. 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 703 c.p., per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da sparo e armi comuni da guerra, tra cui - nella disponibilità del B. e dei suoi complici - un'arma con munizionamento 7,62 x 39 ( munizionamento per kalashnikov) e una con munizionamento 9 x 19 (Parabellum), armi con le quali lungo la via R. S. di B. esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco. Acc. in Brindisi il 13.09,17.

L.A.:

o) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 61 n.2, 605, 610 c.p. perché, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso morale e materiale tra loro, dopo che il R. attirava con l'inganno F.A. presso la sua abitazione e avvisava i suoi complici, questi ultimi, armati e travisati, con la forza e la minaccia delle armi, costringevano la p.o. a salire sull'autovettura a bordo della quale viaggiavano, privandolo di fatto della libertà personale, lo colpivano al viso con il calcio della pistola e, dopo averlo condotto sulla strada provinciale 43 per Restinco e averlo costretto con la minaccia delle armi a scendere e a camminare in direzione di Brindisi, esplodevano al suo indirizzo almeno 5 colpi di arma da fuoco, imo dei quali lo attingeva al polpaccio. Acc. in Brindisi il 03.11.17.

p) del reato di cui agli artt. 110, 582 - 585 c.p., perché, in concorso morale e materiale tra loro, con la condotta descritta al precedente capo o), cagionavano a F.A. lesioni personali all'arcata sopraccigliare destra e al polpaccio della gamba destra. Con l'aggravante di aver cagionato le lesioni con l'uso di armi. Acc. in Brindisi il 03.11.17.

q) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 61 n.2, 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967, per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico tra armi comuni da sparo, di cui una cal.9, con le quali commettevano i gravi fatti di cui ai precedenti capi o) e p). Acc. in Brindisi il 03.11.17.

u) del reato di cui all'art. 378 c.p. perché, dopo che era stato commesso il reato di cui al precedente capo t), pur avendo visto come si fossero svolti i fatti e chi fosse stato l'autore, escusso a sommarie informazioni dal Nucleo Operativo CC di Brindisi, riferiva di non aver nemmeno udito i colpi, aiutando in tal modo L.A. e M.M. ad eludere le investigazioni dell'autorità. Acc. in Brindisi il 05.11.17.

v) del reato di cui all'art. 337 c.p. per aver usato violenza e minaccia nei confronti del personale della Radiomobile CC di Brindisi per opporsi allo stesso, nel mentre effettuava il servizio di pattuglia finalizzata al controllo del territorio; in particolare, alla guida della propria autovettura Mercedes tg. (...), nel momento in cui notava la pattuglia, aumentava la velocità e, allorquando il Brig. D.M. e l'App. Sc. P.M. azionavano i segnali di emergenza luminosi e sonori al fine di farlo fermare, si dava a precipitosa fuga procedendo ad altissima velocità per le strade della città, compiendo manovre pericolose e danneggiando nella corsa anche alcune autovetture parcheggiate, in modo da creare una situazione di generale pericolo per i militari e per gli utenti della strada. Acc. in Brindisi il 03.11.17.

G.A.:

w) del reato di cui all'art. 628 co.1 e 3 n.1 c.p. perché, in concorso morale e materiale tra loro, il P. con il ruolo di "palo", il M., il R. e il L. quali esecutori materiali e il G. quale concorrente morale, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, mediante violenza - messa in atto dal L. e da un complice, entrambi travisati e armati - consistita nel bloccare lo sportello del portavalori della Cosmopol a bordo del quale la guardia giurata A.A. cercava di salire e con minaccia consistita nel puntargli la pistola intimandogli di consegnargli il plico contenente l'incasso appena prelevato dal M.D., si impossessavano della somma di circa Euro 25.000,00, fuggendo, subito dopo, a bordo di un autovettura A.R.G. alla guida della quale vi era il terzo complice. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi, da più persone riunite e travisate. Acc. in Brindisi il 06.11.17.

x) dei reati di cui agli artt. 110, 61 n.2 c.p., 7 in relazione al 2 e 4 (per i soli P., M., R., L. e G.) della L. n. 895 del 1967 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico almeno due armi comuni da sparo, di cui una cal. 22 (senza marca e con matricola (...)), utilizzata per commettere i reati di cui al precedente capo w) e poi nascosta presso l'abitazione sita in C.da Sbitri in uso ai coniugi R./V.. Acc. in Brindisi il 06.11.17.

y) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 c.p. per avere, in concorso tra loro, al fine di profitto, acquistato o comunque ricevuto l'autovettura A.R.G. tg. (...), oggetto di furto ai danni di M.M. (come da denuncia sporta in data 29.10.17 presso la Questura di Brindisi), autovettura utilizzata per commettere il reato di cui al capo w) e poi nascosta presso l'abitazione sita in C.da Sbitri in uso ai coniugi R./V.. Acc. in Brindisi in data anteriore e prossima al 07.11.17.

c2) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 7 in relazione al 2 della L. n. 895 del 1967 per avere, in concorso tra loro, illegalmente detenuto un'arma comune da sparo e, in particolare, una rivoltella calibro 38 special marca ASTRA, contraddistinta dalla matricola (...), di proprietà di F.G., nell'abitazione da loro condivisa in Via X. S. 1870, n.65, formalmente locata da G. a decorrere dal mese di agosto 2017. In Brindisi il 10.11.17.

d2) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 co. 1 D.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso fra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 dello stesso decreto, commerciavano sostanza stupefacente tipo cocaina in quantità non individuate, che confezionavano (nell'abitazione da loro condivisa in Via X. S. 1870, n.65, formalmente locata da G. a decorrere dal mese di agosto 2017) di certo non per uso esclusivamente personale, giacché detenevano 2 bilancini elettronici di precisione, 6 grammi di sostanza da taglio, bustine e ritagli di cellophane tipicamente utilizzati per il confezionamento di sostanza stupefacente da porre in commercio al dettaglio, un foglio manoscritto recante somme e nomi: In Brindisi fino al 10.11.17. Con la contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale per F.A., della recidiva reiterata, infraquinquennale, "vera" per M., della recidiva reiterata infraquinquennale per L. e della recidiva infraquinquennale per la R..

Appellanti

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 25.10.19 che così provvedeva:

- F.A.: dei delitti di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 - escluso l'art. 110 c.p. - nonché 703 c.p., unificati ex art. 81 c.p. e, escluso l'aumento per la contestata recidiva, condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.100,00 di multa;

- L.A.: dei delitti ascritti ai capi o), p) e q), unificati ex art. 81 c.p. e, escluso l'aumento per la contestata recidiva, condannato alla pena di anni 5 di reclusione; altresì, L.A. colpevole del delitto di cui al capo u) e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione;

- G.A.: dei delitti a lui ascritti ai capi w), x), c2), unificati ex art. 81 c.p., condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 3.400,00 di multa.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali, e di quelle di custodia cautelare in carcere a ciascuno relative e di quelle di mantenimento delle autovetture durante il sequestro.

Visto l'art. 29 c.p., dichiara G.A. interdetto in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve L.A. dal delitto ascritto al capo v) e G.A. dal delitto ascritto al capo y) per non aver commesso il fatto, nonché quest'ultimo dal delitto ascritto al capo d2) perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca della somma di denaro nonché la confisca e distruzione dei bossoli, ogive ed armi in sequestro e ne dispone l'invio alla competente Direzione di Artiglieria.

Dissequestro dell'autovettura Mercedes tg. (...) e ne dispone la restituzione in favore di L.A..

Visto l'art. 207 c.p.p., ordina trasmettersi al P.M. il verbale della deposizione resa da F.A. all'udienza del 12.04.19 essendo emersi a suo carico indizi di reato in ordine al delitto di cui all'art. 372 c.p..

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza emessa Tribunale di Brindisi in data 25.10.2019 F.A., L.A. e G.A. sono stati ritenuti responsabili dei reati rispettivamente ascritti in rubrica e condannati a pena di giustizia, oltre alle pene accessorie e alle spese.

Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello gli imputati i quali, ciascuno per mezzo del difensore di fiducia, hanno dedotto i seguenti motivi:

nell'interesse di F.A.

1. Violazione del diritto di difesa e difetto di correlazione tra l'imputazione e la condanna. L'imputato chiamato a difendersi da un'inequivoca imputazione di concorso nella detenzione di armi con B.A. e i suoi complici, è stato invece condannato per il diverso reato di violenza privata ed esplosione pericolosa, in riferimento ad una sparatoria mai descritta, né compiutamente contestata, commessa con armi. Ciò che ha impedito all'imputato di difendersi;

2. Difetto di prova della responsabilità dell'imputato, fondata dal giudice di prima cura sull'interpretazione di equivoche conversazioni captate, senza fornire adeguata spiegazione di numerose discrasie evidenziate dalla difesa nella ricostruzione prospettata dalla pubblica accusa e, soprattutto, ostinatamente omettendo ulteriori accertamenti e approfondimenti. A tale proposito evidenzia l'ingiustificata acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze della famiglia di F.C. e di F.A. per dimostrare l'effettiva avvenuta chiamata dell'imputato. Il Tribunale, inoltre, immotivatamente respinge l'interpretazione alternativa contenuta nelle dichiarazioni auto-accusatorie svolte dall'imputato che non ha mai negato la paternità della conversazione captata, ma ha chiarito che si trattava di una ricostruzione inventata e mai avvenuta;

3. Eccessività della pena, parametrata su una pena base lontana dal minimo edittale, di cui ha chiesto congrua riduzione, anche attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un minor aumento per continuazione, motivando tale richiesta sulla scorta della necessità di rendere la pena più aderente all'effettiva gravità del fatto ed evitare un'evidente disparità di trattamento rispetto a casi analoghi, oltre che per il buon comportamento processuale dell'appellante privo di precedenti gravi o allarmanti.

Nell'interesse di L.A.

1. Difetto di prova dell'ascrivibilità dei fatti all'appellante del quale non vi è alcun riferimento nell'ambito della copiosa attività di intercettazione, così come non emergono elementi sulla scorta dei quali ritenerlo appartenente ad una delle due fazioni coinvolte nella faida, il giudice di primo grado ha immotivatamente tacciato d'inverosimiglianza le dichiarazioni del teste F. che, al contrario, ha scagionato l'imputato, affermando che questi non era tra coloro che lo avevano sequestrato e ferito; dichiarazioni tanto più attendibili poiché l'appellante, nello stesso lasso temporale dell'azione criminale ai danni del F., si trovava presso la Caserma dei Carabinieri;

2. Insussistenza del reato di favoreggiamento, poiché nel caso che ci occupa l'asserito comportamento dell'appellante non ha determinato un aiuto idoneo sotto il profilo oggettivo a intralciare il corso della giustizia: egli, infatti, non aveva compreso ciò che stava accadendo e non si era neppure accorto che avevano esploso dei colpi di arma da fuoco contro il garage, sicché non ha potuto ostacolare in alcun modo le indagini;

3. Immotivato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati ed eccessività della pena, "oltremodo afflittiva e in aperto contrasto con le indicazioni del legislatore in materia", senz'altro aggiungere.

Nell'interesse di G.A.

1. Nullità della sentenza per genericità dell'imputazione di cui al capo W) e per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e la condanna. Se, infatti, l'appellante è chiamato a rispondere - secondo l'imputazione appena menzionata - quale concorrente morale dei correi P., L., M. e R. (nei cui confronti si è proceduto separatamente, con il giudizio abbreviato) nella commissione della rapina aggravata ai danni del portavalori della Cosmopol, è altrettanto innegabile che l'imputazione nulla dice riguardo alla condotta specificamente assunta dal G., sia pure come concorrente morale. Ciò che avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa, dimostrata dal passaggio dimostrativo della stessa sentenza del Tribunale che avrebbe individuato tale condotta concorsuale nell'avere l'imputato "promesso e garantito assistenza agli autori materiali della rapina subito dopo la commissione del reato nei giorni successivi". Si tratta, inoltre, di un'eccezione tempestiva poiché non concerne aspetti formali del decreto di citazione a giudizio, ma riguarda la assoluta mancanza del fatto oggetto di accusa, dunque sollevabile in ogni stato e grado del processo;

2. illegittimità dell'ordinanza resa dal tribunale il 25 ottobre 2019, con la quale veniva ammesso l'ascolto del teste ufficiale di polizia giudiziaria P. e la acquisizione dell'annotazione da questi redatta il 13/11/2017 limitatamente alla parte in cui vengono riprodotte le foto del cellulare Samsung del coimputato P., prova a carico dell'appellante, in quanto attraverso tale modus procedendi si è provato che il passamontagna rinvenuto in casa dell'appellante è lo stesso utilizzato nella rapina e che i contatti tra il cellulare del primo, in uso a L., e quello di P. nel giorno precedente alla rapina erano in contatto tra loro;

3. Insussistenza della prova dell'ascrivibilità dei fatti all'appellante, sotto il profilo della condotta di concorso, non essendo stata accertata una reale partecipazione di questi alla fase ideativa o preparatoria del reato, né essendosi evidenziato in che modo la condotta dell'appellante si sia posta in rapporto di causalità efficiente con quella posta in essere dagli altri concorrenti;

4. Insussistenza della prova della commissione degli ulteriori reati di porto illegale di armi contestati capi X) e C2), dai quali l'appellante deve essere assolto per non aver commesso il fatto;

5. Eccessività della pena, di cui ha chiesto congrua riduzione attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente neglette dal primo giudice, e un minore aumento ex articolo 81 c.p., al fine di adeguare la pena al fatto commesso in concreto, anche avuto riguardo alla incensuratezza dell'appellante.

Gli appelli vanno rigettati, siccome infondati.

Non è superfluo premettere come questa Corte condivida il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di prima cura per la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione a ciascun odierno appellante.

Sicché, nel farvi integrale rinvio per tutto quanto non si dirà appresso, è qui appena il caso di evidenziare come correttamente il giudice di prime cure ha avvertito l'esigenza di una valutazione globale delle imputazioni oggetto del presente giudizio nell'ambito di quanto accertato nel corso delle indagini, ben più ampie, i cui esiti sono confluiti in un ampio processo, a carico di numerosi imputati, le cui posizioni processuali sono state definite con sentenze ad oggi divenute irrevocabili.

Segnatamente, una prima condanna irrevocabile è stata emessa in sede di giudizio abbreviato nei confronti di R.L., per avere egli cagionato, tra gli altri, nel marzo 2017, l'incendio dell'autovettura in uso a D.L.G., moglie di F.A. (figlio dell'appellante F.A.) e l'incendio dell'abitazione in uso allo stesso. Una seconda condanna, anch'essa emessa a seguito di giudizio abbreviato e divenuta irrevocabile, a carico degli originari coimputati per tutti i reati per i quali oggi il processo. La lettura coordinata di tali provvedimenti consente innanzitutto di ritenere incontrovertibilmente acclarato il gravissimo quadro in cui s'inseriscono le vicende oggetto del presente processo, ovverosia eventi verificatesi a Brindisi nel periodo oggetto di contestazione (meno di due mesi), nel corso del quale la città è stata vittima di una faida tra piccoli gruppi criminali locali, dotati di armi e dediti a regolare i reciproci rapporti di forza con il concreto, frequente ricorso alla violenza e alle armi, con la consapevole volontà di tenere fuori dalla soluzione di questi problemi l'autorità di pubblica sicurezza e la giustizia; al contempo commettendo rapine all'evidente scopo di trarre profitto economico dall'attività delinquenziale.

Non è superfluo ribadire come sia stata certamente provata la sussistenza dei seguenti episodi delittuosi:

- rapimento e ferimento, con relativa esclusione di colpi di arma da fuoco, di F.C. del 4 ottobre 2017;

- esclusione di colpi di arma da fuoco sulla pubblica via il 10 ottobre 2017;

- sparatoria del 13 ottobre 2017 tra gruppi contrapposti, realizzata anche con armi da guerra;

- rapina in danno di L.B. del 28 ottobre 2017;

-tentativo di violenza privata, detenzione di armi ed esclusione di colpi di arma da fuoco in danno di L.A. il 1 novembre 2012;

- ferimento con colpi di arma da fuoco in minacce ai danni di T.D. del 2 novembre 2017;

- incendio di due autovetture in uso a L.A. in data 3 novembre 2017;

- ferimento con colpi di arma da fuoco di M.L., del 3 novembre 2017;

- esplosione di 19 colpi di arma da fuoco, anche da guerra, ai danni di L.A. del 3 novembre 2011.

Non v'è, dunque, bisogno di spendere molte parole per condividere come l'impressionante elenco di reati sopra indicati fornisca la cifra della gravità del quadro fattuale nel quale l'indagine si è sviluppata, la gravità dei singoli fatti delittuosi commessi non solo ove singolarmente valutati, ma anche ove considerati nel contesto complessivo e la conseguente importanza ed operosità di una lettura globale delle risultanze di prova che rappresenta un criterio logico di interpretazione dei reati oggetto del presente processo, quale risposta ad altri fatti delittuosi, nell'ambito di una pericolosa guerra tra piccoli gruppi delinquenziali operanti nella città di Brindisi nel periodo oggetto di contestazione.

Tanto premesso, è opportuno esaminare le doglianze relative a ciascun imputato partitamente.

La posizione processuale di F.A.

1. L'appellante e chiamato a rispondere del reato di cui al capo A), ovverosia la condotta di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo con la quale esplose colpi lungo la pubblica via, in danno dei suoi avversari e, segnatamente, B.A. e i suoi complici.

Sotto questo profilo la difesa reitera con il gravame una questione, quella della violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna, già adeguatamente valutate superata dal giudice di prima cura.

A detta della difesa, il capo d'imputazione potrebbe essere letto esclusivamente ipotizzando un concorso tra B.A. e F.A. nella stessa condotta, sicché del tutto illegittima sarebbe l'affermazione di responsabilità per una condotta distinta e contrapposta rispetto a quella del B..

La tesi - come già posto in evidenza dal Tribunale - non può essere condivisa.

L'esito dell'istruttoria dibattimentale ha consentito di affermare incontrovertibilmente che, la sera del 13 settembre 2017, vi fu una prima esplosione di colpi a opera del B. e di alcuni suoi complici in danno dell'abitazione del figlio di F.A. e, subito dopo, la risposta di quest'ultimo che aveva a sua volta colpito con un'arma da fuoco l'autovettura utilizzata dagli assalitori. Da una parte, pertanto, vi è stata la singola e autonoma condotta del B. e dei suoi complici, dall'altra quella di F.A., in risposta contrapposizione alla prima, al di fuori di ogni ipotesi di concorso; conclusione corroborata dalla circostanza - pacificamente emergente dalle articolate risultanze di prova - che i due facessero parte di due gruppi contrapposti tra loro.

Ciò chiarito, la circostanza dell'indicazione nell'imputazione della norma relativa al concorso (art. 110 c.p.), lungi dal potersi riferire in alcun modo ad un'ipotesi di condotta concorsuale tra l'appellante il B. o, comunque, lungi dal poter ingenerare equivoci su tale condotta, è stata correttamente inserita nell'imputazione siccome riferibile alla condotta concorsuale tra B. e ai suoi complici rimasti ignoti, non a caso esplicitamente richiamati nel corpo della contestazione stessa e ai quali è altrettanto esplicitamente riferibile la contestazione relativa al porto alla detenzione delle armi da guerra. Al F., al contrario, è attribuibile la singola condotta di detenzione porto dell'arma comune da sparo da lui utilizzata nell'occasione, anch'essa dettagliatamente descritta nell'imputazione, senza che si possa dunque in alcun modo invocare la violazione dell'articolo 521 c.p.p.-.

A tale dato testuale, del resto, si aggiunge l'ulteriore argomento - già svolto dal giudice di prima cura e con il quale la difesa non sia in alcun modo confrontata nel gravame - che F.A., nel corso dell'interrogatorio di garanzia reso il 13 novembre 2017, subito dopo l'emissione nei suoi confronti dell'ordinanza cautelare, si è difeso non da un'ipotetica condotta di concorso con il B., ma della specifica condotta effettivamente a lui attribuita, cioè quella di avere sparato a sua volta con un'arma comune da sparo nei confronti di B. dei suoi complici in relazione all'aggressione patita dal suo figlio, F.C..

2. Del pari prive di pregio le doglianze difensive in tema di difetto di prova della credibilità della condotta a F.A.. Nel fare rinvio alla articolata analisi delle risultanze di prova e alla loro valutazione contenuta nelle pagine da 5 a 12 della sentenza appellata, é qui appena il caso di evidenziare come condivisibilmente la prova della responsabilità dell'imputato sia stata ritenuta sulla scorta di una serie di captazioni dal significato inequivoco, prima tra tutti la conversazione ambientale del 2 ottobre 2017 nella quale lo stesso F., in un dialogo continuato con la sua compagna A.M., fa esplicito riferimento ai fatti per i quali è processo: a. egli ammette di essere stato lui a reagire all'aggressione subita da suo figlio C. per mano di B.A. e dei suoi complici; b. ammette di essere stato lui a sparare a bruciapelo in direzione della sua macchina, avendo cura di farsi riconoscere; c. riferisce di essere stato inseguito dai Carabinieri sulla strada per Lecce, ma di essere riuscito a fuggire; d. di avere avuto contatti anche con il padre di B.A., B.D., che egli già conosceva, al fine di porre fine alle reciproche aggressioni, affermando di aver detto a quest'ultimo che suo figlio doveva ritenersi fortunato di non esser morto quella sera; e. ha infine affermato di avere alcuna paura di andare a finire in galera e che era pronto a rispondere, colpo su colpo, alle altrui provocazioni.

Davvero immotivatamente la difesa insiste sulla mera natura di vanteria di tale ricostruzione.

Tali dichiarazioni, invero, hanno natura di vera e propria confessione, pienamente utilizzabile nei riguardi dell'appellante, in quanto si tratta di un'ammissione fatta spontaneamente nel corso di una conversazione ambientale la cui intercettazione stata ritualmente autorizzata; essa non necessita di riscontri e, soprattutto - con riferimento alla tesi alternativa difensiva - s'inserisce perfettamente nel contesto delle ulteriori risultanze dibattimentali.

Non si può dunque prestare fede alla versione alternativa fornita dall'appellante che, d'altra parte non ha mai contestato minimamente tale interpretazione (in questo smentendo la tesi sostenuta nel gravame della equivocità delle captazioni), limitandosi ad affermare che le sue parole erano state il frutto di mera vanteria, essendosi egli attribuito delle condotte che in realtà non aveva commesso, al solo scopo di apparire alla compagna come una persona capace di difendere con forza il proprio nucleo familiare.

Affermazione non solo in sé del tutto inverosimile, ma che si scontra con due dati obiettivi significativi: il primo è il riferimento che lo stesso appellante fa all'inseguimento dei Carabinieri nei suoi confronti, circostanza specifica anche nell'indicazione della via di fuga (strada per Lecce) che poteva essere conosciuta sono soltanto da chi quell'esperienza aveva vissuto in prima persona; il secondo il riferimento nel medesimo dialogo all'importanza del proprio ruolo, non solo nella condotta serbata quella stessa sera, ma anche con riferimento ai tentativi (effettivamente realizzatisi) di porre fine al conflitto tra le due famiglie.

Si vuole cioè dire che sarebbe una coincidenza formidabile che l'imputato abbia inventato una ricostruzione dei fatti al solo fine di vantarsene, descrivendola con dovizia di particolari che trovano puntuale riscontro nella realtà!

Non solo. La confessione del F. trova altresì conferma in altri due dialoghi telefonici.

Il primo, nel quale lo stesso appellante chiama la compagna del figlio e, facendo esplicito riferimento alla sparatoria per cui è processo, non solo conferma il pieno coinvolgimento della sua famiglia nei fatti violenti accaduti qualche giorno prima, ma riferisce che gli antagonisti avevano apprezzato il riserbo da loro serbato sulle vicende avvenute la sera del 13 settembre. Concetti e affermazioni ribadite nel secondo dialogo, che segue il primo di una ventina di minuti, intercorso tra le due cognate C.N. e D.L.G., che conferma da un lato che lo scontro tra la famiglia F. e la famiglia B. era conclamato, dall'altro che vi erano spiragli concreti per giungere a una pacificazione, anche alla luce del buon comportamento (omertoso) serbato da F.C. e dalla sua compagna in ordine alle vicende accadute la sera del 13 settembre.

Ebbene, su tali stringenti argomentazioni, non sono suscettibili in alcun modo di incidere le argomentazioni difensive in ordine alle asserite omissioni investigative, consistenti - giusta la tesi difensiva- nell'avere la pubblica accusa ha omesso di acquisire i tabulati telefonici delle utenze della famiglia F. al fine di verificare i contatti intercorsi tra gli stessi, ovvero di accertare l'esatta ubicazione di costoro attraverso lo studio delle cellule agganciate dai relativi cellulari.

A tal proposito va detto che questa Corte ha rigettato l'istanza formulata dalla difesa di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p., avente per oggetto l'acquisizione dei tabulati delle utente dei componenti della famiglia dell'appellante e di quella del figlio, osservando che, come si evince dal tenore stesso del gravame, si tratta di richiesta esplorativa, dunque non assolutamente indispensabile ai fini della decisione.

Tali tabulati, tuttavia, sono stati comunque acquisiti, all'odierna udienza sull'accordo delle parti.

Si tratta, tuttavia, di documenti ininfluenti sulla ricostruzione sin qui affermata, sol che si consideri che l'assenza di comunicazioni tra l'appellante e i familiari nel periodo in cui si realizzarono i fatti non esclude che F.A. sia stato messo al corrente degli stessi (in ipotesi su altra utenza e/o da persona diversa dai congiunti), tanto da poter immediatamente intervenire; ciò che effettivamente è provato che fece.

Neppure desta particolari perplessità l'interrogativo, oltremodo enfatizzato dalla difesa, in ordine alla tempistica con la quale l'appellante sarebbe riuscito a raggiungere l'abitazione del figlio per la reazione per la quale è condanna. Se è vero, infatti, che F.A. non era presente nella casa del figlio al momento dell'esplosione dei colpi di arma da fuoco, è altrettanto innegabile che fu immediatamente chiamato in aiuto, avendo egli stesso ammesso quella circostanza nel colloquio con la M. ("andarono da casa... Alle 11.30 mi chiama lui: "vieni più avuto problemi... Sta facendo un casino", pistole, cose..."). Peraltro il tempo tra l'esplosione dei colpi sparati dal B. (e dai suoi complici) e quelli sparati dal F. è perfettamente compatibile con quanto riferito dai verbalizzanti che, intervenuti in quanto era stata segnalata l'esplosione di colpi di arma da fuoco, avevano a loro volta sentito altri colpi, una volta giunti sul posto. Il tempo impiegato dai Carabinieri, dopo aver appreso la notizia dalla centrale operativa, è del tutto sovrapponibile al tempo che l'appellante deve aver impiegato per ricevere la segnalazione del figlio e dirigersi a casa di quest'ultimo.

3. Così superate le doglianze contenute nel gravame, deve dirsi che quella in punto di dosimetria della pena è generica ai limiti dell'inammissibilità, non avendo la difesa indicato elementi di valutazione sulla scorta dei quali questa Corte dovrebbe addivenire ad una sua diminuzione; ciò anche in considerazione del fatto che il Giudice di prima cura ha già generosamente escluso l'operatività della recidiva.

Non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche che, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La Corte ha inoltre specificato che anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. Nella fattispecie, dunque, deve ribadirsi la personalità negativa degli imputati, quale si evince dalla gravità del fatto perpetrato (come già si è avuto modo di evidenziare nella parte iniziale allorquando si è fatto riferimento ai gravi episodi violenti realizzatisi dai due gruppi contrapposti), dalle precedenti condanne ripoerate nel casellario giudiziale, nonché l'assenza di elementi - evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa -

suscettibili di valutazione positiva.

La posizione processuale di L.A.

1. Preliminarmente va detto che, anche con riferimento alla posizione processuale dell'appellante L.A., questa Corte fa rinvio alla dettagliata, coerente e condivisa motivazione contenuta nelle pagine da 13 a 22 della sentenza appellata.

E qui appena il caso di evidenziare come le imputazioni a carico del L. ruotino attorno ad un episodio occorso il 3 novembre 2017 allorquando F.A. fu prelevato da tre persone armate di pistola, condotto in campagna, richiesto di informazioni in ordine al furto di un'autovettura Audi nera (che gli veniva attribuito dagli aggressori, ma che egli negava di aver commesso), dunque dapprima percosso, poi ferito al polpaccio con un colpo di arma da fuoco.

Accadimento che non era stato denunciato dal F. che, coerentemente con tale atteggiamento omertoso, ascoltata in dibattimento, l'ha spiegato affermando che "si sentiva turbato dall'accaduto".

Non stupisce, dunque, che - tanto in fase investigativa, che in dibattimento - la persona offesa non abbia riferito nulla in ordine all'identità dei tre aggressori e, anzi, abbia recisamente escluso la presenza dell'appellante tra i tre aggressori.

E, tuttavia, la responsabilità del L. è fondata sulle captazioni, dalla cui piana lettura emerge incontrovertibilmente che:

- tra il 2 e il 3 novembre 2017 vi fu la massima escalation dei fatti criminosi tra le due fazioni contrapposte e, segnatamente, l'incendio delle due autovetture nella disponibilità dell'appellante cui seguì il ferimento del F.. E, infatti, l'incendio delle due autovetture, azione a sua volta in risposta al ferimento di T.D., era attribuibile a M.M. (persona vicina al L., T. e F.) in contrapposizione a B. e L.;

- il 3 novembre questi ultimi si sentivano tra di loro e il tenore delle conversazioni delle 14.05 (il riferimento una pistola, l'uso del linguaggio allusivo e sintetico a fronte del quale gli interlocutori comprendono immediatamente quello che dovranno fare di li a poco) impone di ritenere che vi fosse già un preciso accordo tra tutti, finalizzato a far cadere in trappola il F., individuata come colui che avrebbe dovuto subire la ritorsione del gruppo per i fatti che poco prima erano accaduti ai danni del L.. E, infatti, B. chiamava L. invitandolo a scendere sollecitamente, quindi richiamava R., cugino della persona offesa, avvertendolo di essere arrivato sotto casa sua, al fine di farlo scendere dall'abitazione insieme al F.. Ulteriore conferma si trae dal fatto che, pochi minuti dopo, B. chiama nuovamente L., esortandolo a sbrigarsi a raggiungere casa del R.L. ed esortandolo a portare la pistola.

Ebbene, sulla scorta di tali elementi, poco importa - alla luce delle risultanze di prova sin qui sunteggiate nonché di quelle che si esamineranno a breve - che non vi siano conversazioni successive che attestino che l'appellante si sia effettivamente recato nel luogo convenuto. Al contrario proprio tale dato, letto in uno con il duplice dato obiettivo che L. era il principale interessato alla "spedizione punitiva" e che in ciascuna delle conversazioni sopra riportate, in cui B. lo ha sollecitato a recarsi in detto luogo e ad armarsi, egli non abbia replicato alcunché (ad esempio di non essere disponibile), impone di ritenere che i fatti andarono così come programmato e, dunque, con l'arrivo in loco dell'appellante.

- Ulteriore conferma di tanto rinviene dal contenuto delle intercettazioni ambientali numeri 83 e 84, tra D.S.D. e M.C.. Costoro - rimasti fuori dal processo, ma certamente addentro alle dinamiche oggetto del presente giudizio, come impone di ritenere la reciproca condivisione della necessità di cambiare i rispettivi numeri di telefono - dopo aver accennato al fatto che D. (ndr T.) fosse stato portato in ospedale da tale A., affermano che era "stato sparato anche A.", anch'egli colpito con un colpo di arma da fuoco, facendo infine espresso riferimento al carattere modesto dell'entità della ferita. I due parlano di un'imboscata e mostrano di essere a conoscenza delle modalità con cui F. era stato attirato nella trappola, facendo esplicito riferimento alla circostanza che questi fu attirato "sotto casa di una zia", che vi era una "parentela tra zie", e che, una volta giunto lì, l'avevano "scannato (...) scoppiato proprio". Che l'A. di cui si parla in questa conversazione sia F. lo si ricava dunque dal riferimento alle "due zie, imparentate tra di loro", come emerge dalle schede anagrafiche acquisite in atti; oltre che della modestia della ferita che, infatti, ben si concilia con quella effettivamente riportata dalla persona offesa. Per ciò che qui interessa, i due fanno chiaro riferimento al fatto che gli autori dell'aggressione erano quattro, tre dei quali senza passamontagna, tutti perfettamente conosciuti dalla persona offesa. Ciò che rende priva di pregio la tesi difensiva - che invece si fonda sul numero complessivo di tre aggressori - secondo la quale F. avrebbe fatto ai suoi amici i nomi dei suoi aggressori (tanto che si fa riferimento, nel corso delle telefonate, a B., R. e M.) e tra costoro non vi era il nome del L..

Del pari infondate le altre obiezioni difensive.

La difesa reitera nel gravame un'argomentazione già adeguatamente vagliata superata dal Tribunale e, segnatamente, la perfetta compatibilità tra l'epoca dell'aggressione ai danni del F. e il verbale di perquisizione domiciliare che L. subì il 3 novembre alle 14.00, redatto dai Carabinieri della Stazione Brindisi Centro, dallo stesso sottoscritto che - giusta la tesi difensiva - costituirebbe prova dell'impossibilità per l'appellante di trovarsi sul luogo del delitto e, cioè, di trovarsi in altro luogo della città in un'ora coincidente con l'aggressione. Come già chiarito dal giudice di primo grado, la coincidenza dei tempi non è affatto dimostrata, anzi è smentita dalla lettura dell'atto, ove si consideri che le operazioni di perquisizione ebbero inizio, come si legge nello stesso verbale, alle 11.40 presso l'abitazione del L., per terminare dopo un'ora; sicché l'orario indicato nella prima parte del verbale è chiaramente riferibile all'orario della stesura dell'atto e della susseguente, immediata sottoscrizione da parte dell'imputato.

Ciò vuole significare che, quando questi dunque ricevette le telefonate del B. (alle 14,08 e alle 14.11) le operazioni di perquisizione erano già abbondantemente terminate ed egli aveva anche firmato il relativo verbale già da una decina di minuti, sicché era libero da tale impegno. Ciò che è ulteriormente confermato dalla circostanza che, diversamente, nel ricevere le chiamate del B., l'appellante avrebbe in qualche modo espresso il suo impedimento a partecipare all'operazione, anche eventualmente dicendo di essere impegnato con i Carabinieri.

2. Ineludibile la conferma dell'affermazione di responsabilità del L., anche con riferimento al capo U), con riferimento al quale la difesa si è limitata a obiettare che le dichiarazioni dell'assistito non hanno costituito un intralcio alle investigazioni. Circostanza quest'ultima del tutto ininfluente ai fini della configurabilità del reato, integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, (si veda, in termini, Cass. Sez. 6, n. 9415 del 16.2.2016, Rv. 267276. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna della vittima di un'aggressione armata che, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni alle Forze dell'ordine sul luogo, sull'autore e sulle ragioni del ferimento).

3. Prive di pregio le scarne argomentazioni in tema di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi O), P) e Q) e quello di cui al capo U), non essendovi alcune elemento in atti (né la difesa l'ha fornito) sulla scorta del quale inferire una identità di disegno criminoso, intesa quale preventiva ideazione di quest'ultimo reato sin dalla commissione dei primi tre.

La doglianza in punto di trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità, non avendo la difesa indicato alcun elemento utile sulla scorta del quale questa Corte avrebbe dovuto pervenire ad una riduzione della stessa, soprattutto utili a superare la molteplicità e gravità dei precedenti di cui l'appellante è gravato e, tra questi, anche una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.-.

La posizione processuale di G.A.

1. L'affermazione di responsabilità dell'appellante - non è superfluo rammentarlo - si fonda su un'accurata ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata nelle pagg. da 22 a 36, cui si rinvia per tutto quanto non si dirà appresso.

Venendo al gravame e partendo dalle eccezioni in rito, la questione di nullità della sentenza per indeterminatezza dell'imputazione è intempestiva, prima ancora che infondata.

Sotto il primo profilo, diversamente da quanto affermato dalla difesa nel gravame, va detto che tale nullità ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p.-.

Inoltre è pacifico in giurisprudenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere la nullità ogniqualvolta l'imputato abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata. E' stato, in particolare, chiarito che non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi.

Ed è ciò che è accaduto nel caso che ci occupa, nel quale l'imputazione, pur non contenendo l'indicazione della specifica condotta in cui sarebbe consistito l'apporto concreto del G. alla commissione del reato contestatogli, descriveva l'imputato quale concorrente morale, così ponendolo certamente nella concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito.

Sicché - anche avuto riguardo alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la contestazione non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito - è evidente che la specifica condotta individuata dal Tribunale (consistita come si vedrà appresso nella promessa di aiuto) non può in alcun modo considerarsi estranea all'imputazione originaria, in quanto ricompresa nel fatto storico in essa delineato e, soprattutto, rientranti nell'ampio concetto di concorso morale contestato all'imputato.

Ciò che esclude altresì l'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa.

Il Tribunale, invero, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito deve indicare, con adeguata e logica motivazione, le prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

2. Neppure coglie nel segno la doglianza difensiva in ordine dell'ordinanza emessa il 25 ottobre 2019 con la quale il Tribunale ha proceduto al nuovo ascolto del teste m.llo P. e ha acquisita, all'esito dell'ascolto di questi, l'annotazione di P.G. in data 13.11.2017 limitatamente alla parte in cui riporta le foto del cellulare del P. (dal quale emergevano i contatti con G.). La difesa non ne fa una questione di nullità ovvero inutilizzabilità, quanto piuttosto si duole del fatto che proprio attraverso l'acquisizione in parola (avvenuta in limine, siccome avvenuta dopo la discussione del P.m. e prima di quella dei difensori) sono state provate circostanze rilevanti per l'Accusa.

E, tuttavia, si tratta di un'acquisizione svolta dal collegio nel pieno rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 507 e 523, comma 6, c.p.p. e, come tale, pienamente legittima.

3. Superate le questioni in rito, nel merito non può che ribadirsi la correttezza dell'affermazione del giudice appellato secondo cui la condotta di concorso morale del G. può e deve essere ravvisata nella promessa di aiuto, da prestarsi successivamente alla commissione materiale del reato, ma preventivamente fornita ai complici che, invero, vi facevano astratto affidamento e che in concreto se ne sono avvalsi.

Nel rinviare alla dettagliata motivazione contenuta nelle pagg. da 34 a 36 della sentenza appellata, è qui sufficiente ribadire come dalle conversazioni captate e dai rilievi del tracciato Gps è evidente che l'appellante è colui che:

- partecipa a tutte le attività del gruppo e, anzi, a lui è rimessa in prima battura la decisione sul viaggio che, secondo quanto L. dichiara al P., lungi dall'essere un viaggio di piacere (come sostenuto dal G. in sede di esame), era il naturale epilogo degli accordi presi prima di consumare la rapina, finalizzato ad allontanarsi da Brindisi;

- si trova con L. immediatamente prima della rapina ed è, infatti, da casa sua che P. preleverà quest'ultimo;

- tiene i contatti telefonici subito dopo la rapina;

- li ospita anche nei giorni successivi alla commissione del delitto;

- detiene cose pertinenti al reato e parte del profitto del reato, facendosi carico altresì di un tentativo di depistaggio sulla provenienza del denaro;

- utilizza un telefono di cui il gruppo si dota prima della trasferta a San Severo e che viene indifferentemente utilizzato da tutti i suoi componenti.

Immotivatamente la difesa insiste nella versione alternativa fornita dal G. sulla propria estraneità ai fatti e, soprattutto, nell'assenza di elementi dai quali desumere la preventiva promessa di aiuto fornita ai correi che, al contrario, è resa evidente dal duplice elemento dell'automatismo della condotta dei soggetti coinvolti nella rapina e nella partecipazione del G. a una parte dei proventi della stessa.

Sotto il primo profilo assume particolare rilievo la circostanza che non appena la telefonata tra G. e P. ha inizio, i due non si salutano, né si scambiano alcun convenevole, ma il primo fornisce la descrizione precisa del punto dove il secondo dovrà fermarsi per prelevare M. e R.. Ciò che acquista ulteriore capacità dimostrativa in senso accusatorio ove si rammenti che i due si erano già sentiti poco prima e P. si era recato a prelevare il L. a casa del G. e ove si tenga conto altresì che il luogo dal quale P. preleverà i correi, come indicato dal G., è quello nel quale l'indomani verranno ritrovate l'autovettura e l'arma utilizzate dai rapinatori.

A ciò s'aggiunga il ritrovamento a casa del G. non solo del passamontagna utilizzato nel corso dell'azione delittuosa, ma soprattutto di parte della refurtiva e, segnatamente, la somma di 10.000,00 Euro rinvenuti in sede di perquisizione.

In questa sede la difesa ha tentato di riproporre una tesi - quella della rinvenienza del denaro da vincite da giocate essendo G., affetto da ludopatia - già articolatamente smentita dal Tribunale alle pagine da 32 a 34, cui si rinvia integralmente, non senza ribadire che con riferimento a questo tema l'appellante ha fornito spiegazioni differenti, essendo cristallizzato che egli avesse sulle prime tentato, con la complicità del padre, di far apparire tale somma di pertinenza della compagna, salvo poi a spiegare la circostanza con vincite di gioco.

4. Ineludibile, sulla scorta delle risultanze di prova, la riaffermazione della responsabilità del G. anche per i residui reati di cui ai capi X) e C2).

La responsabilità per il reato di porto illegale delle armi utilizzate per la rapina, la responsabilità del G. si fonda sul suo ruolo di concorrente e nella logica circostanza che l'uso delle stesse quam minime per esercitare minaccia - avuto riguardo all'obiettivo oggetto della rapina (un portavalori il cui carico è difeso da guardie giurate armate) - è stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio dall'appellante, pur di realizzare l'obiettivo concordato con i correi.

Quanto alla responsabilità per la detenzione dell'arma di cui al capo C2), v'è da dire che la stessa è stata rinvenuta nell'abitazione del G. e che riposa sulla sola parola di questi - che com'è noto ha diritto al mendacio - la sua inconsapevolezza della circostanza che i complici R. e M. detenessero una pistola.

5. Va confermato infine il trattamento sanzionatorio, congruamente parametrato dal primo Giudice in misura non discostantesi sensibilmente dal minimo edittale, in considerazione della gravità dei fatti. Gravità sulla scorta della quale viene qui ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di segni positivi e, come già detto a proposito del F., in assenza di situazioni e circostanze particolari (rintracciabili negli atti ovvero segnalate dalla difesa, tale non potendo essere lo stato d'incensuratezza) che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato.

P.Q.M.

La Corte, letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 25.10.2019, appellata da F.A., G.A. e L.A. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Termine di giorni novanta per la motivazione.

Conclusione
Così deciso in Lecce, il 22 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2021.

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