e supportando durante tutto il suo svolgimento l'azione criminosa dei rapinatori, aveva concorso alla realizzazione della rapina della somma di Euro 15.829.749,00 della quale si erano impossessati i suoi complici nei locali della filiale di (OMISSIS) della BTV Battistolli S.p.A. sita all'interno del centro (OMISSIS), concorrendo, altresì, alla commissione degli ulteriori reati di ricettazione e porto abusivo di armi e munizionamento. ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Presidente -
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero - Consigliere -
Dott. CIANFROCCA P. - Consigliere -
Dott. COSCIONI G. - Consigliere -
Dott. DI PISA F. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI PISA FABIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato VIGNOLA ROMOLO, in difesa di P.F., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La corte di appello di Napoli, con sentenza in data 24 Maggio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13/03/2017 rideterminava la pena a carico di P.F. in relazione ai reati contestati di rapina aggravata, ricettazione e violazione della normativa in materia di armi in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa.
La corte territoriale, nel disattendere le censure formulate dall'appellante, confermava la ricostruzione operata dal giudici di primo grado i quali avevano ritenuto comprovato che l'imputato, guardia giurata addetta al caveau teatro degli eventi, quale "basista" fornendo informazioni logistiche per eludere i controlli di sicurezza e supportando durante tutto il suo svolgimento l'azione criminosa dei rapinatori, aveva concorso alla realizzazione della rapina della somma di Euro 15.829.749,00 della quale si erano impossessati i suoi complici nei locali della filiale di (OMISSIS) della BTV Battistolli S.p.A. sita all'interno del centro (OMISSIS), concorrendo, altresì, alla commissione degli ulteriori reati di ricettazione e porto abusivo di armi e munizionamento.
2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, deduce violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) nonchè carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati.
Lamenta che la corte di merito, senza valutare adeguatamente l'intero quadro probatorio e pur in presenza di molteplici elementi contraddittori, avevano confermato il giudizio di responsabilità ritenendo sufficienti alcuni elementi concernenti il presunto comportamento anomalo assunto dal P. nel corso della vicenda delittuosa in questione documentato dalle video riprese, non tenendo conto che, rispetto agli stessi, la difesa aveva fornito una spiegazione plausibile sul piano fattuale e logico.
La difesa dell'imputato, nel richiamare analiticamente i singoli elementi indiziari valorizzati dalla corte di appello, assume che gli stessi erano stati oggetto di una lettura erronea e contraddittoria da parte dei giudici territoriali che avevano finito per travisare i dati probatori valorizzando indizi privi della certezza, gravità e precisione ex art. 192 c.p.p. ed al contempo non avevano fornito una specifica risposta ai motivi di appello.
Assume, poi, che i giudici di merito non avevano tenuto conto delle clamorose discrasie emerse dalle dichiarazioni dei diversi testi escussi evidenziate dalla difesa ed avevano trascurato di considerare le puntuali contestazioni difensive che avevano, fra l'altro, evidenziato la rilevanza probatoria degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati sul telefono cellulare, asseritamente usato dall'imputato durante gli accadimenti per contattare i complici, al fine di inficiare la prova della riferibilità dello stesso al P..
Osserva che la corte di appello aveva proceduto in maniera del tutto assertiva a valorizzare singoli elementi della condotta dell'agente senza porli in correlazione logico-probatoria con il contesto ambientale all'interno del quale si erano verificate le condotte delittuose non comprendendosi come, in mancanza di un regolamento interno che imponesse ai singoli addetti le condotte e le operazioni di sicurezza da compiere, si potesse stabilire ciò che fosse anomalo rispetto alle regole da seguire.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione sul punto è totalmente generica.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è da ritenere proposto per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato.
2.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214).
Premesso che la previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato, deve rilevarsi che l'imputato ha riproposto le tesi difensive già sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi.
Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta, dunque, formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la responsabilità dell'imputato a titolo di concorso valutata sulla scorta di una molteplicità di dati indiziari analiticamente richiamati ai ff. 55-72 della sentenza di primo grado nonchè nella sentenza di secondo grado ai ff. 4-6, chiarendosi che da tutta una serie di elementi gravi, precisi e concordanti era emerso, in modo univoco, il comportamento agevolatore indispensabile ai fini della riuscita del colpo posto in essere dall'imputato.
Deve, pure, osservarsi che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
Occorre, inoltre, ricordare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
Orbene a fronte di tali argomentazioni parte ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente tutti gli elementi probatori acquisiti, valorizzandone solamente alcuni e che i giudici di merito non avrebbero considerato una serie di "discrasie" emerse dalle deposizioni testimoniali nonchè da altri dati probatori quali le risultanze accertamenti tecnici irripetibili effettuati sul telefono cellulare.
Trattasi, pervero, di censure che appaiono meramente reiterative, generiche ed in fatto mirando sostanzialmente il ricorrente ad una ricostruzione dei fatti la cui plausibilità è stata esclusa dalla corte di appello con una motivazione adeguata e priva di cesure logiche.
Va precisato che non è, invero, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", sicchè le deduzioni di parte ricorrente si appalesano prive di pregio alcuno limitandosi la stessa a prospettare una mera lettura alternativa degli accadimenti.
Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati.
La Corte territoriale si è correttamente attenuta al suddetto procedimento, sicchè, anche sotto questo profilo, non si ravvisano vizi censurabili in sede di legittimità nelle argomentazioni delle sentenze laddove sono stati ritenuti comprovati.
In conclusione non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità del'imputato oltre ogni ragionevole dubbio in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, nè alcuna violazione delle norme richiamate nè la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure formulate con il suddetto motivo, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito appaiono proposte per motivi non consentiti e, comunque, del tutto infondate.
3. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.1. Occorre rilevare, in primo luogo, che i giudici di merito, nel negare tali attenuanti hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando la particolare gravità dei fatti contestati.
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza anche sul punto è immune da censure.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020
