Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 27/02/2019) 29/03/2019, n. 13854 SENTENZA

Mercoledì, 27 Febbraio 2019 19:46

Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 27/02/2019) 29/03/2019, n. 13854 SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. APRILE Stefano - Consigliere -

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.C., nato a (OMISSIS);

C.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso di F.C. e per l'inammissibilità del ricorso di C.S..

udito il difensore:

L'avvocato SUTICH ROBERTO, difensore delle parti civili COOPSERVICE SOC.COOP, PI.MA.GI. e P.M., conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

L'avvocato ROCCHI Pierluigi, difensore della parte civile PA.GI., si associa alle richieste del P.G. di udienza.

L'avvocato VITI GIANFRANCO, difensore delle parti civili P.A., PR.MA., p.a. e PR.AN., conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese.

L'avvocato RUSSO SEBASTIANO, anche in sostituzione dell'avvocato PROIETTI DARIO, entrambi difensori di C.S., conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PORCELLI ANGELA, in difesa di F.C., conclude per l'accoglimento del ricorso.

Alle ore 12.00, l'udienza è sospesa per riprendere alle ore 12.10
Svolgimento del processo

1. La Corte di assise di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise ha condannato F.C. e C.S.:

la prima, alla pena di anni trenta di reclusione per i delitti di omicidio in danno di P.S. (capo A), di tentato omicidio in danno di Pa.Gi. (capo B) e di tentata rapina a mano armata (capo C), tutti commessi in (OMISSIS) in concorso con il marito S.M., che ne fu l'esecutore materiale e che è stato giudicato separatamente, oltre che del delitto di falso materiale del permesso rilasciato per un colloquio con il predetto S.M., detenuto in relazione agli indicati fatti criminosi, fatto commesso in (OMISSIS) (capo G);

il secondo, C.S., alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale (capo F), consistito nell'aiutare S.M. ad eludere le investigazioni relative ai menzionati fatti criminosi, fatto commesso in (OMISSIS).

1.1. La mattina del (OMISSIS), intorno alle ore 6,55 nell'area antistante il supermercato (OMISSIS) di via (OMISSIS), un uomo travisato da passamontagna esplose alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo sia di P.S., guardia giurata, al fine di impossessarsi dell'incasso del supermercato, circa Euro 27.000,00, che la vittima - deceduta circa due mesi dopo a causa di quelle ferite - stava sistemando dentro il furgone portavalori, sia contro Pa.Gi., l'altra guardia giurata che, benchè colpito, riuscì comunque a reagire, fece a sua volta fuoco e costrinse l'aggressore ad andar via.

Sulla base di quanto rivenuto nell'immediatezza, in particolare un passamontagna abbandonato, dell'analisi dei dati del traffico telefonico rilevato quella mattina sul luogo dei fatti e, successivamente, delle intercettazioni telefoniche che furono disposte, l'aggressore fu individuato in S.M., anch'egli guardia giurata, che prestava servizio presso un istituito bancario posto nelle vicinanze del bar gestito da C.S..

Dai servizi di intercettazione svolti prima di giungere al fermo fu accertato che C.S., nel cui esercizio commerciale si erano recati alcuni ufficiali di polizia giudiziaria per prelevare la tazzina da caffè utilizzata da S.M., aveva avvisato immediatamente quest'ultimo di quanto appena prima era accaduto, ossia del prelievo della tazzina ad evidenti fini di indagine.

S.M. è stato quindi giudicato, in separato procedimento e condannato con sentenza ormai irrevocabile, per essere stato l'esecutore materiale del tentativo di rapina, dell'omicidio e del tentativo di omicidio, sentenza acquisita al processo.

1.2. All'esito delle indagini per l'individuazione dei complici di S.M., e poi nei due gradi del giudizio di merito, si è accertato che l'odierna imputata, circa tre anni prima dei fatti e al fine di poter controllare la vita sentimentale del marito che aveva in passato avuto relazioni extraconiugali, aveva dato vita ad una messinscena, inventando dal nulla l'esistenza di alcuni personaggi, tali R.D., in servizio presso la Polizia di Stato, e il di lui fratello, R.A., imprenditore alle cui dipendenze aveva fatto credere al marito di lavorare.

In questo modo era riuscita a conquistarsi la fiducia del marito sotto le false vesti di D. il poliziotto; aveva infatti iniziato ad intrattenere con il marito, per mezzo di mail e messaggi telefonici che apparentemente avevano come autore e destinatario D. il poliziotto, un rapporto confidenziale importante.

F.C. aveva avuto necessità, per portare avanti la messinscena, di dare un volto all'immaginario amico D. e al di lui fratello, e per questa ragione aveva coinvolto, tra la fine del 2009 e l'inizio del 2011, Si.En. e, poi, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, anche il di lui fratello A., chiedendo ed ottenendo da loro che interpretassero, in qualche occasione di incontro personale con il marito, il ruolo dei fratelli R.D. e A..

A tal fine l'imputata aveva organizzato qualche incontro tra D. il poliziotto e il marito, avendo cura di informare ben bene il primo, dandogli istruzioni scritte per renderlo edotto di particolari e dettagli che potessero rendere credibile l'inganno.

Questa commedia - così ha scritto la Corte di assise di appello -, inizialmente finalizzata al controllo della vita sentimentale del marito, fu poi il contesto che consentì all'imputata di istigare il marito alla commissione dei delitti di cui si è detto, probabilmente da quando quest'ultimo ricevette da C.S. là proposta di prendere parte ad alcune rapine. Le proposte di quest'ultimo erano che egli avrebbe procurato i complici per la materiale esecuzione delle rapine; S., quale guardia giurata, avrebbe avuto il compito di dare informazioni e di non reagire di fronte ai malviventi; D. il poliziotto avrebbe fatto in modo che le pattuglie delle Forze dell'ordine presenti nelle zone interessate dalle rapine si spostassero in altra.

1.3. La Corte di assise di appello, così riassunta la vicenda sì come ricostruita in primo grado, ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria diretta all'accoglimento di istanze probatorie già proposte nel giudizio dinnanzi alla Corte di assise.

In particolare, non ha accolto, ritenendo la completezza dell'istruzione dibattimentale:

- la richiesta di perizia balistica, rilevando che sulla traiettoria dei proiettili e sulla posizione dello sparatore e della vittima ha riferito il consulente medico-legale, secondo cui essa non può essere accertata con certezza per la stretta dipendenza dai movimenti che i due corpi fecero in quel frangente;

- la richiesta di perizia medico-legale, evidenziando che il consulente tecnico del p.m. ha già dato spiegazione della causa della morte, senza che siano state formulati rilievi difensivi idonei a far ritenere necessario l'approfondimento;

- la richiesta di confronto tra S.M. ed Si.En. e tra S.M. ed Si.An., i due soggetti che si prestarono, richiesti dall'imputata, alla messinscena; e la richiesta di confronto tra l'imputata ed Si.En. e An., osservando che, come rilevato dal primo giudice, il contrasto tra le dichiarazioni non è suscettibile di risoluzione per mezzo del richiesto atto di prova;

- la richiesta di ricognizione o riconoscimento da parte dei testimoni della difesa, ossia pa.lu. e T.M., di Si.En., allo scopo di dimostrare che quest'ultimo incontrò in diverse occasioni S.M. nei pressi dell'abitazione di (OMISSIS), circostanza che si porrebbe in contrasto con quanto riferito da Si.En., per il quale invece i contatti di persona con S. furono pochi, e uno soltanto presso l'abitazione di quest'ultimo;

- la richiesta di perizia sugli apparati radiomobili in sequestro, in particolare sul cellulare Nokia che ospitò l'utenza (OMISSIS), quella che fu in stretto e frequente contatto con l'utenza (OMISSIS) di S. proprio prima e dopo la commissione dei fatti criminosi, avanzata al fine di accertare se vi furono manomissioni del sistema operativo installato o se virus informatici alterarono il corretto funzionamento dell'apparato.

Su quest'ultimo punto la Corte ha rilevato che l'imponente materiale probatorio, consistente sia nelle testimonianze degli investigatori, che svolsero gli accertamenti sul traffico telefonico, sia nella consulenza tecnica della difesa e nella perizia disposta dalla Corte di assise, consente di pervenire alla decisione senza alcuna necessità di approfondimento.

1.4. Ha quindi, nel merito, confermato l'assunto del giudice di primo grado, ossia che le prove a carico consegnano fatti certi.

La scheda telefonica (OMISSIS) fu acquistata qualche tempo prima dei fatti, per il tramite di tale Z., dall'imputata, e il telefono che utilizzò la numerazione (OMISSIS) in un periodo prossimo e coincidente agli episodi in imputazione fu trovato, dopo la commissione degli stessi, nella borsa dell'imputata.

La scheda telefonica (OMISSIS), in uso al complice del S., e la scheda telefonica (OMISSIS), in uso a F.C., impegnarono, nel periodo compreso tra e il 24 ottobre 2012, le stesse celle o celle adiacenti in momenti concomitanti e prossimi.

Il ruolo di concorrente morale (istigatore) dell'utilizzatore della scheda (OMISSIS) e del telefono rinvenuto in possesso dell'imputata si desume dai messaggi che furono scambiati, anche se sono stati recuperati con qualche incompletezza e appaiono talvolta frutto di mix.

Il ruolo di complice dell'utilizzatore della scheda (OMISSIS) è stato confermato da S.M. che, nel confessare di aver commesso i fatti insieme a tale R.D., il poliziotto dei ROS, ha detto che, al momento della rapina, scambiò messaggi con quest'ultimo, utilizzando l'utenza (OMISSIS), e che il complice aveva la scheda (OMISSIS) e con i suoi messaggi lo tranquillizzava, cosa che fece per l'intera mattinata.

1.5. La Corte di assise di appello ha poi escluso l'incidenza causale autonoma, nel processo patologico che portò alla morte della vittima P.S., del batterio acinetobacter baumannii, contratto dalla vittima nel corso della degenza ospedaliera. Ha sul punto osservato che esso è uno dei tanti batteri che si possono sviluppare quando c'è lesione intestinale.

A giudizio della Corte di assise di appello, se il batterio fu contratto prima del ferimento, esso non ebbe all'evidenza alcun rilievo, trattandosi di causa preesistente; se fu contratto dopo, costituì una concausa sopravvenuta, inquadrabile, siccome complicanza derivata dalla lesione dell'intestino, in una successione normale di accadimenti.

1.6. La Corte di assise di appello ha infine osservato che le stesse modalità di esecuzione della rapina implicano la neutralizzazione fisica delle guardie giurate, dimostrando che l'imputata agì, quale concorrente morale, con dolo diretto, nella forma del dolo alternativo, rappresentandosi e volendo indifferentemente la morte o il grave ferimento delle due guardie giurate, quale strumento per realizzare lo scopo di impossessamento del denaro custodito nella cassa continua del supermercato.

Ha aggiunto che dalle testimonianze rese dalle persone presenti alla sparatoria, ivi compresa la guardia giurata rimasta ferita, non risulta che S.M., prima di fare fuoco, ebbe a pronunciare la frase "fermi o sparo", cosa peraltro che sarebbe stata illogica dato che le persone intimate erano due guardie giurate, con lo scopo precipuo di difendere l'incasso in denaro da rapine.

E' rimasta pertanto smentita la tesi che S. e F. si fossero rappresentati e avessero voluto soltanto le minacce contro le guardie giurate,e che l'omicidio si debba addebitare a titolo di colpa ex art. 116 c.p..

1.7. Quanto al delitto di falsificazione del permesso di colloquio, di cui al capo G), la Corte di assise di appello ha affermato che il documento esibito il 21 dicembre 2012 dall'imputata presso la Casa circondariale di detenzione del marito era la fotocopia di un atto originale, sulla quale fu modificato il nome della persona autorizzata al colloquio, originariamente quello di S.P., padre di M., poi sostituito con quello dell'imputata.

S.P. riferì di essere stato lui l'autore in buona fede della sostituzione del nome, in ciò autorizzato dal funzionario addetto al rilascio dei permessi, perchè lui aveva chiesto il permesso a nome della nuora e il funzionario aveva errato nel comporre il permesso.

Resta però che l'originale dell'atto non è stato trovato e che all'imputata è stata sequestrata una copia, a dimostrazione che questa era a conoscenza o comunque si era accorta della falsificazione e, facendo la fotocopia dell'atto artefatto, cercò di attenuare la visibilità delle correzioni.

1.8. In ordine poi alla posizione di Cu.Sa. ha affermato la correttezza della qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento personale, atteso che la fattispecie di cui all'art. 379-bis c.p., che secondo la difesa sarebbe stato corretto contestare in sostituzione, ha natura meramente residuale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di F.C., articolando più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio per omessa acquisizione di prove decisive e difetto di motivazione.

La sentenza è manifestamente illogica nell'affermare la superfluità della perizia per accertare la dinamica dei fatti, della sparatoria. Se, come asserito, vi fu un conflitto a fuoco, sarebbe stato necessario approfondire le modalità di verificazione del conflitto medesimo per stabilire se vi fu oppure no l'animus necandi.

E' poi carente di motivazione in ordine all'incidenza causale sulla morte della vittima dell'agente patogeno acinetobacter baumannii contratto giorni dopo il ricovero in ospedale.

La Corte di assise di appello avrebbe dovuto disporre perizia sul punto.

E' parimenti carente nella parte in cui afferma che il confronto, richiesto dalla difesa, tra S., Si. e F. non sarebbe capace di risolvere il contrasto tra le dichiarazioni da costoro rese; e nella parte in cui nega che la ricognizione ad opera delle testimoni pa. e T. - per verificare se la persona indicata come D. sia identificabile in Si. -avrebbe potuto avere utilità probatoria.

Ancora, la sentenza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui non accoglie la richiesta difensiva di accertamenti peritali sugli apparati radiomobili in sequestro, in particolare il telefono Nokia che ospitò la numerazione (OMISSIS), al fine di accertare quali contatti, e in che periodo, ebbe con l'utenza (OMISSIS).

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Nessuno degli elementi considerati in sentenza ha idoneità probatoria per dimostrare che la ricorrente abbia fatto uso dell'utenza (OMISSIS) e dell'indirizzo mail gestito da " D." nei rapporti con S..

Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto disporre un accertamento tecnico sulla causa della morte in presenza dell'agente patogeno individuato dal medico legale in sede di autopsia. Esso costituisce causa sopravvenuta, da sola sufficiente, a determinare l'evento morte.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato come quinto) ha dedotto carenza di motivazione in punto di riconoscimento del dolo, nella forma del dolo eventuale, di omicidio, perchè la Corte di assise di appello ha trascurato il fatto che il S., secondo quanto da lui dichiarato, intimò, prima di sparare, il "fermo o sparo" ed esplose il colpo solo a fronte del tentativo di reazione della guardia giurata P.. E' evidente che la volontà fu di rapinare e non di uccidere.

La Corte di assise di appello ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del reato di tentato omicidio a carico del Pa., a fronte di elementi che consentivano di valutare la sussistenza del reato di lesioni personali volontarie.

Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione dell'aggravante della premeditazione, dato che è assente la prova dell'istigazione della ricorrente nei confronti del coniuge.

La sentenza impugnata fa coincidere l'adesione all'organizzazione della rapina con la preordinazione dell'omicidio.

La motivazione non è congrua nemmeno in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p..

Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di falso. La responsabilità è stata affermata nonostante non sia stato accertato chi abbia effettivamente alterato il permesso.

Con il settimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione del quantum di pena.

3. Ha proposto ricorso anche il difensore di Cu.Sa., che ha dedotto vizio di violazione di legge. La qualificazione in termini di favoreggiamento personale della condotta tenuta dal ricorrente è errata, dovendosi aver riguardo alla fattispecie di cui all'art. 379-bis c.p., che punisce coloro i quali rivelino indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, apprese per aver partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso. Cu.Sa. assistette al compimento di un atto di indagine, il sequestro a fini di prova della tazzina da caffè, a nulla rilevando che di tale atto non sia stato redatto verbale o, meglio, che di tale verbale non sia traccia in atti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso di F.C. non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Preliminarmente all'esame dei motivi del ricorso deve essere presa in considerazione la sollecitazione difensiva alla valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in udienza.

La difesa di F.C., dopo che la Corte ha rigettato, con separata ordinanza, la richiesta di rinvio dell'udienza, finalizzata a dar modo all'imputata, in stato di detenzione domiciliare, di poter presenziare al dibattimento, ha dedotto, depositando memoria, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 610, 613 e 614 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 10, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui non consentono all'imputato di presenziare all'udienza dinnanzi alla Corte di cassazione, qualora esprima la volontà di essere presente.

1.1.1. La questione è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di cassazione con una pronuncia ormai datata. Si dichiarò, sotto la vigenza del codice di rito del ‘30 poco prima che prendesse vigore l'attuale codice, la manifesta infondatezza della questione "di legittimità costituzionale dell'art. 536 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui tale norma non prevede la presenza dell'imputato all'udienza innanzi alla Corte di cassazione previa sua citazione." Si disse allora che "il concetto di assistenza difensiva non si identifica necessariamente in quello di presenza personale dell'imputato nel giudizio, ma va inteso come inderogabile garanzia della possibilità di difesa, che nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione è ampiamente assicurata attraverso il riconoscimento e la tutela allo interessato di vari diritti processuali connessi, appunto, alla assistenza difensiva (nomina difensore a chi non abbia nominato un difensore di fiducia, avvisi e notifiche ai difensori ex artt. 531, 533 e 534 c.p.p., presentazione di istanza, memorie, documenti)" - Sez. 1, n. 15479 del 22/03/1988, dep. 1989, Fochetti, Rv. 182483 -.

Quella valutazione merita di essere ribadita.

Il giudizio di legittimità ha infatti caratteristiche particolari che rendono pienamente compatibile con il sistema costituzionale e sovranazionale di garanzie difensive l'omessa previsione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza.

Nel giudizio di cassazione manca ogni attività istruttoria ed oggetto della decisione non è la vicenda che dà contenuto all'imputazione ma la sentenza impugnata, nei limiti stringenti di una devoluzione per mezzo di uno strumento di impugnazione a critica vincolata al catalogo normativo, tassativo, di vizi deducibili.

E' allora essenziale che il diritto di partecipazione sia assicurato, come è, alla difesa tecnica, non potendo ipotizzarsi spazio alcuno per l'esplicazione nella sede di legittimità della difesa materiale.

1.1.2. Anche la giurisprudenza della Corte Europea ha giustificato il ridimensionamento che il diritto di autodifesa patisce nel giudizio di cassazione, sotto l'aspetto del non riconoscimento del diritto di partecipazione personale, ponendo attenzione all'assenza in capo al giudice di legittimità del potere di valutazione delle prove e di compiere apprezzamenti di merito - Corte Edu, 17 gennaio 2008, Abbasov c. Azerbaijan che ha ritenuto la violazione dei diritti di cui all'art. 6 della Convenzione ma per il fatto che l'imputato, non avendo avuto notizia dell'udienza, non era stato messo nelle condizioni di predisporre la difesa innanzi alla Corte suprema -.

In altra precedente occasione la Corte Europea, con riguardo al sistema processuale francese, ha escluso che la mancanza del diritto dell'imputato di partecipazione personale al giudizio di cassazione potesse risolversi in una violazione dei diritti del giusto processo, in quanto quel giudizio coinvolge soltanto questioni di diritto e presenta aspetti di spiccata tecnicità - Corte Edu, 8 luglio 2003, Fontane e Bertin c. Francia -.

1.1.3. La questione di costituzionalità prospettata dalla difesa è pertanto manifestamente infondata.

1.2. Il primo motivo è infondato. La Corte di assise di appello ha correttamente premesso che le richieste difensive di rinnovazione istruttoria si collocano nell'ambito dell'art. 603 c.p.p., comma 1, perchè avevano ad oggetto la riassunzione di prove già acquisite nel precedente grado di merito o di prove nuove ma non sopravvenute a quel giudizio nè conosciute successivamente alla conclusione dello stesso.

Ha quindi aggiunto che, secondo la puntuale previsione di legge, quelle richieste difensive meritavano di essere accolte a condizione che il giudice dell'impugnazione non fosse in grado di decidere allo stato degli atti.

L'assenza di questo necessario presupposto è stata ben spiegata dalla Corte di assise di appello, che ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali il materiale probatorio già acquisito non presentava segni di incertezza o insufficienza sì da determinare quell'impossibilità di decidere che costituisce - si ribadisce - il presupposto necessario per rinnovare l'istruzione.

1.2.1 Quanto alla richiesta di una perizia balistica è del tutto logica la motivazione contenuta in sentenza circa l'esistenza di un conflitto a fuoco, come è desumibile dal rinvenimento di un proiettile all'interno di una civile abitazione ubicata dalla parte opposta del supermercato e dalle dichiarazioni dei testimoni, Pa. e B. (fl. 46-47), senza necessità di dover accertare altro, ammesso che sia possibile determinare l'esatta posizione dello sparatore e delle vittime (fl. 46). La tesi difensiva per la quale la ricostruzione della dinamica della sparatoria avrebbe consentito di valutare l'insussistenza dell'animus necandi è stata del resto ampiamente esaminata e se ne è con compiutezza di argomenti motivata l'infondatezza (v., infra, da 1.5.2. a 1.5.5.) 1.2.2. In ordine alla richiesta di perizia medico-legale la Corte di assise di appello ha motivato il rigetto con le argomentazioni utilizzate per rigettare lo specifico ulteriore motivo con cui la difesa ha lamentato che, nel determinare le cause della morte, fu trascurato il quadro infettivo determinato dal batterio acinetobacter baumannii.

Sul punto la sentenza impugnata ha, con adeguatezza di ragionamento, confermato le conclusioni del primo giudice.

La morte fu determinata, come da accertamento autoptico, da un'insufficienza cardiocircolatoria terminale, epilogo di una gravissima situazione clinica a cui concorsero un complesso di lesioni a valenza emorragica e a valenza settica (fl. 97). Il batterio contratto dalla vittima è uno dei tanti che possono svilupparsi in caso di lesioni intestinali, proprio quelle che furono causate dal colpo sparato dall'imputato, che attraversò il colon con fuoriuscita nella cavità addominale di materiale fecale (fl. 97).

Da qui la conclusione, del tutto logica, che, pur ad ammettere una incidenza causale del batterio, si trattò di una complicanza delle lesioni causate dal colpo di arma da fuoco e quindi di una conseguenza, essa stessa, della condotta dell'imputato.

Ha poi aggiunto che, anche a voler ritenere che il batterio, pur rilevato a distanza di circa quattro giorni dal ricovero, fosse già presente, quindi preesistesse alla condotta incriminata, deve ritenersi irrilevante sul piano della produzione causale in assenza di un qualunque collegamento con l'esito mortale, giusta la previsione dall'art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, anche se indipendenti, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento.

Si può ora meglio dire che la regola codicistica della causalità comporta l'esistenza del nesso causale tra condotta umana ed evento pur quando concorrano concause preesistenti, perchè se può affermarsi che la condotta è causa dell'evento non assumono rilievo i fattori concomitanti concausali.

1.2.3. Circa la richiesta di confronto le motivazioni del rigetto sono congrue e per nulla illogiche. La Corte di assise di appello ha formulato un plausibile giudizio prognostico di utilità del mezzo di prova e ne ha ritenuto l'inutilità assumendo, ragionevolmente, che le contrapposte versioni dei fatti, da un lato quella di S. e della F. e, dall'altro, quella dei fratelli Si., non avrebbero potuto trovare nel confronto tra i dichiaranti una modalità di soluzione (fl. 47).

1.2.4. Ed anche in ordine alla richiesta di ricognizione personale di Si.En. ad opera delle testimoni della difesa, pa.lu. e T.M., le motivazioni della sentenza impugnata sono immuni da censure. La Corte di assise di appello ha spiegato che la descrizione fatta da Pa.Lu. del soggetto che nell'ipotesi difensiva dovrebbe essere Si.En. contrasta con quella fornita da To.Gi., madre di F.C., che ebbe certamente contatti con Si.An. in occasione del battesimo del nipote Ma., il che ragionevolmente rendeva irrilevante la richiesta ricognizione, tenuto anche conto del tempo trascorso dai fatti. Quanto a T.M., ha proseguito la sentenza impugnata, questa ha genericamente dichiarato di aver visto S., il 5 ottobre 2012, con un uomo, di cui però non ha fornito una descrizione, sicchè è logico concludere, come ha fatto la Corte di assise di appello, che l'eventuale ricognizione, a distanza di tempo, non può essere ritenuta indispensabile (fl. 48).

1.2.5. Circa poi la richiesta perizia sul traffico telefonico tra le utenze (OMISSIS) e (OMISSIS), anche sotto il profilo dell'arco temporale interessato, la Corte di assise di appello ha dato ampia ed esaustiva motivazione sulle ragioni del rigetto, con le stesse argomentazioni utilizzate per fondare il giudizio di responsabilità in termini tale da dare conto di risultati di prova che superano ogni ragionevole dubbio. Ha pure illustrato le ragioni per le quali non ha accolto la richiesta di perizia per la verifica di eventuali manomissioni del sistema operativo installato sul cellulare Nokia che ospitò la scheda (OMISSIS) o l'esistenza di virus che alterarono il corretto funzionamento dell'apparato (fl 78).

Va pertanto ribadito il principio secondo cui "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." - Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 -.

1.3. Il secondo motivo è infondato e le ragioni della sua infondatezza danno conto anche di quelle sottese all'infondatezza della doglianza in ordine al diniego della perizia sugli apparati radiomobili in sequestro, in particolare sul telefono Nokia che ospitò la numerazione (OMISSIS), alla luce delle risultanze della consulenza di parte relativamente all'analisi e accertamento tecnico sull'utenza (OMISSIS) sulla disponibilità di S.M..

1.3.1. Un dato di particolare significato, che la sentenza impugnata ha posto in evidenza, è che la scheda (OMISSIS) fu acquistata da F.C. per il tramite di tale Z., con l'ulteriore specificazione che il telefono cellulare, che utilizzò la numerazione (OMISSIS) nel periodo prossimo e coincidente con quello dei fatti in imputazione, fu trovato nella borsa dell'imputata all'esito di una perquisizione domiciliare.

Ha poi completato la descrizione del corredo probatorio l'osservazione che la scheda (OMISSIS) e quella (OMISSIS), in uso a F.C., impegnarono le stesse celle, o stesse adiacenti, nel periodo compreso tra l'1 e il 24 ottobre 2012 (fl. 49).

Su questo punto la sentenza impugnata ha dato adeguata ed esaustiva risposta ai rilievi difensivi fondati essenzialmente sui risultati della consulenza di parte dell'ing. Re..

Ha così spiegato che gli episodi in cui, ad avviso del consulente di parte, le numerazioni "potrebbero essere lontane" impegnando celle diverse, sono in realtà casi in cui si verificarono sovrapposizioni di zone di copertura da parte di celle adiacenti o limitrofe (cfr. i puntuali rilievi alle deduzioni difensive da fl. 70 a fl. 77).

E' rimasta allora confermata la conclusione che le utenze (OMISSIS) e (OMISSIS) furono detenute dalla medesima persona, ossia da F.C., anche perchè l'utenza (OMISSIS), in uso ad Si.En., produsse un traffico geograficamente distante ed autonomo (fl. 69).

1.3.2. In apprezzabile coerenza con un percorso ricostruttivo logico, la Corte di assise di appello ha anzitutto dato conto delle ragioni che fondano l'affermazione che il complice di S.M. utilizzò l'utenza (OMISSIS): ciò emerse sin da subito, dall'analisi dei tabulati telefonici relativi alla zona di commissione dei delitti, nell'arco temporale in cui avvennero la rapina e il duplice fatto di sangue.

Le due utenze, (OMISSIS) e (OMISSIS), produssero un traffico telefonico anomalo con scambio di un numero rilevante di messaggi, pari a circa novantadue in un'ora e mezza, impegnando, la prima, la cella del luogo dei fatti e, la seconda, la cella della zona ove è ubicata l'abitazione dei coniugi S.- F. (fl. 51).

Un riscontro probatorio importante all'affermazione dell'esistenza di un complice nell'utilizzatore della scheda (OMISSIS) fu dato, a otto giorni dai fatti, dai risultati delle intercettazioni nel periodo dal 22 al 24 ottobre 2012, giorno in cui S. fu sottoposto a fermo. In quel breve lasso temporale le due utenze si scambiarono numerosi messaggi sms, con i quali l'utilizzatore della scheda (OMISSIS) tranquillizzava e confortava S., spaventato dalle indagini in corso, assicurando che si sarebbe adoperato, come poliziotto, per avere informazioni sugli accertamenti compiuti, e dando consigli su cosa dire a C.S. in riguardo all'episodio del prelievo della tazzina da caffè (fl. 52).

1.3.3. La Corte di assise di appello ha poi illustrato, con puntualità e adeguatezza argomentativa, i risultati del recupero dei messaggi cancellati dal telefono cellulare Nokia, sequestrato privo di scheda a F.C., e che utilizzò la scheda (OMISSIS).

Ha rilevato che i messaggi recuperati sono in gran parte riferibili con certezza al traffico telefonico intercorso tra le schede (OMISSIS) e (OMISSIS), consentendo di ricostruire sia il rapporto tra S. e il complice, sia gli eventi antecedenti e successivi, e tra questi l'episodio del tentativo di recupero, la sera del (OMISSIS), del passamontagna che S. aveva abbandonato sul luogo dei fatti.

E' stato accertato, per quest'ultima parte, che le utenze (OMISSIS) e (OMISSIS) si spostarono da (OMISSIS) verso Roma e, in particolare, nel luogo del passamontagna abbandonato che la polizia giudiziaria aveva immediatamente recuperato, e che non fu S., come invece questi ebbe a dichiarare, ad effettuare l'inutile sopralluogo ma, invero, proprio l'odierna ricorrente (fl. 80-86).

1.3.4. In merito alle modalità di recupero ed estrazione degli sms cancellati, la Corte di assise di appello ha dato compiuta risposta ai rilievi difensivi. E' stata illustrata la procedura mediante la quale i messaggi sono stati estrapolati mediante l'esame testimoniale dell'ufficiale di p.g. del Reparto Tecnologie Informatiche dei Carabinieri che provvide all'incombente (fl. 54) e si è aggiunto che, nonostante "alcuni messaggi siano incompleti e talvolta frutto di mix", ciò non inficia il valore probatorio della gran parte dei messaggi recuperati (fl. 53). Non può allora dirsi che la metodica utilizzata abbia inficiato il dato di prova, perchè la perdita o l'equivocità di alcuni non implica che gli altri, e sono la gran parte, non siano dati affidabili di ricostruzione della vicenda.

E' poi appena il caso di rilevare l'assoluta inconferenza, a fronte del materiale probatorio sì come illustrato dalla Corte di assise di appello, del rilievo di ricorso circa la mail del 23 ottobre 201(?), con allegati foto e planimetria di una casa di montagna, non si comprende, nell'esposizione del ricorso, da quale indirizzo mail spedita e a chi (cfr. fl. 25 del ricorso), di cui la sentenza impugnata non fa menzione e che è indicata nella sentenza di primo grado (fl. 7) quale oggetto di uno scambio tra l'indirizzo (OMISSIS), in uso ad Si.An., e l'indirizzo (OMISSIS), in uso a Si.En..

1.4. Il terzo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte nel valutare l'infondatezza del motivo relativo al diniego di rinnovazione istruttoria per stabilire le cause della morte (par. 1.2.2.).

1.5. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati.

1.5.1. La sentenza impugnata ha dato conto, con ricchezza di argomenti, della sussistenza del dolo diretto, anche nella forma del dolo alternativo in capo a F.C.. Ha condivisibilmente posto attenzione alle modalità di commissione della rapina, che vide contrapposti l'aggressore armato con una pistola di grosso calibro e gli aggrediti, anche loro armati ed esperti, perchè guardie giurate, nell'uso delle armi e con il dovere d'istituto di difendere denaro e preziosi avuti in custodia. Ha quindi osservato che per il modo con cui si era scelto di eseguire la rapina la neutralizzazione fisica delle due guardie giurate era evenienza assolutamente prevedibile, e ciò implica la sussistenza del dolo diretto anche nella concorrente morale, perchè è da ritenersi che si sia rappresentata ed abbia voluto indifferentemente la morte o il ferimento delle guardie, come passaggio necessario per ottenere lo scopo di rapina (fl. 98).

1.5.2. Ha poi spiegato che la frase asseritamente pronunciata da S.M. all'atto della rapina "fermi o sparo", che dovrebbe dar prova dell'assenza di una volontà omicida, non fu sentita da nessuna delle persone presenti, e che la dinamica della sparatoria, sì come riferita da S.M., che dichiarò di aver fatto fuoco solo a causa del tentativo di reazione della guardia giurata P., non è stata confermata da alcun dato obiettivo.

1.5.3. Quanto alla sparatoria ha osservato, con logicità di argomenti, che se la guardia giurata P. si girò con il corpo verso S., ciò fece non già per aggredirlo, quanto perchè ne aveva avvertito la presenza (fl. 102) e che se l'arma di P. fu rinvenuta sotto un'autovettura, ciò ben può essere spiegato non già per una sua immediata reazione alla frase che S. disse di aver pronunciato: "fermi o sparo", quanto per la caduta accidentale una volta che il corpo di P. si accasciò a terra perchè raggiunto dal proiettile, o per un suo tentativo di reazione dopo esser caduto per terra (fl. 102).

1.5.4. Queste spiegazioni sono del tutto plausibili in considerazione del fatto che nè l'alta guardia giurata, Pa., nè l'autista del furgone portavalori, B.N., dichiararono di aver sentito pronunciare la già menzionata frase di avvertimento che, nella prospettazione difensiva, avrebbe dato inizio alla sparatoria per iniziativa delle due guardie giurate.

A tanto si aggiunge una notazione d'ordine logico, circa l'assoluta inverosimiglianza del racconto di S., ossia che un rapinatore armato possa dare quel tipo di avvertimento quando deve fronteggiare due guardie giurate armate e pronte a fare uso delle armi per difendere i valori posti in loro custodia (fl. 101).

1.5.5. La Corte di assise di appello ha poi dato conto delle ragioni per le quali l'aggressione ai danni della guardia giurata Pa. va qualificata come tentativo di omicidio e non già come lesioni personali: ha sul punto rilevato che S. pose in essere un'azione di fuoco repentina e dopo aver sparato in direzione di P. fece fuoco, senza soluzione di continuità, nei confronti di Pa., con più colpi diretti alla testa e al tronco a livello del fianco destro (fl. 100). Vale allora il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. - Sez. 1, n. 35006, del 18/04/2013, Polisi, Rv 257208 -.

1.5.6. Sull'affermazione della premeditazione la sentenza impugnata è del tutto immune da censure.

Va richiamato, per meglio apprezzare l'assenza di vizi, il principio di diritto che "la sussistenza della premeditazione nell'omicidio può essere ricavata dalla preparazione del delitto... in quanto durante lo svolgimento di tale attività preparatoria, sviluppatasi nel tempo, l'imputato aveva la possibilità di recedere dal suo proposito criminoso" - Sez. 1, n. 25221 del 12/04/2001, Muratore, Rv 219966 -.

Con questa premessa si ha agevolmente modo di riscontare la compiutezza e adeguatezza della motivazione.

La sentenza impugnata ha evidenziato che tra l'ideazione della rapina e l'esecuzione criminosa intercorse un ampio lasso temporale, durante il quale la ricorrente sostenne e rafforzò il proposito criminoso del marito sino ai momenti appena precedenti la tragica sparatoria. La programmazione dell'azione criminosa richiese del tempo, durante il quale i due, l'istigatrice e l'esecutore materiale, che pure fece dei sopralluoghi per la migliore realizzazione del progetto, tennero ferma la loro risoluzione (fl. 107 ss.).

1.5.7. La mancanza delle condizioni per valutare il contributo concorsuale di F.C. in termini di minima importanza è stata sufficientemente spiegata dalla sentenza impugnata, che ha messo in evidenza l'indispensabilità di quel contributo sia nella fase ideativa sia in quella esecutiva, attraverso una costante presenza funzionale anche a sostenere il proposito criminoso del marito, "soggetto debole ed influenzabile" (fl. 109).

1.6. Il sesto motivo è infondato. E' osservazione logica e del tutto plausibile che la creazione di una fotocopia dell'originale del permesso di colloquio falsificato, e mai rinvenuto, sia essa stessa la prova della piena consapevolezza e del contributo alla falsificazione di F.C., che fece la fotocopia proprio per "attenuare la visibilità delle correzioni", così - come affermato in sentenza - prendendo parte alla falsificazione (fl. 110).

1.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva già concesso le attenuanti generiche e quindi la doglianza di ricorso per la loro mancata concessione è del tutto infondata. Quanto alla determinazione della pena, e specificamente alla quantificazione degli aumenti di continuazione che hanno formato oggetto del motivo di appello, è stata data adeguata giustificazione.

Il richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p. (fl. 112) per dar conto della congruità degli aumenti deve essere letto in stretto raccordo con l'ampia motivazione in punto di responsabilità per i gravi fatti criminosi oggetto delle imputazioni e specificamente con quanto argomentato per negare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche (fl. 111), che ben illustra le ragioni sottese alle scelte in punto di quantità di pena inflitta.

2. Il ricorso di F.C. deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna di F.C. alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che sono liquidate come da dispositivo.

4. Il ricorso di C.S. è manifestamente infondato. La fattispecie di cui all'art. 379-bis c.p. vede il suo campo di applicazione ristretto dalla clausola d'esordio della disposizione, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", che le assegna chiaramente una funzione residuale.

Quando il fatto di aver rivelato notizie segrete da parte di chi ha assistito o partecipato al compimento di un atto del procedimento penale non è altrimenti punito viene in rilievo la fattispecie ora in esame.

Ma se, come nel caso in esame, la rivelazione è fatta per aiutare il destinatario della stessa ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alla ricerche, la norma incriminatrice va individuata nell'art. 378 c.p., che punisce il favoreggiamento personale in termini di maggiore gravità.

La clausola di riserva che compare nell'art. 379-bis c.p. impedisce pertanto di fare applicazione di quella norma incriminatrice, proprio perchè il fatto trova già qualificazione, come reato più grave, ad opera di altra fattispecie.

5. Il ricorso di C.S. va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di F.C. e la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come segue: - a favore della Coopservice soc. coop. P.A., di Pi.Ma.Gi. e di P.M. nella misura di Euro 7000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; - a favore di p.a., di Pr.An., di P.A. e di Pr.Ma. nella misura di Euro 8.000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; - a favore di Pa.Gi. nella misura di Euro 3.500, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.S. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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