Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 18/07/2019, n. 1482 nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3129/2019 promossa con ricorso DA S. - S.P.A. CONTRO A.A.

Giovedì, 18 Luglio 2019 06:30

SENTENZA nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3129/2019 promossa con ricorso DA S. - S.P.A. CONTRO A.A.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati

dott. Giovanni Picciau - Presidente Rel.

dott. ssa Giulia Dossi - Consigliere

dott. ssa Maria Di Paolo - Consigliere Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di rinvio in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3129/2019 promossa con ricorso

DA

S. - S.P.A. (...) con il patrocinio dell'avv. GRANATO LUIGI (...) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in PIAZZA BORROMEO, 12 20123 MILANO

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

A.A. (...) con il patrocinio dell'avv. FEDELI FEDERICO (...) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in via R.Sanzio n.36 Milano

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
S. Spa ha riassunto, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione n.3129/2019, il procedimento promosso nei suoi confronti da A.A..

Le vicende inerenti il procedimento sono così riassunte nella sentenza di rinvio :

" Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1153/2015 dichiarava la illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 19.12.2013 dalla S. Spa nei confronti di A.A. , ne ordinava la reintegra in un posto di lavoro equivalente rispetto alle mansioni ed al livello riconosciuto con sentenza n. 2513 /2012 del medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 18 comma 4 St. Lav. , e condannava la società al pagamento dell'indennità risarcitoria nei limiti d dodici mensilità.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale , che condannava il lavoratore alla restituzione delle somme percepite a titolo di competenze di fine rapporto e TFR.

Il giudice del gravame nel proprio iter argomentativo, deduceva in via di premessa che con la citata sentenza n. 2513/2012 il Tribunale di Milano aveva accertato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel terzo livello CCNL Vigilanza Privata in qualità di capoturno a far tempo dal 1.1.2008 ; precisava che , ciò nondimeno , l'ultima assegnazione del lavoratore presso la sede di B.I.L. ( così come la precedente ) era da ritenersi illegittima , perché non rispettosa della riconosciuta professionalità del lavoratore.

Nell'ottica descritta, doveva ritenersi manifestamente insussistente il fatto posto a giustificazione del licenziamento intimato all'A. per la perdita dell'appalto, non potendo un fatto illecito essere posto a fondamento, in un vincolo di causalità, con il recesso per giustificato motivo oggettivo. Condivideva poi la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la condotta datoriale non poteva ritenersi giustificata dal fatto che i compiti di capoturno delle pattuglie notturne fossero state conferite al collega F.V. , assunto in epoca ben posteriore al ricorrente ed inquadrato nell'inferiore quarto livello c.c.n.l. di settore.

Sotto altro versante, la Corte distrettuale escludeva che al recesso potesse ritenersi sotteso un intento ritorsivo, accreditato al lavoratore, non essendo prospettabile che la parte datoriale già nel novembre 2012 avesse già cognizione del fatto che nel dicembre 2013 avrebbe perso l'appalto presso la B.I.L. ..."

Ciò premesso , accogliendo il secondo motivo del ricorso proposto da S. , la Corte di Cassazione ha osservato:

".... Si critica la statuizione della Corte territoriale con cui è stato affermato che il fatto materiale posto a base del licenziamento - costituito dalla perdita dell'appalto cui l'A. era stato da ultimo assegnato - dovesse considerarsi insussistente perché l'assegnazione del lavoratore al presidio B.I.L. era illegittima e , per il suo carattere antigiuridico, non poteva essere considerata quale giustificato motivo oggettivo di recesso. La ricorrente deduce, invece, che, alla stregua dei dettami di cui al comma quarto della richiamata disposizione statutaria, non poteva reputarsi insussistente il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento , né poteva negarsi che la statuizione avesse arrecato un vulnus al principio di libertà di iniziativa economica privata . La Corte di merito non avrebbe potuto estendere la propria valutazione circa la congruità della scelta aziendale di mantenere il collega del ricorrente nella postazione già rivestita di capoturno delle pattuglie notturne, invece di collocarvi l'A. per ottemperare alla pronuncia che aveva riconosciuto il suo diritto ad essere inquadrato nel terzo livello ccnl. ...".

La Corte di Cassazione, ha ritenuto - all'esito di una disamina dell'art. 2103 cod. civ. nella versione applicabile ratione temporis - che " è esente da critiche è la statuizione con la quale il giudice del gravame ha ritenuto che non poteva un fatto illecito essere posto a fondamento , secondo un vincolo di causalità , del recesso intimato per giustificato motivo oggettivo , la risoluzione del contratto di appalto per la vigilanza dell'istituto di credito cui da ultimo era stato adibito il dipendente, non configurandosi etiologicamente connessa con la intervenuta soppressione del posto di lavoro. Nell'ottica descritta, ogni ulteriore censura sollevata dalla ricorrente con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost. va ritenuta priva di pregio ...".

Ciò premesso la Corte di Cassazione ha osservato: " Ferme le sinora esposte considerazioni, non può tuttavia sottacersi che secondo i principi affermati da questa Corte ( vedi Cass. 2.5.2018 n. 10435 ) una volta accertata l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei presupposti, il giudice di merito, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio da applicare , deve verificare se sia manifesta ossia evidente l'insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l'attività produttiva , l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa ovvero della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse. Della scelta concernente l'alternativa fra l'applicazione del regime sanzionatorio più severo ( di cui al comma quarto dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 novellato ) e quello meno rigoroso (di cui al comma quinto) deve farsi carico, sotto il profilo motivazionale, il giudice del merito.

Nella fattispecie, qui delibata , detta valutazione non appare adeguatamente esplicitata, onde, sotto tale profilo, la pronuncia va cassata con rinvio alla Corte di merito designata in dispositivo che provvederà nei sensi descritti , attenendosi al dictum della sentenza da ultimo richiamata ....".

La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza " con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, entro i limiti descritti ", e rinviato alla Corte di Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Riassumendo il procedimento S. chiede che la Corte , in applicazione dei principi sanciti nella sentenza di rinvio, limiti, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata con il reclamo, la tutela conseguente all'accertata illegittimità del licenziamento a quella prevista dall'art. 18 comma 5 L. n. 300 del 1970.

La società ricorrente osserva : " In particolare , atteso che il licenziamento è stato ritenuto ingiustificato sulla scorta della nullità della adibizione del lavoratore all'appalto cessato, non potrà non rilevarsi che tale circostanza era tutt'altro che evidente e facilmente verificabile sul piano probatorio, tanto che nel giudizio di merito n. 11428/2014 è stata svolta un'ampia istruttoria finalizzata ad accertare l'effettiva sussistenza del demansionamento del ricorrente...pertanto non potrà ritenersi integrato il requisito della manifesta insussistenza del fatto, necessario per disporre la reintegra del lavoratore ai sensi dei commi iv e VII dell'art. 18. "

La ricorrente assume inoltre che la reintegra deve considerarsi eccessivamente onerosa per la società atteso che " nel periodo in esame , nell'ambito della provincia di Milano , ove sono impegnate 450 gpg, le posizioni di capoturno erano solo 2 ed erano già coperte da altro personale; che inoltre A. non aveva mai in precedenza coordinato 30 guardie giurate e ciò, alla luce della declaratoria CCNL Vigilanza 2013 (appartengono al 3 livello operativo e non possono essere adibiti a mansioni di semplice guardia particolare giurata soltanto i lavoratori che coordinano almeno 30 guardie giurate precludeva l'assegnazione alla mansione reclamata..

La ricorrente osserva poi di avere già corrisposto al sig. A. a mero titolo risarcitorio oltre 20 mensilità, senza che A. abbia reso la propria prestazione lavorativa; chiede quindi alla Corte, ritenuta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18 comma 5, di condannare A. alla restituzione delle somme pagate da S. in adempimento dell'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria del presente procedimento e della sentenza n. 1553/2015, in eccedenza rispetto all'indennità risarcitoria ex art. 18 comma V pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quella diversa che sarà liquidata da Codesta Corte..

La ricorrente invoca in relazione alle spese legali relative agli atti di precetto notificati il principio sancito dall'art. 336 c.p.c..

A., costituendosi anche in questo grado di rinvio , rileva che nella sentenza di rinvio la Corte di Cassazione ha solo chiesto di esplicitare più diffusamente le ragioni poste a base del regime di tutela già adottato.

All'udienza di discussione , la causa è stata trattenuta in decisione ex art. .1 comma 60 L. n. 92 del 2012.

Come è noto, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto , la pronuncia della Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto; in altri termini questa Corte, in sede di rinvio, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico - giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.

Ciò premesso, nella fattispecie la Corte di Cassazione ha totalmente confermato che nella fattispecie oggetto del presente procedimento il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si fonda su un atto giuridico nullo ex art. 2103 cod. civ. e che da ciò consegue l'illegittimità dell'impugnato licenziamento.

Si legge infatti al punto 8 della sentenza di rinvio: " ...Orbene la fattispecie qui scrutinata , concerne la peculiare ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni - incoerenti con l'inquadramento spettante - di guardia giurata , in base a contratto di appalto poi risolto... Non può trascurarsi di richiamare i dettami di cui all'art. 2103 cod. civ. c.c. nella versione di testo vigente ratione temporis , secondo cui l'illegittimo esercizio dello ius variandi determina la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori ....Nello specifico, dalla nullità della adibizione del dipendente al posto di lavoro da ultimo assegnato , discende che la relativa soppressione va riguardata quale fatto che non può essere connesso casualmente al licenziamento del dipendente ...In tal senso esente da critiche è la statuizione con la quale il giudice del gravame ha ritenuto che non poteva un fatto illecito essere posto a fondamento , secondo un vincolo di causalità , del recesso intimato per giustificato motivo oggettivo. la risoluzione del contratto di appalto per la vigilanza dell'istituto di credito cui da ultimo era stato adibito il dipendente, non configurandosi etiologicamente connessa con la intervenuta soppressione del posto di lavoro"..

La Corte di Cassazione ha quindi confermato quanto già statuito sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello e cioè che "si deve ritenere totalmente insussistente il fatto materiale che ha determinato il licenziamento del 19.12.2013 del sig. A., posto come non vi sia stata una lecita adibizione del lavoratore all'appalto presso la B.I.L., non potendo perciò un fatto illecito essere posto a fondamento, in un vincolo di causalità, con il recesso per giustificato motivo oggettivo. In altre parole, il fatto "perdita dell'appalto" non può giustificare il licenziamento del lavoratore che non poteva esservi assegnato".

Appare quindi non più in discussione che A. sia stato assegnato presso il posto soppresso , alla base poi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in forza di un atto nullo per violazione dell'art. 2103cod. civ.

La Corte di Cassazione chiama quindi il giudice del rinvio soltanto ad esplicitare perché nella fattispecie il fatto oggetto del licenziamento debbia ritenersi manifestamente insussistente per giustificare, sul piano sanzionatorio, la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4 della L. n. 300 del 1970. Sul punto la Corte di Cassazione richiama quanto statuito dalla sentenza n. 10435/2018.

Si tratta , come è noto, della sentenza con la quale la Corte di Cassazione, affrontando per la prima volta la questione di particolare importanza concernente la portata applicativa della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, ha enunciato che "la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro"

Si legge nella motivazione della sentenza citata n. 10435/2018: " Quindi, una volta accertata l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei due presupposti (e, in particolare, nel caso di specie, per inottemperanza all'obbligo del repechage), il giudice di merito, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio da applicare, deve verificare se sia manifesta ossia evidente l'insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, ovvero della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse.

Il concetto di "manifesta insussistenza" dimostra che il legislatore ha voluto limitare ad ipotesi residuali il diritto ad una tutela reintegratoria; non potendosi che far riferimento al piano probatorio sul quale il datore di lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, deve cimentarsi, esso va riferito ad una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso, accertamento di merito demandato al giudice ed incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità... ".

Nella fattispecie occorre allora verificare se, sul piano probatorio , l'insussistenza del fatto oggetto del licenziamento , nei termini sopra riferiti , sia evidente e facilmente verificabile.

Sul punto il Collegio osserva che in una più recente sentenza ( Cass. 7167/2019 ) la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 , è necessaria " una insussistenza che deve porsi come "manifesta" e cioè contraddistinta da tratti che ne segnalano, in modo palese, la peculiare difformità rispetto alla mera assenza dei presupposti del licenziamento".

Ritiene il Collegio che nel caso in esame l'insussistenza del fatto ovvero l'assenza di un nesso causale con la soppressione di un posto cui A. è stato assegnato in forza di un atto nullo , sia perentoriamente, agevolmente ed univocamente emersa, senza margini di dubbio, dall'istruttoria svolta nella fase di opposizione dal Tribunale.

Risulta infatti pacificamente come - con riferimento all'appalto presso il presidio B.I. e B.U.L. e la cui perdita costituisce la ragione del licenziamento del 19.12.2013- A. abbia svolto esclusivamente mansioni di guardia giurata e di piantonamento e come, in tal modo, S. non abbia dato esecuzione alla sentenza n. 2513 del 2012 del Tribunale di Milano, non reintegrando il lavoratore nelle mansioni di capoturno notturno delle pattuglie, o in mansioni equivalenti ex art. 2103 c.c. come descritte nella menzionata decisione, non attribuendo incombenze di coordinamento, di controllo e di autonomia corrispondenti.

Va osservato che lo stesso procuratore speciale della società, sentito nel corso dell'interrogatorio libero svolto in primo grado all'udienza del 24.2.2015, ha ammesso che A. "è stato inviato a fare piantonamento presso l'appalto B.I.L...."

Il teste D.T. (dalla metà del 2012 coordinatore d'area della società ed in particolare dei dipendenti addetti al piantonamento) ha confermato che A. è stato " poi mandato a Limbiate nel ruolo di piantonamento del servizio anti rapina ...".

Tenuto conto di tali perentorie e univoche risultanze istruttorie nella fattispecie può allora concludersi, ai fini della tutela di cui all'art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970, che il fatto dedotto da S. a sostegno dell'impugnato licenziamento sia manifestamente insussistente.

Ne consegue che la sentenza del Tribunale n. 1553/2015 va confermata nel capo in cui ha adottato la tutela sanzionatoria di cui all'art. 18, comma 4 L. n. 300 del 1970 ed ha così disposto " ordina alla opponente la reintegrazione in posto equivalente del lavoratore rispetto alle mansioni e al livello riconosciuto con la sentenza n. 2513/2012 del Tribunale di Milano , ai sensi dell'art. 18 co.4 SL; condanna S. SPA a corrispondere al dipendente l'indennità di cui al IV comma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 nella misura della retribuzione mensile - pari alla retribuzione globale di fatto ( pari ad Euro 1372,23 lordi mensili ) - dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità , oltre interessi e rivalutazione e detratto l'eventuale aliunde perceptum, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il medesimo periodo ".

Per completezza si deve aggiungere che il Collegio ritiene di dover limitare la propria decisione nell'ambito delle questioni proposte dalla sentenza di rinvio.

In tal senso la questione della eccessiva onerosità della reintegrazione dedotta dalla società ricorrente in riassunzione da un lato non appare essere stata allegata nei precedenti gradi del giudizio e dall'altro non appare proposta dal giudice del rinvio che anzi, come risulta a pagina 9 della motivazione della sentenza n. 3129/2019 , ha cassato la sentenza della Corte territoriale solo con " riferimento al secondo motivo del ricorso, entro i limiti descritti": e leggendo nella sentenza i punti attinenti al secondo motivo (cfr. in particolare il punto 9 pagine 7 -8) la questione oggetto del rinvio è solo la verifica se sia manifesta o evidente l'insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento".

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018, , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, come in dispositivo.

Ritiene la Corte di dover compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione da un lato della soccombenza reciproca delle parti in ordine agli altri motivi proposti con ricorso principale ed incidentale e dall'altro tenuto conto, in ordine al secondo motivo del ricorso principale, dei contrasti giurisprudenziali sussistenti, prima dell'intervento chiarificatore della Corte di Cassazione, in ordina alla interpretazione della espressione "manifesta insussistenza del fatto" prevista dal comma 7 dell'art. 18 L. n. 300 del 1970.

P.Q.M.

Decidendo in sede di rinvio, conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 1553/2015 nel capo in cui ha adottato la tutela sanzionatoria di cui all'art. 18, comma 4 L. n. 300 del 1970 ed ha così disposto" ordina alla opponente la reintegrazione in posto equivalente del lavoratore rispetto alle mansioni e al livello riconosciuto con la sentenza n. 2513/2012 del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 18 co.4 SL; condanna S. SPA a corrispondere al dipendente l'indennità di cui al IV comma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 nella misura della retribuzione mensile - pari alla retribuzione globale di fatto ( pari ad Euro 1372,23 lordi mensili ) - dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, nei limiti delle 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione e detratto l'eventuale aliunde perceptum, nonché a versare i contributi previdenziali ed assistenziali di legge per il medesimo periodo".

Condanna S. Spa al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che, in favore di A.A., liquida in complessivi Euro 3300,00, oltre spese generali ed oneri di legge ; compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 8 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019.

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