Tribunale Caltanissetta, Sez. lavoro, Sent., 05/04/2019, n. 138 SENTENZA G.G., R.G. contro K. SPA

Venerdì, 05 Aprile 2019 08:34

Tribunale Caltanissetta, Sez. lavoro, Sent., 05/04/2019, n. 138 SENTENZA G.G., R.G. contro K. SPA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Ivana Francesca Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 5 aprile 2019 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

G.G., (C.F. (...)) e R.G., (C.F. (...)) rappresentati e difesi dall'Avv. GERACI ROSA ed elettivamente domiciliati in VIA G. AMENDOLA N. 1/A 93010 SERRADIFALCO

- ricorrenti

contro

K. SPA (C.F. (...)) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINELLI MASSIMILIANO, ed elettivamente domiciliato in VIA MARCHESE DI VILLABBATE 54 PALERMO

- resistente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. 28 giugno 2012, n. 92 depositato in data 20.3.2018 i ricorrenti indicati in epigrafe (unitamente a C.G., S.S., N.G. e L.S.F.), dopo aver premesso di essere stati dipendenti della K. con mansioni di addetti al portierato, hanno impugnato il licenziamento collettivo loro intimato in data 2.11.2017.

Hanno quindi evidenziato la violazione degli artt. 4 e 5 della L. n. 223 del 1991 con conseguente nullità dei licenziamenti, in quanto gli addetti al portierato non erano stati inclusi nella comunicazione di avvio della procedura, limitata a 516 dipendenti aventi la qualifica infungibile di Guardia particolare giurata non in possesso dell'abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'ENAC e non già agli addetti al portierato.

Si è costituita la società resistente che ha preliminarmente eccepito l'inapplicabilità del rito ex art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92 del 2012 per i dipendenti G.G. e R.S., in quanto assunti in data successiva al 7 marzo 2015 e, dunque, soggetti alla disciplina del c.d. Jobs Act che ha previsto la non applicabilità del rito F..

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando la correttezza della procedura di licenziamento collettivo che ha escluso le guardie particolari giurate in possesso della speciale abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale, ma ha incluso gli addetti al portierato in considerazione della fungibilità delle mansioni e non potendo limitare la platea dei lavoratori ai soli addetti ad una unità produttiva, come affermato dalla costante giurisprudenza.

È stato quindi disposto lo stralcio delle posizioni dei lavoratori G. e R., e, stante la superfluità di mezzi istruttori, la causa è stata rinviata per la discussione, previa concessione di un termine per note.

Indi, all'udienza fissata per la discussione, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza.

Con nota del 29.3.2017 la K. ha comunicato l'avvio della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 L. n. 223 del 1991, per n. 516 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia particolare giurata così individuati:

Filiale di P.: n. 398 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

Filiale di M. con dipendenza Catania: n. 87 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

Filiale di T.: n. 21 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

Filiale di C.: n. 32 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

Filiale di E.: n. 18 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

Filiale di A.: n. 50 dipendenti della qualifica infungibile di Guardia Particolare giurata non in possesso della abilitazione di addetto alla vigilanza aeroportuale rilasciata dall'Enac;

e n. 8 impiegati amministrativi operanti sull'intero territorio della Regione Sicilia.

In riferimento al personale abitualmente impiegato, nella comunicazione è così precisato:

n. 1115 guardie particolari giurate;

n. 13 impiegati;

n. 3 dirigenti;

n. 104 addetti alla reception.

Nella medesima comunicazione, l'azienda ha precisato che le cause degli esuberi, in estrema sintesi, possono ricondursi ad una "guerra al ribasso" tra gli istituti di vigilanza tale da rendere impossibile competere con altre aziende che offrono i servizi a costi inferiori a quelli del lavoro, la perdita di numerosi appalti, l'impossibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e così via.

Alla predetta comunicazione è seguito l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che si è svolto in più sedute e si è concluso con esito negativo come si evince dal verbale del 22.5.2017 ove si dichiara chiusa la fase di consultazione sindacale con esito negativo.

Con nota del 29.5.2017 la K. ha quindi chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro la convocazione delle parti a sensi dell'art. 4, comma 7, L. n. 223 del 1991.

In tale sede, le parti hanno ampiamente discusso e la K. ha avanzato una proposta di riduzione degli esuberi e di applicazione di alcune condizioni al personale residuo (rinuncia per 24 mesi alla quattordicesima mensilità, riduzione al 50% delle indennità etc.), ma le organizzazioni sindacali non hanno ritenuto di aderire.

Conclusa con esito negativo anche la fase amministrativa, con nota del 7 agosto 2017 la K. ha comunicato la graduatoria del personale (distinta per personale impiegatizio e operativo), precisando - quanto ai criteri utilizzati per la redazione della stessa - da un lato, che non era possibile utilizzare il criterio delle esigenze tecnico produttive in ragione della unicità della qualifica operante in azienda "trattandosi di lavoratori aventi tutti la mansione di guardia particolare giurata acquisita per mezzo di decreto prefettizio", dall'altro che sarebbero stati attribuiti il punteggio di 0,50 per ogni anno di servizio e di 2,50 per ogni familiare a carico.

Con nota del 9.10.2017 è stata inviata la graduatoria rettificata.

Con ulteriore nota del 20.10.2017 è stata comunicata la graduatoria nuovamente rettificata, ove per la prima volta sono stati inclusi anche gli addetti alla reception.

La K. ha quindi proceduto al licenziamento di 196 dipendenti tra i quali anche gli odierni ricorrenti.

Riassunti in questi termini i fatti, occorre esaminare il merito della vicenda.

I ricorrenti, come anticipato in premessa, si dolgono del fatto che il licenziamento collettivo riguardava soltanto le guardie particolari giurate e non già gli addetti alla reception che quindi sarebbero stati illegittimamente inclusi.

Orbene, nella comunicazione iniziale - il cui contenuto è stato sopra sinteticamente riportato - non è presente alcun riferimento agli addetti al portierato ed anzi più volte si ribadisce come gli esuberi si sono verificati nel settore principale di attività della società, che è appunto quello della vigilanza armata, e della infungibilità delle mansioni delle guardie particolari giurate.

Significativo appare, in proposito, il seguente passaggio contenuto nella comunicazione: "In tale contesto ne deriva che, considerato che la società opera presso ché esclusivamente nella vigilanza armata, le Guardie Particolari Giurate oggetto della procedura non possono essere impiegate in altre mansioni essendo l'organico, come ampiamente articolato, saturo e la società non più nelle condizioni di mantenere l'attuale aliquota di lavoratori e di servizi senza pregiudicare in modo irreversibile gli attuali assetti organici ed economico finanziari già pesantemente provati".

In sede di esame congiunto con le organizzazioni sindacali non vi è parimenti traccia degli addetti al portierato, essendosi concentrato l'esame sulle cause e sulle possibili soluzioni, ma sempre limitatamente alle guardie particolari giurate (si vedano i verbali in atti).

Lo stesso è a dirsi per l'esame congiunto in sede amministrativa, all'interno del quale la K. ha avanzato una proposta poi rifiutata dalle OO.SS, ma nessun riferimento è presente al personale addetto alla reception (si vedano i verbali in atti).

Ed ancora, nessun riferimento agli addetti alla reception si rinviene nella comunicazione finale con allegata la graduatoria del personale, tanto che non è stato preso in considerazione alcun criterio tecnico-organizzativo attesa l'unicità delle mansioni di guardia particolare giurata.

Il riferimento agli addetti alla reception compare, per la prima volta, nell'ultima graduatoria comunicata agli enti competenti in data 20.10.2017, come si evince dalla indicazione "A REC", accanto ad alcuni nominativi non presenti nelle precedenti graduatorie.

È dunque evidente che nella procedura di licenziamento collettivo di cui si discute non si è fatto alcun riferimento agli addetti alla reception.

Come affermato dalla costante giurisprudenza, la "comunicazione preventiva" di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2 come richiamato dall'art. 24, comma 1 stessa legge, esprime, per testuale disposizione normativa, una "intenzione" dell'impresa di procedere ad un licenziamento collettivo; essa deve contenere le indicazioni prescritte dal medesimo art. 4, successivo comma 3, e segnatamente: i motivi che determinano la situazione di eccedenza; i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; i tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

La finalità di queste indicazioni è duplice: a) quella di approntare un adeguato supporto informativo per le organizzazioni sindacali con le quali il datore di lavoro è tenuto a confrontarsi nel corso della procedura avviata con la iniziale comunicazione suddetta; ciò al fine di favorire la gestione concordata della riduzione del personale; b) quella di soddisfare un'oggettiva esigenza di trasparenza del processo decisionale che poi sfocerà nel collocamento in mobilità o nell'intimazione di licenziamenti collettivi, venendo così ad incidere in situazioni soggettive del personale dipendente. All'interesse collettivo di cui è portatore il sindacato e che è sotteso alla prima finalità, si affianca l'interesse dei singoli lavoratori i quali, pur non essendo destinatari della comunicazione di avvio della procedura, possono confidare nel fatto che il processo decisionale, che poi può condurre all'atto che li priva del posto di lavoro estromettendoli dall'azienda (collocamento in mobilità, licenziamento collettivo), ha momenti di esternazione - e quindi di oggettiva conoscibilità - di dati fattuali rilevanti per l'inquadramento e la valutazione della fattispecie (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 29/03/2018, n. 7837 e Cass. nr. 15479 del 2007).

La comunicazione iniziale, in altri termini, è determinante ai fini della procedura in quanto ha la funzione di consentire che si apra la discussione intorno alle cause che hanno determinato l'eccedenza e di favorire il controllo giudiziale.

Sebbene non sia necessario che la comunicazione indichi gli elementi indicati dall'art. 4, comma 3, in modo puntuale ed analitico è tuttavia necessario che gli stessi vengano adeguatamente richiamati e menzionati.

Come efficacemente evidenziato da Cass. sez. lav. 23526/2016: la L. n. 223 del 1991 ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, sicchè è all'idoneità in concreto della comunicazione a rendere effettivamente edotte le organizzazioni sindacali degli aspetti individuati nel citato art. 4, comma 3 che occorre avere riguardo, onde escludere maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali.

Nel caso di specie, l'omissione dell'inclusione degli addetti al portierato quale categoria di lavoratori suscettibili di licenziamento nella comunicazione iniziale, come anche negli incontri con i sindacati e in tutte le altre comunicazioni, compresa quella finale, ove nulla è specificato, ma si evince soltanto dalla allegata graduatoria, ha impedito il confronto con le organizzazioni sindacali: alcuni lavoratori addetti a mansioni diverse da quelle indicate nella procedura di licenziamento collettivo sono venuti a trovarsi privi del posto di lavoro, senza che sia stato possibile dialogare con il datore di lavoro per giungere ad eventuali soluzioni alternative.

La società si è giustificata ritenendo di applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, se vi è fungibilità di mansioni, l'individuazione dei lavoratori da licenziare si estende anche alle altre unità produttive, ma si tratta di una tesi che non appare convincente, anzitutto perché avrebbe dovuto essere indicata nella comunicazione di avvio della procedura, e poi in quanto è smentita dalla stessa società che nell'indicazione dei criteri di scelta precisa come non si possa fare riferimento alle esigenze organizzative posto che il personale in eccedenza appartiene tutto alla categoria delle guardie particolari giurate. In ogni caso, se è vero che le guardie particolari giurate potrebbero svolgere attività di portierato, non è vero il contrario, posto che per ottenere la qualifica di guardia particolare giurata occorre una speciale autorizzazione prefettizia, sicchè non può ritenersi sussistere una piena fungibilità tra le due attività.

Deve ritenersi, in definitiva, che la K. abbia violato la disposizione dell'art. 4, comma 3, della L. n. 223 del 1991, avendo trasmesso una comunicazione incompleta tale da alterare la rappresentazione della realtà e non avendo nemmeno provveduto ad integrarla nel corso della procedura. La comunicazione de qua, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 4, è quindi da considerarsi inefficace.

Quanto alle conseguenze che derivano dall'inefficacia, l'art. 5, comma 3, L. n. 223 del 1991 prevede che "in caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18".

La norma deve, tuttavia, essere coordinata con il D.Lgs. n. 23 del 2015, il quale all'art. 1, comma 3, prevede che ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto (7 marzo 2015) si applicano le norme contenute nel D.Lgs. n. 23 del 2015 e non già quelle di cui all'art. 18 St. lav.

L'art. 10 del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2015, rubricato "licenziamento collettivo", dispone che: In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della L. n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Tale ultima norma (art. 3, comma 1 D.Lgs. n. 23 del 2015), prevede, a sua volta, che il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Orbene, con sentenza n. 194 del 26.9.2018, depositata il successivo 8.11.2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio".

Più in particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la norma censurata, introducendo un meccanismo di indennizzo legale forfettizzato ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio, contrasta tanto con il principio di uguaglianza, quanto con quello di ragionevolezza, poiché non consente di valutare tutti i fattori che incidono sulla determinazione del risarcimento a fronte di un licenziamento illegittimo, finendo così per tradire "la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel prevedere una compensazione adeguata del pregiudizio subito dal lavoratore ingiustamente licenziato".

La Corte ha quindi concluso "Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della L. n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n. 23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)".

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, quindi, nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015, al fine di determinare l'indennità risarcitoria non può farsi riferimento soltanto all'anzianità di servizio, ma occorre considerare anche i criteri che, tradizionalmente, sono stati utilizzati quali le dimensioni dell'impresa, le condizioni delle parti etc., e ciò nell'ambito del range indicato dalla norma.

Nella fattispecie in esame, ritenuta l'inefficacia del licenziamento per le ragioni di cui si è detto, considerata l'anzianità di servizio dei ricorrenti (oltre due anni), le rilevanti dimensioni aziendali, le condizioni delle parti, si reputa congrua una indennità risarcitoria pari a 7 (sette) mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il ricorso va, conclusivamente, accolto dovendosi accertare l'inefficacia del licenziamento, con declaratoria di intervenuta risoluzione del rapporto e condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, con riferimento ai procedimenti di lavoro, senza attività istruttoria e tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

- accerta l'inefficacia del licenziamento collettivo intimato a G.G. e R.G. e per l'effetto dichiara risolti i rapporti di lavoro intercorsi tra questi e la K. e condanna la K. al pagamento, in favore di G.G. e R.G. di una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a sette mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascuno dei ricorrenti;

- condanna la K. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Conclusione
Così deciso in Caltanissetta, il 5 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.

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