Tribunale Milano, Sez. VII, Sent., 04/02/2021, n. 919 SENTENZA TRA V. S.R.L E I.V. S.P.A.

Giovedì, 04 Febbraio 2021 10:32

SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.10420 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente tra V. S.R.L e I.V. S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SETTIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10420 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

V. S.R.L (P.IVA (...)), con sede in M. Via D. P. n. 31, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia n.10, presso lo studio degli Avv.ti Filippo Rosada e Caterina Davelli, che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

E

I.V. S.P.A. (C.F. e P. IVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in M., Via S. n. 26, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Antonio Castro del Foro di Catania, giusta procura generale alle liti rogata dal Notaio A.B. di M. in data (...) allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Boccaccio n. 15/A, presso lo studio dell'Avv. Monica Agostinelli.

CONVENUTA

E

A.L. che hanno sottoscritto la polizza n. (...) (C.F. (...)), in persona del loro legale rappresentante p.t., con sede in M., Corso G. n. 86, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Guido Foglia, Michele Zucca e Matteo Marabini, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via Agnello n.12;

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: risoluzione contratto e risarcimento danni.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2018, V. s.r.l. deduceva: che in data 10 maggio 2012, l'attrice (società operante nel campo degli allestimenti di luci, suoni, video e strutture nel settore dello spettacolo) stipulava con I.V. s.p.a. un contratto denominato "Commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento", poi integrato con pattuizione del 17 maggio 2012 denominata "Commissione di servizio ispettivo di video sorveglianza"; - che, alle ore 1:00 circa del 21 luglio 2015, ignoti si sarebbero introdotti nei locali di V. s.r.l., in via Dei P. n. 31, M., sottraendo merci (in parte di proprietà dell'attrice e in parte di una società terza, E.C. s.p.a.) per un valore complessivo di Euro 385.920,09; - che gli impianti di sicurezza installati nell'immobile inviavano ad I.V. SpA la segnalazione di allarme alle ore 1:00 del 21.7.2015, alla quale seguiva l'informazione alla proprietà e l'intervento della guardia giurata dopo circa un'ora e 30 minuti, quando i ladri erano già scappati con la refurtiva; - che la deducente chiedeva a I.V. s.p.a., senza esito, il risarcimento del danno in misura di Euro 304.290,00, al netto dell'indennizzo di Euro 81.630,00 liquidato dal suo assicuratore V.A..

Tanto premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale I.V. s.p.a. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "-accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di I.V. Spa e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con V. Srl versato in atti e la nullità dell'art. 10 (penale) pattuita, con condanna alla restituzione dei canoni versati per la prestazione e il risarcimento di tutti i danni patiti per un importo pari a Euro 304.290,00 al netto dell'indennizzo liquidato da V.A., o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 co. 3 c.c. e rivalutazione e rifusione delle spese di lite, incluse quelle sostenute per il procedimento di negoziazione assistita".

Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio I.V. s.p.a., contestando quanto dedotto e richiesto dall'attrice; in particolare, la convenuta sosteneva che le prestazioni erano state correttamente e regolarmente eseguite in occasione dell'allarme ricevuto la notte del 21.07.2015 e, pertanto, alcun inadempimento contrattuale le poteva essere imputato; eccepiva, inoltre, il difetto del nesso causale tra il preteso inadempimento e l'evento dannoso e l'assenza di prova del danno asseritamente sofferto dall'attrice; eccepiva, nel caso di accertamento della responsabilità, la limitazione del risarcimento nella misura prevista dall'art. 10 delle condizioni di contratto. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domanda attorea e in subordine, per il caso di riconoscimento della pretesa dell'attrice, chiedeva di essere garantita e manlevata dagli A.L. che avevano sottoscritto la polizza n. (...) con i quali era assicurata per la responsabilità civile e dei quali si chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Autorizzata la chiamata del terzo, si costituivano gli A.L. che eccepivano il difetto di legittimazione attiva di V. s.r.l., l'assenza di responsabilità di I.V. s.p.a. per i fatti di causa e l'inoperatività della polizza n. (...); concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande attoree nei confronti di I.V. s.p.a. e per il rigetto della domanda di garanzia avanzata da I.V. s.p.a. nei confronti della compagnia assicuratrice; in subordine, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità della convenuta per i fatti di causa, chiedevano contenere e/o limitare la responsabilità degli Assicuratori entro i limiti di quanto provato dall'attrice nonché, in ogni caso, contenerla entro il limite del massimale disponibile in base alla polizza e considerata la franchigia prevista.

Espletata la trattazione, seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale; quindi, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 5 novembre 2020, la causa era rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione
V. s.r.l. pone a base delle proprie domande l'inadempimento contrattuale di I.V. s.p.a. con la quale è pacificamente intercorso un rapporto negoziale avente ad oggetto lo svolgimento di servizi di vigilanza dei propri magazzini siti in M., via Dei P. n. 31, in cui la società attrice detiene il materiale elettronico necessario all'esecuzione dei servizi oggetto della propria attività.

Risulta in atti il contratto sottoscritto il 12 maggio 2012 denominato "Commissione di servizio di ricezione di segnali d'allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento", poi integrato con pattuizione del 17 maggio 2012 denominata "Commissione di servizio ispettivo di video sorveglianza", con cui all'art. 2 venivano previste le seguenti prestazioni in capo a I.V. s.p.a.: servizio ispettivo di Video Sorveglianza da svolgersi mediante scansione ispettiva a mezzo di telecamere interne ed esterne, con obbligo di segnalare con immediatezza eventuali anomalie, situazioni di pericolo e di emergenza di ogni genere; in caso di riscontrate anomalie o di situazioni di pericolo o di emergenze, dalle ore 22 alle 6 di ogni notte e dalle 6 alle 22 nelle giornate di sabato e domenica e festività infrasettimanali, obbligo di provvedere a disporre l'intervento ispettivo di una Guardia Particolare Giurata, avvisando in ogni caso i nominativi dei responsabili preposti da V. Srl. (doc. 2 parte attrice).

Il contratto concluso tra V. s.r.l. e I.V. s.p.a., dunque, aveva ad oggetto la prestazione, da parte di quest'ultima - per quello che rileva ai fini della presente controversia - dei servizi di ricezione dei segnali di allarme e di pronto intervento in loco di guardia giurata, in caso di allarme, con funzioni puramente ispettive.

Ebbene, la convenuta non ha fornito prova di avere eseguito, con la diligenza richiesta nell'esercizio dell'attività svolta, le obbligazioni contrattualmente assunte.

In materia di responsabilità contrattuale, è pacifico che "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. sez. un., n. 13533/2001).

Nel caso di specie, l'attrice V. s.r.l., oltre ad allegare il contratto e l'inadempimento della convenuta, assolvendo così l'onere a suo carico, ha altresì prodotto il registro eventi del proprio impianto di allarme e il rapporto d'intervento predisposto dalla stessa convenuta (cfr. doc.8 attrice), da cui risulta che la segnalazione di allarme è stata ricevuta da I.V. alle ore 1:00 del 21.7.2015 e che l'avviso alla pattuglia è avvenuto alle ore 2:13, per cui l'intervento di quest'ultima vi è stato dopo circa un'ora e trenta minuti dalla segnalazione di allarme (doc. 8); nel verbale non è indicato l'orario dell'avviso al responsabile, sig. C.M., il quale nella denuncia sporta al Commissariato di P.S. (doc. 3) ha riferito di essere stato avvisato alle ore 2:30 dal personale di I.V..

Tali risultanze e l'avvenuto furto presso la sede della società attrice la notte del 21.07.2015, oggetto della denuncia sporta dal procuratore e socio di V. s.r.l., sig. C.M., non sono stati contestati dalla convenuta.

In buona sostanza, deve osservarsi come la società di vigilanza, nonostante avesse ricevuto la segnalazione di allarme sin dalle ore 1:00, non si è attivata tempestivamente per informare il responsabile della V. s.r.l. e per disporre l'intervento della pattuglia, avvisata soltanto alle ore 2:13.

Non vi è dubbio che si è trattato di una grave negligenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale, in quanto il servizio di vigilanza e di intervento della pattuglia deve essere per sua natura rapido e tempestivo.

Inoltre, può ritenersi sussistente il nesso causale tra tale la colposa della convenuta e l'avvenuto furto ad opera di ignoti, dal momento che la tempestiva attivazione a termini di contratto, mediante il pronto invio di personale di vigilanza, avrebbe ragionevolmente potuto impedire o disturbare la perpetrazione dell'azione delittuosa, essendo i ladri presumibilmente rimasti sul posto per diverso tempo al fine di creare il foro nella parete del magazzino (come indicato nella denuncia e non contestato) e poi asportare il numeroso materiale oggetto di furto.

La convenuta ha dedotto che quella assunta è obbligazione di mezzi e non di risultato e, dunque, di non essere responsabile del perpetrato furto. Si osserva, però, che l'inadempimento dedotto in causa e dimostrato, è riferito proprio all'obbligazione ("di mezzi") assunta, ossia di tenere quella data condotta, qualificata da specifiche modalità e da un certo grado di diligenza.

Infatti, la distinzione è che nelle obbligazioni qualificabili quali obbligazioni di mezzi, il debitore è tenuto a svolgere l'attività dedotta in contratto con il dovuto grado di diligenza ex art.1176 c.c.; mentre in quelle di risultato il debitore è obbligato non solo ad eseguire una determinata attività idonea a realizzare il risultato che il creditore si attende, ma anche a realizzare esattamente quel risultato: ebbene, in quest'ultimo caso il debitore è inadempiente solo se - nonostante la diligenza riposta e dovuta ex 1176 c.c. -, il risultato non si realizza. Nelle obbligazioni di mezzi, invece, l'inadempimento è costituito dall'inosservanza del grado di diligenza richiesta, come appunto si è verificato nel caso di specie, là dove la convenuta non si è attivata tempestivamente per disporre l'intervento della guardia giurata.

In definitiva, l'importanza dell'inadempimento della convenuta giustifica ex art. 1455 c.c. l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di appalto del servizio di vigilanza proposta dall'attrice. Trattandosi di un contratto a esecuzione continuata, la pronuncia di risoluzione, ai sensi dell'art. 1458, comma 1 c.c., non si estende alle prestazioni già eseguite; la risoluzione ha dunque effetto a partire dall'inadempimento di I.V. avvenuto con le modalità sopra descritte in data 27 luglio 2015.

In ogni caso parte attrice non ha dedotto né documentato il pagamento di canoni in favore della convenuta successivamente a tale data.

Ne discende che non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dei canoni versati.

Occorre, poi, esaminare la domanda di risarcimento del danno formulata sempre dall'attrice.

In tal caso l'onere della prova si inverte, spettando al creditore fornire la prova del danno di cui chiede il risarcimento.

In via preliminare, deve osservarsi che mentre I.V. s.p.a., nel costituirsi in giudizio, non ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in relazione al richiesto risarcimento danni per il furto di beni non propri (bensì appartenenti alla società E.C. S.p.A.), la terza chiamata L. ha sollevato tempestivamente la predetta eccezione.

Al riguardo, va evidenziato che la predetta eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte, non solo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma fa parte del contraddittorio processuale e sulla stessa l'attrice è stata messa in grado di esperire le proprie difese, quantomeno a far data dalla costituzione della terza chiamata.

L'eccezione di carenza di legittimazione di V. s.r.l. in relazione alla domanda di risarcimento avente ad oggetto beni altrui è fondata e come tale va accolta.

Invero, la stessa attrice ha affermato che parte dei beni asportati erano di proprietà della società E.C. S.p.A. e non di V. s.r.l. e, in ogni caso, non ha fornito prova del titolo in forza del quale dovesse tenere indenne E. né del fatto che V. avesse effettivamente risarcito a E. i danni conseguenti al furto dei suoi beni.

La legittimazione all'azione risarcitoria sussiste dunque solo per i beni di proprietà di V. s.r.l..

In relazione a tali beni, parte attrice non ha fornito, tuttavia, prova sufficiente in ordine alla loro presenza nei locali al momento del furto e alla loro effettiva sottrazione.

Al riguardo il teste M.A.C., dipendente di E., ha dichiarato: "nulla posso dire sugli altri documenti che mi vengono mostrati e relativi al materiale di V.", mentre il teste C.G., attuale legale rappresentante della E., oltre a non potersi considerare del tutto attendibile, in quanto legale rappresentante della società attrice all'epoca dei fatti e dell'instaurazione del presente giudizio, si è limitato a riferire circostanze apprese de relato dal socio C. (v. verbale di udienza del 18.07.2019).

In difetto di ulteriori univoci elementi, non può ritenersi sufficiente ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attrice la documentazione predisposta dalla stessa V. relativa all'elenco dei beni che si assumono sottratti e le fatture di acquisto degli stessi.

Ne consegue che non può essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice.

Ne consegue, altresì, che la domanda subordinata di garanzia avanzata da I.V. s.p.a. nei confronti dei L. risulta implicitamente assorbita.

Passando alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento di quanto chiesto da parte attrice limitatamente alla domanda di risoluzione contrattuale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra parte attrice e parte convenuta.

Parte convenuta, invece, è tenuta a rifondere le spese processuali nei confronti della terza chiamata, sia in virtù del principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 2011, n. 23552) sia in ragione del consolidato principio secondo cui "il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria" (cfr. Cass. 2012, n.7431); nel qual caso deve ritenersi che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (v. Cass. 2017, n. 10070).

Nel caso in esame la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte della convenuta ai fini della domanda di garanzia deve ritenersi del tutto infondata, sulla scorta della evidente carenza di copertura assicurativa, eccepita dalla terza chiamata, sotto il profilo di puntuale applicazione della clausola "claims made".

Invero, l'art. 5.01 dell'allegato n. 1 al contratto di assicurazione (doc. 1 L.) disciplina l'inizio e il termine della garanzia, statuendo che "l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione"

Affinché l'indennizzo di polizza sia dovuto, quindi, l'evento che deve realizzarsi nel periodo di efficacia della copertura non è la commissione dell'illecito, né il verificarsi del danno, ma la prima richiesta di risarcimento del terzo-danneggiato verso l'assicurato.

Nel caso di specie, la prima formale richiesta di risarcimento è stata avanzata da V. a I.V. con email-pec del 18 marzo 2016 (cfr. doc. 9 attrice), e dunque prima della stipula della Polizza n. (...) (con periodo di durata 5 aprile 2016 - 5 aprile 2017).

Non vi è dubbio che la email-pec del 18 marzo 2016 contiene una espressa richiesta di risarcimento del danno da parte di V. s.r.l seppure con la riserva di successiva quantificazione.

Di conseguenza, alla luce dello schema "claims made" sopra descritto, la polizza n. (...) non poteva ritenersi operativa con riferimento al sinistro per cui è causa, posto che la prima richiesta di risarcimento è pacificamente precedente alla data di stipula della Polizza n. (...).

Stante la palese infondatezza della domanda di garanzia, parte convenuta è tenuta a rifondere integralmente le spese di giudizio sostenute dalla terza chiamata; le stesse si liquidano d'ufficio come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda avanzata da V. s.r.l. e dichiara la risoluzione del contratto per cui è causa per inadempimento della convenuta I.V. s.p.a.;

2) RIGETTA le domande di restituzione canoni e risarcimento danni avanzate dall'attrice nei confronti della convenuta, con conseguente assorbimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata L. assuntori del rischio di cui alla polizza n. (...);

3) Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra l'attrice e la convenuta;

4) Condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 2 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2021.

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