REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Carla Bianchini - Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo - Consigliere est.
Dott. Giovanni Casella - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2229/2019, est. dott. Giorgio Mariani, discussa all'udienza collegiale del 18.11.2020 e promossa:
DA
C. SPA rappresentato e difeso dagli avv. FAILLA LUCA MASSIMO, MORO CLAUDIO, MORO EZIO ed elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 22 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
B.F., rappresentato e difeso da avv. DI NATALE PAOLA, ed elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 11 20100 MILANO
APPELLATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.2.2020, C. spa ha impugnato la sentenza n. 2229/2019 del Tribunale di Milano, che, in accoglimento del ricorso proposto da B.F., ha accertato il diritto di quest'ultimo ad essere inquadrato nel liv. 4 a far data dal 1.8.2018 ed alla corresponsione del relativo trattamento retributivo, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive, nonché il diritto a che la voce AFAC-Acconti Futuri Aumenti Contrattuali prevista dall'art. 109 del CCNL Vigilanza privata, sez. servizi Fiduciari, venga ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il tfr, e ciò a decorrere dal 26.7.2016.
Il Tribunale, per quanto qui di interesse (la pronuncia non è stata impugnata nella parte relativa alla voce AFAC), premesso che il lavoratore è stato assunto il 26.6.2016 con qualifica di guardia particolare giurata, liv. 5 CCNL Vigilanza privata, ha rilevato come l'art. 31 del CCNL Vigilanza privata preveda che il lavoratore assunto con inquadramento nel livello 5 abbia diritto al passaggio al superiore liv. 4 dopo 24 mesi di lavoro effettivo e, quindi, nel caso in esame, dell'agosto 2018.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il passaggio dal livello 4 al livello 5 avvenga dopo 24 mesi e non dopo 48 mesi di lavoro effettivo.
Con decreto del 13.10.2020, visto l'art. 221 c. 4 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. n. 77 del 2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in L. n. 27 del 2020, nonché l'art. 1 D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato sino al 31-12-2020 le misure urgenti strettamente connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, veniva disposta la trattazione della causa con scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Va innanzitutto rilevato che la sentenza è coperta da giudicato nella parte in cui ha accertato il diritto dell'appellato a che la voce AFAC-Acconti Futuri Aumenti Contrattuali prevista dall'art. 109 del CCNL Vigilanza privata, sez. servizi Fiduciari, venga ricompresa negli elementi fissi della retribuzione e computata ai dini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il tfr, e ciò al decorrere dal 26.7.2016, non essendo stata sul punto appellata.
Nel merito l'appello non è fondato.
La società fonda il proprio assunto sul fatto che l'art. 31 CCNL Vigilanza privata preveda che la guardia giurata neo assunta sia inquadrata nei primi 24 mesi di effettivo servizio nel livello 6, che passi al livello 5 a partire dal 24 mese di effettivo servizio per poi essere, infine, inquadrata nel 4 livello una volta decorsi 48 mesi di effettivo servizio.
Sostiene che l'appellato era stato inquadrato sin dall'assunzione nel livello 5, per un mero trattamento di miglior favore, senza che però la società avesse voluto in tal modo "accorciare" anche il periodo complessivo di 48 mesi, solo all'esito del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel livello 4.
La tesi della società non trova alcun fondamento nell'art. 31 del CCNL Vigilanza privata che pacificamente disciplina il passaggio di livello.
Secondo l'art. 31 citato rientrano nei livelli, 4, 5 e 6 "i lavoratori, comunque denominati, che svolgono le attività indicate nell'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269".
La differenza tra i livelli è determinata esclusivamente dall'anzianità di servizio aziendale.
Ed infatti, la norma stabilisce che:
- "nel livello 6 sono ricompresi i lavoratori "per i primi 24 mesi di effettivo servizio";
-"Il passaggio della guardia giurata dal 6 al 5 livello avverrà a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6 livello per la durata di ulteriori 24 mesi";
-"Il passaggio della guardia giurata al 4 livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5 livello".
La norma, a differenza di quanto sostiene l'appellante, non stabilisce che per il passaggio al livello 4 sia necessario un servizio effettivo di 48 mesi a decorrere dall'assunzione.
Essa è chiara nel prevedere che per il passaggio dal 6 al 5 livello e dal 5 al 4 livello sia necessario un periodo di 24 mesi di servizio effettivo nel singolo livello immediatamente inferiore (nel 6 per passare al 5, nel 5 per passare al 4).
La norma non prevede in alcun modo che per ottenere il livello 4 sia necessario un complessivo periodo di servizio effettivo di 48 mesi dall'assunzione.
Se così fosse, l'inquadramento già all'assunzione nel 5 livello piuttosto che nel 6, lungi dall'essere un trattamento di favore, come sostenuto dalla società, integrerebbe un trattamento di sfavore perché manterrebbe il lavoratore nel livello 5 per 48 mesi e non per 24 mesi come previsto invece dall'art. 31 del CCNL Vigilanza privata.
La precisazione dell'art. 31 del CCNL Vigilanza privata secondo cui nel livello 5 sono ricompresi i lavoratori "dal 25 al 48 mese di effettivo servizio", si riferisce chiaramente all'ipotesi del lavoratore assunto con inquadramento nel livello 6 e conferma che la permanenza nel livello 5 è pari a 24 mesi -"Il passaggio della guardia giurata al 4 livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5 livello"-.
Per i motivi sin qui esposti l'appello va respinto e la sentenza confermata.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, la parte appellante/reclamante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2229/2019 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di Euro 3.500,00, oltre spese generali ed oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002 e succ mod.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 18 novembre 2020.
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2021.
