Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 26/07/2021, n. 1725 controversie di lavoro e previdenza

Lunedì, 26 Luglio 2021 09:38

SENTENZA  nella controversia di primo grado promossa da B.D. contro S.I. SPA 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Stefanizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

B.D. (C.F. (...))

con gli Avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e FRASCHINI FRANCESCO

- RICORRENTE -

contro

S.I. SPA (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante p.t.

con l'Avv. MORO EZIO

- RESISTENTE -

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/02/2020, B.D. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - S.I. S.p.A., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"nel merito:

previo accertamento:

- delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dal 01/04/10;

- del diritto del ricorrente all'inquadramento nel III CCNL Vigilanza Privata e alla relativa retribuzione a decorrere dal 01/04/10 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;

- del diritto del ricorrente, a decorrere dal 1 marzo 2016, a veder ricompresa la voce AFAC indicata in ciascuna busta paga (pari a Euro 20,00 mensili per il IV livello e pari a Euro 24,00 mensili per il III livello) negli elementi fissi della retribuzione normale mensile;

- del diritto del ricorrente all'ulteriore maggiorazione del 5% della retribuzione sulla voce "Banca Ore", così come previsto dall'art. 82 CCNL applicato e meglio illustrato in ricorso,

- del trattamento economico e delle differenze retributive per superiore inquadramento, per corretta qualificazione della voce AFAC, per l'ulteriore maggiorazione 5% delle somme liquidate a titolo di "banca ore",

1) condannare S.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere al ricorrente il III livello CCNL Vigilanza Privata a decorrere dal 01/04/10 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia;

2) dichiarare il diritto del ricorrente, a decorrere dal marzo 2016, a veder ricompresa la voce AFAC negli "elementi" fissi della retribuzione normale mensile e non quale mera indennità mensile,

3) dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ulteriore maggiorazione del 5% della retribuzione sulle voci liquidate quali "Banca Ore", oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, come meglio illustrato in ricorso,

e per l'effetto

4) condannare S.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive dovute in forza dell'inquadramento superiore spettante, nonché della corretta qualificazione della voce "AFAC", nonché dell'ulteriore maggiorazione 5% sulle somme liquidate a titolo di "banca ore", pari alla somma complessiva lorda di Euro 24.592,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni scadenza al saldo, o la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia in esito a istruttoria;

in ogni caso

5) con sentenza esecutiva e con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

Si costituiva ritualmente in giudizio S.I. S.p.A., chiedendo, preliminarmente, di accertare e dichiarare la parziale prescrizione delle domande del ricorrente e, nel merito, respingere le stesse in quanto infondate in fatto e in diritto; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Istruita la causa con prova testimoniale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

B.D. ha dedotto di essere stato assunto in data 28/04/1998 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (doc. 4 ric.) da I. S.p.A., successivamente fusa per incorporazione, con decorrenza dall'anno 2020, nella società odierna convenuta S.I. S.p.A. (doc. 22 ric.).

Inquadrato inizialmente nel IV livello CCNL Vigilanza Privata per svolgere le mansioni di guardia particolare giurata, nell'anno 2005 il ricorrente è stato destinatario di una promozione che ne ha determinato l'inquadramento al IV livello Super del medesimo CCNL.

Con l'odierno giudizio egli rivendica l'inquadramento al III livello CCNL Vigilanza Privata con decorrenza dal 10.4.2010 in ragione delle mansioni in concreto svolte a partire da tale data.

Occorre richiamare innanzitutto la declaratoria del livello IV Super in cui il ricorrente è stato formalmente inquadrato a far data dal 2005.

Ai sensi dell'art. 31 del previgente CCNL Vigilanza Privata appartengono a tale livello le "guardie particolari giurate addette al piantonamento fisso che, in via continuativa e prevalente, svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati" (v. doc. 1 ric.).

Il ricorrente asserisce dunque che le proprie mansioni sarebbero riconducibili alla declaratoria contrattuale prevista per il III livello tanto nell'edizione 2004-2008 quanto nell'edizione 2013-2015 del CCNL Vigilanza Privata applicato al rapporto.

La declaratoria contrattuale contenuta nel CCNL previgente riconduce al livello III i seguenti profili: "Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Responsabili di caveaux, Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti), Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, Sergenti."

Pur in mancanza di una puntuale descrizione del contenuto professionale della mansione, è agevolmente evincibile che l'elemento che contraddistingue le professionalità sopra indicate è la responsabilità che esse assumono nei confronti di altri dipendenti, responsabilità non presente invece nelle declaratorie dei livelli inferiori, che riguardano, in effetti, le guardie particolari giurate che svolgono i compiti ordinariamente connessi con la professione (attività di vigilanza, sorveglianza e ispezione) senza rivestire alcun ruolo di coordinamento o controllo di altri addetti.

Solo i livelli dal terzo al primo riguardano quindi i soggetti che detengono responsabilità più o meno significative nei confronti degli altri dipendenti dell'Istituto di Vigilanza.

D'altra parte, in continuità col precedente CCNL, ma con una maggiore precisione, il contratto attualmente vigente riconduce al III livello "i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero di addetti."

Tanto chiarito, non v'è dubbio che le mansioni rivestite dal B. a decorrere dal mese di aprile 2010, siccome allegate nell'atto introduttivo, debbano essere ricondotte quantomeno a una professionalità di terzo livello, ossia il livello più basso tra quelli riservati ai soggetti con responsabilità nei confronti degli altri operatori.

Pur nelle diverse mansioni cui è stato adibito nel corso degli anni a partire dal 2010, il ricorrente infatti ha sempre rivestito un ruolo di coordinamento e controllo di altri lavoratori e tale componente, che conduce a distinguerlo dalle altre guardie giurate prive di tali prerogative, non può non aver un riflesso nell'inquadramento riconosciuto.

Con riguardo al periodo dall'aprile 2010 al maggio 2015, il ricorrente ha dedotto aver svolto mansioni di coordinatore del comando radiomobile notturna.

In particolare, nel marzo 2009, dopo tre anni di adibizione al servizio di pattuglia sia ispettivo sia teleallarmato, egli sarebbe stato assegnato all'ufficio c.d. comando radiomobile presso la sede della Società sita a M. in via S. n. 26, inizialmente quale supporto del Maresciallo G.C..

Dopo un primo anno di affiancamento, dall'aprile 2010 si sarebbe autonomamente occupato della gestione dei turni e delle attività delle pattuglie notturne, della lettura delle e-mail indirizzate al comando con richieste di servizi ordinari e/o speciali, dell'assegnazione del lavoro alle pattuglie, su cui esercitava anche il controllo, della consegna e della raccolta delle chiavi delle autovetture e delle utenze, dell'elaborazione e della consegna degli ordini di servizio, oltre che della modifica e dell'aggiornamento degli stessi in caso di assenze per malattia o richieste di ferie o permessi, che era incaricato di autorizzare, dell'elaborazione del mattinale e di fornire supporto sul campo alle pattuglie in servizio.

Secondo le deduzioni attoree, il ricorrente avrebbe inoltre adoperato per la gestione dei turni e degli ordini di servizio la piattaforma EasyPlan, cui accedeva dal 2009 al 2013 con le credenziali del C. e successivamente con le proprie personali credenziali.

Le allegazioni del ricorrente hanno trovato conferma nell'istruttoria.

Il teste di parte ricorrente, D.F., ha sostanzialmente confermato tutte le deduzioni allegate da B. con riguardo al periodo dal 2010 al 2015.

Egli ha invero dichiarato: "Nel 2010 il ricorrente era al comando. Io facevo notturno e il servizio lo predisponeva B.. I servizi mensili me li consegnava B. quando era di turno lui; se non era di turno lui, me li consegnava C. o un altro di cui non ricordo il nome.

B. lasciava gli ordini di servizio con la sua firma. Se un giorno non potevo fare il servizio, avevo bisogno di ferie, permessi o cambio turno, il referente era sempre B.. Gestiva Easyplan. Le ferie me le autorizzava B.; io almeno le richieste le facevo a lui e la conferma delle ferie ce la dava sempre lui. Mi rivolgevo a B. sia per sopravvenuti e improvvisi impegni, sia per ferie che intendevo programmare con anticipo. Quando non c'era B. mi rivolgevo a C..

Io, se avevo bisogno di qualcosa durante il servizio, per esempio, se avevo problemi con i codici delle chiavi, chiamavo B..

Il mattinale per le pattuglie era l'ordine di servizio giornaliero per ciascun lavoratore che quindi teneva conto delle variazioni intervenute. Quindi il mattinale serviva solo in caso di variazioni. Lo predisponeva e lo consegnava B.. Penso che usasse Easyplan, ma non lo ho visto materialmente. Lui riceveva le email delle varie aziende e ce le consegnava in modo che conoscessimo la richiesta.

In radiomobile chiamavamo lui per qualsiasi problema".

Il ruolo di coordinamento è senz'altro confermato. Il teste ha infatti riferito che B. si occupava dei turni e degli ordini di servizio, autorizzava ferie e permessi e riceveva le richieste dalle aziende via mail. È emerso incontestabilmente il ruolo di referente in quanto veniva contattato "per qualsiasi problema".

Sul medesimo periodo, il teste di parte resistente, A.P., addetto alla direzione operativa, con mansioni di direttore tecnico, nella medesima sede di via S. n. 26 ha dichiarato: "So che B. doveva controllare tutte le e-mail che arrivavano a I., lo avevo deciso io che lo doveva fare. Io gli avevo detto di leggere tutte le mail che riguardavano la gestione del reparto pattuglie. Le mail che si potevano ricevere erano modifiche dei servizi da parte dei clienti, ad esempio chiedeva di chiedere una sera un servizio per due ore in più. Se ne occupava B. e quindi inviava le pattuglie per il tempo necessario; per i nuovi servizi invece arrivavano gli ordini di servizio dall'ufficio commerciale, che poi andavano consegnati alla pattuglia. Questi ultimi sono ordini di servizio giornalieri che arrivavano in caso di nuovi servizi o cessazioni, se non c'erano novità, non c'erano ordini di servizio.

Gli ordini di servizio mensili per ciascun lavoratore doveva prepararli C.. Non ho visto materialmente C. preparare i turni. So che li faceva lui perché so a chi venivano assegnati i compiti. Non mi risulta che i turni li predisponesse B.. Se durante la notte una guardia chiama per dire che non può fare il servizio, B. doveva cercare su Easyplan un sostituto. Lo so perché questa è l'organizzazione, nel comando c'erano la notte solo C. e B. e C., ma quest'ultimo non c'era mai.

B. era da solo quando era di riposo C., a meno che non ci fosse C. che però era spesso assente. Mi è capitato di vedere che B. restava da solo. Non so se avesse le credenziali proprie per Easyplan o se usasse quelle di C..

L'ordine di servizio mensile lo preparava C., B. si occupava di gestire le variazioni. Le richieste di ferie fatte per tempo venivano inviate a C., se erano richieste dell'ultimo minuto, poteva decidere B.. Lo dico perché questa è la prassi, la normalità, non lo ho visto fare.

C. era responsabile delle pattuglie notturne e B. era il vice. Se c'erano criticità durante il servizio, se c'era C., le gestiva C., se c'era B., le gestiva B.. Se erano presenti entrambi, si coordinavano".

Infine, il teste di parte resistente M.A. ha riferito: "Nel 2010 B. era al comando radiomobile che gestisce le pattuglie, io invece ero al comando vigilanza fissa che gestisce le guardie sui siti. Erano due comandi separati. Io allora ero in via S., 26. Facevo sempre il diurno fino alle 19. Quindi, quando io finivo, iniziava B..

B. si occupava delle pattuglie. Per le pattuglie c'era un più alto in grado che era C., nei giorni di riposo di C. c'era B. o, comunque, se non c'era C., c'era B., che era il suo vice.

L'ordine di servizio mensile lo faceva C.. C'è stato un periodo in cui radiomobile e Vigilanza fissa condividevano lo stesso ufficio, ho visto C. che preparava l'ordine di servizio, che predisponeva i turni del mese, e lo consegnava ai lavoratori.

Il mattinale lo preparava sempre C.. B. era di supporto a C. e sostituiva C. quando era assente.

Se bisognava gestire una sostituzione dell'ultimo momento, se ne occupava C.; se era assente C., se ne occupava B..

Se una pattuglia aveva bisogno di supporto, chiamava in comando e rispondeva chi era presente in comando e, quindi, o B. o C..

Le ferie venivano chieste a C., non a B.. Questo lo dico perché siamo noi come capiservizio ad accettare o rifiutare. In assenza, se ne occupava B..

B. aveva accesso a Easyplan, mi pare avesse le proprie credenziali".

In sostanza, il ruolo di coordinamento rivestito dal B. è stato confermato anche dai testi di parte resistente.

La circostanza riferita dai testi P. e M. per cui il responsabile del servizio pattuglie notturne fosse C. è irrilevante, dal momento che questi hanno ben identificato B. come vice.

Parimenti, è irrilevante quanto riferito in merito al fatto che fosse C. e non B. a predisporre gli ordini di servizio mensili e che quest'ultimo si occupasse solo di gestire le variazioni, così come la circostanza che le ferie venissero autorizzate in via ordinaria dal C. e solo in caso di richieste dell'ultimo minuto dal B. (al netto del fatto che di questo il teste P. ha escluso di avere cognizione diretta).

È emerso infatti che il B. e il C. condividessero il ruolo di coordinamento del servizio di pattuglie notturne e l'eventuale gerarchia tra i due non escluderebbe l'autonomia decisionale in capo al B..

Se anche vi fosse un rapporto gerarchico e una qualche subordinazione del B. al C., peraltro neanche adeguatamente e specificatamente allegata dalla convenuta, non verrebbe meno il ruolo di coordinamento ricoperto dal B., sufficiente per l'inquadramento al III livello.

Accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili al terzo livello, spetta al ricorrente il diritto alla relativa retribuzione e inquadramento per tutta la durata del rapporto, considerato che quand'anche fosse stato successivamente adibito a mansioni inferiori, ciò sarebbe frutto di un illegittimo demansionamento e non potrebbe incidere sul superiore inquadramento conseguito.

Ad ogni buon conto, dall'istruttoria espletata è emerso che il B. ha svolto mansioni coerenti a tale inquadramento per tutta la durata della sua carriera.

In particolare, per quanto riguarda il servizio svolto presso l'esposizione universale Expo Milano 2015, tenutasi dal 31 maggio al 31 ottobre del 2015, in cui I. S.p.A. era stata incaricata del presidio dei 30 tornelli dell'ingresso Fiorenza e del servizio di vigilanza per alcuni padiglioni, ai quali adibiva circa 170 guardie particolari giurate (v. docc. 8 e 9 ric.), il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto in tale periodo, sino a metà novembre 2015, il ruolo di "capoturno Expo" (doc. 6), venendo assegnato al cd. comando notturno.

Ha riferito, in particolare, di aver lavorato in tali mesi in un ufficio presso l'ingresso Fiorenza dell'area Expo e di aver gestito il servizio di controllo dei tornelli e il servizio di piantonamento dei padiglioni di Expo. Oltre al controllo delle e-mail, ha specificato, infatti, di aver supervisionato il lavoro delle guardie applicate ai tornelli e di essersi occupato, sempre tramite la piattaforma EasyPlan, delle variazioni dei turni settimanali programmati dal T.M. e dal Maresciallo G., sottoscrivendo i relativi ordini di servizio modificati. Avrebbe inoltre gestito il servizio di sicurezza e sorveglianza presso una decina di padiglioni Expo, organizzando il lavoro di una cinquantina di guardie particolari giurate: avrebbe preparato i turni, assegnando le guardie ai diversi padiglioni, decidendo ferie, sostituzioni e permessi, preparando l'ordine di servizio, che stampava, firmava e consegnava al lavoratore, ed effettuando personalmente le ispezioni presso i servizi ai padiglioni al fine di verificare il corretto svolgimento dei lavori assegnati.

In merito a tali allegazioni, tutti i testi hanno confermato che il B. fosse il referente del servizio notturno.

Il teste F.G. ha riferito: "Ero adibito di giorno ai tornelli e alla pattuglia interna expo. Di notte facevo presidio presso il padiglione Giappone (per circa dieci giorni).

Quando ho iniziato a fare servizi preserali - notturni, mi era stato detto di fare riferimento a lui perché era il capo turno nella fascia oraria 19-7 del mattino. In quella fascia oraria tutti quelli che erano in servizio in Expo facevano riferimento a lui. È una cosa che mi hanno spiegato i colleghi. A me è capitato di contattarlo per avere chiarimenti su come gestire il servizio, banalmente anche su come comportarsi in caso di esigenza di lasciare il servizio per pochi minuti. Io la sera vedevo il ricorrente che passava con la pattuglia e ci chiedeva se andava tutto bene, se aveva bisogno di qualcosa etc.

Per quanto so, per le variazioni di turni, bisognava chiedere a B., il referente era lui in quell'orario; io in realtà non ne ho mai avuto bisogno, ma me lo hanno riferito i colleghi.

Gli uffici del comando erano all'ingresso Fiorenza. Io non so se il ricorrente avesse l'ufficio lì perché ero in servizio.

Non so se usava Easy plan ma, per quanto so, è l'unica piattaforma che si usa.

Passava la notte a verificare il servizio di sicurezza, nel mio padiglione America eravamo una decina. Non so quanti erano addetti negli altri padiglioni".

L'altro teste di parte ricorrente, F.D., ha dichiarato: "Non ho lavorato a Expo 2015, mi è capitata solo qualche volta la pattuglia notturna e B. era il coordinatore notturno, girava per controllare le varie pattuglie e se c'era qualche problema lui doveva cercare di risolverli, chiamavamo lui.

Non ho conoscenza diretta delle variazioni turno all'Expo, però so che le faceva da quanto riferito dai colleghi, lo ho visto che supervisionava le guardie ai tornelli anche".

Il teste A.P. ha riferito sul punto:

"Nel periodo dell'Expo io ero sempre in via S., però almeno un paio di volte al giorno andavo all'Expo. In via Fiorenza non c'era un ufficio, c'era un gabbiotto con le nostre cose. Non so se ci stava B.. Lui faceva il capoturno, doveva stare davanti ai varchi, ai tornelli, il suo compito era quello di supervisionare l'attività delle guardie ai tornelli. I turni li predisponevano M. o G. e il ricorrente si occupava delle variazioni in corso d'opera che inseriva su Easyplan. Non so se poi firmava l'ordine di servizio. B. era il referente notturno per gli agenti che svolgevano il servizio di sicurezza presso i vari padiglioni. I padiglioni mi pare fossero 3 (America, Messico, Emirati Arabi), se non ricordo male".

L'altro teste di parte resistente, M.A., ha dichiarato in relazione a tale periodo: "Nel periodo dell'Expo io ero un responsabile operativo dell'evento insieme al maresciallo G. e poi di notte c'era il collega B..

B. subentrava dalle 19 alle 7 del mattino quindi qualsiasi anomalia dell'ultimo momento verificatasi in questo lasso di tempo veniva gestita da lui. Altrimenti ce ne occupavamo io o G.. La programmazione dei turni la facevamo io o G..

Confermo che il ricorrente gestiva il servizio di sorveglianza presso i vari padiglioni. I Padiglioni erano tanti, non ricordo se erano 10, sicuro più di tre ....

Preciso che, oltre ai padiglioni, B. si occupava della supervisione del personale addetto ai tornelli durante il suo turno.

Dalle 19 in poi il nostro lavoro, in misura ridotta perché poi i tornelli chiudevano dopo un po', lo svolgeva B.".

Ancora una volta, la circostanza che i turni venissero predisposti da G. e M. e che questi fossero i referenti del servizio diurno nulla toglie all'autonomia decisionale del B. che, da quanto emerso dalle dichiarazioni del M., pare aver svolto un ruolo notturno analogo a quello che questi svolgevano di giorno, avendo egli dovuto occuparsi delle eventuali emergenze oltre che del controllo dei servizi di sicurezza presso i tornelli e i padiglioni.

Anche le escussioni dei testi di parte resistente corroborano pertanto il ruolo di referente notturno rivestito dal B. durante l'Expo. I rilievi della convenuta che contesta la presenza di un vero e proprio ufficio all'uscita Fiorenza della Fiera sono da intendersi privi di pregio e meramente formalistici ai fini del significato da attribuire all'espressione unità operativa contenuta nella declaratoria contrattuale.

Successivamente al servizio presso Expo Milano, il ricorrente ha dedotto di aver ricoperto il ruolo di vicecoordinatore della macrozona Brianza sino al 31 dicembre 2016, servizio effettuato in strada su un'auto di pattuglia al fine di controllare che tutti i servizi fossero correttamente coperti e assistere le guardie in caso di eventuali problemi.

Dal 2017 ha riferito che a tale servizio veniva affiancato quello al comando radiomobile di via S., presso il quale egli ricominciava quindi a svolgere le medesime mansioni effettuate prima di Expo.

Pertanto, fino al mese di agosto 2017 settimanalmente egli avrebbe lavorato due giorni alla macrozona Brianza e quattro al comando radiomobile Milano, mentre, dal settembre 2017, mese in cui il maresciallo C., assegnato ad altro incarico, avrebbe lasciato il comando radiomobile, sarebbe stato adibito esclusivamente al servizio radiomobile Milano.

In sostanza, dal 2019 ha dedotto di gestire da solo tutto il lavoro, sottoscrivendo direttamente tutti gli ordini di servizio del comando radiomobile notturno.

L'istruttoria ha confermato anche tali ulteriori allegazioni.

Per quanto riguarda il periodo di lavoro successivo all'Expo, è stato infatti confermato che il ricorrente sia stato adibito dapprima alla macrozona e dal 2017 al comando radiomobile.

Anche per tale periodo sono emersi i suoi compiti di controllo e coordinamento delle guardie giurate.

Ancorché svolto mediante automobile, il servizio nella macrozona consisteva invero nella supervisione degli altri addetti alle pattuglie.

Su tale periodo e, in particolare, sul ruolo svolto dal ricorrente dal 2019, lo stesso teste di parte resistente A.P. ha dichiarato "Successivamente il ricorrente per un periodo è stato assegnato alla macrozona Brianza e poi, successivamente, è tornato al comando radiomobile, fino a quando non è andato via C. e ha preso il suo posto. Dal 2019 fa tutto B., la programmazione dei turni mensili la fa B., mentre prima la faceva C.".

Dal 2019 pertanto anche quella componente di subordinazione gerarchica rispetto al C. - ritenuta dal Tribunale non idonea ai fini dell'esclusione della configurabilità del terzo livello come preteso dalla resistente - è venuta meno e, d'altra parte, la stessa datrice di lavoro I., a decorrere da marzo 2019, ha riconosciuto al B. un superminimo assorbibile pari proprio alla differenza di trattamento economico tra il IV e il III livello CCNL applicato.

In conclusione, deve essere riconosciuto l'inquadramento nel III livello CCNL Vigilanza Privata sin dal 01/04/10 con conseguente condanna di I. al pagamento delle differenze retributive maturate in forza del corretto inquadramento contrattuale, come risultante dai conteggi allegati, che appaiono corretti e non risultano utilmente contestati dalla convenuta.

Va precisato sul punto che, come chiarito in udienza dal procuratore di parte ricorrente, anche con il riconoscimento del superminimo permangono delle differenze retributive, derivanti dalle incidenze sugli altri istituti.

Quanto alle ulteriori rivendicazioni del ricorrente relative ad AFAC e Banca ore, si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 c.p.c. le motivazioni già espresse nel consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di Milano, 436/2020 e, tra le altre, in particolare, Tribunale di Milano, n. 2238/2018).

La prima questione giuridica attiene alla lamentata erroneità dell'inserimento della voce AFAC tra gli elementi variabili della retribuzione e il conseguente mancato computo della stessa nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti e differiti.

Si evidenzia, innanzitutto, che è lo stesso art. 109 a prevedere esplicitamente che gli importi delineati in via preventiva dalle parti sociali al fine di mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'eventualità, poi in concreto verificatasi, dell'eccessivo perdurarsi delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale, saranno erogati "anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali" e "saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".

Ad avviso del giudicante, dunque, prima ancora di addentrarsi in un'interpretazione sistematica delle varie norme del CCNL, è la stessa norma che istituisce la voce AFAC a definirne contestualmente e in maniera inequivoca la natura retributiva. Le somme in questione vengono erogate a titolo di acconti su futuri aumenti della retribuzione da cui poi resterebbero assorbite; non si vede pertanto come non possano partecipare della medesima natura.

In termini ancora più espliciti, se nessuno dubita che l'aumento contrattuale costituisca una porzione di retribuzione che va necessariamente incrementandosi nel tempo al fine di garantire l'equilibrio del vincolo sinallagmatico in un contratto di durata quale quello di lavoro, non si vede come l'acconto sull'aumento possa non avere la medesima natura retributiva dell'aumento stesso.

L'osservazione di cui sopra appare tautologica nella sua ovvietà; eppure, considerato il thema decidendum, avente ad oggetto la natura dell'AFAC, appare una premessa doverosa sul piano strettamente logico.

Ciò posto, l'incidenza di tale emolumento sulla "retribuzione normale" di cui all'art. 105 CCNL si evince chiaramente dalla lettura combinata degli articoli 106 e 142 CCNL del 2013.

Come puntualizzato dalla giurisprudenza dell'intestato Tribunale "... l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince in maniera chiara e letterale dagli articoli 106 e 142. Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale", a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).

Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. n. 2013 del 2015 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale 'una tantum' non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale 'Una tantum' non sia da includersi nel 'salario unico' e nella 'retribuzione normale' (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale.

... Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142" (si veda, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano n. 2238/2018 - Est. Di Leo e, nello stesso senso, Trib. Milano n. 178/2019 - Est. Dott. L.).

Da tanto discende che la copertura di cui all'art. 109 CCNL debba includersi nel "salario unico nazionale" e, conseguentemente, nella "retribuzione normale" di cui all'art. 105 CCNL, della quale il "salario unico nazionale" è elemento costitutivo.

Alla medesima conclusione è giunta altresì la Corte di appello di Milano che, con riguardo alla voce AFAC di cui all'art. 24 della Sezione Servizi Fiduciari del suddetto CCNL del 2013, ha affermato che "la componente in questione - per quanto provvisoria - entri tuttavia a fare parte dello stipendio ordinario e, così, della base di calcolo degli istituti spettanti alla lavoratrice" (Corte di appello di Milano n. 2067/2019).

Né può invocarsi, al fine di sconfessare la tesi attorea, la pronuncia di legittimità citata dalla resistente (Cass. Civ. n. 14356/2014), in quanto la Suprema Corte ha affrontato in tale pronuncia diversa questione rispetto a quella esaminata nella presente sede.

In particolare, escludendo che l'indennità di vacanza contrattuale si configurasse quale diritto quesito, la Corte ne ha affermato la natura provvisoria, senza tuttavia disconoscerne quella retributiva, che anzi è stata confermata (cfr. Trib. Bergamo n. 304/2020).

Come ha ben saputo illustrare il Tribunale di Bergamo, nella sentenza sopra citata, "la decisione della Suprema Corte n. 14356/2014, talvolta invocata per escludere la pretesa dei ricorrenti, affronta un tema diverso, quello della possibilità, per l'indennità di vacanza contrattuale, di rappresentare un diritto quesito.

La Corte chiarisce quindi la natura provvisoria dell'emolumento, per escludere che questo rappresenti un diritto quesito, ma ribadisce pure che si tratta di un elemento retributivo a tutti gli effetti, sia pure provvisoriamente erogato, nel senso che, come spiegato nella sentenza, in sede di rinnovo contrattuale le parti sociali possano definirne tempi e modalità di cessazione, nel momento in cui viene dettata la nuova disciplina del trattamento economico (v. in motivazione, cass. Civ. 14356/14).

In precedenza, la Suprema Corte aveva già affermato, con riferimento alla "vacatio" contrattuale prevista a favore dei dipendenti del Banco di Napoli, che questa rappresentava un incremento forfetizzato della retribuzione stipendiale, di cui diveniva parte integrante in quanto idonea a realizzare un miglioramento stipendiale addirittura rilevante per la perequazione dei trattamenti pensionistici del personale in quiescenza (v. cass. Civ. 16330/09)".

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società convenuta fosse tenuta a includere la somma di cui all'art. 109 CCNL del 2013 negli elementi fissi della retribuzione e quindi computare la stessa ai fini del calcolo della retribuzione mensile e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.

Venendo ora alla questione giuridica concernente la maggiorazione del 5% sulla voce "Banca ore" prevista dall'art. 82 CCNL Vigilanza Privata, si osserva quanto segue.

La norma sopra richiamata prevede che "Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda, per comprovate esigenze di servizio, non sia in grado di consentirne la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente C.C.N.L., con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio".

Il ricorrente deduce che, alla voce "Banca Ore", la società convenuta paga importi corrispondenti alla paga oraria maggiorata unicamente della percentuale prevista per il lavoro straordinario (30% e 40%) senza riconoscere l'ulteriore 5% previsto dalla norma.

La convenuta non contesta la circostanza di fatto (cioè il mancato pagamento della maggiorazione del 5%), ma la giustifica fornendo una diversa interpretazione della norma in oggetto.

Ritiene infatti che la suddetta maggiorazione trovi applicazione solo ove, successivamente allo scadere del lasso temporale di cui all'art. 81 (1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno), il lavoratore, di fatto, non abbia potuto godere dei permessi maturati. Pertanto, nel caso di specie, avendo il lavoratore accettato la liquidazione mensile delle ore, queste non entrerebbero nella "Banca ore" prevista dall'art. 81 e conseguentemente la applicazione dell'ulteriore maggiorazione del 5% rispetto alla paga oraria maggiorata prevista per il lavoro straordinario non troverebbe applicazione.

Ad avviso del giudicante l'interpretazione fornita dall'azienda non è condivisibile, in quanto porta di fatto alla disapplicazione della maggiorazione del 5% prevista dall'art. 82. È evidente che la scelta di liquidare le ore in questione mensilmente, così non facendole transitare nella "banca ore" prevista dall'art. 81 CCNL, è frutto di una decisione unilaterale della datrice di lavoro che ha poi l'effetto pratico (secondo l'interpretazione dell'azienda qui non condivisa) di impedire l'applicazione della maggiorazione del 5%.

Ma, come detto, è una scelta unilaterale, essendo pacificamente escluso che sul punto sia mai stato interpellato il lavoratore, ed è argomento davvero privo di pregio quello in base al quale questi, non contestando le buste e la liquidazione delle ore in questione, avrebbe di fatto accettato che le ore non venissero poste in banca ore con conseguente mancata liquidazione della maggiorazione del 5%.

Si tratta di un espediente interpretativo che non può trovare l'avallo del Tribunale, il quale, peraltro, ha già chiarito che non è affatto desumibile dalla normativa in questione che la maggiorazione del 5% spetterebbe solo nel caso in cui le ore vengano liquidate dopo il 31 dicembre di ogni anno.

Quanto, da ultimo, all'eccepito decorso del termine prescrizionale, ritiene il giudicante che tale eccezione non sia meritevole di accoglimento dovendo aderirsi all'orientamento espresso ripetutamente sul punto dall'intestato Tribunale (v. sent. n. 3460/2015), volto a chiarire il corretto coordinamento tra i tradizionali principi espressi dal giudice delle leggi in materia di prescrizione di crediti di lavoro e il regime introdotto dalla cd. Legge Fornero.

Con la L. n. 92 del 2012 sono state, infatti, introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per ipotesi di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 S.L., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non giustifica più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.

La pronuncia della Corte Costituzionale (n. 63/1966), che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956 n.1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra nel corso del rapporto, aveva fondato il contrasto con l'art. 36 della Costituzione sulla sussistenza di ostacoli materiali a far valere il diritto al salario, consistenti nel timore del licenziamento, che può condurre di fatto il lavoratore a non esercitare i propri diritti.

Deve ritenersi dunque che, per crediti insorti in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012 (ossia antecedentemente al 18/07/2012), la prescrizione decorre fino a tale data e poi rimane sospesa, ricominciando a decorrere per la residua durata alla cessazione del rapporto.

Nel caso di specie il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in corso e alla data del 18/07/2012 non era ancora decorso il termine prescrizionale in relazione alle differenze retributive richieste.

Accertata così la fondatezza dei diritti azionati dai ricorrenti, ad essi deve essere riconosciuto il pagamento delle conseguenti differenze retributive così come calcolate negli allegati conteggi che non sono stati utilmente contestati dalla convenuta, la quale ha infatti mosso critiche sull'an e quindi sui criteri di calcolo adottati, ma non sulla concreta applicazione degli stessi.

Pertanto, la datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma Euro 24.592,79, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarre, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:

1)in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel III CCNL Vigilanza Privata a decorrere dal 01/04/10, a veder ricompresa la voce AFAC negli elementi fissi della retribuzione normale mensile a decorrere dal 1 marzo 2016 e a percepire l'ulteriore maggiorazione del 5% della retribuzione sulla voce "Banca Ore", così come previsto dall'art. 82 CCNL applicato;

2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna S.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a B.D. la somma di Euro 24.592,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi Euro 3.900,00 oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Paganuzzi Giovanni e Fraschini Francesco;

4) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Conclusione
Così deciso in Milano, il 23 giugno 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2021.

Pubblicato in Sentenze Guardie