Tribunale Trani, Sez. lavoro, Sent., 07/10/2021, n. 1444 Sezione Lavoro sentenza tra S.M. contro I. S.R.L.

Giovedì, 07 Ottobre 2021 08:47

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro sentenza tra S.M. contro I. S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2713 dell'anno 2015

TRA

S.M., nato a M. il (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Fusaro e Sofia Zaccheo, giusta procura a margine della memoria di costituzione di nuovi difensori;

- Ricorrente -

CONTRO

I. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Regina, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

- Resistente -

All'udienza del 7 ottobre 2021 la causa viene decisa mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza, al quale si rinvia.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.4.2015 S.M., dipendente della I. s.r.l., chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della condotta mobbizzante del datore di lavoro, da determinarsi anche in via equitativa.

Deduceva a tal fine il ricorrente di lavorare alle dipendenze della società resistente dall'11.11.1992 con le mansioni di guardia giurata semplice, inquadrato nel IV livello CCNL Istituti di Vigilanza Privata; di aver effettuato nel corso degli anni servizio di vigilanza, così come comandato dal datore di lavoro, in maniera diligente, nell'ambito del territorio di Corato; che negli ultimi anni il rapporto con P.F., Presidente della I. s.r.l. si era deteriorato e da allora aveva iniziato a subire una serie di condotte vessatorie e mobbizzanti sia da parte sua che di colleghi di lavoro; che aveva subito numerose sanzioni disciplinari, pur in assenza dei relativi presupposti (dettagliatamente indicate in ricorso), venendo via via isolato nell'ambiente lavorativo; che aveva appreso che P.F. aveva intimato a quei pochi che ancora gli rivolgevano la parola a non avere più rapporti con lui; che nel periodo tra dicembre 2013 e gennaio 2014 il P. gli aveva intimato verbalmente la restituzione del radio allarme fornito in comodato a tutti i dipendenti dell'Istituto che ne avevano fatto richiesta e, a fronte di una sua richiesta di formalizzazione per iscritto della restituzione, il P. lo aveva insultato dinanzi a diversi dipendenti della società; che solo a lui era stata richiesta la restituzione del radio-allarme; che nel mese di gennaio 2014 lo aveva offeso e minacciato dinanzi a dipendenti e a sua moglie; che era stato escluso da ogni forma di promozione e avanzamento di carriera, rimanendo sempre Guardia Giurata semplice; che, pur rappresentando più volte la situazione, l'atteggiamento nei suoi confronti era peggiorato, venendo comandato a prestare servizio di vigilanza fissa a pannelli fotovoltaici situati nell'Alta Murgia in contrada "Carafa" e "Papparicotta" per ben due anni a partire dal 2011, distanti circa venti km dal centro abitato ed in una zona priva di servizi igienici e di linea telefonica; che successivamente egli era stato comandato a prestare servizio sempre in zone con più radio-allarmi e quindi con un lavoro più frenetico; che l'Istituto aveva due auto munite di sistema di controllo satellitare e puntualmente una delle due autovetture era assegnata a lui; che a seguito di tali condotte vessatorie e mobbizzanti aveva iniziato a soffrire di episodi depressivi, stati d'ansia e sfiducia nelle proprie possibilità.

Aggiungeva che tali condotte configuravano violazione dell'art. 2087 c.c. e dunque obbligavano il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre che al risarcimento del danno per perdita di chance, da quantificarsi in via equitativa.

Costituendosi in giudizio, l'I.M. (I.) s.r.l., contestava ogni avverso assunto, negando che vi fosse mai stata alcuna condotta vessatoria nei confronti del dipendente; che, anzi, più volte alcuni clienti si erano lamentati in passato della scarsa vigilanza del S.; che tutti i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del dipendente erano stati confermati in sede arbitrale o modificati di poco; che il S. era sempre stato ritenuto idoneo allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata e mai erano stati lamentati stati d'ansia o malori; che la promozione durante la carriera lavorativa non era automatica, tanto che su 40 guardie giurate solo 8 erano state promosse ad appuntato o brigadiere; che il servizio presso la contrada "Carafa" e "Paparicotta" era stato espletato a turni da tutte le guardie giurate; che l'episodio relativo al diverbio con il P. era andato diversamente da come raccontato dal ricorrente, perché era stato il P. ad essere stato aggredito tanto che sua moglie si era sentita male ed era stata accompagnata in ospedale; che non vi era stato alcun accanimento nei confronti del ricorrente sia in relazione alle zone di assegnazione che in relazione alle autovetture assegnate; che, viceversa, era stato il S. a presentare più volte denunce all'Ispettorato del Lavoro, da cui erano derivati accertamenti conclusisi sempre senza sanzioni; che dunque ogni pretesa risarcitoria era ingiustificata.

La causa veniva istruita oralmente.

La domanda formulata dal ricorrente è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.

Il S. ha chiesto alla società datrice di lavoro il risarcimento del danno subito a seguito della asserita condotta mobbizzante tenuta nel corso degli anni dal Presidente della società e da alcuni colleghi, sempre su istigazione del Presidente P..

Ebbene, il risarcimento del danno da mobbing discende dall'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità del lavoratore, stabilito dall'art. 2087 c.c.

La più recente ed ormai consolidata giurisprudenza ritiene che "costituisca mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo" (cfr., in termini Cass. Sez. Lav. n. 18836/2013, la quale nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio; cfr., altresì, Cass. Sez. L. n. 18093 del 2013, secondo cui "integra la nozione di "mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo"; cfr., inoltre, Cass. n. 17698/2014, secondo cui "Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi).

Nel caso in esame, dall'istruttoria espletata non è emersa quella condotta reiterata nei confronti del lavoratore, finalizzata all'emarginazione e all'espulsione dello stesso dall'ambito lavorativo, necessaria per configurare il mobbing, poiché sul punto la prova orale espletata è stata contraddittoria.

In relazione alla prova contraddittoria si richiama il consolidato orientamento della Corte di Legittimità, secondo cui "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (cfr., in termini, Cass. n. 6760/2003).

Il ricorrente ha infatti dedotto una serie di episodi, alcuni leciti, che unitariamente considerati avrebbero potuto integrare la condotta mobbizzante, ma le dichiarazioni testimoniali sui singoli episodi o sui singoli fatti sono divergenti.

Il S. si duole in primo luogo che, nonostante la sua elevata anzianità di servizio (ultraventennale), egli sia rimasto sempre una Guardia Giurata Semplice e non sia mai avanzato di grado.

Sul punto nel corso dell'istruttoria è emerso che su una quarantina di Guardie Giurate della I. s.r.l. solo 8 sono avanzate di grado, divenendo appuntati o brigadieri. Dunque la circostanza di non essere mai avanzato di grado è una circostanza neutra ai fini del giudizio.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, le stesse non risultano annullate ma conciliate dinanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato; quindi non vi sono elementi per ritenere che l'esercizio del potere disciplinare nei casi suddetti sia stato esercitato esclusivamente con finalità vessatorie; anzi, proprio l'irrogazione di sanzioni disciplinari, non annullate, evidenzia che il S. abbia commesso infrazioni rilevabili sul piano disciplinare nel corso del rapporto di lavoro.

Nel corso dell'istruttoria orale ci si è soffermati sull'organizzazione del lavoro della I. s.r.l. e sulla predisposizione dei turni di servizio, al fine di accertare se tale organizzazione mirasse ad un isolamento del S. preordinato da P.F., Presidente della società datrice di lavoro.

Il ricorrente sul punto ha dedotto di essere stato inviato prevalentemente per due anni, a decorrere dal 2011 a svolgere vigilanza fissa presso dei pannelli fotovoltaici in contrada "Carafa" e "Paparicotta" e ciò diversamente dagli altri colleghi.

Tale circostanza è stata confermata dal teste P.L.M., il quale ha riferito di aver appreso tale circostanza dai turni di servizio che settimanalmente erano affissi presso la centrale operativa; dello stesso tenore sono le dichiarazioni di P.R., il quale ha aggiunto che il S. era rappresentante sindacale e che in quanto tale aveva rappresentato al datore di lavoro le lamentele dei dipendenti e che egli era stato preso di mira dal P. proprio in ragione di ciò.

Le dichiarazioni di altri testimoni contrastano con quelle dei testi P. e P.: i testimoni S.Z., L.V., S.P. e A.G., tutti dipendenti della società ad eccezione dello S. -ex dipendente, hanno dichiarato che il servizio presso le contrade suddette, servizio garantito per 24 ore su 24, era svolto dalle guardie giurate a rotazione e che tutte erano state adibite a quel servizio, persino i dipendenti graduati (vd. sul punto anche le dichiarazioni del teste G.N., guardia giurata in pensione).

È emerso che in quella zona non vi erano servizi igienici e che vi era scarsa linea telefonica, ma non è emerso un accanimento del P., che organizzava i turni di servizio, nei confronti del S.. Peraltro, come precisato dal teste G., l'assenza di servizi igienici caratterizzava tutti i servizi prestati all'aperto e non era una peculiarità del servizio reso in quelle contrade.

Così pure in relazione ai turni di servizio nelle varie zone di Corato (zona uno più tranquilla, zona due e tre più movimentate e pericolose) le testimonianze non sono convergenti, nel senso che alcuni testimoni hanno riferito di una equa distribuzione dei turni ed altri no. Il teste A., ad esempio, ha riferito che l'Istituto si occupa della vigilanza fissa presso il Pastifico "Granoro", considerato un servizio ambito, atteso che la vigilanza viene svolta in un container, quindi al fresco d'estate e al caldo d'invero, e che il S., proprio in ragione della sua anzianità di servizio, è stato spesso adibito a tale servizio.

Per quanto riguarda poi la doglianza del ricorrente circa l'assegnazione di un'autovettura munita di sistema di controllo satellitare, su un parco macchine di circa venti autovetture, è emerso dall'ascolto dei testimoni che non vi erano autovetture assegnate sistematicamente a guardie giurate, ma a seconda dei turni di servizio, si partiva con l'assegnazione delle autovetture disponibili ai più anziani e via via ai più giovani; che, in realtà, con il tempo tutte le autovetture della I. s.r.l. sono state munite di sistema satellitare, sicchè anche per tale doglianza, comunque non provata adeguatamente, non può ritenersi sussistere un intento vessatorio del P. nei confronti del S..

Un altro episodio contestato è un diverbio intercorso tra il S. ed il P. nella serata del 13.1.2014, allorquando il P. intimò verbalmente al S. di restituirgli il radio-allarme, in precedenza allo stesso consegnato su richiesta, e, a fronte del rifiuto del dipendente di restituzione senza un ordine scritto, i toni si erano accesi, tanto che la moglie del P., presente sul posto, ebbe necessità di recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corato avendo accusato un malore (vd. certificazione in atti).

I testimoni hanno descritto tale episodio in maniera diversa, perché per alcuni fu il S. ad avere toni accesi ed accusare il P., per altri viceversa.

Sulla legittimità della richiesta del P., dall'istruttoria è emerso soltanto che questi radio-allarmi erano consegnati ai dipendenti su loro richiesta (tanto che alcuni non ce l'avevano); che non costituivano dei premi e che nessuno sapeva di altri a cui il radio-allarme fosse stato richiesto. Tale circostanza, da sola considerata, è insufficiente per configurare un intento ritorsivo ed una condotta mobbizzante del P..

Ulteriore doglianza del ricorrente è relativa ai toni minatori utilizzati dal P. anche verso gli altri dipendenti, volti ad isolarlo nell'ambiente lavorativo: anche su tale circostanza i testi di parte ricorrente hanno confermato che il P. li aveva ammoniti di non avere rapporti con il S. e di pensare piuttosto a se stessi; viceversa i testi di parte resistente hanno riferito l'esatto contrario, cioè che non avevano mai ricevuto alcuna indicazione o comando di isolare il S.. Il teste G. (in pensione) ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, il S. aveva buoni rapporti con i colleghi, lui compreso.

I testi di parte ricorrente (P. e P.), pur avendo riferito di aver visto il P. intimare ad altri dipendenti, oltre che a loro, di non parlare con il S., non hanno tuttavia riferito quali fossero questi altri colleghi a cui facevano riferimento e quindi tale circostanza è rimasta indimostrata.

Si conferma, da ultimo, l'ordinanza resa all'udienza del 19.9.2019, con cui è stata dichiarata l'incapacità a testimoniare della teste P.A., moglie del ricorrente in regime di comunione dei beni, in quanto concretamente interessata all'esito del giudizio.

Dunque, dalla prova testimoniale non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrata la denunciata condotta mobbizzante, condotta che non può dirsi integrata neppure dalle ulteriori vicende processuali che hanno interessato le parti nel corso del presente giudizio.

Dalla documentazione prodotta in corso di causa, che viene acquisita in quanto sopravvenuta all'introduzione del giudizio, si evince che il ricorrente è stato licenziato una prima volta il 26.1.2016, poi reintegrato a seguito di sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha riconosciuto la carenza di potere disciplinare per un episodio di furto in cui il S. era già stato sanzionato con una sanzione conservativa, e successivamente licenziato nuovamente in data 28.12.2017 perché, nelle more del primo licenziamento, erano stati sospesi i titoli di polizia dalla Prefettura. Anche questo secondo licenziamento è stato ritenuto illegittimo e il S. è stato definitivamente reintegrato. In nessuno dei due procedimenti è stato ritenuto sussistente l'intento ritorsivo del datore di lavoro e sul punto entrambe le sentenze della Corte di Appello di Bari, passate in giudicato, fanno stato tra le parti processuali.

In definitiva e per tutte le ragioni innanzi indicate il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ex art. 91 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16.4.2015 da S.M. nei confronti dell'I.M. s.r.l. (I. s.r.l.), rigettata ogni diversa istanza, così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della società resistente, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre RSG CAP e IVA come per legge.

Conclusione
Così deciso in Trani, il 7 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2021.

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