Tribunale Parma, Sez. lavoro, Sent., 27/07/2021, n. 82: Sentenza I.I.V. S.P.A. contro V.R., S.S., G.B. e D.C. opposti a decreto ingiuntivo computo della retribuzione base o salario unico nazionale e Afac

Martedì, 27 Luglio 2021 12:42

Sentenza I.I.V. S.P.A. contro V.R., S.S., G.B. e D.C. opposti a decreto ingiuntivo accertamento del caso e di legge: - accertato il diritto del sig. R.V. a vedersi applicato l'importo di cui all'art. 109 o anche 24 CCNL 2013 Vigilanza Privata nel computo della retribuzione base o salario unico nazionale o conglobato

di cui agli artt. 105, 106, ovvero 24, per il calcolo delle ore di lavoro straordinario, per quello inerente le giornate lavorate nelle festività e per il calcolo della 13ma e 14ma mensilità nonché, quindi e più in generale, per ogni altro istituto retributivo diretto, indiretto o differito cui faccia riferimento il CCNL normale retribuzione di cui all'art. 105 o il salario unico nazionale di cui all'art. 106 che, per le ragioni anzidette, inglobano anche l'indennità Afac.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Orlandi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al ruolo generale nn. 625/2019, 627/2019, 629/2019 e 635/2019, promosse da:

I.I.V. S.P.A. (P.IVA: (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Ezio Moro ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Torino, via Alfieri n. 19

- OPPONENTE -

CONTRO

V.R. (C.F.: (...)), S.S. (C.F.: (...)), G.B. (C.F.: (...)) e D.C. (C.F.: (...)), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Gennari ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Parma, via Pesenti n. 2/A

- OPPOSTI -

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 19.06.2019 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, I. S.p.A. proponeva opposizione nei confronti di V.R. avverso il decreto ingiuntivo n. 180/2019 emesso dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, in data 14.05.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti mandando esente I. S.p.A. da qualunque condanna di pagamento. In subordine: previa revoca del decreto opposto, condannare I. S.p.A. al pagamento della minor somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Provvedeva a costituirsi in giudizio V.R., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge: - accertato il diritto del sig. R.V. a vedersi applicato l'importo di cui all'art. 109 o anche 24 CCNL 2013 Vigilanza Privata nel computo della retribuzione base o salario unico nazionale o conglobato di cui agli artt. 105, 106, ovvero 24, per il calcolo delle ore di lavoro straordinario, per quello inerente le giornate lavorate nelle festività e per il calcolo della 13ma e 14ma mensilità nonché, quindi e più in generale, per ogni altro istituto retributivo diretto, indiretto o differito cui faccia riferimento il CCNL; - accertato che I. S.p.A. non ha mai riconosciuto le differenze retributive maturate e richieste dal lavoratore per tali titoli; - rigettare le domande tutte proposte dall'opponente in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 180/2019 del 14 maggio 2019 (RG 459/2019); - per l'effetto condannare I. S.p.a. a pagare al lavoratore, per i titoli di cui in premesse, la somma di Euro 259,77, o quella diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del dovuto al saldo, nonché le spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio e consequenziali, con rivalsa I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

Con separato ricorso depositato in data 19.06.2019 e notificato assieme al decreto di fissazione di udienza, I. S.p.A. proponeva opposizione nei confronti di S.S. avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2019 emesso dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, in data 14.05.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti mandando esente I. S.p.A. da qualunque condanna di pagamento. In subordine: previa revoca del decreto opposto, condannare I. S.p.A. al pagamento della minor somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Provvedeva a costituirsi in giudizio S.S., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge: - accertato il diritto del sig. S.S. a vedersi applicato l'importo di cui all'art. 109 o anche art. 24 CCNL 2013 Vigilanza Privata nel computo della retribuzione base o salario unico nazionale o conglobato di cui agli artt. 105, 106, ovvero 24, per il calcolo delle ore di lavoro straordinario, per quello inerente le giornate lavorate nelle festività e per il calcolo della 13ma e 14ma mensilità nonché, quindi e più in generale, per ogni altro istituto retributivo diretto, indiretto o differito cui faccia riferimento il CCNL; - accertato che I. S.p.A. non ha mai riconosciuto le differenze retributive maturate e richieste dal lavoratore per tali titoli; - rigettare le domande tutte proposte dall'opponente in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 179/2019 del 14 maggio 2019 (RG 454/2019); - per l'effetto condannare I. S.p.a. a pagare al lavoratore, per i titoli di cui in premesse, la somma di Euro 323,76, o quella diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del dovuto al saldo, nonché le spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio e consequenziali, con rivalsa I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

Con ulteriore ricorso depositato in data 19.06.2019 e ritualmente notificato assieme al decreto di fissazione di udienza, I. S.p.A. proponeva opposizione nei confronti di G.B. avverso il decreto ingiuntivo n. 171/2019 emesso dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, in data 14.05.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti mandando esente I. S.p.A. da qualunque condanna di pagamento. In subordine: previa revoca del decreto opposto, condannare I. S.p.A. al pagamento della minor somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Si costituiva in giudizio G.B., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge: - accertato il diritto del sig. B.G. a vedersi applicato l'importo di cui all'art. 109 o anche 24 CCNL 2013 Vigilanza Privata nel computo della retribuzione base o salario unico nazionale o conglobato di cui agli artt. 105, 106, ovvero 24, per il calcolo delle ore di lavoro straordinario, per quello inerente le giornate lavorate nelle festività e per il calcolo della 13ma e 14ma mensilità nonché, quindi e più in generale, per ogni altro istituto retributivo diretto, indiretto o differito cui faccia riferimento il CCNL; - accertato che I. S.p.A. non ha mai riconosciuto le differenze retributive maturate e richieste dal lavoratore per tali titoli; - rigettare le domande tutte proposte dall'opponente in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 171/2019 del 14 maggio 2019 (RG 462/2019); - per l'effetto condannare I. S.p.a. a pagare al lavoratore, per i titoli di cui in premesse, la somma di Euro 149,10 o quella diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del dovuto al saldo, nonché le spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio e consequenziali, con rivalsa I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

Con separato ricorso depositato in data 20.06.2019 e notificato assieme al decreto di fissazione di udienza, I. S.p.A. proponeva opposizione nei confronti di D.C. avverso il decreto ingiuntivo n. 161/2019 emesso dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, in data 10.05.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Nel merito: revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa da intendersi qui ritrascritti mandando esente I. S.p.A. da qualunque condanna di pagamento. In subordine: previa revoca del decreto opposto, condannare I. S.p.A. al pagamento della minor somma che sarà eventualmente ritenuta dovuta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Provvedeva a costituirsi nel procedimento così instaurato D.C., al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia il Signor Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni pronuncia ed accertamento del caso e di legge: - accertato il diritto del sig. C.D. a vedersi applicato l'importo di cui all'art. 109 o anche art. 24 CCNL 2013 Vigilanza Privata nel computo della retribuzione base o salario unico nazionale o conglobato di cui agli artt. 105, 106, ovvero 24, per il calcolo delle ore di lavoro straordinario, per quello inerente le giornate lavorate nelle festività e per il calcolo della 13ma e 14ma mensilità nonché, quindi e più in generale, per ogni altro istituto retributivo diretto, indiretto o differito cui faccia riferimento il CCNL; - accertato che I. S.p.A. non ha mai riconosciuto le differenze retributive maturate e richieste dal lavoratore per tali titoli; - rigettare le domande tutte proposte dall'opponente in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto o come meglio e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 161/2019 del 10 maggio 2019 (RG 446/2019); - per l'effetto condannare I. S.p.a. a pagare al lavoratore, per i titoli di cui in premesse, la somma di Euro 335,13, o quella diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su detta somma dal dì del dovuto al saldo, nonché le spese ed onorari del procedimento monitorio e del presente giudizio e consequenziali, con rivalsa I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario in favore del sottoscritto avvocato antistatario".

All'udienza del 21.01.2020, i suddetti procedimenti venivano riuniti ai sensi dell'art. 274, primo comma, c.p.c. in ragione della ravvisata sussistenza di ragioni di connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le cause riunite venivano istruite tramite prove documentali. All'udienza di discussione del 25.05.2021, le parti si riportavano agli atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi; il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito della motivazione in sessanta giorni.

Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, V.R., S.S., G.B. e D.C. sono dipendenti di I. S.p.A. con mansioni di guardia particolare giurata che hanno proposto ricorso monitorio per ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute dalla società datrice di lavoro con decorrenza dallo 01.03.2016 in virtù del computo dell'indennità denominata Afac (acconto futuri aumenti contrattuali) prevista dall'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, quali le maggiorazioni per il calcolo delle ore di lavoro straordinario e per il lavoro prestato nelle giornate festive e le tredicesime e quattordicesime mensilità.

I. S.p.A. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dai suddetti lavoratori contestando la sussistenza dei crediti da loro rivendicati.

Parte opponente ha dedotto che, differentemente da quanto sostenuto dagli opposti, l'indennità Afac non può considerarsi un elemento fisso e costante della retribuzione, come tale utilizzabile come base di calcolo per il computo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, come straordinari, festività, mensilità aggiuntive e TFR, bensì, come emerge dalla lettura dell'art. 144 del contratto collettivo, un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, che ricalca sostanzialmente l'indennità prevista dall'Accordo interconfederale del 1993, seppur con la previsione di diverse modalità per il calcolo del quantum dovuto rispetto a tale patto. Secondo I. S.p.A., tale espressa qualificazione ne determina la natura di mera anticipazione, suscettibile di una diversa e definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale con la conseguenza che non può considerarsi un elemento della paga base.

La società ha altresì rimarcato come l'interpretazione accreditata dagli opposti si scontri con la lettura delle norme del contratto collettivo ove vengono disciplinati i singoli istituti retributivi indiretti mediante l'indicazione specifica degli elementi da prendere in considerazione ai fini della loro determinazione, senza che vi sia alcun espresso riferimento all'indennità stabilita dall'art. 109.

La società ha altresì dedotto che tale interpretazione è quella fatta propria dalle organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto il CCNL Vigilanza Privata, come risulta dalla lettura della circolare n. 21/2016 di Assiv (Associazione I.V. e S.F.) prodotta agli atti.

Gli opposti hanno ribadito, sulla base di un'interpretazione non solo letterale ma anche di tipo teleologico/sistematico, la spettanza dei crediti rivendicati a titolo di differenze retributive, stante la necessaria qualificazione dell'indennità di cui all'art. 109 come elemento fisso della retribuzione.

Nel merito, ritiene il Giudice che la prospettazione avanzata dagli opposti sia condivisibile per i motivi che seguono.

È necessario, in primo luogo, riportare il contenuto dell'art. 109 del CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e S.F. 2013 - 2015.

Tale articolo, rubricato "copertura economica", reca le seguenti norme: "(l)e parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi".

Tale articolo qualifica dunque la somma mensile di 20 Euro come un'anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, assorbibile dai futuri aumenti retributivi, enunciando anche la ratio di tale corresponsione in misura fissa che è quella di garantire continuità nelle dinamiche retributive.

Ebbene, già l'enunciazione del carattere assorbibile degli importi erogati a tale titolo è un primo significativo indice del carattere di elemento fisso di natura retributiva di tale dazione, posto che l'assorbimento è un istituto che caratterizza le dinamiche salariali e ha ad oggetto trattamenti retributivi. L'applicazione di tale istituto suggerisce, dunque, che la maggiorazione mensile di 20 Euro rappresenti un diritto quesito del lavoratore, ovvero una somma che entra in maniera definitiva nella sua disponibilità patrimoniale.

Al fine di indagare ulteriormente la natura della voce economica prevista dall'art. 109, appare fondamentale analizzare ulteriori previsioni del contratto collettivo.

L'art. 106, rubricato "Salario Unico Nazionale (Paga Base tabellare conglobata)", individua gli elementi che compongono la retribuzione tabellare stabilendo, al quarto comma, che "gli importi della tabella sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori, per il periodo 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015, una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 (copertura economica)" e, al comma successivo, che "(f)erme restando le finalità di cui all'art. 7 e le modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del presente CCNL, il contributo dovuto è da intendersi componente economico aggiuntivo ai valori della presenta tabella salariale".

Da tali norme, è possibile inferire come nella definizione della paga base tabellare sia stato tenuto in conto e incluso l'elemento previsto dall'art. 109 e tale circostanza rappresenta un ulteriore indice della natura retributiva e non meramente indennitaria di tale voce. Attraverso tale formulazione, infatti, l'Afac è stato, in definitiva, incluso nell'articolo che disciplina e determina i minimi tabellari della retribuzione.

L'art. 105, rubricato "retribuzione normale", indica invece quella che, ad ogni effetto contrattuale, è considerata la retribuzione normale del lavoratore, ovvero, al punto 1, il salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui all'art. 106, al punto 2, gli eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 e, al punto 3, gli eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 111. Da tale previsione, si desume ulteriormente come l'indennità ex art. 109, conglobata nella paga base prevista dall'art. 106, costituisca un elemento fisso e "normale" della retribuzione.

A tali precisi indici desumibili dalle norme sopra riportate, sintomatici della natura schiettamente retributiva dell'indennità Afac, non paiono contrapporsi in maniera netta e significativa le previsioni normative citate da parte opponente.

Secondo parte opponente, le norme che disciplinano il lavoro straordinario, le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto, ovvero gli artt. 116, 117 e 141 del contratto collettivo, non fanno alcun espresso richiamo all'indennità prevista dall'art. 109.

Reputa il Giudice che tale espresso rinvio non sia affatto necessario in quanto le norme contenute nei suddetti articoli richiamano espressamente o la normale retribuzione di cui all'art. 105 o il salario unico nazionale di cui all'art. 106 che, per le ragioni anzidette, inglobano anche l'indennità Afac.

Quanto all'art. 144, lo stesso, al secondo comma, si limita a stabilire che, in assenza di accordo per il rinnovo contrattuale, "sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109".

Ebbene, dalla suddetta norma, non si evincono invero elementi rilevanti al fine di caratterizzare la corresponsione come mera dazione a titolo indennitario, stante la genericità della formulazione e la circostanza incontestata che le somme di cui all'art. 109 vengano corrisposte come anticipi sui futuri aumenti contrattuali.

A conferma della correttezza della ricostruzione interpretativa operata dagli opposti, milita un'altra disposizione contrattuale. L'art. 142 del CCNL 2013-2015 disciplina l'indennità di vacanza contrattuale relativa al periodo antecedente alla stipulazione del detto contratto collettivo, ovvero il lasso temporale dallo 01.01.2009 al 31.01.2013, prevedendo la corresponsione ai dipendenti della somma complessiva di Euro 450, da corrispondersi in tre tranche annuali. Ebbene tale corresponsione viene espressamente definita "una tantum" e, quello che più rileva, al terzo comma, viene espressamente stabilito che "gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto".

Ove, le parti sociali hanno voluto escludere gli importi erogati dal calcolo degli istituti di retribuzione diretta, indiretta o differita lo hanno dunque dichiarato espressamente, qualificando inoltre tali elargizioni come "una tantum".

La spettanza delle differenze retributive quantificate dagli opposti emerge altresì dal confronto tra l'indennità prevista dall'art. 109 del CCNL 2013-2015 con l'indennità prevista dall'art. 109 del precedente CCNL sottoscritto in data 06.12.2006.

L'art. 109 di tale contratto collettivo antecedente si limitava a stabilire genericamente che " (i)n assenza di Accordo dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, e comunque dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della Piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un'indennità di vacanza contrattuale".

Ebbene, dalla lettura del successivo art. 143, si evince come l'indennità di cui al "vecchio" art. 109 fosse una mera indennità di vacanza contrattuale priva di natura retributiva, in quanto corrisposta una tantum. L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 viene infatti omologata nell'art. 143 del CCNL 2006 al compenso una tantum attribuito ai lavoratori dipendenti in relazione al periodo precedente la stipula del contratto dallo 01.05.2004 al 31.12.2005, posto che ne viene stabilita la detrazione dalle somme complessive spettanti a tale titolo; viene poi stabilito chiaramente che "gli importi "una tantum" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto".

Da tale specificazione, si inferisce ulteriormente che le parti sociali ove hanno voluto escludere la natura retributiva di un determinato elemento, lo hanno affermato chiaramente nel testo dell'accordo.

Complessivamente, reputa il Giudice che, sulla base delle considerazioni sopra espresse, l'indennità Afac prevista dall'art. 109 CCNL per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e S.F. 2013 - 2015 costituisca un elemento fisso e ordinario della retribuzione dei dipendenti e che, pertanto, le pretese creditorie rivendicate dagli opposti tramite i ricorsi monitori presentati innanzi all'intestato Tribunale siano fondate.

Né a tale conclusione può ostare l'interpretazione resa in senso contrario da un'associazione di categoria come l'Assiv, tenuto conto altresì che, come documentato dagli opposti nelle note conclusive tramite la produzione di alcune buste paga emesse da altri istituti di vigilanza, la componente Afac è stata riconosciuta come componente fissa della retribuzione da parte degli stessi.

Stante la contestazione solo generica delle somme richieste dai lavoratori, anche la quantificazione dei crediti da loro operata deve ritenersi corretta.

Le opposizioni proposte da I. S.p.A. nei confronti d V.R., S.S., G.B. e D.C. devono pertanto essere rigettate, con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, nn. 180/2019, 179/2019, 171/2019 e 161/2019.

Le spese di lite nei procedimenti riuniti vengono integralmente compensate tra le parti stante la complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la sussistenza di contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta le opposizioni proposte da I. S.p.A. nei confronti di V.R., S.S., G.B. e D.C. e, per l'effetto, conferma i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Parma, sezione lavoro, nn. 180/2019, 179/2019, 171/2019 e 161/2019;

- compensa le spese di lite tra le parti nei procedimenti riuniti;

- riserva in sessanta giorni il deposito della motivazione della sentenza.
Conclusione

Così deciso in Parma, il 25 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2021.

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